Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 22/05/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel.
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4437 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
C.F. nato a [...] il Parte_2 C.F._2
05/03/1976, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Paola ANGONESE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
A) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in
1
Vicenza dell'anno 2007, n. 92 Serie A P. II
B) ordinare al Comune di Vicenza di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
C) dichiarare compensate le spese legali alle seguenti concordate
CONDIZIONI
1) In merito all'esercizio della responsabilità genitoriale: il figlio minore verrà _1
affidato ad entrambi i genitori che eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso, in particolare assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse come quelle relative all'istruzione, al sistema educativo e alla salute, tenendo conto, per quanto riguarda il sistema educativo e l'istruzione, delle inclinazioni, capacità ed aspirazioni del figlio;
2) In merito alla permanenza del minore con ciascun genitore
--il padre, signor , vedrà e terrà con sé un fine settimana Parte_2 _1
alternato alla madre, dal venerdì sera alle ore 19.00 sino al lunedì mattina;
--il padre vedrà e terrà con sé il mercoledì di ogni settimana dalle 17.30/18.00 _1
circa sino al mattino del giorno successivo;
--a settimana alterne, il lunedì dopo il week end con la mamma, potrà restare _1
con il papà dalle 17.30 sino al mattino successivo;
--quando trascorrerà la notte dal papà questi avrà cura di portare il figlio a _1
scuola o ai centri estivi o, in periodi non scolastici o qualora non frequenti i _1
centri estivi, egli avrà cura di portarlo dai nonni materni;
--durante le vacanze estive i genitori potranno trascorrere 15 giorni anche non consecutivi in vacanza con il figlio avendo cura di concordarne le date entro il 30 aprile di ciascun anno. Sin d'ora i genitori concordano che durante le vacanze estive potrà trascorre un'ulteriore settimana di vacanze con ciascuno di loro;
_1
--ad anni alterni, durante le vacanze scolastiche natalizie trascorrerà una _1
settimana con il padre e una con la madre prevedendo che tali periodi decorrano dalla mattina del 25 dicembre al pomeriggio del 31 dicembre o dal pomeriggio del 31 dicembre al pomeriggio del 6 gennaio.
Per il giorno di Natale i genitori concordano che nella fascia oraria 16.00/21.00-
2 22.00 potrà trascorrere qualche ora in compagnia del genitore non _1
assegnatario del turno;
--ad anni alterni trascorrerà le vacanze Pasquali con il padre o con la madre. _1
A tal fine, per vacanze Pasquali, si intendono i giorni del sabato precedente la Pasqua, della domenica di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo;
--stante i pernotti di presso il papà, i genitori si alterneranno _1 nell'accompagnare il figlio a scuola al mattino. Allo stesso modo gli stessi si alterneranno nell'andare a riprenderlo e quindi quando a portarlo sarà la mamma, a riprenderlo sarà il papà che avrà cura di portarlo a casa dei nonni materni;
-i genitori concordano di alternarsi equamente nell'impegno di portare e riprendere nei luoghi ove egli svolge e/o svolgerà le sue attività extrascolastiche con _1
l'accordo che qualora dette attività non coincidano con i giorni o pomeriggi di competenza del papà, questi andrà a prendere o a riportare presso i nonni _1
materni
In merito al mantenimento ordinario di : a titolo di contributo al mantenimento _1
ordinario del figlio secondo le linee guida contenute nel protocollo adottato da codesto Tribunale e consegnato in copia ai ricorrenti, il sig. corrisponderà Pt_2
mediante bonifico bancario alla sig.ra entro il giorno 30 di ogni mese la somma Pt_1
di euro 300,00 (trecento/00) mensile rivalutabile annualmente ed automaticamente, come da omologa della separazione, secondo l'indice ISTAT famiglie senza necessità di esplicita richiesta scritta;
3) In merito al mantenimento straordinario di : a titolo di contributo al _1
mantenimento straordinario il signor provvederà, in forma diretta o mediante Pt_2
rimborso, al 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ludiche, ivi comprese le spese per il corredo scolastico iniziale e per l'eventuale rinnovo dell'abbigliamento periodicamente necessario in ragione della crescita del bambino.
Andranno suddivise al 50% le spese della mensa scolastica, del trasporto del figlio da scuola a casa o nei luoghi ove il medesimo esercita attività extrascolastiche, le spese per eventuale aiuto compiti extrascolastici e/o ripetizioni, la spesa per l'eventuale baby-sitter. In ogni caso, per quanto non espressamente qui previsto, i signori Pt_1
3 e si riportano alle indicazioni di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale Pt_2
di Vicenza;
4) L'Assegno Unico per il figlio viene interamente assegnato alla signora _1
; Pt_1
5) Ciascuno dei genitori godrà della detrazione delle spese ordinarie e/o straordinarie nella misura pari alla percentuale di spesa sostenuta;
6) I signori e reciprocamente acconsentono al rinnovo Parte_1 Parte_2
dei personali passaporti e/o altri documenti validi per l'espatrio nonché al rilascio di quelli del figlio minore;
7) I signori e dichiarano: Pt_1 Pt_2
- di essere economicamente autosufficienti;
- di avere regolamentato ogni reciproco rapporto di debito/credito tra loro intercorrente;
- fatto salvo l'adempimento degli obblighi assunti con il presente atto, di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra ad alcun titolo”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto, il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 3/12/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in Vicenza in data 1/07/2007.
All'esito dell'udienza dell'11/03/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 12/11/2018 e la data di deposito del ricorso;
4 - i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore alla prevalente collocazione dello _1
stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
- neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene _1
congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore;
- le spese straordinarie relative al figlio minore , come regolamentate dal _1
protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il
Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti o di altro documento di identità valido per l'espatrio e di quelli per il figlio minore _1
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
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P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e da in Vicenza (VI) l'1/07/2007 alle condizioni in epigrafe
[...] Parte_2
riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Vicenza (VI) al n. 92, parte II, serie A, anno 2007;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 20.05.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo
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