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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 21/11/2025, n. 1479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1479 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6155/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. EN CH Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. AN AN Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 29.9.2025, vertente tra
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. , nata a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Andrea Lo Russo ed elettivamente domiciliati in Seregno, Via G.
Rossini n. 44, presso e nello studio del predetto difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
1. La figlia è affidata ad entrambi i genitori che eserciteranno la responsabilità Persona_1 genitoriale impegnandosi ad assumere congiuntamente tutte le decisioni di maggior interesse per le questioni relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute della minore, tenendo conto degli interessi e delle inclinazioni della stessa;
2. Resta inteso che per le decisioni di ordinaria amministrazione le parti eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente ogni qualvolta la figlia sarà con l'una o con l'altro genitore;
Pagina 1 3. La figlia è collocata prevalentemente presso la madre nella suddetta abitazione sita in Per_1
Cinisello Balsamo alla Via Sempione n. 4 ove avrà la propria residenza anagrafica unitamente alla signora;
Pt_2
4. La signora avrà la facoltà - ove lo ritenga opportuno - di trasferire altrove la propria Pt_2 residenza e quella della figlia, purché ciò non limiti gravemente il diritto di visita del padre. In caso di trasferimento della residenza la madre sarà tenuta a darne notizia al signor con congruo Parte_1 preavviso;
5. In virtù dell'affido condiviso come sopra stabilito, il signor starà con la figlia come Parte_1 segue:
• fine settimana alternati: il padre andrà a prendere la figlia alle ore 14.30 circa del sabato per riportarla a casa dalla madre la domenica sera per le ore 18.00 circa;
• durante la settimana il padre starà con la figlia minore tutti i giorni infrasettimanali, andandola a prendere presso la scuola dell'infanzia alle ore 16.00 circa e andrà a riperderla la madre presso l'abitazione del padre alle ore 18.00 circa;
• le festività principali verranno trascorse dalla minore con ciascun genitore secondo il criterio dell'alternanza in particolare la minore trascorrerà, alternando annualmente ciascuna singola festività
(a titolo esemplificativo: il giorno di Natale, Santo Stefano, San Silvestro, Capodanno ed Epifania festività pasquali) con l'uno e l'altro genitore, con ampia facoltà dei genitori di modificare le suddette modalità nell'interesse esclusivo della figlia e con pieno accordo tra loro che dovrà essere reso in forma scritta anche tramite e-mail e/o messaggi telefonici;
• per le vacanze estive la minore trascorrerà almeno 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore in un periodo da concordarsi entro e non oltre il 30 maggio di ciascun anno.
• In ogni caso, essendo interesse comune dei genitori stabilire modalità di visita che garantiscano alla minore e al genitore non convivente una frequentazione continuativa e significativa, è facoltà del signor contattarla con qualunque mezzo, vederla e stare con la stessa anche con Parte_1 pernottamento ogni volta che lo desidera tramite semplice comunicazione alla madre nel rispetto delle esigenze personali e lavorative di quest'ultima della figlia stessa.
6. Il signor dal mese di settembre 2025, si impegna a versare nelle mani della signora Parte_1
, Pt_2
a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore la somma concordemente determinata di €
300,00 (trecento//00) mensili. Tale importo verrà corrisposto a mezzo bonifico bancario sulle coordinate bancarie già note al signor con valuta fissa entro il giorno 10 di ogni mese e Parte_1
Pagina 2 sarà automaticamente indicizzato di anno in anno secondo gli indici Istat (prima rivalutazione settembre 2026);
7. Nel predetto ammontare devono intendersi comprese le spese per: vitto, alloggio, abbigliamento, spese e imposte dell'abitazione, mensa e tutto quanto non espressamente indicato quale spesa straordinaria secondo le Linee Guida condivise del Tribunale di Monza del 07/05/2018 (prot.
1377/18).
8. Pertanto, in aggiunta, il sig. si impegna altresì a partecipare nella misura del 50% alle Parte_1 spese straordinarie relative alla figlia, secondo le linee guida adottate dal Tribunale di Monza in accordo con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Monza in data 7 maggio 2018, da intendersi qui integralmente ritrascritte e che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare senza riserve;
9. L'assegno unico compete al 100% alla sig.ra , in qualità di genitore collocatario della figlia Pt_2 minore e, a tal fine, il signor da atto di aver già prestato propria autorizzazione in tal senso Parte_1
e che resta obbligato a prestarla ogni qualvolta eventualmente richiesto dagli Enti competenti a semplice richiesta;
10. Il signor rimarrà obbligato a corrispondere i sopracitati contributi nell'interesse della Parte_1 figlia fintanto che la stessa continuerà a convivere con la madre e, in ogni caso, sino a che la stessa non sarà economicamente indipendente;
11. Il genitore che intende sostenere una delle spese indicate come spese straordinarie da concordare come stabilite nel suddetto protocollo, dovrà inoltrare specifica richiesta scritta all'altro.
