Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 14/04/2025, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MODENA
composto dai Magistrati
DOTT. Alberto Rizzo PRESIDENTE
DOTT. Eleonora Ramacciotti GIUDICE REL.
DOTT. Eugenio Bolondi GIUDICE
pronuncia
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5710 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 promossa da:
- Cod. Fisc. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in LARGO G. GARIBALDI N. 7 41124
MODENA, presso lo studio dell'avv. TRENTI CHIARA, rappresentata e difesa dall'avv. TRENTI CHIARA
RICORRENTE
nei confronti di
Cod. Fisc. , Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in VIA CLAUDIA 76 MARANELLO, presso lo studio dell'avv. FONTANA ANTONELLA, rappresentato e difeso dall'avv.
FONTANA ANTONELLA
RESISTENTE
1
in punto a: Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni delle parti
Come da verbale di udienza del 9.04.2025
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.11.2024, premesso di Parte_1
avere contratto matrimonio concordatario in Castelfranco Emilia (Mo), il giorno 10.02.2002, con;
che dalla loro unione sono nati i Controparte_1
figli , il 30.08.2003 e , il 7.11.2007 entrambi residenti con Per_1 Per_2
la madre;
che con sentenza del 07.12.2023 n. 2089/2023, resa all'esito del procedimento per separazione consensuale n. 6337/2023 R.G., il Tribunale
di Modena ha pronunziato la separazione personale dei coniugi prevedendo l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con Per_2
collocamento presso la madre e la regolamentazione delle visite paterne,
l'obbligo del sig. di pagare alla sig.ra €. 700,00 mensili CP_1 Pt_1
quale contributo al mantenimento dei figli (€. 350,00 per ciascun figlio),
nonché € 150,00 quale quota di un finanziamento in corso per l'acquisto dell'automobile di , oltre alla quota del 50% delle spese Per_1
straordinarie; che, in ragione dell'inadempimento del resistente, il contributo per i figli è stato posto direttamente a carico del datore di lavoro
CONSORZIO SAN FRANCESCO S.P.A.; che i figli , Per_1
maggiorenne e minorenne) entrambi non economicamente Per_2
2 autosufficienti, convivono ancora con la madre;
ha domandato che sia disposta la cessazione degli effetti civili del matrimonio con conferma delle condizioni concordate in sede di separazione.
Con comparsa di costituzione del 7.03.2025, si è costituito , Controparte_1
deducendo un peggioramento delle proprie condizioni economiche e chiedendo che il contributo da versare in favore dei figli sia ridotto ad
€.500,00 complessivi (€. 250,00 per ciascun figlio) ferma la suddivisione al
50% delle spese straordinarie.
Ha poi domandato la revoca dell'ordine diretto di pagamento in capo al proprio datore di lavoro e che il finanziamento per l'autovettura della figlia sia corrisposto dai genitori nella misura del 50% ciascuno.
La causa è stata istruita tramite documenti e trattenuta in decisione all'udienza del 9.04.2025 ai sensi dell'art. 473 bis 22, u.c. c.p.c.
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti a
FR IL (MO) in data 10/02/2002 con il rito concordatario deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 1° dicembre 1970 n.
898, essendo stata debitamente omologata la separazione consensuale fra i coniugi (con sentenza n. 2089/2023 del 7.12.2023) ed essendo trascorsi più
di sei mesi dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale
in sede di separazione personale senza che le parti si siano riappacificate né
abbiano ripreso la convivenza coniugale (come dimostrato dalla separazione
3 protrattasi per diversi anni, ed anche dal fallimento del tentativo di conciliazione esperito in sede presidenziale e dalle rispettive allegazioni delle parti), non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Quanto alle statuizioni accessorie, vi è concordia in ordine al regime di affidamento condiviso e di visita del figlio minore , nato il [...], Per_2
ancora minorenne.
Venendo al regime economico, la ricorrente ha domandato che sia confermato a carico di , a titolo di contributo al Controparte_1
mantenimento dei due figli, un assegno di €. 700 mensili, rivalutabili
ISTAT, oltre al contributo nella misura del 50% delle spese straordinarie.
Sul punto giova premettere che all'udienza del 9.04.2025 il sig. ha CP_1
dichiarato: “In sede di separazione mi sono convinto a firmare ma sapevo che non sarei riuscito ad onorare i miei impegni” così implicitamente dando atto dell'assenza di significativi mutamenti nella propria situazione reddituale (cfr. verbale di udienza del 9.04.2025).
Lo stesso dicasi per la ricorrente, la quale continua ad avere entrate mensili da lavoro dipendente di circa 1300 euro.
