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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 14/10/2025, n. 1713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1713 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. UC IT, all'esito dell'udienza del 14/10/2025, tenutasi nelle forme sostitutive previste dall'art. 127 ter c.p.c.; vista l'ordinanza del 26/09/2025, con cui è stata, tra l'altro, fissata l'udienza per la decisione della causa ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.; lette le note scritte depositate in data 10/10/2025 da parte attrice;
lette le note scritte depositate in data 10/10/2025 da parte convenuta;
pronuncia ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c., che richiama l'art. 281-sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 599 Cont. dell'anno 2025
TRA
C.F./P.IVA , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in via Conca D'Oro, n.
112, Roma, presso lo studio dell'avv. Stefano D'ORAZIO, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE
E
- C.F./P.IVA in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dell'avv. Renato SARDI all'indirizzo PEC , dal Email_1 quale è rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: cancellazione iscrizione ipoteca giudiziale.
CONCLUSIONI: per parte attrice (note scritte del 10/10/2025: “La difesa di parte istante, alla luce dell'ordinanza notificata il 26 settembre 2025, insiste per la cancellazione dell'ipoteca giudiziale dell'importo di Euro 45.000,00 iscritta il 23 marzo 2004 al N. 1303 di formalità a favore della Bancantoveneta Spa, oggi
[...]
, sull'immobile sito in San Felice Circeo n. 22 e censito al N.C.E.U. di San CP_1
Felice Circeo al MU, particella 71, sub 11 cat. A/3, in quanto non è stata rinnovata, con la compensazione delle spese di lite.”; per parte convenuta (note scritte del 10/10/2025): , alla luce di CP_1 quanto sin qui esposto, insiste nella richiesta al Tribunale di disporre e ordinare la cancellazione della mera formalità iscritta presso l'Ufficio Provinciale di Latina –
Territorio ai nn. Reg. Gen. 7927- Reg. Par. 1303 in data 23/03/2004 in favore di
(C.F. ) e contro (C.F. Parte_2 P.IVA_3 CP_2
; senza pronuncia su spese e onorari.”. C.F._1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 13/02/2025, ha Parte_1 convenuto in giudizio l'istituto di credito (oggi Parte_2 [...]
chiedendo la cancellazione dell'iscrizione di ipoteca Controparte_3 giudiziale del 23/03/2004 (reg. gen. 7927 - reg. part. 1303) gravante sull'immobile sito in San Felice Circeo, n. 22, distinto al N.C.E.U. di detto Comune al foglio MU particella 71, sub. 11, cat. A/3.
A sostegno della domanda, parte attrice ha dedotto che in data 16/06/2004 la società attrice ha acquistato da l'immobile su descritto, sul quale è CP_2 stata iscritta ipoteca per l'importo di € 45.000,00 a favore della Parte_2
oggi a garanzia del credito portato da
[...] Controparte_3 decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma il 4/03/2004. A seguito di accesso presso l'Ufficio Provinciale di Latina - Territorio
Servizio di Pubblicità Immobiliare, eseguito dalla società attrice in data 22/02/2025, sarebbe emersa la mancata rinnovazione dell'ipoteca.
Sul presupposto dell'applicabilità dell'art. 2847 c.c., parte attrice ha concluso chiedendo di disporre la cancellazione dell'ipoteca giudiziale in virtù della perdita di efficacia della stessa per mancato rinnovo entro il termine ventennale di cui alla norma citata.
Con comparsa depositata il 26/05/2025 si è costituita in giudizio la
[...] rilevando, in primo luogo, che, in forza di atto di cessione risalente al CP_1
23/12/2025, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui artt. 1 e 4 della Legge sulla cartolarizzazione e dell'art. 58 del d.lgs. 385/1993 (T.U.B.), la società CP_4 ha acquistato pro soluto un portafoglio di crediti pecuniari individuabili in
[...] blocco da e di detta cessione sarebbe stata data Controparte_5 pubblicità mediante pubblicazione in G.U., parte II, n. 2, del 5/01/2016.
Successivamente, la in forza di contratto di cessione di Controparte_1 crediti concluso in data 27 giugno 2023, stipulato ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del d. lgs. del 1° settembre 1993, n. 385, ha acquistato, pro soluto, da CP_4 un portafoglio di crediti pecuniari individuabili in blocco e classificati “a
[...] sofferenza”, con relativa pubblicità tramite pubblicazione in G.U., parte II, n. 80, dell'8/07/2023.
