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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 12/11/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. 755 del Ruolo
Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, e vertente
TRA
nata a [...] il [...] ed ivi residente, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Michela Colucci, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
nato a [...] il [...] e residente in Controparte_1
Civitavecchia (RM), rappresentato difeso dall'avv. Michela Colucci, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
Con parere favorevole del Pubblico Ministero.
1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 15.05.2025 e Parte_1 hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere disciplinare Controparte_1
l'affidamento, collocamento e mantenimento del figlio (24.12.2022), nato dalla Per_1 loro relazione “more uxorio" e riconosciuto da entrambi i genitori.
Gli istanti hanno esposto di avere avuto una relazione sentimentale e, venuto meno il fondamento alla base della loro relazione affettiva, hanno manifestato l'intenzione di voler regolamentare i futuri rapporti nell'interesse principale del minore.
Le parti hanno dedotto di avere entrambe un'occupazione lavorativa ed hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate nel ricorso.
Letto il ricorso e la documentazione nel complesso acquisita, il Giudice delegato ha disposto con ordinanza del 09.06.2025 la trattazione scritta dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Viste le note del 15.10.2025 con cui il procuratore delle parti ha chiesto l'accoglimento delle precisate conclusioni, il Giudice ha riservato al Collegio la decisione ai sensi dell'art. 473 bis. 51 comma 3 c.p.c.
Ritiene il Tribunale che le condizioni proposte possano essere recepite in quanto conformi agli interessi delle parti e del figlio minore.
Non deve farsi luogo ad alcuna pronuncia sulle spese di lite, avendo le parti proposto una domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, preso atto degli accordi intervenuti, pronunciando sul ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis 51. c.p.c. iscritto al n. 775 del Ruolo Generale della Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025, per l'effetto dispone:
A) l'affido condiviso del figlio a entrambi i genitori con collocamento Per_1 dello stesso presso l'abitazione della madre, di sua proprietà, sita in
Civitavecchia alla via Olimpia 5A. Per l'effetto, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni
2 del minore. Entrambi i genitori avranno diritto di esercitare in via disgiunta la responsabilità genitoriale sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione;
B) corrisponderà ad la somma di euro Controparte_1 Parte_1
200,00 mensili, entro il 25 di ogni mese, a titolo di mantenimento del figlio
, con bonifico bancario sul conto dalla stessa comunicato, somma Per_1 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
C) le spese straordinarie del figlio saranno ripartite al 50% tra i genitori secondo le specifiche contenute nel Protocollo vigente presso il Tribunale di
Civitavecchia;
D) l'assegno Unico per i figli verrà integralmente percepito dalla madre per rinuncia alla sua quota parte del 50% prestata da Parte_1
Controparte_1
Nulla sulle spese.
Così deciso, in Civitavecchia il 10 novembre 2025
Si comunichi.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. 755 del Ruolo
Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, e vertente
TRA
nata a [...] il [...] ed ivi residente, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Michela Colucci, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
nato a [...] il [...] e residente in Controparte_1
Civitavecchia (RM), rappresentato difeso dall'avv. Michela Colucci, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
Con parere favorevole del Pubblico Ministero.
1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 15.05.2025 e Parte_1 hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere disciplinare Controparte_1
l'affidamento, collocamento e mantenimento del figlio (24.12.2022), nato dalla Per_1 loro relazione “more uxorio" e riconosciuto da entrambi i genitori.
Gli istanti hanno esposto di avere avuto una relazione sentimentale e, venuto meno il fondamento alla base della loro relazione affettiva, hanno manifestato l'intenzione di voler regolamentare i futuri rapporti nell'interesse principale del minore.
Le parti hanno dedotto di avere entrambe un'occupazione lavorativa ed hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate nel ricorso.
Letto il ricorso e la documentazione nel complesso acquisita, il Giudice delegato ha disposto con ordinanza del 09.06.2025 la trattazione scritta dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Viste le note del 15.10.2025 con cui il procuratore delle parti ha chiesto l'accoglimento delle precisate conclusioni, il Giudice ha riservato al Collegio la decisione ai sensi dell'art. 473 bis. 51 comma 3 c.p.c.
Ritiene il Tribunale che le condizioni proposte possano essere recepite in quanto conformi agli interessi delle parti e del figlio minore.
Non deve farsi luogo ad alcuna pronuncia sulle spese di lite, avendo le parti proposto una domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, preso atto degli accordi intervenuti, pronunciando sul ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis 51. c.p.c. iscritto al n. 775 del Ruolo Generale della Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025, per l'effetto dispone:
A) l'affido condiviso del figlio a entrambi i genitori con collocamento Per_1 dello stesso presso l'abitazione della madre, di sua proprietà, sita in
Civitavecchia alla via Olimpia 5A. Per l'effetto, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni
2 del minore. Entrambi i genitori avranno diritto di esercitare in via disgiunta la responsabilità genitoriale sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione;
B) corrisponderà ad la somma di euro Controparte_1 Parte_1
200,00 mensili, entro il 25 di ogni mese, a titolo di mantenimento del figlio
, con bonifico bancario sul conto dalla stessa comunicato, somma Per_1 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
C) le spese straordinarie del figlio saranno ripartite al 50% tra i genitori secondo le specifiche contenute nel Protocollo vigente presso il Tribunale di
Civitavecchia;
D) l'assegno Unico per i figli verrà integralmente percepito dalla madre per rinuncia alla sua quota parte del 50% prestata da Parte_1
Controparte_1
Nulla sulle spese.
Così deciso, in Civitavecchia il 10 novembre 2025
Si comunichi.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
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