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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 07/04/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in persona del Giudice Unico del Lavoro dott.ssa Ilaria Chiarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta in data 24/10/2024 al n. 901 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili – Controversie in materia di Lavoro e di Previdenza o
Assistenza Obbligatorie per l'anno 2024, discussa all'udienza del giorno 07/04/2025
PROMOSSA DA
con l'avv. Sindici Laura Parte_1
RICORRENTE
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: “retribuzione”
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: “dichiarare cessata nel merito la materia del contendere con condanna della parte resistente alle spese del procedimento”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/10/2024 esponeva di essere stato Parte_1
assunto in data 01.03.2007 dalla società in qualità di operaio Controparte_1 livello 3 – mansione: operatore e di essere stato regolarmente pagato nei mesi di marzo, aprile e maggio 2023. Nel mese di giugno aveva maturato la decisione di cambiare lavoro e, in data 15.06.2023, aveva presentato le dimissioni volontarie con decorrenza dal 01.07.2023.
Al termine del rapporto di lavoro non gli erano state consegnate né la busta paga del mese di giugno 2023, né il prospetto relativo al trattamento di fine rapporto e nemmeno era stato eseguito il pagamento della retribuzione del mese di giugno 2023
o il TFR.
La difesa attorea spiegava nel dettaglio le modalità con le quali la prestazione lavorativa era stata resa e aggiungeva che nemmeno l'intervento dell'Organizzazione Sindacale si era rivelato risolutivo, onde dopo ulteriore sollecito era stato incaricato un consulente del lavoro di effettuare i relativi conteggi e poi si erano adite le vie giudiziali.
2. Nessuno si costituiva per la parte resistente che quindi era dichiarata contumace.
3. Alla prima udienza del 07.04.25 il ricorrente dava atto di aver ricevuto mediante bonifico la somma azionata in causa e precisava le conclusioni, come in epigrafe riportate, procedendo alla discussione orale.
All'esito il Giudice si pronunciava, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza.
4. Nelle more della prima udienza la società resistente ha saldato il proprio debito per un importo esattamente corrispondete a quello oggetto della domanda.
Ne discende che la parte ricorrente non ha più alcun interesse alla prosecuzione del presente giudizio, essendo venuto meno nel merito l'oggetto della controversia.
A tal proposito si è più volte pronunciata la Suprema Corte affermando il principio secondo il quale, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere deve pronunciarsi, anche d'ufficio, quando sia sopravvenuta una situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, che ne abbia eliminato la posizione di contrasto ed abbia perciò fatto venir meno oggettivamente la necessità di una pronuncia del giudice su quanto costituiva l'oggetto della controversia (v. Cass. sent. n.9401/93).
5. Nell'ipotesi di cessazione della materia del contendere l'onere delle spese giudiziali
è disciplinato dal principio della soccombenza virtuale: a tal fine, la parte soccombente va identificata con quella che, lasciando insoddisfatta una pretesa riconosciuta fondata, o azionando una pretesa poi riconosciuta infondata, abbia dato causa alla lite (v. Cass. sent. n.3298/80).
Nel caso di specie il pagamento del proprio debito da parte della società datrice di lavoro è avvenuto solo dopo che il ricorso introduttivo è stato notificato, essendo risultati inutili i precedenti tentativi di risolvere stragiudizialmente la vertenza ed avendo il comportamento ostruzionistico della stessa reso indispensabile rivolgersi ad un professionista per la redazione dei conteggi. Ne consegue che le spese del procedimento vanno poste a carico della parte resistente, che con la sua condotta ha imposto di radicare il procedimento.
P.Q.M.
Per la quantificazione delle stesse occorre dare applicazione al D.M. n. 55/14 con applicazione dei minimi per le fasi di studio, introduttiva, decisoria non essendosi svolta attività istruttoria e data l'estrema semplicità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Ilaria Chiarelli, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna la società resistente all'integrale rifusione delle Controparte_1
spese del presente giudizio sostenute dal ricorrente spese che Parte_1 liquida in €. 1.030,00 per compensi oltre al 15% dei compensi a titolo di rimborso forfetario ed oltre accessori come per legge.
