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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. IV, sentenza 12/01/2026, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 41/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 4, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
NICOLELLA LUCIANO, Presidente e Relatore
DE SIMONE MARIO, Giudice
RIZZI PAOLO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1264/2022 depositato il 01/08/2022
proposto da
Ricorrente_1. Snc - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2022FG0032334 CATASTO-RENDITA CATASTALE a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di accertamento catastale n.32334, notificato in data 15.3.2022, l'Agenzia del Territorio comunicava al Ricorrente_1. snc, di aver proceduto al controllo della dichiarazione di variazione catastale proposta in data 6.7.2021 in ordine all'immobile sito alla località Luogo_1 di cui al foglia Indirizzo_2, cat. D2, rendita € 7.426,28, modificando la rendita in € 32.600,00 sulla base del valore attribuito ad alcuni componenti la struttura.
Propone ricorso la società, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, contestando il provvedimento emesso, concludendo per la nullità dell'atto impugnato, il tutto con vittoria delle spese e competenze in favore di esso difensore.
A motivi della impugnazione ha eccepito:
- il difetto di sottoscrizione dell'atto emesso, con violazione di quanto disposto dall'art.42 del DPR n.600/73 che prevede la sottoscrizione del Direttore o di un funzionario da lui delegato, cosa non avvenuta nel caso di specie;
- il difetto di motivazione, avendo l'Ufficio attribuito all'immobile un valore spropositato e non corrispondente all'epoca censuaria di riferimento, mancando anche il raffronto con unità similari;
- la carenza di prova, sia in ordine alla comparazione con strutture similari sia in ordine alla mancanza di alcun sopralluogo tecnico necessario per la valutazione da attribuire agli immobili. La circostanza che la variazione non è avvenuta sulla base dei dati forniti dal contribuente ma con la indicazione di presunte e non meglio specificate differenze riscontrate.
Si costituisce nel giudizio l'Agenzia delle Entrate confutando tutto quanto dedotto ed eccepito dalla ricorrente, concludendo per il rigetto del ricorso e condanna alle spese del giudizio.
Relativamente alla sottoscrizione dell'atto l'Ufficio evidenzia che risulta effettuata dall'Ing. Nominativo_1
in qualità di delegato dal Direttore Provinciale, come da disposizione di servizio n.743/2022.
Ribadisce che nell'allegato al provvedimento erano stati indicati tutti gli elementi che avevano dato luogo alla rettifica di quanto proposto, sia in ordine ai valori unitari oltre che ai valori complessivi ed al saggio di fruttuosità.
Rileva che il procedimento di rettifica nasce dal controllo effettuato sulla base di quanto richiesto dal contribuente con il FA , per cui la struttura fortemente partecipativa comportava che la motivazione doveva risolversi solo nella indicazione delle differenze riscontrate.
Nel caso di specie afferma che trattasi di immobile a destinazione speciale, per cui non applicabile il confronto con altre unità, per cui il calcolo della redditività andava effettuato sulla base del valore venale con applicazione del saggio di fruttuosità.
Evidenzia che nel caso di specie trattavasi di un immobile categoria D/2 destinata a villaggio turistico, esteso su di una superficie di mq. 35.000 con all'interno tutti gli impianti necessari all'attività turistica – alberghiera.
Ribadisce che con la scheda tecnica allegata tutti gli impianti erano stati valutati sulla base di una attribuzione ponderata e che con raffronto a quanto dichiarato nel 2015, epoca di intervento di ristrutturazione, i valori attribuiti si dimostravano anche inferiori.
Conferma che la stessa CTP di Foggia con la sentenza n.1298/2017 aveva ritenuto congrui tali valori, confermati anche dalla CTR con sentenza n. 2790/2019.
Ed, ancora, deduce che l'Ufficio aveva tenuto conto del criterio del valore di surrugazione aventi lo stesso uso, comparando alcuni beni con le tariffe applicate per categoria A/3 abitazione e C/1 per negozi del Comune di Vieste.
Produce memorie illustrative la ricorrente con le quali contesta che l'atto di costituzione in giudizio dell'Ufficio
è sottoscritto dalla Dott.ssa Lori in data 9.8.2022 con delega scaduta al 30.6.2022.
Eccepisce, inoltre, che non risulta provata l'appartenenza del delegato Ing. Nominativo_1 alla carriera direttiva (terza area funzionale).
