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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 21/10/2025, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
In composizione collegiale, formato da:
IA IA Presidente rel.
ET Di TO IC
IZ DR IC
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
(non definitiva) nella causa iscritta al n. 1/2025 R.G.A.C., avente ad oggetto: Disconoscimento di paternità, posta in decisione all'udienza del 3 ottobre 2025 e promossa
D A
, residente in [...]Parte_1
c.f. C.F._1 avv. BERTAGNA GIULIO GIUSEPPE
- RICORRENTE -
C O N T R O
, residente in [...]CP_1
CodiceFiscale_2 avv. DI VITA DARIA - PARTE CONVENUTA -
E
, nata alla Spezia il 31.12.2022, ed ivi residente, rappresentata dal CP_2 curatore speciale avv. GIORGI FEDERICA
E
1 Con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO, che ha apposto il visto in data
3.1.2025 a margine del decreto di fissazione d'udienza in data 2.1.2025
sulle seguenti
C O N C L U S I O N I precisate dalle parti:
PER PARTE RICORRENTE :
“ Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis
In via preliminare disporre la rimessione della causa in fase istruttoria, ammettendo le prove dedotte e capitolate in atti, ivi compresa la consulenza tecnica d'ufficio medico-genetica e la prova testimoniale sulle circostanze dedotte nei capitoli formulati nei precedenti atti difensivi, utili al fine di dimostrare che il ricorrente non è incorso nella decadenza di cui all'art. 244
c.c. ;
In via pregiudiziale, respingere ogni contraria istanza ed eccezione, in particolare quella di decadenza ai sensi dell'art. 244 c.c.,
Nel merito :
1. Accertare e dichiarare che la minore , nata a [...] il [...], CP_2 non è figlia del ricorrente per i motivi di cui in atti, così vinta la Parte_1 presunzione di cui agli artt. 231 e 232 c.c. in relazione al matrimonio con la sig.ra CP_1
;
[...]
2. Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di La Spezia di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di nascita della minore, ai sensi dell'art. 49, lett. o) D.P.R. n. 396/2000;
3. Con vittoria di spese ed onorari di causa, IVA e CPA come per legge. “
PER PARTE CONVENUTA (come in comparsa di costituzione):
“La sig.ra sul disconoscimento di paternità si rimette alla decisione del giudice Pt_1 che provvederà nel senso della migliore tutela della figlia Formula espressa CP_2 richiesta di mantenimento del cognome della figlia ex art. 95 c.3 DPR Pt_1 CP_2
369/2000. Inoltre, poichè il ricorrente non ha anticipato proposta di una azione congiunta, alla quale la sig.ra avrebbe aderito, preferendo agire autonomamente, Pt_1 si chiede che tutte le spese del presente giudizio vengano poste a carico del ricorrente”
2 PER LA MINORE:
“Voglia l'Ill.mo IC adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,
In via principale:
- Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'azione di disconoscimento della paternità per intervenuta decadenza dal termine previsto dall'art. 244 c.c., essendo il presente giudizio stato instaurato oltre il termine perentorio stabilito dalla norma medesima.
In via subordinata:
- Accertare e dichiarare inammissibile l'intrapresa azione nel rispetto dell'interesse superiore della minore, di cui devono essere tutelati la stabilità e i rapporti affettivi consolidatisi nel tempo
In via ulteriormente subordinata:
- Nel denegato caso di ammissibilità dell'azione, disporre una consulenza tecnica
d'ufficio (CTU) per l'accertamento della paternità nel rispetto delle garanzie procedurali.
Con vittoria di spese e competenze professionali.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto pronunciarsi il disconoscimento di paternità della minore Parte_1
nata il [...], in [...] matrimonio da una relazione extraconiugale CP_2 della moglie , che gli avrebbe fatto credere di esserne il padre, in quanto CP_1 concepita durante uno degli ultimi rari rapporti intimi di un matrimonio in crisi già dal
2021 e nata ad [...] mesi di gestazione.
A tal fine il ricorrente ha allegato che solo nei mesi successivi, notando una mancanza di somiglianza con la neonata ed una differenza di comportamento della moglie rispetto all'altra figlia, avrebbe iniziato ad avere dei dubbi sulla propria paternità, confermati poi all'esito di un test genetico effettuato nell'ottobre 2024.
Si è costituita la convenuta, non opponendosi alla domanda e riconoscendo la validità del test genetico ma chiedendo la conservazione del cognome del ricorrente per la minore.
