CA
Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/05/2025, n. 1493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1493 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2938/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile
Composta dai magistrati: dott.ssa Rossella Milone Presidente dott.ssa Beatrice Siccardi Consigliere rel. dott.ssa Elisa Fazzini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2938/2023 promossa in grado d'appello
da
(P.I. , elettivamente domiciliata Parte_1 P.IVA_1
in VIA LUIGI BORGHI, n. 8, GALLARATE (VA) e rappresentata e difesa, come da delega in atti, dagli avv. Paolo Senaldi e Daniela Rossato;
APPELLANTE
contro
P.I ), elettivamente domiciliata Controparte_1 P.IVA_2 in VIA FONTANA, n. 14, MILANO, e rappresentata e difesa, come da delega in atti, dall'avv. Dario
Roncan;
APPELLATA
pagina 1 di 14 Avente ad oggetto: Mediazione
Sulle seguenti conclusioni
Per : Parte_1
«Voglia la Corte di Appello Eccellentissima, contrariis reiectis, in accoglimento dell'appello proposto ed in riforma della sentenza nr. 6056/2023 impugnata, resa dal Tribunale di Milano, Sezione quinta civile, emessa in data 17 luglio 2023, nella causa 10.435/2021R.G., così giudicare:
Preliminarmente, confermare il decreto ingiuntivo opposto, emesso dal Tribunale di Milano, provvisoriamente esecutivo, numero 19.945/2020, rigettando le avverse domande di declaratoria di inefficacia, nullità, annullabilità.
Nel merito in principalità, accertata l'attività di intermediazione, svolta da e Pt_1 Parte_1
società per i due distinti contratti di locazione, dichiarare dovuta la somma portata nel decreto Pt_1
ingiuntivo n. 19945/2020 Tribunale di Milano, dichiarando, in via riconvenzionale, che la provvigione relativa al secondo contratto è pari al 15%, con condanna dell'appellata al pagamento di Euro
13.500,00= oltre ad iva, detratta la ritenuta d'acconto, con interessi moratori e rivalutazione, dal dovuto al saldo, ovvero al pagamento di quel maggior o minore importo, che risulterà di giustizia.
Nel merito, in via subordinata, accertare e dichiarare che l'importo della provvigione richiesta con il decreto ingiuntivo, pari al 12%, è corretto respingendo le domande avverse.
Nel merito, in via ulteriormente gradata, nella denegata ipotesi in cui l'importo provvigionale, dovuto sul secondo contratto, dovesse risultare nella percentuale del 7%, ritenuta l'erroneità dei conteggi effettuati nella sentenza e della determinazione delle spese del monitorio, da dichiararsi comunque ed in ogni caso non ripetibili e della causa di opposizione, per le ragioni di cui alla parte motiva, accertare e dichiarare che è tenuta alla restituzione della differenza pagata da , a Pt_1 CP_1
seguito del precetto, nella misura di Euro 22.500,00, ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, che risulterà di giustizia, comunque inferiore all'importo indicato in sentenza.
Ritenuta l'infondatezza, in fatto ed in diritto, delle deduzioni, eccezioni ed osservazioni contenute nella comparsa di costituzione e risposta, , del 13/03/2024, rigettare le domande, tutte, di Controparte_1
merito, in via principiale, subordinata ed istruttoria, formulate in detto atto.
Condannare l'appellata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, occorrendo, ammettersi i mezzi di prova, dedotti in atti e non ammessi, formulati con le memorie e 183 Vi comma c.p.c., numero 2 e numero 3, con rigetto delle istanze istruttorie avverse,
pagina 2 di 14 per i motivi dedotti nel primo grado di giudizio nelle citate memorie, a cui si rimanda, da intendersi qui richiamati».
Per Controparte_1
«Voglia Codesta Ill.ma Corte di Appello di Milano, contrariis rejectis
Nel merito
- Respingere, per tutte le ragioni espresse in atti, l'appello della in quanto infondato in fatto e Pt_1
diritto confermato la sentenza di primo grado.
In via subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle istanze istruttorie della si chiede Pt_1
l'ammissione dei mezzi istruttori dedotti nel primo grado del giudizio e indicati nelle memorie 183 sesto comma nn.
2. e 3 da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
In ogni caso
Con vittoria di spese diritti ed onorari del primo e del secondo grado di giudizio».
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Il giudizio di primo grado
I.a. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_2
(di seguito, anche solo ) ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo
[...] CP_1
provvisoriamente esecutivo n. 19945 del 2020, notificatogli da Parte_1
(di seguito, anche , per il pagamento
[...] Parte_3 dell'importo di € 44.025,00, oltre interessi moratori dal dovuto al saldo, a titolo di provvigione per l'attività di intermediazione immobiliare conclusasi con la stipula di un contratto di locazione con la società Parte_4
A sostegno dell'opposizione, deduceva che l'attività di intermediazione di era CP_1 Pt_1
consistita nella conclusione di una pluralità di contratti volti a soddisfare un unico interesse economico delle parti, e, pertanto, alla società spettava solo la somma, già percepita, di € 31.500,00, costituito dalla provvigione del 7% su € 450.000,00. Concludeva quindi per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, per la condanna di parte opposta alla restituzione della somma di € 47.716,42 versata in forza pagina 3 di 14 di atto di precetto oltre interessi di mora dal 17.2.2021 al saldo, nonché per la condanna dell'attrice ex art. 96 c.p.c.
I.b. Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto Pt_1
ingiuntivo. Ha chiesto, altresì, in via riconvenzionale, di accertare che la provvigione maturata sul secondo contratto di locazione si attestasse sul 15% del valore del contratto (anziché sul 12% oggetto di decreto ingiuntivo), con conseguente condanna di parte opponente al pagamento di ulteriori €
13.500,00.
I.c. Il Tribunale di Milano, all'esito del giudizio, ha così deciso:
«in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 19945/2020 emesso dal
Tribunale di Milano;
condanna parte opposta alla restituzione di euro 30.106,42 oltre interessi ex art. 1284 c.p.c. dalla domanda al saldo effettivo;
rigetta la domanda riconvenzionale di parte opposta;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite».
In particolare, il primo giudice, in base alla documentazione versata in atti, ha ricostruito la vicenda nei termini che seguono:
− , proprietaria di un'unità immobiliare sita in Milano, via Bigli 11 e 11A, si CP_1 rivolgeva all'agenzia immobiliare per avvalersi della sua collaborazione al fine di Pt_1
sottoscrivere un contratto di locazione ad uso commerciale della durata di sei anni più sei.
All'esito di un primo sopralluogo dell'immobile, in data 16 aprile 2019, le parti stipulavano un contratto, avente ad oggetto l'immobile di via Bigli, che prevedeva un incarico senza esclusiva per la ricerca di un conduttore interessato a concludere un contratto di locazione di sei anni più sei, con canone pattuito di € 450.000,00 annuali oltre spese. Il compenso provvigionale previsto per l'attività di intermediazione dell'agenzia veniva fissato nella percentuale del 7% del canone annuo;
− presentava a la società interessata a locare solo una parte Pt_1 CP_1 Parte_4 dell'unità immobiliare sita in via Bigli, per un periodo di sei mesi, poi ridotti a cinque;
− a fronte della nuova prospettiva di conclusione di una locazione breve, e CP_1 si accordavano per regolamentare diversamente la provvigione per l'intermediazione Pt_1
pagina 4 di 14 con riferimento alle ipotesi di contratto semestrale e annuale. Il legale rappresentante di dichiarava la propria intenzione di corrispondere il 10% del canone annuale per CP_1
ogni locazione di sei mesi e il 12% per ogni locazione di un anno: importi che venivano confermati dall'opposta, che chiedeva altresì di rinegoziare la provvigione prevista per il contratto di locazione di lunga durata;
− con e-mail del 3.08.2019, inviava, in relazione alla locazione di sei anni più sei, una Pt_1
proposta di rinegoziazione del compenso nella misura del 15% del canone: agli atti tuttavia non vi era alcuna comunicazione di accettazione di tale modifica dell'originario accordo da parte di
, che aveva invece manifestato la propria volontà di riconoscere una diversa CP_1
provvigione esclusivamente con riferimento ai contratti temporanei;
− in data 19.08.2019, veniva stipulato il contratto transitorio di locazione con la della Parte_4 durata di cinque mesi e a veniva riconosciuta una provvigione di € 17.610,00, pari al Pt_1
10% del canone di € 150.000,00, così quantificato scorporando consensualmente dal canone di locazione i costi della ristrutturazione sostenuti dalla conduttrice;
− ancor prima della naturale scadenza del contratto di locazione breve (prevista per l'8.2.2020), la locataria e la conduttrice si accordavano per la prosecuzione e l'ampliamento del rapporto di locazione, decidendo di addivenire in data 28.10.2019 alla stipula di un nuovo contratto di sei anni più sei, riguardante la totalità dell'immobile anziché una sola porzione, e risolvevano consensualmente il contratto di locazione breve concluso il 19.8.2019. Il canone annuo pattuito era di € 450.000,00, sulla base del quale inizialmente la chiedeva a una Pt_1 CP_1
provvigione del 15% e, in seguito, ricorreva in sede monitoria per il minor compenso del 12%, ulteriore e aggiuntivo rispetto alla prima provvigione già ricevuta a seguito della stipula del primo contratto transitorio di agosto;
− intendeva però la stipula del secondo contratto come una naturale prosecuzione CP_1 del rapporto obbligatorio con la nell'ambito quindi di un unico affare dalla Parte_4 conclusione del quale aveva potuto sorgere il diritto del mediatore ad un'unica provvigione.
