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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/04/2025, n. 1721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1721 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
In persona dei giudici: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott.ssa Federica Salvatore Consigliere estensore ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 2522/2021 R.G., avente ad oggetto “Controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche - Risarcimento danni ex art. 2051 c.c.”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 2.4.2025 e vertente
TRA
I comproprietari: 1) (c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), (c.f.
[...] C.F._2 Parte_3
, (c.f. ), C.F._3 Parte_4 C.F._4
(c.f. ), (c.f. Parte_5 C.F._5 Parte_6
); 2) (c.f. ), C.F._6 Parte_7 C.F._7
(c.f. ), (c.f. Parte_8 C.F._8 Parte_9
) e (c.f. ), tutti n.q. C.F._9 Parte_10 C.F._10
di eredi di (nato a [...] S. Severino il 26.1.1946); 3) Parte_1 Pt_11
(c.f. ), n.q. di avente causa dai sig.ri ,
[...] C.F._11 Parte_12
, , , Parte_13 Controparte_1 Parte_14 Controparte_2 Parte_8
e ; 4) (c.f. ) e
[...] Controparte_3 Parte_15 C.F._12
(c.f. ; 5) Parte_3 C.F._3 Parte_16
(c.f. , (c.f. ) e C.F._13 Parte_17 C.F._14
1 (c.f. ), tutti n.q. di eredi di Parte_10 C.F._15 Per_1
(nato a [...] S. Severino l'11.3.1944), nonché (c.f.
[...] Parte_18
), (c.f. ), C.F._16 Parte_19 C.F._17
(c.f. e (c.f. Parte_20 C.F._18 Parte_21
), n.q. di eredi di (nata a [...] S. Severino il C.F._19 Persona_2
23.9.1932), tutti rappresentati e difesi, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi allegato al ricorso introduttivo, dall'avv. FULVIO LEO (c.f. ed C.F._20 elettivamente domiciliati insieme al procuratore costituito presso lo studio dell'avv. PAOLO
GHIONNI CRIVELLI VISCONTI, sito in Napoli alla via del Parco Margherita n. 24;
RICORRENTI
E
(c.f. ), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata Controparte_4 P.IVA_1
e difesa, in virtù di Procura Generale ad lites per Notar del 2.5.2016 rep. 31575, Persona_3 dall'avv. GUIDO MARIA TALARICO (c.f. ) dell'Avvocatura Regionale, C.F._21
presso la quale è elettivamente domiciliata in Napoli alla via Santa Lucia n. 81;
RESISTENTE
NONCHE'
Controparte_5 [...]
(c.f. ), in persona del Controparte_6 P.IVA_2
Commissario Straordinario pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv.
MASSIMILIANO MINICHIELLO (c.f. ), ed elettivamente domiciliato C.F._22
presso il suo studio, sito in Avellino alla via Fioretti n. 10;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data 31.5.2021 e rinotificato, ai sensi dell'art. 176 R.D. 1775/1933, in data 26.11.2021, i ricorrenti indicati in epigrafe convenivano in giudizio la ed il Controparte_4
(d'ora innanzi solo ”) onde Controparte_7 CP_5
sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali subiti - quantificati, a mezzo di CTP, per gruppi di comproprietari in € 76.412,21 per , , Parte_1 Parte_2
, e , € 62.485,31 per Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_22 [...]
, e , € 19.858,70 per , € Pt_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11
28.979,09 per e ed € 18.904,63 per , Parte_15 Parte_3 Parte_16 Pt_1
2 , , , , e - Pt_17 Parte_10 Parte_18 Parte_19 Parte_20 Parte_21 arrecati, a causa dell'esondazione del torrente Solofrana - verificatasi il 29 ottobre 2015 per la rottura della sponda destra nella località Cupitella e nella frazione di S. Eustachio del Comune di
Castel San Giorgio - ai fondi da loro coltivati. A fondamento della domanda deducevano che, a seguito della rottura dell'argine spondale destro del torrente Solofrana, le acque melmose avevano inondato i loro cespiti, tutti “ubicati vicinissimi al fiume” in agro del Comune di Castel San Giorgio
e, in particolare:
- terreni siti alla località S. Eustachio alla via Ponte di Somma, identificati nel N.C.T. al foglio
9, nn. 1332, 1333, 367, 534, 497, 498 e 499, in comproprietà di , , Parte_1 Parte_2
, e;
Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
- terreno sito alla località S. Eustachio alla via Ponte di Somma, identificato nel N.C.T. al foglio 9 n. 366, in comproprietà di , , Parte_7 Parte_8 Parte_9 Pt_10
, acquisito dal loro dante causa;
[...] Parte_1
- terreno sito alla località S. Eustachio alla via Ponte di Somma, identificato nel N.C.T. al foglio 9 n. 882, di proprietà di;
Parte_11
- terreno sito alla località S. Eustachio alla via Ponte di Somma, identificato nel N.C.T. al foglio 9 n. 49, in comproprietà di e;
Parte_15 Parte_3
- terreno sito alla località S. Eustachio alla via Ponte di Somma, identificati nel N.C.T. al foglio 9 n. 944, in comproprietà di , e , quali Parte_16 Parte_17 Parte_10
eredi di , nonché di , e , quali Persona_1 Parte_19 Parte_20 Parte_21
eredi di e . Persona_2 Parte_18
Aggiungevano che l'esondazione aveva danneggiato le piantagioni agricole (erbacea ed arborea) ivi esistenti e i terreni, che rimasero coperti da uno strato melmoso dello spessore di 20 cm, con danni identificati e quantificati nella CTP a firma del consulente agrario, dott. , Persona_4
allegata al ricorso, a cui facevano espresso richiamo. Deducevano, altresì, che, per eseguire i lavori di somma urgenza di ripristino dell'argine crollato, le autorità preposte avevano incaricato una ditta esterna, la quale, vista la distanza dell'argine dalla strada pubblica principale, aveva realizzato una stradina di penetrazione (della larghezza variabile da m 3,90 a m 8,30) ed una scarpata, occupando per tutto il tempo di realizzazione dei lavori parte delle particelle di loro proprietà ed abbattendo le piantagioni ivi presenti. Deducevano, infine, che, nella ricostruzione del muro spondale, parte dei terreni di loro proprietà era stata inglobata nel muro spondale e definitivamente acquisita (sine titulo) al patrimonio della Pubblica Amministrazione. Chiedevano, pertanto, oltre ai danni alle coltivazioni, ai danni ai terreni (come quantificati sopra sulla base della CTP in atti) e a quelli non patrimoniali derivanti dal trauma psico-fisico subito, anche l'indennità di occupazione del suolo per
3 la costruzione di detta stradina, scarpata e area di cantiere per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori, nonché “l'indennità per l'acquisizione definitiva, senza titolo, di parte del suolo privato”.
Costituendosi in giudizio, il eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza per materia CP_5
del Tribunale delle Acque in favore del giudice ordinario, nonché la propria carenza di legittimazione passiva in favore della sostenendo che il torrente de quo è un Controparte_4 corso d'acqua naturale e non un canale di bonifica, la cui manutenzione spetta alla e, nel CP_4
merito, chiedeva il rigetto integrale delle domande perché inammissibili ed infondate, con vittoria di spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio anche la eccependo a sua volta, in via preliminare, Controparte_4
l'incompetenza per materia del Tribunale adito per difetto di demanialità delle acque, il proprio difetto di legittimazione passiva in favore del , argomentando che il torrente Solofrana è CP_5
erroneamente considerato da codesto TRAP come un alveo naturale, rientrando, invece, nel perimetro consortile, nonché la prescrizione. Nel merito, ha eccepito l'inesistenza e/o mancata prova dell'evento, l'inammissibilità e genericità della domanda, la mancanza di prova documentale sull'esercizio di attività imprenditoriale agricola svolta dai ricorrenti e la mancata dimostrazione del rispetto degli obblighi delle distanze legali. Chiedeva, infine, il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale delegata e precisate le conclusioni davanti al giudice istruttore, all'udienza collegiale del 2.4.2025 la causa, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., veniva trattenuta in decisione.
Va, preliminarmente, affermata la competenza di questo Tribunale a decidere la controversia: la prospettazione della domanda, declinando un'ipotesi di responsabilità degli enti convenuti per i danni cagionati ai fondi condotti dai ricorrenti a seguito dell'esondazione di un corso d'acqua, rientra nell'ambito operativo dell'art. 140, lett. e) R.D. 1775/1933, con conseguente attribuzione della competenza al Tribunale Regionale delle Acque e non al giudice ordinario.
In tal senso è orientata anche la costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “come questa Corte - anche a Sezioni Unite - ha già avuto modo di affermare, ai sensi del R.D. n. 1775 del
1933, art. 140, lett. e), la ripartizione della competenza fra il giudice ordinario e il Tribunale
Regionale delle Acque Pubbliche, nelle controversie aventi per oggetto il risarcimento dei danni derivanti da atti posti in essere dalla P.A., deve essere effettuata nel senso di attribuire alla competenza di quest'ultimo le domande in relazione alle quali l'esistenza dei danni sia ricondotta all'esecuzione, alla manutenzione e al funzionamento dell'opera idraulica, mentre debbono essere riservate alla cognizione del giudice in sede ordinaria le controversie aventi per oggetto pretese che si ricollegano solo indirettamente e occasionalmente alle vicende relative al governo delle
4 acque…la competenza del giudice specializzato si giustifica infatti in presenza di comportamenti - commissivi od omissivi - implicanti apprezzamenti circa la deliberazione, la progettazione e
l'attuazione di opere idrauliche o comunque scelte della P.A. dirette alla tutela di interessi generali correlati al regime delle acque pubbliche…Ne consegue che la deduzione secondo cui un'opera idraulica è stata mal costruita o non è stata tenuta in efficienza implica la valutazione di apprezzamenti o di scelte della P.A. in relazione alla suindicata tutela degli interessi generali collegati al regime delle acque pubbliche, sicché la domanda di risarcimento dei danni conseguentemente lamentati deve essere devoluta alla cognizione del Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche competente per territorio (v. Cass., Sez. Un., 20/01/2006, n. 1066, e, conformemente, Cass., 11/1/2007, n. 368; Cass., 16/4/2009, n. 9026; Cass., 29/7/2010, n. 17699;
Cass., 15/4/2011, n. 8722, e Cass., 11/1/2012, n. 172; Cass., 28/9/2012, n. 16535), mentre la domanda risarcitoria occasionalmente connessa alle vicende relative al governo delle acque rientra nella competenza del giudice ordinario (v. Cass., 16/4/2009, n. 9026), come allorquando il danneggiato si dolga unicamente di un'imperita esecuzione di essa (v., da ultimo, Cass., 28/9/2012,
n. 16535)” (così da ultimo Cass. 27392/14; in senso analogo Cass., 10397/2016; Cass.,
16636/2019).
Sempre in via preliminare, va rilevata la legittimazione attiva dei ricorrenti, peraltro non contestata dagli enti resistenti, risultante dai documenti in atti (cfr. doc. nn. 4, 5, 6, 7 e 8 allegati al ricorso).
La legittimazione passiva degli enti resistenti verrà, invece, delibata infra, trattandosi di verificare la fondatezza della pretesa dei ricorrenti, sotto il profilo dell'astratta configurabilità di una responsabilità risarcitoria in capo agli Enti resistenti a fronte del pregiudizio lamentato dalla parte ricorrente. Invero, il concetto di legittimazione passiva risulta impropriamente invocato dagli Enti convenuti in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 2951/2016), la legittimazione ad agire o a contraddire difetta solo laddove, dalla stessa prospettazione della domanda, emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda.
Va, altresì, rigettata l'eccezione preliminare di prescrizione formulata dalla atteso che, CP_4
a prescindere da precedenti atti allegati dai ricorrenti, inidonei ad interrompere la prescrizione o perché privi di prova della ricezione da parte dei soggetti ritenuti responsabili, o perché relativi alla sola particella n. 882, i ricorrenti hanno, comunque, prodotto in giudizio copia della richiesta di risarcimento inviata dal procuratore costituito, a nome di tutti loro, sia alla sia al CP_4
in data 1.2.2019 e ricevuta da entrambi i convenuti in data 7.2.2019 (PEC alla , CP_5 CP_4
5 5.4.2019 (raccomandata alla e 12.2.2019 (raccomandata al ). Detti documenti CP_4 CP_5
rappresentano senza dubbio atti idonei ad interrompere il decorso del termine di prescrizione.
Nel merito, tuttavia, le domande proposte dai ricorrenti sono solo parzialmente fondate e vanno accolte nei limiti di seguito indicati.
In linea generale, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza del T.S.A.P. e della
Suprema Corte (cfr., tra le tante, Cass. SS.UU., n. 25928/2011; T.S.A.P. n. 109/2016; T.S.A.P. n.
126/2017; T.S.A.P. n. 71/2012) in mancanza di prova della natura fortuita dell'evento, la fattispecie può essere inquadrata nel paradigma di cui all'art. 2051 c.c., ferma restando la possibilità, nel diverso caso della raggiunta dimostrazione del fortuito, di inquadrare la fattispecie nel diverso paradigma di cui all'art. 2043 c.c.
In base all'art. 2051 c.c., l'imputazione della responsabilità prescinde da qualunque profilo soggettivo, operando sul piano oggettivo del solo accertamento del rapporto causale: in tale ipotesi il danneggiato dovrà dimostrare, oltre alla propria titolarità attiva, all'esistenza ed all'entità del danno, solo il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno subito;
mentre grava sul danneggiante l'onere di eccepire e dimostrare la ricorrenza dell'eventuale caso fortuito. La natura oggettiva della responsabilità trova la propria ragione giustificatrice nella funzione di contrappeso al riconoscimento di una signoria, quale la custodia, sulla cosa che entra o può entrare a contatto con la generalità dei consociati (cfr. Cass., ord. n. 2480/2018).
Diversamente, laddove venga dimostrato il fortuito e debba quindi inquadrarsi la fattispecie nell'ambito dell'art. 2043 c.c., il danneggiato dovrà dimostrare anche la colpa concreta del custode per inosservanza di normative specifiche o generiche a suo carico, effettivamente idonee ad impedire o comunque a limitare il danno.
Nel caso di specie, deve ritenersi accertato che il 29.10.2015, in seguito alle precipitazioni atmosferiche verificatesi e al cedimento della sua sponda destra, il torrente Solofrana straripava in località Cupitella, a valle del Ponte di Somma, e nella frazione di S. Eustachio del Comune di Castel
San Giorgio, allagando i terreni di proprietà dei ricorrenti.
Tali circostanze non sono state contestate dagli enti resistenti e, inoltre, risultano in modo inequivoco dalle dichiarazioni rese dai testi escussi, i quali hanno entrambi confermato le circostanze di cui ai capitoli 2) e 4) dell'articolazione istruttoria di cui al ricorso introduttivo.
Dalle dichiarazioni dei testi escussi, risulta, altresì, che all'origine dei fatti, oltre ad una carente attività manutentiva, abbia concorso la scarsa azione di prevenzione e controllo nella tenuta e integrità degli argini: i testi hanno, infatti, confermato le circostanze di cui al capitolo 1) dell'articolazione istruttoria, riferendo che, al momento dei fatti, il torrente Solofrana si trovava in stato di pessima manutenzione a causa della presenza di abbondante vegetazione, erbacce e detriti
6 affioranti oltre il livello dell'acqua e che ne ostacolavano il libero deflusso.
L'evento, poi, non può essere considerato di carattere eccezionale, in quanto, a prescindere dalla genericità dell'eccezione formulata dal senza nessun riferimento ai tempi di ritorno, CP_5
la reiterazione degli eventi alluvionali e delle conseguenti esondazioni che hanno interessato il torrente per cui è causa - dimostrata dalla presenza di un numeroso contenzioso riferito ad esso - esclude tale natura e, quindi, il “caso fortuito” idoneo ad interrompere il nesso causale, con conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. dei soggetti preposti alla custodia e manutenzione.
Quanto ai danni subiti, i ricorrenti, richiamando la perizia di parte allegata, hanno lamentato i seguenti danni:
Stradina ed area di cantiere:
- indennità di occupazione del suolo per la costruzione della stradina di cantiere, scarpata e area di cantiere per tutta la durata dei lavori di somma urgenza;
- indennità per i frutti distrutti a seguito della realizzazione della stradina;
- indennità per il soprassuolo;
- costi per la rimozione del materiale apportato per la costruzione della stradina di cantiere e scarpata;
- costi per il ripristino del piano di campagna mediante l'apporto di terreno vegetale;
- indennità per acquisizione sine titulo al patrimonio della P.A. del suolo privato necessario alla realizzazione del nuovo muro spondale.
Rimanente suolo invaso dalle acque del Solofrana:
- indennità per i frutti pendenti andati perduti;
- spese per ripristino della fertilità mediante eliminazione della coltre di materiale melmoso, conferimento a discarica autorizzata, eliminazione ed asportazione del materiale apportato dal
Solofrana;
- spese per le lavorazioni e concimazione dei terreni;
- mancati redditi.
Rileva il Collegio che i danni, così come dedotti e quantificati nel ricorso e nella consulenza tecnica di parte, costituente di esso parte integrante, non possono essere riconosciuti.
Va, innanzitutto, rilevato che l'allegazione dei danni subiti, contenuta nel ricorso introduttivo, è tale da non consentire l'individuazione completa e dettagliata dei danni effettivamente subiti da ciascun gruppo di ricorrenti: ad eccezione delle piante presenti su ciascun fondo, infatti, i danni non sono stati dedotti separatamente per ciascuno dei gruppi di comproprietari, ma sono stati indicati in modo generico e inidoneo ad individuare gli effettivi danni subiti e le specifiche occupazioni di terreno da ciascuno subita.
7 Le generiche allegazioni si sono inevitabilmente riverberate sulle dichiarazioni dei testimoni escussi, i quali hanno entrambi fatto riferimento indistinto ai danni subiti da tutti i ricorrenti, senza specificare i danni concreti di ciascuno di essi: il teste (amico del ricorrente Testimone_1
) si è limitato a riferire in modo generico per tutti i ricorrenti che “il livello del Parte_1 terreno si era sollevato…non ricordo esattamente cosa era coltivato sui fondi dei ricorrenti, ma ricordo che c'erano piante da frutta, parecchie piante, ma non riesco a quantificarle…l'acqua è ristagnata sul fondo per un pò di giorni, ma non so dire quanti”; allo stesso modo anche il teste ha genericamente riferito: “il fondo è stato allagato per 4/5 giorni, poi ritirata Testimone_2
l'acqua, sullo stesso sono comunque rimasti detriti…i fondi dei ricorrenti erano coltivati, mi pare broccoli, carciofi, alberi di ciliegie, pesche, ma non so dire quanti erano, erano parecchi. Penso che erano 25 piante, se l'hanno detto loro, sarà così, io posso dire che erano molte, ma non so quantificarle con precisione”.
Orbene, ritiene il Collegio che, sebbene dalle dichiarazioni dei testi risulti inequivocamente il danneggiamento dei fondi, attesa la concorde dichiarazione circa il loro completo allagamento, la prova della consistenza dei danni subiti da ciascun gruppo di comproprietari e degli specifici alberi e piantagioni presenti su ciascun fondo e danneggiati, così come dedotti in ricorso, non può ricavarsi dalla prova testimoniale riportata sopra.
Peraltro, non può non essere evidenziato come già dall'allegazione contenuta in ricorso risulti difficilmente immaginabile un danno ai frutti presenti sugli alberi, atteso che molti degli alberi indicati (fichi, albicocche, pesche, ciliegi, susine) producono frutti nella stagione primaverile-estiva e, quindi, presumibilmente erano già stati interamente raccolti al momento dell'allagamento dei terreni (29.10.2015).
Inoltre, l'accertamento e la quantificazione degli eventuali danni subiti dagli alberi e dai loro frutti è sicuramente più complessa rispetto a quella riguardante le coltivazioni a terra (che può ritenersi presuntivamente provato dalla prova dell'allagamento), in quanto richiede la prova specifica, con indicazione delle ragioni agronomiche, che a causa dell'allagamento del fondo gli alberi e le loro radici sono stati danneggiati e i frutti ivi presenti sono caduti e, quindi, divenuti inutilizzabili. In mancanza di tali prove, l'allagamento del terreno, perdurato per pochi giorni (4/5, come riferito dai testi) non può costituire di per sé prova presuntiva del danneggiamento dei frutti presenti sugli alberi o degli alberi stessi.
Né la consistenza dei danni alle colture di ciascun gruppo di comproprietari può essere dedotta da altre prove documentali, non avendo i ricorrenti, su cui versa il relativo onere probatorio, prodotto in giudizio il cd. quaderno di campagna, rectius registro dei trattamenti fitosanitari
(obbligatorio ai sensi dell'art. 42, comma 3, del DPR 290/2001 per tutte le aziende agricole che
8 utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie, tranne per quelle che utilizzano prodotti fitosanitari in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo) le fatture, le autofatture, obbligatorie anche per le aziende agricole in regime di esonero Iva, ovvero altri documenti atti a dimostrare l'entità della produzione realizzata negli anni precedenti l'esondazione e quella degli anni successivi. Tali documenti avrebbero consentito, infatti, di ricostruire, almeno presuntivamente, la qualità e quantità delle colture presenti al momento dell'alluvione mediante l'esame degli omologhi dati relativi alle produzioni delle annualità precedenti.
A tale deficit probatorio non supplisce neppure la relazione del tecnico di parte, a cui non può essere riconosciuta nessuna valenza probatoria, atteso che essa non è stata confermata in giudizio dal perito, mai citato come testimone.
Si osserva, infatti, in linea generale, che, se anche avente la forma della perizia giurata, la consulenza tecnica di parte non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova;
ad essa, quindi, si può riconoscere solo valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne conto;
tutto ciò, fatta salva la facoltà per la parte che ha prodotto la perizia giurata di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente (e giammai, ovviamente, le sue valutazioni, sulle quali un testimone non può riferire), che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione (cfr. Cass. n. 4437/1997; sulla circostanza che la consulenza di parte sia priva di autonomo valore probatorio cfr. anche Cass. n. 9483/2021).
Nel caso di specie, come già evidenziato, il consulente agrario di parte, dott. , Persona_4
non è stato escusso quale testimone e, pertanto, la sua relazione tecnica non è utilizzabile ai fini della dimostrazione dei danni concretamente subiti da ciascun gruppo di ricorrenti.
Né la prova della consistenza dei danni subiti da ciascuno può ricavarsi dalla produzione fotografica allegata alla perizia di parte, da cui emerge in maniera evidente l'allagamento dei terreni in oggetto (in ogni caso ricavabile dal concorde riferimento dei testi), ma non lo stato preesistente degli stessi e il danneggiamento delle coltivazioni e dei frutti così come descritto nel ricorso e nella perizia di parte.
Costituisce, infatti, principio generale quello per cui l'ammontare del risarcimento deve corrispondere alla differenza tra il valore del bene al momento del danneggiamento ed il valore residuo dello stesso bene dopo il danneggiamento, laddove i costi per la riparazione oppure i costi
9 per il riacquisto del medesimo bene, per poter essere rimborsabili a titolo di risarcimento in forma specifica, non devono superare la suddetta differenza di valore (cfr. Cass. n. 21012/2010, nel caso di riparazione;
Cass. n. 1262/1966 nel caso di sostituzione). Conformemente a tali principi ha già avuto di esprimersi anche questo stesso Tribunale (cfr., tra le tante, sentenza n. 3791/2022), in cui si
è affermato che «per i beni mobili danneggiati non vanno riconosciuti i costi relativi all'acquisto di
“nuovi beni”, ma soltanto gli eventuali danni (se tecnicamente rilevati e provati) di quelli preesistenti, tenuto conto della loro vetustà».
Né sarebbe stato utile nominare un consulente tecnico d'ufficio per verificare l'effettiva consistenza dei danni subiti, considerato il lungo lasso temporale, pari a sei anni, intercorrente tra la data della domanda (31.5.2021) e quella di verificazione dell'evento (29.10.2015).
Sulla base delle carenze probatorie evidenziate sopra, quindi, ai ricorrenti non può essere riconosciuto il danno alle colture, né il danno ai frutti presenti sugli alberi o agli alberi stessi, per la verità neppure dedotto, atteso che ogni valutazione e quantificazione sarebbe del tutto aleatoria e svincolata da parametri oggettivi.
Non possono essere riconosciuti in favore dei ricorrenti neppure i danni per la mancata coltura succedanea - indicati genericamente in ricorso quali “mancati redditi da nuove coltivazioni” (cfr. pag. 4) - in quanto nessuno dei testi escussi ha riferito tale circostanza;
agli atti, inoltre, non risultano documenti contabili o fiscali atti a dimostrare la suddetta contrazione della produzione negli anni successivi rispetto a quelli antecedenti all'evento per cui è causa.
Infine, nessun risarcimento può essere riconosciuto ai ricorrenti per gli alberi abbattuti nella realizzazione della stradina di transito da parte della ditta incaricata dei lavori di somma urgenza di ricostruzione del muro spondale crollato.
Sul punto, infatti, coglie nel segno l'eccezione sollevata dalla in ordine alla mancata CP_4 osservanza della cd. “zona di rispetto” delle distanze legali di sicurezza dagli argini del corso d'acqua di cui all'art. 96 lett. f) del R.D. n. 523/1904. Si legge, infatti, proprio nel ricorso introduttivo che i terreni de quibus sono “tutti vicinissimi al fiume” (cfr. pag. 4 sub b) ed anche il teste ha precisato che “i terreni sono adiacenti al muro spondale del fiume che si è Tes_1 rotto”. Ciò posto, anche ammesso che sulle sponde del torrente fossero stati piantati degli alberi abbattuti dall'impresa esecutrice dei lavori, la responsabilità per la relativa perdita non può che ricadere sui proprietari degli stessi, in ragione della violazione delle distanze minime delle piantagioni dai corsi d'acqua.
Parimenti infondata è la richiesta di danni per la bonifica del sito al fine di ripristinare la fertilità del suolo. Entrambi i testi hanno evidenziato, seppur sempre con generico riferimento a tutti i fondi dei ricorrenti, che l'acqua è ristagnata sui terreni per alcuni giorni;
nessuno dei testi ha
10 riferito lo svolgimento di specifiche attività compiute da ciascuno dei comproprietari per rimuovere i materiali di risulta e per ripristinare il terreno.
Il siffatto deficit probatorio non è colmato dalla valutazione del perito, in quanto, non solo essa non è utilizzabile (come già evidenziato sopra), ma non è supportata da nessuna prova documentale circa l'effettiva realizzazione delle opere indicate come astrattamente necessarie e dei costi sostenuti da ciascuno per l'acquisto di concimi o fertilizzanti.
Va, invece, riconosciuto ai ricorrenti il risarcimento per il danno derivante dalla pulizia dei terreni, stante la prova dell'allagamento dei fondi.
Deve, tuttavia, ritenersi che i lavori di pulizia dei fondi siano stati eseguiti da ciascuno in economia, in mancanza di documenti e di precise indicazioni testimoniali circa i lavori effettivamente realizzati;
né risultano agli atti fatture relative all'esecuzione di opere di pulizia del terreno e di smaltimento a discarica con asportazione di materiali e detriti rimossi ovvero di acquisto di concimi e fertilizzanti, documenti ancor più necessari considerata la notevole estensione dei terreni coltivati (uno dei quali esteso oltre 200 are) e la presumibile attività imprenditoriale svolta.
Peraltro, dalle dichiarazioni dei testi risulta chiaramente che i materiali di risulta del cantiere realizzato dalla ditta esecutrice dei lavori di somma urgenza, presenti a ridosso del muro spondale,
CP_ sono stati rimossi dalla stessa al termine dei lavori.
Sulla base delle argomentazioni svolte, ritiene, quindi, il Collegio, anche in virtù della sua speciale composizione tecnica, che la liquidazione di tali danni vada effettuata in via equitativa, nella misura ritenuta congrua, sulla base delle anzidette carenze probatorie e dell'estensione dei terreni, di:
- € 6.000,00 per , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e ;
[...] Parte_6
- € 4.000,00 per , e;
Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
- € 2.000,00 per;
Parte_11
- € 2.000,00 per e;
Parte_15 Parte_3
- € 2.000,00 per , , , Parte_16 Parte_17 Parte_10 Parte_18
, e . Parte_19 Parte_20 Parte_21
Tutti i ricorrenti hanno, altresì, chiesto “l'indennità di occupazione del suolo per la costruzione della stradina di cantiere, della scarpata e dell'area di cantiere e l'indennità per l'acquisizione definitiva, senza titolo, del suolo privato”.
Dalla lettura delle dichiarazioni testimoniali emerge chiaramente che vi è stata un'occupazione dei fondi dei ricorrenti realizzata dalla ditta incaricata dalla convenuta al fine di eseguire CP_4
11 lavori di somma urgenza per il ripristino dell'argine crollato, mediante la realizzazione di una stradina di accesso e collegamento con la strada principale (cfr. dichiarazioni del teste Tes_2
il quale ha precisato che “la stradina che hanno realizzato temporaneamente per eseguire i
[...] lavori di ripristino dell'argine ha investito tutti i fondi dei ricorrenti”).
Anche in questo caso, però, l'allegazione e la prova del tempo dell'occupazione e della superficie concretamente occupata per ciascun ricorrente è del tutto generica, mancando sia l'indicazione e la prova della porzione di ciascun fondo interessato dalla realizzazione della stradina
(genericamente indicata in ricorso come larga dai 3,90 mt a 8,30 mt e dai testi escussi come larga
4/5 mt), sia l'allegazione e la prova della durata effettiva dei lavori, ossia del tempo su cui parametrare la richiesta indennità, essendo stato dedotto dagli stessi ricorrenti che dopo il rifacimento del muro spondale la stradina è stata smantellata (sia in ricorso che nelle dichiarazioni dei testi è riferito che l'occupazione è durata “per l'intera durata dei lavori”; sul punto il teste ha genericamente dichiarato che: “La stradina realizzata accanto al muro…è Testimone_1
rimasta il tempo necessario per la riparazione del muro spondale…il lavoro di riparazione del muro non ricordo quanti giorni è durato, ricordo che è stato parecchio tempo, ma non so precisare quanti giorni”).
Infine, non può essere riconosciuto ai ricorrenti neppure “l'indennizzo” richiesto per la perdita di parte del suolo a seguito del rifacimento del muro spondale crollato.
Non solo non vi è nessuna prova di tale circostanza (neppure genericamente riferita dai testi escussi), ma il ricorso non chiarisce neppure se la porzione di suolo di cui lamentano l'acquisizione a causa della ricostruzione del muro spondale sia avvenuta a seguito dell'evento dedotto o fosse già stata realizzata a seguito dell'originaria costruzione del muro spondale;
in altri termini, nel ricorso non è neppure specificato che a seguito del crollo del muro originario, fu ricostruito un nuovo muro più largo di quello precedente e, quindi, occupante una maggiore superficie rispetto a quella già occupata dal muro crollato. Inoltre, il ricorso non specifica neppure se questa eventuale maggiore occupazione ed irreversibile trasformazione del suolo privato sia avvenuta a seguito di un provvedimento o di un progetto di realizzazione dei lavori emanato dalla o se, al contrario, CP_4 si tratti di un'occupazione di fatto realizzata direttamente dalla ditta incaricata, in fase esecutiva.
Per tali ragioni, questo Collegio ritiene non possibile espletare una consulenza tecnica d'ufficio, la quale avrebbe un valore meramente esplorativo.
Tutti i ricorrenti hanno chiesto, infine, il risarcimento dei danni non patrimoniali, sub specie di danni da trauma psico-fisico, sotto il profilo del danno esistenziale e del danno morale, per la sofferenza, stress e frustrazione derivanti dagli eventi descritti.
Anche tale domanda non può trovare accoglimento.
12 Orbene, si rileva che il danno non patrimoniale, con particolare riferimento a quello cd. esistenziale, non può essere considerato "in re ipsa", ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto. Ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico (cfr. Cass., 28742/2018).
Delle somme riconosciute come dovute a ciascun gruppo di comproprietari deve rispondere, in primo luogo, la attesi i principi costantemente espressi da questo Tribunale (cfr. ex multis CP_4
sentenza n. 1522/2020; sentenza n. 4823/2015), dai quali non vi è motivo di discostarsi in mancanza di diversi argomenti da parte dell'Ente convenuto e che di seguito sinteticamente si riportano.
Il torrente Solofrana è, infatti, un corso d'acqua naturale, il cui corso si esaurisce nel territorio della Regione: in virtù dell'art. 2 lett. e) del D.P.R. n. 8/1972 sono state trasferite alle Regioni le funzioni amministrative riguardanti le opere idrauliche di quarta e quinta categoria e quelle non classificate e, per quel che qui interessa, la sistemazione degli alvei ed il contenimento delle acque dei grandi colatori (di cui il torrente in parola); in virtù dell'art. 90 lett. e) del D.P.R. n. 616/1977 e dell'art. 10 della legge n. 183/1989, poi, sono state attribuite alle Regioni le funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici.
Sicché, per quanto gli alvei in questione rientrino nel demanio idrico statale ai sensi dell'articolo
822 c.c., pur in assenza di trasferimento al patrimonio regionale, la relativa manutenzione e conservazione in buono stato di efficienza spetta in generale alla Regione (cfr. TRAP Napoli sent.
n. 484/2018). Sebbene l'art. 10 della l. 183/1989 sia stato abrogato, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 152/2006, può ritenersi, ai sensi degli artt. 141 e ss. del richiamato decreto e dell'art. 86
d.lgs. 112/1998 (nonché della normativa precedentemente richiamata) che competa comunque alle
Regioni l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico (e, dunque, per quanto qui interessi, di corsi d'acqua e delle opere idrauliche). Né la situazione è mutata in seguito al nuovo assetto delle competenze in materia, fissato - in attuazione della delega di cui agli artt. 1 e 4 della legge 15.3.97 n. 59 - dal d.lgs. 31.3.98 n. 112 e dal d.lgs. 30.3.99 n. 96 (art 34), ove si consideri, nel caso di specie, l'assenza di ogni allegazione e prova circa la specifica ripartizione delle competenze tra l'ente regionale e gli enti locali minori nonché il consorzio, nonché in ordine al trasferimento ed assegnazione delle relative risorse.
Deve, poi, affermarsi la concorrente responsabilità del . CP_5
Come già ritenuto in altre controversie decise da questo Tribunale (cfr. ex multis sentenza n.
1522/2020 e sentenza n. 5172/2017) il torrente Solofrana non è un'opera idraulica, ai sensi del R.D.
n. 523/1904, bensì un'opera di bonifica, a mente del R.D. n. 215/1993. Esso rientra, unitamente alle
13 opere di bonifica esistenti nel comprensorio, in una 'piattaforma di opere pubbliche' con funzione scolante irrigua (sent. TSAP n. 173/2018), per cui alla compete la esecuzione degli CP_4
interventi di natura strutturale, oltre che il controllo della regimentazione delle acque dell'intero comprensorio (cfr. artt. 2 co. 2 lett. b) R.D. n. 215/1933 e 1 lett. h) D.P.R. 11/1972), mentre al compete la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica regionale (cfr. art. 3 comma 4 CP_5
L.R. n. 23/1985 e art. 2 co. 3 lett. b) dello Statuto del approvato con delibera CP_4 CP_5
della del 26.11.1986 n. 239/2). Pertanto, anche alla stregua della giurisprudenza Controparte_4
del TSAP (cfr. sentenza cit. n. 173/2018, resa in analoga fattispecie, in contraddittorio proprio tra gli enti che nella specie si contendono la irresponsabilità), va ritenuto che la CP_4 legittimamente è stata chiamata a rispondere per l'eventuale omesso controllo sull'operato del e per l'eventuale omissione della manutenzione straordinaria delle opere di bonifica, CP_5
aventi la funzione di assicurare lo scolo delle acque. Né il quadro normativo è mutato allorché la legge regionale n. 23 dell'11 aprile 1985 è stata sostituita dalla legge regionale n. 4 del 25 febbraio
2003.
Anche la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione è negli stessi termini: la CP_4
è custode delle acque fluviali e, a prescindere dalla delega delle funzioni di manutenzione e sistemazione dei bacini e della foce dei fiumi ai consorzi di bonifica o ai concessionari delle relative opere, essa, ove non risulti che abbia perso la materiale disponibilità dei beni, risponde dei danni causati dalle acque, salvo la prova del caso fortuito (sentenza n. 25928/2011, che ha confermato la sentenza del TSAP che aveva dichiarato la responsabilità della , in solido con gli enti CP_9
consortili, per i danni derivati ai proprietari fondiari limitrofi dallo straripamento del fiume Tara, nell'anno 1996, a seguito della mancata manutenzione dei canali di bonifica, riconoscendo la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo alla . CP_4
I detti principi, con particolare riferimento alla (cor)responsabilità della Controparte_4
sono stati recentemente affermati anche dal TSAP: la è effettivamente titolare passiva CP_4 dell'obbligazione risarcitoria relativamente ai danni da esondazione cagionati dal demanio idrico regionale, senza distinzione fra corsi d'acqua naturali e artificiali, siano essi inclusi o meno in comprensori di bonifica;
la è custode del demanio fluviale e risponde, secondo la regola CP_4 generale dell'art. 2051 c.c., dei danni cagionati dall'interazione di eventi naturali con le opere di difesa nelle condizioni in cui esse versano, a maggior ragione se queste si rivelino insufficienti per ragioni strutturali o di manutenzione…né la potrebbe sottrarsi ai suoi compiti istituzionali CP_4 scegliendo quali corsi d'acqua escludere dai programmi di manutenzione o su quali delegare questa ad altri enti, perché una tale prassi può al più comportare la condivisione della responsabilità da parte degli enti delegati. Infatti, il potere regionale di supervisione e controllo permane in ogni caso,
14 non essendo toccato da eventuali atti di esclusione del singolo corso d'acqua dall'attività di manutenzione regionale (TSAP sent. n. 110/2019).
La ed il vanno, in definitiva, condannati in solido al pagamento, in favore CP_4 CP_5
dei ricorrenti, degli importi sopra indicati, da dividersi tra i vari comproprietari in parti uguali, ed in particolare:
- € 6.000,00 per , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e , da dividersi tra loro in parti eguali in mancanza di diversa indicazione;
[...] Parte_6
- € 4.000,00 per , e , da Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
dividersi tra loro in parti eguali in mancanza di diversa indicazione;
- € 2.000,00 per;
Parte_11
- € 2.000,00 per e , da dividersi tra loro in parti eguali in Parte_15 Parte_3
mancanza di diversa indicazione;
- € 2.000,00 per , , , Parte_16 Parte_17 Parte_10 Parte_18
, e , da dividersi tra loro in parti eguali in Parte_19 Parte_20 Parte_21
mancanza di diversa indicazione.
Sull'importo riconosciuto a ciascun gruppo di comproprietari va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (29.10.2015) fino alla data della presente sentenza;
vanno, altresì, riconosciuti gli interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo.
In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ad es. Cass. n. 4587/2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
Visto il limitato accoglimento della domanda, le spese di lite vanno compensate per 2/3; il restante 1/3 (oltre al rimborso di 1/3 delle spese documentate) segue la soccombenza e va liquidata nell'importo di cui al dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, sulla base del valore minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate e della pluralità di parti assistite, con distrazione in favore dell'avv. Fulvio Leo, stante la dichiarazione di averne fatto anticipo.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai ricorrenti indicati in epigrafe nei confronti della e del Controparte_4 Controparte_10
[...] disattesa ogni ulteriore deduzione, eccezione ed istanza, in parziale accoglimento della domanda così provvede:
1) condanna la e il , in Controparte_4 Controparte_5
persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in solido tra loro, al pagamento di:
- € 6.000,00 per , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e , da dividersi tra i vari comproprietari in parti uguali;
[...] Parte_6
- € 4.000,00 per , e , da Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
dividersi tra i vari comproprietari in parti uguali;
- € 2.000,00 per;
Parte_11
- € 2.000,00 per e , nella misura di metà ciascuno;
Parte_15 Parte_3
- € 2.000,00 per , , , Parte_16 Parte_17 Parte_10 Parte_18
, e , da dividersi tra i vari comproprietari in Parte_19 Parte_20 Parte_21
parti uguali;
oltre per tutti rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (29.10.2015) fino alla data della presente sentenza ed interessi al tasso legale sulla somma originaria rivalutata anno per anno e interessi legali a far data dalla presente pronuncia sino al soddisfo;
2) compensa per 2/3 tra le parti le spese di lite e condanna la e il Controparte_4 [...]
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro Controparte_5
tempore, in solido tra loro, al pagamento in favore dei ricorrenti del restante 1/3, liquidato in €
262,00 per spese ed € 1.190,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, da distrarsi in favore dell'avv. Fulvio Leo, per averne fatto anticipo.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 2.4.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
In persona dei giudici: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott.ssa Federica Salvatore Consigliere estensore ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 2522/2021 R.G., avente ad oggetto “Controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche - Risarcimento danni ex art. 2051 c.c.”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 2.4.2025 e vertente
TRA
I comproprietari: 1) (c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), (c.f.
[...] C.F._2 Parte_3
, (c.f. ), C.F._3 Parte_4 C.F._4
(c.f. ), (c.f. Parte_5 C.F._5 Parte_6
); 2) (c.f. ), C.F._6 Parte_7 C.F._7
(c.f. ), (c.f. Parte_8 C.F._8 Parte_9
) e (c.f. ), tutti n.q. C.F._9 Parte_10 C.F._10
di eredi di (nato a [...] S. Severino il 26.1.1946); 3) Parte_1 Pt_11
(c.f. ), n.q. di avente causa dai sig.ri ,
[...] C.F._11 Parte_12
, , , Parte_13 Controparte_1 Parte_14 Controparte_2 Parte_8
e ; 4) (c.f. ) e
[...] Controparte_3 Parte_15 C.F._12
(c.f. ; 5) Parte_3 C.F._3 Parte_16
(c.f. , (c.f. ) e C.F._13 Parte_17 C.F._14
1 (c.f. ), tutti n.q. di eredi di Parte_10 C.F._15 Per_1
(nato a [...] S. Severino l'11.3.1944), nonché (c.f.
[...] Parte_18
), (c.f. ), C.F._16 Parte_19 C.F._17
(c.f. e (c.f. Parte_20 C.F._18 Parte_21
), n.q. di eredi di (nata a [...] S. Severino il C.F._19 Persona_2
23.9.1932), tutti rappresentati e difesi, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi allegato al ricorso introduttivo, dall'avv. FULVIO LEO (c.f. ed C.F._20 elettivamente domiciliati insieme al procuratore costituito presso lo studio dell'avv. PAOLO
GHIONNI CRIVELLI VISCONTI, sito in Napoli alla via del Parco Margherita n. 24;
RICORRENTI
E
(c.f. ), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata Controparte_4 P.IVA_1
e difesa, in virtù di Procura Generale ad lites per Notar del 2.5.2016 rep. 31575, Persona_3 dall'avv. GUIDO MARIA TALARICO (c.f. ) dell'Avvocatura Regionale, C.F._21
presso la quale è elettivamente domiciliata in Napoli alla via Santa Lucia n. 81;
RESISTENTE
NONCHE'
Controparte_5 [...]
(c.f. ), in persona del Controparte_6 P.IVA_2
Commissario Straordinario pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv.
MASSIMILIANO MINICHIELLO (c.f. ), ed elettivamente domiciliato C.F._22
presso il suo studio, sito in Avellino alla via Fioretti n. 10;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data 31.5.2021 e rinotificato, ai sensi dell'art. 176 R.D. 1775/1933, in data 26.11.2021, i ricorrenti indicati in epigrafe convenivano in giudizio la ed il Controparte_4
(d'ora innanzi solo ”) onde Controparte_7 CP_5
sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali subiti - quantificati, a mezzo di CTP, per gruppi di comproprietari in € 76.412,21 per , , Parte_1 Parte_2
, e , € 62.485,31 per Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_22 [...]
, e , € 19.858,70 per , € Pt_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11
28.979,09 per e ed € 18.904,63 per , Parte_15 Parte_3 Parte_16 Pt_1
2 , , , , e - Pt_17 Parte_10 Parte_18 Parte_19 Parte_20 Parte_21 arrecati, a causa dell'esondazione del torrente Solofrana - verificatasi il 29 ottobre 2015 per la rottura della sponda destra nella località Cupitella e nella frazione di S. Eustachio del Comune di
Castel San Giorgio - ai fondi da loro coltivati. A fondamento della domanda deducevano che, a seguito della rottura dell'argine spondale destro del torrente Solofrana, le acque melmose avevano inondato i loro cespiti, tutti “ubicati vicinissimi al fiume” in agro del Comune di Castel San Giorgio
e, in particolare:
- terreni siti alla località S. Eustachio alla via Ponte di Somma, identificati nel N.C.T. al foglio
9, nn. 1332, 1333, 367, 534, 497, 498 e 499, in comproprietà di , , Parte_1 Parte_2
, e;
Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
- terreno sito alla località S. Eustachio alla via Ponte di Somma, identificato nel N.C.T. al foglio 9 n. 366, in comproprietà di , , Parte_7 Parte_8 Parte_9 Pt_10
, acquisito dal loro dante causa;
[...] Parte_1
- terreno sito alla località S. Eustachio alla via Ponte di Somma, identificato nel N.C.T. al foglio 9 n. 882, di proprietà di;
Parte_11
- terreno sito alla località S. Eustachio alla via Ponte di Somma, identificato nel N.C.T. al foglio 9 n. 49, in comproprietà di e;
Parte_15 Parte_3
- terreno sito alla località S. Eustachio alla via Ponte di Somma, identificati nel N.C.T. al foglio 9 n. 944, in comproprietà di , e , quali Parte_16 Parte_17 Parte_10
eredi di , nonché di , e , quali Persona_1 Parte_19 Parte_20 Parte_21
eredi di e . Persona_2 Parte_18
Aggiungevano che l'esondazione aveva danneggiato le piantagioni agricole (erbacea ed arborea) ivi esistenti e i terreni, che rimasero coperti da uno strato melmoso dello spessore di 20 cm, con danni identificati e quantificati nella CTP a firma del consulente agrario, dott. , Persona_4
allegata al ricorso, a cui facevano espresso richiamo. Deducevano, altresì, che, per eseguire i lavori di somma urgenza di ripristino dell'argine crollato, le autorità preposte avevano incaricato una ditta esterna, la quale, vista la distanza dell'argine dalla strada pubblica principale, aveva realizzato una stradina di penetrazione (della larghezza variabile da m 3,90 a m 8,30) ed una scarpata, occupando per tutto il tempo di realizzazione dei lavori parte delle particelle di loro proprietà ed abbattendo le piantagioni ivi presenti. Deducevano, infine, che, nella ricostruzione del muro spondale, parte dei terreni di loro proprietà era stata inglobata nel muro spondale e definitivamente acquisita (sine titulo) al patrimonio della Pubblica Amministrazione. Chiedevano, pertanto, oltre ai danni alle coltivazioni, ai danni ai terreni (come quantificati sopra sulla base della CTP in atti) e a quelli non patrimoniali derivanti dal trauma psico-fisico subito, anche l'indennità di occupazione del suolo per
3 la costruzione di detta stradina, scarpata e area di cantiere per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori, nonché “l'indennità per l'acquisizione definitiva, senza titolo, di parte del suolo privato”.
Costituendosi in giudizio, il eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza per materia CP_5
del Tribunale delle Acque in favore del giudice ordinario, nonché la propria carenza di legittimazione passiva in favore della sostenendo che il torrente de quo è un Controparte_4 corso d'acqua naturale e non un canale di bonifica, la cui manutenzione spetta alla e, nel CP_4
merito, chiedeva il rigetto integrale delle domande perché inammissibili ed infondate, con vittoria di spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio anche la eccependo a sua volta, in via preliminare, Controparte_4
l'incompetenza per materia del Tribunale adito per difetto di demanialità delle acque, il proprio difetto di legittimazione passiva in favore del , argomentando che il torrente Solofrana è CP_5
erroneamente considerato da codesto TRAP come un alveo naturale, rientrando, invece, nel perimetro consortile, nonché la prescrizione. Nel merito, ha eccepito l'inesistenza e/o mancata prova dell'evento, l'inammissibilità e genericità della domanda, la mancanza di prova documentale sull'esercizio di attività imprenditoriale agricola svolta dai ricorrenti e la mancata dimostrazione del rispetto degli obblighi delle distanze legali. Chiedeva, infine, il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale delegata e precisate le conclusioni davanti al giudice istruttore, all'udienza collegiale del 2.4.2025 la causa, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., veniva trattenuta in decisione.
Va, preliminarmente, affermata la competenza di questo Tribunale a decidere la controversia: la prospettazione della domanda, declinando un'ipotesi di responsabilità degli enti convenuti per i danni cagionati ai fondi condotti dai ricorrenti a seguito dell'esondazione di un corso d'acqua, rientra nell'ambito operativo dell'art. 140, lett. e) R.D. 1775/1933, con conseguente attribuzione della competenza al Tribunale Regionale delle Acque e non al giudice ordinario.
In tal senso è orientata anche la costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “come questa Corte - anche a Sezioni Unite - ha già avuto modo di affermare, ai sensi del R.D. n. 1775 del
1933, art. 140, lett. e), la ripartizione della competenza fra il giudice ordinario e il Tribunale
Regionale delle Acque Pubbliche, nelle controversie aventi per oggetto il risarcimento dei danni derivanti da atti posti in essere dalla P.A., deve essere effettuata nel senso di attribuire alla competenza di quest'ultimo le domande in relazione alle quali l'esistenza dei danni sia ricondotta all'esecuzione, alla manutenzione e al funzionamento dell'opera idraulica, mentre debbono essere riservate alla cognizione del giudice in sede ordinaria le controversie aventi per oggetto pretese che si ricollegano solo indirettamente e occasionalmente alle vicende relative al governo delle
4 acque…la competenza del giudice specializzato si giustifica infatti in presenza di comportamenti - commissivi od omissivi - implicanti apprezzamenti circa la deliberazione, la progettazione e
l'attuazione di opere idrauliche o comunque scelte della P.A. dirette alla tutela di interessi generali correlati al regime delle acque pubbliche…Ne consegue che la deduzione secondo cui un'opera idraulica è stata mal costruita o non è stata tenuta in efficienza implica la valutazione di apprezzamenti o di scelte della P.A. in relazione alla suindicata tutela degli interessi generali collegati al regime delle acque pubbliche, sicché la domanda di risarcimento dei danni conseguentemente lamentati deve essere devoluta alla cognizione del Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche competente per territorio (v. Cass., Sez. Un., 20/01/2006, n. 1066, e, conformemente, Cass., 11/1/2007, n. 368; Cass., 16/4/2009, n. 9026; Cass., 29/7/2010, n. 17699;
Cass., 15/4/2011, n. 8722, e Cass., 11/1/2012, n. 172; Cass., 28/9/2012, n. 16535), mentre la domanda risarcitoria occasionalmente connessa alle vicende relative al governo delle acque rientra nella competenza del giudice ordinario (v. Cass., 16/4/2009, n. 9026), come allorquando il danneggiato si dolga unicamente di un'imperita esecuzione di essa (v., da ultimo, Cass., 28/9/2012,
n. 16535)” (così da ultimo Cass. 27392/14; in senso analogo Cass., 10397/2016; Cass.,
16636/2019).
Sempre in via preliminare, va rilevata la legittimazione attiva dei ricorrenti, peraltro non contestata dagli enti resistenti, risultante dai documenti in atti (cfr. doc. nn. 4, 5, 6, 7 e 8 allegati al ricorso).
La legittimazione passiva degli enti resistenti verrà, invece, delibata infra, trattandosi di verificare la fondatezza della pretesa dei ricorrenti, sotto il profilo dell'astratta configurabilità di una responsabilità risarcitoria in capo agli Enti resistenti a fronte del pregiudizio lamentato dalla parte ricorrente. Invero, il concetto di legittimazione passiva risulta impropriamente invocato dagli Enti convenuti in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 2951/2016), la legittimazione ad agire o a contraddire difetta solo laddove, dalla stessa prospettazione della domanda, emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda.
Va, altresì, rigettata l'eccezione preliminare di prescrizione formulata dalla atteso che, CP_4
a prescindere da precedenti atti allegati dai ricorrenti, inidonei ad interrompere la prescrizione o perché privi di prova della ricezione da parte dei soggetti ritenuti responsabili, o perché relativi alla sola particella n. 882, i ricorrenti hanno, comunque, prodotto in giudizio copia della richiesta di risarcimento inviata dal procuratore costituito, a nome di tutti loro, sia alla sia al CP_4
in data 1.2.2019 e ricevuta da entrambi i convenuti in data 7.2.2019 (PEC alla , CP_5 CP_4
5 5.4.2019 (raccomandata alla e 12.2.2019 (raccomandata al ). Detti documenti CP_4 CP_5
rappresentano senza dubbio atti idonei ad interrompere il decorso del termine di prescrizione.
Nel merito, tuttavia, le domande proposte dai ricorrenti sono solo parzialmente fondate e vanno accolte nei limiti di seguito indicati.
In linea generale, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza del T.S.A.P. e della
Suprema Corte (cfr., tra le tante, Cass. SS.UU., n. 25928/2011; T.S.A.P. n. 109/2016; T.S.A.P. n.
126/2017; T.S.A.P. n. 71/2012) in mancanza di prova della natura fortuita dell'evento, la fattispecie può essere inquadrata nel paradigma di cui all'art. 2051 c.c., ferma restando la possibilità, nel diverso caso della raggiunta dimostrazione del fortuito, di inquadrare la fattispecie nel diverso paradigma di cui all'art. 2043 c.c.
In base all'art. 2051 c.c., l'imputazione della responsabilità prescinde da qualunque profilo soggettivo, operando sul piano oggettivo del solo accertamento del rapporto causale: in tale ipotesi il danneggiato dovrà dimostrare, oltre alla propria titolarità attiva, all'esistenza ed all'entità del danno, solo il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno subito;
mentre grava sul danneggiante l'onere di eccepire e dimostrare la ricorrenza dell'eventuale caso fortuito. La natura oggettiva della responsabilità trova la propria ragione giustificatrice nella funzione di contrappeso al riconoscimento di una signoria, quale la custodia, sulla cosa che entra o può entrare a contatto con la generalità dei consociati (cfr. Cass., ord. n. 2480/2018).
Diversamente, laddove venga dimostrato il fortuito e debba quindi inquadrarsi la fattispecie nell'ambito dell'art. 2043 c.c., il danneggiato dovrà dimostrare anche la colpa concreta del custode per inosservanza di normative specifiche o generiche a suo carico, effettivamente idonee ad impedire o comunque a limitare il danno.
Nel caso di specie, deve ritenersi accertato che il 29.10.2015, in seguito alle precipitazioni atmosferiche verificatesi e al cedimento della sua sponda destra, il torrente Solofrana straripava in località Cupitella, a valle del Ponte di Somma, e nella frazione di S. Eustachio del Comune di Castel
San Giorgio, allagando i terreni di proprietà dei ricorrenti.
Tali circostanze non sono state contestate dagli enti resistenti e, inoltre, risultano in modo inequivoco dalle dichiarazioni rese dai testi escussi, i quali hanno entrambi confermato le circostanze di cui ai capitoli 2) e 4) dell'articolazione istruttoria di cui al ricorso introduttivo.
Dalle dichiarazioni dei testi escussi, risulta, altresì, che all'origine dei fatti, oltre ad una carente attività manutentiva, abbia concorso la scarsa azione di prevenzione e controllo nella tenuta e integrità degli argini: i testi hanno, infatti, confermato le circostanze di cui al capitolo 1) dell'articolazione istruttoria, riferendo che, al momento dei fatti, il torrente Solofrana si trovava in stato di pessima manutenzione a causa della presenza di abbondante vegetazione, erbacce e detriti
6 affioranti oltre il livello dell'acqua e che ne ostacolavano il libero deflusso.
L'evento, poi, non può essere considerato di carattere eccezionale, in quanto, a prescindere dalla genericità dell'eccezione formulata dal senza nessun riferimento ai tempi di ritorno, CP_5
la reiterazione degli eventi alluvionali e delle conseguenti esondazioni che hanno interessato il torrente per cui è causa - dimostrata dalla presenza di un numeroso contenzioso riferito ad esso - esclude tale natura e, quindi, il “caso fortuito” idoneo ad interrompere il nesso causale, con conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. dei soggetti preposti alla custodia e manutenzione.
Quanto ai danni subiti, i ricorrenti, richiamando la perizia di parte allegata, hanno lamentato i seguenti danni:
Stradina ed area di cantiere:
- indennità di occupazione del suolo per la costruzione della stradina di cantiere, scarpata e area di cantiere per tutta la durata dei lavori di somma urgenza;
- indennità per i frutti distrutti a seguito della realizzazione della stradina;
- indennità per il soprassuolo;
- costi per la rimozione del materiale apportato per la costruzione della stradina di cantiere e scarpata;
- costi per il ripristino del piano di campagna mediante l'apporto di terreno vegetale;
- indennità per acquisizione sine titulo al patrimonio della P.A. del suolo privato necessario alla realizzazione del nuovo muro spondale.
Rimanente suolo invaso dalle acque del Solofrana:
- indennità per i frutti pendenti andati perduti;
- spese per ripristino della fertilità mediante eliminazione della coltre di materiale melmoso, conferimento a discarica autorizzata, eliminazione ed asportazione del materiale apportato dal
Solofrana;
- spese per le lavorazioni e concimazione dei terreni;
- mancati redditi.
Rileva il Collegio che i danni, così come dedotti e quantificati nel ricorso e nella consulenza tecnica di parte, costituente di esso parte integrante, non possono essere riconosciuti.
Va, innanzitutto, rilevato che l'allegazione dei danni subiti, contenuta nel ricorso introduttivo, è tale da non consentire l'individuazione completa e dettagliata dei danni effettivamente subiti da ciascun gruppo di ricorrenti: ad eccezione delle piante presenti su ciascun fondo, infatti, i danni non sono stati dedotti separatamente per ciascuno dei gruppi di comproprietari, ma sono stati indicati in modo generico e inidoneo ad individuare gli effettivi danni subiti e le specifiche occupazioni di terreno da ciascuno subita.
7 Le generiche allegazioni si sono inevitabilmente riverberate sulle dichiarazioni dei testimoni escussi, i quali hanno entrambi fatto riferimento indistinto ai danni subiti da tutti i ricorrenti, senza specificare i danni concreti di ciascuno di essi: il teste (amico del ricorrente Testimone_1
) si è limitato a riferire in modo generico per tutti i ricorrenti che “il livello del Parte_1 terreno si era sollevato…non ricordo esattamente cosa era coltivato sui fondi dei ricorrenti, ma ricordo che c'erano piante da frutta, parecchie piante, ma non riesco a quantificarle…l'acqua è ristagnata sul fondo per un pò di giorni, ma non so dire quanti”; allo stesso modo anche il teste ha genericamente riferito: “il fondo è stato allagato per 4/5 giorni, poi ritirata Testimone_2
l'acqua, sullo stesso sono comunque rimasti detriti…i fondi dei ricorrenti erano coltivati, mi pare broccoli, carciofi, alberi di ciliegie, pesche, ma non so dire quanti erano, erano parecchi. Penso che erano 25 piante, se l'hanno detto loro, sarà così, io posso dire che erano molte, ma non so quantificarle con precisione”.
Orbene, ritiene il Collegio che, sebbene dalle dichiarazioni dei testi risulti inequivocamente il danneggiamento dei fondi, attesa la concorde dichiarazione circa il loro completo allagamento, la prova della consistenza dei danni subiti da ciascun gruppo di comproprietari e degli specifici alberi e piantagioni presenti su ciascun fondo e danneggiati, così come dedotti in ricorso, non può ricavarsi dalla prova testimoniale riportata sopra.
Peraltro, non può non essere evidenziato come già dall'allegazione contenuta in ricorso risulti difficilmente immaginabile un danno ai frutti presenti sugli alberi, atteso che molti degli alberi indicati (fichi, albicocche, pesche, ciliegi, susine) producono frutti nella stagione primaverile-estiva e, quindi, presumibilmente erano già stati interamente raccolti al momento dell'allagamento dei terreni (29.10.2015).
Inoltre, l'accertamento e la quantificazione degli eventuali danni subiti dagli alberi e dai loro frutti è sicuramente più complessa rispetto a quella riguardante le coltivazioni a terra (che può ritenersi presuntivamente provato dalla prova dell'allagamento), in quanto richiede la prova specifica, con indicazione delle ragioni agronomiche, che a causa dell'allagamento del fondo gli alberi e le loro radici sono stati danneggiati e i frutti ivi presenti sono caduti e, quindi, divenuti inutilizzabili. In mancanza di tali prove, l'allagamento del terreno, perdurato per pochi giorni (4/5, come riferito dai testi) non può costituire di per sé prova presuntiva del danneggiamento dei frutti presenti sugli alberi o degli alberi stessi.
