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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/03/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
RG 272-1/2024 PROC. UNITARIO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
- SEZIONE SESTA CIVILE-
Il Tribunale di Torino, Sezione Sesta Civile, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati dott. Enrico ASTUNI Presidente dott.ssa Maurizia GIUSTA Giudice dott.ssa Carlotta PITTALUGA Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. unitario n. 272-1/2024 avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata proposto da
(codice fiscale ), in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore, ing. , difeso e rappresentato dall'avvocato Jacopo Parte_2
Grillo
- RICORRENTE- nei confronti di
(C.F. ) nata in , il 28.06.1976 e Controparte_1 C.F._1 Pt_1 residente in , , titolare dell'omonima impresa individuale avente sede Pt_1 Parte_1
legale a , Pt_1 Parte_1
- CONVENUTA NON COSTITUITA-
***
Con ricorso depositato il 21 maggio 2024 il odice Parte_1 fiscale ), in persona dell'amministratore pro tempore, ha domandato l'apertura P.IVA_1 della liquidazione controllata nei confronti di (C.F. Controparte_1
), nata in , il 28.06.1976 e residente in , , C.F._1 Pt_1 Pt_1 Parte_1
allegando di essere creditore della convenuta per oltre 15.000 euro sulla base del decreto ingiuntivo n. 6877/2023 emesso dal Tribunale di Torino, immediatamente esecutivo.
Il ricorso ed il decreto di fissazione di udienza sono stati notificati dalla parte ricorrente in data 10.6.2024 ex art. 140 c.p.c., all'indirizzo di residenza in , via Bisalta n. 10 Pt_1
(deposito in data 5.9.2024), essendo stata attestata dalla Cancelleria l'impossibilità di notifica a mezzo pec in data 3.6.2024. Nonostante la rituale notifica la convenuta non si è costituita né è comparsa in udienza.
L'udienza tenutasi il 13.9.2024 è stata rinviata per acquisire le informative richieste ad CP_2
e , inserite nel fascicolo telematico il 17.9.2024. Successivamente, all'udienza CP_3
1.10.2024 parte ricorrente ha insistito nella domanda di apertura della liquidazione controllata ed il giudice designato all'istruttoria ha rimesso la causa al Collegio che, con ordinanza 25.11.2024 ha rimesso la causa sul ruolo per sentire il Parte_1
in punto legittimazione attiva.
[...]
Infine, all'udienza 13.12.2024 il legale di parte ricorrente ha esibito prova della notifica del decreto ingiuntivo alla base del proprio allegato credito e dell'atto di precetto indicati come prodotti col ricorso come documento n. 5, rilevando di non aver depositato i documenti indicati nel ricorso probabilmente per mero errore di scansionamento. Inoltre, ha dichiarato non essere stata proposta opposizione contro il decreto ingiuntivo e riservato di depositare in via alternativa certificato di mancata opposizione o definitiva esecutività dello stesso. Nel merito, ha insistito per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata e il giudice relatore ha riservato di riferire al Collegio.
Il Collegio, all'esito di camera di consiglio del 23.1.2025, rilevato che dall'informativa trasmessa da sono emersi debiti di nei confronti della camera CP_3 Controparte_1
di commercio, occorrendo dunque verificare se la convenuta sia attualmente o sia stata imprenditrice ed eventualmente il possesso dei requisiti per la qualifica di impresa minore, ha invitato parte ricorrente a depositare una visura aggiornata della Camera di Commercio relativa alla convenuta e fissato udienza avanti al giudice relatore al 7 marzo 2025.
Risulta depositata il 7.3.2025 visura camerale da cui risulta che la è Controparte_1 titolare dell'omonima impresa individuale, la cui sede legale coincide con l'indirizzo di residenza, avente ad oggetto il commercio all'ingrosso di abbigliamento, pelletteria, bigiotteria e articoli affini.
2 All'udienza tenutasi in pari data, il Condominio ricorrente ha precisato, alla luce della documentazione acquisita al fascicolo, di ritenere che la ricorrente debba qualificarsi come impresa minore ed insistito per l'apertura della liquidazione controllata.
***
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti previsti dalla legge per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, in quanto:
- sussiste la legittimazione del ricorrente. In particolare, all'esito delle Parte_1
produzioni documentali risulta che il è creditore di Parte_3
17.814,17 euro nei confronti di , sulla base del decreto ingiuntivo n. Controparte_1
6877/2023 del Tribunale di Torino, non opposto, nonché del successivo atto di precetto (doc.