Alla luce di questo e sulla base dell'accordo contenuto nell'atto di conferimento di incarico, che prevedeva una provvigione corrispondente al 7% del canone, calcolava un CP_1 importo totale di € 31.500,00, e, detratto quanto già versato in occasione della prima stipula, corrispondeva a i restanti € 16.500,00, oltre accessori. Pt_1
pagina 5 di 14 Così ricostruita la vicenda in fatto, il giudice di prime cure ha dichiarato parzialmente fondata l'opposizione al decreto ingiuntivo, sulla scorta delle seguenti motivazioni:
- «le parti si sono inizialmente accordate per un corrispettivo del 7% sul canone annuo di locazione di durata sei anni più sei (Doc. 20 opponente, con accettazione Doc. 2) e, soltanto nell'ambito della trattativa per le diverse ipotesi di conclusione di contratti transitori (Doc. 5 opponente), hanno rinegoziato le condizioni del mandato prevedendo una provvigione del 10% sui contratti semestrali (come quello effettivamente concluso il 19.8.2019, Doc. 8 opponente) e del 12% sui contratti annuali (Doc. 5-7, 9 opponente)»;
- «pur a fronte della richiesta di parte opposta di rinegoziare la provvigione per la locazione di lunga durata (Doc. 6 opponente), non vi è alcun riscontro documentale dell'accettazione da parte dell'opponente né di un successivo e diverso accordo intercorso tra le parti idoneo a superare e sostituire la pattuizione originaria del 7% (Doc. 20 opponente). La corrispondenza tra le parti del 15.8.2019 (Doc. 9 opponente), ove viene confermato che è stata pattuita una provvigione del 10% sul canone di locazione escluso il costo dei lavori di ristrutturazione, in conformità della mail della del 3.8.2019 espressamente menzionata (Doc. 7 opponente), Pt_1 non è idonea a dimostrare l'accettazione da parte del dott. di tutte le articolazioni delle CP_1 provvigioni prospettate dall'opposta (compresa quella del 15%), dovendosi riferire l'accordo raggiunto esclusivamente all'ipotesi di contratto di locazione di sei mesi. Che la richiesta di una provvigione del 15% da parte della (Doc. 9A opposta) sia rimasta una proposta Pt_1
unilaterale mai accettata dalla controparte trova indiretta conferma anche dal comportamento processuale della che in sede monitoria ha azionato la provvigione ancora dovuta nella Pt_1
percentuale del 12% e non del 15%».
- «la ha dunque correttamente calcolato il 10% del canone pattuito con il contratto CP_1 transitorio di cinque mesi concluso il 19.8.2019 e, dall'altro, la provvigione pattuita per i contratti di sei anni più sei è rimasta del 7% sul canone annuo come previsto dall'incarico, non del 12% (prevista per i soli contratti annuali, come dimostrato dal Doc. 5 opponente) né tantomeno del 15% (importo che non è mai stato oggetto di mutuo consenso)»;
Il Tribunale ha dunque concluso affermando che ha maturato «il diritto a due distinte Pt_1
provvigioni, sorte rispettivamente nel momento della conclusione del primo contratto transitorio, il
19.8.2019 (Doc. 8 opponente) e del secondo contratto di locazione di lunga durata, il 28.10.2019 (Doc.
13 opponente). Quanto alla prima, la ha dimostrato di aver diligentemente adempiuto alla CP_1
pagina 6 di 14 propria obbligazione, corrispondendo il 10% del canone di locazione escluse le spese di ristrutturazione dell'immobile (per un totale di € 17.610,00, Doc. 10 opponente), come da accordi raggiunti con la corrispondenza del 31.7.2019 (Doc. 5 opponente). Quanto alla seconda provvigione, la è tenuta a versare il 7% del canone annuo di locazione in forza dell'atto di conferimento CP_1 di incarico (mai superato da successive pattuizioni), per un totale di € 31.500,00 oltre iva (euro 36.981 al netto della ritenuta), dei quali € 16.500,00 più accessori (19.371,00 al netto della ritenuta) sono stati già tempestivamente pagati (Doc. 14 opponente). A seguito dell'ingiunzione provvisoriamente esecutiva n. 19945/2020 e successivo atto di precetto (All. A e B opponente), l'odierna opponente ha corrisposto all'opposta in data 17.2.2021 l'ulteriore maggiore somma di € 47.716,42 (Doc. 19 opponente). La differenza tra quanto complessivamente già corrisposto (€ 19.371,00 + 47.716,42) e
l'importo lordo (al netto della ritenuta) accertato come dovuto (€ 36.981,00) a titolo di provvigione e di cui la è tenuta alla restituzione è pari dunque ad euro 30.106,42». Parte_1
II. Il giudizio di appello
II.a. ha interposto appello avverso la sentenza n. 6056/2023 del Tribunale di Milano, Pt_1
affidando il gravame a quattro motivi, come di seguito rubricati e riassunti in estrema sintesi:
1) Erronea ricostruzione dei fatti – Inesistenza di un accordo iniziale sulla provvigione – Omessa valutazione della diversità tra le bozze contrattuali, non sottoscritte dalla appellante - Contratto a formazione progressiva
Il motivo denuncia l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice ha ritenuto che vi fosse un accordo tra le parti con cui era stato fissato l'importo provvigionale al 7% sul valore del canone di locazione di € 450.000,00, di durata sei anni più sei.
A dire dell'appellante, i documenti n. 2 e n. 20, richiamati dal Tribunale, non costituirebbero proposta e accettazione, e non sarebbero idonei a configurare la stipulazione del contratto. Inoltre, le bozze contrattuali prodotte da differirebbero tra di loro: la prima bozza di incarico (doc. n. 2) CP_1 non è né stampata su carta intestata di né da quest'ultima sottoscritta e reca la data “Milano Pt_1
18 aprile 2019”; la seconda bozza di incarico (doc. n. 20), non è firmata né dalla , né dalla CP_1
e reca la diversa data del 16 aprile 2019. Le bozze avrebbero inoltre un contenuto diverso, Pt_1
poiché quella datata 18 aprile 2019 sarebbe più articolata rispetto a quella datata 16 aprile 2019.
