TRIB
Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 26/03/2025, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 9605/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Terza Civile
in composizione monocratica nella persona del magistrato dott.ssa Patrizia FANTIN ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado promossa
(C.F. ) con l'avv. IOGHA' Parte_1 C.F._1
FRANCESCO
Opponente contro
(C.F. in qualità di procuratore della società CP_1 P.IVA_1 on l'avv. MARIA LUISA ALIBRANDI Controparte_2
Parte opposta
Controparte_3
(o brevemente
[...] Controparte_3
(C.F. con l'avv. PASTORINO CRISTINA P.IVA_2
Terza Chiamata
*
Oggetto: opposizione a precetto
pagina 1 di 14 La causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
Conclusioni per : Parte_1
“In via preliminare
1. Concedersi, anche inaudita altera parte e prima dell'udienza di comparizione per i motivi di cui in narrativa, o mediante la fissazione di apposita udienza, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo mutuo fondiario di euro 85.000,00, Rep. 102379– Racc. 18545 – notaio
[...]
di Pescara;
Per_1
2. accertate e dichiarare la carenza di legittimazione attiva di (C.F. CP_1
E P.IVA con sede legale a Verona, Via dell'agricoltura 7, in qualità P.IVA_1 P.IVA_3 di procuratore della e di , CP_4 Controparte_2 Controparte_2 dunque, dichiarare la nullità del precetto notificato;
3. fissarsi ai sensi dell'art. 269 c.p.c., altra udienza per consentire la chiamata in causa del terzo,
(C.F. con sede in Torino, C.so Palestro e Controparte_5 P.IVA_4
, Controparte_3 Controparte_3 reg. imp. milano, codice fiscale partita iva n. –
[...] P.IVA_2 P.IVA_5
r.e.a. milano n. 7851 – società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della società
– iscrittal al n.
1.00004 dell'albo delle imprese di assicurazione e Parte_2 riassicurazione, appartenente al gruppo iscritto al numero 006 dell'albo delle Parte_2
Società Capogruppo, o ai suoi successori nel rispetto dei termini di legge.
Nel merito
4. in via principale in accoglimento della proposta opposizione all'esecuzione per i motivi tutti di cui in narrativa, dichiarare l'inesistenza del diritto da parte di e di CP_1 [...]
a procedere ad esecuzione forzata con conseguente nullità infondatezza e/o CP_2 improcedibilità dell'atto di precetto notificato e, pertanto, dichiarare inesistenti o invalidi e privi di effetti, gli atti successivi all'atto di precetto o comunque ad esso connessi.
4.1 In via subordinata alla domanda di cui al punto 4 accertato che con il contratto stipulato in data 3 agosto 2007 tra e sono coperti da Parte_1 Controparte_6 garanzia i rischi di morte derivanti da infortunio, condannare Controparte_5
(C.F. con sede in Torino, C.so Palestro e P.IVA_4 [...]
(in breve o i suoi successori, al Controparte_3 Controparte_7 pagamento a favore di e di di quanto eventualmente dovuto CP_1 Controparte_2 dalla Sig.ra a quest'ultima; Parte_1
5. in via principale accertato che con il contratto stipulato in data 3 agosto 2007 tra
[...]
e sono coperti da garanzia i rischi di morte derivanti da Parte_1 Controparte_6 infortunio, condannare (C.F con sede in Controparte_5 P.IVA_4 pagina 2 di 14 Torino, C.so Palestro e Controparte_3
(in breve o i suoi successori di pagare alla Sig. Controparte_7 Parte_3
l'importo complessivo pari ad euro 61.081,40 previsti a titolo di indennizzo corrispondenti al capitale di mutuo residuo
6. in via principale alternativa alla domanda n. 5 accertato che con il contratto stipulato in data
3 agosto 2007 tra e sono coperti da garanzia i Parte_1 Controparte_6 rischi di morte derivanti da infortunio, condannare (C.F. Controparte_5
con sede in Torino, C.so Palestro e P.IVA_4 [...]
(in breve o i suoi successori al Controparte_3 Controparte_7 risarcimento del danno patito dalla Sig.ra in conseguenza del sinistro per Parte_1 complessivi euro 61.081,40;
7. in via subordinata alla domanda n. 5 accertato che con il contratto stipulato in data 3 agosto
2007 tra e sono coperti da garanzia i rischi di Parte_1 Controparte_6 morte derivanti da infortunio, condannare (C.F. Controparte_5
con sede in Torino, C.so Palestro e P.IVA_4 [...]
(in breve o i suoi successori al Controparte_3 Controparte_7 risarcimento del danno patito dalla Sig.ra in conseguenza del sinistro per Parte_1 complessivi euro 61.081,40 previsti a titolo di indennizzo corrispondenti al capitale di mutuo residuo;
8. in via subordinata alle domande 4, 5, 6 accertata l'effettiva esistenza del credito, rideterminare gli importi effettivamente dovuti.
Con condanna al pagamento di tutte le spese del presente procedimento.”
*
Conclusioni per in qualità di procuratore della società CP_1 [...]
: CP_2
“In via preliminare
- accertare e confermare in capo a la sussistenza di legittimazione attiva, Controparte_2 ritenendo provata la cessione del credito oggetto di causa;
- rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, non sussistendo i gravi motivi di cui all'art. 615 c.p.c., per quanto precisato in narrativa;
In via principale
Respingere le domande e le pretese tutte formulate dalla signora nei confronti Parte_1 dell'odierna esponente, in quanto infondate in fatto e in diritto, ed accertare la debenza delle somme precisate nel presente atto;
In subordine pagina 3 di 14 Qualora il Giudice dovesse ritenere operante la polizza Imprevisti stipulata in data 03.08.2007 con la condannare la (oggi a Controparte_5 CP_5 Controparte_3 versare in favore di l'importo pari ad €. 56.839,02 (capitale residuo alla Controparte_2 data del sinistro) e la signora a corrispondere l'ulteriore maggior importo pari a €. Pt_1
12.205,53 (differenza tra il credito ad oggi residuo €. 68.744,55 e €. 56.839,02 capitale residuo alla data del decesso);
In ulteriore subordine
Qualora il Giudice dovesse ritenere non operativa la polizza Imprevisti stipulata in data
03.08.2007 con la (oggi condannare la Controparte_5 Controparte_3 signora a versare l'intero importo intimato e in questa sede precisato alla data del Pt_1
27.10.2021 pari ad €. 68.744,55.”
*
CONCLUSIONI PER Controparte_3
“In via preliminare:
* Respingere le domande tutte svolte nei confronti dell'esponente, stante l'intervenuta prescrizione ex art. 2952 II comma c.p.c., per i motivi tutti di cui alla narrativa del presente atto
* Respingere le domande tutte svolte dalla signora nei confronti Parte_1 dell'esponente in quanto priva di titolarità attiva e, comunque, in quanto del tutto infondate nel fatto e nel diritto per i motivi di cui alla narrativa del presente atto
* Respingere tutte le domande svolte dalla convenuta confronti Controparte_8 dell'esponente irrituali e comunque infondate nel fatto e nel diritto
In ogni caso:
* Emettere ogni altra statuizione, provvidenza e/o declaratoria del caso.
* Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
*
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione Parte_1 avverso l'atto di precetto notificato il 27.10.2021, con il quale a mezzo Controparte_2 della mandataria , le aveva intimato il pagamento della complessiva somma € CP_1
61.081.,40
L'opponente premetteva che il credito, che l'opposta aveva preannunciato di voler azionare in executivis, originava dal mutuo fondiario stipulato il 3.08.2007 con , titolo Controparte_9 munito di formula esecutiva in data 7.08.2007.
pagina 4 di 14 In riferimento a detto contratto (stipulato da quale mutuataria e datrice di Parte_1 ipoteca nonché da quale mutuatario) l'opponente eccepiva e deduceva quanto Persona_2 segue:
i. il difetto di legittimazione attiva di non essendo il credito Controparte_2 indicato nell'atto di precetto compreso tra quelli ceduti da e pervenuti all'odierna CP_9 opposta, né era stata inviata ai debitori l'informativa di cui all'art. 13 Codice della privacy;
ii. l'opposta non aveva fornito prova del capitale residuo e del metodo usato per il calcolo degli interessi e pertanto “l'atto di precetto è, dunque, completamente errato”;
iii. che i mutuatari avevano stipulato con la (ora Controparte_5 [...]
una polizza sulla vita chiamata polizza “Imprevisto” collegata al contratto di Controparte_5 mutuo la quale prevedeva:
“- la “riferibilità” alla pratica di mutuo n. 72811;
- come “assicurato” le persone fisiche mutuatarie del mutuo stipulato;
- come “evento assicurato” l'infortunio che ha come conseguenza la morte improvvisa dell'assicurato purché è avvenuta entro due anni dal giorno dell'infortunio (art.1.1);
- un “importo indennizzabile” pari al debito residuo in linea capitale del mutuo, del giorno in cui si è verificato il sinistro così come risultante dal piano di ammortamento” (art. 3.2);
- un pagamento diretto dell'indennizzo a favore della AN che ha concesso il mutuo (art. 1411
c.c.)”; iv. in data 8.10.2015 uno degli assicurati ( ) cadeva nella propria abitazione Persona_2 battendo violentemente la testa e veniva immediatamente trasferito all'ospedale di Monza ove, dopo un periodo di coma, decedeva così verificandosi l'evento assicurato ossia la morte a seguito di infortunio:
v. a causa del decesso era pertanto sorto il diritto dell'opponente “al pagamento dell'indennizzo a carico dell'assicurazione pari all'importo residuo del mutuo di € 60.781,40; vi. di aver denunciato il sinistro e formulato invano richiesta di risarcimento dei danni ad entrambe le società assicuratrici di cui chiedeva pertanto la chiamata in garanzia al fine di tenerla indenne della somma da corrispondere alla creditrice.