5 allegato al ricorso, nonché documenti depositati il 16 e 23.12.2024);
- questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 co 2 CCII, atteso che la residenza della convenuta e la sede legale dell'impresa individuale di cui è titolare sono a Torino (TO), in (doc.2 e visura camerale depositata il 7.2.2025); Parte_1
- la debitrice è stata messa in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stata ritualmente convocata, con notifica in data 10.6.2024 all'indirizzo che come si è detto
è sia di residenza che sede legale dell'impresa individuale, in , via Bisalta n. 10. Pt_1
Appare opportuno rilevare al riguardo che la notifica è stata denominata “ex art. 140 c.p.c.”
e che, non risultando funzionante alcuna pec in relazione alla convenuta (attestazione di
Cancelleria 3.6.2024), appare perfezionatasi per compiuta giacenza (documento depositato il 5.9.2024). Nonostante all'esito dell'istruttoria sia emerso che la convenuta è titolare di impresa individuale, la notifica appare essere stata correttamente effettuata all'indirizzo di
Via Bisalta n. 10, che è anche sede legale dell'impresa, stante l'assenza di pec;
- è superata la soglia di 50.000 per debiti scaduti di cui all'art. 268 co 2 CCII, tenuto conto: del debito nei confronti del Condominio ricorrente per euro 17.814,17 (somma risultante dall'atto di precetto prodotto in data 16.12.2024); del debito risultante dall'informativa inserita nel fascicolo il 17.9.2024, da cui risultano a ruolo ed affidati CP_3 all'Ente per la riscossione debiti per euro 29.446,38; dell'ulteriore debito risultante dall'informativa trasmessa da , anch'essa inserita nel fascicolo il 17.9.2024, da cui CP_2
risultano euro 7.139,76, oltre a quelli già affidati per la riscossione e dunque da ritenere già compresi nella dichiarazione di . Si tratta di complessivi euro 54.400,31; CP_3
- come si è detto, è titolare dell'omonima impresa individuale e non Controparte_1 vi sono elementi per escludere che si tratti di impresa minore. Circa l'ammontare del passivo, come indicato al punto che precede, sono stati accertati debiti per complessivi euro
3 54.400,31 e, quanto all'ammontare dell'attivo e dei ricavi, essendo l'attività esercitata presso l'abitazione e relativa a commercio, in assenza di dichiarazioni fiscali (dichiarazione inserita nel fascicolo telematico il 16.7.2024), non vi sono elementi per ritenere superate le soglie di cui all'art. 2 co 1 lett. d) CCII;
- è provato anche lo stato di insolvenza di cui all'art. 268 CCII, definito dall'art. 2 co 1 lett. b) CCII come “stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori,
i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”. Tale stato si è manifestato attraverso: l'incapacità di far fronte al debito già scaduto nei confronti del Condominio in cui appare risiedere, nonostante il non elevato ammontare (capitale di cui al decreto ingiuntivo di euro 15.454,33) ed all'accumulo di debiti Pa nei confronti di , GTT, Camera Commercio, a far data dal 2018; l'assenza di pec CP_2 associata all'impresa individuale risultante dalla visura camerale;
l'assenza totale di dichiarazioni fiscali nell'ultimo triennio attestata da Agenzia delle Entrate (dichiarazione inserita nel fascicolo telematico il 16.7.2024). Occorre osservare che il Condominio ricorrente ha allegato che la convenuta è proprietaria dell'immobile in cui abita e, tuttavia, non trattandosi di bene prontamente liquidabile, ciò non incide sulla valutazione relativa all'incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni da parte della convenuta;
Per quanto esposto, si ritengono sussistenti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata ex art. 268 ss. CCII.
Ciò posto, quanto alla apertura della liquidazione controllata deve osservarsi che spetterà al liquidatore ogni verifica circa la consistenza del patrimonio liquidabile e che la debitrice dovrà rivolgere con celerità istanza al GD, affinchè determini la somma che può essere trattenuta mensilmente in quanto necessaria al mantenimento, precisando e provando se vi sono altri soggetti conviventi ed il loro reddito.
La debitrice dovrà provvedere trimestralmente a inviare al liquidatore prova delle somme percepite in concreto (tramite estratto conto o altra documentazione ritenuta dal liquidatore necessaria).
