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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 24/11/2025, n. 1842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1842 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3200 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
“l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”.
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale
nella causa di lavoro promossa da:
, con l'Avv. MOSCA GIOVANNI PASQUALE Parte_1
parte ricorrente
CONTRO
con l'Avv. SALONIA ROSARIO;
Controparte_1
Parte resistente
OGGETTO: altre ipotesi FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., il ricorrente ha convenuto in giudizio Controparte_1
rassegnando le seguenti conclusioni:
[...]
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa fissazione dell'udienza di comparazione delle parti:
- accertare e dichiarare l'illegittimità della graduatoria redatta da
[...] per l'assegnazione della titolarità della zona di recapito Controparte_1 dell'articolazione di base (n. 4) vacante presso il CD di Scalea;
- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla titolarità della zona di recapito (n. 4) dell'articolazione di base presso il CD di Scalea;
- condannare in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 ad assegnare al ricorrente la titolarità della zona di recapito di cui sopra presso il CD di Scalea;
Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Si è costituita la resistente chiedendo il rigetto del ricorso.
§§§§§
Il ricorso merita accoglimento.
E' pacifico che la redazione della graduatoria per l'assegnazione dell'unica zona di recapito vacante dell'articolazione di base (n. 4) presso il Centro di
Distribuzione di Scalea è avvenuta in base alle previsioni dell'Accordo del
15.2.2018 e 15.03.2018 tra e la Delegazione Sindacale Controparte_1
Regionale della Calabria.
Stando ai predetti accordi, la graduatoria deve essere definita in base al seguente criterio:
- per ogni anno di effettivo servizio prestato nel settore Recapito, presso il
Centro di attuale applicazione punti 3; - per ogni anno di effettivo servizio prestato nel settore Recapito presso altri
Centri punti 1,50;
- per ogni anno di effettivo servizio prestato in Azienda punti 1”.
L'Accordo prevede, inoltre, che “In caso di frazione di anno si procederà secondo il criterio di arrotondamento matematico, 1 punto per periodi superiori a sei mesi, 0 punti per periodi pari o inferiori a sei mesi” e specifica, per quanto qui interessa, che “sono equiparati al servizio prestato nel Centro di attuale applicazione i periodi prestati in Centri accorpati o a seguito di riorganizzazione”.
Al ricorrente sono stati attribuiti complessivamente punti 29,50 (doc. 11, ricorrente) con anzianità di servizio fuori sede dal 30.5.2005 al 27.12.2018 (anni
13, mesi 6 e giorni 27 x 1,50 = 20,50 – per la frazione superiore a 6 mesi punto
1) e anzianità di servizio di sede dal 28.12.2018 al 31.1.2022 (anni 3, mesi 1, giorni 4 x 3,00 punti annui = punti 9,00).
Tale attribuzione di punteggio non ha consentito al lavoratore di essere assegnatario della titolarità dell'unica zona di recapito dell'articolazione di base vacante presso il CD di Scalea.
Orbene, dalla graduatoria risulta che il datore di lavoro ha valutato, come anzianità fuori sede, l'anzianità maturata dal ricorrente dal 30.5.2005 al
27.12.2018 con l'attribuzione di punti 1,50 per ogni anno di anzianità (13 anni)
e punti 1 per la frazione superiore a 6 mesi e, quindi, complessivamente per tale periodo punti 20,50.
In realtà il lavoratore ha maturato l'anzianità di addetto al recapito dal 30.5.2005 al 11.5.2014 presso il PDD di Santa Maria del Cedro il quale, a seguito di riorganizzazione Aziendale, è stato accorpato al CD di Scalea.
Come si evince dalla stessa lettera di del 11.6.2012 il lavoratore, CP_1
a seguito di annullamento del licenziamento, è stato riammesso in servizio con assegnazione al “CPD di Scalea/PDD S. Maria del Cedro, zona di recapito di
Orsomarso” (doc. 3). L'intera anzianità di addetto al recapito maturata dal ricorrente presso il CD di
Scalea – PDD di Santa Maria del Cedro deve essere valutata come anzianità di sede con l'attribuzione di punti 3 per ogni anno di servizio.
