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Sentenza 9 agosto 2025
Sentenza 9 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/08/2025, n. 11759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11759 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 61912/2020
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA
II sezione civile in persona del giudice unico, dott.ssa IL AR, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella controversia in primo grado iscritta al n° 61910/2020 del R.G.A.C. vertente tra
Parte_1
in persona dei Procuratori p.t., elettivamente
[...]
domiciliata in Milano, corso Magenta n. 84 (studio LMS) presso gli Avv.ti
LO ON, NI EZ AL e IU NA dai quali è
rappresentata e difesa, per procura su separato foglio congiunto all'atto di citazione;
- parte attrice -
pagina 1 di 14 e
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è ope legis rappresentata e difesa;
- parte convenuta –
OGGETTO: pagamento somme per sorte capitale ed interessi relativi a cessione crediti.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: la causa è stata decisa sulle conclusioni che le parti hanno precisato, come da verbale, riportandosi ai rispettivi atti difensivi.
Parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare:
• IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui all'atto di citazione,
accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento Parte_1
da parte dell' , in persona del legale rappresentante pro tempore, dei CP_1
seguenti crediti e, per l'effetto, condannare l' , in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, al relativo pagamento in favore di Parte_1
[...]
pagina 2 di 14 I. € 19.268,19 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco che si produce sub ALL. A;
II. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla maggior sorte capitale azionata con la citazione:
− “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D.
Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e
− con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale - scadenza riportata nell'elenco prodotto sub all. A (colonna “Data Scadenza”) - sino al saldo;
III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta maggior sorte capitale azionata con la citazione che, alla data di notifica dell'atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.:
− nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.
Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
− con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
IV. € 280,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture pagina 3 di 14 costituenti la predetta maggior sorte capitale azionata, oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui tardivo pagamento ha generato il predetto importo;
IN VIA SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte Parte_1
dell'AGENZIA e, per l'effetto, condannare l'AGENZIA al pagamento in favore di di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a Parte_1 [...]
per: Parte_1
• sorte capitale,
• interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale:
- “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D.
Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e
- con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale,
• interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale:
- nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.
Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
pagina 4 di 14 - con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
• importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alla sorte capitale, oltre interessi;
IN ULTERIORMENTE SUBORDINATA: accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte dell'AGENZIA e, per Parte_1
l'effetto, condannare l' al pagamento in favore di CP_1 Parte_1
di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per Parte_1
capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.”.
: “Voglia Codesto Ill.mo Tribunale di Roma, Controparte_1
in accoglimento delle difese, deduzioni ed eccezioni contenute nella presente comparsa, e contrariis reiectis :
1) in rito ed in via preliminare, accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma in favore del Tribunale di Milano;
pagina 5 di 14 2) in subordine, sempre in rito ed in via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'inesistenza e/o l'inefficacia e/o la nullità dell'atto di citazione introduttivo, adottando ogni conseguente statuizione di legge;
3) in subordine, sempre in rito ed in via pregiudiziale, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della attrice
[...]
non avendo la titolarità dei diritti azionati, anche Parte_1
in considerazione dell'eccepita inopponibilità ed inefficacia, nei confronti di , delle cessioni Controparte_2
intercorse tra la e le varie società cedenti Parte_1
indicate nella citazione avversaria ( , nel caso di Controparte_3
specie);
4) in ogni caso, anche nel merito, accertare e dichiarare l'inesistenza e/o l'inefficacia e/o la nullità dell'atto di citazione introduttivo, adottando ogni conseguente statuizione di legge, nonché accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità e/o infondatezza (sia nell'an che nel quantum) di tutte le avversarie domande (e pertanto respingerle, anche in quanto sfornite di prova e di presupposti legali), sia per sorte che per interessi,
per tutti i motivi sopra esposti, compresi : la inopponibilità ed inefficacia, nei pagina 6 di 14 confronti di , delle cessioni intercorse tra la CP_2 Parte_1
e le varie società cedenti indicate nella citazione avversaria, la
[...]
