Decreto cautelare 30 gennaio 2025
Ordinanza cautelare 20 febbraio 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 24/11/2025, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00723/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00039/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 39 del 2025, proposto dai sig.ri -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avv. Antonia Cento, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t.; Prefettura di Reggio Calabria, in persona del Prefetto p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia:
- del provvedimento di revoca del nulla osta adottato in data -OMISSIS- in favore del lavoratore -OMISSIS-, emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura Reggio Calabria - Codice Pratica N. P- -OMISSIS- e notificato ai ricorrenti in data -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Reggio Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2025 la dott.ssa BE ZZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso tempestivamente notificato e depositato, il sig. -OMISSIS- ed il sig. -OMISSIS- - il primo quale lavoratore straniero assunto con le mansioni di badante, giusta nulla osta al lavoro subordinato rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura Reggio Calabria in data -OMISSIS-, ex art. 22 D.lgs. 25.7.1998, n. 286 ed art. 31 del D.P.R. 394/99, ed il secondo quale datore di lavoro - hanno impugnato il provvedimento di revoca del predetto nulla-osta, adottato dallo Sportello Unico in data -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 42 comma 2 D.lgs. n. 73/2022.
1.1 La revoca in contestazione risulta motivata in ragione dei precedenti penali del datore di lavoro, consistenti nell’avere riportato una sentenza di condanna, divenuta esecutiva in data 13/01/2022, alla pena di sette anni e sei mesi di reclusione, oltre ad € 32.000,00 di multa, per i reati di “ estorsione c.p. art. 629 - disposizioni per il controllo delle armi l. 895/1967 art. 1, art. 2 - stupefacenti art. 73 comma 1 dpr 309/90 aggravato concorso ”. In esclusiva ragione di siffatto precedente penale, ha “ RITENUTO pertanto di dover procedere alla revoca del succitato nulla osta” .
2. I ricorrenti hanno contestato la legittimità di tale revoca, affidando il gravame ai motivi di diritto appresso sintetizzati e raggruppati per censure omogenee.
- “1) ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE PER ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI, ILLEGITTIMITA’ PER VIOLAZIONE DELL’ ART. 22 DEL D.LGS DEL 25/07/1998 N. 286 ”;
- “ECCESSO DI POTERE. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DELL’ART. 24 PUNTO 12 DEL D.LGS DEL 25/07/1998 N. 286”;
Il provvedimento di ritiro in contestazione sarebbe stato adottato in violazione dell’art. 22 comma 5 bis D.lgs. n. 286/1998, contenente una elencazione ritenuta tassativa - e, come tale non suscettibile di interpretazione estensiva - dei precedenti penali ostativi al nulla osta al lavoro subordinato, tra i quali non rientrerebbero quelli annoverati dal datore di lavoro, odierno ricorrente (sentenza di condanna in materia di armi e stupefacenti, espiata con fine pena fissato al 12.11.2022).
L’illegittima interpretazione estensiva della disposizione in esame operata dall’amministrazione ne tradirebbe la ratio legis , consistente nell’esigenza che non usufruiscano di nulla osta al lavoro subordinato, nei confronti di cittadini stranieri, datori di lavori aventi precedenti penali specifici e tassativi in materia di immigrazione, reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, violazione della normativa a tutela dei lavoratori.
- “ECCESSO DI POTERE. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DELL’ART. 5 TER T.U. IMMIGRAZIONE”;
Diversamente da quanto ritenuto dall’amministrazione, la disposizione di cui all’art. 42 comma 2 D.L. n. 73/2022 abiliterebbe la revoca esclusivamente per fatti sopravvenuti rispetto alla data di rilascio del nulla osta al lavoro, nella specie adottato previa effettuazione dei controlli all’uopo previsti dalla normativa vigente.
La revoca in contestazione si porrebbe, altresì, in contrasto con le previsioni di cui all’art. 24 T.U.I. laddove, avuto riguardo al lavoro stagionale, considera ostativi al nulla osta fattispecie di reato non coincidenti con quelle ascritte al datore di lavoro, odierno ricorrente.
- “ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO DELLA CAUSA TIPICA. LA RICHIESTA COME BADANTE”;
L’illegittima interpretazione estensiva operata dall’amministrazione avuto riguardo alla normativa di settore determinerebbe, peraltro, un grave ed irragionevole pregiudizio per la sfera giuridica del datore di lavoro. Il sig.-OMISSIS-, dichiarato invalido con totale e permanente inabilità lavorativa, avrebbe, infatti, assunto il lavoratore straniero, con le mansioni di badante, al precipuo fine di far fronte alle sue gravi e certificate esigenze di salute, nella specie irragionevolmente frustrate.
3. Il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Reggio Calabria si sono inizialmente costituiti con memoria di mera forma corredata da corposa documentazione.
4. Con ordinanza n.-OMISSIS-, il Collegio, valutati positivamente sia il fumus boni iuris che il periculum in mora , ha sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato.