Contesta quanto dedotto dall'Ufficio in ordine ai metodi adottati, rilevando che per gli immobili a destinazione speciale andava effettuata in maniera diretta e con sopralluogo, cosa non avvenuta nel caso di specie nonché il richiamo alla nota n.7079/2008, che indica valori attribuiti dallo stesso Ufficio non tutlizzabili ai fini probatori.
Infine, rileva la enormità del valore di stima attribuito agli immobili pari ad €/mq. 450,00 se confrontato con altre stime effettuate dall'ADE per strutture similari attestantesi in € /mq. 200,00 o 300,00.
All'udienza del 15 dicembre 2025 la Corte, riunitasi in camera di consiglio, ha emessso la seguente pronuncia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Con avviso di accertamento catastale l'Agenzia del Territorio procedeva alla rettifica dei valori proposti dal
Ricorrente_1 snc, presentata in data 6.7.2021 con procedura FA.
L'Ufficio in ordine alla rendita proposta di € 7.426,28 in riferimento all'immobile di cui al foglio 6, particella
975, sub 2, cat . D2, procedeva alla rideterminazione della rendita in € 32.600,00 sulla base della relazione di stima sintetica con la quale aveva proceduto all'attribuzione del valore per ogni singolo elemento, giungendo al valore complessivo totale di € 1.631.650,00.
Con il primo motivo di impugnazione la società ha contestato il difetto di sottoscrizione dell'accertamento da parte del funzionario delegato, per mancata allegazione della delega preventiva.
La doglianza risulta non accoglibile in quanto per giurisprudenza costante di legittimità non risulta obbligatoria l'allegazione della delega al provvedimento emesso, comportando quale onere a carico dell'Amministrazione finanziaria la produzione in giudizio della stessa in caso di contestazione, cosa avvenuta nel caso di specie, avendo l'Ufficio depositato la disposizione di servizio n. 743 del 9.2.2022, dalla quale si rileva la legittimità della sottoscrizione dell'atto da parte del delegato, dirigente di ruolo come ricavabile dal ruolo dirigenti pubblicato sul sito dell'Amministrazione.
Con il secondo motivo viene contestato il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento, ritenuto privo dei motivi da cui era scaturita la rideterminazione del valore attribuito all'immobile.
Anche tale contestazione non può ritenersi fondata, sia in quanto la rideterminazione della rendita catastale consegue ad un procedimento fortemente partecipativo del contribuente che ha proposto a mezzo FA la relativa richiesta, sia perchè nell'accertamento risulta indicata ed allegata la scheda tecnica nella quale sono stati esaminati e valorizzati tutti gli elementi dell'unità immobiliare, consentendo al contribuente di poter agevolmente comprendere le ragioni della nuova determinazione.
Non vi è dubbio, infatti, che l'Ufficio abbia adottato il ciriterio della stima diretta per la determinazione dei valori, indicando analiticamente ogni singolo elemento ed il valore di mercato attribuibile.
A confutazione di quanto attestato dall'Ufficio alcun elemento utile di prova viene fornito dalla ricorrente se non il semplice riferimento a valori sproporzionati rispetto alla realtà.
Va ritenuta legittima la costituzione in giudizio dell'Agenzia dell'Entrate – Territorio a mezzo di delegato alla firma trattandosi di una scelta operata per la organizzazione interna per cui ove l'atto difensivo sia sottoscritto dal delegato, con la chiara indicazione della qualità, si presume legittimamente emesso non essendo la semplice contestazione sufficiente a far sorgere in capo all'Amministrazione finanziaria di fornire la prova dell'atto interno adottato dal dirigente ( Cass. Sent. n. 27325/2016).
Non vi è dubbio inoltre della riferibilità degli atti contestati all'Agenzia delle Entrate, per cui anche la semplice contestazione in ordine alla qualifica dei sottoscrittori non riveste rilevanza esterna e risultando che il potere conferito è solo quello di sottoscrizione con riferibilità dell'atto sempre al Direttore dell'Ufficio.