Inoltre, deve precisarsi che oggetto del procedimento di liquidazione è l'intero patrimonio, così che la debitrice dovrà mettere a disposizione del Liquidatore tutti i suoi beni, tra cui le giacenze di conto corrente, la differenza tra quanto mensilmente percepito e la somma che
Con verrà indicata dal come necessaria al mantenimento ed ogni altro bene, riservando, come si è detto, al liquidatore la valutazione circa l'antieconomicità dell'acquisizione all'attivo di taluni e l'eventuale esercizio di azioni.
4 Infine, deve provvedersi alla nomina del Liquidatore, tenuto conto dei criteri indicati dall'art. 270 co 2 lett. b) CCII (che prevede la scelta tra gli iscritti nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, di regola tra i gestori aventi il domicilio nel distretto di Corte d'appello a cui appartiene il Tribunale).
PQM
visti gli artt. 268, 269 e 270 CCII, dichiara
l'apertura della liquidazione controllata dei beni di (C.F. Controparte_1
) nata in , il 28.06.1976 e residente in , , C.F._1 Pt_1 Pt_1 Parte_1 titolare dell'omonima impresa individuale avente sede legale a , ; Pt_1 Parte_1
nomina la dott.ssa Carlotta Pittaluga Giudice Delegato per la procedura;
nomina liquidatore il dott. , con invito ad accettare l'incarico entro due giorni Persona_1
dalla comunicazione della nomina;
ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci, delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
dispone che il debitore possa trattenere le somme percepite nel limite che verrà indicato dal Gd all'esito di presentazione di apposita istanza da parte della debitrice, mettendo invece a disposizione della procedura tutte le somme eccedenti e depositando apposita istanza in ipotesi di mutamento delle circostanze fattuali sulla base delle quali tale somma è stata stabilita dal GD;
dispone
5 l'inserimento, ad opera del liquidatore, della sentenza nel sito Internet del Tribunale (con omissione dei dati dei terzi estranei nonché dei dati sensibili e sensibilissimi) e, nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, presso il registro delle imprese;
ordina qualora nel patrimonio vi siano beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, a cura del liquidatore;
dispone
a cura del liquidatore, la notifica della sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Torino, all'esito della camera di consiglio del 13.3.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
(dott.ssa Carlotta Pittaluga) (dott. Enrico Astuni)
6 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
- SEZIONE SESTA CIVILE-
Il Tribunale di Torino, Sezione Sesta Civile, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati dott. Enrico ASTUNI Presidente dott.ssa Maurizia GIUSTA Giudice dott.ssa Carlotta PITTALUGA Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. unitario n. 272-1/2024 avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata proposto da
(codice fiscale ), in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore, ing. , difeso e rappresentato dall'avvocato Jacopo Parte_2
Grillo
- RICORRENTE- nei confronti di
(C.F. ) nata in , il 28.06.1976 e Controparte_1 C.F._1 Pt_1 residente in , , titolare dell'omonima impresa individuale avente sede Pt_1 Parte_1
legale a , Pt_1 Parte_1
- CONVENUTA NON COSTITUITA-
***
Con ricorso depositato il 21 maggio 2024 il odice Parte_1 fiscale ), in persona dell'amministratore pro tempore, ha domandato l'apertura P.IVA_1 della liquidazione controllata nei confronti di (C.F. Controparte_1
), nata in , il 28.06.1976 e residente in , , C.F._1 Pt_1 Pt_1 Parte_1
allegando di essere creditore della convenuta per oltre 15.000 euro sulla base del decreto ingiuntivo n. 6877/2023 emesso dal Tribunale di Torino, immediatamente esecutivo.
Il ricorso ed il decreto di fissazione di udienza sono stati notificati dalla parte ricorrente in data 10.6.2024 ex art. 140 c.p.c., all'indirizzo di residenza in , via Bisalta n. 10 Pt_1
(deposito in data 5.9.2024), essendo stata attestata dalla Cancelleria l'impossibilità di notifica a mezzo pec in data 3.6.2024. Nonostante la rituale notifica la convenuta non si è costituita né è comparsa in udienza.
L'udienza tenutasi il 13.9.2024 è stata rinviata per acquisire le informative richieste ad CP_2
e , inserite nel fascicolo telematico il 17.9.2024. Successivamente, all'udienza CP_3
1.10.2024 parte ricorrente ha insistito nella domanda di apertura della liquidazione controllata ed il giudice designato all'istruttoria ha rimesso la causa al Collegio che, con ordinanza 25.11.2024 ha rimesso la causa sul ruolo per sentire il Parte_1
in punto legittimazione attiva.