Dalla stessa graduatoria risulta che il lavoratore dal 30.5.2005 al 31.1.2022 ha maturato un'anzianità complessiva di addetto al recapito di anni 16 e mesi 8 e, quindi, ha diritto a vedersi riconoscere complessivamente punti 49,00 collocandosi al primo posto della graduatoria per l'assegnazione della titolarità dell'unica zona di recapito vacante dell'articolazione di (n. 4) presso il CD Pt_2 di Scalea.
Dalla graduatoria risulta, infatti, che la prima graduata ha Persona_1 conseguito punti 43,00 ed è prevalsa sul secondo graduato ( punti Parte_3
43,00) per la maggiore età anagrafica.
Sul punto la Corte d'Appello di Catanzaro, Sez. Lavoro, con sentenza n. 426/2021
(trascorsa in giudicato), ha chiarito che l'anzianità maturata dal ricorrente dal
30.5.2005 (data di riammissione in servizio) alla reintegra nel posto di lavoro avvenuta in data 1.6.2012 (a seguito di licenziamento dichiarato illegittimo) deve essere valutata come anzianità di sede presso il CPD di Scalea con l'attribuzione di punti 3 per ogni anno di servizio e, quindi, con l'attribuzione per tale periodo di punti 24,00 (doc. 6 fascicolo attoreo).
Sull'avvenuto riconoscimento di tale punteggio a titolo di anzianità di sede presso il CPD di Scalea – PDD di Santa Maria del Cedro – zona di recapito Orsomarso, si è formato il giudicato non essendo la sentenza stata impugnata.
A tale punteggio maturato alla data del 31.5.2012 (24 punti) deve essere aggiunto il punteggio maturato come anzianità di sede per il periodo successivo e sino al 31.1.2022.
E, infatti, la posizione di eccedentarietà presso il CPD di Scalea e il successivo Contr trasferimento presso il di Paola sono stati ritenuti illegittimi dalla Corte
d'Appello di Catanzaro, Sez. Lavoro, con la richiamata sentenza n. 426/2021. In essa è scritto che sulla base del punteggio di cui sopra (punti 24) il sig. “avrebbe avuto diritto a rimanere nella zona di Scalea Parte_1 perché in tale zona era rimasta la dipendente con soli 12 punti”. CP_3
A seguito dell'intervenuta dichiarazione di illegittimità del trasferimento presso il CSD di Paola, la relativa anzianità deve essere valutata come anzianità di sede con l'attribuzione di punti 3 per ogni anno di servizio presso il CD di Scalea e, quindi, il ricorrente, per l'intero periodo di servizio come addetto al recapito (anni
16 e mesi 8) ha diritto al riconoscimento di punti 49 (16x3 + punti 1 per la fra- zione di 8 mesi).
Concludendo, in virtù della sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro, Sez.
Lavoro, n. 426/2021 (passata in giudicato – doc. 6) con la quale è stato statuito che l'anzianità maturata dal ricorrente dal 30.5.2005 (data di riammissione in servizio) alla sua reintegra nel posto di lavoro, avvenuta in data 1.6.2012 (a seguito di licenziamento dichiarato illegittimo), deve essere valutata come anzianità di sede presso il CPD di Scalea con l'attribuzione di punti 3 per ogni anno di servizio. Al punteggio maturato alla data del 31.5.2012 (24 punti) deve essere aggiunto il punteggio maturato come anzianità di sede per il periodo successivo dal 1.6.2012 al 31.12.2022 (punti 25) e, quindi, complessivamente punti 49.
La condanna al pagamento delle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
- dichiara l'illegittimità della graduatoria e il diritto del ricorrente alla titolarità della zona di recapito (n. 4) dell'articolazione di base presso il CD di
Scalea;
- condanna in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 all'adeguamento delle graduatorie e ad ogni conseguente atto;
- condanna, infine, a pagare le spese del giudizio, liquidate CP_1 complessivamente in misura di € 1.500,00, oltre accessori di legge.
