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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 24/03/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRANI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani – Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria Anna Altamura, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia, iscritta al n. 2879/2023 del R.G.A.C., avente ad oggetto: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.,
T R A
a socio unico, a mezzo della mandataria in Parte_1 Parte_2 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna Logoluso;
-attrice-
E
; CP_1
-convenuto contumace-
NONCHÉ
, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Chiariello;
Controparte_2
-convenuta-
Conclusioni delle parti come da memoria ex art. 189, comma 1, n. 1, c.p.c., ribadite all'udienza di rimessione in decisione del 24.2.2025
Brevi ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
per mezzo della mandataria conveniva in giudizio Parte_1 Parte_3 dinanzi al Tribunale di Trani e allegando che CP_1 Controparte_2
- (già , con efficacia dal 10.11.2008, aveva Controparte_3 Controparte_4 conferito al il ramo d'azienda costituito da 168 filiali o punti operativi Controparte_5
1 della Rete ex operanti nelle Aree Calabro Lucana, Campania, Puglia, e CP_3 CP_5
Provincia e delle relative attività e passività connesse all'attività bancaria e finanziaria svolta;
- nel 2018 aveva incorporato per fusione il Controparte_3 Controparte_5
- nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, con contratto di cessione di crediti concluso in data 19.4.2022, ai sensi degli artt. 4 e 7.1 della legge sulla Cartolarizzazione, aveva acquistato pro soluto da taluni crediti Parte_1 Controparte_3 derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1°.
1.1950 e il 1°.1.2022, i cui debitori erano stati classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della
Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in “Centrale Rischi” ai sensi della
Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991;
- nel 2020 conferiva a procura a compiere, in nome Parte_1 Parte_3
e per conto di essa mandante, ogni attività, adempimento e formalità ritenuti necessari e/o utili e/o opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti;
- tra i crediti ceduti rientravano quelli già vantati da nei confronti Controparte_3 della “ , con unico socio Controparte_6 accomandatario solidalmente e illimitatamente responsabile, giusta CP_1 mutuo fondiario contratto in data 30.8.2007 a rogito dott.ssa Notaio Persona_1 in Trani, dell'importo di € 500.000,00, estinguibile in 15 anni, garantito da ipoteca iscritta su due beni della società e su immobili del e di;
parte CP_1 Persona_2 mutuataria, nonostante reiterati solleciti, rimaneva inadempiente alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Istituto mutuante, non provvedendo al pagamento di rate di ammortamento scadute;
- il 31.6.2011 il credito vantato nei confronti della “ Controparte_6
dalla Banca mutuante ammontava a € 543.217,44, cosicché
[...] quest'ultima iniziava una procedura esecutiva immobiliare n. 518/2011 R.G.Es. in danno della società mutuataria e dei terzi datori di ipoteca e , CP_1 Persona_2 oltre che per l'ulteriore credito chirografario di € 65.232,58, con ulteriori interessi convenzionali di mora dal 21.2.2011 al soddisfo, riveniente dal finanziamento chirografario
(N.60226019) di € 100.000,00 della durata di 60 mesi, concesso da Controparte_3 con contratto in data 13.11.2007 alla stessa “ Controparte_6
, in persona del legale rappresentante pro tempore e socio
[...]
2 accomandatario solidalmente garantito anche da fideiussione specifica CP_1 sottoscritta in pari data 13.11.2007 dal CP_1
- il 21.11.2019, con l'approvazione del progetto di distribuzione, veniva assegnata alla
Banca creditrice la complessiva somma di € 425.813,56 (comprensiva di € 3.536,68 per spese di procedura in prededuzione ex art. 2770 c.c.), per cui il credito ipotecario derivante dal mutuo fondiario rimaneva parzialmente insoddisfatto (per € 123.103,35, oltre ulteriori interessi convenzionali di mora dal 1°.72011) e il credito chirografario riveniente dal finanziamento (N.60226019) dell'importo di € 65.232,58, oltre interessi convenzionali di mora dal 21.2.2011, rimaneva totalmente insoddisfatto;
- con atto di cessione con obbligo di assistenza a rogito dott.ssa Persona_3 notaio in Trani, in data 3.8.2018 (Rep.7273/Racc.4210), trascritto a Trani il 6.8.2018 ai nn.18123/13790, trasferiva alla FI la proprietà CP_1 Controparte_2 dell'unico immobile urbano rimasto di sua proprietà e precisamente l'appartamento sito nel
Comune di Trani, nel fabbricato avente accesso principale da Via Trento n. 9, così rimanendo proprietario di un fondo rustico in agro di Trani, anche questo, però, alienato in brevissimo tempo, con atto a rogito del dott. notaio in Andria, del Persona_4
22.11.2018 (Rep.8884-Racc.7028), trascritto a Trani il 23.11.2018;
- rimaneva, dunque, proprietario solo della quota pari a 1/8, in CP_1 comune e pro indiviso, di piccoli appezzamenti di terreno in agro di Trani per la superficie complessiva di mq 185.
