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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 18/06/2025, n. 755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 755 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 622 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA nata a [...] [...], ivi residente, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Parente, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E nata ad [...] il [...] e residente in Controparte_1
Civitavecchia (RM), rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Messina, giusta procura speciale in atti;
resistente
NONCHE'
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'Avv. Bruno E. Pontecorvo giusta procura generale alle liti a rogito Notaio di Fiumicino del 22 marzo 2024, Persona_1
1 repertorio n. 37875 e raccolta n. 7313, e con questi elettivamente domiciliato in
Roma, via Cesare Beccaria 29 presso l'Ufficio legale Distrettuale dell'Istituto; litisconsorte necessario
CONCLUSIONI
All'udienza del 15 novembre 2024 i difensori delle parti hanno concluso riportandosi ai propri atti difensivi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 9 L. n. 898/1970 e successive modificazioni, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza, premesso che in data 28 agosto 1965 aveva Parte_1 contratto matrimonio in Civitavecchia con nato a Controparte_3
Civitavecchia l'8/7/1937, deduceva:
- che in data 18-23/6/1997 il Tribunale di Civitavecchia con sentenza n.
308/1997 aveva emesso sentenza di separazione personale dei coniugi;
- che in data 28-30/10/1998 con sentenza n. 527/1998 il Tribunale di
Civitavecchia aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e disponendo un assegno divorzile di Controparte_3 Parte_1 lire 650.000 rivalutabile secondo i dati Istat a titolo di contributo al mantenimento della attualmente corrispondente all'importo mensile Pt_1 di € 500,00 che è stato corrisposto fino al mese di agosto 2023;
- che, dopo il divorzio, il 17/12/2022 lo aveva contratto CP_3 matrimonio civile con Controparte_1
- che in data 28 agosto 2023 lo era deceduto;
CP_3
- che al momento del decesso lo percepiva una pensione CP_3 il cui importo è sconosciuto alla ricorrente. CP_2
La ricorrente chiedeva all'intestato Tribunale di accertare e dichiarare la sussistenza del diritto al riconoscimento della pensione di reversibilità a proprio favore e, per l'effetto, di condannare l' ad erogare la quota ritenuta di CP_2 giustizia a favore della in quanto titolare dell'assegno divorzile. Pt_1
Si costituiva l' che ha dedotto che spetta al Giudice di stabilire CP_2
l'importo della quota di pensione di reversibilità da attribuire al coniuge
2 divorziato titolare di un assegno divorzile, in presenza di altro coniuge TE che abbia, altresì, diritto al trattamento di reversibilità della pensione goduta dal coniuge defunto ed ha depositato, oltre alla circolare n. 132 del 2001 dell'ente previdenziale, gli ultimi otto ratei di pensione del defunto CP_3
[...]
Si costituiva in data 09.07.2024 la resistente che Controparte_1 richiedeva al Tribunale di disporre a suo favore nella misura del 60% la quota della pensione di reversibilità.
La resistente deduceva:
- che il trattamento pensionistico dello al momento del decesso CP_3 ammontava all'importo annuo lordo di euro 23.299,80;
- che la pensione di reversibilità annua lorda spettante al coniuge TE ammontava ad euro 13.979,88, pari al 60,00% del complessivo importo corrisposto al dante causa al momento del decesso;
- che alla coniuge TE , era riconosciuta una Controparte_1 pensione di reversibilità di euro 8.723,19, pari al 60% della somma come sopra determinata, in quanto la stessa risultava titolare di un reddito imponibile per l'anno 2023 pari ad euro 31.223,01;
- che la resistente aveva iniziato la convivenza con il defunto CP_3
sin dal mese di febbraio dell'anno 1993 e pochi mesi dopo era nato il
[...] primo figlio della nuova coppia, ; Persona_2
- che nel corso della convivenza era stato celebrato matrimonio tra lo e la il 5/7/1999 e dalla unione matrimoniale era nata la CP_3 CP_1 seconda figlia Per_3
All'udienza del 11 settembre 2024 il Giudice delegato, sentiti i difensori delle parti, formulava una proposta conciliativa nei seguenti termini: visto l'art. 9, co. 3, L. 898/70, accerta e dichiara il diritto di a percepire Parte_1 una quota pari al 50% della pensione di reversibilità dell'ex coniuge CP_3
Il difensore della ricorrente aderiva alla proposta conciliativa mentre
[...] il difensore della resistente dichiarava di dovere interloquire con la propria assistita e richiedeva un rinvio per valutare la proposta transattiva.