Il Tribunale avrebbe poi interpretato erroneamente la corrispondenza intercorsa tra le parti, dalla quale emergerebbe che non vi era stato nessun riferimento alla provvigione del 7%: le parti avevano discusso pagina 7 di 14 della provvigione, durante la visita dell'immobile, effettuata il 30 aprile 2019 dal legale rappresentante della e, dopo tale visita, aveva inviato una mail di stessa data (doc. 21 fascicolo Parte_4 Pt_1 primo grado) in cui si specificava che, in relazione all'importanza del contratto ed al prestigio della società aspirante conduttrice, doveva essere riconosciuta un'adeguata provvigione. La mail si concludeva con l'indicazione di in cui vi era scritto: “Vi riconosceremo quindi il 10 % CP_1 sull'importo in caso di buona uscita della locazione per ogni locazione di 6 mesi, il 12 % su ogni locazione annuale”, mentre non vi era alcun riferimento al 7% della provvigione.
L'appellante prosegue richiamando la mail del 03.08.2019, inviata a , in cui si legge: CP_1
«concludo con la questione provvigionale accogliendo le Sue richieste. Le provvigioni a nostro favore
(da pagare alla firma del contratto dal momento che avrà già incassato il 50% del canone) saranno il
10% più iva di Euro. 150.000,00 ovvero € 15.000, più iva. Qualora GG dovesse prorogare il contratto transitorio avremmo diritto al 10 % più iva dell'ulteriore canone qualora la durata del contratto incluso delle proroghe non raggiungesse l'anno. Qualora invece il contratto transitorio raggiungesse l'anno e lo superasse avremmo diritto ad incassare il 12 % più iva calcolato sul canone di locazione escluse le spese. Infine, qualora GG decidesse di stipulare un nuovo contratto di locazione, avente durata di 6 anni, avremo diritto a ricevere il 15 % più iva del canone concordato».
La appellante rileva che, a tale mail, non aveva risposto. La appellante richiama quindi CP_1 un'ulteriore e-mail, del 4 agosto 2019, in cui aveva scritto: “Su eventuali contratti di durata standard avevamo già chiarito all'inizio del nostro rapporto che noi non lavoriamo per provvigioni inferiori al
15%.”.
In definitiva, la appellante afferma che il Tribunale non abbia fatto corretta applicazione delle norme relative alla conclusione del contratto, perché dalle bozze contrattuali, di contenuto contrastante, non sarebbe dato pervenire alla conclusione che l'accordo si fosse formato sulla provvigione al 7%, mentre era chiara la volontà di di richiedere una provvigione maggiore. Pt_1
2) Comportamenti tenuti dalle parti nella esecuzione del contratto- Rilevanza dei medesimi- Erronea valutazione in fatto-Violazione delle norme e principi in tema di interpretazione del contratto.
Il motivo nuovamente censura la sentenza per non avere il giudice correttamente valutato il contenuto del contratto in riferimento al comportamento tenuto dalle parti, ritenendo erroneamente esistente l'accordo percentuale del 7%. In particolare, il giudice non avrebbe considerato:
- le comunicazioni scambiate;
pagina 8 di 14 - il pagamento effettuato da a settembre 2019, in misura superiore al 7%; CP_1
- la volontà di continuare nelle trattative volte alla stipulazione di un contratto di più lunga durata, a fronte di un'indicazione della percentuale provvigionale del 15%, ribadita da
Pt_1
Secondo la appellante, il compenso del 15% sarebbe rispettoso delle indicazioni di legge: l'art. 1755
c.c. stabilisce che la misura della provvigione, anche se non sia stata specificatamente prevista in patti, deve tenere conto del reale valore dell'affare. Quanto al decreto ingiuntivo, il riconoscimento con esso ottenuto del diritto ad una provvigione del 12% sul canone annuale non le precludeva la possibilità di agire per la differenza, rispetto al compenso provvigionale da sempre richiesto (pari al 15%), in relazione alla entità dell'affare.
3) Erroneità dell'importo da restituire calcolato dal Tribunale - Erronea applicazione dai criteri di calcolo-Contraddittorietà tra motivazione e dispositivo-Mancato riconoscimento dell'importo percentuale del 7% - Violazione art. 645 c.p.c., 653 c.p.c. e 91 c.p.c.
Il motivo contesta la somma di € 30.106,42 riconosciuta dal giudice, poiché a dire dell'appellante
«anche nella denegata ipotesi in cui la tesi, assunta dal Tribunale dovesse risultare fondata, cioè che il diritto alla provvigione sia limitato al 7%, sul valore del canone di locazione annuale, di Euro
450.000,00, tale importo non è stato in realtà riconosciuto, perché la somma di Euro 30.106,42, determinata dal Giudice di primo grado, non rispetta tale percentuale. Il 7% del canone annuale, per espressa indicazione contenuta in sentenza, dovrebbe essere di euro 31.500,00». Prosegue affermando che «l'importo provvigionale, pagato da , sul contratto di locazione, a seguito del decreto CP_1
ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, nella misura riconosciuta in decreto del 12%, è stato di Euro
54.000,00 (nel decreto ingiuntivo è stato calcolato l'importo di 37.500 più IVA, cioè euro 44.025,00 poiché erano stati detratti i 16.500,00= più IVA, pagati da e regolarmente fatturati): la CP_1
differenza da restituire tra il 12% riconosciuto dal decreto ingiuntivo ed il 7%, riconosciuto in sentenza, avrebbe dovuto essere perciò del 5%, su Euro 450.000,00=, cioè Euro 22.550,00»
Pertanto, secondo l'appellante, in caso di conferma della sentenza di prime cure, la somma da restituire ammonterebbe a € 22.500,00, oltre accessori fiscali, ove dovuti, e oltre agli interessi legali.
4) IV Spese di lite- Violazione art. 645 c.p.c., 653 c.p.c. e 91 c.p.c.-Omessa motivazione e nullità della sentenza-violazione articoli 132, numero 4 c.p.c., 118 disposizioni attuaz. c.p.c.,111 Cost.
pagina 9 di 14 Il motivo censura la sentenza per omessa motivazione in relazione alle spese del giudizio monitorio. A dire dell'appellante sussisterebbe un vizio di motivazione «non essendo individuabile il criterio logico, che ha condotto il Giudice a formare il proprio convincimento, circa i calcoli delle spese di lite e la quantificazione dei rapporti di dare ed avere tra le parti, avendo il Tribunale, almeno come sembrerebbe, compreso le spese del monitorio e della esecuzione (precetto) tra quelle da restituire, come anche gli interessi».
II.b. Si è costituita in giudizio , contestando tutto quanto ex adverso dedotto e CP_1 domandando il rigetto dell'appello.
II.c. La causa, depositati dalle parti le note di precisazione delle conclusioni e gli scritti difensivi conclusionali nei concessi termini di cui all'art. 352 c.p.c., all'udienza del 9.04.2025 è stata rimessa al
Collegio per la decisione e, in pari data, è stata discussa in camera di consiglio.
III. Le osservazioni della Corte.
III.a I primi due motivi d'appello, con cui l'appellante ha censurato la decisione per aver ritenuto che le parti avessero raggiunto un accordo relativo al quantum della provvigione dovuta, possono essere trattati congiuntamente e sono infondati.
Ai sensi dell'art. 1755 c.c. «il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l'affare
è concluso per effetto del suo intervento. La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi, sono determinate dal giudice secondo equità»: la norma è chiara nel ritenere che la misura della provvigione
è fissata, in via preliminare, secondo quanto concordato tra le parti e, solo in via sussidiaria, mancando una specifica pattuizione preliminare, secondo tariffe professionali, usi ed infine secondo il criterio equitativo del giudice.
Nel caso di specie, la provvigione dovuta è stata concordata tra le parti, e ciò è provato dall'accordo prodotto in atti da (doc. n. 2, fasc. primo grado), in cui si legge (sottolineatura aggiunta): CP_1
«In caso di conclusione positiva di contratto di locazione ad uso commerciale avente ad oggetto
l'immobile sito in Via Bigli 11/Via Bigli 11A, Milano concluso con un conduttore presentato dalla
a quest'ultima verrà riconosciuto un compenso provvigionale pari al 7% Parte_1
pagina 10 di 14 (sette percento) del canone annuo a regime, oltre imposte di legge, da parte di CP_1
.
[...]
sin dal primo grado di giudizio, ha contestato l'idoneità probatoria di tale Parte_3
documento, sostenendo che «si trattava di una bozza, fatta pervenire a ma non sottoscritta da Pt_1
proprio in relazione al fatto che la provvigione del 7% era indicata in misura inferiore al Pt_1
dovuto».
