Articolo 77 della Legge 29 febbraio 1968, n. 81
Articolo 76Articolo 78
Versione
15 marzo 1968
Art. 77.
Alle spese di cui al capitolo n. 296 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, si applicano, per l'anno finanziario 1968, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 .
Entrata in vigore il 15 marzo 1968