All'udienza del 15 novembre 2024, i difensori delle parti precisavano le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi depositati atteso che il difensore della resistente non aveva aderito alla proposta conciliativa.
3 Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, il giudice istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Rileva il Collegio che nel caso di specie non è contestato il diritto della a percepire una quota del trattamento di reversibilità in conseguenza Pt_1 del decesso dell'ex coniuge essendo pacifico ed Controparte_3 incontestato, oltre che documentalmente provato, che la ricorrente era titolare di assegno divorzile alla data del decesso del che il rapporto lavorativo Pt_1 da cui scaturisce il trattamento previdenziale è antecedente alla pronuncia di divorzio, come dedotto da parte ricorrente.
Ciò premesso ritiene il Collegio che ai fini della determinazione della quota della pensione di reversibilità spettante alla ricorrente occorre aver riguardo, nel caso di specie, oltre che al criterio legale della durata dei rispettivi matrimoni (31 anni e 10 mesi quello tra la e lo 24 anni Pt_1 CP_3 quello tra lo e la , alle seguenti ulteriori circostanze, alla CP_3 CP_1 luce di quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza interpretativa di rigetto n. 419 del 1999 e dalla giurisprudenza di legittimità (v., ex plurimis, Cass. 16093/2012 secondo cui “In tema di attribuzione delle quote della pensione di reversibilità ex art. 9 della legge n. 898 del 1970 a favore dell'ex coniuge divorziato e del coniuge già convivente e TE, consegue al principio solidaristico - secondo cui il meccanismo divisionale non è strumento di perequazione economica fra le posizioni degli aventi diritto, ma è preordinato alla continuazione della funzione di sostegno economico, assolta a favore dell'ex coniuge e del coniuge convivente, durante la vita del dante causa, rispettivamente con il pagamento dell'assegno di divorzio e con la condivisione dei rispettivi beni economici da parte dei coniugi conviventi - che la ripartizione del trattamento economico va effettuata, oltre che sulla base del criterio primario della durata dei rispettivi matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi, quali l'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge, alle condizioni economiche dei due e alla durata delle rispettive convivenze prematrimoniali”; in senso conforme v. anche Cass. 10391/2012, Cass.
10638/2007, Cass. 4868/2006, Cass. 4867/2006, Cass. 15164/2003):
Occorre premettere che, nel caso di specie, sulla base della documentazione depositata dalle parti sussistono i presupposti per il riconoscimento dell'attribuzione della pensione di reversibilità alla ricorrente che gode dell'assegno divorzile e non si è risposata.
Ai fini del calcolo della quota spettante alla occorre tenere conto Pt_1 della misura dell'assegno goduto dal coniuge divorziato (pari ad euro 500,00
4 oltre rivalutazione Istat); la circostanza per cui la ricorrente ha 83 anni e ha dichiarato di non lavorare ed è stata ammessa al gratuito patrocinio, mentre la resistente ha 70 anni e percepisce una pensione avendo dichiarato un reddito imponibile per l'anno 2023 pari ad euro 31.223,01.
Deve inoltre tenersi conto della durata della convivenza prematrimoniale di cinque anni che la ha dichiarato essere iniziata nel 1993 e che ciò CP_1
è confermato dalla circostanza della nascita del figlio il 4.8.1993 e dal Per_2 fatto che la sentenza di separazione è intervenuta nell'anno 1997 nonostante il giudizio sia stato introdotto nell'anno 1993.
