Art. 1.
Negli uffici dei commissari per la liquidazione degli usi civici, nei quali lo richieda la mole degli affari, possono essere nominati commissari aggiunti, osservando il disposto dell'art. 27, primo capoverso, e 28 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 .
Il commissario aggiunto negli affari a lui assegnati ha tutti i poteri attribuiti ai commissari dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766 , e da tutte le altre norme che la completano.
La distribuzione degli affari in ciascun ufficio viene fatta dal commissario.
Negli uffici dei commissari per la liquidazione degli usi civici, nei quali lo richieda la mole degli affari, possono essere nominati commissari aggiunti, osservando il disposto dell'art. 27, primo capoverso, e 28 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 .
Il commissario aggiunto negli affari a lui assegnati ha tutti i poteri attribuiti ai commissari dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766 , e da tutte le altre norme che la completano.
La distribuzione degli affari in ciascun ufficio viene fatta dal commissario.