invalidità, inefficacia e nullità delle intervenute cessioni, anche per inesistenza del loro oggetto, il difetto di titolarità del credito azionato in capo alla parte attrice (con particolare riferimento a tutti i casi in cui la P.A. ha adempiuto nei confronti delle società cedenti), la formulata eccezione di prescrizione dei crediti e degli interessi vantati, la eccepita mancanza dei presupposti per l'accoglimento delle avversarie domande, la intervenuta disdetta data da ad , la inesistenza e comunque non debenza (anche CP_2 CP_3
a seguito degli intervenuti pagamenti a favore delle società cedenti), e comunque la inesigibilità dei crediti vantati, ed anche per difetto di prova della domanda di parte attrice, sia per sorte che per interessi, sia nell'an che nel quantum, sia nelle decorrenze, motivi tutti (e relative circostanze) che si chiede espressamente al Tribunale di accertare e dichiarare;
5) in ogni caso condannare la attrice al risarcimento dei danni nei Pt_1
confronti di , parte convenuta, da liquidarsi d'ufficio nella somma CP_2
ritenuta di giustizia, ex art. 96 c.p.c., per aver agito in giudizio per il riconoscimento di crediti inesistenti e comunque non dovuti.
Con vittoria delle spese di lite.”.
pagina 7 di 14 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 03/11/2020, la parte attrice indicata in
Parte epigrafe (di qui in avanti anche ha chiesto la condanna di
[...]
al pagamento della somma di € 28.121,17 - rideterminata con Controparte_1
la prima memoria ex art. 183 c.p.c. nell'importo di € € 19.268,19- per sorte capitale, portata dalle fatture emesse da (“ ) e Controparte_3 CP_3
riepilogate nell'elenco sub doc. 3, oltre interessi moratori ex D. lgs. n.
231/2002 sulla sorte capitale calcolati alla data del 2 novembre 2020
nell'importo di € 13.623,55 , interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica dell'atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ex art. 1283 c.c., nonché € 280,00
ex art. 6, co.2, del D. lgs. n. 231/2002, come novellato dal D. lgs. n. 192/2012,
corrispondente all'importo di € 40,00 per ciascuna delle 7 fatture costituenti la sorte capitale.
A tal fine, ha dedotto di essere titolare dei crediti azionati in virtù di atto di cessione del credito pro soluto redatto nella forma della scrittura privata autenticata da notaio e notificato alla convenuta per le fatture azionate, tutte descritte nell'allegato n. 3, emesse dalla cedente e di Controparte_3
essere per ciò legittimata a chiedere il pagamento - ex artt. 2 e 5 del D. lgs. n pagina 8 di 14 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12- degli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, nonché, a norma dell'art. 1283 c.c.,
degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale, oltre all'importo ulteriore – ex art. 6, D. lgs. n. 231/2002, come novellato dal D. lgs. 192/2012 - di € 40,00 per ciascuna fattura non pagata.
2. Costituitasi tempestivamente ha eccepito: Controparte_1
• incompetenza per territorio del Tribunale di Roma in favore del Tribunale di
Milano ex artt. 54 RD n. 2440/1923, 278, lett. d), 287 e 407 RD n. 827/1924 o comunque ex art. 25 c.p.c,
• nullità dell'atto di citazione ex artt. 163 terzo comma nn. 3), 4) e 5) c.p.c. e
164, 4° comma, c.p.c;
• infondatezza delle domande avversarie, anche nel merito, per difetto di prova,
inesistenza ed inesigibilità dei crediti vantati, difetto di presupposti legali, ed incongruenza dei dati risultanti dalla citazione e dagli allegati.
• infondatezza delle domande avversaria, anche nel merito, per difetto di prova e di presupposti legali e/o inesistenza dei crediti ex adverso vantati per intervenuta prescrizione;
• invalidità, e comunque inopponibilità ed inefficacia, nei confronti di CP_2
delle cessioni intercorse tra la e le varie società Parte_1
pagina 9 di 14 cedenti per averle rifiutate ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D. Lgs.
