Accoglimento
Sentenza 1 luglio 2021
Accoglimento
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 21/03/2025, n. 2331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2331 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02331/2025REG.PROV.COLL.
N. 07923/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7923 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comitato di verifica per le cause di servizio, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n.12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. -OMISSIS- resa tra le parti in data 29.3.2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Comitato di verifica per le cause di servizio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2025 il Cons. Maria Stella Boscarino e uditi per le parti gli avvocati Angelo Fiore Tartaglia e l'avvocato dello Stato Massimo Giannuzzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con la sentenza n. -OMISSIS- resa sul ricorso n. 7780 del 2014, il T.A.R. del Lazio ha rigettato il ricorso presentato dall'appuntato scelto dell’Arma dei Carabinieri Meola per l'annullamento del Decreto nr. 198/14 – Posizione n. 57867/F del 04.02.14 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Direzione di Amministrazione – Sezione Equo indennizzo, nella parte in cui ha ritenuto l'infermità “ Disfonia da verosimile paresi cordale per documentata reattività post operatoria del nervo laringeo ricorrente dx ” sofferta dal ricorrente non dipendente da causa di servizio e nella parte in cui al ricorrente è stata negata la richiesta di concessione dell'equo indennizzo, nonché di tutti gli atti presupposti, collegati e comunque connessi ivi espressamente compresi i pareri resi dal Comitato di verifica per le cause di servizio nr. 12341/2013, nr. 6746/2013 e nr. 18166/2013.
1.1. Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado l’odierno appellante, dopo aver premesso:
- di aver partecipato dal mese di agosto del 2004 al mese di giugno del 2005 ad una missione internazionale di pace in Kosovo, nelle zone più massicciamente bombardate;
- che la perdurante esposizione a fattori chimici e radioattivi avevano costituito fattori determinanti nella genesi nonché evoluzione delle infermità da cui era stato colpito;
- che, all’insorgenza delle dette infermità, aveva inoltre certamente contribuito il complessivo inquinamento alimentare, dal momento che il militare, durante la missione prestata, era costretto a nutrirsi con cibo reperito in loco e bere l’acqua proveniente dalle falde acquifere locali, fortemente inquinate e contaminante dall’inquinamento bellico in generale e, più nel dettaglio, provocato dall’utilizzo di munizionamento all’uranio impoverito;
- che nell’aprile del 2007 gli era stato riscontrato un “ -OMISSIS- ”, per il quale, in data 19.06.2007, era stato sottoposto ad intervento chirurgico di emitiroidectomia destra, esponeva che, in relazione all’infermità in questione, in data 24.09.2007, aveva presentato domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio (ex D.P.R. n. 461/2001).
1.2. La C.M.O. del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Bari, con il verbale Mod. B nr. 842 del 01.12.2009, aveva individuato la patologia invalidante nel giudizio diagnostico come “ -OMISSIS- ”.
1.3. In data 11.01.2010 veniva accertato che l’intervento chirurgico anzidetto aveva causato la manifestazione di ulteriori patologie, e successivamente, in data 08.02.2010, si innescava anche una reattività post-operatoria del nervo laringeo destro.
1.4. Il Comitato, pronunciandosi mediante parere n. 13655/2010, reso nell’adunanza n. 513/2010 del 4 novembre 2010, riteneva che la suindicata infermità e l’ulteriore patologia “ discopatie multiple cervico dorsali a scarsa incidenza funzionale ” non potessero riconoscersi come dipendenti da fatti/causa di servizio. Per tale motivo, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri con decreto 7152/2010 Posizione n. 57867/B, in data 6.12.2020, sulla scorta del suindicato parere, rigettava la domanda del ricorrente.
1.5. Il militare proponeva ricorso giurisdizionale avverso detto provvedimento e gli atti ad esso presupposti, che, a seguito della sentenza n. 5013/2021 del Consiglio di Stato venivano annullati.
1.6. L’Amministrazione di appartenenza dell’appellante provvedeva, quindi, a rieditare l’azione amministrativa, investendo nuovamente il Comitato.
