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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 24/03/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 1287/2018 trattenuta in decisione con note di trattazione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
IANNUZZI FRANCESCO
Attore
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
LEPERA FRANCESCO
Convenuto
OGGETTO: Opposizione ex art 615 c.p.c..
CONCLUSIONI: come da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 03.08.2018, il Sig. , premesso che il G.E. del Parte_1
Tribunale di Paola rigettava, fissando il termine di sessanta giorni per l'introduzione del giudizio di merito, l'istanza di sospensione della procedura esecutiva mobiliare presso terzi n. 217/2018, proponeva con ricorso ex 615 c.p.c. opposizione all'esecuzione ove chiedeva che venisse accertato e dichiarato che nessuna scrittura privata è stata sottoscritta dall'odierno attore in favore del
[...]
e previo annullamento dell'ordinanza del 15.6.18 n. 722/2017 e dei documenti Controparte_1
presupposti (DI 291/2017 RG, Precetto e pignoramento presso terzi) dichiarare che la pretesa è infondata per inesistenza del credito ed in subordine, dichiarare l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione ed ancora in via ulteriormente gradata dichiarare che la somma dovuta ammonta ad euro 5.250,00, con vittoria di spese e competenza del giudizio. A fondamento della domanda deduceva;
in via preliminare eccepiva la nullità dell'atto di notifica del D.I. poiché il nome ivi indicato è diverso da quello corretto ed identificabile nell'odierno istante;
nel merito eccepiva l'inesistenza di alcun prestito elargito dal sig. in favore di CP_1
esso istante;
che non interveniva alcuna richiesta di pagamento fino al 30.11.2016 con conseguente estinzione per intervenuta prescrizione;
disconosceva la firma sulla scrittura privata ed in ogni in via subordinata riquantificava la somma eventualmente dovuta in € 5.250,00.
Si costituiva il convenuto opposto che instava per il rigetto della domanda siccome infondata in fatto e diritto, con vittoria delle spese e competenze del giudizio.
Quindi la causa espletata la trattazione nel corso delle quale veniva acquisita documentazione sulle conclusioni precisate con note di trattazione veniva assegnata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Ritiene il giudicante che l'opposizione non è fondata e va, pertanto, rigettata.
Innanzitutto, occorre premettere che, nel caso di specie, la domanda proposta dall'istante ha natura di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., avendo contestato il diritto di procedere sia l'ammontare del credito;
tale contestazione – secondo quanto sostenuto dal consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale – investendo il diritto dell'istante a procedere ad esecuzione forzata – sia per l'intero - per quella maggiore somma, integra un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (cfr, tra le tante, Cass., sez. III, 29 maggio 1990, n. 5043, Cass., sez.
III, 11 marzo 1992, n. 2938).
Preliminarmente, per quanto riguarda l'eccepita nullità dell'atto di notifica del Decreto Ingiuntivo nr. 291/17 siccome emesso nei confronti di e non , quest'ultimo Controparte_2 Parte_1
corretto, la stessa deve ritenersi infondata in ragione delle seguenti considerazioni;
sebbene detto
Decreto effettivamente veniva emesso nei confronti di un soggetto erroneamente indicato comunque veniva notificato nel luogo di residenza del medesimo in Belmonte Calabro località
Cava, come da certificato di residenza rilasciato il 27.2.2018.
Ed ancora come eccepito dall'opposto veniva inviata la CAD del plico contenente il decreto ingiuntivo, poi ritornato al mittente per compiuta giacenza, redatta dall'Agente Postale indicando il nome di battesimo corretto del debitore;
veniva validamente eseguita in mani del genero, familiare convivente, , la notifica del successivo atto di precetto (in cui pure compariva CP_3
l'erronea indicazione del nome di battesimo del debitore); veniva inviata la CAD redatta (anche in questo caso dall'Agente Postale indicando il nome di battesimo corretto del debitore) del plico contenente l'atto di pignoramento presso terzi (in cui pure compariva l'erronea indicazione del nome di battesimo del debitore) poi ritirato dal il 13 novembre 2017. Parte_1 Ciò posto in via generale deve rilevarsi che quando in un atto giudiziario risulta errato il nome del convenuto, trova applicazione il principio per il quale l'erronea indicazione del convenuto (persona fisica o società) è un mero errore materiale che non determina l'invalidità dell'atto e della sua notificazione, se non influisce sulla individuazione del soggetto cui tali atti si riferiscono.
