Sentenza 5 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/02/2025, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott. Pasquale CRISTIANO Consigliere dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 5058 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2022, avente ad oggetto “Appalto-altre ipotesi ex artt. 1655 e ss. cc.”,
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 3598/22, pubblicata il 14
Ottobre 2022; causa posta in decisione, giusta ordinanza comunicata l'11 Novembre 2024, all'esito dell'udienza del 5 Novembre 2024, tenutasi nelle forme della trattazione scritta (con i termini di cui all'art. 190 cpc scaduti in data 30 Gennaio 2025), e pendente tra:
(C.F.: ), sito in Melito di Napoli al Corso Controparte_1 P.IVA_1
Europa n. 374, in persona dell'amministratore p.t., rapp.to e difeso (giusta procura in atti) dagli avv.ti Massimo Carrano ( ) e Vincenzo Carbone C.F._1
( , con i quali è elettivamente dom.to presso il seguente indirizzo di C.F._2
PEC:
Email_1
Appellante
E
(P.IVA: , in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2
p.t., rapp.ta e difesa (giusta procura in atti) dall'avv. Domenico Fruttaldo
1
PEC:
Email_2
Appellata
NONCHE'
(P.IVA: Controparte_3
, in persona del legale rapp.te p.t.; P.IVA_3
Appellata contumace
CONCLUSIONI: Nell'ambito dell'udienza del 5 Novembre 2024 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), i Difensori delle parti costituite ( e Controparte_1 [...]
), a mezzo delle rispettive note scritte, hanno concluso riportandosi ai Controparte_2
rispettivi atti, nonché chiedendo l'introito in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 16 Gennaio 2017 nei confronti del , Controparte_1
sedente in Melito di Napoli al Corso Europa n. 374, la società cooperativa chiedeva CP_2
che il Condominio fosse condannato al pagamento, in suo favore, della somma di euro
132.045,22, oltre interessi moratori.
La ragione creditoria scaturiva dal contratto di appalto stipulato il 9 Novembre 2009, avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori straordinari di ristrutturazione del mattonellato delle aree esterne del complesso . CP_4
Era stato stabilito un corrispettivo complessivo a misura, pari ad euro 578.045,22, IVA esclusa.
Le parti avevano convenuto che il pagamento dei lavori sarebbe stato effettuato in base agli
Stati di Avanzamento dei Lavori, in 48 rate mensili. I S.A.L. dovevano essere redatti in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e la ditta appaltatrice, dietro presentazione, da parte della cooperativa 80, di equivalenti fatture, e dopo 30 gg. dalla loro emissione. CP_2
2 A seguito della conclusione delle opere di cui al contratto di appalto, nonché delle ulteriori lavorazioni (richieste dal Direttore dei Lavori, ai fini dell'eliminazione di alcune anomalie ed imperfezioni), la ditta appaltatrice aveva invitato più volte il a corrispondere il CP_1
saldo di euro 132.045,22, nonché a rilasciare il certificato di ultimazione dei lavori, con il relativo collaudo.
A fronte dell'ultimazione delle opere, nel periodo compreso tra il 16 Novembre 2009 e l'11
Maggio 2015 il Condominio committente aveva effettuato una serie di pagamenti parziali, in favore della soc. coop. appaltatrice, per complessivi euro 413.435,96 (sul totale di euro
578.045,22, importo che era stato stabilito quale corrispettivo).
La ditta 80 aveva più volte richiesto il pagamento del saldo, pari ad euro 132.865,50. CP_2
Il aveva riscontrato tali richieste con la missiva del 5 Marzo 2014, con cui aveva CP_1
lamentato l'esecuzione non a regola d'arte di determinate opere (più precisamente, il si era doluto di imperfezioni alla pavimentazione dei piazzali e dei marciapiedi). CP_1
Pertanto la società cooperativa 80 chiedeva di condannarsi il convenuto CP_2 CP_1
al pagamento, in suo favore, a titolo di corrispettivo residuo dell'appalto, della somma di euro 132.865,58, oltre accessori.
Si costituiva il convenuto, eccependo l'infondatezza della domanda attorea;
CP_1
altresì il Condominio spiegava domanda riconvenzionale, con la quale deduceva il grave inadempimento contrattuale da parte della società cooperativa appaltatrice.
Quindi il chiedeva la risoluzione del contratto di appalto stipulato inter partes CP_1
in data 9 Novembre 2009, con la conseguente condanna della ditta attrice al pagamento della somma di euro 250.000,00, a titolo di risarcimento danni (oppure della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta equa e congrua); il tutto, con vittoria delle spese del giudizio.