Alla stregua di tali emergenze istruttorie il Collegio reputa equo determinare in una misura pari al 50% la quota della pensione di reversibilità cui ha diritto la ricorrente, diritto che, come affermato dalla Suprema Corte di
Cassazione, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'assicurato o del pensionato (cfr. in tal senso Cass. n. 2092/2007; Cass. n.
6272/2004; Cass. n. 15837/2001).
Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti,
<Nel caso di concorso del coniuge TE con quello divorziato, il diritto alla quota di reversibilità deve farsi decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge assicurato o pensionato. Tale decorrenza nasce, per entrambi, nei confronti dell'ente previdenziale erogatore, onde a carico soltanto di quest'ultimo, e non anche del coniuge TE che, nel frattempo, abbia percepito per intero e non "pro quota" il trattamento di reversibilità corrisposto dall'ente medesimo, debbono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato (sul trattamento anzidetto in proporzione alla quota riconosciuta dal giudice), a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'ex coniuge, salva ovviamente restando la facoltà per l'ente previdenziale di recuperare dal coniuge TE le somme versategli in eccesso, trattandosi di ipotesi di indebito oggettivo disciplinata dall'art. 2033 cod. civ.>> (Cass. 22259/2013).
Le ragioni della decisione in una con la natura e l'oggetto della presente controversia giustificano la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 622/2024 R.G.A.C. così decide:
1) accerta e dichiara il diritto di nata a [...] Parte_1
(RM) 13/09/1942, a percepire una quota pari al 50% della pensione di
5 reversibilità dell'ex coniuge nato a [...] l'[...], Controparte_3
a decorrere dal 1 settembre 2024;
2) accerta e dichiara il diritto di nata ad [...] Controparte_1
(RM) il 15/1/1955, a percepire una quota pari al 50% della pensione di reversibilità dell'ex coniuge nato a [...] l'[...], Controparte_3
a decorrere dal 1 settembre 2024;
CP_ 3) ordina all' di corrispondere la pensione secondo le quote e con la decorrenza indicata sub 1) e sub 2) oltre rivalutazione annuale secondo norme vigenti;
4) dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Civitavecchia, 10 giugno 2025.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
6 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 622 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA nata a [...] [...], ivi residente, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Parente, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E nata ad [...] il [...] e residente in Controparte_1
Civitavecchia (RM), rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Messina, giusta procura speciale in atti;
resistente
NONCHE'
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'Avv. Bruno E. Pontecorvo giusta procura generale alle liti a rogito Notaio di Fiumicino del 22 marzo 2024, Persona_1
1 repertorio n. 37875 e raccolta n. 7313, e con questi elettivamente domiciliato in
Roma, via Cesare Beccaria 29 presso l'Ufficio legale Distrettuale dell'Istituto; litisconsorte necessario
CONCLUSIONI
All'udienza del 15 novembre 2024 i difensori delle parti hanno concluso riportandosi ai propri atti difensivi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 9 L. n. 898/1970 e successive modificazioni, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza, premesso che in data 28 agosto 1965 aveva Parte_1 contratto matrimonio in Civitavecchia con nato a Controparte_3
Civitavecchia l'8/7/1937, deduceva:
- che in data 18-23/6/1997 il Tribunale di Civitavecchia con sentenza n.
308/1997 aveva emesso sentenza di separazione personale dei coniugi;
- che in data 28-30/10/1998 con sentenza n. 527/1998 il Tribunale di
Civitavecchia aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e disponendo un assegno divorzile di Controparte_3 Parte_1 lire 650.000 rivalutabile secondo i dati Istat a titolo di contributo al mantenimento della attualmente corrispondente all'importo mensile Pt_1 di € 500,00 che è stato corrisposto fino al mese di agosto 2023;
- che, dopo il divorzio, il 17/12/2022 lo aveva contratto CP_3 matrimonio civile con Controparte_1
- che in data 28 agosto 2023 lo era deceduto;
CP_3
- che al momento del decesso lo percepiva una pensione CP_3 il cui importo è sconosciuto alla ricorrente. CP_2
La ricorrente chiedeva all'intestato Tribunale di accertare e dichiarare la sussistenza del diritto al riconoscimento della pensione di reversibilità a proprio favore e, per l'effetto, di condannare l' ad erogare la quota ritenuta di CP_2 giustizia a favore della in quanto titolare dell'assegno divorzile. Pt_1
Si costituiva l' che ha dedotto che spetta al Giudice di stabilire CP_2
l'importo della quota di pensione di reversibilità da attribuire al coniuge
2 divorziato titolare di un assegno divorzile, in presenza di altro coniuge TE che abbia, altresì, diritto al trattamento di reversibilità della pensione goduta dal coniuge defunto ed ha depositato, oltre alla circolare n. 132 del 2001 dell'ente previdenziale, gli ultimi otto ratei di pensione del defunto CP_3
[...]