Premesso che la notificazione di un decreto ingiuntivo viziato da errore materiale non è inesistente
(Cass. n. 951/13), afferma la giurisprudenza di legittimità che l'errore sulle generalità del destinatario di un atto è causa di nullità della notificazione solo nel caso in cui sia tale da determinare incertezza assoluta sulla persona cui la notificazione è diretta (Cass. 1079/2004;
1325/2001; 6352/14) ipotesi non ricorrente nella fattispecie di cui è causa atteso che la stessa veniva eseguita presso l'effettiva residenza del debitore.
In fatto deve inoltre considerarsi che la peculiarità del nome dell'opponente unitamente all'errore effettivamente commesso, ovvero erronea indicazioni di due sillabe del nome di battesimo, non possono aver creato incertezza assoluta sulla persona cui la notificazione era diretta tanto che la stessa veniva eseguita nella residenza effettiva del medesimo.
Per quanto riguarda, poi, le eccezioni di merito si deve rilevare che in base al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (ex multis cfr. Cass. n. 24027/2009; Cass. n.
22402/2008), nel giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c., promosso in base ad un titolo esecutivo giudiziale, possono essere fatte valere solo censure afferenti l'esistenza o la regolarità formale del titolo ovvero l'esistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata che siano sopravvenuti rispetto alla formazione del titolo medesimo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione monocratica, nella persona del dr. Alberto Caprioli, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) RIGETTA la domanda formulata nell'interesse di parte attrice;
2) CONDANNA parte attrice al pagamento nei confronti della convenuta delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.850,00 per compensi, iva e cpa come legge.
Paola, 24 marzo 2025.
Il Giudice
Dr. Alberto Caprioli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 1287/2018 trattenuta in decisione con note di trattazione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
IANNUZZI FRANCESCO
Attore
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
LEPERA FRANCESCO
Convenuto
OGGETTO: Opposizione ex art 615 c.p.c..
CONCLUSIONI: come da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 03.08.2018, il Sig. , premesso che il G.E. del Parte_1
Tribunale di Paola rigettava, fissando il termine di sessanta giorni per l'introduzione del giudizio di merito, l'istanza di sospensione della procedura esecutiva mobiliare presso terzi n. 217/2018, proponeva con ricorso ex 615 c.p.c. opposizione all'esecuzione ove chiedeva che venisse accertato e dichiarato che nessuna scrittura privata è stata sottoscritta dall'odierno attore in favore del
[...]
e previo annullamento dell'ordinanza del 15.6.18 n. 722/2017 e dei documenti Controparte_1
presupposti (DI 291/2017 RG, Precetto e pignoramento presso terzi) dichiarare che la pretesa è infondata per inesistenza del credito ed in subordine, dichiarare l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione ed ancora in via ulteriormente gradata dichiarare che la somma dovuta ammonta ad euro 5.250,00, con vittoria di spese e competenza del giudizio. A fondamento della domanda deduceva;
in via preliminare eccepiva la nullità dell'atto di notifica del D.I. poiché il nome ivi indicato è diverso da quello corretto ed identificabile nell'odierno istante;
nel merito eccepiva l'inesistenza di alcun prestito elargito dal sig. in favore di CP_1
esso istante;
che non interveniva alcuna richiesta di pagamento fino al 30.11.2016 con conseguente estinzione per intervenuta prescrizione;
disconosceva la firma sulla scrittura privata ed in ogni in via subordinata riquantificava la somma eventualmente dovuta in € 5.250,00.
Si costituiva il convenuto opposto che instava per il rigetto della domanda siccome infondata in fatto e diritto, con vittoria delle spese e competenze del giudizio.