A seguito della domanda riconvenzionale proposta dal Condominio convenuto, la soc. coop. attrice chiedeva ed otteneva l'autorizzazione alla chiamata in causa della propria compagnia assicuratrice ( ). In Controparte_3
3 particolare la società chiedeva di essere manlevata e tenuta indenne, nella CP_2
denegata ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale.
Si costituiva la compagnia terza chiamata, deducendo in primis l'infondatezza della domanda riconvenzionale proposta dal Condominio nei confronti della propria assicurata;
in subordine la compagnia chiedeva rigettarsi la domanda di manleva.
Nel corso del primo grado veniva raccolto l'interrogatorio formale dell'amm.tore p.t. del convenuto, deferito dalla ditta attrice. CP_1
Altresì veniva espletata CTU (cfr. la relazione dell'ausiliario ing. , depositata il 21 Per_1
Settembre 2020).
Il primo grado è stato definito con la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 3598/22, pubblicata il 14 Ottobre 2022.
Il G.M. di Napoli Nord:
In parziale accoglimento della domanda attorea, ha condannato il Controparte_1
al pagamento, in favore della soc. coop. 80, della somma di euro 77.229,34,
[...] CP_2
oltre interessi legali dal 10.7.2012;
Ha rigettato la domanda riconvenzionale, proposta dal convenuto e CP_1
committente, di risoluzione del contratto di appalto, per il dedotto grave inadempimento
(in sostanza, il ha tenuto conto dell'ammontare delle spese necessarie per Pt_1
l'eliminazione di vizi e difetti, nonché ha tenuto conto dell'ammontare della penale per il ritardo nell'ultimazione dei lavori, e tuttavia ha ritenuto che tali profili incidessero sul quantum del corrispettivo spettante all'appaltatrice a titolo di prezzo residuo dell'appalto, senza però determinare la risoluzione del contratto);
Ha rigettato la domanda di manleva proposta dalla società 80 nei confronti della CP_2
; Controparte_3
Ha dichiarato integralmente compensate le spese del giudizio tra la società 80 ed il CP_2
; Controparte_1
4 Ha condannato la società al pagamento delle spese del giudizio in favore della CP_2
compagnia terza chiamata, liquidate in euro 7.795,00 per compenso professionale, oltre accessori come per Legge;
Infine, ha definitivamente posto le spese dell'espletata CTU a carico dell'attrice 80 e CP_2
del convenuto, nella misura del 50 % per ciascuno. CP_1
In particolare il Tribunale ha operato la compensazione tra (da un lato) l'importo di euro
132.045,22 (inerente al residuo del corrispettivo dell'appalto ancora impagato) e, dall'altro, gli importi di euro 29.965,88 (ammontare delle spese necessarie per l'eliminazione dei difetti, caratterizzanti le opere eseguite) e di euro 24.850,00 (ammontare della penale per il ritardo nell'ultimazione dei lavori.
In tal modo, si è addivenuti all'importo di euro 77.229,34 (appunto, euro 132.045,22 – euro
54.815,88).
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello il , con Controparte_1
citazione notificata in data 17 Novembre 2022.
Parte appellante deduce che il ctu avrebbe sottostimato la quantificazione dei vizi riscontrati nelle lavorazioni eseguite dalla ditta appaltatrice.
Quindi il chiede, in accoglimento del gravame ed in riforma dell'impugnata CP_1
sentenza, accogliersi la domanda riconvenzionale di risoluzione proposta in primo grado, stante l'inutilizzabilità dell'opera ultimata dalla ditta appaltatrice;
altresì chiede condannarsi la cooperativa 80 al pagamento della maggior somma di euro 194.656,69, a titolo di CP_2
risarcimento danni.
Ancora, il appellante chiede condannarsi la ditta appaltatrice al pagamento, CP_1
nella misura del 100 %, della penale stabilita nel contratto di appalto per la ritardata ultimazione dei lavori (sul punto, il si duole del fatto che il Tribunale, pur avendo CP_1
liquidato la penale per il ritardo, però, in via equitativa, abbia ritenuto di ridurla in misura della metà); il tutto con vittoria delle spese del doppio grado.
