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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 11/03/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De Bonis, all'udienza dell'11 marzo 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3004/2024 R.G. e vertente
fra
, nato ad [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Marco Dibitonto ed C.F._1
elettivamente domiciliato presso il di lui studio, in Foggia, alla Via della
Repubblica n. 25, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
(C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Ministro in carica;
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1 1. Con ricorso, depositato il 17.10.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe – attualmente destinatario di un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso I.C. "J. STELLA" di Muro Lucano - adiva il giudice del lavoro ed esponeva di avere prestato la propria attività quale docente a tempo determinato negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 senza usufruire dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, destinata allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. «Carta Elettronica del docente»), sebbene avesse svolto mansioni identiche a quelle espletate dal personale di ruolo e fosse sottoposta agli stessi obblighi formativi gravanti su tutti gli altri docenti;
che tale diverso trattamento tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti precari era in contrasto con la normativa costituzionale, con la clausola 4 Direttiva
1999/70 CE, con la giurisprudenza europea e con la giurisprudenza del Consiglio di Stato.
Tanto premesso, adiva il Tribunale e domandava di accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio di cui all'art. 1, comma 121 L.
107/2015 (c.d. CARTA DOCENTE), secondo il sistema proprio di essa e per il valore corrispondente a quello perduto (c.d. Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente pari a 500,00 ad anno scolastico) per l'a.s. 2020/2021 e per l'a.s. 2021/2022, di condannare il
[...]
in persona del pro-tempore, in Controparte_2 CP_3 favore dell'attuale ricorrente, per l'anno scolastico 2020/2021 e 2021/2022, all'attribuzione del beneficio di cui all'art. 1, comma 121 L. 107/2015 (c.d. Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente), secondo il sistema proprio di essa e per il valore corrispondente a quello perduto che, nel caso di specie, è pari all'importo di €. 1.000,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Non si costituiva il , in persona del Ministro Controparte_1
in carica;
2 Dichiarata la contumacia della parte non costituita, la causa veniva istruita mediante l'acquisizione della produzione documentale e, in data 11 marzo 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. La domanda merita accoglimento.
E' circostanza documentata, e non contestata, che parte ricorrente abbia prestato la propria attività con contratto a tempo determinato negli anni scolastici
2020/2021 e 2021/2022.
Con il presente giudizio il lavoratore lamenta di essere stato illegittimamente escluso, in quanto titolare di contratti di lavoro a tempo determinato, dalla fruizione del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla Legge 107/2015 e domanda la condanna del convenuto alla corresponsione dell'importo di euro 500,00 per ciascun CP_1
anno scolastico.
Sulla questione in esame, la Corte di Giustizia Europea, nella causa C-450/21, con ordinanza del 18 maggio 2022, ha affermato che “... la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno
1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 CP_1 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di
3 aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza …”.
Anche il Consiglio di Stato, con sentenza 16 marzo 2022, n. 1842, ha affermato, in parte motiva, che spetta all'amministrazione “… l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza distinzione tra docenti a tempo indeterminato e determinato, strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio … E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo… “ così dichiarando la illegittimità degli atti impugnati e, in particolare, il D.P.C.M. del 23 settembre 2015, la nota applicativa del 15 ottobre 2015, n. 15219, e il D.P.C.M. 28 novembre 2016, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della carta docente.
Da ultimo la Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 10072 del
27.10.2023 ha statuito i seguenti principi di diritto: “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121,
L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze
4 scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121,
L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della
Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico” (nonché Cass. civ., sez. lav. Sentenza n.
29961 del 27.10.2023).
5 Infine, va rilevato che il decreto-legge 13 giugno 2023 n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023 n. 103, all'art 15, comma 1, ha disposto che: “La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante”.
In applicazione dei richiamati principi, ai quali si ritiene di dare continuità, non avendo l'Amministrazione resistente, rimasta contumace, dedotto e provato nulla in relazione alle condizioni di lavoro e alle ragioni richiamate nella clausola 4 che possano giustificare la diversità di trattamento riservato ai docenti precari in relazione alla carta docenti, in accoglimento del ricorso, accertato il diritto del ricorrente ad ottenere la carta docenti in relazione agli anni scolastici 2020/2021
e 2021/2022, per l'importo di euro 500,00 per ciascun anno, l'Amministrazione convenuta va condannata alla corresponsione dell'importo complessivo di €
1.000,00 in favore del sig. , oltre accessori come per legge. Parte_1
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del
2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, e tenuto conto del carattere seriale del contenzioso oggetto del presente giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso Parte_1
depositato il 17.10.2024, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad ottenere la carta docenti in relazione agli anni scolastici: 2020/2021 e 2021/2022 per l'importo nominale di € 500,00 per ciascun anno;
6 2. condanna il , in persona del Controparte_1 CP_3
in carica, al pagamento in favore del sig. dell'importo Parte_1 nominale di € 1.000,00, oltre accessori come per legge;
3. condanna il , in persona del Controparte_1 CP_3
in carica, alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in € 600,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Potenza, 11 marzo 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosalba De Bonis
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