Alla luce delle considerazione di cui sopra il ricorso per come proposto va rigettato con condanna della ricorrente società al pagamento delle spese e competenze del giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate, che vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso proposto dalla ricorrente e la condanna al pagamento delle spese e competenze del giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate, che liquida in € 1.500,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 4, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
NICOLELLA LUCIANO, Presidente e Relatore
DE SIMONE MARIO, Giudice
RIZZI PAOLO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1264/2022 depositato il 01/08/2022
proposto da
Ricorrente_1. Snc - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2022FG0032334 CATASTO-RENDITA CATASTALE a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di accertamento catastale n.32334, notificato in data 15.3.2022, l'Agenzia del Territorio comunicava al Ricorrente_1. snc, di aver proceduto al controllo della dichiarazione di variazione catastale proposta in data 6.7.2021 in ordine all'immobile sito alla località Luogo_1 di cui al foglia Indirizzo_2, cat. D2, rendita € 7.426,28, modificando la rendita in € 32.600,00 sulla base del valore attribuito ad alcuni componenti la struttura.
Propone ricorso la società, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, contestando il provvedimento emesso, concludendo per la nullità dell'atto impugnato, il tutto con vittoria delle spese e competenze in favore di esso difensore.
A motivi della impugnazione ha eccepito:
- il difetto di sottoscrizione dell'atto emesso, con violazione di quanto disposto dall'art.42 del DPR n.600/73 che prevede la sottoscrizione del Direttore o di un funzionario da lui delegato, cosa non avvenuta nel caso di specie;
- il difetto di motivazione, avendo l'Ufficio attribuito all'immobile un valore spropositato e non corrispondente all'epoca censuaria di riferimento, mancando anche il raffronto con unità similari;
- la carenza di prova, sia in ordine alla comparazione con strutture similari sia in ordine alla mancanza di alcun sopralluogo tecnico necessario per la valutazione da attribuire agli immobili. La circostanza che la variazione non è avvenuta sulla base dei dati forniti dal contribuente ma con la indicazione di presunte e non meglio specificate differenze riscontrate.
Si costituisce nel giudizio l'Agenzia delle Entrate confutando tutto quanto dedotto ed eccepito dalla ricorrente, concludendo per il rigetto del ricorso e condanna alle spese del giudizio.
Relativamente alla sottoscrizione dell'atto l'Ufficio evidenzia che risulta effettuata dall'Ing. Nominativo_1
in qualità di delegato dal Direttore Provinciale, come da disposizione di servizio n.743/2022.
Ribadisce che nell'allegato al provvedimento erano stati indicati tutti gli elementi che avevano dato luogo alla rettifica di quanto proposto, sia in ordine ai valori unitari oltre che ai valori complessivi ed al saggio di fruttuosità.
Rileva che il procedimento di rettifica nasce dal controllo effettuato sulla base di quanto richiesto dal contribuente con il FA , per cui la struttura fortemente partecipativa comportava che la motivazione doveva risolversi solo nella indicazione delle differenze riscontrate.
Nel caso di specie afferma che trattasi di immobile a destinazione speciale, per cui non applicabile il confronto con altre unità, per cui il calcolo della redditività andava effettuato sulla base del valore venale con applicazione del saggio di fruttuosità.
Evidenzia che nel caso di specie trattavasi di un immobile categoria D/2 destinata a villaggio turistico, esteso su di una superficie di mq. 35.000 con all'interno tutti gli impianti necessari all'attività turistica – alberghiera.
Ribadisce che con la scheda tecnica allegata tutti gli impianti erano stati valutati sulla base di una attribuzione ponderata e che con raffronto a quanto dichiarato nel 2015, epoca di intervento di ristrutturazione, i valori attribuiti si dimostravano anche inferiori.
Conferma che la stessa CTP di Foggia con la sentenza n.1298/2017 aveva ritenuto congrui tali valori, confermati anche dalla CTR con sentenza n. 2790/2019.
Ed, ancora, deduce che l'Ufficio aveva tenuto conto del criterio del valore di surrugazione aventi lo stesso uso, comparando alcuni beni con le tariffe applicate per categoria A/3 abitazione e C/1 per negozi del Comune di Vieste.
Produce memorie illustrative la ricorrente con le quali contesta che l'atto di costituzione in giudizio dell'Ufficio
è sottoscritto dalla Dott.ssa Lori in data 9.8.2022 con delega scaduta al 30.6.2022.
Eccepisce, inoltre, che non risulta provata l'appartenenza del delegato Ing. Nominativo_1 alla carriera direttiva (terza area funzionale).