Si è costituita l'appellata , chiedendo di rigettarsi il gravame. Controparte_5
5 Dunque, fin da ora è d'uopo osservare come la società non abbia proposto CP_2
impugnazione incidentale, con riferimento alle statuizioni a sé sfavorevoli;
in particolare, ci si riferisce all'integrale compensazione delle spese del giudizio tra essa 80 ed il CP_2
; al rigetto della domanda di manleva nei confronti della compagnia CP_1
assicuratrice; nonchè ci si riferisce al riconoscimento delle ragioni del Condominio committente nella misura di euro 54.815,88 (sommatoria delle spese necessarie per l'eliminazione dei difetti e dell'ammontare della penale per il ritardo).
La è rimasta contumace Controparte_3
(del resto, alcuna delle parti costituite ha mosso doglianze nei confronti della suddetta compagnia, citata in appello per mere ragioni di litisconsorzio processuale).
La Corte, a mezzo dell'ordinanza pubblicata il 12 Aprile 2023, ha rigettato l'istanza di sospensiva avanzata dal appellante, ed altresì ha rigettato l'istanza di CP_1
rinnovazione della CTU di primo grado, pure formulata da parte impugnante.
Giusta ordinanza comunicata l'11 Novembre 2024, all'esito dell'udienza del 5 Novembre
2024 (svoltasi nelle forme della trattazione scritta), sulla documentazione in atti, precisate le conclusioni (da parte del appellante e della soc. coop. appellata), la causa è stata CP_1
dalla Corte riservata per la decisione, con la concessione del termine di gg. sessanta per deposito di comparse conclusionali, nonché termine di ulteriori venti giorni per eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
Il impugnante, col primo motivo, deduce l'erroneità delle motivazioni addotte CP_1
dal primo Giudice, con riferimento al rigetto della domanda di risoluzione del contratto di appalto, per il grave inadempimento della ditta appaltatrice.
Ad avviso del Condominio committente, le opere eseguite dalla ditta “ ” sono CP_2
caratterizzate da vizi e difformità di tale gravità, da rendere il manto stradale dell'area adiacente agli edifici condominiali inadatto alla sua destinazione.
6 La censura è infondata.
Correttamente il primo Giudice, sulla scorta delle conclusioni del ctu di prime cure, non ha ravvisato i presupposti per addivenire alla risoluzione del contratto.
Invero le conclusioni dell'ausiliario ing. sono supportate da congrua e logica Per_1
motivazione, nonché frutto di approfondite indagini tecniche.
Non vi è dubbio che alcune delle opere eseguite siano state realizzate non a regola d'arte
(cfr., in particolare, l'errata predisposizione del massetto di sottofondo al manto stradale).
Tuttavia, l'indagine peritale ha escluso che i vizi fossero di tale gravità, da rendere le opere inutilizzabili.
Così si è espresso il ctu nel suo elaborato:….sulla base di tali considerazioni, il sottoscritto ritiene che, adoperando preventivamente all'esecuzione delle opere di ripristino una
“battitura” generale della pavimentazione, al fine di individuare in maniera puntuale le aree in cui è avvenuto il fenomeno di distacco, per l'eliminazione dei danni sia necessario eseguire, anche per omogeneità, la parziale rimozione e nuova posa in opera della pavimentazione, sia antistante i fabbricati che dei marciapiedi, per una percentuale stimata pari al 5 % del totale dei metri d'appalto, procedendo anche alla sostituzione del massetto, come indicato in Computo Metrico Estimativo in Allegato 08, redatto adottando il Prezzario d'Appalto aumentato del 10 %, considerato il tempo trascorso dalla data d'appalto a quella odierna;
il tutto per un TOTALE OPERE PER ELIMINAZIONE DIFETTI pari ad euro 29.965,88
(ventinovemilanovecentosessantacinque/88)….
Dunque, gli interventi necessari per l'eliminazione dei vizi riguardano soltanto il 5 % dell'intera superficie, oggetto dei lavori appaltati.
Ergo, a fronte di tali inequivoche risultanze tecniche, non può condividersi la tesi del
, secondo il quale sarebbe inutilizzabile l'intera vasta area, oggetto degli CP_1
interventi.
Le generiche doglianze mosse dal al citato elaborato tecnico non sono in grado CP_1
di smentire o scalfire le accurate conclusioni del ctu, fatte proprie dal G.M. di Napoli Nord.
7 Il convenuto (odierno appellante) ha genericamente contestato le risultanze CP_1
della CTU, limitandosi ad opporre una diversa tesi, secondo la quale i lavori a farsi avrebbero dovuto coinvolgere la totalità della superficie dell'area interessata dall'appalto, pari a ben mq. 6.259,28.