Si costituiva in data 09.07.2024 la resistente che Controparte_1 richiedeva al Tribunale di disporre a suo favore nella misura del 60% la quota della pensione di reversibilità.
La resistente deduceva:
- che il trattamento pensionistico dello al momento del decesso CP_3 ammontava all'importo annuo lordo di euro 23.299,80;
- che la pensione di reversibilità annua lorda spettante al coniuge TE ammontava ad euro 13.979,88, pari al 60,00% del complessivo importo corrisposto al dante causa al momento del decesso;
- che alla coniuge TE , era riconosciuta una Controparte_1 pensione di reversibilità di euro 8.723,19, pari al 60% della somma come sopra determinata, in quanto la stessa risultava titolare di un reddito imponibile per l'anno 2023 pari ad euro 31.223,01;
- che la resistente aveva iniziato la convivenza con il defunto CP_3
sin dal mese di febbraio dell'anno 1993 e pochi mesi dopo era nato il
[...] primo figlio della nuova coppia, ; Persona_2
- che nel corso della convivenza era stato celebrato matrimonio tra lo e la il 5/7/1999 e dalla unione matrimoniale era nata la CP_3 CP_1 seconda figlia Per_3
All'udienza del 11 settembre 2024 il Giudice delegato, sentiti i difensori delle parti, formulava una proposta conciliativa nei seguenti termini: visto l'art. 9, co. 3, L. 898/70, accerta e dichiara il diritto di a percepire Parte_1 una quota pari al 50% della pensione di reversibilità dell'ex coniuge CP_3
Il difensore della ricorrente aderiva alla proposta conciliativa mentre
[...] il difensore della resistente dichiarava di dovere interloquire con la propria assistita e richiedeva un rinvio per valutare la proposta transattiva.
All'udienza del 15 novembre 2024, i difensori delle parti precisavano le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi depositati atteso che il difensore della resistente non aveva aderito alla proposta conciliativa.
3 Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, il giudice istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Rileva il Collegio che nel caso di specie non è contestato il diritto della a percepire una quota del trattamento di reversibilità in conseguenza Pt_1 del decesso dell'ex coniuge essendo pacifico ed Controparte_3 incontestato, oltre che documentalmente provato, che la ricorrente era titolare di assegno divorzile alla data del decesso del che il rapporto lavorativo Pt_1 da cui scaturisce il trattamento previdenziale è antecedente alla pronuncia di divorzio, come dedotto da parte ricorrente.
Ciò premesso ritiene il Collegio che ai fini della determinazione della quota della pensione di reversibilità spettante alla ricorrente occorre aver riguardo, nel caso di specie, oltre che al criterio legale della durata dei rispettivi matrimoni (31 anni e 10 mesi quello tra la e lo 24 anni Pt_1 CP_3 quello tra lo e la , alle seguenti ulteriori circostanze, alla CP_3 CP_1 luce di quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza interpretativa di rigetto n. 419 del 1999 e dalla giurisprudenza di legittimità (v., ex plurimis, Cass. 16093/2012 secondo cui “In tema di attribuzione delle quote della pensione di reversibilità ex art. 9 della legge n. 898 del 1970 a favore dell'ex coniuge divorziato e del coniuge già convivente e TE, consegue al principio solidaristico - secondo cui il meccanismo divisionale non è strumento di perequazione economica fra le posizioni degli aventi diritto, ma è preordinato alla continuazione della funzione di sostegno economico, assolta a favore dell'ex coniuge e del coniuge convivente, durante la vita del dante causa, rispettivamente con il pagamento dell'assegno di divorzio e con la condivisione dei rispettivi beni economici da parte dei coniugi conviventi - che la ripartizione del trattamento economico va effettuata, oltre che sulla base del criterio primario della durata dei rispettivi matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi, quali l'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge, alle condizioni economiche dei due e alla durata delle rispettive convivenze prematrimoniali”; in senso conforme v. anche Cass. 10391/2012, Cass.