Tanto premesso in fatto, allegava che gli atti dispositivi compiuti dal e, in CP_1 particolare, l'atto di cessione dell'appartamento in Trani a Via Trento n. 9, in favore della FI , avesse evidentemente leso le ragioni creditorie dell'attrice, per cui, Controparte_2 sussistendo i presupposti e le condizioni prescritte dell'art. 2901 c.c., chiedeva venisse dichiarata l'inefficacia nei confronti della dell'atto pubblico del 3.8.2018. Parte_1
Argomentava a sostegno della domanda la sussistenza dell'eventus damni, in quanto con l'atto di cessione impugnato il aveva trasferito alla FI l'immobile di maggior pregio CP_1
e valore, producendo in danno dei creditori una determinante riduzione della garanzia offerta dal proprio patrimonio, quale debitore solidale;
aggiungeva la sussistenza del requisito soggettivo della scientia damni, quale la consapevolezza da parte del del CP_1 pregiudizio che l'atto di cessione in favore della FI dell'appartamento in Trani a Via
Trento 9 avrebbe comportato alle preesistenti ragioni creditorie della Banca, se non, addirittura, il suo preciso intento di sottrarre tale bene alla garanzia dei creditori, giacché il conosceva gli esiti della procedura esecutiva immobiliare n.518/2011 R.G.Es. Trib. CP_1
Trani, intrapresa dal in suo danno, e, quindi, ben sapeva che, a seguito di Controparte_5
3 vari ribassi, le somme ricavate dalla vendita forzata degli immobili pignorati sarebbero risultate insufficienti a soddisfare integralmente i creditori.
Argomentava che sussisteva anche il presupposto soggettivo della consapevolezza pure da parte del terzo, , FI dell'esecutato della lesione recata Controparte_2 CP_1 alla garanzia dei creditori, perché ella stessa al quinto tentativo di vendita, in data
5.4.2017, si rendeva aggiudicataria del lotto n. 1, costituito dal locale commerciale in Trani al Lungomare Cristoforo Colombo 122/A, benché successivamente fosse dichiarata decaduta dall'aggiudicazione, non avendo provveduto nei termini prescritti al saldo del prezzo. Assumeva parte attrice che tale circostanza dimostrasse che anche
[...]
fosse pienamente consapevole della situazione debitoria della CP_2 [...]
e, quindi, del padre dell'espropriazione Controparte_6 CP_1 immobiliare pendente in suo danno e, dunque, del fatto che qualsiasi atto dispositivo dei residui beni rimasti nel patrimonio immobiliare del genitore, da questo compiuto nelle more della stessa procedura esecutiva, potesse pregiudicare le preesistenti ragioni dei creditori.
Instaurato il contraddittorio non si costituiva in giudizio che il 6.12.2023 CP_1 era dichiarato contumace.
Con comparsa del 17.11.2023, si costituiva in giudizio chiedendo il Controparte_2 rigetto dell'avversa domanda, allegando che la non vantasse alcun credito Parte_1 nei confronti di non essendovene prova in atti e, pertanto, non fosse CP_1 legittimata a proporre l'azione revocatoria.
Aggiungeva che, al momento della stipula dell'atto di cessione con obbligo di assistenza in data 3.8.2018, non potesse avere alcuna cognizione in merito al possibile Controparte_2 pregiudizio arrecato alle ragioni di eventuali ulteriori creditori del padre CP_1 atteso che a tale data la procedura esecutiva non era giunta a conclusione e che i beni di entrambi i genitori, sottoposti ad esecuzione, avevano un valore di gran lunga superiore alle ragioni dei creditori.
Con le successive memorie ex art. 171 ter c.p.c. contestava che non vi fosse alcun elemento che consentisse di individuare senza incertezza che il credito per cui è causa fosse stato oggetto di cessione dalla alla Controparte_3 Parte_1
La causa, istruita con produzione documentale, ritenuta matura per la decisione, era rinviata all'udienza ex art. 281 quinquies c.p.c. con concessione dei termini ex art. 189
c.p.c..