Sulla base di tali allegazioni chiedeva, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo,
l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate (ad eccezione del punto 7) che veniva introdotto con la prima memoria ex art. 183 comma VI c.p.c.).
Si costituiva in giudizio la convenuta opposta la quale, contestata ogni avversa deduzione e produzione, chiedeva il rigetto dell'istanza cautelare nonchè dell'opposizione, avendo dato prova dell'effettiva titolarità del credito sia con la produzione degli avvisi di cessione pubblicati nella
G.U., sia con la dichiarazione della cedente;
in subordine, qualora ritenuta operante CP_9 pagina 5 di 14 la polizza imprevisti, la condanna dell'Assicurazione al pagamento dell'importo di € 56.839,06
(capitale residuo alla data del sinistro) e della al pagamento della differenza. Parte_1
Autorizzata la chiamata in causa dell'Assicurazione, questa si costituiva chiedendo il rigetto delle domande svolte sia dall'opponente che dalla società opposta perché infondate ed eccependo, preliminarmente. l'intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 2952 comma 2 c.c. non avendo
“ricevuto da parte della alcuna richiesta di indennizzo successivamente al Parte_1 maggio 2016”, nonché il difetto di legittimazione attiva dell'opponente nei confronti della terza chiamata in quanto ai sensi dell'art.
2.9 della polizza “le ragioni, le azioni ed i diritti nascenti dal contratto possono essere esercitati solo dalla Contraente e dalla Società”; affermava altresì di non accettare il contradditorio nei confronti dell'opposta avendo questa irritualmente chiesto la condanna al versamento dell'indennizzo di polizza direttamente nei propri confronti senza effettuare la previa chiamata in causa dell'Assicurazione e risultando, inoltre, le domande prescritte ex art. 2952 comma 2 c.c. In ogni caso contestava che quanto occorso al rientrasse Pt_1 nell'infortunio coperto dalla polizza, emergendo dalla documentazione medica prodotta che questi era deceduto a seguito di “emorragia subaracnoidea spontanea” situazione pertanto non riconducibile alla caduta ma dalla condizione patologica del Pt_1
Disposta l'istruzione probatoria, ritenuti l'inammissibilità delle prove orali richieste dall'opponente, assunta C.T.U. medico-legale e convocato il consulente a chiarimenti, l'odierno giudicante dava ingresso alla precisazione delle conclusioni rinviando, per detto incombente, all'udienza del 3.10.2024 ove la causa veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
*
Sulle eccezioni delle parti
I. Infondate sono le eccezioni formulate dall'opponente nei confronti di parte opposta sia con riguardo al dedotto difetto di legittimazione attiva dell'opposta, sia relativamente alla mancata prova dell'ammontare del capitale residuo e erroneità del calcolo degli interessi.
I.I Quanto alla prima in quanto, come affermato anche da ultimo dalla Suprema Corte (cfr. Cass.
n. 29872/2024), “In caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art.
58 TUB, è sufficiente, onde dimostrare la titolarità del di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente, onde dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo (capitale, pagina 6 di 14 interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze, in conformità alle istruzioni di vigilanza della
AN d'LI (Cass.22/04/2024, n.10860;Cass. 9/10/2023, n. 4277; Cass. 22/06/2023, n.
17944).”
Nel caso di specie vi è prova della cessione del credito effettuata dall'originaria mutuante avendo l'opposta prodotto i relativi avvisi di cessione Controparte_9 Controparte_10 in particolare l'avviso n. 109 pubblicato nella G.U. del 18.09.2007, n. 147 pubblicato il 20.12.2007 e n.32 pubblicato il 15.03.2008 da cui risulta che la cessionaria in data 14.09.2007 ha acquistato senza distinzione “ogni e qualsiasi credito derivante da e/o in relazione a mutui fondiari residenziali in bonis erogati ai sensi di contratti di mutuo (rispettivamente, i “Mutui” ed i
“Contratti di Mutuo”) stipulati da con i propri clienti”. Pertanto tra i crediti ceduti CP_9 al 14.09.2007 rientrava certamente anche quello derivante dal mutuo contratto dall'odierna opponente in data 3.08.2007.
Successivamente ha ceduto a sua volta all'odierna opposta “pro soluto, e Controparte_10
l'Acquirente ha acquistato, con efficacia dal 23 Luglio 2008, ai termini ed alle condizioni ivi specificate, tutti i Crediti, di proprietà di , derivanti dai e/o in relazione ai Contratti di CP_10
Mutuo (ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, i privilegi, le garanzie reali e personali, gli accessori, i crediti ai sensi o in relazione alle polizze assicurative che assistono i crediti, e ogni altro diritto, azione o facoltà, anche di natura processuale, inerente a tali Crediti) che alla data del 23 luglio 2008 (incluso) erano di proprietà di e che sono stati ceduti, di volta in CP_10 volta, a da ai sensi del Contratto Quadro di Cessione stipulato in CP_10 Controparte_9 data 20 dicembre 2005, come successivamente modificato, e i cui avvisi di cessione sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2005; n. 30 del 6 febbraio 2006; n. 49 del 28 febbraio 2006; n. 82 del 7 aprile 2006; n. 102 del 4 maggio
2006; n. 154 del 5 luglio 2006; n. 243 del 18 ottobre 2006; n. 34 del 22 marzo 2007; n. 72 del 23 giugno 2007; n. 109 del 18 settembre 2007; n. 147 del 20 dicembre 2007 e n. 32 del 15 marzo
2008” (cfr. avviso di cessione n.88 del 26.07.2008 sub doc. 6 opposta).
Le cessionarie hanno pertanto acquistato tutti i crediti relativi ai contratti di mutuo in bonis
(come quello di specie non essendo stato classificato come credito incagliato o in sofferenza) esistenti alla data delle cessioni ne consegue che i relativi debitori ceduti erano tutti, senza distinzione e senza possibilità di indeterminatezza.
Per completezza va evidenziato che la cessionaria ha peraltro prodotto le dichiarazioni delle cedenti (cfr. docc. 3, 10 e 11) ed è in possesso della disponibilità del titolo.
pagina 7 di 14 I.II. Quanto alla seconda eccezione la stessa si presenta del tutto generica, non avendo l'opponente non solo provato ma neppure allegato le ragioni per cui non sarebbe stata fornita la prova del capitale residuo e dell'erroneità del calcolo degli interessi.
Allegazioni che non sono state effettuate neppure a seguito di quanto precisato da
[...]
nella propria comparsa costitutiva, avendo la del tutto omesso CP_2 Parte_1 di prendere posizioni in merito (cfr. prima memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. vigente ratione temporis).
II. Parimenti infondate risultano le eccezioni formulate da Controparte_3
II.I Quanto all'eccezione di prescrizione ex art. 2952 comma 2 c.c. rivolta nei confronti di entrambe le controparti, merita rilevarsi che:
- la polizza (n.44/35100) stipulata dalla mutuante con Controparte_9 CP_5 benché chiamata “convenzione infortuni” ha come oggetto gli infortuni –
[...] professionali ed extraprofessionali – che abbiano come conseguenza la morte dell'Assicurato.
All'art.
3.1 della polizza si precisa infatti che l'evento assicurato è il caso morte e che l'assicurazione liquida il capitale assicurato, unicamente se l'infortunio ha per conseguenza :
- la morte dell'Assicurato purchè avvenuta entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo (omisiss).