Udine, 07/04/2025
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria Chiarelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in persona del Giudice Unico del Lavoro dott.ssa Ilaria Chiarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta in data 24/10/2024 al n. 901 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili – Controversie in materia di Lavoro e di Previdenza o
Assistenza Obbligatorie per l'anno 2024, discussa all'udienza del giorno 07/04/2025
PROMOSSA DA
con l'avv. Sindici Laura Parte_1
RICORRENTE
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: “retribuzione”
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: “dichiarare cessata nel merito la materia del contendere con condanna della parte resistente alle spese del procedimento”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/10/2024 esponeva di essere stato Parte_1
assunto in data 01.03.2007 dalla società in qualità di operaio Controparte_1 livello 3 – mansione: operatore e di essere stato regolarmente pagato nei mesi di marzo, aprile e maggio 2023. Nel mese di giugno aveva maturato la decisione di cambiare lavoro e, in data 15.06.2023, aveva presentato le dimissioni volontarie con decorrenza dal 01.07.2023.
Al termine del rapporto di lavoro non gli erano state consegnate né la busta paga del mese di giugno 2023, né il prospetto relativo al trattamento di fine rapporto e nemmeno era stato eseguito il pagamento della retribuzione del mese di giugno 2023
o il TFR.
La difesa attorea spiegava nel dettaglio le modalità con le quali la prestazione lavorativa era stata resa e aggiungeva che nemmeno l'intervento dell'Organizzazione Sindacale si era rivelato risolutivo, onde dopo ulteriore sollecito era stato incaricato un consulente del lavoro di effettuare i relativi conteggi e poi si erano adite le vie giudiziali.
2. Nessuno si costituiva per la parte resistente che quindi era dichiarata contumace.
3. Alla prima udienza del 07.04.25 il ricorrente dava atto di aver ricevuto mediante bonifico la somma azionata in causa e precisava le conclusioni, come in epigrafe riportate, procedendo alla discussione orale.
All'esito il Giudice si pronunciava, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza.
4. Nelle more della prima udienza la società resistente ha saldato il proprio debito per un importo esattamente corrispondete a quello oggetto della domanda.
Ne discende che la parte ricorrente non ha più alcun interesse alla prosecuzione del presente giudizio, essendo venuto meno nel merito l'oggetto della controversia.
A tal proposito si è più volte pronunciata la Suprema Corte affermando il principio secondo il quale, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere deve pronunciarsi, anche d'ufficio, quando sia sopravvenuta una situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, che ne abbia eliminato la posizione di contrasto ed abbia perciò fatto venir meno oggettivamente la necessità di una pronuncia del giudice su quanto costituiva l'oggetto della controversia (v. Cass. sent. n.9401/93).
5. Nell'ipotesi di cessazione della materia del contendere l'onere delle spese giudiziali
è disciplinato dal principio della soccombenza virtuale: a tal fine, la parte soccombente va identificata con quella che, lasciando insoddisfatta una pretesa riconosciuta fondata, o azionando una pretesa poi riconosciuta infondata, abbia dato causa alla lite (v. Cass. sent. n.3298/80).
Nel caso di specie il pagamento del proprio debito da parte della società datrice di lavoro è avvenuto solo dopo che il ricorso introduttivo è stato notificato, essendo risultati inutili i precedenti tentativi di risolvere stragiudizialmente la vertenza ed avendo il comportamento ostruzionistico della stessa reso indispensabile rivolgersi ad un professionista per la redazione dei conteggi. Ne consegue che le spese del procedimento vanno poste a carico della parte resistente, che con la sua condotta ha imposto di radicare il procedimento.
P.Q.M.
Per la quantificazione delle stesse occorre dare applicazione al D.M. n. 55/14 con applicazione dei minimi per le fasi di studio, introduttiva, decisoria non essendosi svolta attività istruttoria e data l'estrema semplicità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Ilaria Chiarelli, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna la società resistente all'integrale rifusione delle Controparte_1
spese del presente giudizio sostenute dal ricorrente spese che Parte_1 liquida in €. 1.030,00 per compensi oltre al 15% dei compensi a titolo di rimborso forfetario ed oltre accessori come per legge.
Udine, 07/04/2025
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria Chiarelli