Contesta quanto dedotto dall'Ufficio in ordine ai metodi adottati, rilevando che per gli immobili a destinazione speciale andava effettuata in maniera diretta e con sopralluogo, cosa non avvenuta nel caso di specie nonché il richiamo alla nota n.7079/2008, che indica valori attribuiti dallo stesso Ufficio non tutlizzabili ai fini probatori.
Infine, rileva la enormità del valore di stima attribuito agli immobili pari ad €/mq. 450,00 se confrontato con altre stime effettuate dall'ADE per strutture similari attestantesi in € /mq. 200,00 o 300,00.
All'udienza del 15 dicembre 2025 la Corte, riunitasi in camera di consiglio, ha emessso la seguente pronuncia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Con avviso di accertamento catastale l'Agenzia del Territorio procedeva alla rettifica dei valori proposti dal
Ricorrente_1 snc, presentata in data 6.7.2021 con procedura FA.
L'Ufficio in ordine alla rendita proposta di € 7.426,28 in riferimento all'immobile di cui al foglio 6, particella
975, sub 2, cat . D2, procedeva alla rideterminazione della rendita in € 32.600,00 sulla base della relazione di stima sintetica con la quale aveva proceduto all'attribuzione del valore per ogni singolo elemento, giungendo al valore complessivo totale di € 1.631.650,00.
Con il primo motivo di impugnazione la società ha contestato il difetto di sottoscrizione dell'accertamento da parte del funzionario delegato, per mancata allegazione della delega preventiva.
La doglianza risulta non accoglibile in quanto per giurisprudenza costante di legittimità non risulta obbligatoria l'allegazione della delega al provvedimento emesso, comportando quale onere a carico dell'Amministrazione finanziaria la produzione in giudizio della stessa in caso di contestazione, cosa avvenuta nel caso di specie, avendo l'Ufficio depositato la disposizione di servizio n. 743 del 9.2.2022, dalla quale si rileva la legittimità della sottoscrizione dell'atto da parte del delegato, dirigente di ruolo come ricavabile dal ruolo dirigenti pubblicato sul sito dell'Amministrazione.
Con il secondo motivo viene contestato il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento, ritenuto privo dei motivi da cui era scaturita la rideterminazione del valore attribuito all'immobile.
Anche tale contestazione non può ritenersi fondata, sia in quanto la rideterminazione della rendita catastale consegue ad un procedimento fortemente partecipativo del contribuente che ha proposto a mezzo FA la relativa richiesta, sia perchè nell'accertamento risulta indicata ed allegata la scheda tecnica nella quale sono stati esaminati e valorizzati tutti gli elementi dell'unità immobiliare, consentendo al contribuente di poter agevolmente comprendere le ragioni della nuova determinazione.
Non vi è dubbio, infatti, che l'Ufficio abbia adottato il ciriterio della stima diretta per la determinazione dei valori, indicando analiticamente ogni singolo elemento ed il valore di mercato attribuibile.
A confutazione di quanto attestato dall'Ufficio alcun elemento utile di prova viene fornito dalla ricorrente se non il semplice riferimento a valori sproporzionati rispetto alla realtà.
Va ritenuta legittima la costituzione in giudizio dell'Agenzia dell'Entrate – Territorio a mezzo di delegato alla firma trattandosi di una scelta operata per la organizzazione interna per cui ove l'atto difensivo sia sottoscritto dal delegato, con la chiara indicazione della qualità, si presume legittimamente emesso non essendo la semplice contestazione sufficiente a far sorgere in capo all'Amministrazione finanziaria di fornire la prova dell'atto interno adottato dal dirigente ( Cass. Sent. n. 27325/2016).
Non vi è dubbio inoltre della riferibilità degli atti contestati all'Agenzia delle Entrate, per cui anche la semplice contestazione in ordine alla qualifica dei sottoscrittori non riveste rilevanza esterna e risultando che il potere conferito è solo quello di sottoscrizione con riferibilità dell'atto sempre al Direttore dell'Ufficio.
Alla luce delle considerazione di cui sopra il ricorso per come proposto va rigettato con condanna della ricorrente società al pagamento delle spese e competenze del giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate, che vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso proposto dalla ricorrente e la condanna al pagamento delle spese e competenze del giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate, che liquida in € 1.500,00 oltre accessori di legge se dovuti.