Articolo 154 della Legge 16 febbraio 1913, n. 89
Articolo 146Articolo 155
Versione
22 marzo 1913
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Versione
1 giugno 2007
Art. 154. (( 1. I componenti della Commissione devono astenersi nei casi indicati all' articolo 51 del codice di procedura civile . Quando l'astensione riguarda il presidente, su di essa provvede il Presidente della Corte d'appello, designando altro magistrato a presiedere il collegio.

2. I componenti della Commissione possono essere ricusati a norma dell' articolo 52 del codice di procedura civile . Sulla ricusazione decide, con provvedimento non impugnabile, altro collegio della Commissione, senza la partecipazione del ricusato, udito quest'ultimo ed assunte, se necessario, le opportune informazioni.

3. Il presidente sostituisce il componente astenuto o ricusato con altro componente della Commissione.

4. In caso di ricusazione del Presidente, provvede il Presidente della Corte d'appello, designando, quando la dichiarazione di ricusazione e' accolta, altro magistrato a presiedere il collegio )) ((65)) --------------- AGGIORNAMENTO (65)
Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha disposto (con l'art. 54, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 e 52 si applicano ai procedimenti disciplinari promossi dal 1° giugno 2007".
Entrata in vigore il 1 giugno 2007
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