50/2016 e/o comunque per difetto di accettazione e/o adesione alle cessioni da parte di ai sensi dell'art. 9 della Legge 20 marzo 1865, n. 2248, CP_2
richiamato dall'art. 70 comma 3^ del Regio Decreto n. 2440/1923;
• infondatezza della domanda attorea per difetto di titolarità dei crediti azionati,
in capo alla parte attrice. Difetto di legittimazione attiva della Parte_1
• inesigibilità e/o infondatezza delle somme ulteriori richieste a titolo di interessi ed indebito arricchimento.
3. Rinviata la prima udienza di comparizione parti ex art. 309 c.p.c. e,
successivamente concessi i richiesti termini ex art. 183, co. 6, c.p.c. , all'esito dei quali, -fatta eccezione per la rideterminazione del credito, a seguito dell'intervenuto, parziale, pagamento, nella minor somma di € 19.268,19-, le posizioni delle parti sono rimaste pressoché invariate, la causa,
documentalmente istruita, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni,
quindi, assegnata a nuovo giudice, trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
4. Procedendo gradatamente nell'esame delle questioni oggetto di giudizio -
arg. ex art. 276 c.p.c. – seppur con il contemperamento, ove possibile e pagina 10 di 14 rilevante, della 'ragione più liquida' ( cfr SU, sent. n. 9936 dell'8.05.2014;
S.C., , sent. n. 12002 del 28.05.2014), dev'essere, in via preliminare, CP_4
esaminata l'eccezione di incompetenza territoriale dalla convenuta ritualmente spiegata – ax art. 38 c.p.c.- nella comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, indicando quale giudice competente il Tribunale
di Milano in applicazione della disciplina di contabilità di Stato (artt. nn. 54
RD n. 2440/1923, 278, lett. d), 287 e 407 RD n. 827/1924) per essere la sede legale del creditore dichiarata nell'atto introduttivo, in Milano, città ove peraltro si trova la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato – Corso
Sempione 57 - 20149 Milano.
L'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta (alla quale parte attrice ha aderito) è fondata.
Secondo quanto in più occasioni osservato dalla giurisprudenza -e da ultimo ribadito, in sede di regolamento di competenza, con ordinanza Sez. 3, n. 21817
del 02/08/2024- “Nelle cause relative a debiti pecuniari delle pubbliche amministrazioni, il forum destinatae solutionis non si determina in applicazione dell'art. 1182 c.c., bensì in base alle norme di contabilità
pubblica (art. 54 r.d. n. 2440 del 1923 e artt. 278, lettera d, 287 e 407 r.d. n.
pagina 11 di 14 del luogo in cui ha sede l'ufficio di tesoreria tenuto ad effettuare il pagamento,
che è quello della provincia in cui il creditore è domiciliato, tranne che l'amministrazione convenuta abbia un'unica Tesoreria di riferimento”.
A tal proposito, osservano i giudici di legittimità, “la competenza del giudice del foro erariale, disciplinata dall'art. 25 c.p.c., nonché dagli artt. 6 e 7 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, di natura generale e inderogabile, è sottratta alla disponibilità della stessa amministrazione e, avuto riguardo alla natura speciale di dette norma, prevale, su ogni altra competenza, anche se inderogabile (Cass. n. 17880 del 03/09/2004)”.
Ed ancora, “con particolare riferimento all'individuazione del criterio del luogo in cui deve eseguirsi la prestazione, nelle controversie relative a debiti pecuniari delle pubbliche amministrazioni trova applicazione il principio più
volte enunciato dalla Corte (cfr. Cass. n. n. 9130 del 2016, n. 2265 del 2012, n.
17411 del 2007, n. 10902 del 2003, n. 5270 del 2001, n. 3540 del 2000, n.