Come ben evidenziato dalla Cassazione con sentenza n. 9380/2021 l'assicurazione contro gli infortuni mortali è assimilabile all'assicurazione sulla vita in quanto non partecipa della funzione indennitaria propria dell'assicurazione contro i danni ma ha piuttosto per oggetto l'attribuzione di un capitale o di una rendita, predeterminati contrattualmente in relazione al bene della vita dell'assicurato, a favore di un altro soggetto individuato quale beneficiario. La prestazione eseguita dall'assicuratore, in adempimento della polizza contro gli infortuni mortali ha una funzione di tipo assistenziale-solidaristica rivolta a favore dei soggetti beneficiari, non per compensare una perdita ma in funzione incrementativa delle loro possibilità economiche. Trattasi, quindi non di un ristoro ma di un vantaggio. La causa indennitaria rimane estranea allo schema negoziale dell'assicurazione contro gli infortuni mortali per cui per la Corte, a tale polizza, risultano inapplicabili le regole dell'assicurazione contro i danni che si contraddistinguono per il principio indennitario. Detta conclusione è in continuità con quanto già affermato dalle Sezioni unite n.
5119/2002, secondo cui occorre distinguere tra l'infortunio produttivo di menomazione invalidante della persona da ricondursi nella disciplina delle polizze danni da quello invece dal quale è derivato l'evento letale da assoggettare all'assicurazione infortuni mortali e quindi alle regole della polizza vita (“anche nella assicurazione infortuni mortali "viene in considerazione un rischio che è tipico dell'assicurazione sulla vita: il rischio assicurato, ancorché collegato ad una specifica causa
(l'infortunio), è infatti pur sempre costituito dalla morte, e cioè da un evento attinente alla vita pagina 8 di 14 umana, e non alla persona, come l'infortunio invalidante. Inoltre, beneficiario dell'indennizzo non è l'assicurato, sul quale incide l'evento morte, ma un terzo, come nell'assicurazione sulla vita...").
Il criterio è quindi quello dell'individuazione del diverso bene attinto dall'evento-rischio infortunio, dovendo tenere distino il bene vita dal bene salute e dell'interesse che porta l'assicurato alla stipula della polizza.
Per quanto sopra esposto la polizza per cui è causa deve essere ricondotta alla polizza vita con conseguente applicazione delle relative regole tra cui quella della prescrizione decennale come previsto dall'art. 2952 comma 2 c.c.. Ne deriva che alcuna prescrizione risulta maturata atteso che il è deceduto il 24.10.2015 e la chiamata in giudizio dell'Assicurazione è avvenuta in data Pt_1
30.10.2022.
II.II. Quanrto invece all'eccepita irritualità della domanda di condanna avanzata dall'opposta nei confronti della terza chiamata per non avere la stessa chiestone la chiamata in causa, va rilevato che la domanda proposta dal convenuto nei confronti di altro convenuto non esige le forme prescritte per la chiamata in causa del terzo, per l'evidente ragione - a tacer d'altro - che è fuori luogo discorrere di "chiamata in causa" rispetto ad un soggetto che è già parte del giudizio.
La domanda proposta da un convenuto nei confronti di altro convenuto (cd. domanda riconvenzionale trasversale) non soggiace ad altri oneri di forma che la formulazione entro il medesimo termine stabilito per la formulazione d'una domanda riconvenzionale in senso stretto, e cioè nei confronti dell'attore. Pertanto il convenuto che intenda formulare una domanda nei confronti di altro convenuto non ha l'onere di richiedere il differimento dell'udienza ai sensi dell'art. 269 c.p.c., ma è sufficiente che formuli la suddetta domanda nei termini e con le forme stabiliti per la domanda riconvenzionale dall'articolo 167, comma 2, c.p.c. (cfr. Cass- ordinanza n.
9441 del 23 marzo 2022).
Termini che la convenuta opposta ha rispettato essendosi costituita il 18.03.2022 a fronte dell'udienza di prima comparizione fissata dall'attrice opponente il 22.09.2022 e quindi ben oltre venti giorni prima (come previsto dall'art. 166 c.p.c. allora vigente).
Pertanto la domanda svolta nei confronti dell'assicurazione deve ritenersi rituale e quindi ammissibile
*
Ciò posto, prima di passare ad accertare se si sia o meno verificato l'evento assicurato, pare opportuno delineare il quadro dei rapporti contrattuali fra le parti, in particolare, il rapporto fra il contratto di mutuo e quello di assicurazione, che contengono reciproci richiami.
Il contratto di mutuo fondiario ricomprende all'interno dell'importo finanziato il premio assicurativo, (cfr. documento di sintesi allegato al mutuo alla voce oneri assicurativi e istruttori) pagina 9 di 14 mentre il contratto di assicurazione, riporta l'importo del mutuo concluso dai la durata Pt_1 ed il premio lordo comprese le imposte (cfr. certificato assicurazione sub doc. 4 opponente) ed indica quale prestazione garantita il debito residuo in linea capitale dal giorno in cui si è verificato il sinistro come risultante dal piano di ammortamento in regola con il pagamento delle rate.
La garanzia come risulta dall'art.
1.3 del suddetto certificato “si intende prestata per tutte le persone titolari del finanziamento ma il capitale assicurato si intende suddiviso nella proporzione risultante dal certificato di assicurazione” Nel caso di specie dal certificato de quo risulta che il capitale assicurato è stato suddiviso per il 100% in capo a e per l' 0% in capo Persona_2 all'odierna opponente. Detto contratto è stato sottoscritto dai predetti, in qualità di assicurati, il
3.08.2007.
Contraente e beneficiaria era e l'assicurato ha dichiarato di rinunciare al potere di CP_9 revoca di tale designazione e ha dichiarato di volerne profittare CP_9
Sulla base di questi elementi si ricava che il contraente della prestazione assicurativa era e che l'esecuzione di tale prestazione determinava l'estinzione del finanziamento a CP_9 beneficio degli eredi della parte mutuataria.
Come affermato anche da Tribunale di Roma (sentenza 15.05.2023) l'operazione è riconducibile allo schema del contratto a favore di terzi, avendo l'assicurato, nel cui nome la banca ha stipulato la polizza, un evidente interesse a sollevare i gli altri co-titolari del finanziamento e/o propri eredi dall'onere del finanziamento, che costituisce la giustificazione causale dell'operazione.
Occorre pertanto chiedersi se la stipulazione dell'assicurazione, oltre a determinare diritti ed obblighi per i contraenti diretti, assicuratore ed assicurato, ed il diritto alla liquidazione della prestazione assicurativa in capo al beneficiario, abbia l'effetto ulteriore di precludere al beneficiario di richiedere agli eredi l'importo residuo del debito, onerandolo di rivolgersi esclusivamente all'assicuratore.
La questione deve essere risolta positivamente.
Come sostenuto dal su indicato Tribunale “L'interesse dell'assicurato a proteggere i propri eredi non sarebbe adeguatamente soddisfatto se il finanziatore potesse, a suo arbitrio, pur essendosi verificate le condizioni di operatività dell'assicurazione, scegliere se rivolgersi a loro o all'assicuratore. Questo rilievo potrebbe non essere dirimente se il ricorso all'assicurazione fosse un'autonoma ed unilaterale iniziativa del soggetto finanziato, ma così non è: il contratto di assicurazione costituisce adesione ad un modello-tipo concordato dal finanziatore con
l'assicuratore, allo specifico fine di dare copertura assicurativa a quel tipo di finanziamento, e per tale ragione e quanto meno su indicazione del finanziatore l'affidando si è indotto a sottoscriverlo. Sotto questo profilo dunque l'esistenza del collegamento negoziale impone una considerazione unitaria dell'operazione, nella quale la posizione di ciascuna delle parti deve pagina 10 di 14 essere valutata in modo complessivo e, in particolare, il non indifferente onere sostenuto dal mutuatario per la stipula dell'assicurazione non può restare senza adeguata contropartita. E' anche il caso di aggiungere che una soluzione diversa si presterebbe facilmente ad intese collusive fra i due operatori professionali, il finanziatore e l'assicuratore, ai danni del consumatore. In questo senso devono trovare applicazione i principi ermeneutici della buona fede e dell'equo contemperamento degli interessi delle parti (artt. 1366 e 1371 c.c.)”.
La Suprema Corte ha poi evidenziato che con la clausola di vincolo le parti del contratto di assicurazione individuano un beneficiario, il quale avrà diritto all'indennizzo assicurativo in caso di sinistro liquidabile a termini di polizza. Nella struttura del contratto assicurativo con la designazione del beneficiario, il diritto all'indennizzo nasce direttamente nel patrimonio del beneficiario come autonomo suo credito nei confronti dell'assicuratore e quindi senza passare per il patrimonio dello stipulante o dell'assicurato con la conseguenza che è conferita soltanto al beneficiario la potestà di agire contro l'assicuratore per ottenere, ad evento avvenuto, la prestazione assicurativa (cfr. Cass. ordinanza n.11373/2022)
Come già detto i termini utilizzati e gli effetti giuridici — direttamente ricollegati alla previsione pattizia — dell'attribuzione di diritti ad un terzo richiamano gli schemi legali dell'assicurazione per conto o del contratto a favore di terzi.