Si è altresì costituito il curatore speciale della minore avv. Giorgi, la quale ha CP_2 eccepito in via preliminare la decadenza dall'azione per tardiva proposizione dell'azione ex art. 244 c.c., avendo il ricorrente fin da pochi mesi dopo la nascita nutrito dubbi sulla
3 propria paternità; nel merito il curatore speciale ha contestato la valenza probatoria del test genetico privato e la contrarietà dell'eventuale accoglimento della domanda all'interesse della minore, dalla nascita inserita nel nucleo familiare del ricorrente, che ha da sempre riconosciuto quale figura paterna.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, verificata la regolarità del contraddittorio, il IC delegato ha ritenuto opportuna una pronuncia del Collegio sull'eccezione preliminare.
Alla successiva udienza in data 3.10.2025 la causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe e previa assegnazione dei termini ex art. 473-bis.28 c.p.c.
L'eccezione di decadenza non è fondata.
L'art. 244 c.c. stabilisce che il marito può disconoscere il figlio nel termine di un anno che decorre dal giorno della nascita, ovvero, se prova di aver ignorato l'adulterio della moglie al tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza .
Come precisato dalla Suprema Corte “L'azione di disconoscimento della paternità del marito deve essere intrapresa nei termini indicati dall'art. 244, comma 2, c.c., gravando pertanto, sull'attore, l'onere di dimostrare di avere agito entro l'anno dalla data in cui ha scoperto una condotta della donna idonea al concepimento con un altro uomo e, sui convenuti, l'onere di dimostrare l'eventuale anteriorità della scoperta. Entrambe le prove soggiacciono alla regola secondo la quale ciò che rileva è l'acquisizione "certa" della conoscenza di un fatto (una vera e propria relazione o un incontro sessuale) idoneo
a determinare il concepimento, non essendo perciò sufficiente un'infatuazione o a una relazione sentimentale e neppure a una mera frequentazione della moglie con un altro uomo” (così Cass. sez. I ord. n. 19324 del 17.9.2020, che ha cassato la decisione di merito che, al fine di escludere la tempestività dell'azione, aveva ritenuto sufficiente la conoscenza da parte del marito delle frequentazioni della moglie).
Nel caso di specie, il ricorrente, sebbene già pochi mesi dopo la nascita della figlia abbia iniziato a nutrire sospetti sulla propria paternità, è solo con l'esito del test genetico eseguito nell'ottobre 2024 che ha avuto la certezza dell'adulterio della moglie al tempo del concepimento e conseguentemente di non essere il padre di CP_2
Il ricorrente ha infatti dichiarato, all'udienza di comparizione delle parti, che anche nel periodo del concepimento aveva avuto rapporti sessuali con la moglie
La stessa convenuta ha confermato che il marito non è il padre della minore, ma non
4 l'assenza di rapporti intimi coniugali nel periodo del concepimento ed ha dichiarato che il marito non le ha mai fatto alcuna domanda sulla paternità e non ha mai fatto test genetici fino all'ottobre 2024, così ammettendo di non aver mai messo in precedenza il marito a conoscenza del proprio adulterio e del concepimento di con altra CP_2 persona (circostanze non meramente desumibili dal fatto che la convenuta avesse iniziato ad uscire di sera in compagnia di altre persone, ovvero dall'assenza di somiglianza al padre della neonata, ovvero ancora da un diverso trattamento posto in essere dalla madre nei confronti delle due figlie, peraltro contestato) .
L'eccezione di decadenza va pertanto rigettata
Si impone conseguentemente la rimessione della causa in istruttoria dinanzi al IC delegato per il prosieguo del giudizio nel merito, occorrendo necessariamente approfondimenti probatori espletabili mediante ricorso a CTU genetica.
A ciò si provvede con separata ordinanza.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Non definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nella causa iscritta al n. 1/2025 R.G.A.C., avente ad oggetto:
Disconoscimento di paternità (art. 250, 233, 244 c.c.) così provvede:
DICHIARA l'ammissibilità della domanda, rigettando l'eccezione di decadenza sollevata dal curatore speciale della minore
DISPONE la rimessione della causa in istruttoria dinanzi al giudice delegato d.ssa IA
IA per il prosieguo del giudizio, con separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Così deciso in La Spezia nella camera di consiglio del 16/10/2025
Il Presidente
IA IA
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