5. Con memoria difensiva depositata in data 7.03.2025, la difesa erariale ha contestato la fondatezza del gravame, evidenziando, in linea di principio, la legittimità del potere di revoca siccome connesso al sopravvenuto accertamento dell’inesistenza ab imis dei presupposti legittimanti il nulla osta, secondo quanto previsto dall’art. 22 comma 5 quater T.U.I. Nella specie, le condanne riportate dal datore di lavoro, pur non concernendo specificamente la materia dell’immigrazione, disvelerebbero una personalità del richiedente idonea ad esporre a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica.
6. In occasione della pubblica udienza del 22 ottobre 2025, presenti i difensori di entrambe le parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso è fondato e, come tale, deve essere accolto.
8. Priva di pregio si appalesa la censura tendente a contestare ab imis il potere dell’amministrazione di disporre la revoca del nulla osta se non per ragioni ostative sopravvenute rispetto al rilascio del provvedimento abilitante la stipula del contratto di lavoro.
Ed invero, in materia di immigrazione, le disposizioni di cui agli artt. 22 comma 5 quater D.lgs. n. 286/1998 e 42 comma 2, D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla l. 4 agosto 2022, n. 122, abilitano l’amministrazione alla revoca del nulla osta al lavoro subordinato, al sopravvenuto accertamento dell’inesistenza originaria degli elementi ostativi al rilascio di detto titolo.
Trattasi di una atipica ipotesi di revoca del nulla osta al lavoro subordinato, i cui presupposti non coincidono con quelli di cui all’art. 21 quinquies L. n. 241/90, e ciò all’evidente scopo di non privare, con efficacia ex tunc , lo straniero di un titolo abilitante la sua presenza, medio tempore, sul territorio nazionale.
9. Ciò posto, coglie nel segno il motivo di gravame secondo cui l’amministrazione ha esercitato il potere di revoca de quo in assenza dei relativi presupposti legittimanti, siccome delineati dall’art. 22 comma 5 bis e 5 ter D.lgs. n. 286/1988 a norma del quale: « Il nulla osta al lavoro è rifiutato se il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:
a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;
c) reato previsto dal comma 12.
Il nulla osta al lavoro è, altresì, rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, è revocato se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5 - bis , sottoscritto con le modalità di cui al comma 6, non sia trasmesso allo sportello unico per l'immigrazione nel termine di cui al medesimo comma, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore o comunque non imputabili al lavoratore. La revoca del nulla osta è comunicata al Ministero degli affari esteri tramite i collegamenti telematici».
9.1 La ratio legis sottesa alla disposizione in esame, per quanto di interesse, è quella di escludere la possibilità di impiegare lavoratori stranieri per chi abbia commesso gravi reati in tema di in materia di immigrazione, reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, violazione della normativa a tutela dei lavoratori.
Il Legislatore ha, evidentemente, operato a monte una valutazione di inaffidabilità connessa alla probabile reiterabilità di siffatti gravi reati, siccome accertati anche con sentenza non definitiva, in capo a coloro i quali intendano usufruire di manodopera straniera. A fronte di siffatti gravi precedenti, è stato, dunque, attribuito all’amministrazione un potere di rigetto/revoca del nulla osta richiesto dall’aspirante datore di lavoro, avente natura dovuta e vincolata.
Trattasi, all’evidenza, di una disposizione normativa del tutto eccezionale e, come tale, insuscettibile di una interpretazione estensiva – quale quella, peraltro postuma, offerta dalla difesa erariale - che, diversamente opinando, ne tradirebbe la ratio legis .
10. Per come correttamente dedotto in ricorso, i precedenti penali del sig.-OMISSIS- (in materia di armi e stupefacenti), in quanto del tutto estranei a quelli tassativamente fissati ex ante dal Legislatore, non legittimano, dunque, la revoca contestazione, peraltro incidente, tenuto conto delle mansioni di badante assegnate al lavoratore straniero, sul diritto alla salute del datore di lavoro, dichiarato invalido al 100% dalla Commissione medica presso l’I.N.P.S. nel 2023 (cfr. documentazione in atti).
11. In conclusione, il ricorso è fondato e, come tale, deve essere accolto.
Ne consegue l’annullamento del provvedimento di revoca del nulla osta adottato in data -OMISSIS- in favore del lavoratore -OMISSIS-, emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura Reggio Calabria - Codice Pratica N. P- -OMISSIS- e notificato ai ricorrenti in data -OMISSIS-.
12. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, ai sensi di cui in motivazione.
Per l’effetto annulla il provvedimento di revoca del nulla osta adottato in data -OMISSIS- in favore del lavoratore -OMISSIS-, emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura Reggio Calabria - Codice Pratica N. P- -OMISSIS- e notificato ai ricorrenti in data -OMISSIS-.
Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento, in favore di parte ricorrente, della complessiva somma di € 1.500,00 a titolo di spese di lite, oltre rimborso forfettario, IVA, CPA e rimborso del contributo unificato, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, che ne ha fatto richiesta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle persone fisiche citate in sentenza.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AT TI, Presidente
BE ZZ, Primo Referendario, Estensore
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BE ZZ | AT TI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.