Sentenza 29 ottobre 2024
Massime • 1
Il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione è configurabile anche nel caso in cui la restrizione della libertà, correlata a vicende successive alla condanna, relative alle modalità di esecuzione della pena, derivi da un errore dell'autorità che procede all'emissione dell'ordine di esecuzione, al quale non abbia concorso un comportamento doloso o gravemente colposo dell'interessato. (Fattispecie relativa al periodo di detenzione ingiustamente sofferto da un condannato per il delitto di cui all'art. 572 cod. pen., aggravato ex art. 61, n. 11-quinquies, cod. pen., poiché commesso fino a giugno 2019, in presenza di minori, in ragione della mancata sospensione dell'ordine di esecuzione per l'erronea applicazione retroattiva dell'art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen., con riferimento all'art. 572, comma secondo, cod. pen., come modificato dall'art. 9, comma 2, lett. b), legge 19 luglio 2019, n. 69).
Commentario • 1
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 25 maggio 2026
RITENUTO IN FATTO 1. Valerio T., con sentenza del Tribunale di Ancona dell'11 febbraio 2016, irrevocabile il 16 febbraio 2023, veniva condannato per il reato di bancarotta fraudolenta; in data 18 aprile 2023, la Procura generale presso la Corte di appello di Perugia - previo cumulo della pena con altra derivante da pregressa condanna, in forza della quale il T. era ristretto in regime di detenzione domiciliare con fine pena al 16 agosto 2023 - chiedeva al Magistrato di sorveglianza di Ancona la revoca della detenzione domiciliare, a seguito della quale l'odierno ricorrente veniva tradotto in carcere; con sentenza del 20 luglio 2023 questa Corte di legittimità, accogliendo il ricorso ex …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/10/2024, n. 42632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42632 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2024 |
Testo completo
lette le conclusioni del PG che ha chiesto: il rigetto del ricorso proposto dall'Avvocatura dello Stato nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, limitatamente alla compensazione delle spese, in accoglimento del secondo motivo del ricorso proposto da CA GI;
il rigetto nel resto del ricorso proposto da CA. الله RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 3 luglio 2024 la Corte di appello di Salerno ha accolto la domanda avanzata da GI CA il 18 luglio 2023 volta ad ottenere un indennizzo a titolo di riparazione per la detenzione sofferta dal 14 aprile al 4 maggio 2023 in esecuzione di una condanna definitiva. La Corte di appello ha ha riconosciuto a CA un indennizzo determinato con criterio aritmetico nella misura di € 4.952,22 (€ 235,82 per n. 21 giorni di detenzione). Le spese legali sono state compensate tra le parti perché la Corte di appello ha ritenuto che vi fosse stata «parziale soccombenza» dell'istante. Ha sottolineato a tal fine: che CA aveva chiesto la liquidazione di un indennizzo superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio aritmetico e il Ministero dell'Economia e delle Finanze (costituitosi in giudizio per mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato) aveva chiesto il rigetto della domanda o, in subordine, la determinazione dell'indennizzo con criterio aritmetico senza riconoscimento di danni ulteriori.
2. Per miglior comprensione della vicenda e dei motivi di ricorso è necessario chiarire che GI CA è stato condannato con sentenza definitiva alla pena di anni tre di reclusione per violazione degli artt. 572 e 61 n. 11 quinquies cod. pen. La condanna si riferisce a maltrattamenti in danno della compagna, aggravati perché commessi alla presenza dei figli minori, consistiti: fino al giugno 2019, in condotte violente e, cessata la convivenza, fino al giugno del 2020, in condotte minacciose e offensive. Il reato di cui all'art. 612 bis cod. pen., che era stato contestato al capo b) della rubrica, è stato ritenuto assorbito nel reato di cui all'art. 572, 61 n. 11 quinquies cod. pen. Nel disporre l'esecuzione della sentenza (divenuta definitiva l'8 marzo 2023) la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania ha ritenuto dovesse operare l'art. 656, comma 9, lett. a) cod. proc. pen. che non consente la sospensione dell'ordine di esecuzione in caso di condanna per il delitto di cui all'art. 572, comma 2, cod. pen. Con ordinanza del 4 maggio 2023, il Tribunale di Vallo della Lucania ha disposto la liberazione del condannato. Il giudice dell'esecuzione ha ritenuto che i maltrattamenti fossero aggravati dall'essere stati commessi in presenza di minori soltanto fino al giugno 2019 e pertanto non fosse applicabile l'aggravante di cui all'art. 572, comma 2, cod. pen. che, solo a far data dal 9 agosto 2019 (a seguito dell'entrata in vigore della legge 19 luglio 2019 n. 69), si riferisce anche a fatti commessi in presenza di minori. Ne ha tratto la conclusione che, nel caso di specie, l'art. 656, comma 9, lett. a) cod. proc. pen. Re 2 non poteva operare e l'ordine di esecuzione doveva essere sospeso. La domanda di liquidazione dell'indennizzo per la riparazione della detenzione sofferta è stata accolta dalla Corte di appello che ha ritenuto ingiusta la detenzione perché conseguente ad un ordine di esecuzione del quale, per errore di diritto, non è stata disposta la sospensione.