2. Nelle more, la C.M.O., pronunciandosi sull’idoneità del militare con verbale mod. BL/B n. 2012956, datato 11.07.2012, redigeva un nuovo giudizio diagnostico, includendo le seguenti patologie:
A. disfonia da verisimile paresi cordale per documentata reattività post – operatoria del nervo laringeo ricorrente dx;
B. pneumopatia restrittiva secondaria a relaxatio diaframmatica verosimilmente post – frenetico exeresi dx in pregressa emitiroidectomia;
C. stato ansioso reattivo alle patologie in atto: disturbo dell’adattamento cronico con ansia e disforia mista;
D. diabete mellito 2° grado in attuale buon compenso;
E. distrazione muscoli flessori avambraccio sx, cervicobrachialgia sx, in atto: cervicalgia;
F. esiti di intervento chirurgico di emitiroidectomia dx per adenoma follicolare in buon compenso metabolico con disfonia reattiva post – operatoria.
In atto: ipotiroidismo cronico in trattamento ormonale sostitutivo in esiti di emitiroidectomia dx per adenoma follicolare con dimostrata attuale presenza ad indagine strumentale nel tessuto tiroideo di corpi estranei di natura metallica.
Il militare veniva dichiarato “non idoneo permanentemente in modo assoluto al S.M.I. ed al servizio d’istituto nell’Arma dei Carabinieri e dunque da collocare in congedo assoluto”, in quanto non reimpiegabile nemmeno nei ruoli dell’Amministrazione civile della Difesa, ascrivendo la menomazione complessiva dell’integrità psico – fisica alla 1^ categoria della Tabella.
3. Il ricorrente presentava istanza di riconoscimento di causa di servizio in relazione alle ulteriori infermità sofferte.
3.1. Con i pareri nn. 13665/2010 in data 04.11.2010 e 28490/2012 in data 20.11.2012 il Comitato di Verifica per le cause di servizio esprimeva parere sfavorevole per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità in questione e con i decreti nr. 740/13 posizione 57867/C emesso in data 25.02.2013, e nr. 1227/13 - posizione 57867/D, emesso in data 14.03.2013, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri rigettava la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “ Pneumopatia restrittiva secondaria a relaxatio diaframmatica verosimilmente post frenetico exeresi dx in pregressa emitiroidectomia ” e del relativo equo indennizzo; nulla provvedendo sulle altre patologie.
4. Con sentenza n.5849/22 il T.A.R. Lazio accoglieva il ricorso proposto dal militare per l’annullamento dei su indicati decreti perché, quanto alla patologia “ Pneumopatia restrittiva secondaria a relaxatio diaframmatica verosimilmente post-frenetico exeresi dx in pregressa emitiroidectomia ”, il Comitato aveva riconosciuto la sua interdipendenza con l’infermità “ -OMISSIS- ”, rispetto alla quale non aveva, in precedenza riconosciuto la dipendenza da causa di servizio, ma il ricorso avverso il rigetto era stato accolto in appello con sentenza n. 5013/2021, che aveva onerato il Comitato di ripronunciarsi, tenendo conto degli esiti delle indagini nanodiagnostiche effettuate dalla parte.
Il T.A.R. onerava altresì l’organo tecnico ad esprimere il parere di competenza sulle altre patologie pure accertate dalla Commissione medica ospedaliera.
5. Nel contesto di quest’ultimo procedimento, la medesima C.M.O., con verbale mod. BL/G n. n. 20121081, datato 18.07.2012, tenuto conto delle domande con le quali l’appellante aveva richiesto l’interdipendenza delle predette patologie presentate in data 18.03 e 30.11.2010, ricondotte tutte le patologie a un unico complesso morboso, commisurava al 91% l’invalidità complessiva.
Ma il Comitato, con il parere n. 6746/2013, reso nell’adunanza n. 194/2013 del 30.04.2013, non riteneva che la “ Disfonia da verisimile paresi cordale per documentata reattività post – operatoria del nervo laringeo ricorrente dx ” e le altre patologie potessero essere riconosciute come dipendenti da fatti/causa di servizio, e confermava il proprio orientamento negativo mediante nuovo parere n. 18166/2013, reso nell’adunanza n. 361/2013 del 24.9.2013.