All'udienza del 24.2.2025 la causa era rimessa in decisione.
* * * * * * *
4 In limine si evidenzia come la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione e la sua carenza può essere sì eccepita in ogni stato e grado del giudizio, potendo essere rilevata d'ufficio dal giudice;
alla legittimazione ad agire non va sovrapposta impropriamente la prova della titolarità del diritto, che, invece, attiene al merito della causa e riguarda non la prospettazione, ma la fondatezza della domanda (v. Cass. Sez. U, Sentenza n. 2951 del
16.2.2016).
Le contestazioni di attengono al merito della domanda, ovvero alla Controparte_2 titolarità del diritto a cautela del quale la ha agito in giudizio. Nel Parte_1 momento in cui si afferma cessionaria del credito, la attrice è, infatti, per ciò stesso legittimata ad agire;
la prova della cessione a suo favore del credito vantato nei confronti di attiene al merito. CP_1
La convenuta ha contestato genericamente nella comparsa di costituzione che la attrice non fosse titolare di alcun credito nei confronti di come visto, con la prima CP_1 memoria ex art. 171 ter c.p.c. allegava che non fosse stata data prova dall'attrice che il credito vantato nei confronti del fosse stato alla stessa ceduto dalla Intesa CP_1
San Paolo s.p.a.. Ecco che non ha contestato l'esistenza del contratto di Controparte_2 cessione ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993 dalla Intesa San Paolo s.p.a. alla Parte_1
Tardivamente con la comparsa conclusionale ex art. 189 c.p.c. allegava che
[...] Pt_1
non vantasse alcun credito nei confronti di così negando in radice la
[...] CP_1 stessa esistenza del contratto di cessione (ovvero dei vari contratti)” e aggiungeva che la attrice non aveva “prodotto l'atto di conferimento da a né Controparte_3 Controparte_5 tanto meno la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale”.
Invero, la contestazione di cui alla comparsa di costituzione in giudizio era generica e veniva specificata, nei sensi di cui si è detto, nella memoria ex art. 171 ter c.p.c., con la quale si cristallizzavano le posizioni delle parti, solo con riguardo alla inclusione del credito vantato nei confronti del tra quelli ceduti in blocco dalla Intesa San Paolo s.p.a.: CP_1 non vi è stata una tempestiva contestazione né delle operazioni di incorporazione ovvero conferimento di ramo d'azienda, né della cessione in blocco del 2008 in sé considerata.
Con riferimento alle operazioni precedenti alla cessione in blocco del 2008, come detto tardivamente contestate, vi è documentazione in atti che prova che il Controparte_5 era intervenuto nel luglio 2014 nella procedura esecutiva in danno di CP_1 dallo stesso avviata, sulla base di altro credito chirografario derivante dal finanziamento del
13.11.2007, nonché è stato prodotto il progetto di distribuzione, dichiarato esecutivo dal
G.E. il 21.11.2019, con cui venivano assegnate somme al già Controparte_5 [...] quale banca creditrice;
in atti, poi, è stato prodotto l'atto di fusione del Controparte_3
5 nella del 10.10.2018. Tanto porta a ritenere Controparte_5 Controparte_3 provate le operazioni precedenti al contratto di cessione.
Quanto, poi, alla successiva operazione di cessione in blocco dei crediti dalla
[...] alla la giurisprudenza di merito e di legittimità ha Controparte_3 Parte_1 chiaramente distinto le ipotesi in cui sia contestato il contratto di cessione da quelle in cui la contestazione ricada sulla cessione del singolo credito, nell'ambito di una più ampia operazione ex se non oggetto di obiezioni.
“È stato infatti puntualizzato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass.,
Sez. 3, Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023; v. anche nello stesso senso: Cass. 3405/2024) che, in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto … Ciò non esclude, tuttavia, che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 28790 dell'8.11.2024).
Ancora “occorre infatti tenere presente, da un lato, che la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma e, dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità
e, dall'altro, opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione. È però necessario sempre tenere distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. Ne consegue che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58
T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta
Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete” (ibidem, cfr. in termini
Corte di Appello di Bari n. 1298/2024 del 14.10.2024).
6 Come detto le tempestive e compiute allegazioni di parte convenuta hanno riguardato solo l'inclusione del credito vantato nei confronti di tra quelli ceduti in blocco CP_1
(non potendo essere tempestiva la contestazione di cui alla memoria conclusionale, vigendo, come affermato dalla Corte di legittimità, anche con riguardo a tale questione il principio di non contestazione).