3. Per mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha proposto ricorso contro l'ordinanza della Corte di appello.
3.1. Col primo motivo, il Ministero ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. Sostiene che, nel caso di specie, il condannato ha dato causa alla ingiusta privazione della libertà personale perché ha continuato a tenere fino al maggio 2020 condotte aggressive, sia pure non aggravate dall'essere state commesse alla presenza di minori, e tali condotte furono commesse dopo l'entrata in vigore della legge che, modificando l'art. 572, comma 2, cod. pen. [cui l'art. 656, comma 9, lett. a) fa rinvio] ha reso ostativi alla sospensione dell'esecuzione della pena detentiva, oltre ai maltrattamenti commessi in danno di minori, anche quelli commessi in loro presenza.
3.2. Col secondo motivo, l'Avvocatura dello Stato si duole che la Corte territoriale abbia riconosciuto il diritto alla riparazione sulla base dell'orientamento giurisprudenziale secondo il quale tale diritto spetta al condannato che lamenta una illegittima mancata sospensione dell'ordine di esecuzione (Sez. 4, n. 9721 del 01/12/2021, dep. 2022, Sica, Rv. 282857). Il ricorso sottolinea che questa pronuncia è intervenuta in relazione a una vicenda assai diversa da quella oggetto del presente giudizio atteso che, in quel caso, il Tribunale di Sorveglianza aveva ritenuto inammissibile una istanza di affidamento in prova ai servizi sociali per l'erronea applicazione retroattiva della disciplina ostativa alle misure alternative alla detenzione introdotta dall'art. 1, comma 6, lett. b) della legge 9 gennaio 2019, n.
3. Ben diverso - si osserva è il caso qui esaminato: in questo caso, infatti, il contrasto sorto in sede esecutiva sulla qualificazione giuridica del fatto non è frutto esclusivo della successione di leggi nel tempo, ma dipende anche dal tenore dell'imputazione della quale CA è stato ritenuto responsabile.
3.2. Col terzo motivo, l'Avvocatura dello Stato sostiene che la mancata sospensione dell'ordine di esecuzione è stata determinata dal fatto che il reato cui si riferisce la condanna è «un unico reato abituale commesso (anche) in presenza di minori sino al maggio 2020», sicché l'imputazione si riferiva anche a un periodo successivo all'entrata in vigore della legge n. 69/2019 e GI CA, consapevole di ciò, avrebbe dovuto avvalersi degli «ordinari strumenti giuridici a 3 ке disposizione dell'imputato e anche del condannato in via definitiva, prima dell'emissione dell'ordine di carcerazione [...], al fine di "chiarire" il titolo sul quale era intercorsa la condanna» (così testualmente pag. 17 dell'atto di ricorso).
4. GI CA ha proposto ricorso contro l'ordinanza della Corte di appello di Salerno, per mezzo del difensore munito di procura speciale, proponendo due motivi di doglianza.
4.1. Col primo motivo, il difensore deduce vizi di motivazione in merito alla determinazione dell'entità dell'indennizzo. Il ricorrente sostiene che la domanda di personalizzazione dell'indennizzo è stata respinta con motivazione apparente perché l'ordinanza impugnata si è limitata ad affermare che non era stata fornita prova adeguata degli ulteriori danni subiti. In tesi difensiva, tali ulteriori danni erano stati documentati: quanto ai danni psicologici, producendo certificazione medica;
quanto al pregiudizio economico, producendo dichiarazioni dei redditi attestanti che, nei primi mesi del 2023, i profitti conseguiti dalla ditta gestita da CA erano stati significativamente minori rispetto a quelli conseguiti nel medesimo periodo dell'annualità precedente.
