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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 02/10/2025, n. 1160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1160 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8178/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa IA OM Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
6.12.2024, assunto in decisione in data 29.9.2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con l'Avvocato Paola Parte_1 C.F._1
TI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano (MI), Via Luciano Manara n. 11;
e tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato Maria Elena Marchetto ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Monza (MB), Via
Missori n. 14;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
- Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contatto tra i Signori Parte_2
e la signora i quali hanno contratto matrimonio con rito con rito concordatario in Vimodrone, Parte_1 in data 2/08/2003 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Vimodrone, al N. 17, Parte 2,
Serie A, Anno 2003 ordinando l'annotazione dell'emananda sentenza.
- Dare atto che i coniugi vivranno separati, e poi divorziati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
- Dare atto che il figlio minorenne, resterà affidato congiuntamente a entrambi i genitori. Il figlio Per_1 resterà collocato, anche ai fini anagrafici, presso il padre in Vimodrone, via Gramsci n. 6, ove si Per_1 trasferirà con lo stesso mentre il figlio , maggiorenne e non economicamente autosufficiente, Per_2 resterà collocato presso la madre in Vimodrone (MI), Via XI Febbraio n. 25/E anche ai fini anagrafici.
- Dare atto che i coniugi contribuiranno in via diretta, al mantenimento di e sino al Per_2 Per_1 raggiungimento della loro indipendenza economica. I genitori contribuiranno ciascuno nella misura del 50% alle spese straordinarie per entrambi i figli, previamente concordate e documentate, secondo il Protocollo
d'Intesa del Tribunale di Monza, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
- In considerazione dell'età di , venti anni, quest'ultimo organizzerà direttamente con il padre il Per_2 tempo di permanenza presso quest'ultimo. Mentre compatibilmente con i propri impegni scolastici Per_1 ed extrascolastici, rimarrà presso la madre indicativamente e salvo diversi accordi diretti con la madre stessa,
a week end alternati (dal venerdì alla domenica) oltre ad un giorno infrasettimanale nella settimana in cui trascorrerà il week end con la madre e due giorni nella settimana in cui trascorrerà il week end con il padre, sempre tenendo conto degli impegni e delle determinazioni del minore, che data l'età prenderà accordi direttamente con la madre. Inoltre il figlio trascorrerà, salvo diversi accordi con la madre, almeno Per_1 una settimana con la stessa durante le vacanze estive. Per il resto i periodi festivi e feriali verranno organizzati dai figli direttamente con ciascun genitore.
- Le parti danno atto di aver disciplinato i propri rapporti patrimoniali come da separazione e che la signora ha provveduto ad acquistare la quota del 50% di comproprietà del Signor come da accordi Pt_1 Pt_2 di separazione dell'immobile sito in Vimodrone (MI), Via XI Febbraio n. 25;
- per l'appartamento: foglio 10, particella 597, subalterno 5, Piano T-1-2-S1, cat. A/7, classe 2, vani 7,5, rendita € 1.123,29;
- per la cantina: foglio 10, particella 597, subalterno 36, Piano S1, cat. C/2, classe 2, 3 mq, rendita € 5,27;
- per il box: foglio 10, particella 597, subalterno 45, Piano S1, cat. C/6 classe 4, 17 mq, rendita € 64,97.
5) Le parti danno atto di essere economicamente autosufficienti e che non verrà stabilito alcun contributo da parte di ciascuno nei confronti dell'altro.
6) di rinunciare all'impugnazione della sentenza, anche ai fini del decorso termine per il passaggio in giudicato della sentenza. pagina 2 di 5 7) Spese legali compensate e rinuncia dei legali alla solidarietà professionale.
pagina 3 di 5 Motivi della decisione
Premesso che:
- anno contratto matrimonio in data 2.8.2003 Parte_1 Parte_2
a Vimodrone;
- Dall'unione sono nati in data 14.3.2005 e in data 4.9.2008. Per_2 Per_1
Ritenuto che:
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale giusta sentenza pubblicata in data 27.1.2025 dal Tribunale di Monza.
Non è contestato che dalla data della comparizione delle parti (20.1.2025), svoltasi ex articolo 473bis.51 secondo comma ultimo capoverso c.p.c., non vi è stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli , 14.3.2005, maggiorenne non economicamente autosufficiente, e Per_2
4.9.2008) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento Per_1 dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 [...] con ricorso depositato in data 6.12.2024, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
n Vimodrone in data 2.8.2003 (Atto n. 17, Parte II, Serie A del Parte_2 registro degli atti di matrimonio del Comune di Vimodrone), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Vimodrone, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. pagina 4 di 5 Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 2.10.2025
Il Presidente est.