Per tale motivo, l’amministrazione emetteva i seguenti atti:
- il decreto prot. n. 559/C/3/E/8/CC/1231, datato 09.10.2014, di rigetto della domanda di concessione della speciale elargizione, prevista dal punto 1, lettera a) dell’art. 4, del D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, e dell’assegno vitalizio, impugnato davanti all’autorità giudiziaria ordinaria;
- il decreto n. 198/14- Posizione n. 57867/F del 04/02/14, con cui il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Direzione di Amministrazione - Sezione Equo indennizzo ha ritenuto l'infermità " Disfonia da verosimile paresi cordale per documentata reattività post operatoria del nervo laringeo ricorrente dx ", sofferta dal ricorrente, non dipendente da causa di servizio ed ha respinto la richiesta di equo indennizzo; decreto, quest’ultimo, che, unitamente ai presupposti pareri è stato impugnato avanti al T.A.R. Lazio che, con la sentenza qui appellata, ha respinto il gravame.
6. Nelle more, su tutte le patologie sopra richiamate è intervenuto il Tribunale di Bari Sezione Lavoro che con sentenza n. -OMISSIS- ha riconosciuto il ricorrente quale soggetto “equiparato” alle vittime del dovere e condannato il Ministero dell’Interno al pagamento della speciale elargizione, prevista dal punto 1, lettera a) dell’art. 4, del D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243 e successive modificazioni, calcolata sulla invalidità complessiva del 85%, dell’assegno vitalizio previsto dal punto 1, lettera b) dell’art. 4, del D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243 e successive modificazioni, e dello speciale assegno vitalizio di € 1.033,00, di cui all’ art. 5, comma 3, Legge 3 agosto 2004 n. 206, soggetto a perequazione automatica, oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti di legge dal dovuto al soddisfo.
7. Con l’appello in epigrafe è stata impugnata la sentenza n. -OMISSIS- che ha respinto il ricorso, sopra meglio individuato, proposto avverso il decreto che ha ritenuto la patologia " Disfonia da verosimile paresi cordale per documentata reattività post operatoria del nervo laringeo ricorrente dx ", sofferta dal ricorrente, non dipendente da causa di servizio ed ha respinto la richiesta di equo indennizzo, mentre ha ritenuto di non poter scrutinare il giudizio concernente le altre infermità in quanto espresso in atti ritenuti meramente endoprocedimentali (parte della statuizione non impugnata).
7.1. L’appellante ha proposto unica, articolata, censura con la quale lamenta:
< Erroneità dell’impugnata sentenza, carenza ed illogicità della motivazione.
Eccesso di potere per erronea interpretazione della situazione di fatto, errore sul presupposto, manifesta illogicità, incongruità, inattendibilità, insufficienza ed apoditticità della motivazione.
Eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità manifeste. Illegittimità per violazione del rischio tipizzato nei D.P.R. n.37/2009, n. 90/2010, n. 40/2012, violazione del principio del riparto dell’onere della prova.
Eccesso di potere degli atti impugnati per carenza ed illogicità della motivazione. Eccesso di potere degli atti impugnati per erronea interpretazione della situazione di fatto, errore sul presupposto, manifesta illogicità, incongruità, inattendibilità, insufficienza ed apoditticità della motivazione.
Eccesso di potere degli atti impugnati per contraddittorietà ed illogicità manifeste. Illegittimità degli atti impugnati per violazione del rischio tipizzato nei D.P.R. n. 37/2009, n. 90/2010, n. 40/2012, violazione del principio del riparto dell’onere della prova >.
7.2. L’amministrazione, ritualmente intimata, non si è costituita e, nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2025, l’appello è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
8. Il Collegio ritiene l’appello fondato sotto l’assorbente profilo, evidenziato dall’appellante, della contraddittorietà con la statuizione contenuta nella sentenza di questo Consiglio n. 5013/2021, relativa alla patologia (principale) tiroidea, rispetto la quale (come si evince dal dettagliato excursus delle vicende giudiziarie che hanno interessato il ricorrente) il decreto che aveva negato la dipendenza da causa di servizio e la concessione dell’equo indennizzo è stato annullato, unitamente ai presupposti pareri, riconosciuti, sostanzialmente, affetti dal lamentato difetto di istruttoria.
8.1. Come sottolineato dall’appellante, la disfonia sofferta dal ricorrente è connessa con (ed anzi conseguente al) l’intervento subito a causa del tumore alla tiroide, asportata chirurgicamente.
