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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 30/10/2025, n. 1149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1149 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 5436/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Daniela Ronzani Presidente relatore-estensore
Dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice
Dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data 16/09/2025 da:
Parte_1
con l'avv. GAZZOLI MONICA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. GAZZOLI MONICA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare la separazione personale del matrimonio, nonché ai sensi dell'art. 473-bis 49 hanno altresì richiesto lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, richiedendo di prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Relativamente alla domanda di separazione, le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod.
proc. civ. hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue e non presentino profili di illegittimità, il Collegio si pronuncia come di seguito, visto il parere del Pubblico Ministero.
Poiché la domanda di divorzio cumulata non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3 n. 2 lett. b), della l. n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore, affinché questi- trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto co., c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire,
sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 della l. n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis 19, secondo comma c.p.c.
In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51, secondo comma c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla separazione personale così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e , Parte_1 Parte_2
matrimonio contratto il 17/09/2016 e trascritto al n. 78, Parte 2, Serie C, Anno 2016 del registro degli atti di matrimonio del Comune di ODERZO alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, dandosi atto che il sig.
ha già rilasciato la casa familiare, di proprietà esclusiva della signora Parte_2 Pt_1
;
[...]
2) Si dà atto che ciascun coniuge gode di autosufficienza economica;
3) A definizione dei rapporti economici insorti nel corso della convivenza e del successivo matrimonio, a qualsivoglia titolo o ragione ed a tacitazione di ogni interesse, diritto e pretesa economica tra essi insorta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1322 c.c. la signora Pt_1
si impegna ed obbliga a corrispondere al Sig. l'importo di euro
[...] Parte_2
30.000,00 (trentamila/00).
4) L'importo verrà versato mediante bonifico bancario al sig. in due rate: Pt_2
- la prima, di euro 20.000,00 (ventimila/00), entro cinque giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa della separazione personale;
- la seconda, di euro 10.000,00 (diecimila/00), mediante bonifico bancario entro cinque giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di scioglimento del matrimonio.
5) Salvo quanto previsto ai punti nn.3 – 4), i coniugi danno atto di non esservi più alcuna ragione di credito e debito tra essi e comunque qualsiasi eventuale, ulteriore e diversa azione viene sin d'ora rinunciata, ritenendosi soddisfatti dall'accordo enunciato ai punti 3-4).
6) Si dà atto che i coniugi confermano che quanto qui convenuto è conforme alla loro volontà
secondo la ratio in premesse esposta, impegnandosi essi al suo puntuale adempimento secondo i canoni di buona fede e correttezza ai sensi dell'art. 1358, 1375 c.c. ed alla sua interpretazione ai sensi dell'art. 1362 e segg. c.c..
7) Spese di lite compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
relatore dott.ssa Daniela Ronzani.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 28/10/2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Daniela Ronzani