1610 del 1996, e — relativamente alle obbligazioni nascenti da fatto illecito
— Cass. n. 18287 del 2015) secondo cui il luogo del pagamento — e, di conseguenza, il forum destinatae solutionis — si determina non in applicazione dell'art. 1182 c.c. ma in applicazione delle norme di contabilità pubblica e,
quindi, con riferimento alla sede della tesoreria deputata al pagamento che,
pagina 12 di 14 in virtù del combinato disposto dall'art. 1182 c.c., quarto comma, r.d. n. 2440
del 1923, art. 54, r.d. n. 827 del 1924, art. 278, lett. d, artt. 287 e 407, è la sezione di Tesoreria della provincia in cui il creditore è domiciliato”,
osservandosi che “non è in contrasto con tale conclusione il precedente, Cass.
n. 32766 dell'8 novembre 2022, relativo a fattispecie analoga, essendosi in esso affermata la competenza del Tribunale di Roma in considerazione del fatto che l'amministrazione convenuta era la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, che ha un'unica Tesoreria di riferimento a Roma, a differenza del
Ministero della Giustizia, che è dotato di più sezioni di Tesoreria provinciale,
che di volta in volta sono incaricate dei pagamenti da effettuare ai diversi creditori.”
Parte Nella specie, ha sede in Milano, via Domenichino 5, e tale è, dunque, il forum destinatae solutionis, con conseguente competenza territoriale del
Tribunale di Milano, città ove, peraltro, si trova la Sezione di Tesoreria
Provinciale dello Stato e hanno sede gli uffici dell'Avvocatura, e dinanzi al quale il giudizio dovrà essere riassunto..
5. L'adesione della parte attrice all'eccezione di incompetenza formulata dalla convenuta induce a non fare luogo a condanna sul punto.
P.Q.M.
pagina 13 di 14 il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe indicata, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
-) dichiara l'incompetenza del Tribunale di Roma in favore del Tribunale di
Milano,
-) compensa integralmente le spese processuali tra le parti del giudizio;
-) assegna termine di mesi tre per la riassunzione del giudizio dinanzi all'Autorità competente.
Roma, 08/08/2025
Il giudice
IL AR
pagina 14 di 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
827 del 1924), con la conseguenza che è competente per territorio il giudice
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA
II sezione civile in persona del giudice unico, dott.ssa IL AR, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella controversia in primo grado iscritta al n° 61910/2020 del R.G.A.C. vertente tra
Parte_1
in persona dei Procuratori p.t., elettivamente
[...]
domiciliata in Milano, corso Magenta n. 84 (studio LMS) presso gli Avv.ti
LO ON, NI EZ AL e IU NA dai quali è
rappresentata e difesa, per procura su separato foglio congiunto all'atto di citazione;
- parte attrice -
pagina 1 di 14 e
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è ope legis rappresentata e difesa;
- parte convenuta –
OGGETTO: pagamento somme per sorte capitale ed interessi relativi a cessione crediti.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: la causa è stata decisa sulle conclusioni che le parti hanno precisato, come da verbale, riportandosi ai rispettivi atti difensivi.
Parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare:
• IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui all'atto di citazione,
accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento Parte_1
da parte dell' , in persona del legale rappresentante pro tempore, dei CP_1
seguenti crediti e, per l'effetto, condannare l' , in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, al relativo pagamento in favore di Parte_1
[...]
pagina 2 di 14 I. € 19.268,19 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco che si produce sub ALL. A;
II. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla maggior sorte capitale azionata con la citazione:
− “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D.
Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e
− con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale - scadenza riportata nell'elenco prodotto sub all. A (colonna “Data Scadenza”) - sino al saldo;
III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta maggior sorte capitale azionata con la citazione che, alla data di notifica dell'atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.:
− nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.
Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
− con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
IV. € 280,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture pagina 3 di 14 costituenti la predetta maggior sorte capitale azionata, oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui tardivo pagamento ha generato il predetto importo;
IN VIA SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte Parte_1
dell'AGENZIA e, per l'effetto, condannare l'AGENZIA al pagamento in favore di di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a Parte_1 [...]
per: Parte_1
• sorte capitale,
• interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale:
- “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D.
Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e
- con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale,
• interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale:
- nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.
Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
pagina 4 di 14 - con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
• importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alla sorte capitale, oltre interessi;
IN ULTERIORMENTE SUBORDINATA: accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte dell'AGENZIA e, per Parte_1
l'effetto, condannare l' al pagamento in favore di CP_1 Parte_1
di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per Parte_1
capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.”.
: “Voglia Codesto Ill.mo Tribunale di Roma, Controparte_1
in accoglimento delle difese, deduzioni ed eccezioni contenute nella presente comparsa, e contrariis reiectis :
1) in rito ed in via preliminare, accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma in favore del Tribunale di Milano;
pagina 5 di 14 2) in subordine, sempre in rito ed in via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'inesistenza e/o l'inefficacia e/o la nullità dell'atto di citazione introduttivo, adottando ogni conseguente statuizione di legge;
3) in subordine, sempre in rito ed in via pregiudiziale, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della attrice
[...]
non avendo la titolarità dei diritti azionati, anche Parte_1
in considerazione dell'eccepita inopponibilità ed inefficacia, nei confronti di , delle cessioni Controparte_2
intercorse tra la e le varie società cedenti Parte_1
indicate nella citazione avversaria ( , nel caso di Controparte_3
specie);
4) in ogni caso, anche nel merito, accertare e dichiarare l'inesistenza e/o l'inefficacia e/o la nullità dell'atto di citazione introduttivo, adottando ogni conseguente statuizione di legge, nonché accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità e/o infondatezza (sia nell'an che nel quantum) di tutte le avversarie domande (e pertanto respingerle, anche in quanto sfornite di prova e di presupposti legali), sia per sorte che per interessi,
per tutti i motivi sopra esposti, compresi : la inopponibilità ed inefficacia, nei pagina 6 di 14 confronti di , delle cessioni intercorse tra la CP_2 Parte_1
e le varie società cedenti indicate nella citazione avversaria, la
[...]
invalidità, inefficacia e nullità delle intervenute cessioni, anche per inesistenza del loro oggetto, il difetto di titolarità del credito azionato in capo alla parte attrice (con particolare riferimento a tutti i casi in cui la P.A. ha adempiuto nei confronti delle società cedenti), la formulata eccezione di prescrizione dei crediti e degli interessi vantati, la eccepita mancanza dei presupposti per l'accoglimento delle avversarie domande, la intervenuta disdetta data da ad , la inesistenza e comunque non debenza (anche CP_2 CP_3
a seguito degli intervenuti pagamenti a favore delle società cedenti), e comunque la inesigibilità dei crediti vantati, ed anche per difetto di prova della domanda di parte attrice, sia per sorte che per interessi, sia nell'an che nel quantum, sia nelle decorrenze, motivi tutti (e relative circostanze) che si chiede espressamente al Tribunale di accertare e dichiarare;
5) in ogni caso condannare la attrice al risarcimento dei danni nei Pt_1
confronti di , parte convenuta, da liquidarsi d'ufficio nella somma CP_2
ritenuta di giustizia, ex art. 96 c.p.c., per aver agito in giudizio per il riconoscimento di crediti inesistenti e comunque non dovuti.
Con vittoria delle spese di lite.”.
pagina 7 di 14 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 03/11/2020, la parte attrice indicata in
Parte epigrafe (di qui in avanti anche ha chiesto la condanna di
[...]
al pagamento della somma di € 28.121,17 - rideterminata con Controparte_1
la prima memoria ex art. 183 c.p.c. nell'importo di € € 19.268,19- per sorte capitale, portata dalle fatture emesse da (“ ) e Controparte_3 CP_3
riepilogate nell'elenco sub doc. 3, oltre interessi moratori ex D. lgs. n.
231/2002 sulla sorte capitale calcolati alla data del 2 novembre 2020
nell'importo di € 13.623,55 , interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica dell'atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ex art. 1283 c.c., nonché € 280,00
ex art. 6, co.2, del D. lgs. n. 231/2002, come novellato dal D. lgs. n. 192/2012,
corrispondente all'importo di € 40,00 per ciascuna delle 7 fatture costituenti la sorte capitale.
