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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/06/2025, n. 1370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1370 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
- Dr. AR ZI Presidente
- Dr. LO AN Giudice rel.
- Dr. Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6630/2024, introdotta da
TRA
(ROMA (RM), 27/07/1971), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 D'AMATO FABIO;
E (ROMA (RM), 26/09/1971), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 D'AMATO FABIO;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege- OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 26/09/2001 nel Comune di Anzio (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 2001, atto n. 134, p. 2, s. A), e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
“a) Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto;
b) I coniugi prestano il loro consenso a che la casa ex familiare sita in Roma, alla Via
EU Giulioli, 47, non venga assegnata a nessuna delle parti attuali, in quanto non è presente prole minorenne nel cui interesse assegnarla, e non essendo inoltre di proprietà di nessuno dei coniugi ma locato dal padre della sig.ra Pt_1
c) In relazione alle statuizioni economiche le parti concordano espressamente di rinunciare ad ogni reciproca pretesa, quindi alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento in quanto economicamente autosufficienti;
d) I ricorrenti concordano e condividono che nulla deve essere disposto in merito Per_ all'affidamento e al collocamento dei figli e in quanto ormai maggiorenni, i Per_1 quali continueranno a vivere presso l'immobile ex casa familiare sito in Roma alla Via EU Giulioli, 47 assieme alla madre;
e) I ricorrenti concordano e dichiarano espressamente che in quanto maggiorenni Per_1 Per_ e e soprattutto in quanto economicamente indipendenti, nessuno dei due genitori è tenuto a concorrere al contributo al mantenimento nei confronti degli stessi, i quali rinunciano al ricevimento dello stesso”. Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale. Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Visti gli artt. 473 bis.47 e 51 c.p.c., ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi (ROMA (RM), Parte_1
27/07/1971) e (ROMA (RM), 26/09/1971), che hanno Controparte_1 contratto matrimonio in data 26/09/2001 nel Comune di Anzio (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 2001, atto n. 134, p. 2, s. A), alle condizioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 04/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
LO AN AR ZI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
- Dr. AR ZI Presidente
- Dr. LO AN Giudice rel.
- Dr. Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6630/2024, introdotta da
TRA
(ROMA (RM), 27/07/1971), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 D'AMATO FABIO;
E (ROMA (RM), 26/09/1971), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 D'AMATO FABIO;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege- OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 26/09/2001 nel Comune di Anzio (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 2001, atto n. 134, p. 2, s. A), e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
“a) Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto;
b) I coniugi prestano il loro consenso a che la casa ex familiare sita in Roma, alla Via
EU Giulioli, 47, non venga assegnata a nessuna delle parti attuali, in quanto non è presente prole minorenne nel cui interesse assegnarla, e non essendo inoltre di proprietà di nessuno dei coniugi ma locato dal padre della sig.ra Pt_1
c) In relazione alle statuizioni economiche le parti concordano espressamente di rinunciare ad ogni reciproca pretesa, quindi alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento in quanto economicamente autosufficienti;
d) I ricorrenti concordano e condividono che nulla deve essere disposto in merito Per_ all'affidamento e al collocamento dei figli e in quanto ormai maggiorenni, i Per_1 quali continueranno a vivere presso l'immobile ex casa familiare sito in Roma alla Via EU Giulioli, 47 assieme alla madre;
e) I ricorrenti concordano e dichiarano espressamente che in quanto maggiorenni Per_1 Per_ e e soprattutto in quanto economicamente indipendenti, nessuno dei due genitori è tenuto a concorrere al contributo al mantenimento nei confronti degli stessi, i quali rinunciano al ricevimento dello stesso”. Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale. Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Visti gli artt. 473 bis.47 e 51 c.p.c., ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi (ROMA (RM), Parte_1
27/07/1971) e (ROMA (RM), 26/09/1971), che hanno Controparte_1 contratto matrimonio in data 26/09/2001 nel Comune di Anzio (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 2001, atto n. 134, p. 2, s. A), alle condizioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 04/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
LO AN AR ZI