Castrovillari, 22/11/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
“l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”.
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale
nella causa di lavoro promossa da:
, con l'Avv. MOSCA GIOVANNI PASQUALE Parte_1
parte ricorrente
CONTRO
con l'Avv. SALONIA ROSARIO;
Controparte_1
Parte resistente
OGGETTO: altre ipotesi FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., il ricorrente ha convenuto in giudizio Controparte_1
rassegnando le seguenti conclusioni:
[...]
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa fissazione dell'udienza di comparazione delle parti:
- accertare e dichiarare l'illegittimità della graduatoria redatta da
[...] per l'assegnazione della titolarità della zona di recapito Controparte_1 dell'articolazione di base (n. 4) vacante presso il CD di Scalea;
- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla titolarità della zona di recapito (n. 4) dell'articolazione di base presso il CD di Scalea;
- condannare in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 ad assegnare al ricorrente la titolarità della zona di recapito di cui sopra presso il CD di Scalea;
Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Si è costituita la resistente chiedendo il rigetto del ricorso.
§§§§§
Il ricorso merita accoglimento.
E' pacifico che la redazione della graduatoria per l'assegnazione dell'unica zona di recapito vacante dell'articolazione di base (n. 4) presso il Centro di
Distribuzione di Scalea è avvenuta in base alle previsioni dell'Accordo del
15.2.2018 e 15.03.2018 tra e la Delegazione Sindacale Controparte_1
Regionale della Calabria.
Stando ai predetti accordi, la graduatoria deve essere definita in base al seguente criterio:
- per ogni anno di effettivo servizio prestato nel settore Recapito, presso il
Centro di attuale applicazione punti 3; - per ogni anno di effettivo servizio prestato nel settore Recapito presso altri
Centri punti 1,50;
- per ogni anno di effettivo servizio prestato in Azienda punti 1”.
L'Accordo prevede, inoltre, che “In caso di frazione di anno si procederà secondo il criterio di arrotondamento matematico, 1 punto per periodi superiori a sei mesi, 0 punti per periodi pari o inferiori a sei mesi” e specifica, per quanto qui interessa, che “sono equiparati al servizio prestato nel Centro di attuale applicazione i periodi prestati in Centri accorpati o a seguito di riorganizzazione”.
Al ricorrente sono stati attribuiti complessivamente punti 29,50 (doc. 11, ricorrente) con anzianità di servizio fuori sede dal 30.5.2005 al 27.12.2018 (anni
13, mesi 6 e giorni 27 x 1,50 = 20,50 – per la frazione superiore a 6 mesi punto
1) e anzianità di servizio di sede dal 28.12.2018 al 31.1.2022 (anni 3, mesi 1, giorni 4 x 3,00 punti annui = punti 9,00).
Tale attribuzione di punteggio non ha consentito al lavoratore di essere assegnatario della titolarità dell'unica zona di recapito dell'articolazione di base vacante presso il CD di Scalea.
Orbene, dalla graduatoria risulta che il datore di lavoro ha valutato, come anzianità fuori sede, l'anzianità maturata dal ricorrente dal 30.5.2005 al
27.12.2018 con l'attribuzione di punti 1,50 per ogni anno di anzianità (13 anni)
e punti 1 per la frazione superiore a 6 mesi e, quindi, complessivamente per tale periodo punti 20,50.
In realtà il lavoratore ha maturato l'anzianità di addetto al recapito dal 30.5.2005 al 11.5.2014 presso il PDD di Santa Maria del Cedro il quale, a seguito di riorganizzazione Aziendale, è stato accorpato al CD di Scalea.
Come si evince dalla stessa lettera di del 11.6.2012 il lavoratore, CP_1
a seguito di annullamento del licenziamento, è stato riammesso in servizio con assegnazione al “CPD di Scalea/PDD S. Maria del Cedro, zona di recapito di
Orsomarso” (doc. 3). L'intera anzianità di addetto al recapito maturata dal ricorrente presso il CD di
Scalea – PDD di Santa Maria del Cedro deve essere valutata come anzianità di sede con l'attribuzione di punti 3 per ogni anno di servizio.