Sulla base di quanto precede la è quindi legittimata ad agire per accertare Parte_1 la operatività della polizza assicurativa ed il conseguente diritto all'indennizzo e, pertanto, la liquidazione del capitale assicurato alla beneficiaria.
Occorre ora accertare se si sia o meno verificato l'evento assicurato.
Il contratto per cui è causa prevede all'art.
1.0 quale oggetto dell'assicurazione “gli infortuni – professionali ed extraprofessionali – che abbiano come conseguenza la morte dell'Assicurato; il successivo punto 1.1. indica che l'evento assicurato è il caso morte e precisa che l'Assicurazione
“liquida il capitale assicurato unicamente se l'infortunio ha per conseguenza: - la morte improvvisa dell'Assicurato purchè avvenuta entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo (omissis)” . Nelle definizioni l'infortunio viene così definito: “l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte dell'Assicurato”.
Nel caso in esame devono ritenersi circostanze pacifiche o comunque accertate che PE
, “a seguito della caduta al proprio domicilio avvenuta il 8.10.2015, riportò un trauma
[...] cranico con focolaio lacero contusivo cerebrale e plurime fratture costali. La gravità delle lesioni fu trattata, chirurgicamente e in terapia intensiva, ma lo stato clinico del paziente peggiorò, nonostante le terapie, sino al decesso, avvenuto il 24.10.2015” (cfr. pg. 5 CTU medico-legale).
pagina 11 di 14 L'infortunio risulta poi così definito a pg. 2 del contratto “L'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte dell'Assicurato”.
Si tratta ora di stabilire, stante le contrapposte posizioni delle parti, se la morte avvenuta a distanza di una quindicina di giorni dalla caduta, sia conseguenza, in termini di nesso eziologico, di detto evento traumatico occorso al Pt_1
Occorre preliminarmente richiamare l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui anche nel contesto di un sistema - qual è quello della responsabilità civile - che risulta “retto”, quanto al riscontro della sussistenza del nesso causale, dal principio del “più probabile che non”, resta inteso che il giudice di merito, per stabilire se sussista il nesso di causalità materiale tra un'azione o un'omissione ed un evento deve applicare il principio della conditio sine qua non, temperato da quello della regolarità causale, sottesi agli 40 e 41 cod. pen.
Rientra, quindi, tra i compiti del giudice individuare, tra le possibili concause, gli antecedenti in concreto rilevanti per la verificazione del danno, mediante l'adozione di un criterio di selezione la cui scelta correttamente è effettuata procedendo all'identificazione della c.d. “causa prossima di rilievo”, quale causa di per sé sufficiente a produrre l'evento, secondo quanto dispone l'art. 41 citato (cfr. Cass. n. 26997/2005; Cass. n. 4439/2014; Cass. n.13069/2017).
Ai fini della riconducibilità dell'evento dannoso ad un determinato comportamento, non è sufficiente che tra l'antecedente ed il dato consequenziale sussista un rapporto di sequenza, essendo, invece, necessario che tale rapporto integri gli estremi di una sequenza possibile, alla stregua di un calcolo di regolarità statistica, per cui l'evento appaia come una conseguenza non imprevedibile dell'antecedente (cfr. Cass. n. 15895/2009; Cass. n. 8885/2010; Cass. 13096/2017 cit.); dovendo comunque considerarsi che non vi è piena coincidenza nel regime probatorio dell'accertamento del nesso eziologico in sede civile ed in sede penale, avuto riguardo ai differenti valori sottesi ai due processi: ed infatti, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, ispirato al criterio della normalità causale, mentre nel processo penale vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”, che risponde ad un criterio di elevato grado di credibilità razionale che è prossimo alla
“certezza” (cfr. Cass., Sez. Un., n. 576/2008; Cass. n. 16581/2019).
Nell'ipotesi in cui la causa sopravvenuta sia da sola sufficiente a provocare l'evento perché autonoma, eccezionale ed atipica rispetto alla serie causale già in atto, le cause preesistenti degradano al rango di mere occasioni perché quella successiva ha interrotto il legame causale tra esse e l'evento (Cass. n. 15789/2003; in senso conforme, anche Cass. n. 8096/2006; si veda pure
Cass., n. 23915/2013, secondo cui la causa sopravvenuta deve essere in grado di “neutralizzare”
pagina 12 di 14 quella precedente, ponendosi come “di per sé idonea a determinare l'evento stesso”; da ultimo,
Cass. n. 3285/2022).
Venendo al caso di specie reputa il Tribunale che debba ritenersi accertata la correlazione tra l'evento caduta e l'evento morte. Il CTU ha infatti affermato che: “Nel caso specifico del sig. vi è quindi correlazione tra l'evento “caduta” e l'evento “morte”, ma non è pienamente Pt_1 rispettato il concetto di “causalità diretta ed esclusiva”, in quanto il complesso polipatologico del quale era affetto il (in particolare la disaggregazione piastrinica, la vasculopatia e la Pt_1 cardiopatia) ha innegabilmente svolto un ruolo concausale nel determinare l'evoluzione sfavorevole.”
Ebbene da un lato deve evidenziarsi che, diversamente da quanto evidenziato dal CTU, a termini di polizza, come sopra riportati, non è richiesto che l'evento abbia come conseguenza diretta ed esclusiva la morte;
in secondo luogo, stante la gravità delle ferite lacero contundenti dovute alla caduta, tanto che è stato disposto l'immediato trattamento chirurgico (cfr. cartella clinica), deve ritenersi che questa, secondo la regola del “più probabile che non”, sia stata la conditio sine qua non della morte e che il “complesso polipatologico” del quale era affetto il abbia svolto un Pt_1 mero ruolo concausale, degradando quindi a mere occasione, non essendo stata fornita alcuna prova, la quale incombeva all'Assicurazione, che senza la caduta il descritto quadro polipatologico avrebbe comunque condotto il lla morte nel medesimo lasso temporale. Pt_1
Del resto è lo stesso CTU che chiamato a chiarimenti ha precisato di ritenere in via probabilistica che il ia deceduto conseguentemente alla caduta ed ha altresì precisato che Pt_1 probabilmente una persona senza le patologie del sig. avrebbe avuto maggiori chance di Pt_1 sopravvivenza senza pertanto escludere che l'evento morte in una tale persona non si sarebbe comunque verificato per il solo fatto della caduta.
Deve pertanto ritenersi che l'origine traumatica della morte del dovuta alle lesioni Pt_1 riportate nella caduta, abbia senz'altro un grado di conferma maggiore rispetto a quella endogena e che, in conclusione, sussista la prova del nesso causale tra il danno causato dalla caduta e la sua morte, con conseguente operatività della polizza assicurativa.
*
Alla luce di quanto precede, ancorchè l'opponente sia debitrice nei confronti dell'opposta della somma precettata, per effetto dell'operatività della polizza assicurativa stipulata in data 3.08.2007
e dello schema contrattuale sopra delineato, può essere accolta la domanda di condanna dell'Assicurazione al versamento in favore dell'opposta della somma di € 56.839,02 (pari al capitale residuo alla data del sinistro occorso al , mentre l'opposta ha diritto di procedere Pt_1
pagina 13 di 14 in via esecutiva nei confronti dell'opponente nei limiti di € 12.205,53, senza che debba disporsi pronuncia di condanna essendo ià munita di titolo. Controparte_2
*
Le spese processuali sono dichiarate compensate tra la parte opponente e la parte opposta stante la reciproca soccombenza. Poste poste a carico di quale Controparte_3 parte soccombente nei confronti di entrambe le controparti, come da dispositivo tenuto conto dell'attività effettivamente svolta e considerata la mancanza di istruttoria orale, disponendo ex art. 133 d.p.r. 115/2002 che il pagamento, con riguardo all'opponente, sia effettuato a favore dello Stato
- essendo la stata provvisoriamente ammessa al patrocinio a favore dello Stato con Pt_1 delibera del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Monza del 15.12.2021 – tenuto conto di quanto affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 64/2024.
*
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda disattesa, così provvede:
1. accerta l'operatività della polizza assicurativa nei termini di cui in parte motiva;
2. condanna a pagare a la somma Controparte_3 Controparte_2 di € 59.839,02 e, per l'effetto,
3. dichiara che ha diritto di agire in via esecutiva nei confronti di Controparte_2
limitatamente alla residua somma di € 12.205,53; Parte_1
4. dichiara compensate le spese di lite tra la parte opponente e la parte opposta;
5. condanna a rifondere Controparte_3
a) a favore dell'Erario le spese di lite liquidate in complessivi € 11.268,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito, ed al rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, IVA.,
CPA e spese successive;
b) a le spese di giudizio liquidate, in assenza di nota spese, in Controparte_2 complessivi € 9.142,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario spese generali nella misura del
15%, IVA., CPA e spese successive.