In particolare, come si evince dalla consulenza tecnica d’ufficio disposta nel corso del giudizio civile sopra menzionato, nell’aprile del 2007 all’appellante veniva riscontrato un “-OMISSIS-”, che, in data 19.06.2007, determinava l’intervento chirurgico di emitiroidectomia destra. In relazione all’infermità, la C.M.O. del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Bari, con il verbale Mod. B nr. 842 del 01.12.2009, individuava la patologia invalidante nel giudizio diagnostico come “Esiti di intervento chirurgico di emitiroidectomia dx per adenoma follicolare in buon compenso metabolico con disfonia reattiva post-operatoria ”.
In data 11.01.2010 veniva accertato che l’intervento chirurgico aveva causato la manifestazione di ulteriori patologie, e, in data 08.02.2010, si innescava anche una reattività post-operatoria del nervo laringeo destro (alla base della patologia oggi in esame).
Infatti il c.t.u. ha riconosciuto in capo al militare l’affezione “Ipotiroidismo post-chirurgico per
neoplasia tiroidea complicata da disfonia “.
Non può quindi dubitarsi della stretta interdipendenza tra la patologia che viene in rilievo nel giudizio in epigrafe e la patologia principale, ossia la neoplasia tiroidea, che in sede chirurgica ha causato il danno al nervo laringeo da cui è derivata la disfonia.
8.2. Evidentemente, il rigetto della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio del danno al nervo laringeo dipende strettamente dal precedente rigetto della dipendenza da causa di servizio della neoplasia alla tiroide e del conseguente esito di intervento chirurgico di emitiroidectomia (che ha cagionato il danno al nervo laringeo).
Occorre al riguardo ricordare che la C.M.O. del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Bari, con il verbale Mod. B nr. 842 del 01.12.2009, aveva individuato la patologia invalidante nel giudizio diagnostico come “Esiti di intervento chirurgico di emitiroidectomia dx per adenoma follicolare in buon compenso metabolico con disfonia reattiva post-operatoria ”.
Il Comitato, pronunciandosi mediante parere n. 13655/2010, reso nell’adunanza n. 513/2010 del 4 novembre 2010, riteneva che la suindicata infermità non potesse riconoscersi come dipendente da fatti/causa di servizio e il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, con decreto 7152/2010 Posizione n. 57867/B, in data 6.12.2020, sulla scorta del suindicato parere, rigettava la domanda del ricorrente.
Ma detti atti sono poi stati annullati con la richiamata sentenza n. 5013/2021 di questo Consiglio di Stato, determinando il venir meno del presupposto (diniego del riconoscimento della causa di servizio della neoplasia tiroidea e relativi esiti dell’intervento chirurgico di asportazione della tiroide) che sorreggeva il provvedimento negativo, oggi in esame, relativo alla patologia ulteriormente conseguente all’intervento chirurgico di emitiroidectomia per adenoma follicolare.
Data l'intensità del rapporto di conseguenzialità tra l'una patologia e l’altra e tra i due provvedimenti di rigetto dell’istanza di riconoscimento della dipendenza dal servizio, risulta evidente l’illegittimità del diniego per cui è causa che, quindi, per le ragioni sopra esposte, in accoglimento del ricorso di primo grado, dev’essere annullato.
Rimangono assorbiti gli ulteriori profili non esaminati, stante l’onere per l’amministrazione di rideterminarsi in esito alla conclusione del procedimento riavviato sulla patologia principale in seguito alla decisione n. 5013/2021 di questo Consiglio di Stato.
Rimane, altresì, fermo il giudizio di cui alla decisione appellata di “non scrutinabilità” delle censure avverso le altre infermità (diverse dalla disfonia) in quanto espresse “in atti meramente endoprocedimentali”, valutazione che, sebbene non si sia tradotta in una formale statuizione in rito, ha costituito sostanzialmente un giudizio di parziale inammissibilità del ricorso introduttivo, non oggetto di censure in appello (cfr. sopra, sub “7”).
9. Quanto alle spese di lite, la natura formale del vizio rilevato con la decisione ne giustifica l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, in accoglimento dello stesso ed in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e, per l’effetto, annulla gli atti ivi impugnati, nei sensi e limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute dell’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Francesco Guarracino, Consigliere
Giancarlo Carmelo Pezzuto, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere, Estensore
Ugo De Carlo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Stella Boscarino | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.