4.2. Col secondo motivo, il difensore di GI CA deduce violazione di legge quanto alla decisione adottata dalla Corte di appello di compensare tra le parti le spese del giudizio. Osserva che la compensazione è possibile ai sensi degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. solo in casi di soccombenza reciproca e, nel caso di specie, così non è stato. A sostegno di tali argomentazioni il difensore sottolinea che nell'istanza per la riparazione della ingiusta detenzione era stata chiesta la liquidazione di un indennizzo pari ad € 30.000 o della somma «maggiore o minore ritenuta di giustizia» e, poiché un indennizzo è stato liquidato, non può parlarsi di soccombenza, neppure parziale, dell'istante. Osserva, inoltre, che il Ministero dell'Economia e delle Finanze si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda di liquidazione dell'indennizzo, sicché era a tutti gli effetti soccombente, e, quale parte vittoriosa, CA avrebbe avuto diritto a veder condannare la controparte al pagamento delle spese sostenute per il giudizio.
4. Il Procuratore generale ha depositato memoria scritta e ha chiesto: il rigetto del ricorso proposto dall'Avvocatura dello Stato nell'interesse del Ministero;
il rigetto del primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di GI CA;
l'annullamento dell'ordinanza impugnata, limitatamente alla compensazione delle spese, con rinvio alla Corte di appello Salerno per nuovo giudizio su questo punto. 4 لله CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto dall'Avvocatura dello Stato nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze non è fondato. Sono fondati, invece, entrambi i motivi del ricorso proposto nell'interesse di GI CA.
2. Si è già chiarito (ma è utile ricordarlo) che GI CA è stato condannato con sentenza definitiva alla pena di anni tre di reclusione per violazione degli artt. 572 e 61 n. 11 quinquies cod. pen. La condanna si riferisce a maltrattamenti in danno della compagna, aggravati perché commessi alla presenza dei figli minori, consistiti: fino al giugno 2019, in condotte violente e, cessata la convivenza, fino al giugno del 2020, in condotte minacciose e offensive. In questo reato è stato ritenuto assorbito il delitto di cui all'art. 612 bis cod. pen. del quale CA era stato accusato. La sentenza di condanna è stata eseguita dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania emettendo un ordine di carcerazione non sospeso e in data 14 aprile 2023 CA ha fatto ingresso in carcere. Il 4 maggio 2023, il Tribunale di Vallo Della Lucania, adito dall'interessato, ha ritenuto che l'esecuzione della pena detentiva avrebbe dovuto essere sospesa ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. e ha disposto la liberazione del condannato, che ha subito chiesto (e, per quanto è dato comprendere, ha ottenuto) l'affidamento in prova al servizio sociale. Il Giudice dell'esecuzione ha fatto applicazione del principio affermato da Sez. 1, n. 47041 del 16/11/2021, P., Rv. 282320 secondo il quale le leggi che nel tempo hanno modificato gli artt. 61 n. 11 quinquies e 572, comma 2, cod. pen. hanno fatto sì che, per le violazioni dell'art. 572 cod. pen. commesse nel periodo compreso tra il 14 agosto 2013 e il 9 agosto 2019, il divieto di sospensione delle pene detentive brevi operi solo in caso di maltrattamenti commessi «in danno>> di un minore di anni diciotto e non anche in caso di maltrattamenti commessi «in presenza di un minore di anni diciotto (nello stesso senso Sez. 1, n. 12653 del 24/01/2019, Sanna, Rv. 274989). Risulta dagli atti che, a seguito del provvedimento del Tribunale, la Procura della Repubblica ha provveduto a sospendere l'esecuzione della pena detentiva residua, che è stata calcolata in anni due, mesi due e giorni undici, tenendo conto - oltre che del periodo di mesi nove e giorni ventotto nel quale CA è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari - anche del periodo di detenzione sofferto dal 14 aprile al 4 maggio 2023. Nel caso di specie, dunque, la privazione della libertà personale non si è protratta per un periodo superiore alla pena inflitta e il diritto all'indennizzo è stato ritenuto sussistente perché la pena è 5 а stata scontata per ventuno giorni in regime di detenzione anche se il condannato aveva diritto alla sospensione dell'esecuzione, poteva chiedere misure alternative, e aveva una legittima aspettativa ad ottenerle.
