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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/02/2025, n. 889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 889 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
24/02/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1068/2022 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. DE Parte_1
VERGOTTINI MARIO)
ricorrente
CONTRO
(Avv. SURDI ROBERTO) Controparte_1
resistente
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ condanna il resistente al pagamento, in favore della società ricorrente, della somma di euro 19.949,57 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso;
Tribunale di Palermo sez. Lavoro ◊ condanna il resistente al pagamento, in favore della società ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.695,00, oltre rimborso forfettario,
cassa ed iva come per legge.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorso depositato in data 04/02/2022 la società ricorrente esponeva di avere intrattenuto con il resistente un rapporto di agenzia dal 10/02/2011 al
14/06/2018, data nella quale il promotore finanziario aveva manifestato la sua volontà di recedere dal rapporto con effetto immediato, lamentando “… a)
l'esistenza di disservizi da parte della con conseguenti lamentele dei CP_2
clienti, b) l'insoddisfazione della clientela per i risultati degli investimenti
effettuati, c) l'eccessivo costo della “consulenza SEI”, d) le continue pressioni
patite per il collocamento di “prodotti della casa” in luogo di quelli di Società
terze …”; aggiungeva di avere contestato le motivazioni poste dall'agente a fondamento del recesso e, rimasta inevasa la richiesta già formulata in via stragiudiziale, concludeva chiedendo al Tribunale di volere condannare il resistente al pagamento in suo favore della somma di euro 19.949,57, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso
“per non aver lo stesso rispettato la disciplina contrattuale in materia di termini
di preavviso in caso di recesso dal contratto di agenzia”.
Costituitosi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 16/05/2022, il resistente contestava la fondatezza del ricorso e rappresentava che era stata la società ricorrente a manifestare per prima la volontà di recedere dal contratto di agenzia, concedendo, tuttavia, un preavviso di mesi sette al quale egli aveva deciso di rinunciare.
Istruita la causa attraverso la documentazione prodotta dalle parti, veniva fissata
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro udienza di discussione e decisione e, sulla scorta delle conclusioni rassegnate attraverso note scritte, la causa viene quivi decisa con il deposito di questa sentenza.
◊
In primo luogo, giova richiamare le disposizioni normative utili ai fini della decisione.
L'art. 1750, secondo comma, c.c. testualmente dispone che “Se il contratto di
agenzia è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto
stesso dandone preavviso all'altra entro un termine stabilito”, mentre l'art. 1751,
secondo comma, c.c. prevede che “L'indennità non è dovuta: quando il
preponente risolve il contratto per un'inadempienza imputabile all'agente, la
quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del
rapporto; quando l'agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia
giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili
al preponente o da circostanze attribuibili all'agente, quali età, infermità o
malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la
prosecuzione dell'attività; quando, ai sensi di un accordo con il preponente,
l'agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto
d'agenzia”.
Deve aggiungersi che, nel caso in esame, il diritto di recesso delle parti in causa è
espressamente previsto e riconosciuto dal contratto dalle stesse stipulato, ove,
all'art. 9, testualmente si legge: “Il rapporto tra la Società ed il Promotore, in
quanto a durata indeterminata, potrà avere termine, oltre che per gli eventi
estintivi previsti dalla legge e/o dal contratto, anche per la dichiarazione di
recesso di una delle parti comunicata per iscritto all'altra parte. Tale
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro dichiarazione di recesso, se proveniente dal Promotore, avrà effetto a far tempo
dal centoventesimo giorno successivo a quello della sua ricezione da parte della
società … Ove il recedente intenda risolvere il Contratto con effetto immediato e
ciò non trovi giustificazione in un comportamento della controparte di
inadempienza ad alcuno degli obblighi da essa assunti in virtù del contratto
stesso, il recedente sarà tenuto a corrispondere alla controparte un'indennità di
mancato preavviso nella misura stabilita dalla normativa collettiva vigente. Al
momento vedi il vigente Accordo Economico Collettivo per la disciplina del
rapporto di agenzia del settore del commercio”.
Infine, secondo quanto disposto dall'art. 2119 c.c. – applicabile per analogia, come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, anche al rapporto di agenzia,
dovendosi tener conto, tuttavia, della maggiore intensità che l'elemento fiduciario tra le parti inevitabilmente possiede in tale tipologia di rapporto – “Ciascuno dei
contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il
contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo
indeterminato, qualora si verifichi una causa che n0n consenta la prosecuzione,
anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al
prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l'indennità indicata nel
secondo domma dell'articolo precedente”.