A tal fine, ha dedotto di essere titolare dei crediti azionati in virtù di atto di cessione del credito pro soluto redatto nella forma della scrittura privata autenticata da notaio e notificato alla convenuta per le fatture azionate, tutte descritte nell'allegato n. 3, emesse dalla cedente e di Controparte_3
essere per ciò legittimata a chiedere il pagamento - ex artt. 2 e 5 del D. lgs. n pagina 8 di 14 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12- degli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, nonché, a norma dell'art. 1283 c.c.,
degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale, oltre all'importo ulteriore – ex art. 6, D. lgs. n. 231/2002, come novellato dal D. lgs. 192/2012 - di € 40,00 per ciascuna fattura non pagata.
2. Costituitasi tempestivamente ha eccepito: Controparte_1
• incompetenza per territorio del Tribunale di Roma in favore del Tribunale di
Milano ex artt. 54 RD n. 2440/1923, 278, lett. d), 287 e 407 RD n. 827/1924 o comunque ex art. 25 c.p.c,
• nullità dell'atto di citazione ex artt. 163 terzo comma nn. 3), 4) e 5) c.p.c. e
164, 4° comma, c.p.c;
• infondatezza delle domande avversarie, anche nel merito, per difetto di prova,
inesistenza ed inesigibilità dei crediti vantati, difetto di presupposti legali, ed incongruenza dei dati risultanti dalla citazione e dagli allegati.
• infondatezza delle domande avversaria, anche nel merito, per difetto di prova e di presupposti legali e/o inesistenza dei crediti ex adverso vantati per intervenuta prescrizione;
• invalidità, e comunque inopponibilità ed inefficacia, nei confronti di CP_2
delle cessioni intercorse tra la e le varie società Parte_1
pagina 9 di 14 cedenti per averle rifiutate ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D. Lgs.
50/2016 e/o comunque per difetto di accettazione e/o adesione alle cessioni da parte di ai sensi dell'art. 9 della Legge 20 marzo 1865, n. 2248, CP_2
richiamato dall'art. 70 comma 3^ del Regio Decreto n. 2440/1923;
• infondatezza della domanda attorea per difetto di titolarità dei crediti azionati,
in capo alla parte attrice. Difetto di legittimazione attiva della Parte_1
• inesigibilità e/o infondatezza delle somme ulteriori richieste a titolo di interessi ed indebito arricchimento.
3. Rinviata la prima udienza di comparizione parti ex art. 309 c.p.c. e,
successivamente concessi i richiesti termini ex art. 183, co. 6, c.p.c. , all'esito dei quali, -fatta eccezione per la rideterminazione del credito, a seguito dell'intervenuto, parziale, pagamento, nella minor somma di € 19.268,19-, le posizioni delle parti sono rimaste pressoché invariate, la causa,
documentalmente istruita, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni,
quindi, assegnata a nuovo giudice, trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
4. Procedendo gradatamente nell'esame delle questioni oggetto di giudizio -
arg. ex art. 276 c.p.c. – seppur con il contemperamento, ove possibile e pagina 10 di 14 rilevante, della 'ragione più liquida' ( cfr SU, sent. n. 9936 dell'8.05.2014;
S.C., , sent. n. 12002 del 28.05.2014), dev'essere, in via preliminare, CP_4
esaminata l'eccezione di incompetenza territoriale dalla convenuta ritualmente spiegata – ax art. 38 c.p.c.- nella comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, indicando quale giudice competente il Tribunale
di Milano in applicazione della disciplina di contabilità di Stato (artt. nn. 54
RD n. 2440/1923, 278, lett. d), 287 e 407 RD n. 827/1924) per essere la sede legale del creditore dichiarata nell'atto introduttivo, in Milano, città ove peraltro si trova la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato – Corso
Sempione 57 - 20149 Milano.