3. Per evidenti ragioni di logica espositiva il ricorso proposto nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze deve essere esaminato per primo. Questa Corte di legittimità ha già avuto modo di chiarire che la sentenza della Corte costituzionale n. 310 del 1996 non consente di differenziare in modo radicale la situazione di chi abbia subito ingiusta detenzione a causa di una misura cautelare che in seguito sia risultata ingiusta, rispetto a quella di chi sia rimasto vittima di un ordine di esecuzione errato. Più precisamente, non consente di differenziare le due situazioni fino al punto di ritenere che la prima sia ingiusta e meritevole di equa riparazione e la seconda debba essere, invece, ignorata (cfr. Sez. 4, n. 18542 del 14/01/2014, Truzzi, Rv. 259210). Muovendo da queste premesse, si è ritenuto che la tardiva esecuzione di un ordine di scarcerazione per liberazione anticipata determini l'ingiustizia della detenzione sofferta fino alla concreta liberazione del detenuto e costituisca titolo per la domanda di riparazione (Sez. 4, n. 47993 del 30/09/2016, Pittau, Rv. 268617). Si è ritenuto, inoltre, che il diritto alla riparazione sia configurabile anche ove l'ingiusta detenzione patita derivi da vicende successive alla condanna, connesse all'esecuzione della pena, purché sussista un errore dell'autorità procedente e non ricorra un comportamento doloso o gravemente colposo dell'interessato (Sez. 4 n. 57203 del 21/09/2017, Paraschiva, Rv. 271689). Come opportunamente sottolineato nella sentenza da ultimo citata (pag. 4 e 5 della motivazione) «il principio secondo il quale il diritto all'indennizzo non è configurabile ove la mancata corrispondenza tra pena inflitta e pena eseguita sia determinata da vicende, successive alla condanna, che riguardano la determinazione della pena eseguibile, poggia unicamente su una lettura della sentenza costituzionale che non pare né obbligata né persuasiva». Tale orientamento, infatti, lascia intravedere una qual certa sovrapposizione tra i piani della irrevocabilità della condanna e quello della definitività della pena» e, nel vigente sistema processuale, che attribuisce grande spazio agli interventi del giudice dell'esecuzione e del magistrato di sorveglianza sul trattamento sanzionatorio, questi piani non appaiono coincidenti, non essendo coincidenti i concetti di pena definita da pronuncia irrevocabile e di pena definitiva (per tale potendosi intendere solo quella determinata all'esito della complessiva gestione giudiziale del trattamento sanzionatorio)». 6 3.2. Proprio muovendo dalla considerazione che deve intendersi per pena definitiva» quella «determinata all'esito della complessiva gestione del trattamento sanzionatorio», la sentenza Sez. 4, n. 9721 del 01/12/2021, dep. 2022, Sica, Rv. 282857 ha ritenuto che nella ricorrenza delle condizioni di - cui agli artt. 314 e 315 cod. proc. pen. fosse suscettibile di indennizzo la detenzione subita a seguito di un ordine di esecuzione emesso perché una richiesta di affidamento in prova al servizio sociale era stata respinta facendo applicazione retroattiva dell'art. 1, comma 6, lettera b), del legge 9 gennaio 2019, n.
3. Nel caso esaminato da questa sentenza, una richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, avanzata ben prima dell'entrata in vigore della legge n. 3/2019, in relazione ad un titolo di reato che consentiva la misura alternativa, era stata respinta dal Tribunale di Sorveglianza esclusivamente perché (in assenza di disposizioni transitorie) la legge sopravvenuta non consentiva più l'applicazione di misure alternative alla detenzione per quel titolo di reato. Era poi intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2020 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 1, comma 6, lettera b) «in quanto interpretato nel senso che le modificazioni introdotte all'art.
4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) si applichino anche ai condannati che abbiano commesso il fatto anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 3 del 2019, in riferimento alla disciplina delle misure alternative alla detenzione previste dal Titolo I, Capo VI, della legge n. 354 del 1975, della liberazione condizionale prevista dagli artt. 176 e 177 del codice penale e del divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione previsto dall'art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale». In questa situazione, la sentenza n. 9721/2021 ha ritenuto che il provvedimento di rigetto della richiesta di affidamento in prova fosse illegittimo e fosse quindi illegittimo (per illegittimità derivata) anche l'ordine di esecuzione per effetto del quale il condannato (poi ammesso alla misura alternativa) aveva sofferto in carcere una parte della pena. Ha affermato, dunque (pag. 18 della motivazione), che poteva essere valutata ai fini della riparazione per ingiusta detenzione - nella ricorrenza delle condizioni di cui agli artt. 314-315 cod. proc. pen. - l'ipotesi di mancata sospensione dell'esecuzione della pena detentiva, pari o superiore a tre anni di reclusione, inflitta per fatto commesso e con accertamento avvenuto prima dell'entrata in vigore della legge 9 gennaio 2019 n. 3 [...] il cui art. 1, comma 6 lett. b) è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo "in quanto interpretato nel senso che le modificazioni introdotte all'art.