[...]
Infine, all'udienza 13.12.2024 il legale di parte ricorrente ha esibito prova della notifica del decreto ingiuntivo alla base del proprio allegato credito e dell'atto di precetto indicati come prodotti col ricorso come documento n. 5, rilevando di non aver depositato i documenti indicati nel ricorso probabilmente per mero errore di scansionamento. Inoltre, ha dichiarato non essere stata proposta opposizione contro il decreto ingiuntivo e riservato di depositare in via alternativa certificato di mancata opposizione o definitiva esecutività dello stesso. Nel merito, ha insistito per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata e il giudice relatore ha riservato di riferire al Collegio.
Il Collegio, all'esito di camera di consiglio del 23.1.2025, rilevato che dall'informativa trasmessa da sono emersi debiti di nei confronti della camera CP_3 Controparte_1
di commercio, occorrendo dunque verificare se la convenuta sia attualmente o sia stata imprenditrice ed eventualmente il possesso dei requisiti per la qualifica di impresa minore, ha invitato parte ricorrente a depositare una visura aggiornata della Camera di Commercio relativa alla convenuta e fissato udienza avanti al giudice relatore al 7 marzo 2025.
Risulta depositata il 7.3.2025 visura camerale da cui risulta che la è Controparte_1 titolare dell'omonima impresa individuale, la cui sede legale coincide con l'indirizzo di residenza, avente ad oggetto il commercio all'ingrosso di abbigliamento, pelletteria, bigiotteria e articoli affini.
2 All'udienza tenutasi in pari data, il Condominio ricorrente ha precisato, alla luce della documentazione acquisita al fascicolo, di ritenere che la ricorrente debba qualificarsi come impresa minore ed insistito per l'apertura della liquidazione controllata.
***
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti previsti dalla legge per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, in quanto:
- sussiste la legittimazione del ricorrente. In particolare, all'esito delle Parte_1
produzioni documentali risulta che il è creditore di Parte_3
17.814,17 euro nei confronti di , sulla base del decreto ingiuntivo n. Controparte_1
6877/2023 del Tribunale di Torino, non opposto, nonché del successivo atto di precetto (doc.
5 allegato al ricorso, nonché documenti depositati il 16 e 23.12.2024);
- questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 co 2 CCII, atteso che la residenza della convenuta e la sede legale dell'impresa individuale di cui è titolare sono a Torino (TO), in (doc.2 e visura camerale depositata il 7.2.2025); Parte_1
- la debitrice è stata messa in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stata ritualmente convocata, con notifica in data 10.6.2024 all'indirizzo che come si è detto
è sia di residenza che sede legale dell'impresa individuale, in , via Bisalta n. 10. Pt_1
Appare opportuno rilevare al riguardo che la notifica è stata denominata “ex art. 140 c.p.c.”
e che, non risultando funzionante alcuna pec in relazione alla convenuta (attestazione di
Cancelleria 3.6.2024), appare perfezionatasi per compiuta giacenza (documento depositato il 5.9.2024). Nonostante all'esito dell'istruttoria sia emerso che la convenuta è titolare di impresa individuale, la notifica appare essere stata correttamente effettuata all'indirizzo di
Via Bisalta n. 10, che è anche sede legale dell'impresa, stante l'assenza di pec;
- è superata la soglia di 50.000 per debiti scaduti di cui all'art. 268 co 2 CCII, tenuto conto: del debito nei confronti del Condominio ricorrente per euro 17.814,17 (somma risultante dall'atto di precetto prodotto in data 16.12.2024); del debito risultante dall'informativa inserita nel fascicolo il 17.9.2024, da cui risultano a ruolo ed affidati CP_3 all'Ente per la riscossione debiti per euro 29.446,38; dell'ulteriore debito risultante dall'informativa trasmessa da , anch'essa inserita nel fascicolo il 17.9.2024, da cui CP_2
risultano euro 7.139,76, oltre a quelli già affidati per la riscossione e dunque da ritenere già compresi nella dichiarazione di . Si tratta di complessivi euro 54.400,31; CP_3
- come si è detto, è titolare dell'omonima impresa individuale e non Controparte_1 vi sono elementi per escludere che si tratti di impresa minore. Circa l'ammontare del passivo, come indicato al punto che precede, sono stati accertati debiti per complessivi euro
3 54.400,31 e, quanto all'ammontare dell'attivo e dei ricavi, essendo l'attività esercitata presso l'abitazione e relativa a commercio, in assenza di dichiarazioni fiscali (dichiarazione inserita nel fascicolo telematico il 16.7.2024), non vi sono elementi per ritenere superate le soglie di cui all'art. 2 co 1 lett. d) CCII;