10638/2007, Cass. 4868/2006, Cass. 4867/2006, Cass. 15164/2003):
Occorre premettere che, nel caso di specie, sulla base della documentazione depositata dalle parti sussistono i presupposti per il riconoscimento dell'attribuzione della pensione di reversibilità alla ricorrente che gode dell'assegno divorzile e non si è risposata.
Ai fini del calcolo della quota spettante alla occorre tenere conto Pt_1 della misura dell'assegno goduto dal coniuge divorziato (pari ad euro 500,00
4 oltre rivalutazione Istat); la circostanza per cui la ricorrente ha 83 anni e ha dichiarato di non lavorare ed è stata ammessa al gratuito patrocinio, mentre la resistente ha 70 anni e percepisce una pensione avendo dichiarato un reddito imponibile per l'anno 2023 pari ad euro 31.223,01.
Deve inoltre tenersi conto della durata della convivenza prematrimoniale di cinque anni che la ha dichiarato essere iniziata nel 1993 e che ciò CP_1
è confermato dalla circostanza della nascita del figlio il 4.8.1993 e dal Per_2 fatto che la sentenza di separazione è intervenuta nell'anno 1997 nonostante il giudizio sia stato introdotto nell'anno 1993.
Alla stregua di tali emergenze istruttorie il Collegio reputa equo determinare in una misura pari al 50% la quota della pensione di reversibilità cui ha diritto la ricorrente, diritto che, come affermato dalla Suprema Corte di
Cassazione, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'assicurato o del pensionato (cfr. in tal senso Cass. n. 2092/2007; Cass. n.
6272/2004; Cass. n. 15837/2001).
Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti,
<Nel caso di concorso del coniuge TE con quello divorziato, il diritto alla quota di reversibilità deve farsi decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge assicurato o pensionato. Tale decorrenza nasce, per entrambi, nei confronti dell'ente previdenziale erogatore, onde a carico soltanto di quest'ultimo, e non anche del coniuge TE che, nel frattempo, abbia percepito per intero e non "pro quota" il trattamento di reversibilità corrisposto dall'ente medesimo, debbono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato (sul trattamento anzidetto in proporzione alla quota riconosciuta dal giudice), a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'ex coniuge, salva ovviamente restando la facoltà per l'ente previdenziale di recuperare dal coniuge TE le somme versategli in eccesso, trattandosi di ipotesi di indebito oggettivo disciplinata dall'art. 2033 cod. civ.>> (Cass. 22259/2013).
Le ragioni della decisione in una con la natura e l'oggetto della presente controversia giustificano la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 622/2024 R.G.A.C. così decide:
1) accerta e dichiara il diritto di nata a [...] Parte_1
(RM) 13/09/1942, a percepire una quota pari al 50% della pensione di
5 reversibilità dell'ex coniuge nato a [...] l'[...], Controparte_3
a decorrere dal 1 settembre 2024;
2) accerta e dichiara il diritto di nata ad [...] Controparte_1
(RM) il 15/1/1955, a percepire una quota pari al 50% della pensione di reversibilità dell'ex coniuge nato a [...] l'[...], Controparte_3
a decorrere dal 1 settembre 2024;
CP_ 3) ordina all' di corrispondere la pensione secondo le quote e con la decorrenza indicata sub 1) e sub 2) oltre rivalutazione annuale secondo norme vigenti;
4) dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Civitavecchia, 10 giugno 2025.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
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