L'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta (alla quale parte attrice ha aderito) è fondata.
Secondo quanto in più occasioni osservato dalla giurisprudenza -e da ultimo ribadito, in sede di regolamento di competenza, con ordinanza Sez. 3, n. 21817
del 02/08/2024- “Nelle cause relative a debiti pecuniari delle pubbliche amministrazioni, il forum destinatae solutionis non si determina in applicazione dell'art. 1182 c.c., bensì in base alle norme di contabilità
pubblica (art. 54 r.d. n. 2440 del 1923 e artt. 278, lettera d, 287 e 407 r.d. n.
pagina 11 di 14 del luogo in cui ha sede l'ufficio di tesoreria tenuto ad effettuare il pagamento,
che è quello della provincia in cui il creditore è domiciliato, tranne che l'amministrazione convenuta abbia un'unica Tesoreria di riferimento”.
A tal proposito, osservano i giudici di legittimità, “la competenza del giudice del foro erariale, disciplinata dall'art. 25 c.p.c., nonché dagli artt. 6 e 7 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, di natura generale e inderogabile, è sottratta alla disponibilità della stessa amministrazione e, avuto riguardo alla natura speciale di dette norma, prevale, su ogni altra competenza, anche se inderogabile (Cass. n. 17880 del 03/09/2004)”.
Ed ancora, “con particolare riferimento all'individuazione del criterio del luogo in cui deve eseguirsi la prestazione, nelle controversie relative a debiti pecuniari delle pubbliche amministrazioni trova applicazione il principio più
volte enunciato dalla Corte (cfr. Cass. n. n. 9130 del 2016, n. 2265 del 2012, n.
17411 del 2007, n. 10902 del 2003, n. 5270 del 2001, n. 3540 del 2000, n.
1610 del 1996, e — relativamente alle obbligazioni nascenti da fatto illecito
— Cass. n. 18287 del 2015) secondo cui il luogo del pagamento — e, di conseguenza, il forum destinatae solutionis — si determina non in applicazione dell'art. 1182 c.c. ma in applicazione delle norme di contabilità pubblica e,
quindi, con riferimento alla sede della tesoreria deputata al pagamento che,
pagina 12 di 14 in virtù del combinato disposto dall'art. 1182 c.c., quarto comma, r.d. n. 2440
del 1923, art. 54, r.d. n. 827 del 1924, art. 278, lett. d, artt. 287 e 407, è la sezione di Tesoreria della provincia in cui il creditore è domiciliato”,
osservandosi che “non è in contrasto con tale conclusione il precedente, Cass.
n. 32766 dell'8 novembre 2022, relativo a fattispecie analoga, essendosi in esso affermata la competenza del Tribunale di Roma in considerazione del fatto che l'amministrazione convenuta era la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, che ha un'unica Tesoreria di riferimento a Roma, a differenza del
Ministero della Giustizia, che è dotato di più sezioni di Tesoreria provinciale,
che di volta in volta sono incaricate dei pagamenti da effettuare ai diversi creditori.”
Parte Nella specie, ha sede in Milano, via Domenichino 5, e tale è, dunque, il forum destinatae solutionis, con conseguente competenza territoriale del
Tribunale di Milano, città ove, peraltro, si trova la Sezione di Tesoreria
Provinciale dello Stato e hanno sede gli uffici dell'Avvocatura, e dinanzi al quale il giudizio dovrà essere riassunto..
5. L'adesione della parte attrice all'eccezione di incompetenza formulata dalla convenuta induce a non fare luogo a condanna sul punto.
P.Q.M.
pagina 13 di 14 il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe indicata, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
-) dichiara l'incompetenza del Tribunale di Roma in favore del Tribunale di
Milano,
-) compensa integralmente le spese processuali tra le parti del giudizio;
-) assegna termine di mesi tre per la riassunzione del giudizio dinanzi all'Autorità competente.
Roma, 08/08/2025
Il giudice
IL AR
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827 del 1924), con la conseguenza che è competente per territorio il giudice