Alla luce della disciplina normativa e contrattuale sopra richiamata, dunque, è
incontroverso che entrambe le parti in causa avessero facoltà di recedere dal contratto di agenzia con preavviso, salva l'ipotesi della giusta causa di recesso.
Ora, la ricostruzione cronologica emergente dalla documentazione in atti dimostra che deve individuarsi esclusivamente negli atti posti in essere dal resistente la risoluzione del contratto di agenzia. Ed infatti, nella missiva datata 13/06/2018 e
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro trasmessa a mezzo pec, in data 14/06/2018, dal resistente alla società ricorrente testualmente si legge: “… Mi spiace doverVi comunicare le mie irrevocabili
dimissioni dal rapporto di agenzia attualmente in corso, per fatto e colpa a Voi
imputabili, costituente giusta causa di risoluzione del rapporto ai sensi dell'art.
2119 c.c. I motivi di tale mia decisione sono innumerevoli e mi limito ad
elencarne solo i più incisivi … In questa situazione non ritengo che il rapporto di
agenzia attualmente in corso sia più proseguibile, neppure in via provvisoria.
Perciò Vi dichiaro la risoluzione con effetto immediato del contratto in corso, con
effetto dalla data di ricezione da parte Vostra della presente comunicazione, per
giusta causa, ai sensi dell'art. 2119 c.c.”.
Pure la società ricorrente, con comunicazione datata 08/06/2018 e spedita in data
12/06/2018, aveva manifestato in realtà la volontà di recedere dal rapporto di agenzia, concedendo all'agente un preavviso di mesi sette. Ma detta comunicazione è stata ricevuta dal resistente (per come da lui stesso riferito) solo in data 22/06/2018. E disponendo l'art. 1334 c.c. che “Gli atti unilaterali
producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona
alla quale sono destinati”, è certamente incontestabile che il recesso della società
ricorrente sia divenuto efficace solo successivamente alla manifestazione della volontà del resistente di recedere dal rapporto di agenzia per giusta causa ed al ricevimento della relativa pec da parte della preponente, quando gli effetti del recesso dell'agente si erano già interamente prodotti.
Né rileva che la comunicazione di recesso da parte della ricorrente sia stata preceduta dalla telefonata intercorsa tra il resistente ed il sig. , Persona_1
responsabile per la Sicilia della società ricorrente, nel corso della quale il Per_1
comunicava all'agente la decisione della società di porlo in preavviso. Premessa
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro l'utilizzabilità di tale registrazione - atteso che l'art. 416 c.p.c. testualmente dispone che il convenuto nella memoria di costituzione debba “… indicare
specificatamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende
avvalersi” e che il resistente ha depositato contestualmente alla propria memoria difensiva istanza per il deposito in cancelleria del file audio le cui dimensioni superano il limite massimo previsto per singolo allegato – non può infatti ritenersi che la conversazione in questione possa costituire atto di recesso imputabile alla società ricorrente, poiché il recesso, pur non richiedendo formule sacramentali,
rimane soggetto alle stesse garanzie di forma prescritte per il contratto costitutivo del rapporto al cui scioglimento è finalizzato e deve, in ogni caso, provenire dalla parte contraente (nella fattispecie la società). Pertanto, nel caso in esame è
evidente che l'unico recesso imputabile alla società ricorrente sia quello posto in essere con l'atto unilaterale giunto a conoscenza del resistente in data
22/06/2018.
Anche la giurisprudenza di legittimità ricorda – con principi chiaramente applicabili anche al caso di specie – che il licenziamento è un negozio unilaterale recettizio, sicché non rileva il momento in cui è maturato il proposito di licenziare il dipendente, né l'eventuale esternazione dell'atto a terzi, ma è necessario che l'intento negoziale si traduca in un atto giuridico diretto alla persona nella cui sfera giuridica è destinato a produrre effetti (Cass. n. 8136 del 29/03/2017).
Tanto chiarito, occorre rilevare che non si ravvisano circostanze idonee ad integrare la giusta causa di recesso assunta dal resistente. I fatti allegati a sostegno di essa, sia in sede stragiudiziale sia nel presente giudizio, non sono assolutamente idonei a dimostrarne l'esistenza, giacché – anche in relazione alle generiche istruttorie introdottene a sostegno - non rivestono affatto quel carattere
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto fiduciario tale da impedire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di agenzia;
e ciò pur tenendo conto della maggiore intensità che l'elemento fiduciario riveste in tale rapporto.