Dalla stessa graduatoria risulta che il lavoratore dal 30.5.2005 al 31.1.2022 ha maturato un'anzianità complessiva di addetto al recapito di anni 16 e mesi 8 e, quindi, ha diritto a vedersi riconoscere complessivamente punti 49,00 collocandosi al primo posto della graduatoria per l'assegnazione della titolarità dell'unica zona di recapito vacante dell'articolazione di (n. 4) presso il CD Pt_2 di Scalea.
Dalla graduatoria risulta, infatti, che la prima graduata ha Persona_1 conseguito punti 43,00 ed è prevalsa sul secondo graduato ( punti Parte_3
43,00) per la maggiore età anagrafica.
Sul punto la Corte d'Appello di Catanzaro, Sez. Lavoro, con sentenza n. 426/2021
(trascorsa in giudicato), ha chiarito che l'anzianità maturata dal ricorrente dal
30.5.2005 (data di riammissione in servizio) alla reintegra nel posto di lavoro avvenuta in data 1.6.2012 (a seguito di licenziamento dichiarato illegittimo) deve essere valutata come anzianità di sede presso il CPD di Scalea con l'attribuzione di punti 3 per ogni anno di servizio e, quindi, con l'attribuzione per tale periodo di punti 24,00 (doc. 6 fascicolo attoreo).
Sull'avvenuto riconoscimento di tale punteggio a titolo di anzianità di sede presso il CPD di Scalea – PDD di Santa Maria del Cedro – zona di recapito Orsomarso, si è formato il giudicato non essendo la sentenza stata impugnata.
A tale punteggio maturato alla data del 31.5.2012 (24 punti) deve essere aggiunto il punteggio maturato come anzianità di sede per il periodo successivo e sino al 31.1.2022.
E, infatti, la posizione di eccedentarietà presso il CPD di Scalea e il successivo Contr trasferimento presso il di Paola sono stati ritenuti illegittimi dalla Corte
d'Appello di Catanzaro, Sez. Lavoro, con la richiamata sentenza n. 426/2021. In essa è scritto che sulla base del punteggio di cui sopra (punti 24) il sig. “avrebbe avuto diritto a rimanere nella zona di Scalea Parte_1 perché in tale zona era rimasta la dipendente con soli 12 punti”. CP_3
A seguito dell'intervenuta dichiarazione di illegittimità del trasferimento presso il CSD di Paola, la relativa anzianità deve essere valutata come anzianità di sede con l'attribuzione di punti 3 per ogni anno di servizio presso il CD di Scalea e, quindi, il ricorrente, per l'intero periodo di servizio come addetto al recapito (anni
16 e mesi 8) ha diritto al riconoscimento di punti 49 (16x3 + punti 1 per la fra- zione di 8 mesi).
Concludendo, in virtù della sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro, Sez.
Lavoro, n. 426/2021 (passata in giudicato – doc. 6) con la quale è stato statuito che l'anzianità maturata dal ricorrente dal 30.5.2005 (data di riammissione in servizio) alla sua reintegra nel posto di lavoro, avvenuta in data 1.6.2012 (a seguito di licenziamento dichiarato illegittimo), deve essere valutata come anzianità di sede presso il CPD di Scalea con l'attribuzione di punti 3 per ogni anno di servizio. Al punteggio maturato alla data del 31.5.2012 (24 punti) deve essere aggiunto il punteggio maturato come anzianità di sede per il periodo successivo dal 1.6.2012 al 31.12.2022 (punti 25) e, quindi, complessivamente punti 49.
La condanna al pagamento delle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
- dichiara l'illegittimità della graduatoria e il diritto del ricorrente alla titolarità della zona di recapito (n. 4) dell'articolazione di base presso il CD di
Scalea;
- condanna in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 all'adeguamento delle graduatorie e ad ogni conseguente atto;
- condanna, infine, a pagare le spese del giudizio, liquidate CP_1 complessivamente in misura di € 1.500,00, oltre accessori di legge.
Castrovillari, 22/11/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO