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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/05/2025, n. 1945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1945 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente rel.
2. dr. Rosa B. Cristofano Consigliere
3. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
All'esito di trattazione scritta riunita in camera di consiglio per l'udienza del 08.05.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2644/2024 del ruolo generale lavoro pendente
TRA
, , c.f. , elett.te dom.to in Giugliano in Campania Parte_1 C.F._1
(NA) alla via A. Palumbo n.57 presso lo studio dell'Avv.to Antonio Dentato c.f.
che lo rappresenta e lo difende e che dichiara, ai sensi e per gli C.F._2 effetti dell'art. 176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni nel corso del procedimento al seguente indirizzo pec: Email_1
-appellante-
E con sede legale in Modugno (BA) alla via dei Tulipani 115/C – Zona Controparte_1 industriale (C.F. e P.IVA. ) in persona dell'amministratore unico e legale P.IVA_1 rappresentate pro tempore dr. (C.F. ), Controparte_2 C.F._3 rappresentato e difeso dall' avvocato Umberto Canetti del Foro di Napoli ( C.F._4
) – PEC: e presso lo studio dello stesso
[...] Email_2 elettivamente dom.to in Napoli alla via Carlo Poerio n.90.
-appellato
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9.10.2023 conveniva in giudizio Parte_1 CP_1 dinnanzi al Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, per sentire
[...] accertare l'illegittimità del licenziamento intimatogli il 7.4.2023 per insussistenza del fatto materiale con reintegrazione nel posto di lavoro con le medesime mansioni e qualifica e la condanna della convenuta al pagamento dell'indennità, commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR pari a € 2075,90 lordi, dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegra, vinte le spese.
A sostegno delle domande il ricorrente esponeva, in fatto, di lavorare alle dipendenze della società convenuta dall'1.1.2021, inquadrato nel livello 3° del CCNL Utilitalia con qualifica di operaio e operatore ecologico/autista presso il cantiere gestito dalla società in appalto dal Comune di Giugliano per il servizio di raccolta e smistamento dei rifiuti solidi urbani e di igiene ambientale;
che in data 24.2.2023 riceveva dalla società datrice una comunicazione di addebito disciplinare, in cui gli veniva contestato che il 21.2.2023 alle ore 12, durante lo svolgimento delle sue mansioni e nel suo turno di lavoro effettuato con , il mezzo aziendale veniva sottoposto a sequestro penale per essere Parte_2 stato utilizzato per rimuovere materiale di risulta proveniente da cantiere edile situato in via Madonna del Pantano 79 in Giugliano in Campania;
di aver esposto le proprie giustificazioni anche di persona in data 9.3.2023; che, ciò nonostante, in data 7.4.2023 riceveva comunicazione di licenziamento per motivi disciplinari.
In punto di diritto, lamentava la genericità della contestazione;
l'insussistenza del fatto contestato, in quanto a suo dire giammai aveva recuperato “altro materiale di risulta proveniente da cantiere edile”'; deduceva la sproporzione della sanzione rispetto al fatto contestato nonché la lesione del diritto di difesa.
La società si difendeva rilevando che la condotta del ricorrente era tale da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario alla base del rapporto, in quanto costui era stato sorpreso a ritirare da un'abitazione privata in cui erano in corso lavori di ristrutturazione dei materiali edili misti di risulta, ovvero rifiuti speciali che il lavoratore non era in alcun modo autorizzato a ritirare o a smaltire, e che ciò aveva comportato altresì il sequestro dell'automezzo e del carico, trattandosi di condotta penalmente rilevante.
Con sentenza n.2881/2024 del 31.5.2024 il Tribunale di Napoli Nord rigettava il ricorso evidenziando che le condotte addebitate e pacificamente accertate erano di gravità tale da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario col datore di lavoro.
Con ricorso 8.10.2024 propone gravame il lavoratore censurando la sentenza impugnata per aver il giudice adito male interpretato il materiale probatorio e segnatamente le dichiarazioni testimoniali .
Sostiene ancora una volta che la condotta contestata meritava al più una sanzione conservativa a tenore del CCNL.
La società si è difesa chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
2 Il gravame non merita condivisione.
Ritiene il collegio che le ampie e articolate motivazioni del Tribunale vadano pienamente condivise, non meritando le censure sollevate dall'appellante che, peraltro, si sostanziano nella reiterazione delle deduzioni già proposte e puntualmente disattese dal primo Giudice.
Nel merito, è incontestato che il e il collega in data 21 febbraio 2023 erano Pt_1 Pt_2 di turno 5.00/11,30 nella “fascia costiera Zona 29” con l'utilizzo del mezzo targato GG594 EK addetti alla raccolta del “residuo secco non riciclabile” lungo il percorso della zona assegnata.
Alle ore 12.00 gli operatori di Polizia Municipale del Comune di Giugliano in Campania, maresciallo e assistenti e - verbale di sequestro penale in Tes_1 Tes_2 Tes_3 atti- procedevano in via Madonna del Pantano 79, al sequestro del mezzo targato GG594EK appartenente alla “utilizzato” da e “per CP_1 Parte_1 Parte_2 la rimozione e trasporto di scarti di lavorazioni edili consistenti in sacchi vuoti di cemento e premiscelati, tubi in PVC e altro materiale di risulta proveniente da cantiere edile sito in via Madonna de Pantano 79 Giugliano , sottoposto a sequestro.
Sul posto prontamente interveniva il “coordinatore del servizio” della , Ing. CP_1
, che alle ore 12,29 firmava ii verbale di sequestro penale del mezzo, con CP_3 obbligo di custodia dello stesso presso ii deposito della in zona ASI. CP_1
In data 24.02.2023 la procedeva nei confronti del ricorrente alla seguente CP_1 contestazione di addebito:
“Contestazione di addebito - comunicazione di avvio di procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 7 L. 300/70 - CCNL di categoria e codice di disciplina aziendale, con contestuale sospensione cautelare e non disciplinare.
EL e stato assunto alle nostre dipendenze con decorrenza dal 01.01.2021, con inquadramento nel livello 3A del CCNL di categoria UTILITALIA e con qualifica di operaio e mansioni di operatore ecologico/autista, nell'ambito dei servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani, servizi da noi effettuati per ii Comune di Giugliano in Campania.
La detta attività lavorativa Lei ha iniziato a svolgerla presso lo stesso Comune committente sin dal 1.8.2023, alle dipendenze della società che ivi prima di noi svolgeva ivi servizio in appalto, e quindi la sua "anzianità lavorativa" è tale da dover ritenere che EL non possa non distinguere e/o sapere quali sono le attività lecite e quelle illecite nello svolgimento delle Sue mansioni.
In data 21 febbraio 2023, alle ore 12:00 circa, durante ii turno di servizio (giro di raccolta di rifiuti, come da calendario lavorativo aziendale) effettuato in squadra con ii signor a bordo del nostro mezzo aziendale, autocompattatore targato Parte_2
GG594EK, entrambi - in violazione delle leggi e disposizioni in materia ambientale che regolamentano la raccolta dei rifiuti - in località Giugliano in Campania alla via Madonna del Pantano, al civico 79, avete arbitrariamente utilizzato ii detto mezzo aziendale "PER LA RIMOZONE ED IL TRASPORTO DI SCARTI DI LAVORAZIONI ED/LI IN SACCHI 3 VUOTI DI CEMENTO E PREMISCELATO, TUB/ IN PVC EALTRO MA TERIALE DI RISULTA PROVEN/ENT/ DA CANT/ERE ED/LE SITO IN VIA MADONNA DEL PANTANO 79 SOTTOPOSTO A ". CP_4
Ciò è quanto risulta dal verbale di sequestro penale del suddetto nostro mezzo aziendale, redatto nell'occasione dagli agenti appartenenti al Comando di Polizia Municipale del Comune di Giugliano in Campania (maresciallo e assistenti Tes_1
e come si legge nel verbale stesso) che procedevano al sequestro Tes_2 Tes_3 penale proprio per avervi trovati intenti nello svolgimento della suddetta illecita attività.
Gli stessi Agenti, quindi, a seguito dei controlli effettuati in quel momento, disponevano l'immediato sequestro penale dell'autocompattatore aziendale targato GG 594EK, si che sul posto doveva prontamente intervenire il nostro coordinatore del servizio, Ing. , che alle ore 12,29 firmava ii verbale di sequestro penale CP_3 del mezzo, con obbligo di custodia dello stesso presso ii deposito della in zona CP_1
ASL
Pertanto, le contestiamo di avere, contravvenendo a precise disposizioni aziendali e legali, arbitrariamente ed abusivamente raccolto e introdotto nel mezzo aziendale materiali di risulta provenienti da un cantiere edile, oltre tutto, sottoposto a sequestro.
Trattasi di gravissimo comportamento che oltre a violare norme legali in materia di smaltimento dei rifiuti e specifiche norme comportamentali previste dal CCNL UTILITALIA regolarmente affisso in azienda, viola basilari principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contrato (Artt, 1175 e 1375 c.c.) in relazione alle mansioni da Lei svolte.
La sua gravissima condotta, oltre a comportare l'immediato sequestro e dell'automezzo aziendale, produrrà intuibili ulteriori conseguenze sia di natura contrattuale col committente Comune di Giugliano sia di natura amministrativa e penale con gravi danni all'immagine aziendale e danni economici di vario genere.
Tutto cio premesso, ai sensi dell'art 7 della legge n.300/1970 Le contestiamo i fatti e comportamenti sopra esposti, assegnandole ii termine perentorio giorni 5 (cinque) per fornire le sue giustificazioni in merito a quanta addebitato riservandoci all'esito delle stesse ogni opportuna decisione.
Nel contempo, data la gravita della mancanza addebitataLe, in via cautelativa siamo costretti a sospenderla dal servizio e dalla competenza per la durata del procedimento disciplinare. Distinti saluti”.
Il lavoratore, con nota del 27.02.2023, si giustificava dichiarando che trattavasi di materiale riveniente da “abitazione privata” in via Secondo Viale Case Sante n 72 Località Varcaturo, e trattavasi di “materiale di poco conto” abbandonato sul suolo all'esterno di una abitazione privata e che si era trattato di normale attività facente parte del servizio di raccolta, chiedendo poi l'audizione orale ex art 7 legge 300/1970, che avveniva in data 09.03.2023.
In tale sede il ricorrente dichiarava che il fatto era avvenuto all'interno dell'abitazione in via del Pantano 79, che nell'occasione lui e il collega “erano stati invitati da un utente a
4 raccogliere dei rifiuti consistenti in sacchi vuoti di cemento e pezzi di tubi di plastica come quelli usati per le acque di scarico , depositati all'interno di una abitazione privata
, e che nell'occasione egli aveva accostato il mezzo aziendale da lui condotto con la parte posteriore per circa mezzo metro all'interno dell'immobile , provvedendo insieme al collega a raccogliere i rifiuti e a caricarli sul mezzo che si trovava con la parte posteriore per circa mezzo metro all'interno dell'immobile e che nel frattempo erano sopravvenuti i vigili urbani che avevano bloccato il mezzo aziendale, che lui dall'esterno non era stato in grado di vedere che all'interno stavano effettuando lavori edili di ristrutturazione e non conosceva il nome dell'utente che lo aveva invitato al “ritiro” dei rifiuti.
Nel frattempo, all'Amminsitratore Unico della , data 15.3.2023 veniva CP_1 comunicata la sua iscrizione nel registro degli indagati per i fatti del 21.2.2023 .
Con missiva del 07.04.2023 la preso atto delle giustificazioni rese dal CP_1 Pt_1
e ritenute le stesse contraddittorie e non rispondenti alla realtà, procedeva al licenziamento del ricorrente per motivi disciplinari e comunque per giusta causa stante la violazione non solo di specifiche norme disciplinari del ccnl , ma anche di violazione dei principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto e di violazione del
“minimo etico”, e quindi di grave lesione del vincolo fiduciario.
Con provvedimento del 14.8.2023, veniva disposta l'archiviazione del procedimento penale a carico dell'amministratore della società .
Questi i fatti di causa.
Appare dunque senz'altro da confermare anche in questa sede quanto già affermato dal Tribunale all'esito della fase istruttoria svolta in primo grado.
Ancora una volta il ricorrente in questa sede sostiene che la condotta contestata era insussistente in quanto si esauriva nello svolgimento della propria attività professionale, nel rispetto delle direttive aziendali, che il materiale raccolto era di poca quantità e consisteva in sacchi vuoti di cemento e premiscelato oltre qualche tubo in pvc e che all'esterno della abitazione privata non vi era alcun cartello apposto indicante “abitazione sotto sequestro” .
Deduce, al riguardo, una non corretta valutazione del materiale istruttorio da parte del Tribunale e segnatamente della deposizione del teste . Pt_2
Appare opportuno innanzitutto evidenziare che l'operazione di interpretazione e valutazione del materiale probatorio, salvo che la legge non disponga altrimenti, si sostanzia nel giudizio frutto del prudente apprezzamento espresso dal giudice, secondo i dettami sanciti dall'art.116 c.p.c.
In tale prospettiva, viene dunque devoluto al giudice di merito il potere di individuare le fonti del proprio convincimento, e pertanto, anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l'unico limite della adeguata e congrua motivazione del criterio adottato.
5 Conseguentemente, ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. fra le tante Cass. Sentenza n. 16056 del 02/08/201; Cass. 20 settembre 2003 n.5079, Cass. 23 aprile 2001 n.5964, Cass. 10 maggio 2000 n.6023, Cass. 30 ottobre 1998 n.10896)
Ciò detto, osserva la Corte che del tutto immune da censure si palesa l'iter logico giuridico seguito dal giudice di prima istanza il quale ha elaborato una decisione corretta ed immune da censure, decisione di cui ha chiaramente enunciato i criteri informativi, che presentano connotati di logica coerenza e pienamente giustificano le conclusioni alle quali è pervenuto.
Egli, infatti, ha puntualmente richiamato le dichiarazioni dei testi escussi, e CP_3
, evidenziandone l'insufficienza e lacunosità per essere gli stessi giunti sul luogo Tes_4 dei fatti in un momento successivo, solo quando i materiali erano già sul compattatore e per non aver, dunque, avuto una percezione diretta su cosa i lavoratori avessero prelevato.
Le dichiarazioni, confermative della prospettazione attorea, rese dal teste sono Pt_2 state correttamente ritenute non attendibili, dal momento che lo stesso ha un interesse concreto alla vicenda per cui è causa, avendo un contenzioso in corso per i medesimi fatti posti a fondamento del licenziamento disciplinare oggi all'esame ..
Insiste ancora il nell'affermare che egli si è limitato a raccogliere rifiuti Pt_1 indifferenziati nella zona di sua competenza, nell'ambito delle normali operazioni di raccolta .
Inoltre, ancora una volta reitera la tesi difensiva secondo cui fuori dall'abitazione situata in via Pantano 79 non era visibile alcun cartello indicante il sequestro del cantiere.
Su quest'ultimo punto è sufficiente richiamare le complete argomentazioni del Tribunale, in alcun modo scalfite dalla censura qui proposta che si limita a reiterare le precedenti difese, e ribadire quindi che nel caso di specie il dipendente si è recato appositamente all'interno dell'abitazione di un utente con l'automezzo aziendale, su espressa richiesta da quest'ultimo, al fine specifico di ritirare rifiuti prodotti da costui, per giunta provenienti dall'attività di un cantiere edile (vedi verbale di sequestro).
E' evidente, in questo caso, l'assoluta esorbitanza e abnormità della condotta rispetto all'ordinaria prestazione lavorativa, ed anzi è palese la gravità della condotta stessa, avendo il lavoratore non solo utilizzato un automezzo aziendale destinato alla raccolta pubblica di rifiuti, senza autorizzazione, per una finalità diversa, ma avendo per giunta esposto il datore di lavoro alle severe sanzioni pecuniarie previste dalla legge per i reati ambientali e provocando la forzata indisponibilità dell'automezzo oggetto di sequestro.
Né giova alla tesi attorea il tentativo di classificare i rifiuti prelevati dal ricorrente come rifiuti urbani, per un duplice ordine di ragioni.
6 La prima è che la gravità della condotta - il ritiro “a domicilio” presso un utente di rifiuti di cantiere con l'automezzo aziendale - è tale che risulterebbe perfino superfluo valutare la natura speciale o meno dei rifiuti;
la seconda è che non è credibile che il ricorrente non si rendesse conto della natura dei materiali giacenti presso l'abitazione, atteso il luogo in cui era andato a ritirarli e l'oggettiva difficoltà, anche da parte di una persona non particolarmente esperta, a non notare che nei sacchetti vi erano “tubi in PVC e altro materiale di risulta proveniente da cantiere edile” come descritto nel verbale di sequestro del 21.2.2023, in atti.
Il secondo motivo di appello va parimenti disatteso in quanto, ancora una volta, il reclamante deduce la non gravità dei fatti addebitati, l'assenza dell'elemento psicologico e, infine, l'archiviazione del procedimento penale a carico del legale rappresentante della società datrice.
Al riguardo la Corte non può che ribadire quanto già osservato dal primo Giudice, il quale si è così espresso :” la condotta del dipendente, in ragione delle considerazioni finora svolte, appare senza dubbio caratterizzata sotto il profilo soggettivo da un coefficiente di intenzionalità, che pone in luce una oggettiva idoneità a menomare la fiducia del datore di lavoro nell'esattezza dei successivi adempimenti da parte del lavoratore. In particolare, le caratteristiche del caso concreto, così come l'intero quadro della vicenda emerso nel giudizio, valgono, ad avviso di questo giudice, a integrare un comportamento oggettivamente suscettibile di ledere la fiducia del datore di lavoro e di far ritenere che la continuazione del rapporto si risolva in un pregiudizio per gli scopi aziendali. Si osserva, infine, che il decreto di archiviazione per tenuità del fatto esprime una valutazione effettuata secondo i canoni penalistici che non sono sovrapponibili a quelli utilizzati dal datore di lavoro, il quale ha il diritto di pretendere che i propri dipendenti si attengano alle disposizioni aziendali che attengono al nucleo essenziale della prestazione lavorativa. Pertanto, il licenziamento intimato dal datore di lavoro risulta legittimo ai sensi dell'art. 2119 c.c. “.
Queste motivate e convincenti argomentazioni del Tribunale sono appieno condivise dal Collegio.
Del resto i rilievi formulati dalla difesa attorea ricalcano le argomentazioni già esposte nella precedente fase e non apportano elementi nuovi e decisivi a sostegno della tesi propugnata.
Non appare possibile ravvisare una mera negligenza nello svolgimento delle mansioni per la ragione, più volte ribadita, che la condotta tenuta era del tutto esorbitante dall'ordinaria attività lavorativa.
Infine, quanto al terzo motivo di appello, le valutazioni del tribunale in prime cure appaiono pienamente condivisibili in considerazione della gravità della condotta e della dell'intenzionalità della stessa, risultando perfino superfluo richiamare ancora una volta il consolidato orientamento giurisprudenziale sulla autonoma valutazione da parte del giudice della gravità della condotta integrante giusta causa di licenziamento e della sua idoneità a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario, non essendo seriamente sostenibile che il lavoratore non si rendesse conto di quanto la propria condotta esulasse dall'attività lavorativa ordinaria e dalle disposizioni datoriali e quanto si ponesse in
7 contrasto con le norme inderogabili di legge, che dovevano essere al ben note, volte Pt_1 alla tutela dell'ambiente, e che proprio le aziende dedite alla raccolta dei rifiuti sono chiamate in prima linea ad attuare.
La sentenza impugnata va perciò integralmente confermata anche in relazione alla ritenuta insussistenza della violazione del diritto di difesa. La mancata consegna della copia del verbale delle dichiarazioni rese dallo stesso lavoratore appare irrilevante, come già rilevato dal primo giudice, tenuto conto che il lavoratore era ben consapevole delle dichiarazioni rese in sede di audizione .Nè vengono esplicitati, neppure in questa sede, specifici aspetti e rilievi che avrebbero potuto essere evidenziati al fine di integrare la difesa.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado liquidandole in € 2.800,00, oltre IVA e C.P.A. e rimborso spese generali come per legge.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit. , se dovuto
Così deciso in Napoli, il 8.5.2025
Il Presidente est.
(dr. Anna Carla Catalano)
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente rel.
2. dr. Rosa B. Cristofano Consigliere
3. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
All'esito di trattazione scritta riunita in camera di consiglio per l'udienza del 08.05.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2644/2024 del ruolo generale lavoro pendente
TRA
, , c.f. , elett.te dom.to in Giugliano in Campania Parte_1 C.F._1
(NA) alla via A. Palumbo n.57 presso lo studio dell'Avv.to Antonio Dentato c.f.
che lo rappresenta e lo difende e che dichiara, ai sensi e per gli C.F._2 effetti dell'art. 176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni nel corso del procedimento al seguente indirizzo pec: Email_1
-appellante-
E con sede legale in Modugno (BA) alla via dei Tulipani 115/C – Zona Controparte_1 industriale (C.F. e P.IVA. ) in persona dell'amministratore unico e legale P.IVA_1 rappresentate pro tempore dr. (C.F. ), Controparte_2 C.F._3 rappresentato e difeso dall' avvocato Umberto Canetti del Foro di Napoli ( C.F._4
) – PEC: e presso lo studio dello stesso
[...] Email_2 elettivamente dom.to in Napoli alla via Carlo Poerio n.90.
-appellato
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9.10.2023 conveniva in giudizio Parte_1 CP_1 dinnanzi al Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, per sentire
[...] accertare l'illegittimità del licenziamento intimatogli il 7.4.2023 per insussistenza del fatto materiale con reintegrazione nel posto di lavoro con le medesime mansioni e qualifica e la condanna della convenuta al pagamento dell'indennità, commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR pari a € 2075,90 lordi, dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegra, vinte le spese.
A sostegno delle domande il ricorrente esponeva, in fatto, di lavorare alle dipendenze della società convenuta dall'1.1.2021, inquadrato nel livello 3° del CCNL Utilitalia con qualifica di operaio e operatore ecologico/autista presso il cantiere gestito dalla società in appalto dal Comune di Giugliano per il servizio di raccolta e smistamento dei rifiuti solidi urbani e di igiene ambientale;
che in data 24.2.2023 riceveva dalla società datrice una comunicazione di addebito disciplinare, in cui gli veniva contestato che il 21.2.2023 alle ore 12, durante lo svolgimento delle sue mansioni e nel suo turno di lavoro effettuato con , il mezzo aziendale veniva sottoposto a sequestro penale per essere Parte_2 stato utilizzato per rimuovere materiale di risulta proveniente da cantiere edile situato in via Madonna del Pantano 79 in Giugliano in Campania;
di aver esposto le proprie giustificazioni anche di persona in data 9.3.2023; che, ciò nonostante, in data 7.4.2023 riceveva comunicazione di licenziamento per motivi disciplinari.
In punto di diritto, lamentava la genericità della contestazione;
l'insussistenza del fatto contestato, in quanto a suo dire giammai aveva recuperato “altro materiale di risulta proveniente da cantiere edile”'; deduceva la sproporzione della sanzione rispetto al fatto contestato nonché la lesione del diritto di difesa.
La società si difendeva rilevando che la condotta del ricorrente era tale da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario alla base del rapporto, in quanto costui era stato sorpreso a ritirare da un'abitazione privata in cui erano in corso lavori di ristrutturazione dei materiali edili misti di risulta, ovvero rifiuti speciali che il lavoratore non era in alcun modo autorizzato a ritirare o a smaltire, e che ciò aveva comportato altresì il sequestro dell'automezzo e del carico, trattandosi di condotta penalmente rilevante.
Con sentenza n.2881/2024 del 31.5.2024 il Tribunale di Napoli Nord rigettava il ricorso evidenziando che le condotte addebitate e pacificamente accertate erano di gravità tale da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario col datore di lavoro.
Con ricorso 8.10.2024 propone gravame il lavoratore censurando la sentenza impugnata per aver il giudice adito male interpretato il materiale probatorio e segnatamente le dichiarazioni testimoniali .
Sostiene ancora una volta che la condotta contestata meritava al più una sanzione conservativa a tenore del CCNL.
La società si è difesa chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
2 Il gravame non merita condivisione.
Ritiene il collegio che le ampie e articolate motivazioni del Tribunale vadano pienamente condivise, non meritando le censure sollevate dall'appellante che, peraltro, si sostanziano nella reiterazione delle deduzioni già proposte e puntualmente disattese dal primo Giudice.
Nel merito, è incontestato che il e il collega in data 21 febbraio 2023 erano Pt_1 Pt_2 di turno 5.00/11,30 nella “fascia costiera Zona 29” con l'utilizzo del mezzo targato GG594 EK addetti alla raccolta del “residuo secco non riciclabile” lungo il percorso della zona assegnata.
Alle ore 12.00 gli operatori di Polizia Municipale del Comune di Giugliano in Campania, maresciallo e assistenti e - verbale di sequestro penale in Tes_1 Tes_2 Tes_3 atti- procedevano in via Madonna del Pantano 79, al sequestro del mezzo targato GG594EK appartenente alla “utilizzato” da e “per CP_1 Parte_1 Parte_2 la rimozione e trasporto di scarti di lavorazioni edili consistenti in sacchi vuoti di cemento e premiscelati, tubi in PVC e altro materiale di risulta proveniente da cantiere edile sito in via Madonna de Pantano 79 Giugliano , sottoposto a sequestro.
Sul posto prontamente interveniva il “coordinatore del servizio” della , Ing. CP_1
, che alle ore 12,29 firmava ii verbale di sequestro penale del mezzo, con CP_3 obbligo di custodia dello stesso presso ii deposito della in zona ASI. CP_1
In data 24.02.2023 la procedeva nei confronti del ricorrente alla seguente CP_1 contestazione di addebito:
“Contestazione di addebito - comunicazione di avvio di procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 7 L. 300/70 - CCNL di categoria e codice di disciplina aziendale, con contestuale sospensione cautelare e non disciplinare.
EL e stato assunto alle nostre dipendenze con decorrenza dal 01.01.2021, con inquadramento nel livello 3A del CCNL di categoria UTILITALIA e con qualifica di operaio e mansioni di operatore ecologico/autista, nell'ambito dei servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani, servizi da noi effettuati per ii Comune di Giugliano in Campania.
La detta attività lavorativa Lei ha iniziato a svolgerla presso lo stesso Comune committente sin dal 1.8.2023, alle dipendenze della società che ivi prima di noi svolgeva ivi servizio in appalto, e quindi la sua "anzianità lavorativa" è tale da dover ritenere che EL non possa non distinguere e/o sapere quali sono le attività lecite e quelle illecite nello svolgimento delle Sue mansioni.
In data 21 febbraio 2023, alle ore 12:00 circa, durante ii turno di servizio (giro di raccolta di rifiuti, come da calendario lavorativo aziendale) effettuato in squadra con ii signor a bordo del nostro mezzo aziendale, autocompattatore targato Parte_2
GG594EK, entrambi - in violazione delle leggi e disposizioni in materia ambientale che regolamentano la raccolta dei rifiuti - in località Giugliano in Campania alla via Madonna del Pantano, al civico 79, avete arbitrariamente utilizzato ii detto mezzo aziendale "PER LA RIMOZONE ED IL TRASPORTO DI SCARTI DI LAVORAZIONI ED/LI IN SACCHI 3 VUOTI DI CEMENTO E PREMISCELATO, TUB/ IN PVC EALTRO MA TERIALE DI RISULTA PROVEN/ENT/ DA CANT/ERE ED/LE SITO IN VIA MADONNA DEL PANTANO 79 SOTTOPOSTO A ". CP_4
Ciò è quanto risulta dal verbale di sequestro penale del suddetto nostro mezzo aziendale, redatto nell'occasione dagli agenti appartenenti al Comando di Polizia Municipale del Comune di Giugliano in Campania (maresciallo e assistenti Tes_1
e come si legge nel verbale stesso) che procedevano al sequestro Tes_2 Tes_3 penale proprio per avervi trovati intenti nello svolgimento della suddetta illecita attività.
Gli stessi Agenti, quindi, a seguito dei controlli effettuati in quel momento, disponevano l'immediato sequestro penale dell'autocompattatore aziendale targato GG 594EK, si che sul posto doveva prontamente intervenire il nostro coordinatore del servizio, Ing. , che alle ore 12,29 firmava ii verbale di sequestro penale CP_3 del mezzo, con obbligo di custodia dello stesso presso ii deposito della in zona CP_1
ASL
Pertanto, le contestiamo di avere, contravvenendo a precise disposizioni aziendali e legali, arbitrariamente ed abusivamente raccolto e introdotto nel mezzo aziendale materiali di risulta provenienti da un cantiere edile, oltre tutto, sottoposto a sequestro.
Trattasi di gravissimo comportamento che oltre a violare norme legali in materia di smaltimento dei rifiuti e specifiche norme comportamentali previste dal CCNL UTILITALIA regolarmente affisso in azienda, viola basilari principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contrato (Artt, 1175 e 1375 c.c.) in relazione alle mansioni da Lei svolte.
La sua gravissima condotta, oltre a comportare l'immediato sequestro e dell'automezzo aziendale, produrrà intuibili ulteriori conseguenze sia di natura contrattuale col committente Comune di Giugliano sia di natura amministrativa e penale con gravi danni all'immagine aziendale e danni economici di vario genere.
Tutto cio premesso, ai sensi dell'art 7 della legge n.300/1970 Le contestiamo i fatti e comportamenti sopra esposti, assegnandole ii termine perentorio giorni 5 (cinque) per fornire le sue giustificazioni in merito a quanta addebitato riservandoci all'esito delle stesse ogni opportuna decisione.
Nel contempo, data la gravita della mancanza addebitataLe, in via cautelativa siamo costretti a sospenderla dal servizio e dalla competenza per la durata del procedimento disciplinare. Distinti saluti”.
Il lavoratore, con nota del 27.02.2023, si giustificava dichiarando che trattavasi di materiale riveniente da “abitazione privata” in via Secondo Viale Case Sante n 72 Località Varcaturo, e trattavasi di “materiale di poco conto” abbandonato sul suolo all'esterno di una abitazione privata e che si era trattato di normale attività facente parte del servizio di raccolta, chiedendo poi l'audizione orale ex art 7 legge 300/1970, che avveniva in data 09.03.2023.
In tale sede il ricorrente dichiarava che il fatto era avvenuto all'interno dell'abitazione in via del Pantano 79, che nell'occasione lui e il collega “erano stati invitati da un utente a
4 raccogliere dei rifiuti consistenti in sacchi vuoti di cemento e pezzi di tubi di plastica come quelli usati per le acque di scarico , depositati all'interno di una abitazione privata
, e che nell'occasione egli aveva accostato il mezzo aziendale da lui condotto con la parte posteriore per circa mezzo metro all'interno dell'immobile , provvedendo insieme al collega a raccogliere i rifiuti e a caricarli sul mezzo che si trovava con la parte posteriore per circa mezzo metro all'interno dell'immobile e che nel frattempo erano sopravvenuti i vigili urbani che avevano bloccato il mezzo aziendale, che lui dall'esterno non era stato in grado di vedere che all'interno stavano effettuando lavori edili di ristrutturazione e non conosceva il nome dell'utente che lo aveva invitato al “ritiro” dei rifiuti.
Nel frattempo, all'Amminsitratore Unico della , data 15.3.2023 veniva CP_1 comunicata la sua iscrizione nel registro degli indagati per i fatti del 21.2.2023 .
Con missiva del 07.04.2023 la preso atto delle giustificazioni rese dal CP_1 Pt_1
e ritenute le stesse contraddittorie e non rispondenti alla realtà, procedeva al licenziamento del ricorrente per motivi disciplinari e comunque per giusta causa stante la violazione non solo di specifiche norme disciplinari del ccnl , ma anche di violazione dei principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto e di violazione del
“minimo etico”, e quindi di grave lesione del vincolo fiduciario.
Con provvedimento del 14.8.2023, veniva disposta l'archiviazione del procedimento penale a carico dell'amministratore della società .
Questi i fatti di causa.
Appare dunque senz'altro da confermare anche in questa sede quanto già affermato dal Tribunale all'esito della fase istruttoria svolta in primo grado.
Ancora una volta il ricorrente in questa sede sostiene che la condotta contestata era insussistente in quanto si esauriva nello svolgimento della propria attività professionale, nel rispetto delle direttive aziendali, che il materiale raccolto era di poca quantità e consisteva in sacchi vuoti di cemento e premiscelato oltre qualche tubo in pvc e che all'esterno della abitazione privata non vi era alcun cartello apposto indicante “abitazione sotto sequestro” .
Deduce, al riguardo, una non corretta valutazione del materiale istruttorio da parte del Tribunale e segnatamente della deposizione del teste . Pt_2
Appare opportuno innanzitutto evidenziare che l'operazione di interpretazione e valutazione del materiale probatorio, salvo che la legge non disponga altrimenti, si sostanzia nel giudizio frutto del prudente apprezzamento espresso dal giudice, secondo i dettami sanciti dall'art.116 c.p.c.
In tale prospettiva, viene dunque devoluto al giudice di merito il potere di individuare le fonti del proprio convincimento, e pertanto, anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l'unico limite della adeguata e congrua motivazione del criterio adottato.
5 Conseguentemente, ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. fra le tante Cass. Sentenza n. 16056 del 02/08/201; Cass. 20 settembre 2003 n.5079, Cass. 23 aprile 2001 n.5964, Cass. 10 maggio 2000 n.6023, Cass. 30 ottobre 1998 n.10896)
Ciò detto, osserva la Corte che del tutto immune da censure si palesa l'iter logico giuridico seguito dal giudice di prima istanza il quale ha elaborato una decisione corretta ed immune da censure, decisione di cui ha chiaramente enunciato i criteri informativi, che presentano connotati di logica coerenza e pienamente giustificano le conclusioni alle quali è pervenuto.
Egli, infatti, ha puntualmente richiamato le dichiarazioni dei testi escussi, e CP_3
, evidenziandone l'insufficienza e lacunosità per essere gli stessi giunti sul luogo Tes_4 dei fatti in un momento successivo, solo quando i materiali erano già sul compattatore e per non aver, dunque, avuto una percezione diretta su cosa i lavoratori avessero prelevato.
Le dichiarazioni, confermative della prospettazione attorea, rese dal teste sono Pt_2 state correttamente ritenute non attendibili, dal momento che lo stesso ha un interesse concreto alla vicenda per cui è causa, avendo un contenzioso in corso per i medesimi fatti posti a fondamento del licenziamento disciplinare oggi all'esame ..
Insiste ancora il nell'affermare che egli si è limitato a raccogliere rifiuti Pt_1 indifferenziati nella zona di sua competenza, nell'ambito delle normali operazioni di raccolta .
Inoltre, ancora una volta reitera la tesi difensiva secondo cui fuori dall'abitazione situata in via Pantano 79 non era visibile alcun cartello indicante il sequestro del cantiere.
Su quest'ultimo punto è sufficiente richiamare le complete argomentazioni del Tribunale, in alcun modo scalfite dalla censura qui proposta che si limita a reiterare le precedenti difese, e ribadire quindi che nel caso di specie il dipendente si è recato appositamente all'interno dell'abitazione di un utente con l'automezzo aziendale, su espressa richiesta da quest'ultimo, al fine specifico di ritirare rifiuti prodotti da costui, per giunta provenienti dall'attività di un cantiere edile (vedi verbale di sequestro).
E' evidente, in questo caso, l'assoluta esorbitanza e abnormità della condotta rispetto all'ordinaria prestazione lavorativa, ed anzi è palese la gravità della condotta stessa, avendo il lavoratore non solo utilizzato un automezzo aziendale destinato alla raccolta pubblica di rifiuti, senza autorizzazione, per una finalità diversa, ma avendo per giunta esposto il datore di lavoro alle severe sanzioni pecuniarie previste dalla legge per i reati ambientali e provocando la forzata indisponibilità dell'automezzo oggetto di sequestro.
Né giova alla tesi attorea il tentativo di classificare i rifiuti prelevati dal ricorrente come rifiuti urbani, per un duplice ordine di ragioni.
6 La prima è che la gravità della condotta - il ritiro “a domicilio” presso un utente di rifiuti di cantiere con l'automezzo aziendale - è tale che risulterebbe perfino superfluo valutare la natura speciale o meno dei rifiuti;
la seconda è che non è credibile che il ricorrente non si rendesse conto della natura dei materiali giacenti presso l'abitazione, atteso il luogo in cui era andato a ritirarli e l'oggettiva difficoltà, anche da parte di una persona non particolarmente esperta, a non notare che nei sacchetti vi erano “tubi in PVC e altro materiale di risulta proveniente da cantiere edile” come descritto nel verbale di sequestro del 21.2.2023, in atti.
Il secondo motivo di appello va parimenti disatteso in quanto, ancora una volta, il reclamante deduce la non gravità dei fatti addebitati, l'assenza dell'elemento psicologico e, infine, l'archiviazione del procedimento penale a carico del legale rappresentante della società datrice.
Al riguardo la Corte non può che ribadire quanto già osservato dal primo Giudice, il quale si è così espresso :” la condotta del dipendente, in ragione delle considerazioni finora svolte, appare senza dubbio caratterizzata sotto il profilo soggettivo da un coefficiente di intenzionalità, che pone in luce una oggettiva idoneità a menomare la fiducia del datore di lavoro nell'esattezza dei successivi adempimenti da parte del lavoratore. In particolare, le caratteristiche del caso concreto, così come l'intero quadro della vicenda emerso nel giudizio, valgono, ad avviso di questo giudice, a integrare un comportamento oggettivamente suscettibile di ledere la fiducia del datore di lavoro e di far ritenere che la continuazione del rapporto si risolva in un pregiudizio per gli scopi aziendali. Si osserva, infine, che il decreto di archiviazione per tenuità del fatto esprime una valutazione effettuata secondo i canoni penalistici che non sono sovrapponibili a quelli utilizzati dal datore di lavoro, il quale ha il diritto di pretendere che i propri dipendenti si attengano alle disposizioni aziendali che attengono al nucleo essenziale della prestazione lavorativa. Pertanto, il licenziamento intimato dal datore di lavoro risulta legittimo ai sensi dell'art. 2119 c.c. “.
Queste motivate e convincenti argomentazioni del Tribunale sono appieno condivise dal Collegio.
Del resto i rilievi formulati dalla difesa attorea ricalcano le argomentazioni già esposte nella precedente fase e non apportano elementi nuovi e decisivi a sostegno della tesi propugnata.
Non appare possibile ravvisare una mera negligenza nello svolgimento delle mansioni per la ragione, più volte ribadita, che la condotta tenuta era del tutto esorbitante dall'ordinaria attività lavorativa.
Infine, quanto al terzo motivo di appello, le valutazioni del tribunale in prime cure appaiono pienamente condivisibili in considerazione della gravità della condotta e della dell'intenzionalità della stessa, risultando perfino superfluo richiamare ancora una volta il consolidato orientamento giurisprudenziale sulla autonoma valutazione da parte del giudice della gravità della condotta integrante giusta causa di licenziamento e della sua idoneità a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario, non essendo seriamente sostenibile che il lavoratore non si rendesse conto di quanto la propria condotta esulasse dall'attività lavorativa ordinaria e dalle disposizioni datoriali e quanto si ponesse in
7 contrasto con le norme inderogabili di legge, che dovevano essere al ben note, volte Pt_1 alla tutela dell'ambiente, e che proprio le aziende dedite alla raccolta dei rifiuti sono chiamate in prima linea ad attuare.
La sentenza impugnata va perciò integralmente confermata anche in relazione alla ritenuta insussistenza della violazione del diritto di difesa. La mancata consegna della copia del verbale delle dichiarazioni rese dallo stesso lavoratore appare irrilevante, come già rilevato dal primo giudice, tenuto conto che il lavoratore era ben consapevole delle dichiarazioni rese in sede di audizione .Nè vengono esplicitati, neppure in questa sede, specifici aspetti e rilievi che avrebbero potuto essere evidenziati al fine di integrare la difesa.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado liquidandole in € 2.800,00, oltre IVA e C.P.A. e rimborso spese generali come per legge.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit. , se dovuto
Così deciso in Napoli, il 8.5.2025
Il Presidente est.
(dr. Anna Carla Catalano)
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