Articolo 248 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Articolo 223 quaterArticolo 223 sexies
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19 aprile 1942
Art. 248.

Rimangono immutate le disposizioni vigenti circa il termine della prescrizione nei riguardi dei buoni del tesoro ordinari e pluriennali, dei titoli del debito pubblico, delle cartelle della sezione autonoma del credito comunale e provinciale, dei libretti postali di risparmio, dei buoni postali fruttiferi e di quelli della cassa depositi e prestiti.

Rimangono parimenti immutate le disposizioni delle leggi speciali che stabiliscono termini di prescrizione diversi da quello ordinario.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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