“In altri termini, quindi, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei crediti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi … consente di individuare senza oscillazioni i crediti ceduti, anche in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca
d'Italia” (così Corte di Appello di Bari n. 923/2024 del 27.6.2024).
Nel caso di specie dalla Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, n. 45 del 19.4.2022 risultano inclusi nella cessione “taluni crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da contratti di Controparte_3 finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1950 e il 1° gennaio 2022, 1 cui debitori sono stati classificati «a sofferenza» ai sensi della Circolare della Banca d'Italia
n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in «Centrale dei Rischi» ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/199”.
Nel caso di specie i crediti vantati nei confronti di originano da contratti di CP_1 finanziamento, l'uno ipotecario e l'altro chirografario, sorti nel periodo di riferimento indicato (anno 2007) ed evidentemente a sofferenza. “In caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente, onde dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze, in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 29872 del
20.11.2024).
Peraltro, a tale elemento fortemente indicativo della inclusione dei crediti di cui si discute nella cessione in blocco, deve aggiungersi la compresenza di ulteriori elementi che, visti non
7 singolarmente me unitamente, concorrono a definire un quadro indiziario preciso e concordante.
La disponibilità da parte della attrice dei documenti inerenti al recupero del credito, così come prodotti, se in sé isolatamente considerata non può ritenersi un indizio univoco, come argomentato da , letta unitamente agli altri elementi ha una valenza Controparte_2 probatoria forte.
Allo stesso modo deve ragionarsi per la dichiarazione della del Controparte_3
19.12.2023, attestante espressamente l'inclusione nella cessione di crediti pro soluto ai sensi degli artt. 4 e 7.1 della Legge n.130 del 30.4.1999, di cui è stata data notizia mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 19.4.2022 al n. 45, tra gli altri, dei crediti vantati, per i diversi rapporti ivi specificati, nei confronti della
– NDG 2785162616000 Controparte_6
(NDG della Banca cedente). La contestazione di parte convenuta riguardo “ex art. 2712 c.c. la conformità al vero” della documentazione allegata da parte attrice con la memoria ex art. 171 ter c.p.c. del 9.1.2024 appare generica, mentre la contestazione sulla mancanza di prova di “poteri certificatori” in capo a chi ha sottoscritto la dichiarazione per conto della cedente appare non ficcante, dal momento che non si tratta di una certificazione (ai sensi ad esempio dell'art. 50 T.U.B.) ma di una dichiarazione contra se della Controparte_3
come tale dotata di chiaro valore indiziante nell'ambito del quadro probatorio in atti.
[...]
Neppure vengono contestati poteri di rappresentanza del soggetto che ha sottoscritto la dichiarazione, contestazione che, peraltro, in applicazione della giurisprudenza di legittimità avrebbe comportato un onere di fornire la prova negativa che la persona fisica costituisca un organo della persona giuridica da parte di chi la stessa negava.
Premesso, poi, che la contestazione delle avverse allegazioni e prove non può ritenersi una fattispecie a formazione progressiva, nel senso che il codice di rito impone una tempestiva contestazione con il primo atto utile, neppure rilevanti sarebbero le deduzioni nel merito della avversa produzione documentale di cui alle note ex art. 127 ter c.p.c. di parte convenuta in sostituzione dell'udienza del 29.1.2024, dopo il deposito della memoria ex art. 171 ter c.p.c. del 19.1.2024. La convenuta, con le dette note scritte ex art. 127 ter c.p.c., assumeva mancasse la prova che il numero di NDG (avente natura di mero atto interno alla banca) indicato nella dichiarazione rilasciata da e nell'elenco dei crediti non CP_4 risultasse attribuibile a nessuna delle posizioni del proprio dante causa, non essendovene prova in atti. Per mera completezza, per quanto trattasi di contestazione tardiva, si evidenzia che l'elenco dei crediti ceduti è estratto dalla pagina web della www.securitisation.service.com/it/cessioni già indicato nella citata Gazzetta Ufficiale del
8 19.4.2022 e il numero delle posizioni da riferirsi al risulta corrispondente CP_1
a quello della dichiarazione della cedente.
Ciò posto le evidenze agli atti del giudizio, sulla base dei principi supra esposti, completano un quadro indiziario coerente che dimostra la titolarità attiva del credito a tutela del quale è stata proposta la domanda ex art. 2901 c.c. in capo alla Provata è, poi, Parte_1
l'esistenza del credito ceduto, giacché all'esito della procedura esecutiva n. 518/2011
r.g.Es., la cedente non rimaneva soddisfatta integralmente, rimanendo parzialmente insoddisfatto il credito ipotecario, nonché insoddisfatto il credito chirografario.