Infondatamente il resistente ha rimarcato, poi, pur nella pacifica assenza di uno specifico accordo risolutorio, la reciprocità comunque delle dichiarazioni di recesso e l'insussistenza, perciò, di un concreto interesse della preponente a ricevere un preavviso o, in luogo di questo, l'indennità sostitutiva. Ricorda, infatti,
la Cassazione (cfr. Cass. n. 28524 del 2017, ma cfr. pure Cass. n. 18522 del 2014)
che l'indennità sostitutiva è correlata all'essere lo scioglimento del rapporto conseguenza della volontà della parte e che essa ha la funzione di risarcire in modo preventivo e automatico il danno che può derivare dal recesso senza preavviso (già Cass. n. 4042/2012). La disciplina collettiva e quella individuale,
nel regolare il diritto alla indennità di preavviso, non hanno introdotto alcuna previsione derogatoria alla naturale funzione dell'istituto, di predeterminazione in via automatica e preventiva del danno derivante dal recesso senza preavviso intimato da una delle parti. Infatti, per come pacifico e comunque risultante dall'esame diretto del relativo testo, l'Accordo collettivo stabilisce espressamente il diritto al preavviso da parte della casa mandante in ipotesi di recesso dell'agente
(art. 10, comma 2) e, in caso di recesso con effetto immediato, il diritto della parte non recedente ad una somma a titolo di indennità sostitutiva del preavviso (art. 10
comma 5); analogamente, il contratto individuale stabilisce in ipotesi di recesso con effetto immediato risultato non assistito da giusta causa il diritto della parte non recedente alla indennità sostitutiva del preavviso. Alla luce della richiamata disciplina convenzionale, collettiva ed individuale, ed in coerenza con la funzione
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro propria dell'istituto in esame, deve, pertanto, escludersi che il diritto alla indennità in oggetto possa venire meno sulla base di considerazioni attinenti alla effettiva sussistenza del pregiudizio che l'indennità in questione è destinata a ristorare, posto che - si ribadisce - tale indennità è prevista in favore della parte non recedente quale conseguenza automatica e predeterminata del recesso con effetto immediato, intimato dalla controparte, non assistito da giusta causa.
Il ricorso va dunque accolto sulla scorta dell'incontestata quantificazione dell'indennità operata dalla ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio e regolando le spese secondo soccombenza in applicazione dei parametri minimi stabiliti dal DM 147/2022 nelle cause di lavoro di valore inferiore ad euro
26.000,00.
◊
Così deciso in Palermo, il 25/02/2025.
LA GIUDICE
MATILDE CAMPO
(firmato digitalmente a margine)
- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
24/02/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1068/2022 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. DE Parte_1
VERGOTTINI MARIO)
ricorrente
CONTRO
(Avv. SURDI ROBERTO) Controparte_1
resistente
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ condanna il resistente al pagamento, in favore della società ricorrente, della somma di euro 19.949,57 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso;
Tribunale di Palermo sez. Lavoro ◊ condanna il resistente al pagamento, in favore della società ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.695,00, oltre rimborso forfettario,
cassa ed iva come per legge.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorso depositato in data 04/02/2022 la società ricorrente esponeva di avere intrattenuto con il resistente un rapporto di agenzia dal 10/02/2011 al
14/06/2018, data nella quale il promotore finanziario aveva manifestato la sua volontà di recedere dal rapporto con effetto immediato, lamentando “… a)
l'esistenza di disservizi da parte della con conseguenti lamentele dei CP_2
clienti, b) l'insoddisfazione della clientela per i risultati degli investimenti
effettuati, c) l'eccessivo costo della “consulenza SEI”, d) le continue pressioni
patite per il collocamento di “prodotti della casa” in luogo di quelli di Società
terze …”; aggiungeva di avere contestato le motivazioni poste dall'agente a fondamento del recesso e, rimasta inevasa la richiesta già formulata in via stragiudiziale, concludeva chiedendo al Tribunale di volere condannare il resistente al pagamento in suo favore della somma di euro 19.949,57, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso
“per non aver lo stesso rispettato la disciplina contrattuale in materia di termini
di preavviso in caso di recesso dal contratto di agenzia”.
Costituitosi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 16/05/2022, il resistente contestava la fondatezza del ricorso e rappresentava che era stata la società ricorrente a manifestare per prima la volontà di recedere dal contratto di agenzia, concedendo, tuttavia, un preavviso di mesi sette al quale egli aveva deciso di rinunciare.
Istruita la causa attraverso la documentazione prodotta dalle parti, veniva fissata
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro udienza di discussione e decisione e, sulla scorta delle conclusioni rassegnate attraverso note scritte, la causa viene quivi decisa con il deposito di questa sentenza.
◊
In primo luogo, giova richiamare le disposizioni normative utili ai fini della decisione.