Tra i crediti oggetto di cessione è ricompreso quello vantato nei confronti di
(di cui fideiussori sono risultate e Controparte_6 CP_2 [...]
con annessi privilegi, garanzie e accessori, comprese la garanzia prestata da CP_7
e l'ipoteca giudiziale sopra identificata iscritta in favore della cedente CP_2 in forza del decreto ingiuntivo n. 4484/2004.
Ha, dunque, rilevato che, sul presupposto che, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo a favore del cedente conservano la loro validità
e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, ha, in ogni caso, chiesto di disporre la cancellazione della mera formalità iscritta presso l'Ufficio Provinciale di Latina - Territorio ai Reg. Gen. 7927-
Reg. Par. 1303, in data 23/03/2004, in favore di e contro Parte_2
senza pronuncia su spese e onorari. CP_2 Con ordinanza del 26/09/2025 rilevato l'invito al ricorrente a prendere posizione sulla richiesta di non regolazione delle spese, è stata fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c. l'udienza del 14/10/2025, contestualmente sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127-ter c.p.c..
2. La domanda introdotta dalla società è fondata per Parte_1 le ragioni di fatto e di diritto di seguito esposte.
In ordine al tema della cancellazione dell'iscrizione di ipoteca giudiziale, l'art. 2884 c.c. stabilisce che “la cancellazione deve essere eseguita dal conservatore, quando è ordinata con sentenza passata in giudicato o con altro provvedimento definitivo emesso dalle autorità competenti”.
Detto meccanismo opera nella speciale circostanza in cui il creditore per vari motivi non voglia prestare il proprio consenso alla cancellazione dell'iscrizione e, dunque, questa può essere ordinata dal giudice e avrà piena efficacia solamente quando la sentenza sarà passata in giudicato. La sentenza in questione potrà essere richiesta dal debitore, dal terzo acquirente del bene ipotecato ex art. 2858 c.c., dal terzo datore d'ipoteca ex art. 2868 c.c. e da chiunque possa vedersi arrecato un pregiudizio dalla mancata cancellazione e avrà come oggetto l'accertamento dell'estinzione del credito garantito o addirittura della stessa ipoteca.
Nel sistema del nuovo codice civile la cancellazione dell'iscrizione ha un effetto sostanziale: essa, cioè, non estingue soltanto l'iscrizione ma lo stesso diritto d'ipoteca.
2.1 Nel caso di specie la società attrice ha chiesto di disporsi la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria sul presupposto del mancato rinnovo, entro il termine ventennale previsto dall'art. 2847 c.c., dell'iscrizione di ipoteca giudiziale sul bene immobile sito in San Felice Circeo, n. 22, distinto al N.C.E.U. di detto Comune al foglio MU particella 71, sub. 11, cat. A/3.
L'ipoteca è sorta a garanzia del decreto ingiuntivo n. 4484/2004, pronunciato dal Tribunale di Roma contro e nella qualità di CP_2 CP_7 fideiussori della società debitrice sul bene oggetto di giudizio, Controparte_6 che al tempo dell'iscrizione ipotecaria era di proprietà di la quale CP_2 poi, con contratto di compravendita a rogito del notaio (Reg. gen. n. 14612 Per_1 - Reg. part. n. 9295) del 27/05/2004, ha trasferito la proprietà del bene ipotecato alla società attrice nel presente giudizio. Parte_1
L'attrice ha esposto di aver effettuato un accesso presso l'Ufficio Provinciale di Latina - Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare, da cui è emerso il mancato rinnovo dell'iscrizione a seguito del decorso del termine ventennale di efficacia dell'iscrizione ipotecaria, pertanto ha chiesto la cancellazione dell'ipoteca, cui il creditore non si è opposto, ai sensi dell'art. 2847 c.c..
Ai sensi della norma citata, l'iscrizione della garanzia ipotecaria conserva la sua efficacia per venti anni e viene meno se l'iscrizione non è rinnovata prima che scada detto termine ventennale.