Quest'ultimo, ove non si opponga nel termine massimo di 10 giorni, esprimendo un motivato dissenso per iscritto, verrà considerato consenziente;
12. Le spese straordinarie concordate verranno rimborsate mensilmente e versate unitamente all'assegno di mantenimento nel termine suddetto;
tuttavia, qualora una delle spese straordinarie concordate superi l'importo complessivo di € 150,00, il signor si obbliga a versare Parte_1 anticipatamente il 50% nelle mani della signora;
Pt_2
13. Atteso il contributo paritetico (50%) da parte dei genitori nel sostenere gli esborsi relativi alle spese straordinarie della figlia, le detrazioni fiscali di tali costi verranno detratti fiscalmente nella misura del 50% ciascuno;
in caso di dissenso al 100% dal solo genitore che le ha sostenute, fermo restando che le stesse non potranno essere fruite nel caso di bonus e/o sussidi che ne prevedono l'esclusione;
14. Col puntuale adempimento di quanto sopra, i ricorrenti si danno reciprocamente atto di aver disciplinato ogni rapporto anche economico tra loro nell'interesse della figlia minore e di null'altro
Pagina 3 avere reciprocamente a che pretendere l'uno dall'altro, nonché di essere economicamente autosufficienti.
15. i ricorrenti prestano sin d'ora il reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo dei passaporti e/o dei documenti validi per l'espatrio;
16. le spese ed i costi del presente procedimento sono a carico di entrambi i ricorrenti in pari misura.
Motivi della decisione
Premesso che :
- hanno intrattenuto una relazione dalla quale Parte_1 Parte_2
è nata in data [...]. Per_1
Ritenuto che:
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia (13.11.2021) e, per le restanti pattuizioni, tali da Per_1 comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e , con ricorso depositato in data 29.9.2025, così provvede: Parte_2
1. Provvede in conformità agli accordi raggiunti tra le parti e recepiti nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 13/11/2025
Il Presidente
EN CH
Il Giudice est.
AN AN
Pagina 4
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. EN CH Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. AN AN Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 29.9.2025, vertente tra
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. , nata a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Andrea Lo Russo ed elettivamente domiciliati in Seregno, Via G.
Rossini n. 44, presso e nello studio del predetto difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
1. La figlia è affidata ad entrambi i genitori che eserciteranno la responsabilità Persona_1 genitoriale impegnandosi ad assumere congiuntamente tutte le decisioni di maggior interesse per le questioni relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute della minore, tenendo conto degli interessi e delle inclinazioni della stessa;
2. Resta inteso che per le decisioni di ordinaria amministrazione le parti eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente ogni qualvolta la figlia sarà con l'una o con l'altro genitore;
Pagina 1 3. La figlia è collocata prevalentemente presso la madre nella suddetta abitazione sita in Per_1
Cinisello Balsamo alla Via Sempione n. 4 ove avrà la propria residenza anagrafica unitamente alla signora;
Pt_2
4. La signora avrà la facoltà - ove lo ritenga opportuno - di trasferire altrove la propria Pt_2 residenza e quella della figlia, purché ciò non limiti gravemente il diritto di visita del padre. In caso di trasferimento della residenza la madre sarà tenuta a darne notizia al signor con congruo Parte_1 preavviso;
5. In virtù dell'affido condiviso come sopra stabilito, il signor starà con la figlia come Parte_1 segue:
• fine settimana alternati: il padre andrà a prendere la figlia alle ore 14.30 circa del sabato per riportarla a casa dalla madre la domenica sera per le ore 18.00 circa;
• durante la settimana il padre starà con la figlia minore tutti i giorni infrasettimanali, andandola a prendere presso la scuola dell'infanzia alle ore 16.00 circa e andrà a riperderla la madre presso l'abitazione del padre alle ore 18.00 circa;
• le festività principali verranno trascorse dalla minore con ciascun genitore secondo il criterio dell'alternanza in particolare la minore trascorrerà, alternando annualmente ciascuna singola festività
(a titolo esemplificativo: il giorno di Natale, Santo Stefano, San Silvestro, Capodanno ed Epifania festività pasquali) con l'uno e l'altro genitore, con ampia facoltà dei genitori di modificare le suddette modalità nell'interesse esclusivo della figlia e con pieno accordo tra loro che dovrà essere reso in forma scritta anche tramite e-mail e/o messaggi telefonici;
• per le vacanze estive la minore trascorrerà almeno 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore in un periodo da concordarsi entro e non oltre il 30 maggio di ciascun anno.
