Articolo 9 della Legge 31 ottobre 1988, n. 480
Articolo 8Articolo 10
Versione
27 novembre 1988
Art. 9. Misura della pensione 1. Per i periodi di iscrizione successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la misura della pensione dovuta dal Fondo e' pari al 2,50 per cento della retribuzione pensionabile per ogni anno riconosciuto utile, considerando come anno intero la frazione uguale o superiore a sei mesi.
2. Restano ferme le disposizioni di cui all' articolo 25, secondo comma, della legge 13 luglio 1965, n. 859 , come sostituito dall' articolo 1 della legge 30 luglio 1973, n. 484 .
Nota all' art. 9 :
L' art. 25, secondo comma, della legge n. 859/1965 , come sostituito dall' art. 1 della legge n. 484/1973 , e' cosi' formulato: "La pensione dell'iscritto non puo' superare la retribuzione pensionabile, ne', qualora debba essere liquidata ai sensi del punto b) e del penultimo comma del precedente art. 22, essere inferiore al 50 per cento della retribuzione pensionabile predetta".
Entrata in vigore il 27 novembre 1988