L'art. 1750, secondo comma, c.c. testualmente dispone che “Se il contratto di
agenzia è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto
stesso dandone preavviso all'altra entro un termine stabilito”, mentre l'art. 1751,
secondo comma, c.c. prevede che “L'indennità non è dovuta: quando il
preponente risolve il contratto per un'inadempienza imputabile all'agente, la
quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del
rapporto; quando l'agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia
giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili
al preponente o da circostanze attribuibili all'agente, quali età, infermità o
malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la
prosecuzione dell'attività; quando, ai sensi di un accordo con il preponente,
l'agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto
d'agenzia”.
Deve aggiungersi che, nel caso in esame, il diritto di recesso delle parti in causa è
espressamente previsto e riconosciuto dal contratto dalle stesse stipulato, ove,
all'art. 9, testualmente si legge: “Il rapporto tra la Società ed il Promotore, in
quanto a durata indeterminata, potrà avere termine, oltre che per gli eventi
estintivi previsti dalla legge e/o dal contratto, anche per la dichiarazione di
recesso di una delle parti comunicata per iscritto all'altra parte. Tale
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro dichiarazione di recesso, se proveniente dal Promotore, avrà effetto a far tempo
dal centoventesimo giorno successivo a quello della sua ricezione da parte della
società … Ove il recedente intenda risolvere il Contratto con effetto immediato e
ciò non trovi giustificazione in un comportamento della controparte di
inadempienza ad alcuno degli obblighi da essa assunti in virtù del contratto
stesso, il recedente sarà tenuto a corrispondere alla controparte un'indennità di
mancato preavviso nella misura stabilita dalla normativa collettiva vigente. Al
momento vedi il vigente Accordo Economico Collettivo per la disciplina del
rapporto di agenzia del settore del commercio”.
Infine, secondo quanto disposto dall'art. 2119 c.c. – applicabile per analogia, come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, anche al rapporto di agenzia,
dovendosi tener conto, tuttavia, della maggiore intensità che l'elemento fiduciario tra le parti inevitabilmente possiede in tale tipologia di rapporto – “Ciascuno dei
contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il
contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo
indeterminato, qualora si verifichi una causa che n0n consenta la prosecuzione,
anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al
prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l'indennità indicata nel
secondo domma dell'articolo precedente”.
Alla luce della disciplina normativa e contrattuale sopra richiamata, dunque, è
incontroverso che entrambe le parti in causa avessero facoltà di recedere dal contratto di agenzia con preavviso, salva l'ipotesi della giusta causa di recesso.
Ora, la ricostruzione cronologica emergente dalla documentazione in atti dimostra che deve individuarsi esclusivamente negli atti posti in essere dal resistente la risoluzione del contratto di agenzia. Ed infatti, nella missiva datata 13/06/2018 e
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro trasmessa a mezzo pec, in data 14/06/2018, dal resistente alla società ricorrente testualmente si legge: “… Mi spiace doverVi comunicare le mie irrevocabili
dimissioni dal rapporto di agenzia attualmente in corso, per fatto e colpa a Voi
imputabili, costituente giusta causa di risoluzione del rapporto ai sensi dell'art.
2119 c.c. I motivi di tale mia decisione sono innumerevoli e mi limito ad
elencarne solo i più incisivi … In questa situazione non ritengo che il rapporto di
agenzia attualmente in corso sia più proseguibile, neppure in via provvisoria.
Perciò Vi dichiaro la risoluzione con effetto immediato del contratto in corso, con
effetto dalla data di ricezione da parte Vostra della presente comunicazione, per
giusta causa, ai sensi dell'art. 2119 c.c.”.
Pure la società ricorrente, con comunicazione datata 08/06/2018 e spedita in data
12/06/2018, aveva manifestato in realtà la volontà di recedere dal rapporto di agenzia, concedendo all'agente un preavviso di mesi sette. Ma detta comunicazione è stata ricevuta dal resistente (per come da lui stesso riferito) solo in data 22/06/2018. E disponendo l'art. 1334 c.c. che “Gli atti unilaterali
producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona
alla quale sono destinati”, è certamente incontestabile che il recesso della società
ricorrente sia divenuto efficace solo successivamente alla manifestazione della volontà del resistente di recedere dal rapporto di agenzia per giusta causa ed al ricevimento della relativa pec da parte della preponente, quando gli effetti del recesso dell'agente si erano già interamente prodotti.