Né la consistenza dei danni alle colture di ciascun gruppo di comproprietari può essere dedotta da altre prove documentali, non avendo i ricorrenti, su cui versa il relativo onere probatorio, prodotto in giudizio il cd. quaderno di campagna, rectius registro dei trattamenti fitosanitari
(obbligatorio ai sensi dell'art. 42, comma 3, del DPR 290/2001 per tutte le aziende agricole che
8 utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie, tranne per quelle che utilizzano prodotti fitosanitari in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo) le fatture, le autofatture, obbligatorie anche per le aziende agricole in regime di esonero Iva, ovvero altri documenti atti a dimostrare l'entità della produzione realizzata negli anni precedenti l'esondazione e quella degli anni successivi. Tali documenti avrebbero consentito, infatti, di ricostruire, almeno presuntivamente, la qualità e quantità delle colture presenti al momento dell'alluvione mediante l'esame degli omologhi dati relativi alle produzioni delle annualità precedenti.
A tale deficit probatorio non supplisce neppure la relazione del tecnico di parte, a cui non può essere riconosciuta nessuna valenza probatoria, atteso che essa non è stata confermata in giudizio dal perito, mai citato come testimone.
Si osserva, infatti, in linea generale, che, se anche avente la forma della perizia giurata, la consulenza tecnica di parte non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova;
ad essa, quindi, si può riconoscere solo valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne conto;
tutto ciò, fatta salva la facoltà per la parte che ha prodotto la perizia giurata di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente (e giammai, ovviamente, le sue valutazioni, sulle quali un testimone non può riferire), che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione (cfr. Cass. n. 4437/1997; sulla circostanza che la consulenza di parte sia priva di autonomo valore probatorio cfr. anche Cass. n. 9483/2021).
Nel caso di specie, come già evidenziato, il consulente agrario di parte, dott. , Persona_4
non è stato escusso quale testimone e, pertanto, la sua relazione tecnica non è utilizzabile ai fini della dimostrazione dei danni concretamente subiti da ciascun gruppo di ricorrenti.
Né la prova della consistenza dei danni subiti da ciascuno può ricavarsi dalla produzione fotografica allegata alla perizia di parte, da cui emerge in maniera evidente l'allagamento dei terreni in oggetto (in ogni caso ricavabile dal concorde riferimento dei testi), ma non lo stato preesistente degli stessi e il danneggiamento delle coltivazioni e dei frutti così come descritto nel ricorso e nella perizia di parte.
Costituisce, infatti, principio generale quello per cui l'ammontare del risarcimento deve corrispondere alla differenza tra il valore del bene al momento del danneggiamento ed il valore residuo dello stesso bene dopo il danneggiamento, laddove i costi per la riparazione oppure i costi
9 per il riacquisto del medesimo bene, per poter essere rimborsabili a titolo di risarcimento in forma specifica, non devono superare la suddetta differenza di valore (cfr. Cass. n. 21012/2010, nel caso di riparazione;
Cass. n. 1262/1966 nel caso di sostituzione). Conformemente a tali principi ha già avuto di esprimersi anche questo stesso Tribunale (cfr., tra le tante, sentenza n. 3791/2022), in cui si
è affermato che «per i beni mobili danneggiati non vanno riconosciuti i costi relativi all'acquisto di
“nuovi beni”, ma soltanto gli eventuali danni (se tecnicamente rilevati e provati) di quelli preesistenti, tenuto conto della loro vetustà».
Né sarebbe stato utile nominare un consulente tecnico d'ufficio per verificare l'effettiva consistenza dei danni subiti, considerato il lungo lasso temporale, pari a sei anni, intercorrente tra la data della domanda (31.5.2021) e quella di verificazione dell'evento (29.10.2015).
Sulla base delle carenze probatorie evidenziate sopra, quindi, ai ricorrenti non può essere riconosciuto il danno alle colture, né il danno ai frutti presenti sugli alberi o agli alberi stessi, per la verità neppure dedotto, atteso che ogni valutazione e quantificazione sarebbe del tutto aleatoria e svincolata da parametri oggettivi.
Non possono essere riconosciuti in favore dei ricorrenti neppure i danni per la mancata coltura succedanea - indicati genericamente in ricorso quali “mancati redditi da nuove coltivazioni” (cfr. pag. 4) - in quanto nessuno dei testi escussi ha riferito tale circostanza;
agli atti, inoltre, non risultano documenti contabili o fiscali atti a dimostrare la suddetta contrazione della produzione negli anni successivi rispetto a quelli antecedenti all'evento per cui è causa.
Infine, nessun risarcimento può essere riconosciuto ai ricorrenti per gli alberi abbattuti nella realizzazione della stradina di transito da parte della ditta incaricata dei lavori di somma urgenza di ricostruzione del muro spondale crollato.
Sul punto, infatti, coglie nel segno l'eccezione sollevata dalla in ordine alla mancata CP_4 osservanza della cd. “zona di rispetto” delle distanze legali di sicurezza dagli argini del corso d'acqua di cui all'art. 96 lett. f) del R.D. n. 523/1904. Si legge, infatti, proprio nel ricorso introduttivo che i terreni de quibus sono “tutti vicinissimi al fiume” (cfr. pag. 4 sub b) ed anche il teste ha precisato che “i terreni sono adiacenti al muro spondale del fiume che si è Tes_1 rotto”. Ciò posto, anche ammesso che sulle sponde del torrente fossero stati piantati degli alberi abbattuti dall'impresa esecutrice dei lavori, la responsabilità per la relativa perdita non può che ricadere sui proprietari degli stessi, in ragione della violazione delle distanze minime delle piantagioni dai corsi d'acqua.
Parimenti infondata è la richiesta di danni per la bonifica del sito al fine di ripristinare la fertilità del suolo. Entrambi i testi hanno evidenziato, seppur sempre con generico riferimento a tutti i fondi dei ricorrenti, che l'acqua è ristagnata sui terreni per alcuni giorni;
nessuno dei testi ha
10 riferito lo svolgimento di specifiche attività compiute da ciascuno dei comproprietari per rimuovere i materiali di risulta e per ripristinare il terreno.
Il siffatto deficit probatorio non è colmato dalla valutazione del perito, in quanto, non solo essa non è utilizzabile (come già evidenziato sopra), ma non è supportata da nessuna prova documentale circa l'effettiva realizzazione delle opere indicate come astrattamente necessarie e dei costi sostenuti da ciascuno per l'acquisto di concimi o fertilizzanti.
Va, invece, riconosciuto ai ricorrenti il risarcimento per il danno derivante dalla pulizia dei terreni, stante la prova dell'allagamento dei fondi.
Deve, tuttavia, ritenersi che i lavori di pulizia dei fondi siano stati eseguiti da ciascuno in economia, in mancanza di documenti e di precise indicazioni testimoniali circa i lavori effettivamente realizzati;
né risultano agli atti fatture relative all'esecuzione di opere di pulizia del terreno e di smaltimento a discarica con asportazione di materiali e detriti rimossi ovvero di acquisto di concimi e fertilizzanti, documenti ancor più necessari considerata la notevole estensione dei terreni coltivati (uno dei quali esteso oltre 200 are) e la presumibile attività imprenditoriale svolta.
Peraltro, dalle dichiarazioni dei testi risulta chiaramente che i materiali di risulta del cantiere realizzato dalla ditta esecutrice dei lavori di somma urgenza, presenti a ridosso del muro spondale,
CP_ sono stati rimossi dalla stessa al termine dei lavori.
Sulla base delle argomentazioni svolte, ritiene, quindi, il Collegio, anche in virtù della sua speciale composizione tecnica, che la liquidazione di tali danni vada effettuata in via equitativa, nella misura ritenuta congrua, sulla base delle anzidette carenze probatorie e dell'estensione dei terreni, di:
- € 6.000,00 per , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e ;
[...] Parte_6
- € 4.000,00 per , e;
Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
- € 2.000,00 per;
Parte_11
- € 2.000,00 per e;
Parte_15 Parte_3
- € 2.000,00 per , , , Parte_16 Parte_17 Parte_10 Parte_18
, e . Parte_19 Parte_20 Parte_21
Tutti i ricorrenti hanno, altresì, chiesto “l'indennità di occupazione del suolo per la costruzione della stradina di cantiere, della scarpata e dell'area di cantiere e l'indennità per l'acquisizione definitiva, senza titolo, del suolo privato”.
Dalla lettura delle dichiarazioni testimoniali emerge chiaramente che vi è stata un'occupazione dei fondi dei ricorrenti realizzata dalla ditta incaricata dalla convenuta al fine di eseguire CP_4
11 lavori di somma urgenza per il ripristino dell'argine crollato, mediante la realizzazione di una stradina di accesso e collegamento con la strada principale (cfr. dichiarazioni del teste Tes_2
il quale ha precisato che “la stradina che hanno realizzato temporaneamente per eseguire i
[...] lavori di ripristino dell'argine ha investito tutti i fondi dei ricorrenti”).
Anche in questo caso, però, l'allegazione e la prova del tempo dell'occupazione e della superficie concretamente occupata per ciascun ricorrente è del tutto generica, mancando sia l'indicazione e la prova della porzione di ciascun fondo interessato dalla realizzazione della stradina
(genericamente indicata in ricorso come larga dai 3,90 mt a 8,30 mt e dai testi escussi come larga
4/5 mt), sia l'allegazione e la prova della durata effettiva dei lavori, ossia del tempo su cui parametrare la richiesta indennità, essendo stato dedotto dagli stessi ricorrenti che dopo il rifacimento del muro spondale la stradina è stata smantellata (sia in ricorso che nelle dichiarazioni dei testi è riferito che l'occupazione è durata “per l'intera durata dei lavori”; sul punto il teste ha genericamente dichiarato che: “La stradina realizzata accanto al muro…è Testimone_1
rimasta il tempo necessario per la riparazione del muro spondale…il lavoro di riparazione del muro non ricordo quanti giorni è durato, ricordo che è stato parecchio tempo, ma non so precisare quanti giorni”).
Infine, non può essere riconosciuto ai ricorrenti neppure “l'indennizzo” richiesto per la perdita di parte del suolo a seguito del rifacimento del muro spondale crollato.