In realtà, la Corte rileva che i documenti prodotti al riguardo da in primo grado sono due, CP_1
il suddetto doc. 2 ed il doc. 20.
In entrambi i casi si tratta di una lettera di conferma della disponibilità di all'esecuzione Pt_1 dell'incarico di mediazione, senza esclusiva, per la durata di un anno, al fine del reperimento di un conduttore per l'immobile di via Bigli 11 (/11A) in Milano, a fronte di una provvigione del 7%.
I due documenti sono pressocché identici, differendo solo per la struttura del secondo alinea1, nel quale comunque, sempre, viene confermata la percentuale provvigionale del 7%.
Va osservato che nella mail inviata da il 16 aprile 2019, alle ore 17:46, si legge: «Vi Pt_1 alleghiamo come promesso, copia dell'incarico rivisto in base a quanto accordato. Vi chiederemmo cortesemente di completarlo, nelle parti mancanti ed inviarci copia firmata».
La bozza, leggermente modificata, che riporta la sottoscrizione per accettazione di (doc. CP_1
2), è del 18 aprile 2019, dunque successiva a tale e-mail.
È ragionevole, dunque, ritenere, che la differenza riscontrabile tra il doc. 2 e il doc. 20 trovi spiegazione in correzioni concordate fra le parti alla prima versione (doc.20), sino alla versione definitiva (doc.2) che sottoscrisse per accettazione. CP_1
Non vi è alcun dubbio sulla riferibilità della prima bozza (doc. 20) a giacché questa è stata Pt_1
inviata da indirizzo e-mail che, come non contestato, le è riconducibile
( ), e, come detto, in tale bozza già confermava di accettare la Email_1 Pt_1
percentuale provvigionale del 7%.
Sussistono poi altri elementi da cui trarre la convinzione che un accordo tra le parti circa il quantum della provvigione fosse stato raggiunto: nell'e-mail inviata in data 1.08.2019 da a Pt_1
pagina 11 di 14 si legge (sottolineatura aggiunta): «nello specifico, per la locazione, la nostra CP_1
provvigione sarà del 10% e verrà ricomputata a conguaglio per permanenza a 12 mesi sul 12 % e da rinegoziare in caso di contratto 6 + 6 (doc. n. 6, , fasc. primo grado)». Tale circostanza CP_1
veniva ribadita anche nella comparsa di costituzione di in primo grado, in cui si legge che Pt_1
«nell'ipotesi di un eventuale contratto di 6 anni + 6, …, veniva chiaramente detto che la percentuale della provvigione sarebbe stata da rideterminare (p. 14, comparsa »: l'utilizzo dei termini Pt_1
rinegoziare e rideterminare presuppone l'esistenza di un iniziale accordo, che, nel caso di specie, come si è detto, si era formato nella misura del 7%.
E' dunque dato concludere, sulla scorta delle evidenze documentali, che abbia più volte Pt_1 manifestato la volontà di “rinegoziare” l'entità della provvigione, soggettivamente ritenuta insufficiente a fronte di una locazione pluriennale, ma anche che tale rinegoziazione non sia intervenuta, tanto meno avendo mai accettato di corrispondere la provvigione del 15% (o del 12%). CP_1
In definitiva, in assenza di un diverso accordo intercorso tra le parti idoneo a superare e sostituire la pattuizione originaria del 7%, come correttamente rilevato dal Tribunale di Milano «la è CP_1 tenuta a versare il 7% del canone annuo di locazione in forza dell'atto di conferimento di incarico
(mai superato da successive pattuizioni)».
III.b. Anche il terzo ed il quarto motivo d'appello, con cui l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha disposto la condanna di alla restituzione di euro 30.106,42, Pt_1
sono infondati.
E' opportuno ripercorrere brevemente l'iter motivazionale svolto dal primo giudice al fine di determinare la somma dovuta dall'appellante a . CP_1
Il Tribunale ha dapprima accertato che a spettava il 7% sulla somma di € 450.000, oltre Iva al Pt_1
22 %, meno la ritenuta di acconto, per un totale di € 36.981,00 (€ 31.500,00 di provvigione + €
6.930,00 Iva - € 1.449,00 r.a.). Ha poi accertato, in base alla documentazione versata in atti, che la aveva già versato a la somma totale di € 67.087,42, avvenuta mediante tre CP_1 Pt_1 pagamenti (€ 19.371,00 doc. n. 14, € 31.716,42, pag. 1 doc. n. 19 e € 16.000,00, pag. 2, doc. n. 19). Per tali motivi, ha effettuato la compensazione tra la somma dovuta da , quantificata in € CP_1
36.981,00, e la somma già pagata da quest'ultima, quantificata in € 67.087,42, pervenendo alla condanna della società al pagamento di € 30.106,42 (€ 67.087,42 – € 36.981,00). Pt_1
pagina 12 di 14 L'appellante ha contestato il calcolo effettuato dal giudice, affermando che «anche nella denegata ipotesi in cui la tesi, assunta dal Tribunale dovesse risultare fondata, cioè che il diritto alla provvigione sia limitato al 7%, sul valore del canone di locazione annuale, di Euro 450.000,00, tale importo non è stato in realtà riconosciuto, perché la somma di Euro 30.106,42, determinata dal
Giudice di primo grado, non rispetta tale percentuale», ma tale doglianza, alla luce dei calcoli sopra esposti, risulta priva di pregio.
Parimenti infondata è la doglianza avanzata da secondo cui, in caso di conferma della Pt_1 sentenza, la somma da restituire ammonterebbe ad € 22.500,00, data dalla «differenza da restituire tra il 12% riconosciuto dal decreto ingiuntivo ed il 7%, riconosciuto in sentenza». Il decreto ingiuntivo cui fa riferimento l'appellante è stato oggetto di revoca e il Tribunale, con la sentenza appellata, ha effettuato i calcoli già riportati, esenti da errori, pervenendo alla somma di € 30.106,42. Non si comprende il motivo per cui si dovrebbe effettuare la differenza tra la somma portata dal decreto ingiuntivo e la somma individuata dal Tribunale di Milano.
Quanto, infine, alla asserita omessa pronuncia sulle spese della fase monitoria, queste, proprio perché non oggetto di diversa statuizione del Tribunale, restano a carico della ricorrente in ragione della revoca del decreto ingiuntivo. Né la appellante ha formulato in questa sede specifica censura, argomentando per quale ragione il Tribunale, pur a fronte della revoca dell'ingiunzione, avrebbe dovuto porre le spese a carico dell'ingiunta.
L'appello è quindi complessivamente infondato.
IV. Il regolamento delle spese di lite.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in base al D.M. 55/2014 per come modificato dal D.M. 147/2022, applicati i parametri medi in relazione al valore della controversia, avuto riguardo all'attività prestata. Va dichiarata la sussistenza, in capo alla appellante dei presupposti per il versamento del contributo unificato in misura doppia, ai sensi dell'art. Pt_1
13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
pagina 13 di 14 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 6056/2023, Parte_1
ogni contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta o altrimenti assorbita, così provvede:
1. Respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
2. Condanna a rifondere in favore di Parte_1 [...] le spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 6.946,00 Controparte_1
per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% ed accessori per legge dovuti.
3. Dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 09.04.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Beatrice Siccardi Rossella Milone
pagina 14 di 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 nel doc. n. 20 si legge: «Per l'intervento e l'attività svolta sarà da Voi dovuta una provvigione del Controparte_2 7% + IVA, calcolata sulla media dei canoni di locazione dei primi sei anni, escluso adeguamento ISTAT e spese condominiali», mentre nel doc. n. 2 si legge: «In caso di conclusione positiva di contratto di locazione a uso commerciale avente ad oggetto l'immobile sito in Via Bigli 11/Via Bigli 11 A, Milano concluso con un conduttore presentato dalla
[...]
a quest'ultima verrà riconosciuto un compenso provvigionale pari al 7% (sette per cento) del canone Controparte_2 annuo a regime oltre imposte di legge, da parte della . Controparte_1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile
Composta dai magistrati: dott.ssa Rossella Milone Presidente dott.ssa Beatrice Siccardi Consigliere rel. dott.ssa Elisa Fazzini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2938/2023 promossa in grado d'appello
da
(P.I. , elettivamente domiciliata Parte_1 P.IVA_1
in VIA LUIGI BORGHI, n. 8, GALLARATE (VA) e rappresentata e difesa, come da delega in atti, dagli avv. Paolo Senaldi e Daniela Rossato;
APPELLANTE
contro
P.I ), elettivamente domiciliata Controparte_1 P.IVA_2 in VIA FONTANA, n. 14, MILANO, e rappresentata e difesa, come da delega in atti, dall'avv. Dario
Roncan;
APPELLATA
pagina 1 di 14 Avente ad oggetto: Mediazione
Sulle seguenti conclusioni
Per : Parte_1
«Voglia la Corte di Appello Eccellentissima, contrariis reiectis, in accoglimento dell'appello proposto ed in riforma della sentenza nr. 6056/2023 impugnata, resa dal Tribunale di Milano, Sezione quinta civile, emessa in data 17 luglio 2023, nella causa 10.435/2021R.G., così giudicare:
Preliminarmente, confermare il decreto ingiuntivo opposto, emesso dal Tribunale di Milano, provvisoriamente esecutivo, numero 19.945/2020, rigettando le avverse domande di declaratoria di inefficacia, nullità, annullabilità.
Nel merito in principalità, accertata l'attività di intermediazione, svolta da e Pt_1 Parte_1
società per i due distinti contratti di locazione, dichiarare dovuta la somma portata nel decreto Pt_1
ingiuntivo n. 19945/2020 Tribunale di Milano, dichiarando, in via riconvenzionale, che la provvigione relativa al secondo contratto è pari al 15%, con condanna dell'appellata al pagamento di Euro
13.500,00= oltre ad iva, detratta la ritenuta d'acconto, con interessi moratori e rivalutazione, dal dovuto al saldo, ovvero al pagamento di quel maggior o minore importo, che risulterà di giustizia.
Nel merito, in via subordinata, accertare e dichiarare che l'importo della provvigione richiesta con il decreto ingiuntivo, pari al 12%, è corretto respingendo le domande avverse.
Nel merito, in via ulteriormente gradata, nella denegata ipotesi in cui l'importo provvigionale, dovuto sul secondo contratto, dovesse risultare nella percentuale del 7%, ritenuta l'erroneità dei conteggi effettuati nella sentenza e della determinazione delle spese del monitorio, da dichiararsi comunque ed in ogni caso non ripetibili e della causa di opposizione, per le ragioni di cui alla parte motiva, accertare e dichiarare che è tenuta alla restituzione della differenza pagata da , a Pt_1 CP_1
seguito del precetto, nella misura di Euro 22.500,00, ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, che risulterà di giustizia, comunque inferiore all'importo indicato in sentenza.
Ritenuta l'infondatezza, in fatto ed in diritto, delle deduzioni, eccezioni ed osservazioni contenute nella comparsa di costituzione e risposta, , del 13/03/2024, rigettare le domande, tutte, di Controparte_1
merito, in via principiale, subordinata ed istruttoria, formulate in detto atto.
Condannare l'appellata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, occorrendo, ammettersi i mezzi di prova, dedotti in atti e non ammessi, formulati con le memorie e 183 Vi comma c.p.c., numero 2 e numero 3, con rigetto delle istanze istruttorie avverse,
pagina 2 di 14 per i motivi dedotti nel primo grado di giudizio nelle citate memorie, a cui si rimanda, da intendersi qui richiamati».
Per Controparte_1
«Voglia Codesta Ill.ma Corte di Appello di Milano, contrariis rejectis
Nel merito
- Respingere, per tutte le ragioni espresse in atti, l'appello della in quanto infondato in fatto e Pt_1
diritto confermato la sentenza di primo grado.
In via subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle istanze istruttorie della si chiede Pt_1
l'ammissione dei mezzi istruttori dedotti nel primo grado del giudizio e indicati nelle memorie 183 sesto comma nn.
2. e 3 da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
In ogni caso
Con vittoria di spese diritti ed onorari del primo e del secondo grado di giudizio».
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Il giudizio di primo grado
I.a. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_2
(di seguito, anche solo ) ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo
[...] CP_1
provvisoriamente esecutivo n. 19945 del 2020, notificatogli da Parte_1
(di seguito, anche , per il pagamento
[...] Parte_3 dell'importo di € 44.025,00, oltre interessi moratori dal dovuto al saldo, a titolo di provvigione per l'attività di intermediazione immobiliare conclusasi con la stipula di un contratto di locazione con la società Parte_4
A sostegno dell'opposizione, deduceva che l'attività di intermediazione di era CP_1 Pt_1
consistita nella conclusione di una pluralità di contratti volti a soddisfare un unico interesse economico delle parti, e, pertanto, alla società spettava solo la somma, già percepita, di € 31.500,00, costituito dalla provvigione del 7% su € 450.000,00. Concludeva quindi per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, per la condanna di parte opposta alla restituzione della somma di € 47.716,42 versata in forza pagina 3 di 14 di atto di precetto oltre interessi di mora dal 17.2.2021 al saldo, nonché per la condanna dell'attrice ex art. 96 c.p.c.
I.b. Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto Pt_1
ingiuntivo. Ha chiesto, altresì, in via riconvenzionale, di accertare che la provvigione maturata sul secondo contratto di locazione si attestasse sul 15% del valore del contratto (anziché sul 12% oggetto di decreto ingiuntivo), con conseguente condanna di parte opponente al pagamento di ulteriori €
13.500,00.
I.c. Il Tribunale di Milano, all'esito del giudizio, ha così deciso:
«in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 19945/2020 emesso dal
Tribunale di Milano;
condanna parte opposta alla restituzione di euro 30.106,42 oltre interessi ex art. 1284 c.p.c. dalla domanda al saldo effettivo;
rigetta la domanda riconvenzionale di parte opposta;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite».
In particolare, il primo giudice, in base alla documentazione versata in atti, ha ricostruito la vicenda nei termini che seguono:
− , proprietaria di un'unità immobiliare sita in Milano, via Bigli 11 e 11A, si CP_1 rivolgeva all'agenzia immobiliare per avvalersi della sua collaborazione al fine di Pt_1
sottoscrivere un contratto di locazione ad uso commerciale della durata di sei anni più sei.
All'esito di un primo sopralluogo dell'immobile, in data 16 aprile 2019, le parti stipulavano un contratto, avente ad oggetto l'immobile di via Bigli, che prevedeva un incarico senza esclusiva per la ricerca di un conduttore interessato a concludere un contratto di locazione di sei anni più sei, con canone pattuito di € 450.000,00 annuali oltre spese. Il compenso provvigionale previsto per l'attività di intermediazione dell'agenzia veniva fissato nella percentuale del 7% del canone annuo;
− presentava a la società interessata a locare solo una parte Pt_1 CP_1 Parte_4 dell'unità immobiliare sita in via Bigli, per un periodo di sei mesi, poi ridotti a cinque;
− a fronte della nuova prospettiva di conclusione di una locazione breve, e CP_1 si accordavano per regolamentare diversamente la provvigione per l'intermediazione Pt_1
pagina 4 di 14 con riferimento alle ipotesi di contratto semestrale e annuale. Il legale rappresentante di dichiarava la propria intenzione di corrispondere il 10% del canone annuale per CP_1
ogni locazione di sei mesi e il 12% per ogni locazione di un anno: importi che venivano confermati dall'opposta, che chiedeva altresì di rinegoziare la provvigione prevista per il contratto di locazione di lunga durata;
− con e-mail del 3.08.2019, inviava, in relazione alla locazione di sei anni più sei, una Pt_1
proposta di rinegoziazione del compenso nella misura del 15% del canone: agli atti tuttavia non vi era alcuna comunicazione di accettazione di tale modifica dell'originario accordo da parte di
, che aveva invece manifestato la propria volontà di riconoscere una diversa CP_1
provvigione esclusivamente con riferimento ai contratti temporanei;
− in data 19.08.2019, veniva stipulato il contratto transitorio di locazione con la della Parte_4 durata di cinque mesi e a veniva riconosciuta una provvigione di € 17.610,00, pari al Pt_1
10% del canone di € 150.000,00, così quantificato scorporando consensualmente dal canone di locazione i costi della ristrutturazione sostenuti dalla conduttrice;
− ancor prima della naturale scadenza del contratto di locazione breve (prevista per l'8.2.2020), la locataria e la conduttrice si accordavano per la prosecuzione e l'ampliamento del rapporto di locazione, decidendo di addivenire in data 28.10.2019 alla stipula di un nuovo contratto di sei anni più sei, riguardante la totalità dell'immobile anziché una sola porzione, e risolvevano consensualmente il contratto di locazione breve concluso il 19.8.2019. Il canone annuo pattuito era di € 450.000,00, sulla base del quale inizialmente la chiedeva a una Pt_1 CP_1
provvigione del 15% e, in seguito, ricorreva in sede monitoria per il minor compenso del 12%, ulteriore e aggiuntivo rispetto alla prima provvigione già ricevuta a seguito della stipula del primo contratto transitorio di agosto;
− intendeva però la stipula del secondo contratto come una naturale prosecuzione CP_1 del rapporto obbligatorio con la nell'ambito quindi di un unico affare dalla Parte_4 conclusione del quale aveva potuto sorgere il diritto del mediatore ad un'unica provvigione.
Alla luce di questo e sulla base dell'accordo contenuto nell'atto di conferimento di incarico, che prevedeva una provvigione corrispondente al 7% del canone, calcolava un CP_1 importo totale di € 31.500,00, e, detratto quanto già versato in occasione della prima stipula, corrispondeva a i restanti € 16.500,00, oltre accessori. Pt_1
pagina 5 di 14 Così ricostruita la vicenda in fatto, il giudice di prime cure ha dichiarato parzialmente fondata l'opposizione al decreto ingiuntivo, sulla scorta delle seguenti motivazioni:
- «le parti si sono inizialmente accordate per un corrispettivo del 7% sul canone annuo di locazione di durata sei anni più sei (Doc. 20 opponente, con accettazione Doc. 2) e, soltanto nell'ambito della trattativa per le diverse ipotesi di conclusione di contratti transitori (Doc. 5 opponente), hanno rinegoziato le condizioni del mandato prevedendo una provvigione del 10% sui contratti semestrali (come quello effettivamente concluso il 19.8.2019, Doc. 8 opponente) e del 12% sui contratti annuali (Doc. 5-7, 9 opponente)»;
- «pur a fronte della richiesta di parte opposta di rinegoziare la provvigione per la locazione di lunga durata (Doc. 6 opponente), non vi è alcun riscontro documentale dell'accettazione da parte dell'opponente né di un successivo e diverso accordo intercorso tra le parti idoneo a superare e sostituire la pattuizione originaria del 7% (Doc. 20 opponente). La corrispondenza tra le parti del 15.8.2019 (Doc. 9 opponente), ove viene confermato che è stata pattuita una provvigione del 10% sul canone di locazione escluso il costo dei lavori di ristrutturazione, in conformità della mail della del 3.8.2019 espressamente menzionata (Doc. 7 opponente), Pt_1 non è idonea a dimostrare l'accettazione da parte del dott. di tutte le articolazioni delle CP_1 provvigioni prospettate dall'opposta (compresa quella del 15%), dovendosi riferire l'accordo raggiunto esclusivamente all'ipotesi di contratto di locazione di sei mesi. Che la richiesta di una provvigione del 15% da parte della (Doc. 9A opposta) sia rimasta una proposta Pt_1
unilaterale mai accettata dalla controparte trova indiretta conferma anche dal comportamento processuale della che in sede monitoria ha azionato la provvigione ancora dovuta nella Pt_1
percentuale del 12% e non del 15%».
- «la ha dunque correttamente calcolato il 10% del canone pattuito con il contratto CP_1 transitorio di cinque mesi concluso il 19.8.2019 e, dall'altro, la provvigione pattuita per i contratti di sei anni più sei è rimasta del 7% sul canone annuo come previsto dall'incarico, non del 12% (prevista per i soli contratti annuali, come dimostrato dal Doc. 5 opponente) né tantomeno del 15% (importo che non è mai stato oggetto di mutuo consenso)»;
Il Tribunale ha dunque concluso affermando che ha maturato «il diritto a due distinte Pt_1
provvigioni, sorte rispettivamente nel momento della conclusione del primo contratto transitorio, il
19.8.2019 (Doc. 8 opponente) e del secondo contratto di locazione di lunga durata, il 28.10.2019 (Doc.
13 opponente). Quanto alla prima, la ha dimostrato di aver diligentemente adempiuto alla CP_1
pagina 6 di 14 propria obbligazione, corrispondendo il 10% del canone di locazione escluse le spese di ristrutturazione dell'immobile (per un totale di € 17.610,00, Doc. 10 opponente), come da accordi raggiunti con la corrispondenza del 31.7.2019 (Doc. 5 opponente). Quanto alla seconda provvigione, la è tenuta a versare il 7% del canone annuo di locazione in forza dell'atto di conferimento CP_1 di incarico (mai superato da successive pattuizioni), per un totale di € 31.500,00 oltre iva (euro 36.981 al netto della ritenuta), dei quali € 16.500,00 più accessori (19.371,00 al netto della ritenuta) sono stati già tempestivamente pagati (Doc. 14 opponente). A seguito dell'ingiunzione provvisoriamente esecutiva n. 19945/2020 e successivo atto di precetto (All. A e B opponente), l'odierna opponente ha corrisposto all'opposta in data 17.2.2021 l'ulteriore maggiore somma di € 47.716,42 (Doc. 19 opponente). La differenza tra quanto complessivamente già corrisposto (€ 19.371,00 + 47.716,42) e
l'importo lordo (al netto della ritenuta) accertato come dovuto (€ 36.981,00) a titolo di provvigione e di cui la è tenuta alla restituzione è pari dunque ad euro 30.106,42». Parte_1
II. Il giudizio di appello
II.a. ha interposto appello avverso la sentenza n. 6056/2023 del Tribunale di Milano, Pt_1
affidando il gravame a quattro motivi, come di seguito rubricati e riassunti in estrema sintesi:
1) Erronea ricostruzione dei fatti – Inesistenza di un accordo iniziale sulla provvigione – Omessa valutazione della diversità tra le bozze contrattuali, non sottoscritte dalla appellante - Contratto a formazione progressiva
Il motivo denuncia l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice ha ritenuto che vi fosse un accordo tra le parti con cui era stato fissato l'importo provvigionale al 7% sul valore del canone di locazione di € 450.000,00, di durata sei anni più sei.
A dire dell'appellante, i documenti n. 2 e n. 20, richiamati dal Tribunale, non costituirebbero proposta e accettazione, e non sarebbero idonei a configurare la stipulazione del contratto. Inoltre, le bozze contrattuali prodotte da differirebbero tra di loro: la prima bozza di incarico (doc. n. 2) CP_1 non è né stampata su carta intestata di né da quest'ultima sottoscritta e reca la data “Milano Pt_1
18 aprile 2019”; la seconda bozza di incarico (doc. n. 20), non è firmata né dalla , né dalla CP_1
e reca la diversa data del 16 aprile 2019. Le bozze avrebbero inoltre un contenuto diverso, Pt_1
poiché quella datata 18 aprile 2019 sarebbe più articolata rispetto a quella datata 16 aprile 2019.