• In ogni caso, essendo interesse comune dei genitori stabilire modalità di visita che garantiscano alla minore e al genitore non convivente una frequentazione continuativa e significativa, è facoltà del signor contattarla con qualunque mezzo, vederla e stare con la stessa anche con Parte_1 pernottamento ogni volta che lo desidera tramite semplice comunicazione alla madre nel rispetto delle esigenze personali e lavorative di quest'ultima della figlia stessa.
6. Il signor dal mese di settembre 2025, si impegna a versare nelle mani della signora Parte_1
, Pt_2
a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore la somma concordemente determinata di €
300,00 (trecento//00) mensili. Tale importo verrà corrisposto a mezzo bonifico bancario sulle coordinate bancarie già note al signor con valuta fissa entro il giorno 10 di ogni mese e Parte_1
Pagina 2 sarà automaticamente indicizzato di anno in anno secondo gli indici Istat (prima rivalutazione settembre 2026);
7. Nel predetto ammontare devono intendersi comprese le spese per: vitto, alloggio, abbigliamento, spese e imposte dell'abitazione, mensa e tutto quanto non espressamente indicato quale spesa straordinaria secondo le Linee Guida condivise del Tribunale di Monza del 07/05/2018 (prot.
1377/18).
8. Pertanto, in aggiunta, il sig. si impegna altresì a partecipare nella misura del 50% alle Parte_1 spese straordinarie relative alla figlia, secondo le linee guida adottate dal Tribunale di Monza in accordo con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Monza in data 7 maggio 2018, da intendersi qui integralmente ritrascritte e che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare senza riserve;
9. L'assegno unico compete al 100% alla sig.ra , in qualità di genitore collocatario della figlia Pt_2 minore e, a tal fine, il signor da atto di aver già prestato propria autorizzazione in tal senso Parte_1
e che resta obbligato a prestarla ogni qualvolta eventualmente richiesto dagli Enti competenti a semplice richiesta;
10. Il signor rimarrà obbligato a corrispondere i sopracitati contributi nell'interesse della Parte_1 figlia fintanto che la stessa continuerà a convivere con la madre e, in ogni caso, sino a che la stessa non sarà economicamente indipendente;
11. Il genitore che intende sostenere una delle spese indicate come spese straordinarie da concordare come stabilite nel suddetto protocollo, dovrà inoltrare specifica richiesta scritta all'altro.
Quest'ultimo, ove non si opponga nel termine massimo di 10 giorni, esprimendo un motivato dissenso per iscritto, verrà considerato consenziente;
12. Le spese straordinarie concordate verranno rimborsate mensilmente e versate unitamente all'assegno di mantenimento nel termine suddetto;
tuttavia, qualora una delle spese straordinarie concordate superi l'importo complessivo di € 150,00, il signor si obbliga a versare Parte_1 anticipatamente il 50% nelle mani della signora;
Pt_2
13. Atteso il contributo paritetico (50%) da parte dei genitori nel sostenere gli esborsi relativi alle spese straordinarie della figlia, le detrazioni fiscali di tali costi verranno detratti fiscalmente nella misura del 50% ciascuno;
in caso di dissenso al 100% dal solo genitore che le ha sostenute, fermo restando che le stesse non potranno essere fruite nel caso di bonus e/o sussidi che ne prevedono l'esclusione;
14. Col puntuale adempimento di quanto sopra, i ricorrenti si danno reciprocamente atto di aver disciplinato ogni rapporto anche economico tra loro nell'interesse della figlia minore e di null'altro
Pagina 3 avere reciprocamente a che pretendere l'uno dall'altro, nonché di essere economicamente autosufficienti.
15. i ricorrenti prestano sin d'ora il reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo dei passaporti e/o dei documenti validi per l'espatrio;
16. le spese ed i costi del presente procedimento sono a carico di entrambi i ricorrenti in pari misura.
Motivi della decisione
Premesso che :
- hanno intrattenuto una relazione dalla quale Parte_1 Parte_2
è nata in data [...]. Per_1
Ritenuto che:
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia (13.11.2021) e, per le restanti pattuizioni, tali da Per_1 comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e , con ricorso depositato in data 29.9.2025, così provvede: Parte_2
1. Provvede in conformità agli accordi raggiunti tra le parti e recepiti nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 13/11/2025
Il Presidente
EN CH
Il Giudice est.
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