L'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c. è prevista nell'interesse del creditore che può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni. Come è noto, infatti,
l'actio pauliana ha la fondamentale funzione di ricostruire la garanzia generica fornita dal patrimonio del debitore, in applicazione dell'art. 2740 c.c., il cui fine è propriamente quello di consentire al creditore di soddisfare il proprio credito.
L'azione è condizionata all'esistenza dei requisiti necessari richiesti dall'art. 2901 c.c.: ai sensi della citata norma, la domanda del creditore è accoglibile ove venga provato in giudizio l'esistenza di un pregiudizio alle ragioni del creditore (c.d. eventus damni); la consapevolezza da parte del debitore di danneggiare il creditore (c.d. scientia damni); la consapevolezza da parte del terzo, ove acquirente a titolo oneroso, del pregiudizio che l'atto va ad arrecare al creditore (c.d. consilum o partecipatio fraudis).
Tanto evidenziato si precisa ancora che “le condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria consistono nell'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria ed il debitore disponente, nell'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento, da parte del debitore, dell'atto traslativo, e nella ricorrenza, in capo al debitore medesimo, ed eventualmente al terzo, della consapevolezza che, con l'atto di disposizione, venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 13172 del 25.5.2017).
Ecco che nel caso di specie l'atto dispositivo era posto in essere dal dopo CP_1
l'insorgenza del credito, per il recupero del quale era in corso una procedura esecutiva presso il Tribunale di Trani.
Ora, il debitore disponeva del suo bene immobile (appartamento in Trani Via Trento n. 9) a favore della FI , perché ne facevano oggetto di contratto di cessione con Controparte_2 obbligo di assistenza del 3.8.2018. Ne consegue che il suo patrimonio subiva una modifica evidente in peius di carattere qualitativo e anche quantitativo, dal momento che le parti contraenti concordavano che il prezzo della cessione, pari a € 180.00,00, non sarebbe stato
9 corrisposto in denaro, ma attraverso l'assunzione dell'obbligo di mantenimento del padre da parte della FI.
“Il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. eventus damni) ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (Cass. Sez. 6
- 3, Ordinanza n. 16221 del 18.6.2019, cfr. anche tra le altre Cass. Sez. 3, Ordinanza n.
20232 del 14.7.2023).
“Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, … l'onere probatorio del creditore si restringe alla dimostrazione della variazione patrimoniale, senza che sia necessario provare l'entità e la natura del patrimonio del debitore dopo l'atto di disposizione, non potendo il creditore valutarne compiutamente le caratteristiche. Per contro, il debitore deve provare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà” (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 15265 del 4.7.2006).
Parte convenuta non costituendosi in giudizio, non ha assolto all'onere CP_1 sullo stesso gravante di dimostrare che il proprio patrimonio residuo fosse tale da soddisfare le ragioni del creditore agevolmente, né sul punto nulla ha argomentato la convenuta costituita. Ecco che la dismissione a favore della FI del bene di cui era titolare a fronte, quale corrispettivo, di un obbligo di mantenimento, ha evidentemente diminuito la garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c. del debitore, rendendo più difficile la soddisfazione del credito da parte della creditrice.
Dalle visure catastali prodotte da parte attrice emerge, peraltro, che il a CP_1 seguito dell'atto di cessione con obbligo di assistenza rimaneva titolare solo di una quota di
1/8 di alcuni fondi rustici nonché di un fondo rustico in agro di Trani, che alienava il
22.11.2018.
Occorre ora valutare l'elemento soggettivo del disponente ovvero la consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (cd. scientia damni), non essendo richiesta la dolosa preordinazione da parte del debitore al fine di pregiudicarne il soddisfacimento trattandosi, come appena visto, di atto successivo al sorgere del credito.
10 Tale requisito è integrato dalla semplice consapevolezza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, costituito anche da un mero danno potenziale (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13343 del 30.6.2015), nella specie pienamente sussistente.
Chiaro è che il era consapevole di ledere gli interessi della creditrice, CP_1 essendo già in corso una procedura esecutiva ed essendo in corso, anzi, già la fase di vendita degli immobili pignorati (già attinti da ipoteca), con più ribassi del prezzo di vendita.