Il Tribunale avrebbe poi interpretato erroneamente la corrispondenza intercorsa tra le parti, dalla quale emergerebbe che non vi era stato nessun riferimento alla provvigione del 7%: le parti avevano discusso pagina 7 di 14 della provvigione, durante la visita dell'immobile, effettuata il 30 aprile 2019 dal legale rappresentante della e, dopo tale visita, aveva inviato una mail di stessa data (doc. 21 fascicolo Parte_4 Pt_1 primo grado) in cui si specificava che, in relazione all'importanza del contratto ed al prestigio della società aspirante conduttrice, doveva essere riconosciuta un'adeguata provvigione. La mail si concludeva con l'indicazione di in cui vi era scritto: “Vi riconosceremo quindi il 10 % CP_1 sull'importo in caso di buona uscita della locazione per ogni locazione di 6 mesi, il 12 % su ogni locazione annuale”, mentre non vi era alcun riferimento al 7% della provvigione.
L'appellante prosegue richiamando la mail del 03.08.2019, inviata a , in cui si legge: CP_1
«concludo con la questione provvigionale accogliendo le Sue richieste. Le provvigioni a nostro favore
(da pagare alla firma del contratto dal momento che avrà già incassato il 50% del canone) saranno il
10% più iva di Euro. 150.000,00 ovvero € 15.000, più iva. Qualora GG dovesse prorogare il contratto transitorio avremmo diritto al 10 % più iva dell'ulteriore canone qualora la durata del contratto incluso delle proroghe non raggiungesse l'anno. Qualora invece il contratto transitorio raggiungesse l'anno e lo superasse avremmo diritto ad incassare il 12 % più iva calcolato sul canone di locazione escluse le spese. Infine, qualora GG decidesse di stipulare un nuovo contratto di locazione, avente durata di 6 anni, avremo diritto a ricevere il 15 % più iva del canone concordato».
La appellante rileva che, a tale mail, non aveva risposto. La appellante richiama quindi CP_1 un'ulteriore e-mail, del 4 agosto 2019, in cui aveva scritto: “Su eventuali contratti di durata standard avevamo già chiarito all'inizio del nostro rapporto che noi non lavoriamo per provvigioni inferiori al
15%.”.
In definitiva, la appellante afferma che il Tribunale non abbia fatto corretta applicazione delle norme relative alla conclusione del contratto, perché dalle bozze contrattuali, di contenuto contrastante, non sarebbe dato pervenire alla conclusione che l'accordo si fosse formato sulla provvigione al 7%, mentre era chiara la volontà di di richiedere una provvigione maggiore. Pt_1
2) Comportamenti tenuti dalle parti nella esecuzione del contratto- Rilevanza dei medesimi- Erronea valutazione in fatto-Violazione delle norme e principi in tema di interpretazione del contratto.
Il motivo nuovamente censura la sentenza per non avere il giudice correttamente valutato il contenuto del contratto in riferimento al comportamento tenuto dalle parti, ritenendo erroneamente esistente l'accordo percentuale del 7%. In particolare, il giudice non avrebbe considerato:
- le comunicazioni scambiate;
pagina 8 di 14 - il pagamento effettuato da a settembre 2019, in misura superiore al 7%; CP_1
- la volontà di continuare nelle trattative volte alla stipulazione di un contratto di più lunga durata, a fronte di un'indicazione della percentuale provvigionale del 15%, ribadita da
Pt_1
Secondo la appellante, il compenso del 15% sarebbe rispettoso delle indicazioni di legge: l'art. 1755
c.c. stabilisce che la misura della provvigione, anche se non sia stata specificatamente prevista in patti, deve tenere conto del reale valore dell'affare. Quanto al decreto ingiuntivo, il riconoscimento con esso ottenuto del diritto ad una provvigione del 12% sul canone annuale non le precludeva la possibilità di agire per la differenza, rispetto al compenso provvigionale da sempre richiesto (pari al 15%), in relazione alla entità dell'affare.
3) Erroneità dell'importo da restituire calcolato dal Tribunale - Erronea applicazione dai criteri di calcolo-Contraddittorietà tra motivazione e dispositivo-Mancato riconoscimento dell'importo percentuale del 7% - Violazione art. 645 c.p.c., 653 c.p.c. e 91 c.p.c.
Il motivo contesta la somma di € 30.106,42 riconosciuta dal giudice, poiché a dire dell'appellante
«anche nella denegata ipotesi in cui la tesi, assunta dal Tribunale dovesse risultare fondata, cioè che il diritto alla provvigione sia limitato al 7%, sul valore del canone di locazione annuale, di Euro
450.000,00, tale importo non è stato in realtà riconosciuto, perché la somma di Euro 30.106,42, determinata dal Giudice di primo grado, non rispetta tale percentuale. Il 7% del canone annuale, per espressa indicazione contenuta in sentenza, dovrebbe essere di euro 31.500,00». Prosegue affermando che «l'importo provvigionale, pagato da , sul contratto di locazione, a seguito del decreto CP_1
ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, nella misura riconosciuta in decreto del 12%, è stato di Euro
54.000,00 (nel decreto ingiuntivo è stato calcolato l'importo di 37.500 più IVA, cioè euro 44.025,00 poiché erano stati detratti i 16.500,00= più IVA, pagati da e regolarmente fatturati): la CP_1
differenza da restituire tra il 12% riconosciuto dal decreto ingiuntivo ed il 7%, riconosciuto in sentenza, avrebbe dovuto essere perciò del 5%, su Euro 450.000,00=, cioè Euro 22.550,00»
Pertanto, secondo l'appellante, in caso di conferma della sentenza di prime cure, la somma da restituire ammonterebbe a € 22.500,00, oltre accessori fiscali, ove dovuti, e oltre agli interessi legali.
4) IV Spese di lite- Violazione art. 645 c.p.c., 653 c.p.c. e 91 c.p.c.-Omessa motivazione e nullità della sentenza-violazione articoli 132, numero 4 c.p.c., 118 disposizioni attuaz. c.p.c.,111 Cost.
pagina 9 di 14 Il motivo censura la sentenza per omessa motivazione in relazione alle spese del giudizio monitorio. A dire dell'appellante sussisterebbe un vizio di motivazione «non essendo individuabile il criterio logico, che ha condotto il Giudice a formare il proprio convincimento, circa i calcoli delle spese di lite e la quantificazione dei rapporti di dare ed avere tra le parti, avendo il Tribunale, almeno come sembrerebbe, compreso le spese del monitorio e della esecuzione (precetto) tra quelle da restituire, come anche gli interessi».
II.b. Si è costituita in giudizio , contestando tutto quanto ex adverso dedotto e CP_1 domandando il rigetto dell'appello.
II.c. La causa, depositati dalle parti le note di precisazione delle conclusioni e gli scritti difensivi conclusionali nei concessi termini di cui all'art. 352 c.p.c., all'udienza del 9.04.2025 è stata rimessa al
Collegio per la decisione e, in pari data, è stata discussa in camera di consiglio.
III. Le osservazioni della Corte.
III.a I primi due motivi d'appello, con cui l'appellante ha censurato la decisione per aver ritenuto che le parti avessero raggiunto un accordo relativo al quantum della provvigione dovuta, possono essere trattati congiuntamente e sono infondati.
Ai sensi dell'art. 1755 c.c. «il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l'affare
è concluso per effetto del suo intervento. La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi, sono determinate dal giudice secondo equità»: la norma è chiara nel ritenere che la misura della provvigione
è fissata, in via preliminare, secondo quanto concordato tra le parti e, solo in via sussidiaria, mancando una specifica pattuizione preliminare, secondo tariffe professionali, usi ed infine secondo il criterio equitativo del giudice.
Nel caso di specie, la provvigione dovuta è stata concordata tra le parti, e ciò è provato dall'accordo prodotto in atti da (doc. n. 2, fasc. primo grado), in cui si legge (sottolineatura aggiunta): CP_1
«In caso di conclusione positiva di contratto di locazione ad uso commerciale avente ad oggetto
l'immobile sito in Via Bigli 11/Via Bigli 11A, Milano concluso con un conduttore presentato dalla
a quest'ultima verrà riconosciuto un compenso provvigionale pari al 7% Parte_1
pagina 10 di 14 (sette percento) del canone annuo a regime, oltre imposte di legge, da parte di CP_1
.
[...]
sin dal primo grado di giudizio, ha contestato l'idoneità probatoria di tale Parte_3
documento, sostenendo che «si trattava di una bozza, fatta pervenire a ma non sottoscritta da Pt_1
proprio in relazione al fatto che la provvigione del 7% era indicata in misura inferiore al Pt_1
dovuto».