4-bis, comma 1, della 7 legge 26 luglio 1975, n. 354 [...] si applichino anche ai condannati che abbiano commesso il fatto anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 3 del 2019"». Come è evidente, nel caso esaminato dalla sentenza n. 9721/2021, l'esercizio del potere discrezionale da parte del giudice che aveva respinto l'istanza di affidamento in prova, determinando l'emissione dell'ordine di esecuzione, è stato valutato illegittimo sulla base della sentenza n. 32/2020 della Corte costituzionale. In quel caso, infatti, l'ordine di esecuzione era stato emesso a seguito del rigetto di una richiesta di affidamento in prova al servizio sociale;
quella richiesta era stata respinta esclusivamente sulla base di una interpretazione della legge n. 3/2019 poi dichiarata incostituzionale;
se questa illegittima interpretazione non fosse stata adottata, l'affidamento in prova sarebbe stato concesso e l'ordine di esecuzione non sarebbe stato emesso. Si trattava, dunque, di un caso nel quale l'autorità procedente aveva commesso un errore determinato da violazione di legge: in specie, da violazione di principi costituzionali. È stato così confermato il principio di diritto secondo il quale «anche le vicende della fase dell'esecuzione della pena rilevano ai fini della applicabilità dell'istituto disciplinato dall'art. 314 cod. proc. pen., ma sempre che da esse derivi una ingiustizia della detenzione patita che si innesta su un errore dell'autorità procedente (errore che, per definizione, non può mai rinvenirsi nell'esercizio di un potere di apprezzamento discrezionale e che, quindi, va ricercato nelle eventuali violazioni di legge» (Sez. 4, n. 25092 del 25/05/2021. Iorio, Rv. 281735, pag. 7 della motivazione;
Sez. 4, n. 57203 del 21/09/2017, Paraschiva, Rv. 271689, pag. 6 della motivazione).
3.3. Il medesimo principio di diritto è stato applicato nel caso oggetto del presente ricorso. L'ordinanza impugnata ha rilevato, infatti, che la mancata sospensione dell'ordine di esecuzione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania, è stata ritenuta illegittima dal Giudice dell'esecuzione; ha ritenuto che l'errore di diritto così accertato abbia comportato modalità di esecuzione della pena (in carcere, invece che in regime di affidamento in prova) ingiuste;
ha ritenuto che tali ingiuste modalità di esecuzione della pena fossero suscettibili di riparazione ancorché il periodo di detenzione sofferto fosse stato considerato nel calcolo del fine pena.
4. Col primo motivo, l'Avvocatura dello Stato sostiene che CA avrebbe dato causa alla detenzione (ingiusta quanto alle modalità di esecuzione) perché ha proseguito nella propria condotta illecita anche in epoca successiva al 9 agosto 2019, quando è entrata in vigore la legge n. 69/2019 che ha introdotto nell'art. 572, comma 2, cod. pen., l'aggravante costituita dall'aver commesso il 8 لها -reato di maltrattamenti alla presenza di minori. Agendo in tal modo si sostiene nel ricorso CA avrebbe indotto in errore il Pubblico Ministero che ha dato - esecuzione alla sentenza di condanna, perché il protrarsi della condotta illecita ha fatto sì che la condanna fosse riferita a maltrattamenti commessi «fino al giugno 2020», quando l'aggravante prevista dall'art. 61 n. 11 quinquies cod. pen. per il reato di maltrattamenti era ormai confluita nell'art. 572, comma 2, cod. pen. richiamato dall'art. 656, comma 9, lett. a) cod. proc. pen. L'argomento non ha pregio. Secondo quanto accertato dal giudice dell'esecuzione con una valutazione che in questa sede non può essere sindacata, i maltrattamenti dei quali CA è stato ritenuto responsabile furono commessi alla presenza di minori solo fino al mese di giugno del 2019. Come l'ordinanza impugnata ha sottolineato, a ciò deve aggiungersi che il reato per il quale vi è stata affermazione della penale responsabilità è aggravato ai sensi dell'art. 61 n. 11 quinquies cod. pen. e non ai sensi dell'art. 572, comma 2, cod. pen. e solo quest'ultima aggravante è richiamata dall'art. 656, comma 9, lett.a) cod. proc. pen. Questa norma, infatti, stabilisce che l'esecuzione di pene detentive brevi non può essere sospesa (oltre che nei confronti di condannati per altri titoli di reato che non rilevano in questa sede) nei confronti dei condannati per i delitti di cui agli articoli 572, secondo comma, 612 bis, terzo comma».