Questo Collegio ritiene opportuno, dunque, confermare i provvedimenti emessi in sede di separazione con riferimento al figlio . Per_2
4 Quanto a si osserva che all'udienza del 9.04.2025 la difesa del sig. Per_1
ha prodotto un contratto di apprendistato stipulato dalla stessa in CP_1
data 7.04.2025, con retribuzione prevista di €. 1000 circa mensili.
ha 21 anni ed ha frequentato fino ad ora, stando alle allegazioni Per_1
della ricorrente, non supportate però da alcun elemento di valutazione, il corso professionale “Ecipar” per la qualifica di estetista.
La mera prestazione di lavoro da parte del figlio occupato come apprendista non è di per sè tale da dimostrarne la totale autosufficienza economica,
atteso che il complessivo contenuto dello speciale rapporto di apprendistato
(caratterizzato dall'obbligo di istruzione professionale a carico dell'imprenditore, legge 19 gennaio 1955 n. 25, art. 11 nonchè dalla riduzione del tempo di lavoro per effetto della riserva di ore destinate all'insegnamento complementare, della menzionata legge, art. 10) si distingue sotto vari profili, anche retributivi, da quello degli ordinari rapporti di lavoro subordinato (Cass. S.U. 21 luglio 1999 n. 486) onde, non essendo sufficiente il mero godimento di un reddito quale che sia, occorre altresì la prova del trattamento economico (determinato secondo quanto previsto dalla già citata legge n. 25/1955, art. 11, percepito nel medesimo rapporto di apprendistato ed, in particolare, dell'adeguatezza di detto trattamento, nel senso esattamente dell'idoneità di quest'ultimo, che pure deve essere proporzionato e sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost. ad assicurare in concreto all'apprendista, per la sua stessa entità e con riferimento anche alla
5 durata, passata e futura, del rapporto l'autosufficienza sopraindicata (Cass.
civ. Sez. I, n. 407/2007).
Alla luce di tale quadro, tenuto conto che il contratto di apprendistato è
appena stato sottoscritto e della precarietà insita in tale tipologia di contratto,
si ritiene opportuna una diminuzione del contributo mensile a carico del padre in favore di ad €. 250 mensili. Per_1
Quanto alla domanda di conferma degli accordi inerenti il finanziamento per l'acquisto dell'autovettura di si dà atto che tale questione esula Per_1
dalle statuizioni tipiche dei giudizi di separazione e divorzio e che dunque non è oggetto di vaglio da parte del Collegio.
Va infine dichiarata inammissibile la richiesta di conferma del pagamento diretto da parte del datore di lavoro, stante il disposto dell'art. 473 bis 37
c.p.c.
Giova sul punto osservare che con la pronunzia di divorzio l'ordine emesso in sede di separazione decade, con la conseguenza che il creditore cui spetta la corresponsione periodica del contributo, dopo la costituzione in mora del debitore inadempiente, a seguito di un periodo di almeno 30 giorni, potrà
notificare il provvedimento in cui è stata stabilita la misura dell'assegno al terzo, senza necessità di intervento giudiziale.
Le spese del giudizio possono essere integralmente compensate alla luce del parziale accordo tra le parti e della reciproca soccombenza.
6
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo nella causa N.
5710/2024 R.G. ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
1. Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 10/02/2002 in FR IL fra
[...]
nata a [...] il Pt_1
14/02/1973 e nato a Controparte_1
FR IL (MO) il 20/09/1964, e trascritto nel
Registro dello Stato Civile di detto Comune dell'anno 2002, al numero 2 parte II, serie A, ordinando all'Ufficiale dello Stato
Civile competente di procedere alla annotazione della presente sentenza;
2. Affida il figlio minorenne ad entrambi i genitori in modo Per_2
condiviso, continuando a vivere con la madre;
Per_2
3. Il figlio si accorderà di volta in volta con i genitori per trascorrere settimanalmente qualche giornata, o anche tutti i giorni, con il padre ed analogamente il ragazzo potrà concordare di trascorrere, anche in via alternata, il fine settimana con il padre;
le vacanze estive ed invernali verranno direttamente concordate di volta in volta da entrambi i genitori con il figlio;
7 4. Dichiara tenuto e condanna a corrispondere a Controparte_1
favore della ricorrente a titolo di contributo per il mantenimento dei figli e , e fino al raggiungimento della loro Per_2 Per_1
autosufficienza economica, la somma mensile di €. 350 per Per_2
ed €. 250 per (totale €. 600) a far data dalla pubblicazione Per_1
della presente sentenza, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
5. Dichiara tenuto e condanna a corrispondere a Controparte_1
nella misura del 50%, le spese straordinarie Parte_1
inerenti i figli, da individuarsi in base al Protocollo in vigore presso il
Tribunale di Modena;
6. Rigetta ogni altra domanda;
7. Spese del giudizio compensate.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio in data 10/04/2025.
Il Presidente
Dott. Alberto Rizzo
Il Giudice relatore
Dott. ssa Eleonora Ramacciotti
8 9