In realtà, la Corte rileva che i documenti prodotti al riguardo da in primo grado sono due, CP_1
il suddetto doc. 2 ed il doc. 20.
In entrambi i casi si tratta di una lettera di conferma della disponibilità di all'esecuzione Pt_1 dell'incarico di mediazione, senza esclusiva, per la durata di un anno, al fine del reperimento di un conduttore per l'immobile di via Bigli 11 (/11A) in Milano, a fronte di una provvigione del 7%.
I due documenti sono pressocché identici, differendo solo per la struttura del secondo alinea1, nel quale comunque, sempre, viene confermata la percentuale provvigionale del 7%.
Va osservato che nella mail inviata da il 16 aprile 2019, alle ore 17:46, si legge: «Vi Pt_1 alleghiamo come promesso, copia dell'incarico rivisto in base a quanto accordato. Vi chiederemmo cortesemente di completarlo, nelle parti mancanti ed inviarci copia firmata».
La bozza, leggermente modificata, che riporta la sottoscrizione per accettazione di (doc. CP_1
2), è del 18 aprile 2019, dunque successiva a tale e-mail.
È ragionevole, dunque, ritenere, che la differenza riscontrabile tra il doc. 2 e il doc. 20 trovi spiegazione in correzioni concordate fra le parti alla prima versione (doc.20), sino alla versione definitiva (doc.2) che sottoscrisse per accettazione. CP_1
Non vi è alcun dubbio sulla riferibilità della prima bozza (doc. 20) a giacché questa è stata Pt_1
inviata da indirizzo e-mail che, come non contestato, le è riconducibile
( ), e, come detto, in tale bozza già confermava di accettare la Email_1 Pt_1
percentuale provvigionale del 7%.
Sussistono poi altri elementi da cui trarre la convinzione che un accordo tra le parti circa il quantum della provvigione fosse stato raggiunto: nell'e-mail inviata in data 1.08.2019 da a Pt_1
pagina 11 di 14 si legge (sottolineatura aggiunta): «nello specifico, per la locazione, la nostra CP_1
provvigione sarà del 10% e verrà ricomputata a conguaglio per permanenza a 12 mesi sul 12 % e da rinegoziare in caso di contratto 6 + 6 (doc. n. 6, , fasc. primo grado)». Tale circostanza CP_1
veniva ribadita anche nella comparsa di costituzione di in primo grado, in cui si legge che Pt_1
«nell'ipotesi di un eventuale contratto di 6 anni + 6, …, veniva chiaramente detto che la percentuale della provvigione sarebbe stata da rideterminare (p. 14, comparsa »: l'utilizzo dei termini Pt_1
rinegoziare e rideterminare presuppone l'esistenza di un iniziale accordo, che, nel caso di specie, come si è detto, si era formato nella misura del 7%.
E' dunque dato concludere, sulla scorta delle evidenze documentali, che abbia più volte Pt_1 manifestato la volontà di “rinegoziare” l'entità della provvigione, soggettivamente ritenuta insufficiente a fronte di una locazione pluriennale, ma anche che tale rinegoziazione non sia intervenuta, tanto meno avendo mai accettato di corrispondere la provvigione del 15% (o del 12%). CP_1
In definitiva, in assenza di un diverso accordo intercorso tra le parti idoneo a superare e sostituire la pattuizione originaria del 7%, come correttamente rilevato dal Tribunale di Milano «la è CP_1 tenuta a versare il 7% del canone annuo di locazione in forza dell'atto di conferimento di incarico
(mai superato da successive pattuizioni)».
III.b. Anche il terzo ed il quarto motivo d'appello, con cui l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha disposto la condanna di alla restituzione di euro 30.106,42, Pt_1
sono infondati.
E' opportuno ripercorrere brevemente l'iter motivazionale svolto dal primo giudice al fine di determinare la somma dovuta dall'appellante a . CP_1
Il Tribunale ha dapprima accertato che a spettava il 7% sulla somma di € 450.000, oltre Iva al Pt_1
22 %, meno la ritenuta di acconto, per un totale di € 36.981,00 (€ 31.500,00 di provvigione + €
6.930,00 Iva - € 1.449,00 r.a.). Ha poi accertato, in base alla documentazione versata in atti, che la aveva già versato a la somma totale di € 67.087,42, avvenuta mediante tre CP_1 Pt_1 pagamenti (€ 19.371,00 doc. n. 14, € 31.716,42, pag. 1 doc. n. 19 e € 16.000,00, pag. 2, doc. n. 19). Per tali motivi, ha effettuato la compensazione tra la somma dovuta da , quantificata in € CP_1
36.981,00, e la somma già pagata da quest'ultima, quantificata in € 67.087,42, pervenendo alla condanna della società al pagamento di € 30.106,42 (€ 67.087,42 – € 36.981,00). Pt_1
pagina 12 di 14 L'appellante ha contestato il calcolo effettuato dal giudice, affermando che «anche nella denegata ipotesi in cui la tesi, assunta dal Tribunale dovesse risultare fondata, cioè che il diritto alla provvigione sia limitato al 7%, sul valore del canone di locazione annuale, di Euro 450.000,00, tale importo non è stato in realtà riconosciuto, perché la somma di Euro 30.106,42, determinata dal
Giudice di primo grado, non rispetta tale percentuale», ma tale doglianza, alla luce dei calcoli sopra esposti, risulta priva di pregio.
Parimenti infondata è la doglianza avanzata da secondo cui, in caso di conferma della Pt_1 sentenza, la somma da restituire ammonterebbe ad € 22.500,00, data dalla «differenza da restituire tra il 12% riconosciuto dal decreto ingiuntivo ed il 7%, riconosciuto in sentenza». Il decreto ingiuntivo cui fa riferimento l'appellante è stato oggetto di revoca e il Tribunale, con la sentenza appellata, ha effettuato i calcoli già riportati, esenti da errori, pervenendo alla somma di € 30.106,42. Non si comprende il motivo per cui si dovrebbe effettuare la differenza tra la somma portata dal decreto ingiuntivo e la somma individuata dal Tribunale di Milano.
Quanto, infine, alla asserita omessa pronuncia sulle spese della fase monitoria, queste, proprio perché non oggetto di diversa statuizione del Tribunale, restano a carico della ricorrente in ragione della revoca del decreto ingiuntivo. Né la appellante ha formulato in questa sede specifica censura, argomentando per quale ragione il Tribunale, pur a fronte della revoca dell'ingiunzione, avrebbe dovuto porre le spese a carico dell'ingiunta.
L'appello è quindi complessivamente infondato.
IV. Il regolamento delle spese di lite.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in base al D.M. 55/2014 per come modificato dal D.M. 147/2022, applicati i parametri medi in relazione al valore della controversia, avuto riguardo all'attività prestata. Va dichiarata la sussistenza, in capo alla appellante dei presupposti per il versamento del contributo unificato in misura doppia, ai sensi dell'art. Pt_1
13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
pagina 13 di 14 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 6056/2023, Parte_1
ogni contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta o altrimenti assorbita, così provvede:
1. Respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
2. Condanna a rifondere in favore di Parte_1 [...] le spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 6.946,00 Controparte_1
per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% ed accessori per legge dovuti.
3. Dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 09.04.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Beatrice Siccardi Rossella Milone
pagina 14 di 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 nel doc. n. 20 si legge: «Per l'intervento e l'attività svolta sarà da Voi dovuta una provvigione del Controparte_2 7% + IVA, calcolata sulla media dei canoni di locazione dei primi sei anni, escluso adeguamento ISTAT e spese condominiali», mentre nel doc. n. 2 si legge: «In caso di conclusione positiva di contratto di locazione a uso commerciale avente ad oggetto l'immobile sito in Via Bigli 11/Via Bigli 11 A, Milano concluso con un conduttore presentato dalla
[...]
a quest'ultima verrà riconosciuto un compenso provvigionale pari al 7% (sette per cento) del canone Controparte_2 annuo a regime oltre imposte di legge, da parte della . Controparte_1