Peraltro il – in sede di osservazioni alla bozza della CTU – ha genericamente CP_1
enunciato la necessità di lavori (volti all'eliminazione dei difetti) ben più consistenti di quelli indicati dal consulente d'ufficio; senza però indicare in modo preciso e dettagliato le zone oggetto degli auspicati interventi.
A titolo esemplificativo, si evidenzia come il originario convenuto si sia limitato CP_1
ad allegare – alle osservazioni alla bozza di CTU – fotografie effigianti soltanto alcune zone dell'intera superficie oggetto dell'appalto. Si ribadisce dunque come, nel caso di specie, non sussistano le condizioni per la risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale.
Vale a dire non ricorre l'inadempimento totale.
Piuttosto, siamo dinanzi ad un inesatto adempimento che, nel caso di specie, si è tradotto nella consegna di un'opera realizzata non a regola d'arte, e segnata da vizi e difformità, ma in dimensioni limitate.
In tale contesto, il Collegio ribadisce il diniego alla richiesta istruttoria di rinnovazione della
CTU di primo grado (diniego già espresso nell'ordinanza interlocutoria del 12 Aprile 2023).
In materia di appalto, in presenza di vizi e difformità, il Legislatore (art. 1668 cc.) prevede, a tutela degli interessi del committente, alcuni strumenti e rimedi, di carattere conservativo.
Infatti essi non mirano a privare di efficacia il contratto;
piuttosto trattasi di rimedi finalizzati a migliorare l'opera, per renderla a regola d'arte, oppure volti alla riduzione del prezzo (in modo che il corrispettivo sia adeguato ad un'opera che non è integralmente a regola d'arte;
e fatta salva la possibilità di richiedere il risarcimento del danno).
Invece, il rimedio risolutorio è previsto per i casi più gravi di inadempimento, quando i vizi e le difformità sono tali da rendere l'opera del tutto inadatta alla sua destinazione.
8 Il Collegio aderisce al seguente insegnamento giurisprudenziale:…In tema di appalto, ai fini della risoluzione del contratto per fatto dell'appaltatore, il Legislatore ha specificato
l'estremo della gravità dell'inadempimento richiesto dall'art. 1455 cc. e, nel contempo, ha derogato a tale norma generale, esigendo una gravità maggiore di quella ordinariamente richiesta, con lo stabilire, nel secondo comma dell'art. 1668 cc., che la risoluzione può essere domandata dal committente se le difformità o i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione. A tal fine, la valutazione delle difformità o dei vizi deve avvenire in base a criteri obiettivi, ossia considerando la destinazione che l'opera riceverebbe dalla generalità delle persone, mentre dev'essere compiuta con criteri subiettivi quando la possibilità di un particolare impiego o di un determinato rendimento siano stati dedotti in contratto.….(cfr. Cass. civ., nn. 9295/06; 15167/01).
Nella specie, il parziale inadempimento contrattuale è consistito nella realizzazione e consegna di un'opera che presentava difformità e difetti;
tuttavia, non trattandosi di un'opera del tutto inadatta alla sua destinazione, ecco che non è consentita la risoluzione del contratto.
Col secondo motivo di appello, il impugna la sentenza di prime Controparte_1
cure, nella parte in cui il G.M. ha ridotto del 50 % l'ammontare della penale da ritardo, in capo alla ditta appaltatrice (e tutto questo benchè il Tribunale avesse accertato che i lavori realizzati dalla “ ” fossero stati eseguiti in ritardo). CP_2
Neanche questa censura merita accoglimento.
Il G.M. ha correttamente accolto la domanda riconvenzionale del Condominio, con riferimento all'obbligo, in capo alla società coop. 80, di versare la penale prevista in CP_2
contratto, per l'incontestato ritardo nell'ultimazione delle opere.
Tuttavia, al contempo ha correttamente applicato l'art. 1384 cc..
Non può trascurarsi quanto accertato dal ctu, circa la reale percentuale (sul totale) della superficie oggetto dei lavori di ripristino.
9 Pertanto, nel merito il Giudice a giusta ragione ha ritenuto eccessivo l'importo fissato dalle parti contraenti con la clausola penale.
Da qui la riduzione, in via equitativa, dell'importo della penale da ritardo.
La riduzione operata dal Tribunale è corretta ai sensi dell'art. 1384 cc., anche in considerazione dell'interesse del creditore all'adempimento, alla data di stipulazione del contratto.
Altresì, è d'uopo considerare l'effettiva incidenza dell'adempimento sull'equilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale.
Del resto, la riduzione equitativa della penale è possibile, allorquando quest'ultima appaia eccessiva, in rapporto a tutti gli aspetti economici del contratto (Cass. civ., n. 2491/15).