5. Non ha maggior pregio il secondo motivo, col quale l'Avvocatura dello Stato sottolinea che vi è differenza tra la situazione esaminata nella sentenza n. 9721/2021 e quella esaminata dall'ordinanza impugnata e sostiene che, avendo equiparato le due situazioni, la Corte di appello sarebbe incorsa in vizi di motivazione e avrebbe violato l'art. 314 cod. proc. pen. A sostegno di tale argomentazione - peraltro non sviluppata in termini chiari e coerenti l'Avvocatura dello Stato osserva che, nel corso del giudizio, l'imputazione è stata modificata. Al ricorso è allegata la sentenza della Corte di appello di Salerno del 20 maggio 2022, messa in esecuzione dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania con ordine di carcerazione non sospeso. Questa sentenza (irrevocabile in data 8 marzo 2023) ha confermato quella emessa dal Tribunale di Vallo della Lucania il 1° luglio 2021. Con la sentenza confermata in appello, GI CA è stato «riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 61 n.11 quinquies - 572 cod. pen. (in esso ritenuto assorbito il delitto p. e p. dall'art. 612 bis)». L'Avvocatura dello Stato sostiene che, come emerge dalla lettura del capo A) della rubrica, il delitto di cui agli artt. 572, 61 n. 11 quinquies cod. pen. era stato 9 inizialmente contestato come «commesso in Agropoli e località limitrofe fino al giugno 2019»> e l'imputazione è stata modificata (contestando condotte minacciose, ingiuriose e moleste successive al giugno 2019) come «commessa in Agropoli e località limotrofe fino al giugno 2020», sicché l'affermazione della penale responsabilità si riferisce ad un unico reato di maltrattamenti, aggravato perché commesso alla presenza di minori, e a una condotta abituale protrattasi fino al mese di giugno del 2020. Così argomentando, l'avvocatura ricorrente sembra voler mettere in discussione la decisione adottata dal Giudice dell'esecuzione. La scelta di emettere un ordine di esecuzione non sospeso, infatti, è stata valutata dal Tribunale (con un provvedimento ormai definitivo) errata in diritto, perché l'aggravante costituita dall'essere il fatto commesso in presenza di minori era riferita solo alla parte della condotta realizzata fino al giugno 2019 (oggetto della iniziale imputazione) e non anche alla ulteriore contestazione formulata nel corso del giudizio, con la quale la violazione dell'art. 572 cod. pen. è stata estesa fino al giugno del 2020. Si deve osservare, allora, che questa decisione costituisce il presupposto del giudizio di riparazione e nel decidere sull'istanza di liquidazione dell'equo indennizzo non si può sindacarla, ma è doveroso prenderne atto. Pertanto, l'ordinanza impugnata non è censurabile quando osserva che l'ordine di carcerazione non sospeso è stato annullato con decisione irrevocabile e l'annullamento è stato determinato da una errata interpretazione dell'art. 656, comma 9, lett. a) cod. proc. pen., ritenuto applicabile anche ai maltrattamenti commessi alla presenza di minori in epoca anteriore al 9 agosto 2019. 6. Ponendosi in questa prospettiva, l'infondatezza del terzo motivo del ricorso proposto dall'Avvocatura dello Stato è manifesta. Non si comprede, infatti, quali iniziative il condannato avrebbe potuto adottare per prevenire l'errore di diritto nel quale è incorso l'organo dell'esecuzione.
7. Poiché il ricorso proposto nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze non è fondato, si deve procedere all'esame dei motivi di ricorso proposti nell'interesse di GI CA.