Né rileva che la comunicazione di recesso da parte della ricorrente sia stata preceduta dalla telefonata intercorsa tra il resistente ed il sig. , Persona_1
responsabile per la Sicilia della società ricorrente, nel corso della quale il Per_1
comunicava all'agente la decisione della società di porlo in preavviso. Premessa
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro l'utilizzabilità di tale registrazione - atteso che l'art. 416 c.p.c. testualmente dispone che il convenuto nella memoria di costituzione debba “… indicare
specificatamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende
avvalersi” e che il resistente ha depositato contestualmente alla propria memoria difensiva istanza per il deposito in cancelleria del file audio le cui dimensioni superano il limite massimo previsto per singolo allegato – non può infatti ritenersi che la conversazione in questione possa costituire atto di recesso imputabile alla società ricorrente, poiché il recesso, pur non richiedendo formule sacramentali,
rimane soggetto alle stesse garanzie di forma prescritte per il contratto costitutivo del rapporto al cui scioglimento è finalizzato e deve, in ogni caso, provenire dalla parte contraente (nella fattispecie la società). Pertanto, nel caso in esame è
evidente che l'unico recesso imputabile alla società ricorrente sia quello posto in essere con l'atto unilaterale giunto a conoscenza del resistente in data
22/06/2018.
Anche la giurisprudenza di legittimità ricorda – con principi chiaramente applicabili anche al caso di specie – che il licenziamento è un negozio unilaterale recettizio, sicché non rileva il momento in cui è maturato il proposito di licenziare il dipendente, né l'eventuale esternazione dell'atto a terzi, ma è necessario che l'intento negoziale si traduca in un atto giuridico diretto alla persona nella cui sfera giuridica è destinato a produrre effetti (Cass. n. 8136 del 29/03/2017).
Tanto chiarito, occorre rilevare che non si ravvisano circostanze idonee ad integrare la giusta causa di recesso assunta dal resistente. I fatti allegati a sostegno di essa, sia in sede stragiudiziale sia nel presente giudizio, non sono assolutamente idonei a dimostrarne l'esistenza, giacché – anche in relazione alle generiche istruttorie introdottene a sostegno - non rivestono affatto quel carattere
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto fiduciario tale da impedire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di agenzia;
e ciò pur tenendo conto della maggiore intensità che l'elemento fiduciario riveste in tale rapporto.
Infondatamente il resistente ha rimarcato, poi, pur nella pacifica assenza di uno specifico accordo risolutorio, la reciprocità comunque delle dichiarazioni di recesso e l'insussistenza, perciò, di un concreto interesse della preponente a ricevere un preavviso o, in luogo di questo, l'indennità sostitutiva. Ricorda, infatti,
la Cassazione (cfr. Cass. n. 28524 del 2017, ma cfr. pure Cass. n. 18522 del 2014)
che l'indennità sostitutiva è correlata all'essere lo scioglimento del rapporto conseguenza della volontà della parte e che essa ha la funzione di risarcire in modo preventivo e automatico il danno che può derivare dal recesso senza preavviso (già Cass. n. 4042/2012). La disciplina collettiva e quella individuale,
nel regolare il diritto alla indennità di preavviso, non hanno introdotto alcuna previsione derogatoria alla naturale funzione dell'istituto, di predeterminazione in via automatica e preventiva del danno derivante dal recesso senza preavviso intimato da una delle parti. Infatti, per come pacifico e comunque risultante dall'esame diretto del relativo testo, l'Accordo collettivo stabilisce espressamente il diritto al preavviso da parte della casa mandante in ipotesi di recesso dell'agente
(art. 10, comma 2) e, in caso di recesso con effetto immediato, il diritto della parte non recedente ad una somma a titolo di indennità sostitutiva del preavviso (art. 10
comma 5); analogamente, il contratto individuale stabilisce in ipotesi di recesso con effetto immediato risultato non assistito da giusta causa il diritto della parte non recedente alla indennità sostitutiva del preavviso. Alla luce della richiamata disciplina convenzionale, collettiva ed individuale, ed in coerenza con la funzione
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro propria dell'istituto in esame, deve, pertanto, escludersi che il diritto alla indennità in oggetto possa venire meno sulla base di considerazioni attinenti alla effettiva sussistenza del pregiudizio che l'indennità in questione è destinata a ristorare, posto che - si ribadisce - tale indennità è prevista in favore della parte non recedente quale conseguenza automatica e predeterminata del recesso con effetto immediato, intimato dalla controparte, non assistito da giusta causa.
Il ricorso va dunque accolto sulla scorta dell'incontestata quantificazione dell'indennità operata dalla ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio e regolando le spese secondo soccombenza in applicazione dei parametri minimi stabiliti dal DM 147/2022 nelle cause di lavoro di valore inferiore ad euro
26.000,00.
◊
Così deciso in Palermo, il 25/02/2025.
LA GIUDICE
MATILDE CAMPO
(firmato digitalmente a margine)
- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro