Ordinanza cautelare 23 ottobre 2025
Sentenza 16 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00285/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01515/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di LE (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1515 del 2025, proposto dalla De LU Fuorni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B602C30A55, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio eletto presso il suo studio in LE, via Ss. Martiri Salernitani, 31;
contro
LE UL s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Sabato Pisapia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Sumus Italia s.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione
a - della determinazione dell'Amministratore Unico n. 117 dell'08.08.2025, con la quale LE UL S.p.A., in accoglimento della proposta del R.U.P. prot. n. 7753 dell'08.08.2025, ha disposto
l'annullamento dell'aggiudicazione precedentemente disposta in favore della ricorrente;
b - ove e per quanto occorra, della proposta del R.U.P. prot. n. 7753 dell'08.08.2025;
c - ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 7144-2025 del 21.07.2025, con la quale "LE UL S.p.A." ha attivato il soccorso istruttorio tardivo e del verbale di soccorso istruttorio tardivo;
d - della determinazione dell'Amministratore Unico n. 121 del 28.08.2025, con la quale LE UL S.p.A. ha disposto la nuova aggiudicazione in favore della Società "Sumus Italia s.r.l.";
e - ove e per quanto occorra, delle note prot. n. 8287 del 02.09.2025, prot. n. 8370 del 05.09.2025 e prot. n. 8440 del 09.09.2025, di riscontro all'istanza di accesso agli atti;
f - di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali;
per l’accertamento e la declaratoria dell’inefficacia del contratto eventualmente stipulato dalla stazione appaltante - ai sensi dell’art. 121 c.p.a. - o, in subordine, ai sensi dell’art. 122 c.p.a. nonché del diritto della ricorrente a subentrare nel contratto stipulato ai sensi dell’art. 124 c.p.a., dichiarando, altresì, sin da ora, la disponibilità nel relativo subentro; nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente a conseguire l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della LE UL s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. EL ES e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 29 settembre 2025 e depositato il 30 settembre 2025, la ricorrente, prima classificata nell’ambito del lotto 2 della “procedura aperta per l'affidamento della fornitura di kit buste, codificate, trasparenti per il conferimento di rifiuto multimateriale e rifiuto non differenziabile, nonché di buste per il conferimento della carta”, impugna i provvedimenti con cui la LE UL ha disposto la revoca dell'aggiudicazione già adottata in suo favore e la nuova aggiudicazione della procedura nei confronti della controinteressata, seconda classificata.
La lex specialis della procedura, di importo complessivo pari a euro 1.030.600,00, oltre IVA (di cui 420.500,00, oltre IVA relativi al lotto 2, specificamente riferito alla fornitura di kit di sacchi di carta per il conferimento della carta) e da aggiudicare sulla base del criterio del minor prezzo, dispone la produzione, nell'ambito della documentazione amministrativa, delle schede tecniche delle buste oggetto della fornitura (cfr. par. 15, punto 6, del disciplinare di gara).
Dopo l’ aggiudicazione e su segnalazione della controinteressata, l’Ente ha provveduto a richiedere alla ricorrente, attivando il soccorso istruttorio ex art. 101 del d.lgs. n. 36 del 2023, attestazione della conformità del prodotto al decreto CAM vigente; la ricorrente ha quindi prodotto autodichiarazione di conformità del prodotto al par. 6.1.4 dell’allegato al D.M. 23 giugno 2022 e alla norma UNI EN 13593:2003 nonché dichiarazione del fornitore della carta di conformità della stessa alla medesima norma.
Su nuova sollecitazione della controinteressata, l’Ente ha disposto la revoca dell'aggiudicazione, evidenziando l'inottemperanza al soccorso istruttorio e l'inammissibilità dell'offerta per la mancata produzione di attestazione di rispetto del decreto CAM e la mancata produzione di certificazione di conformità del materiale da fornire alla norma tecnica, con sostanziale violazione del punto 1.8 del capitolato prestazionale, considerata la mancanza di una dichiarazione generale di conformità ai predetti CAM di settore.
2. La ricorrente deduce:
- l’omessa comunicazione di avvio del procedimento;
- la violazione delle disposizioni del disciplinare di gara che prevedono, ai fini dell'aggiudicazione, la produzione delle sole schede tecniche del prodotto, con la conseguenza che non era possibile all’Ente chiedere la produzione di ulteriore documentazione in sede di soccorso istruttorio;
- la violazione dei principi del risultato e della fiducia, avendo la ricorrente dichiarato la conformità del prodotto “ai requisiti stabiliti al capitolo 6.1.4 dell'allegato al D.M. 23.06.22”;
- il rispetto della disciplina di cui ai al D.M. 23 giugno 2022 che “al punto 6.1.4 del relativo allegato, prevede per i sacchi e sacchetti … che "sono conformi alla norma UNI EN 13592:2003" e che, per la relativa verifica, "L'offerente presenta documentazione tecnica del prodotto che intende fornire dalla quale si evinca la rispondenza ai criteri e alle norme tecniche indicate o altra documentazione equivalente”, considerato altresì che il rispetto dei criteri ambientali e della norma tecnica indicata risultava dalle schede tecniche presentate in gara e dalla dichiarazione resa in sede di soccorso istruttorio (costituenti documentazione tecnica idonea a comprovare la conformità del prodotto) e che né la disciplina generale né quella speciale relativa alla procedura prevedono limiti. Inoltre, le previsioni relative alle caratteristiche del prodotto attengono alla fase esecutiva in quanto sono contenute nel capitolato speciale, nell'ambito della quale sono previsti controlli finalizzati alla verifica della qualità delle buste consegnate, mediante analisi trimestrali effettuate da laboratorio certificato e incaricato dalla Stazione appaltante, con la conseguenza che la verifica effettuata atteneva alla fase esecutiva e competeva allo stesso Ente;
- l'inesistenza di uno “schema di certificazione” nonché di enti accreditati per la verifica del rispetto della citata norma tecnica, con la conseguenza che non poteva essere prodotta alcuna certificazione di qualità al riguardo, considerato che quella prodotta da stessa controinteressata è stata rilasciata da un ente certificatore non accreditato per la medesima norma;
- l'illegittimità in via derivata dell'aggiudicazione disposta nei confronti della controinteressata.
3. Si è costituita la società LE UL, chiedendo il rigetto del ricorso.
Non si è costituita la controinteressata.
4. Con ordinanza n. 441 del 2025 è stata respinta la domanda cautelare “in quanto la ricorrente non ha comunque comprovato, né nel corso della procedura né prima dell’avvio dell’esecuzione del contratto, le caratteristiche tecniche del prodotto offerto e la conformità delle stesse alle disposizioni del capitolato speciale d’appalto, con particolare riferimento alla norma UNI EN 13593:2003, non essendo sufficiente a tale scopo l’autodichiarazione resa, in mancanza di ulteriore documentazione di tipo tecnico”.
5. All’udienza pubblica del 28 gennaio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Secondo la giurisprudenza, “il provvedimento di decadenza dall'aggiudicazione (detto anche revoca dell'aggiudicazione o di esclusione dell'operatore economico, anche se sopravvenuto all'espletamento della gara) è adottato nei confronti dell'aggiudicatario per mancanza dei requisiti, generali o speciali di partecipazione emersa dopo l'aggiudicazione, in occasione della verifica ex art. 32, comma 7, d.lgs. n. 50/2016 ovvero per inottemperanza ad obblighi di allegazione documentale preordinati alla stipulazione del contratto o per mancata attuazione di altri adempimenti condizionanti comunque la stipulazione del contratto … l'esclusione non costituisce comunque avvio di un procedimento distinto, sebbene sviluppo eventuale della procedura concorsuale nella quale essa si iscrive senza alcuna autonomia procedimentale nel relativo ambito, rappresentandone un mero segmento e, come tale, non abbisogna di una separata comunicazione di avvio” (cfr. TAR Lazio – Roma, Sez. III, 8 gennaio 2024, n. 277).
Nel caso di specie, occorre poi aggiungere che la ricorrente ha avuto comunque contezza dell’avvio delle attività di comprova e verifica delle caratteristiche del prodotto offerto mediante la nota di “attivazione del soccorso istruttorio”, attività che bene avrebbe potuto condurre, in caso di esito negativo, al ritiro dell’aggiudicazione, come prospettato nella medesima nota.
Sotto diverso profilo, la Stazione appaltante ha correttamente provveduto a chiedere documentazione di comprova delle caratteristiche tecniche del prodotto, al fine non solo di verificare la veridicità della scheda tecnica presentata nel corso della procedura ma anche l’effettiva e piena rispondenza del prodotto stesso ai CAM di settore, non risultante dalla medesima scheda.
Infatti il par. 19 del disciplinare di gara, dedicato alla verifica della documentazione amministrativa e quindi anche delle schede tecniche del prodotto offerto (che dovevano essere incluse in tale documentazione - cfr. par. 19, lett. b, e par. 15, n. 6, del disciplinare di gara) fa “salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura”; lo stesso par. 15 del disciplinare prevede la presentazione, nell’ambito della documentazione amministrativa, di “altri atti e/o documenti che dovessero risultare necessari a termini di legge e/o del presente Disciplinare” (cfr. par. 15, punto 12, del disciplinare di gara).
La sommarietà delle informazioni contenute nella scheda tecnica allegata ha imposto alla Stazione appaltante lo svolgimento di ulteriori attività e, in particolare, l’attivazione delle verifiche sulla rispondenza del prodotto ai CAM, anche in ossequio al principio del risultato.
I principi del risultato e della fiducia non possono risolversi nella passiva accettazione di documentazione da cui non risulti in maniera certa la conformità del prodotto offerto alle specifiche tecniche previste in gara; al contrario, è proprio il principio del risultato a suggerire l’effettuazione di verifiche in merito alla rispondenza del prodotto offerto alle specifiche tecniche di gara (specie ove la documentazione presentata in sede di offerta non contenga informazioni sufficienti) prima della stipula del contratto e dell’avvio della fornitura, al fine di non rallentare la fase di esecuzione dell’affidamento.
Occorre poi rilevare che le mere dichiarazioni rese dalla medesima ricorrente e dal produttore non erano sufficienti a comprovare le caratteristiche tecniche dei sacchi, considerato altresì che dalla scheda tecnica presentata in allegato alla documentazione amministrativa non era possibile evincere con certezza la piena conformità del prodotto ai CAM di settore.
Infatti:
- da un lato, il par. 1.8 del capitolato speciale prevede che la “fornitura delle buste di carta per l’utilizzo del conferimento della frazione di carta devono avere le seguenti caratteristiche principali minime e comunque conformi al Decreto CAM”, ammettendo la fornitura, ai sensi dell'allegato II.5 come richiamato dall'art. 79 del d.lgs. n. 36 del 2023 “di prodotti equivalenti, purché il fornitore comprovi il pieno rispetto della normativa CAM e quanto espressamente previsto dall'allegato sopra indicato”;
- dall’altro, il D.M. di riferimento prevede la presentazione di documentazione tecnica di comprova, consentendo di attestare mediante dichiarazione del produttore unicamente l’utilizzo di materiali riciclati e precisando che il rispetto della norma UNI EN 13593:2003 deve essere invece attestato mediante “ documentazione tecnica del prodotto dalla quale si evinca la rispondenza ai criteri ed alle norme tecniche indicate o altra documentazione equivalente”.
Pertanto, con riferimento al rispetto della predetta norma tecnica norma UNI EN 13593:2003, la dichiarazione resa dallo stesso offerte o dal produttore della carta (quest’ultima, è fondamentale evidenziarlo, non riferita al prodotto finito ma alla sola carta utilizzata) non possono integrare “documentazione tecnica” né “documentazione equivalente”.
Gli atti presentati non risultano ammessi né dal decreto CAM, che consente dichiarazioni del produttore con riferimento al solo utilizzo di materiali riciclati, né dall’allegato II.5 al d.lgs. n. 36 del 2023 che richiama l’art. 105 del medesimo decreto ai fini della comprova, articolo che a sua volta rinvia all’allegato II.8; sulla base di quest’ultimo allegato, la ricorrente avrebbe dovuto produrre, se non una certificazione, una relazione di prova ovvero un altro mezzo di prova appropriato, “purché [l’operatore economico] dimostri che i lavori, le forniture o i servizi prestati soddisfano i requisiti o i criteri stabiliti nelle specifiche tecniche”, quindi un documento elaborato da un soggetto terzo e qualificato che attestasse le caratteristiche tecniche del prodotto.
La ricorrente, invece, non ha prodotto tale pur necessaria documentazione né in sede procedimentale né in sede processuale, con la conseguenza che il prodotto offerto dalla stessa devi ritenersi sprovvisto delle caratteristiche previste dalla norma tecnica e pertanto non conforme al capitolato speciale.
Infine, non può dirsi che il controllo della conformità delle buste alle caratteristiche previste dai CAM e dal capitolato costituisse onere esclusivo della Stazione appaltante sulla base delle previsioni del paragrafo 1.4 del capitolato speciale.
La citata disposizione prevede infatti che “la S.A. provvederà ad eventuali analisi trimestrali, mediante laboratorio certificato. Il controllo avrà ad oggetto la qualità delle buste consegnate, ed il rispetto degli oneri grafici innanzi descritti. In caso di non conformità, si applica quanto previsto all’articolo 4 del presente capitolato prestazionale, cui espressamente si rimanda”, con la conseguenza che l’espresso riferimento al controllo della “qualità delle buste consegnate” e non delle “buste offerte”, colloca tali controlli da parte dell’Ente nella fase di esecuzione.
A ben vedere, inoltre, la citata previsione aggiunge un ulteriore argomento a sostegno della insufficienza delle dichiarazioni presentate in merito alla conformità del prodotto alla norma UNI EN 13593:2003 e offre elementi ai fini dell’individuazione della documentazione idonea alla comprova.
Il riferimento ad “analisi” svolte “mediante laboratorio certificato” esemplifica infatti, in maniera chiara ma indiretta, la “documentazione tecnica” che la ricorrente avrebbe dovuto produrre ai fini della comprova delle caratteristiche tecniche dei kit proposti.
7. In conclusione il ricorso è infondato e va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di LE (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti della LE UL, che si liquidano nella misura di euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in LE nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LV ZZ, Presidente
Antonio Andolfi, Consigliere
EL ES, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL ES | LV ZZ |
IL SEGRETARIO