8. Col primo motivo, il ricorrente deduce vizi di motivazione in merito alla determinazione dell'indennizzo. Sostiene, in particolare, che la domanda di personalizzazione dell'indennizzo è stata respinta con motivazione apparente perché l'ordinanza impugnata si è limitata ad affermare che non era stata fornita prova adeguata degli ulteriori danni subiti senza motivare tale affermazione e 10 نها senza neppure menzionare la documentazione prodotta, rappresentata da certificazione medica e dalle dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2022 e 2023. 8.1. Come noto, l'istituto previsto dall'art. 314 cod. proc. pen. non è uno strumento risarcitorio, bensì uno strumento indennitario da atto lecito volto a dare ristoro a un pregiudizio determinato da una legittima attività dell'autorità giudiziaria. L'equa riparazione scaturisce, infatti, da un rapporto di solidarietà civile diretto a compensare le ricadute sfavorevoli - patrimoniali e non · procurate dalla - privazione della libertà. Si tratta di un sistema di chiusura col quale l'ordinamento riconosce un ristoro per la libertà ingiustamente, ma senza colpe, compressa, correlando, perciò, la quantificazione dell'indennizzo alla sola durata e intensità della privazione della libertà, salvi gli aggiustamenti resi necessari dall'emergere di profili di pregiudizio più vasti (cfr. Sez. 4, n. 129 del 31/01/1994, Petriccione, Rv. 196974; Sez. 4, n. 1911 del 22/11/1994, Vaghime, Rv. 200002). Nella determinazione dell'indennizzo dovuto a colui che abbia subito una detenzione ingiusta si deve far riferimento ad alcuni principi fondamentali, enucleati da due pronunce rese dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 1 del 13/01/1995, Castellani, Rv. 201035 e Sez. U, n. 24287 del 09/05/2001, Caridi, Rv. 218975). Come puntualizzato da queste sentenze: - la liquidazione deve essere effettuata con criteri equitativi che postulano, ai fini dell'entità della riparazione, la valutazione congiunta dei criteri della durata della privazione della libertà e delle conseguenze che ne sono derivate;
la liquidazione va effettuata tenendo conto del parametro aritmetico costituito dal rapporto tra il tetto massimo dell'indennizzo fissato dall'art. 315, comma 2, cod. proc. pen. e il termine massimo della custodia cautelare pari a sei anni ex art. 303, comma 4, lett. c) espresso in giorni, moltiplicato per il periodo, anch'esso espresso in giorni, di ingiusta detenzione subita, che deve essere opportunamente integrato dal giudice, innalzando o riducendo il risultato di tale calcolo numerico, nei limiti dell'importo massimo indennizzabile, per rendere la decisione più equa possibile e rispondente alla specificità, positiva o negativa, della situazione concreta. Ne consegue che - ferma restando la cifra massima, stabilita dalla legge in € 516.456,90 – il giudice della riparazione può discostarsi dall'ammontare medio giornaliero di € 235,82 (€ 117,91 per gli arresti domiciliari), valorizzando lo specifico pregiudizio, di natura patrimoniale e non patrimoniale derivante dalla restrizione della libertà dimostratasi ingiusta (Sez. 4, n. 10123 del 17/11/2011, dep. 2012, Amato, Rv. 252026). Tale discostamento deve trovare giustificazione in particolari specifiche ripercussioni in termini negativi sotto il versante 11 patrimoniale, familiare, della vita di relazione, della pubblica ripercussione dell'evento che non risulterebbero adeguatamente soddisfatte, quantomeno in termini di equo ristoro, in una valutazione aritmetica ponderata come quella agganciata al valore massimo indennizzabile diviso per la estrema durata della detenzione riconosciuta dalla normativa penal-processualistica» (Sez. 4, n. 32891 del 10/11/2020, Di Domenico, Rv. 280072). Come è stato efficacemente sottolineato: «affinché l'equità non tracimi in arbitrio incontrollabile, è necessario che il giudice individui in maniera puntuale e corretta i parametri specifici di riferimento, la valorizzazione dei quali imponga di rilevare un surplus di effetto lesivo da atto legittimo [...] rispetto alle gravi, ma ricorrenti e, per così dire, fisiologiche conseguenze derivanti dalla privazione della libertà, sia quale atto limitativo della sfera più intima e garantita del soggetto che come alone di discredito sociale» (Sez. 4, n. 21077 del 01/04/2014, Silletti, Rv. 259237). Il controllo sulla congruità della somma liquidata a titolo di riparazione è sottratto al giudice di legittimità, cui spetta solo il compito di verificare se il giudice di merito abbia logicamente motivato il proprio convincimento. Salvo il caso in cui, discostandosi sensibilmente dalle regole usualmente seguite, il giudice abbia adottato criteri manifestamente arbitrari o immotivati (ovvero abbia liquidato in modo simbolico la somma dovuta), la Corte di cassazione non è chiamata a sindacare se l'indennità liquidata sia sufficiente o non lo sia (Sez. 4, n. 24225 del 04/03/2015, Pappalardo, Rv. 263721; Sez. 4, n. 27474 del 02/07/2021, Spedo, Rv. 281513). Nondimeno come è stato opportunamente sottolineato nel - giudizio di legittimità si deve verificare se, nel determinare l'entità dell'indennizzo, il giudice di merito abbia compiuto la necessaria puntuale valutazione delle eventuali specificità positive o negative del caso concreto (Sez. 4, n. 18361 del 11/01/2019, Piccolo, Rv. 276259; nello stesso senso: Sez. 4, n. 34857 del 17/06/2011, Giordano, Rv. 251429).
