Trib. Palermo, sentenza 25/02/2025, n. 889
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Sentenza 25 febbraio 2025

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Il Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, ha pronunciato sentenza nella controversia promossa da una società ricorrente nei confronti di un promotore finanziario resistente, avente ad oggetto il pagamento di un'indennità sostitutiva del preavviso. La società lamentava che il resistente, agente di commercio, aveva receduto dal contratto con effetto immediato in data 14 giugno 2018, senza rispettare i termini di preavviso contrattuali, adducendo quali motivazioni disservizi, insoddisfazione della clientela, eccessivo costo della consulenza e pressioni per il collocamento di determinati prodotti. La società chiedeva pertanto la condanna del resistente al pagamento di euro 19.949,57, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso. Il resistente, costituitosi in giudizio, contestava la fondatezza del ricorso, affermando che fosse stata la società a manifestare per prima la volontà di recedere, concedendo un preavviso di sette mesi a cui egli aveva rinunciato.

Il Tribunale, dopo aver richiamato la disciplina normativa e contrattuale in materia di recesso dal contratto di agenzia, con particolare riferimento agli articoli 1750 e 1751 del codice civile, all'articolo 2119 del codice civile e all'articolo 9 del contratto individuale, ha accertato che entrambe le parti avevano facoltà di recedere con preavviso, salvo giusta causa. Ha poi ricostruito la cronologia degli eventi, evidenziando che la comunicazione di recesso del resistente, datata 13 giugno 2018 e trasmessa via PEC il 14 giugno 2018, era pervenuta alla società prima della ricezione da parte del resistente della comunicazione di recesso della società, avvenuta il 22 giugno 2018. Pertanto, il Tribunale ha ritenuto che l'unico recesso imputabile alla società fosse quello divenuto efficace in data successiva al recesso del resistente. Inoltre, il Giudice ha escluso la sussistenza di una giusta causa di recesso da parte del resistente, ritenendo i fatti allegati non idonei a dimostrare una grave negazione degli elementi essenziali del rapporto fiduciario. Infine, ha rigettato l'eccezione del resistente circa la reciprocità delle dichiarazioni di recesso e l'insussistenza di un interesse della preponente a ricevere il preavviso o l'indennità sostitutiva, richiamando la giurisprudenza di legittimità sulla funzione risarcitoria dell'indennità di preavviso. Di conseguenza, il ricorso è stato accolto, condannando il resistente al pagamento dell'indennità richiesta, oltre spese legali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Palermo, sentenza 25/02/2025, n. 889
    Giurisdizione : Trib. Palermo
    Numero : 889
    Data del deposito : 25 febbraio 2025

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