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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 02/04/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, riunito in camera di consiglio e composto dai Signori magistrati:
Giuseppe Rini Presidente
Maria Margiotta Giudice rel.
Daniele Salvatore Abbate Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 942/2024 degli affari di volontaria giurisdizione promossa da
(cf ), nato a [...] l'[...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato a Bagheria in via P. Borsellino n. 24, presso lo studio dell'avv.
Letizia Scardina, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti e
(cf: ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata a Palermo in via G. B. Pagano n. 6, presso lo studio dell'avv.
Marco Giunta, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggetto: separazione consensuale;
Conclusioni: come da verbale udienza del 21.3.2025 (cui si rinvia);
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 cpc depositato in data 14.5.2024, e Parte_1 CP_1
, premettendo di aver contratto matrimonio il 20.9.2021 ad Altavilla Milicia -
[...] trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 87, parte II, serie a, dell'anno 2021 - dal quale il 6.7.2022 sono nate le figlie ed , hanno Per_1 Per_2 chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale secondo le condizioni concordate.
Con successiva istanza depositata in data 22.10.2024 le parti hanno chiesto un differimento dell'udienza di prima comparizione al fine di modificare taluni punti delle condizioni stabilite.
All'udienza dell'11.2.2025 i difensori hanno domandato un ulteriore differimento, riservandosi di depositare il ricorso sottoscritto rivisto dalle parti. D'altra parte, all'udienza del 21.3.2024 è emerso che l'accordo delle parti in ordine alle condizioni concordate nel ricorso introduttivo è venuto meno, non avendo le stesse neanche individuato una differente soluzione condivisa.
Invero, “Sentite le parti, il ricorrente dichiara di insistere nell'omologa della Parte_1 separazione alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo;
dichiara di non Controparte_1 volere più aderire al ricorso sottoscritto e dunque si oppone alla pronuncia della separazione secondo le condizioni ivi indicate”.
Il ricorso va dunque rigettato, essendo venuto meno il consenso delle parti alla regolamentazione delle questioni inerenti la separazione secondo quanto dalle medesime concordato.
La natura del procedimento e la decisione di rigetto depongono nel senso della compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, rigetta il ricorso congiunto proposto da e;
Parte_1 Controparte_1 dispone la compensazione delle spese di lite.
Così deciso a Termini Imerese, nella camera di consiglio dell'1 aprile 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Maria Margiotta Giuseppe Rini
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.