La rinnovazione, dunque, se eseguita anteriormente alla scadenza, evita la definitiva estinzione della garanzia e permette la conservazione degli effetti dell'iscrizione ipotecaria, incluso il grado privilegiato nell'ordine delle ipoteche.
La giurisprudenza di legittimità in tema ha chiarito che “l'efficacia dell'iscrizione di ipoteca, ai sensi dell'art. 2847 c.c., cessa se l'iscrizione non sia rinnovata entro vent'anni dalla sua data, a nulla rilevando che tale termine spiri in pendenza del processo di esecuzione, a meno che non sia già stato emesso, prima della scadenza di detto termine ventennale, il decreto di trasferimento del bene ipotecato (Cass. civ., sez. VI-3, 8/02/2017, ord. n. 3401)
Va chiarito, inoltre, che “la prescrizione dell'ipoteca riguardo ai beni acquistati da terzi, ai sensi dell'art. 2880 c.c., determina l'estinzione dell'effetto dell'iscrizione, indipendentemente dalla permanenza del credito, sicché il diritto ad iscrivere ipoteca continua a sussistere e il titolare ben può procedere a nuova iscrizione. Ne consegue che, qualora il venditore dell'immobile conceda l'ipoteca in favore di un terzo, questi, nonostante l'estinzione dell'iscrizione ipotecaria per prescrizione, conservando il titolo, può sempre procedere ad una nuova iscrizione, in quanto l'estinzione dell'iscrizione dell'ipoteca non comporta automaticamente la relativa eliminazione, per la quale occorre anche la cancellazione dell'ipoteca, che determina, in caso di ipoteca volontaria, il venir meno del titolo” (Cass. civ. sez. III,
28/08/2019, n.21752).
In ogni caso “la mancata rinnovazione dell'ipoteca comporta, allo spirare del termine di decadenza ventennale, non l'estinzione del titolo esecutivo - permanendo la possibilità di procedere in forza di esso ad una nuova iscrizione ipotecaria con un nuovo grado -, ma l'estinzione dell'ipoteca stessa, con la conseguenza che è preclusa una re-iscrizione opponibile ai terzi acquirenti, i quali abbiano trascritto il loro titolo successivamente all'iscrizione non rinnovata, che integra una trascrizione opponibile al creditore (ex) ipotecario secondo le ordinarie regole di pubblicità immobiliare”.
(Cass. civ., 12/3/2014, n. 5628).
In questo senso, dunque, l'eventuale nuova iscrizione dell'ipoteca, decorso il termine ventennale previsto dall'art. 2847 c.c., non è opponibile al terzo acquirente del bene ipotecato se la rinnovazione non è avvenuta prima della scadenza del termine.
2.2 La circostanza per cui risulterebbe decorso il termine ventennale per il rinnovo dell'iscrizione è provata dall'allegazione in atti dell'ispezione ipotecaria svolta dall'attrice in data 22/01/2025 e altresì non contestata da parte della creditrice costituita nel presente giudizio, che sostanzialmente aderisce alla domanda giudiziale.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda di cancellazione dell'iscrizione di ipoteca giudiziale va accolta.
Considerato che, come si evince dall'art. 2884 c.c., la cancellazione dell'iscrizione deve essere eseguita dal conservatore quando è ordinata con sentenza passata in giudicato o con altro provvedimento definitivo emesso dalle autorità competenti, la cancellazione richiesta è subordinata al passaggio in giudicato della presente sentenza.
3. Attesa la specifica richiesta di nulla disporre sulle spese di lite da parte attrice e la richiesta compensazione delle spese da parte convenuta, deve, dunque, disporsi la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così decide:
- accoglie la domanda proposta da e ordina Parte_1 all , già Conservatoria Controparte_8 dei Registri Immobiliari di Latina, con esonero da ogni responsabilità, di provvedere,
a seguito della presentazione del relativo titolo da parte dell'interessato e al passaggio in giudicato della presente sentenza, alla cancellazione dell'iscrizione dell'ipoteca giudiziale del 23/03/2004 (presentazione n. 34) n. 7927 reg. gen. e al n. 1303 reg. part. sull'immobile sito in San Felice Circeo, n. 22, distinto al N.C.E.U. di detto
Comune al foglio MU particella 71, sub. 11, cat. A/3, intestato a Parte_1
[...]
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Latina, lì 14/10/2025
Il giudice
UC IT
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. UC IT, all'esito dell'udienza del 14/10/2025, tenutasi nelle forme sostitutive previste dall'art. 127 ter c.p.c.; vista l'ordinanza del 26/09/2025, con cui è stata, tra l'altro, fissata l'udienza per la decisione della causa ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.; lette le note scritte depositate in data 10/10/2025 da parte attrice;
lette le note scritte depositate in data 10/10/2025 da parte convenuta;
pronuncia ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c., che richiama l'art. 281-sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 599 Cont. dell'anno 2025
TRA
C.F./P.IVA , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in via Conca D'Oro, n.
112, Roma, presso lo studio dell'avv. Stefano D'ORAZIO, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE
E
- C.F./P.IVA in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dell'avv. Renato SARDI all'indirizzo PEC , dal Email_1 quale è rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: cancellazione iscrizione ipoteca giudiziale.
CONCLUSIONI: per parte attrice (note scritte del 10/10/2025: “La difesa di parte istante, alla luce dell'ordinanza notificata il 26 settembre 2025, insiste per la cancellazione dell'ipoteca giudiziale dell'importo di Euro 45.000,00 iscritta il 23 marzo 2004 al N. 1303 di formalità a favore della Bancantoveneta Spa, oggi
[...]
, sull'immobile sito in San Felice Circeo n. 22 e censito al N.C.E.U. di San CP_1
Felice Circeo al MU, particella 71, sub 11 cat. A/3, in quanto non è stata rinnovata, con la compensazione delle spese di lite.”; per parte convenuta (note scritte del 10/10/2025): , alla luce di CP_1 quanto sin qui esposto, insiste nella richiesta al Tribunale di disporre e ordinare la cancellazione della mera formalità iscritta presso l'Ufficio Provinciale di Latina –
Territorio ai nn. Reg. Gen. 7927- Reg. Par. 1303 in data 23/03/2004 in favore di
(C.F. ) e contro (C.F. Parte_2 P.IVA_3 CP_2
; senza pronuncia su spese e onorari.”. C.F._1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 13/02/2025, ha Parte_1 convenuto in giudizio l'istituto di credito (oggi Parte_2 [...]
chiedendo la cancellazione dell'iscrizione di ipoteca Controparte_3 giudiziale del 23/03/2004 (reg. gen. 7927 - reg. part. 1303) gravante sull'immobile sito in San Felice Circeo, n. 22, distinto al N.C.E.U. di detto Comune al foglio MU particella 71, sub. 11, cat. A/3.
A sostegno della domanda, parte attrice ha dedotto che in data 16/06/2004 la società attrice ha acquistato da l'immobile su descritto, sul quale è CP_2 stata iscritta ipoteca per l'importo di € 45.000,00 a favore della Parte_2
oggi a garanzia del credito portato da
[...] Controparte_3 decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma il 4/03/2004. A seguito di accesso presso l'Ufficio Provinciale di Latina - Territorio
Servizio di Pubblicità Immobiliare, eseguito dalla società attrice in data 22/02/2025, sarebbe emersa la mancata rinnovazione dell'ipoteca.
Sul presupposto dell'applicabilità dell'art. 2847 c.c., parte attrice ha concluso chiedendo di disporre la cancellazione dell'ipoteca giudiziale in virtù della perdita di efficacia della stessa per mancato rinnovo entro il termine ventennale di cui alla norma citata.
Con comparsa depositata il 26/05/2025 si è costituita in giudizio la
[...] rilevando, in primo luogo, che, in forza di atto di cessione risalente al CP_1
23/12/2025, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui artt. 1 e 4 della Legge sulla cartolarizzazione e dell'art. 58 del d.lgs. 385/1993 (T.U.B.), la società CP_4 ha acquistato pro soluto un portafoglio di crediti pecuniari individuabili in
[...] blocco da e di detta cessione sarebbe stata data Controparte_5 pubblicità mediante pubblicazione in G.U., parte II, n. 2, del 5/01/2016.
Successivamente, la in forza di contratto di cessione di Controparte_1 crediti concluso in data 27 giugno 2023, stipulato ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del d. lgs. del 1° settembre 1993, n. 385, ha acquistato, pro soluto, da CP_4 un portafoglio di crediti pecuniari individuabili in blocco e classificati “a
[...] sofferenza”, con relativa pubblicità tramite pubblicazione in G.U., parte II, n. 80, dell'8/07/2023.
Tra i crediti oggetto di cessione è ricompreso quello vantato nei confronti di
(di cui fideiussori sono risultate e Controparte_6 CP_2 [...]
con annessi privilegi, garanzie e accessori, comprese la garanzia prestata da CP_7
e l'ipoteca giudiziale sopra identificata iscritta in favore della cedente CP_2 in forza del decreto ingiuntivo n. 4484/2004.
Ha, dunque, rilevato che, sul presupposto che, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo a favore del cedente conservano la loro validità
e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, ha, in ogni caso, chiesto di disporre la cancellazione della mera formalità iscritta presso l'Ufficio Provinciale di Latina - Territorio ai Reg. Gen. 7927-
Reg. Par. 1303, in data 23/03/2004, in favore di e contro Parte_2
senza pronuncia su spese e onorari. CP_2 Con ordinanza del 26/09/2025 rilevato l'invito al ricorrente a prendere posizione sulla richiesta di non regolazione delle spese, è stata fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c. l'udienza del 14/10/2025, contestualmente sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127-ter c.p.c..
2. La domanda introdotta dalla società è fondata per Parte_1 le ragioni di fatto e di diritto di seguito esposte.
In ordine al tema della cancellazione dell'iscrizione di ipoteca giudiziale, l'art. 2884 c.c. stabilisce che “la cancellazione deve essere eseguita dal conservatore, quando è ordinata con sentenza passata in giudicato o con altro provvedimento definitivo emesso dalle autorità competenti”.
Detto meccanismo opera nella speciale circostanza in cui il creditore per vari motivi non voglia prestare il proprio consenso alla cancellazione dell'iscrizione e, dunque, questa può essere ordinata dal giudice e avrà piena efficacia solamente quando la sentenza sarà passata in giudicato. La sentenza in questione potrà essere richiesta dal debitore, dal terzo acquirente del bene ipotecato ex art. 2858 c.c., dal terzo datore d'ipoteca ex art. 2868 c.c. e da chiunque possa vedersi arrecato un pregiudizio dalla mancata cancellazione e avrà come oggetto l'accertamento dell'estinzione del credito garantito o addirittura della stessa ipoteca.
Nel sistema del nuovo codice civile la cancellazione dell'iscrizione ha un effetto sostanziale: essa, cioè, non estingue soltanto l'iscrizione ma lo stesso diritto d'ipoteca.
2.1 Nel caso di specie la società attrice ha chiesto di disporsi la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria sul presupposto del mancato rinnovo, entro il termine ventennale previsto dall'art. 2847 c.c., dell'iscrizione di ipoteca giudiziale sul bene immobile sito in San Felice Circeo, n. 22, distinto al N.C.E.U. di detto Comune al foglio MU particella 71, sub. 11, cat. A/3.
L'ipoteca è sorta a garanzia del decreto ingiuntivo n. 4484/2004, pronunciato dal Tribunale di Roma contro e nella qualità di CP_2 CP_7 fideiussori della società debitrice sul bene oggetto di giudizio, Controparte_6 che al tempo dell'iscrizione ipotecaria era di proprietà di la quale CP_2 poi, con contratto di compravendita a rogito del notaio (Reg. gen. n. 14612 Per_1 - Reg. part. n. 9295) del 27/05/2004, ha trasferito la proprietà del bene ipotecato alla società attrice nel presente giudizio. Parte_1
L'attrice ha esposto di aver effettuato un accesso presso l'Ufficio Provinciale di Latina - Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare, da cui è emerso il mancato rinnovo dell'iscrizione a seguito del decorso del termine ventennale di efficacia dell'iscrizione ipotecaria, pertanto ha chiesto la cancellazione dell'ipoteca, cui il creditore non si è opposto, ai sensi dell'art. 2847 c.c..
Ai sensi della norma citata, l'iscrizione della garanzia ipotecaria conserva la sua efficacia per venti anni e viene meno se l'iscrizione non è rinnovata prima che scada detto termine ventennale.
La rinnovazione, dunque, se eseguita anteriormente alla scadenza, evita la definitiva estinzione della garanzia e permette la conservazione degli effetti dell'iscrizione ipotecaria, incluso il grado privilegiato nell'ordine delle ipoteche.
La giurisprudenza di legittimità in tema ha chiarito che “l'efficacia dell'iscrizione di ipoteca, ai sensi dell'art. 2847 c.c., cessa se l'iscrizione non sia rinnovata entro vent'anni dalla sua data, a nulla rilevando che tale termine spiri in pendenza del processo di esecuzione, a meno che non sia già stato emesso, prima della scadenza di detto termine ventennale, il decreto di trasferimento del bene ipotecato (Cass. civ., sez. VI-3, 8/02/2017, ord. n. 3401)
Va chiarito, inoltre, che “la prescrizione dell'ipoteca riguardo ai beni acquistati da terzi, ai sensi dell'art. 2880 c.c., determina l'estinzione dell'effetto dell'iscrizione, indipendentemente dalla permanenza del credito, sicché il diritto ad iscrivere ipoteca continua a sussistere e il titolare ben può procedere a nuova iscrizione. Ne consegue che, qualora il venditore dell'immobile conceda l'ipoteca in favore di un terzo, questi, nonostante l'estinzione dell'iscrizione ipotecaria per prescrizione, conservando il titolo, può sempre procedere ad una nuova iscrizione, in quanto l'estinzione dell'iscrizione dell'ipoteca non comporta automaticamente la relativa eliminazione, per la quale occorre anche la cancellazione dell'ipoteca, che determina, in caso di ipoteca volontaria, il venir meno del titolo” (Cass. civ. sez. III,
28/08/2019, n.21752).
In ogni caso “la mancata rinnovazione dell'ipoteca comporta, allo spirare del termine di decadenza ventennale, non l'estinzione del titolo esecutivo - permanendo la possibilità di procedere in forza di esso ad una nuova iscrizione ipotecaria con un nuovo grado -, ma l'estinzione dell'ipoteca stessa, con la conseguenza che è preclusa una re-iscrizione opponibile ai terzi acquirenti, i quali abbiano trascritto il loro titolo successivamente all'iscrizione non rinnovata, che integra una trascrizione opponibile al creditore (ex) ipotecario secondo le ordinarie regole di pubblicità immobiliare”.
(Cass. civ., 12/3/2014, n. 5628).
In questo senso, dunque, l'eventuale nuova iscrizione dell'ipoteca, decorso il termine ventennale previsto dall'art. 2847 c.c., non è opponibile al terzo acquirente del bene ipotecato se la rinnovazione non è avvenuta prima della scadenza del termine.
2.2 La circostanza per cui risulterebbe decorso il termine ventennale per il rinnovo dell'iscrizione è provata dall'allegazione in atti dell'ispezione ipotecaria svolta dall'attrice in data 22/01/2025 e altresì non contestata da parte della creditrice costituita nel presente giudizio, che sostanzialmente aderisce alla domanda giudiziale.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda di cancellazione dell'iscrizione di ipoteca giudiziale va accolta.
Considerato che, come si evince dall'art. 2884 c.c., la cancellazione dell'iscrizione deve essere eseguita dal conservatore quando è ordinata con sentenza passata in giudicato o con altro provvedimento definitivo emesso dalle autorità competenti, la cancellazione richiesta è subordinata al passaggio in giudicato della presente sentenza.
3. Attesa la specifica richiesta di nulla disporre sulle spese di lite da parte attrice e la richiesta compensazione delle spese da parte convenuta, deve, dunque, disporsi la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così decide:
- accoglie la domanda proposta da e ordina Parte_1 all , già Conservatoria Controparte_8 dei Registri Immobiliari di Latina, con esonero da ogni responsabilità, di provvedere,
a seguito della presentazione del relativo titolo da parte dell'interessato e al passaggio in giudicato della presente sentenza, alla cancellazione dell'iscrizione dell'ipoteca giudiziale del 23/03/2004 (presentazione n. 34) n. 7927 reg. gen. e al n. 1303 reg. part. sull'immobile sito in San Felice Circeo, n. 22, distinto al N.C.E.U. di detto
Comune al foglio MU particella 71, sub. 11, cat. A/3, intestato a Parte_1
[...]
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Latina, lì 14/10/2025
Il giudice
UC IT