La collocazione cronologica dell'operazione di dismissione del proprio patrimonio nel corso della procedura esecutiva dà ragione evidente della consapevolezza del di CP_1 creare un danno alla propria creditrice.
Resta da valutare solo la posizione della convenuta costituita . Invero, Controparte_2 oltre alla titolarità del credito da parte dell'attrice, unica altra contestazione della convenuta era quella attinente ad una assunta mancanza di cognizione da parte sua, al momento della stipula dell'atto di cessione con obbligo di assistenza del 3.8.2018, in merito al possibile pregiudizio arrecato alle ragioni di eventuali ulteriori creditori del padre, “atteso che a tale data la procedura esecutiva non era giunta a conclusione e che i beni di entrambi i genitori sottoposti ad esecuzione avevano un valore di gran lunga superiore alle ragioni dei creditori”.
In tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, si richiede, ove l'atto sia a titolo oneroso, l'esistenza in capo al terzo, la cui posizione sotto il profilo soggettivo va accomunata a quella del debitore, della consapevolezza del pregiudizio delle ragioni creditorie derivante dall'atto dispositivo. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16221 del 18.6.2019). “A tal fine non è necessaria la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito (Cass. 5 luglio 2013, n. 16825).
Nondimeno - deve precisarsi - il terzo deve essere a conoscenza del fatto che il proprio debitore abbia già assunto obbligazioni verso terzi e che, in conseguenza, l'atto revocando possa nuocere, in concreto, ai creditori dello stesso, non essendo di contro sufficiente la consapevolezza che l'atto medesimo comporti una semplice alterazione, in senso peggiorativo, del patrimonio del suddetto debitore” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 23326 del
27.9.2018).
Sufficiente è una conoscenza, ancorché generica, da parte del terzo, dell'esposizione debitoria del disponente. Se in linea generale non può ritenersi che la FI fosse ignara della situazione debitoria del padre, dal momento che “la prova della participatio fraudis del
11 terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n.
1286 del 18.1.2019), nel caso di specie vi è prova documentale della conoscenza da parte di della procedura esecutiva in corso a carico del padre. Controparte_2
A fronte dell'avviso di vendita del 2015 prodotto dalla convenuta, l'attrice ha prodotto il successivo avviso di vendita del 5.4.2017, da cui risulta che da un prezzo base del locale commerciale in Trani al Lungomare Cristoforo Colombo n. 122/a di € 441.000,00, si era passati a un valore base d'asta di € 250.000,00, con offerta minima di € 187.500,00, tanto che la stessa odierna convenuta si aggiudicava il bene a € 195.000,00 (benché
l'aggiudicazione poi decadeva). Ecco che pienamente consapevole era che Controparte_2 dalla esecuzione forzata le ragioni credito della (cedente della Controparte_3 [...]
non avrebbero avuto piena soddisfazione. Parte_1
La domanda di parte attrice merita, dunque, accoglimento.
Le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91
c.p.c. e vengono poste in solido a carico dei convenuti e a favore della attrice, con applicazione dei parametri di cui al d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022, tenendo conto della non complessa attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Maria Anna
Altamura, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla Parte_1
a socio unico, a mezzo della mandataria in persona del legale Parte_2 rappresentante p.t., nei confronti di e , ogni altra CP_1 Controparte_2 domanda, eccezione, difesa rigettata e/o assorbita, così provvede:
- accoglie la domanda ex art. 2901 c.c. proposta da parte attrice e per l'effetto dichiara inefficace nei confronti dalla a socio unico, l'atto di cessione con Parte_1 obbligo di assistenza a rogito dott.ssa notaio in Trani, in data 3.8.2018 Persona_3
(Rep.7273/Racc.4210), trascritto presso l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Bari
– Ufficio Provinciale-Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare di Trani il 6.8.2018 ai nn.18123/13790, avente ad oggetto la proprietà dell'appartamento in Trani a Via Trento n.
9, censito al catasto Fabbricati del Comune di Trani al foglio 25, p.lla 1119 sub. 9, come meglio indicato in atti;
12 - ordina al Dirigente dell'Agenzia del Territorio - Servizio Pubblicità Immobiliare di
Trani a procedere alla trascrizione della presente sentenza nei registri immobiliari;
- condanna i convenuti in solido al pagamento a favore dell'attrice delle spese processuali che liquida in 7.052,00 per compensi e € 786,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, iva e cap come per legge.
Così deciso in Trani, il 24.3.2025
Il giudice
dott.ssa Maria Anna Altamura
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