8.2. Applicando questi principi al caso in esame, si deve ricordare che l'ordinanza impugnata ha determinato l'indennizzo con criterio aritmetico (e nella misura media di € 235,82 per ogni giorno di detenzione) respingendo la richiesta avanzata dal ricorrente, volta ad ottenere la liquidazione di somme ulteriori. Per motivare questa decisione, la Corte di appello si è limitata ad affermare che CA non aveva fornito prova adeguata degli ulteriori danni subiti. L'ordinanza impugnata non fa menzione della documentazione prodotta dal ricorrente e non spiega per quali ragioni gli elementi forniti siano stati valutati insufficienti. Si tratta, dunque, di una motivazione carente e il primo motivo del ricorso di GI CA merita accoglimento. 12 له 9. Resta da esaminare il secondo motivo di questo ricorso, col quale il ricorrente lamenta violazione di legge e si duole che la Corte della riparazione abbia ritenuto di compensare le spese tra le parti ancorché il Ministero si fosse costituito in giudizio contestando la sussistenza del diritto all'indennizzo.
9.1. Per giurisprudenza costante, le connotazioni civilistiche che afferiscono all'istituto, fanno sì le spese del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione debbano essere regolate secondo i criteri indicati dagli articoli 91 e 92 cod. proc. civ. (Sez. 4, n. 38163 del 10/07/2013, Terzani, Rv. 256832; Sez. 4, Sentenza n. 46265 del 14/10/2005, Baraldi, Rv. 232911). Il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è a contraddittorio necessario - in quanto si instaura con la notifica della domanda, a cura della cancelleria, al Ministero dell'Economia e delle Finanze ma non ha carattere contenzioso necessario, in - quanto l'Amministrazione intimata può non costituirsi, oppure costituirsi aderendo alla richiesta del privato, o ancora rimettersi al giudice. In questi ultimi casi, non essendovi contrasto di interessi da dirimere, non v'è soccombenza dell'Amministrazione che, pertanto, non può essere condannata alla rifusione delle spese processuali, né al pagamento in favore della controparte dei diritti e onorari di rappresentanza e difesa. Tuttavia, se l'amministrazione si costituisce, svolgendo una qualsiasi eccezione diretta a paralizzare o ridurre la pretesa dell'istante e vede rigettate le proprie richieste, il contraddittorio assume carattere contenzioso e il giudice deve porre le spese del procedimento, nonché gli eventuali diritti e onorari, a carico dell'Amministrazione soccombente o, se ne sussistono le condizioni, dichiararle totalmente o parzialmente compensate (Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, De Benedictis, Rv. 222264).
9.2. Nel caso di specie, l'Amministrazione si è costituita per chiedere che la pretesa dell'istante fosse respinta e, in subordine, ha chiesto la determinazione dell'indennizzo con criterio aritmetico, senza riconoscimento di danni ulteriori. Ne consegue che l'affermazione contenuta nell'ordinanza impugnata, secondo la quale le spese devono essere compensate in ragione della «parziale soccombenza», non trova riscontro in atti. Com'è noto, l'art. 92 cod. proc. civ., in base al quale il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, soltanto se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti», è stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza 7 marzo 19 aprile - 2018, n. 77 nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni». La Corte di appello, tuttavia, non ha 13 الله argomentato sulla sussistenza di tali gravi ed eccezionali ragioni. Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata anche nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese legali. 10. Per quanto esposto, entrambi i motivi del ricorso proposto nell'interesse di GI CA sono fondati e l'ordinanza impugnata dev'essere annullata, con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Salerno. La regolamentazione tra le parti delle spese relative al presente giudizio di legittimità deve essere demandata al giudice di rinvio. Il rigetto del ricorso proposto nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze comporta la condanna del Ministero stesso al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso di CA GI, annulla l'ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo esame, alla Corte di appello di Salerno, cui demanda altresì la regolamentazione tra le parti delle spese relative al presente giudizio di legittimità. Rigetta il ricorso proposto del Ministero dell'Economia e delle Finanze che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 29 ottobre 2024 Il Presidente Il Consigliere estensore UC IG EN SE Fer r DEPOSITATO IN CANCELLERIA 21 NOV. 2024 oggi. nzionario iudiziaric Dr. Gianfranco Catenazzo 14