6. Pone definitivamente a carico della terza chiamata le spese di CTU, liquidate come in atti,
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Monza il 17 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Patrizia Fantin pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Terza Civile
in composizione monocratica nella persona del magistrato dott.ssa Patrizia FANTIN ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado promossa
(C.F. ) con l'avv. IOGHA' Parte_1 C.F._1
FRANCESCO
Opponente contro
(C.F. in qualità di procuratore della società CP_1 P.IVA_1 on l'avv. MARIA LUISA ALIBRANDI Controparte_2
Parte opposta
Controparte_3
(o brevemente
[...] Controparte_3
(C.F. con l'avv. PASTORINO CRISTINA P.IVA_2
Terza Chiamata
*
Oggetto: opposizione a precetto
pagina 1 di 14 La causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
Conclusioni per : Parte_1
“In via preliminare
1. Concedersi, anche inaudita altera parte e prima dell'udienza di comparizione per i motivi di cui in narrativa, o mediante la fissazione di apposita udienza, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo mutuo fondiario di euro 85.000,00, Rep. 102379– Racc. 18545 – notaio
[...]
di Pescara;
Per_1
2. accertate e dichiarare la carenza di legittimazione attiva di (C.F. CP_1
E P.IVA con sede legale a Verona, Via dell'agricoltura 7, in qualità P.IVA_1 P.IVA_3 di procuratore della e di , CP_4 Controparte_2 Controparte_2 dunque, dichiarare la nullità del precetto notificato;
3. fissarsi ai sensi dell'art. 269 c.p.c., altra udienza per consentire la chiamata in causa del terzo,
(C.F. con sede in Torino, C.so Palestro e Controparte_5 P.IVA_4
, Controparte_3 Controparte_3 reg. imp. milano, codice fiscale partita iva n. –
[...] P.IVA_2 P.IVA_5
r.e.a. milano n. 7851 – società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della società
– iscrittal al n.
1.00004 dell'albo delle imprese di assicurazione e Parte_2 riassicurazione, appartenente al gruppo iscritto al numero 006 dell'albo delle Parte_2
Società Capogruppo, o ai suoi successori nel rispetto dei termini di legge.
Nel merito
4. in via principale in accoglimento della proposta opposizione all'esecuzione per i motivi tutti di cui in narrativa, dichiarare l'inesistenza del diritto da parte di e di CP_1 [...]
a procedere ad esecuzione forzata con conseguente nullità infondatezza e/o CP_2 improcedibilità dell'atto di precetto notificato e, pertanto, dichiarare inesistenti o invalidi e privi di effetti, gli atti successivi all'atto di precetto o comunque ad esso connessi.
4.1 In via subordinata alla domanda di cui al punto 4 accertato che con il contratto stipulato in data 3 agosto 2007 tra e sono coperti da Parte_1 Controparte_6 garanzia i rischi di morte derivanti da infortunio, condannare Controparte_5
(C.F. con sede in Torino, C.so Palestro e P.IVA_4 [...]
(in breve o i suoi successori, al Controparte_3 Controparte_7 pagamento a favore di e di di quanto eventualmente dovuto CP_1 Controparte_2 dalla Sig.ra a quest'ultima; Parte_1
5. in via principale accertato che con il contratto stipulato in data 3 agosto 2007 tra
[...]
e sono coperti da garanzia i rischi di morte derivanti da Parte_1 Controparte_6 infortunio, condannare (C.F con sede in Controparte_5 P.IVA_4 pagina 2 di 14 Torino, C.so Palestro e Controparte_3
(in breve o i suoi successori di pagare alla Sig. Controparte_7 Parte_3
l'importo complessivo pari ad euro 61.081,40 previsti a titolo di indennizzo corrispondenti al capitale di mutuo residuo
6. in via principale alternativa alla domanda n. 5 accertato che con il contratto stipulato in data
3 agosto 2007 tra e sono coperti da garanzia i Parte_1 Controparte_6 rischi di morte derivanti da infortunio, condannare (C.F. Controparte_5
con sede in Torino, C.so Palestro e P.IVA_4 [...]
(in breve o i suoi successori al Controparte_3 Controparte_7 risarcimento del danno patito dalla Sig.ra in conseguenza del sinistro per Parte_1 complessivi euro 61.081,40;
7. in via subordinata alla domanda n. 5 accertato che con il contratto stipulato in data 3 agosto
2007 tra e sono coperti da garanzia i rischi di Parte_1 Controparte_6 morte derivanti da infortunio, condannare (C.F. Controparte_5
con sede in Torino, C.so Palestro e P.IVA_4 [...]
(in breve o i suoi successori al Controparte_3 Controparte_7 risarcimento del danno patito dalla Sig.ra in conseguenza del sinistro per Parte_1 complessivi euro 61.081,40 previsti a titolo di indennizzo corrispondenti al capitale di mutuo residuo;
8. in via subordinata alle domande 4, 5, 6 accertata l'effettiva esistenza del credito, rideterminare gli importi effettivamente dovuti.
Con condanna al pagamento di tutte le spese del presente procedimento.”
*
Conclusioni per in qualità di procuratore della società CP_1 [...]
: CP_2
“In via preliminare
- accertare e confermare in capo a la sussistenza di legittimazione attiva, Controparte_2 ritenendo provata la cessione del credito oggetto di causa;
- rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, non sussistendo i gravi motivi di cui all'art. 615 c.p.c., per quanto precisato in narrativa;
In via principale
Respingere le domande e le pretese tutte formulate dalla signora nei confronti Parte_1 dell'odierna esponente, in quanto infondate in fatto e in diritto, ed accertare la debenza delle somme precisate nel presente atto;
In subordine pagina 3 di 14 Qualora il Giudice dovesse ritenere operante la polizza Imprevisti stipulata in data 03.08.2007 con la condannare la (oggi a Controparte_5 CP_5 Controparte_3 versare in favore di l'importo pari ad €. 56.839,02 (capitale residuo alla Controparte_2 data del sinistro) e la signora a corrispondere l'ulteriore maggior importo pari a €. Pt_1
12.205,53 (differenza tra il credito ad oggi residuo €. 68.744,55 e €. 56.839,02 capitale residuo alla data del decesso);
In ulteriore subordine
Qualora il Giudice dovesse ritenere non operativa la polizza Imprevisti stipulata in data
03.08.2007 con la (oggi condannare la Controparte_5 Controparte_3 signora a versare l'intero importo intimato e in questa sede precisato alla data del Pt_1
27.10.2021 pari ad €. 68.744,55.”
*
CONCLUSIONI PER Controparte_3
“In via preliminare:
* Respingere le domande tutte svolte nei confronti dell'esponente, stante l'intervenuta prescrizione ex art. 2952 II comma c.p.c., per i motivi tutti di cui alla narrativa del presente atto
* Respingere le domande tutte svolte dalla signora nei confronti Parte_1 dell'esponente in quanto priva di titolarità attiva e, comunque, in quanto del tutto infondate nel fatto e nel diritto per i motivi di cui alla narrativa del presente atto
* Respingere tutte le domande svolte dalla convenuta confronti Controparte_8 dell'esponente irrituali e comunque infondate nel fatto e nel diritto
In ogni caso:
* Emettere ogni altra statuizione, provvidenza e/o declaratoria del caso.
* Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
*
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione Parte_1 avverso l'atto di precetto notificato il 27.10.2021, con il quale a mezzo Controparte_2 della mandataria , le aveva intimato il pagamento della complessiva somma € CP_1
61.081.,40
L'opponente premetteva che il credito, che l'opposta aveva preannunciato di voler azionare in executivis, originava dal mutuo fondiario stipulato il 3.08.2007 con , titolo Controparte_9 munito di formula esecutiva in data 7.08.2007.
pagina 4 di 14 In riferimento a detto contratto (stipulato da quale mutuataria e datrice di Parte_1 ipoteca nonché da quale mutuatario) l'opponente eccepiva e deduceva quanto Persona_2 segue:
i. il difetto di legittimazione attiva di non essendo il credito Controparte_2 indicato nell'atto di precetto compreso tra quelli ceduti da e pervenuti all'odierna CP_9 opposta, né era stata inviata ai debitori l'informativa di cui all'art. 13 Codice della privacy;
ii. l'opposta non aveva fornito prova del capitale residuo e del metodo usato per il calcolo degli interessi e pertanto “l'atto di precetto è, dunque, completamente errato”;
iii. che i mutuatari avevano stipulato con la (ora Controparte_5 [...]
una polizza sulla vita chiamata polizza “Imprevisto” collegata al contratto di Controparte_5 mutuo la quale prevedeva:
“- la “riferibilità” alla pratica di mutuo n. 72811;
- come “assicurato” le persone fisiche mutuatarie del mutuo stipulato;
- come “evento assicurato” l'infortunio che ha come conseguenza la morte improvvisa dell'assicurato purché è avvenuta entro due anni dal giorno dell'infortunio (art.1.1);
- un “importo indennizzabile” pari al debito residuo in linea capitale del mutuo, del giorno in cui si è verificato il sinistro così come risultante dal piano di ammortamento” (art. 3.2);
- un pagamento diretto dell'indennizzo a favore della AN che ha concesso il mutuo (art. 1411
c.c.)”; iv. in data 8.10.2015 uno degli assicurati ( ) cadeva nella propria abitazione Persona_2 battendo violentemente la testa e veniva immediatamente trasferito all'ospedale di Monza ove, dopo un periodo di coma, decedeva così verificandosi l'evento assicurato ossia la morte a seguito di infortunio:
v. a causa del decesso era pertanto sorto il diritto dell'opponente “al pagamento dell'indennizzo a carico dell'assicurazione pari all'importo residuo del mutuo di € 60.781,40; vi. di aver denunciato il sinistro e formulato invano richiesta di risarcimento dei danni ad entrambe le società assicuratrici di cui chiedeva pertanto la chiamata in garanzia al fine di tenerla indenne della somma da corrispondere alla creditrice.