Nel caso di specie l'integrale importo della penale (in caso di mancata riduzione) risulterebbe eccessivo, nel quadro dell'economia complessiva del rapporto contrattuale.
Si ribadisce come i lavori di ripristino (volti all'eliminazione dei difetti) siano stati quantificati in euro 29.965,88, a fronte di un appalto, con importo complessivo pari ad euro 578.045,22,
IVA esclusa.
Altresì i vizi e difetti hanno riguardato soltanto una quota minima della vasta superficie complessiva, e cioè appena il 5 %.
Il tardivo adempimento certamente incide sull'equilibrio delle prestazioni contrattuali in danno del creditore;
tuttavia il meccanismo della penale, nel caso di specie, tutelava in maniera sproporzionata parte committente.
In definitiva, si condivide l'iter argomentativo del primo Giudice, anche laddove ha ritenuto di ricondurre ad equità, ex art. 1384 cc., la penale per il ritardo (a mezzo di riduzione nella misura del 50 %, rispetto a quanto contrattualmente previsto).
Dunque l'appello deve essere rigettato in toto;
consegue l'integrale conferma della sentenza di primo grado (anche per quel che concerne il governo delle spese, sia del giudizio che della espletata CTU).
10 Vale a dire il Giudice Monocratico è addivenuto ad una conclusione corretta e del tutto aderente alle risultanze istruttorie. In particolare le ragioni del committente CP_1
sono state riconosciute nella misura di euro 54.815,88; il tutto, a seguito della quantificazione delle spese necessarie per eliminare i vizi in euro 29.965,88, nonché a seguito della quantificazione dell'ammontare della penale da ritardo in euro 24.850,00.
Di conseguenza (all'esito di compensazione), il credito della soc. cooperativa 80 per il CP_2
prezzo residuo impagato è stato liquidato in euro 77.229,34 (a fonte della domanda per oltre euro 130.000,00).
A questo punto, resta da pronunciarsi sul regime delle spese del presente grado.
Sulle spese del presente grado
Le spese del grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza del CP_1
appellante; pertanto esse vengono poste a carico di quest'ultimo.
Debbono trovare applicazione le nuove tabelle parametriche, di cui al D.M. n. 147/22.
In mancanza di nota-spese, si provvede alla liquidazione d'ufficio.
Il valore della causa rientra nello scaglione compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00.
Infatti, il valore va parametrato sull'importo di euro 77.229,34 (credito riconosciuto dal
Tribunale alla ditta originaria attrice).
E' da ritenersi equa e congrua la quantificazione dei compensi, attestata sui valori minimi, nell'ambito dello scaglione di riferimento – considerato che siamo dinanzi ad una prestazione professionale di non particolare complessità.
Quindi, a titolo di compenso professionale si addiviene alla liquidazione dei seguenti importi, per il presente grado:
euro 1.489,00 per la fase di studio;
euro 956,00 per la fase introduttiva;
11 euro 2.163,00 per la fase istruttoria;
euro 2.552,00 per la fase decisoria;
in totale: euro 7.160,00.
Senz'altro va liquidato il compenso anche per la fase istruttoria, considerato che, nel presente grado, si è delibata l'istanza ex art. 283 cpc, nonché la richiesta di rinnovazione della CTU di primo grado (istanze ambedue avanzate da parte appellante).
Deve essere concesso il provvedimento di distrazione in favore del Difensore della soc. coop. appellata, avv. Domenico Fruttaldo.
Infine, sussistono i presupposti per il versamento, ex art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02
(da parte dell'appellante ), dell'ulteriore importo pari al Controparte_1
contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal , in persona dell'amministratore p.t., nei confronti Controparte_1
della società cooperativa “ ” (appello notificato anche a “ CP_2 CP_3 CP_3
”), avverso la sentenza del Tribunale di Napoli
[...] Controparte_3 Controparte_3
Nord n. 3598/22, pubblicata il 14 Ottobre 2022, così provvede:
A) Rigetta l'appello;
B) Condanna il al pagamento delle spese del presente grado in Controparte_1
favore della società cooperativa “ , che liquida in euro 7.160,00 CP_2
(settemilacentosessanta/00) per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %, con attribuzione in favore dell'avv. Domenico Fruttaldo;
C) Dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02, per il versamento, da parte del appellante, CP_1
dell'ulteriore contributo unificato, di cui all'art. 13 DPR cit..
Così deciso, nella camera di consiglio del 4 Febbraio 2025.
12 Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
13