- è provato anche lo stato di insolvenza di cui all'art. 268 CCII, definito dall'art. 2 co 1 lett. b) CCII come “stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori,
i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”. Tale stato si è manifestato attraverso: l'incapacità di far fronte al debito già scaduto nei confronti del Condominio in cui appare risiedere, nonostante il non elevato ammontare (capitale di cui al decreto ingiuntivo di euro 15.454,33) ed all'accumulo di debiti Pa nei confronti di , GTT, Camera Commercio, a far data dal 2018; l'assenza di pec CP_2 associata all'impresa individuale risultante dalla visura camerale;
l'assenza totale di dichiarazioni fiscali nell'ultimo triennio attestata da Agenzia delle Entrate (dichiarazione inserita nel fascicolo telematico il 16.7.2024). Occorre osservare che il Condominio ricorrente ha allegato che la convenuta è proprietaria dell'immobile in cui abita e, tuttavia, non trattandosi di bene prontamente liquidabile, ciò non incide sulla valutazione relativa all'incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni da parte della convenuta;
Per quanto esposto, si ritengono sussistenti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata ex art. 268 ss. CCII.
Ciò posto, quanto alla apertura della liquidazione controllata deve osservarsi che spetterà al liquidatore ogni verifica circa la consistenza del patrimonio liquidabile e che la debitrice dovrà rivolgere con celerità istanza al GD, affinchè determini la somma che può essere trattenuta mensilmente in quanto necessaria al mantenimento, precisando e provando se vi sono altri soggetti conviventi ed il loro reddito.
La debitrice dovrà provvedere trimestralmente a inviare al liquidatore prova delle somme percepite in concreto (tramite estratto conto o altra documentazione ritenuta dal liquidatore necessaria).
Inoltre, deve precisarsi che oggetto del procedimento di liquidazione è l'intero patrimonio, così che la debitrice dovrà mettere a disposizione del Liquidatore tutti i suoi beni, tra cui le giacenze di conto corrente, la differenza tra quanto mensilmente percepito e la somma che
Con verrà indicata dal come necessaria al mantenimento ed ogni altro bene, riservando, come si è detto, al liquidatore la valutazione circa l'antieconomicità dell'acquisizione all'attivo di taluni e l'eventuale esercizio di azioni.
4 Infine, deve provvedersi alla nomina del Liquidatore, tenuto conto dei criteri indicati dall'art. 270 co 2 lett. b) CCII (che prevede la scelta tra gli iscritti nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, di regola tra i gestori aventi il domicilio nel distretto di Corte d'appello a cui appartiene il Tribunale).
PQM
visti gli artt. 268, 269 e 270 CCII, dichiara
l'apertura della liquidazione controllata dei beni di (C.F. Controparte_1
) nata in , il 28.06.1976 e residente in , , C.F._1 Pt_1 Pt_1 Parte_1 titolare dell'omonima impresa individuale avente sede legale a , ; Pt_1 Parte_1
nomina la dott.ssa Carlotta Pittaluga Giudice Delegato per la procedura;
nomina liquidatore il dott. , con invito ad accettare l'incarico entro due giorni Persona_1
dalla comunicazione della nomina;
ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci, delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
dispone che il debitore possa trattenere le somme percepite nel limite che verrà indicato dal Gd all'esito di presentazione di apposita istanza da parte della debitrice, mettendo invece a disposizione della procedura tutte le somme eccedenti e depositando apposita istanza in ipotesi di mutamento delle circostanze fattuali sulla base delle quali tale somma è stata stabilita dal GD;
dispone
5 l'inserimento, ad opera del liquidatore, della sentenza nel sito Internet del Tribunale (con omissione dei dati dei terzi estranei nonché dei dati sensibili e sensibilissimi) e, nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, presso il registro delle imprese;
ordina qualora nel patrimonio vi siano beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, a cura del liquidatore;
dispone
a cura del liquidatore, la notifica della sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Torino, all'esito della camera di consiglio del 13.3.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
(dott.ssa Carlotta Pittaluga) (dott. Enrico Astuni)
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