Sulla base di tali allegazioni chiedeva, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo,
l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate (ad eccezione del punto 7) che veniva introdotto con la prima memoria ex art. 183 comma VI c.p.c.).
Si costituiva in giudizio la convenuta opposta la quale, contestata ogni avversa deduzione e produzione, chiedeva il rigetto dell'istanza cautelare nonchè dell'opposizione, avendo dato prova dell'effettiva titolarità del credito sia con la produzione degli avvisi di cessione pubblicati nella
G.U., sia con la dichiarazione della cedente;
in subordine, qualora ritenuta operante CP_9 pagina 5 di 14 la polizza imprevisti, la condanna dell'Assicurazione al pagamento dell'importo di € 56.839,06
(capitale residuo alla data del sinistro) e della al pagamento della differenza. Parte_1
Autorizzata la chiamata in causa dell'Assicurazione, questa si costituiva chiedendo il rigetto delle domande svolte sia dall'opponente che dalla società opposta perché infondate ed eccependo, preliminarmente. l'intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 2952 comma 2 c.c. non avendo
“ricevuto da parte della alcuna richiesta di indennizzo successivamente al Parte_1 maggio 2016”, nonché il difetto di legittimazione attiva dell'opponente nei confronti della terza chiamata in quanto ai sensi dell'art.
2.9 della polizza “le ragioni, le azioni ed i diritti nascenti dal contratto possono essere esercitati solo dalla Contraente e dalla Società”; affermava altresì di non accettare il contradditorio nei confronti dell'opposta avendo questa irritualmente chiesto la condanna al versamento dell'indennizzo di polizza direttamente nei propri confronti senza effettuare la previa chiamata in causa dell'Assicurazione e risultando, inoltre, le domande prescritte ex art. 2952 comma 2 c.c. In ogni caso contestava che quanto occorso al rientrasse Pt_1 nell'infortunio coperto dalla polizza, emergendo dalla documentazione medica prodotta che questi era deceduto a seguito di “emorragia subaracnoidea spontanea” situazione pertanto non riconducibile alla caduta ma dalla condizione patologica del Pt_1
Disposta l'istruzione probatoria, ritenuti l'inammissibilità delle prove orali richieste dall'opponente, assunta C.T.U. medico-legale e convocato il consulente a chiarimenti, l'odierno giudicante dava ingresso alla precisazione delle conclusioni rinviando, per detto incombente, all'udienza del 3.10.2024 ove la causa veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
*
Sulle eccezioni delle parti
I. Infondate sono le eccezioni formulate dall'opponente nei confronti di parte opposta sia con riguardo al dedotto difetto di legittimazione attiva dell'opposta, sia relativamente alla mancata prova dell'ammontare del capitale residuo e erroneità del calcolo degli interessi.
I.I Quanto alla prima in quanto, come affermato anche da ultimo dalla Suprema Corte (cfr. Cass.
n. 29872/2024), “In caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art.
58 TUB, è sufficiente, onde dimostrare la titolarità del di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente, onde dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo (capitale, pagina 6 di 14 interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze, in conformità alle istruzioni di vigilanza della
AN d'LI (Cass.22/04/2024, n.10860;Cass. 9/10/2023, n. 4277; Cass. 22/06/2023, n.
17944).”
Nel caso di specie vi è prova della cessione del credito effettuata dall'originaria mutuante avendo l'opposta prodotto i relativi avvisi di cessione Controparte_9 Controparte_10 in particolare l'avviso n. 109 pubblicato nella G.U. del 18.09.2007, n. 147 pubblicato il 20.12.2007 e n.32 pubblicato il 15.03.2008 da cui risulta che la cessionaria in data 14.09.2007 ha acquistato senza distinzione “ogni e qualsiasi credito derivante da e/o in relazione a mutui fondiari residenziali in bonis erogati ai sensi di contratti di mutuo (rispettivamente, i “Mutui” ed i
“Contratti di Mutuo”) stipulati da con i propri clienti”. Pertanto tra i crediti ceduti CP_9 al 14.09.2007 rientrava certamente anche quello derivante dal mutuo contratto dall'odierna opponente in data 3.08.2007.
Successivamente ha ceduto a sua volta all'odierna opposta “pro soluto, e Controparte_10
l'Acquirente ha acquistato, con efficacia dal 23 Luglio 2008, ai termini ed alle condizioni ivi specificate, tutti i Crediti, di proprietà di , derivanti dai e/o in relazione ai Contratti di CP_10
Mutuo (ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, i privilegi, le garanzie reali e personali, gli accessori, i crediti ai sensi o in relazione alle polizze assicurative che assistono i crediti, e ogni altro diritto, azione o facoltà, anche di natura processuale, inerente a tali Crediti) che alla data del 23 luglio 2008 (incluso) erano di proprietà di e che sono stati ceduti, di volta in CP_10 volta, a da ai sensi del Contratto Quadro di Cessione stipulato in CP_10 Controparte_9 data 20 dicembre 2005, come successivamente modificato, e i cui avvisi di cessione sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2005; n. 30 del 6 febbraio 2006; n. 49 del 28 febbraio 2006; n. 82 del 7 aprile 2006; n. 102 del 4 maggio
2006; n. 154 del 5 luglio 2006; n. 243 del 18 ottobre 2006; n. 34 del 22 marzo 2007; n. 72 del 23 giugno 2007; n. 109 del 18 settembre 2007; n. 147 del 20 dicembre 2007 e n. 32 del 15 marzo
2008” (cfr. avviso di cessione n.88 del 26.07.2008 sub doc. 6 opposta).
Le cessionarie hanno pertanto acquistato tutti i crediti relativi ai contratti di mutuo in bonis
(come quello di specie non essendo stato classificato come credito incagliato o in sofferenza) esistenti alla data delle cessioni ne consegue che i relativi debitori ceduti erano tutti, senza distinzione e senza possibilità di indeterminatezza.
Per completezza va evidenziato che la cessionaria ha peraltro prodotto le dichiarazioni delle cedenti (cfr. docc. 3, 10 e 11) ed è in possesso della disponibilità del titolo.
pagina 7 di 14 I.II. Quanto alla seconda eccezione la stessa si presenta del tutto generica, non avendo l'opponente non solo provato ma neppure allegato le ragioni per cui non sarebbe stata fornita la prova del capitale residuo e dell'erroneità del calcolo degli interessi.
Allegazioni che non sono state effettuate neppure a seguito di quanto precisato da
[...]
nella propria comparsa costitutiva, avendo la del tutto omesso CP_2 Parte_1 di prendere posizioni in merito (cfr. prima memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. vigente ratione temporis).
II. Parimenti infondate risultano le eccezioni formulate da Controparte_3
II.I Quanto all'eccezione di prescrizione ex art. 2952 comma 2 c.c. rivolta nei confronti di entrambe le controparti, merita rilevarsi che:
- la polizza (n.44/35100) stipulata dalla mutuante con Controparte_9 CP_5 benché chiamata “convenzione infortuni” ha come oggetto gli infortuni –
[...] professionali ed extraprofessionali – che abbiano come conseguenza la morte dell'Assicurato.
All'art.
3.1 della polizza si precisa infatti che l'evento assicurato è il caso morte e che l'assicurazione liquida il capitale assicurato, unicamente se l'infortunio ha per conseguenza :
- la morte dell'Assicurato purchè avvenuta entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo (omisiss).