Quindi la causa espletata la trattazione nel corso delle quale veniva acquisita documentazione sulle conclusioni precisate con note di trattazione veniva assegnata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Ritiene il giudicante che l'opposizione non è fondata e va, pertanto, rigettata.
Innanzitutto, occorre premettere che, nel caso di specie, la domanda proposta dall'istante ha natura di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., avendo contestato il diritto di procedere sia l'ammontare del credito;
tale contestazione – secondo quanto sostenuto dal consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale – investendo il diritto dell'istante a procedere ad esecuzione forzata – sia per l'intero - per quella maggiore somma, integra un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (cfr, tra le tante, Cass., sez. III, 29 maggio 1990, n. 5043, Cass., sez.
III, 11 marzo 1992, n. 2938).
Preliminarmente, per quanto riguarda l'eccepita nullità dell'atto di notifica del Decreto Ingiuntivo nr. 291/17 siccome emesso nei confronti di e non , quest'ultimo Controparte_2 Parte_1
corretto, la stessa deve ritenersi infondata in ragione delle seguenti considerazioni;
sebbene detto
Decreto effettivamente veniva emesso nei confronti di un soggetto erroneamente indicato comunque veniva notificato nel luogo di residenza del medesimo in Belmonte Calabro località
Cava, come da certificato di residenza rilasciato il 27.2.2018.
Ed ancora come eccepito dall'opposto veniva inviata la CAD del plico contenente il decreto ingiuntivo, poi ritornato al mittente per compiuta giacenza, redatta dall'Agente Postale indicando il nome di battesimo corretto del debitore;
veniva validamente eseguita in mani del genero, familiare convivente, , la notifica del successivo atto di precetto (in cui pure compariva CP_3
l'erronea indicazione del nome di battesimo del debitore); veniva inviata la CAD redatta (anche in questo caso dall'Agente Postale indicando il nome di battesimo corretto del debitore) del plico contenente l'atto di pignoramento presso terzi (in cui pure compariva l'erronea indicazione del nome di battesimo del debitore) poi ritirato dal il 13 novembre 2017. Parte_1 Ciò posto in via generale deve rilevarsi che quando in un atto giudiziario risulta errato il nome del convenuto, trova applicazione il principio per il quale l'erronea indicazione del convenuto (persona fisica o società) è un mero errore materiale che non determina l'invalidità dell'atto e della sua notificazione, se non influisce sulla individuazione del soggetto cui tali atti si riferiscono.
Premesso che la notificazione di un decreto ingiuntivo viziato da errore materiale non è inesistente
(Cass. n. 951/13), afferma la giurisprudenza di legittimità che l'errore sulle generalità del destinatario di un atto è causa di nullità della notificazione solo nel caso in cui sia tale da determinare incertezza assoluta sulla persona cui la notificazione è diretta (Cass. 1079/2004;
1325/2001; 6352/14) ipotesi non ricorrente nella fattispecie di cui è causa atteso che la stessa veniva eseguita presso l'effettiva residenza del debitore.
In fatto deve inoltre considerarsi che la peculiarità del nome dell'opponente unitamente all'errore effettivamente commesso, ovvero erronea indicazioni di due sillabe del nome di battesimo, non possono aver creato incertezza assoluta sulla persona cui la notificazione era diretta tanto che la stessa veniva eseguita nella residenza effettiva del medesimo.
Per quanto riguarda, poi, le eccezioni di merito si deve rilevare che in base al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (ex multis cfr. Cass. n. 24027/2009; Cass. n.
22402/2008), nel giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c., promosso in base ad un titolo esecutivo giudiziale, possono essere fatte valere solo censure afferenti l'esistenza o la regolarità formale del titolo ovvero l'esistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata che siano sopravvenuti rispetto alla formazione del titolo medesimo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione monocratica, nella persona del dr. Alberto Caprioli, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) RIGETTA la domanda formulata nell'interesse di parte attrice;
2) CONDANNA parte attrice al pagamento nei confronti della convenuta delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.850,00 per compensi, iva e cpa come legge.
Paola, 24 marzo 2025.
Il Giudice
Dr. Alberto Caprioli