IA OM
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa IA OM Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
6.12.2024, assunto in decisione in data 29.9.2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con l'Avvocato Paola Parte_1 C.F._1
TI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano (MI), Via Luciano Manara n. 11;
e tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato Maria Elena Marchetto ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Monza (MB), Via
Missori n. 14;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
- Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contatto tra i Signori Parte_2
e la signora i quali hanno contratto matrimonio con rito con rito concordatario in Vimodrone, Parte_1 in data 2/08/2003 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Vimodrone, al N. 17, Parte 2,
Serie A, Anno 2003 ordinando l'annotazione dell'emananda sentenza.
- Dare atto che i coniugi vivranno separati, e poi divorziati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
- Dare atto che il figlio minorenne, resterà affidato congiuntamente a entrambi i genitori. Il figlio Per_1 resterà collocato, anche ai fini anagrafici, presso il padre in Vimodrone, via Gramsci n. 6, ove si Per_1 trasferirà con lo stesso mentre il figlio , maggiorenne e non economicamente autosufficiente, Per_2 resterà collocato presso la madre in Vimodrone (MI), Via XI Febbraio n. 25/E anche ai fini anagrafici.
- Dare atto che i coniugi contribuiranno in via diretta, al mantenimento di e sino al Per_2 Per_1 raggiungimento della loro indipendenza economica. I genitori contribuiranno ciascuno nella misura del 50% alle spese straordinarie per entrambi i figli, previamente concordate e documentate, secondo il Protocollo
d'Intesa del Tribunale di Monza, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
- In considerazione dell'età di , venti anni, quest'ultimo organizzerà direttamente con il padre il Per_2 tempo di permanenza presso quest'ultimo. Mentre compatibilmente con i propri impegni scolastici Per_1 ed extrascolastici, rimarrà presso la madre indicativamente e salvo diversi accordi diretti con la madre stessa,
a week end alternati (dal venerdì alla domenica) oltre ad un giorno infrasettimanale nella settimana in cui trascorrerà il week end con la madre e due giorni nella settimana in cui trascorrerà il week end con il padre, sempre tenendo conto degli impegni e delle determinazioni del minore, che data l'età prenderà accordi direttamente con la madre. Inoltre il figlio trascorrerà, salvo diversi accordi con la madre, almeno Per_1 una settimana con la stessa durante le vacanze estive. Per il resto i periodi festivi e feriali verranno organizzati dai figli direttamente con ciascun genitore.
- Le parti danno atto di aver disciplinato i propri rapporti patrimoniali come da separazione e che la signora ha provveduto ad acquistare la quota del 50% di comproprietà del Signor come da accordi Pt_1 Pt_2 di separazione dell'immobile sito in Vimodrone (MI), Via XI Febbraio n. 25;
- per l'appartamento: foglio 10, particella 597, subalterno 5, Piano T-1-2-S1, cat. A/7, classe 2, vani 7,5, rendita € 1.123,29;
- per la cantina: foglio 10, particella 597, subalterno 36, Piano S1, cat. C/2, classe 2, 3 mq, rendita € 5,27;
- per il box: foglio 10, particella 597, subalterno 45, Piano S1, cat. C/6 classe 4, 17 mq, rendita € 64,97.
5) Le parti danno atto di essere economicamente autosufficienti e che non verrà stabilito alcun contributo da parte di ciascuno nei confronti dell'altro.
6) di rinunciare all'impugnazione della sentenza, anche ai fini del decorso termine per il passaggio in giudicato della sentenza. pagina 2 di 5 7) Spese legali compensate e rinuncia dei legali alla solidarietà professionale.
pagina 3 di 5 Motivi della decisione
Premesso che:
- anno contratto matrimonio in data 2.8.2003 Parte_1 Parte_2
a Vimodrone;
- Dall'unione sono nati in data 14.3.2005 e in data 4.9.2008. Per_2 Per_1
Ritenuto che:
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale giusta sentenza pubblicata in data 27.1.2025 dal Tribunale di Monza.
Non è contestato che dalla data della comparizione delle parti (20.1.2025), svoltasi ex articolo 473bis.51 secondo comma ultimo capoverso c.p.c., non vi è stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli , 14.3.2005, maggiorenne non economicamente autosufficiente, e Per_2
4.9.2008) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento Per_1 dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 [...] con ricorso depositato in data 6.12.2024, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
n Vimodrone in data 2.8.2003 (Atto n. 17, Parte II, Serie A del Parte_2 registro degli atti di matrimonio del Comune di Vimodrone), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Vimodrone, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. pagina 4 di 5 Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 2.10.2025
Il Presidente est.
IA OM
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