Come ben evidenziato dalla Cassazione con sentenza n. 9380/2021 l'assicurazione contro gli infortuni mortali è assimilabile all'assicurazione sulla vita in quanto non partecipa della funzione indennitaria propria dell'assicurazione contro i danni ma ha piuttosto per oggetto l'attribuzione di un capitale o di una rendita, predeterminati contrattualmente in relazione al bene della vita dell'assicurato, a favore di un altro soggetto individuato quale beneficiario. La prestazione eseguita dall'assicuratore, in adempimento della polizza contro gli infortuni mortali ha una funzione di tipo assistenziale-solidaristica rivolta a favore dei soggetti beneficiari, non per compensare una perdita ma in funzione incrementativa delle loro possibilità economiche. Trattasi, quindi non di un ristoro ma di un vantaggio. La causa indennitaria rimane estranea allo schema negoziale dell'assicurazione contro gli infortuni mortali per cui per la Corte, a tale polizza, risultano inapplicabili le regole dell'assicurazione contro i danni che si contraddistinguono per il principio indennitario. Detta conclusione è in continuità con quanto già affermato dalle Sezioni unite n.
5119/2002, secondo cui occorre distinguere tra l'infortunio produttivo di menomazione invalidante della persona da ricondursi nella disciplina delle polizze danni da quello invece dal quale è derivato l'evento letale da assoggettare all'assicurazione infortuni mortali e quindi alle regole della polizza vita (“anche nella assicurazione infortuni mortali "viene in considerazione un rischio che è tipico dell'assicurazione sulla vita: il rischio assicurato, ancorché collegato ad una specifica causa
(l'infortunio), è infatti pur sempre costituito dalla morte, e cioè da un evento attinente alla vita pagina 8 di 14 umana, e non alla persona, come l'infortunio invalidante. Inoltre, beneficiario dell'indennizzo non è l'assicurato, sul quale incide l'evento morte, ma un terzo, come nell'assicurazione sulla vita...").
Il criterio è quindi quello dell'individuazione del diverso bene attinto dall'evento-rischio infortunio, dovendo tenere distino il bene vita dal bene salute e dell'interesse che porta l'assicurato alla stipula della polizza.
Per quanto sopra esposto la polizza per cui è causa deve essere ricondotta alla polizza vita con conseguente applicazione delle relative regole tra cui quella della prescrizione decennale come previsto dall'art. 2952 comma 2 c.c.. Ne deriva che alcuna prescrizione risulta maturata atteso che il è deceduto il 24.10.2015 e la chiamata in giudizio dell'Assicurazione è avvenuta in data Pt_1
30.10.2022.
II.II. Quanrto invece all'eccepita irritualità della domanda di condanna avanzata dall'opposta nei confronti della terza chiamata per non avere la stessa chiestone la chiamata in causa, va rilevato che la domanda proposta dal convenuto nei confronti di altro convenuto non esige le forme prescritte per la chiamata in causa del terzo, per l'evidente ragione - a tacer d'altro - che è fuori luogo discorrere di "chiamata in causa" rispetto ad un soggetto che è già parte del giudizio.
La domanda proposta da un convenuto nei confronti di altro convenuto (cd. domanda riconvenzionale trasversale) non soggiace ad altri oneri di forma che la formulazione entro il medesimo termine stabilito per la formulazione d'una domanda riconvenzionale in senso stretto, e cioè nei confronti dell'attore. Pertanto il convenuto che intenda formulare una domanda nei confronti di altro convenuto non ha l'onere di richiedere il differimento dell'udienza ai sensi dell'art. 269 c.p.c., ma è sufficiente che formuli la suddetta domanda nei termini e con le forme stabiliti per la domanda riconvenzionale dall'articolo 167, comma 2, c.p.c. (cfr. Cass- ordinanza n.
9441 del 23 marzo 2022).
Termini che la convenuta opposta ha rispettato essendosi costituita il 18.03.2022 a fronte dell'udienza di prima comparizione fissata dall'attrice opponente il 22.09.2022 e quindi ben oltre venti giorni prima (come previsto dall'art. 166 c.p.c. allora vigente).
Pertanto la domanda svolta nei confronti dell'assicurazione deve ritenersi rituale e quindi ammissibile
*
Ciò posto, prima di passare ad accertare se si sia o meno verificato l'evento assicurato, pare opportuno delineare il quadro dei rapporti contrattuali fra le parti, in particolare, il rapporto fra il contratto di mutuo e quello di assicurazione, che contengono reciproci richiami.
Il contratto di mutuo fondiario ricomprende all'interno dell'importo finanziato il premio assicurativo, (cfr. documento di sintesi allegato al mutuo alla voce oneri assicurativi e istruttori) pagina 9 di 14 mentre il contratto di assicurazione, riporta l'importo del mutuo concluso dai la durata Pt_1 ed il premio lordo comprese le imposte (cfr. certificato assicurazione sub doc. 4 opponente) ed indica quale prestazione garantita il debito residuo in linea capitale dal giorno in cui si è verificato il sinistro come risultante dal piano di ammortamento in regola con il pagamento delle rate.
La garanzia come risulta dall'art.
1.3 del suddetto certificato “si intende prestata per tutte le persone titolari del finanziamento ma il capitale assicurato si intende suddiviso nella proporzione risultante dal certificato di assicurazione” Nel caso di specie dal certificato de quo risulta che il capitale assicurato è stato suddiviso per il 100% in capo a e per l' 0% in capo Persona_2 all'odierna opponente. Detto contratto è stato sottoscritto dai predetti, in qualità di assicurati, il
3.08.2007.
Contraente e beneficiaria era e l'assicurato ha dichiarato di rinunciare al potere di CP_9 revoca di tale designazione e ha dichiarato di volerne profittare CP_9
Sulla base di questi elementi si ricava che il contraente della prestazione assicurativa era e che l'esecuzione di tale prestazione determinava l'estinzione del finanziamento a CP_9 beneficio degli eredi della parte mutuataria.
Come affermato anche da Tribunale di Roma (sentenza 15.05.2023) l'operazione è riconducibile allo schema del contratto a favore di terzi, avendo l'assicurato, nel cui nome la banca ha stipulato la polizza, un evidente interesse a sollevare i gli altri co-titolari del finanziamento e/o propri eredi dall'onere del finanziamento, che costituisce la giustificazione causale dell'operazione.
Occorre pertanto chiedersi se la stipulazione dell'assicurazione, oltre a determinare diritti ed obblighi per i contraenti diretti, assicuratore ed assicurato, ed il diritto alla liquidazione della prestazione assicurativa in capo al beneficiario, abbia l'effetto ulteriore di precludere al beneficiario di richiedere agli eredi l'importo residuo del debito, onerandolo di rivolgersi esclusivamente all'assicuratore.
La questione deve essere risolta positivamente.
Come sostenuto dal su indicato Tribunale “L'interesse dell'assicurato a proteggere i propri eredi non sarebbe adeguatamente soddisfatto se il finanziatore potesse, a suo arbitrio, pur essendosi verificate le condizioni di operatività dell'assicurazione, scegliere se rivolgersi a loro o all'assicuratore. Questo rilievo potrebbe non essere dirimente se il ricorso all'assicurazione fosse un'autonoma ed unilaterale iniziativa del soggetto finanziato, ma così non è: il contratto di assicurazione costituisce adesione ad un modello-tipo concordato dal finanziatore con
l'assicuratore, allo specifico fine di dare copertura assicurativa a quel tipo di finanziamento, e per tale ragione e quanto meno su indicazione del finanziatore l'affidando si è indotto a sottoscriverlo. Sotto questo profilo dunque l'esistenza del collegamento negoziale impone una considerazione unitaria dell'operazione, nella quale la posizione di ciascuna delle parti deve pagina 10 di 14 essere valutata in modo complessivo e, in particolare, il non indifferente onere sostenuto dal mutuatario per la stipula dell'assicurazione non può restare senza adeguata contropartita. E' anche il caso di aggiungere che una soluzione diversa si presterebbe facilmente ad intese collusive fra i due operatori professionali, il finanziatore e l'assicuratore, ai danni del consumatore. In questo senso devono trovare applicazione i principi ermeneutici della buona fede e dell'equo contemperamento degli interessi delle parti (artt. 1366 e 1371 c.c.)”.
La Suprema Corte ha poi evidenziato che con la clausola di vincolo le parti del contratto di assicurazione individuano un beneficiario, il quale avrà diritto all'indennizzo assicurativo in caso di sinistro liquidabile a termini di polizza. Nella struttura del contratto assicurativo con la designazione del beneficiario, il diritto all'indennizzo nasce direttamente nel patrimonio del beneficiario come autonomo suo credito nei confronti dell'assicuratore e quindi senza passare per il patrimonio dello stipulante o dell'assicurato con la conseguenza che è conferita soltanto al beneficiario la potestà di agire contro l'assicuratore per ottenere, ad evento avvenuto, la prestazione assicurativa (cfr. Cass. ordinanza n.11373/2022)
Come già detto i termini utilizzati e gli effetti giuridici — direttamente ricollegati alla previsione pattizia — dell'attribuzione di diritti ad un terzo richiamano gli schemi legali dell'assicurazione per conto o del contratto a favore di terzi.
