Articolo 2 della Legge 13 febbraio 1953, n. 60
Articolo 1 bisArticolo 3
Versione
17 marzo 1953
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Versione
27 ottobre 2011
Art. 2.

Fuori dei casi previsti nel primo comma dell'art. 1, i membri del Parlamento non possono ricoprire cariche, ne' esercitare funzioni di amministratore, presidente, liquidatore, sindaco revisore direttore generale o centrale, consulente legale o amministrativo con prestazioni di carattere permanente, in associazioni o enti che gestiscano servizi di qualunque genere per conto dello Stato o della pubblica Amministrazione, o ai quali lo Stato contribuisca in via ordinaria, direttamente o indirettamente.
Si applicano alle incompatibilita' previste nel presente articolo le esclusioni indicate nel secondo comma dell'art. 1. ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (4)

La Corte Costituzionale, con sentenza 17 - 21 ottobre 2011, n. 277 (in G.U. 1a s.s. 26/10/2011, n. 45) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge nella parte in cui non prevedono l'incompatibilita' tra la carica di parlamentare e quella di sindaco di Comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti.
Entrata in vigore il 27 ottobre 2011
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