Non solo non vi è nessuna prova di tale circostanza (neppure genericamente riferita dai testi escussi), ma il ricorso non chiarisce neppure se la porzione di suolo di cui lamentano l'acquisizione a causa della ricostruzione del muro spondale sia avvenuta a seguito dell'evento dedotto o fosse già stata realizzata a seguito dell'originaria costruzione del muro spondale;
in altri termini, nel ricorso non è neppure specificato che a seguito del crollo del muro originario, fu ricostruito un nuovo muro più largo di quello precedente e, quindi, occupante una maggiore superficie rispetto a quella già occupata dal muro crollato. Inoltre, il ricorso non specifica neppure se questa eventuale maggiore occupazione ed irreversibile trasformazione del suolo privato sia avvenuta a seguito di un provvedimento o di un progetto di realizzazione dei lavori emanato dalla o se, al contrario, CP_4 si tratti di un'occupazione di fatto realizzata direttamente dalla ditta incaricata, in fase esecutiva.
Per tali ragioni, questo Collegio ritiene non possibile espletare una consulenza tecnica d'ufficio, la quale avrebbe un valore meramente esplorativo.
Tutti i ricorrenti hanno chiesto, infine, il risarcimento dei danni non patrimoniali, sub specie di danni da trauma psico-fisico, sotto il profilo del danno esistenziale e del danno morale, per la sofferenza, stress e frustrazione derivanti dagli eventi descritti.
Anche tale domanda non può trovare accoglimento.
12 Orbene, si rileva che il danno non patrimoniale, con particolare riferimento a quello cd. esistenziale, non può essere considerato "in re ipsa", ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto. Ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico (cfr. Cass., 28742/2018).
Delle somme riconosciute come dovute a ciascun gruppo di comproprietari deve rispondere, in primo luogo, la attesi i principi costantemente espressi da questo Tribunale (cfr. ex multis CP_4
sentenza n. 1522/2020; sentenza n. 4823/2015), dai quali non vi è motivo di discostarsi in mancanza di diversi argomenti da parte dell'Ente convenuto e che di seguito sinteticamente si riportano.
Il torrente Solofrana è, infatti, un corso d'acqua naturale, il cui corso si esaurisce nel territorio della Regione: in virtù dell'art. 2 lett. e) del D.P.R. n. 8/1972 sono state trasferite alle Regioni le funzioni amministrative riguardanti le opere idrauliche di quarta e quinta categoria e quelle non classificate e, per quel che qui interessa, la sistemazione degli alvei ed il contenimento delle acque dei grandi colatori (di cui il torrente in parola); in virtù dell'art. 90 lett. e) del D.P.R. n. 616/1977 e dell'art. 10 della legge n. 183/1989, poi, sono state attribuite alle Regioni le funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici.
Sicché, per quanto gli alvei in questione rientrino nel demanio idrico statale ai sensi dell'articolo
822 c.c., pur in assenza di trasferimento al patrimonio regionale, la relativa manutenzione e conservazione in buono stato di efficienza spetta in generale alla Regione (cfr. TRAP Napoli sent.
n. 484/2018). Sebbene l'art. 10 della l. 183/1989 sia stato abrogato, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 152/2006, può ritenersi, ai sensi degli artt. 141 e ss. del richiamato decreto e dell'art. 86
d.lgs. 112/1998 (nonché della normativa precedentemente richiamata) che competa comunque alle
Regioni l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico (e, dunque, per quanto qui interessi, di corsi d'acqua e delle opere idrauliche). Né la situazione è mutata in seguito al nuovo assetto delle competenze in materia, fissato - in attuazione della delega di cui agli artt. 1 e 4 della legge 15.3.97 n. 59 - dal d.lgs. 31.3.98 n. 112 e dal d.lgs. 30.3.99 n. 96 (art 34), ove si consideri, nel caso di specie, l'assenza di ogni allegazione e prova circa la specifica ripartizione delle competenze tra l'ente regionale e gli enti locali minori nonché il consorzio, nonché in ordine al trasferimento ed assegnazione delle relative risorse.
Deve, poi, affermarsi la concorrente responsabilità del . CP_5
Come già ritenuto in altre controversie decise da questo Tribunale (cfr. ex multis sentenza n.
1522/2020 e sentenza n. 5172/2017) il torrente Solofrana non è un'opera idraulica, ai sensi del R.D.
n. 523/1904, bensì un'opera di bonifica, a mente del R.D. n. 215/1993. Esso rientra, unitamente alle
13 opere di bonifica esistenti nel comprensorio, in una 'piattaforma di opere pubbliche' con funzione scolante irrigua (sent. TSAP n. 173/2018), per cui alla compete la esecuzione degli CP_4
interventi di natura strutturale, oltre che il controllo della regimentazione delle acque dell'intero comprensorio (cfr. artt. 2 co. 2 lett. b) R.D. n. 215/1933 e 1 lett. h) D.P.R. 11/1972), mentre al compete la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica regionale (cfr. art. 3 comma 4 CP_5
L.R. n. 23/1985 e art. 2 co. 3 lett. b) dello Statuto del approvato con delibera CP_4 CP_5
della del 26.11.1986 n. 239/2). Pertanto, anche alla stregua della giurisprudenza Controparte_4
del TSAP (cfr. sentenza cit. n. 173/2018, resa in analoga fattispecie, in contraddittorio proprio tra gli enti che nella specie si contendono la irresponsabilità), va ritenuto che la CP_4 legittimamente è stata chiamata a rispondere per l'eventuale omesso controllo sull'operato del e per l'eventuale omissione della manutenzione straordinaria delle opere di bonifica, CP_5
aventi la funzione di assicurare lo scolo delle acque. Né il quadro normativo è mutato allorché la legge regionale n. 23 dell'11 aprile 1985 è stata sostituita dalla legge regionale n. 4 del 25 febbraio
2003.
Anche la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione è negli stessi termini: la CP_4
è custode delle acque fluviali e, a prescindere dalla delega delle funzioni di manutenzione e sistemazione dei bacini e della foce dei fiumi ai consorzi di bonifica o ai concessionari delle relative opere, essa, ove non risulti che abbia perso la materiale disponibilità dei beni, risponde dei danni causati dalle acque, salvo la prova del caso fortuito (sentenza n. 25928/2011, che ha confermato la sentenza del TSAP che aveva dichiarato la responsabilità della , in solido con gli enti CP_9
consortili, per i danni derivati ai proprietari fondiari limitrofi dallo straripamento del fiume Tara, nell'anno 1996, a seguito della mancata manutenzione dei canali di bonifica, riconoscendo la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo alla . CP_4
I detti principi, con particolare riferimento alla (cor)responsabilità della Controparte_4
sono stati recentemente affermati anche dal TSAP: la è effettivamente titolare passiva CP_4 dell'obbligazione risarcitoria relativamente ai danni da esondazione cagionati dal demanio idrico regionale, senza distinzione fra corsi d'acqua naturali e artificiali, siano essi inclusi o meno in comprensori di bonifica;
la è custode del demanio fluviale e risponde, secondo la regola CP_4 generale dell'art. 2051 c.c., dei danni cagionati dall'interazione di eventi naturali con le opere di difesa nelle condizioni in cui esse versano, a maggior ragione se queste si rivelino insufficienti per ragioni strutturali o di manutenzione…né la potrebbe sottrarsi ai suoi compiti istituzionali CP_4 scegliendo quali corsi d'acqua escludere dai programmi di manutenzione o su quali delegare questa ad altri enti, perché una tale prassi può al più comportare la condivisione della responsabilità da parte degli enti delegati. Infatti, il potere regionale di supervisione e controllo permane in ogni caso,
14 non essendo toccato da eventuali atti di esclusione del singolo corso d'acqua dall'attività di manutenzione regionale (TSAP sent. n. 110/2019).
La ed il vanno, in definitiva, condannati in solido al pagamento, in favore CP_4 CP_5
dei ricorrenti, degli importi sopra indicati, da dividersi tra i vari comproprietari in parti uguali, ed in particolare:
- € 6.000,00 per , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e , da dividersi tra loro in parti eguali in mancanza di diversa indicazione;
[...] Parte_6
- € 4.000,00 per , e , da Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
dividersi tra loro in parti eguali in mancanza di diversa indicazione;
- € 2.000,00 per;
Parte_11
- € 2.000,00 per e , da dividersi tra loro in parti eguali in Parte_15 Parte_3
mancanza di diversa indicazione;
- € 2.000,00 per , , , Parte_16 Parte_17 Parte_10 Parte_18
, e , da dividersi tra loro in parti eguali in Parte_19 Parte_20 Parte_21
mancanza di diversa indicazione.
Sull'importo riconosciuto a ciascun gruppo di comproprietari va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (29.10.2015) fino alla data della presente sentenza;
vanno, altresì, riconosciuti gli interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo.
In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ad es. Cass. n. 4587/2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
Visto il limitato accoglimento della domanda, le spese di lite vanno compensate per 2/3; il restante 1/3 (oltre al rimborso di 1/3 delle spese documentate) segue la soccombenza e va liquidata nell'importo di cui al dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, sulla base del valore minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate e della pluralità di parti assistite, con distrazione in favore dell'avv. Fulvio Leo, stante la dichiarazione di averne fatto anticipo.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai ricorrenti indicati in epigrafe nei confronti della e del Controparte_4 Controparte_10
[...] disattesa ogni ulteriore deduzione, eccezione ed istanza, in parziale accoglimento della domanda così provvede:
1) condanna la e il , in Controparte_4 Controparte_5
persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in solido tra loro, al pagamento di:
- € 6.000,00 per , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e , da dividersi tra i vari comproprietari in parti uguali;
[...] Parte_6
- € 4.000,00 per , e , da Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
dividersi tra i vari comproprietari in parti uguali;
- € 2.000,00 per;
Parte_11
- € 2.000,00 per e , nella misura di metà ciascuno;
Parte_15 Parte_3
- € 2.000,00 per , , , Parte_16 Parte_17 Parte_10 Parte_18
, e , da dividersi tra i vari comproprietari in Parte_19 Parte_20 Parte_21
parti uguali;
oltre per tutti rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (29.10.2015) fino alla data della presente sentenza ed interessi al tasso legale sulla somma originaria rivalutata anno per anno e interessi legali a far data dalla presente pronuncia sino al soddisfo;
2) compensa per 2/3 tra le parti le spese di lite e condanna la e il Controparte_4 [...]
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro Controparte_5
tempore, in solido tra loro, al pagamento in favore dei ricorrenti del restante 1/3, liquidato in €
262,00 per spese ed € 1.190,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, da distrarsi in favore dell'avv. Fulvio Leo, per averne fatto anticipo.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 2.4.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
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