Sulla base di quanto precede la è quindi legittimata ad agire per accertare Parte_1 la operatività della polizza assicurativa ed il conseguente diritto all'indennizzo e, pertanto, la liquidazione del capitale assicurato alla beneficiaria.
Occorre ora accertare se si sia o meno verificato l'evento assicurato.
Il contratto per cui è causa prevede all'art.
1.0 quale oggetto dell'assicurazione “gli infortuni – professionali ed extraprofessionali – che abbiano come conseguenza la morte dell'Assicurato; il successivo punto 1.1. indica che l'evento assicurato è il caso morte e precisa che l'Assicurazione
“liquida il capitale assicurato unicamente se l'infortunio ha per conseguenza: - la morte improvvisa dell'Assicurato purchè avvenuta entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo (omissis)” . Nelle definizioni l'infortunio viene così definito: “l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte dell'Assicurato”.
Nel caso in esame devono ritenersi circostanze pacifiche o comunque accertate che PE
, “a seguito della caduta al proprio domicilio avvenuta il 8.10.2015, riportò un trauma
[...] cranico con focolaio lacero contusivo cerebrale e plurime fratture costali. La gravità delle lesioni fu trattata, chirurgicamente e in terapia intensiva, ma lo stato clinico del paziente peggiorò, nonostante le terapie, sino al decesso, avvenuto il 24.10.2015” (cfr. pg. 5 CTU medico-legale).
pagina 11 di 14 L'infortunio risulta poi così definito a pg. 2 del contratto “L'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte dell'Assicurato”.
Si tratta ora di stabilire, stante le contrapposte posizioni delle parti, se la morte avvenuta a distanza di una quindicina di giorni dalla caduta, sia conseguenza, in termini di nesso eziologico, di detto evento traumatico occorso al Pt_1
Occorre preliminarmente richiamare l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui anche nel contesto di un sistema - qual è quello della responsabilità civile - che risulta “retto”, quanto al riscontro della sussistenza del nesso causale, dal principio del “più probabile che non”, resta inteso che il giudice di merito, per stabilire se sussista il nesso di causalità materiale tra un'azione o un'omissione ed un evento deve applicare il principio della conditio sine qua non, temperato da quello della regolarità causale, sottesi agli 40 e 41 cod. pen.
Rientra, quindi, tra i compiti del giudice individuare, tra le possibili concause, gli antecedenti in concreto rilevanti per la verificazione del danno, mediante l'adozione di un criterio di selezione la cui scelta correttamente è effettuata procedendo all'identificazione della c.d. “causa prossima di rilievo”, quale causa di per sé sufficiente a produrre l'evento, secondo quanto dispone l'art. 41 citato (cfr. Cass. n. 26997/2005; Cass. n. 4439/2014; Cass. n.13069/2017).
Ai fini della riconducibilità dell'evento dannoso ad un determinato comportamento, non è sufficiente che tra l'antecedente ed il dato consequenziale sussista un rapporto di sequenza, essendo, invece, necessario che tale rapporto integri gli estremi di una sequenza possibile, alla stregua di un calcolo di regolarità statistica, per cui l'evento appaia come una conseguenza non imprevedibile dell'antecedente (cfr. Cass. n. 15895/2009; Cass. n. 8885/2010; Cass. 13096/2017 cit.); dovendo comunque considerarsi che non vi è piena coincidenza nel regime probatorio dell'accertamento del nesso eziologico in sede civile ed in sede penale, avuto riguardo ai differenti valori sottesi ai due processi: ed infatti, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, ispirato al criterio della normalità causale, mentre nel processo penale vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”, che risponde ad un criterio di elevato grado di credibilità razionale che è prossimo alla
“certezza” (cfr. Cass., Sez. Un., n. 576/2008; Cass. n. 16581/2019).
Nell'ipotesi in cui la causa sopravvenuta sia da sola sufficiente a provocare l'evento perché autonoma, eccezionale ed atipica rispetto alla serie causale già in atto, le cause preesistenti degradano al rango di mere occasioni perché quella successiva ha interrotto il legame causale tra esse e l'evento (Cass. n. 15789/2003; in senso conforme, anche Cass. n. 8096/2006; si veda pure
Cass., n. 23915/2013, secondo cui la causa sopravvenuta deve essere in grado di “neutralizzare”
pagina 12 di 14 quella precedente, ponendosi come “di per sé idonea a determinare l'evento stesso”; da ultimo,
Cass. n. 3285/2022).
Venendo al caso di specie reputa il Tribunale che debba ritenersi accertata la correlazione tra l'evento caduta e l'evento morte. Il CTU ha infatti affermato che: “Nel caso specifico del sig. vi è quindi correlazione tra l'evento “caduta” e l'evento “morte”, ma non è pienamente Pt_1 rispettato il concetto di “causalità diretta ed esclusiva”, in quanto il complesso polipatologico del quale era affetto il (in particolare la disaggregazione piastrinica, la vasculopatia e la Pt_1 cardiopatia) ha innegabilmente svolto un ruolo concausale nel determinare l'evoluzione sfavorevole.”
Ebbene da un lato deve evidenziarsi che, diversamente da quanto evidenziato dal CTU, a termini di polizza, come sopra riportati, non è richiesto che l'evento abbia come conseguenza diretta ed esclusiva la morte;
in secondo luogo, stante la gravità delle ferite lacero contundenti dovute alla caduta, tanto che è stato disposto l'immediato trattamento chirurgico (cfr. cartella clinica), deve ritenersi che questa, secondo la regola del “più probabile che non”, sia stata la conditio sine qua non della morte e che il “complesso polipatologico” del quale era affetto il abbia svolto un Pt_1 mero ruolo concausale, degradando quindi a mere occasione, non essendo stata fornita alcuna prova, la quale incombeva all'Assicurazione, che senza la caduta il descritto quadro polipatologico avrebbe comunque condotto il lla morte nel medesimo lasso temporale. Pt_1
Del resto è lo stesso CTU che chiamato a chiarimenti ha precisato di ritenere in via probabilistica che il ia deceduto conseguentemente alla caduta ed ha altresì precisato che Pt_1 probabilmente una persona senza le patologie del sig. avrebbe avuto maggiori chance di Pt_1 sopravvivenza senza pertanto escludere che l'evento morte in una tale persona non si sarebbe comunque verificato per il solo fatto della caduta.
Deve pertanto ritenersi che l'origine traumatica della morte del dovuta alle lesioni Pt_1 riportate nella caduta, abbia senz'altro un grado di conferma maggiore rispetto a quella endogena e che, in conclusione, sussista la prova del nesso causale tra il danno causato dalla caduta e la sua morte, con conseguente operatività della polizza assicurativa.
*
Alla luce di quanto precede, ancorchè l'opponente sia debitrice nei confronti dell'opposta della somma precettata, per effetto dell'operatività della polizza assicurativa stipulata in data 3.08.2007
e dello schema contrattuale sopra delineato, può essere accolta la domanda di condanna dell'Assicurazione al versamento in favore dell'opposta della somma di € 56.839,02 (pari al capitale residuo alla data del sinistro occorso al , mentre l'opposta ha diritto di procedere Pt_1
pagina 13 di 14 in via esecutiva nei confronti dell'opponente nei limiti di € 12.205,53, senza che debba disporsi pronuncia di condanna essendo ià munita di titolo. Controparte_2
*
Le spese processuali sono dichiarate compensate tra la parte opponente e la parte opposta stante la reciproca soccombenza. Poste poste a carico di quale Controparte_3 parte soccombente nei confronti di entrambe le controparti, come da dispositivo tenuto conto dell'attività effettivamente svolta e considerata la mancanza di istruttoria orale, disponendo ex art. 133 d.p.r. 115/2002 che il pagamento, con riguardo all'opponente, sia effettuato a favore dello Stato
- essendo la stata provvisoriamente ammessa al patrocinio a favore dello Stato con Pt_1 delibera del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Monza del 15.12.2021 – tenuto conto di quanto affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 64/2024.
*
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda disattesa, così provvede:
1. accerta l'operatività della polizza assicurativa nei termini di cui in parte motiva;
2. condanna a pagare a la somma Controparte_3 Controparte_2 di € 59.839,02 e, per l'effetto,
3. dichiara che ha diritto di agire in via esecutiva nei confronti di Controparte_2
limitatamente alla residua somma di € 12.205,53; Parte_1
4. dichiara compensate le spese di lite tra la parte opponente e la parte opposta;
5. condanna a rifondere Controparte_3
a) a favore dell'Erario le spese di lite liquidate in complessivi € 11.268,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito, ed al rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, IVA.,
CPA e spese successive;
b) a le spese di giudizio liquidate, in assenza di nota spese, in Controparte_2 complessivi € 9.142,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario spese generali nella misura del
15%, IVA., CPA e spese successive.
6. Pone definitivamente a carico della terza chiamata le spese di CTU, liquidate come in atti,
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Monza il 17 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Patrizia Fantin pagina 14 di 14