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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 26/05/2025, n. 2206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2206 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 6368/2023
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Luciano Ambrosoli nel procedimento iscritto al n.r.g. 6368/2023, promosso da:
1. , nata in [...] il [...] Parte_1
2. nato in [...] il [...] Parte_2
3. , nata in [...] il [...] Parte_3
4. , nato in [...] l'[...] Parte_4
5. nato in [...] il [...] Controparte_1
6. nato in [...] il [...] Controparte_2
7. , nato in [...] il [...] Controparte_3
8. , nato in [...] il [...] Parte_5 rappresentati e difesi dall'avv. Mario Tedesco del foro di Napoli
RICORRENTI contro
Controparte_4 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia;
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO
In esito all'udienza del 24.4.2025, tenutasi nelle forme previste dall'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
Rilevato in fatto
1. Con atto depositato il 18.5.2023 i ricorrenti, cittadini argentini, hanno chiesto l'accertamento della loro cittadinanza italiana iure sanguinis.
Si procede ai sensi dell'art. 3, comma 2, d.l. 17 febbraio 2017, 13, conv., con mod., dalla l. 13 aprile 2017, n. 46 («Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana»), dell'art. 4, comma 5, secondo periodo, d.l. cit., introdotto dalla l. 26 novembre 2021, n. 206, a decorrere dal 22.6.2022 («Quando l'attore risiede all'estero le controversie di
Pag. 1 di 6 accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani») e dell'art. 19-bis d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 («Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito semplificato di cognizione»).
2. A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno rivendicato la propria discendenza da
[...] Per cittadina italiana, nata a [...] il [...], figlia di e (doc. Per_1 Persona_3
13), e hanno esposto quanto segue.
- antenata italiana dante causa, si è sposata il 17.10.1942 in Argentina, e Persona_1 precisamente in Colon - prov. Cordoba, con il cittadino argentino Persona_4 [...]
(doc. 14) ed è deceduta a Cordoba il 24.10.2017 (doc. 15) CP_5
- Ella si è naturalizzata cittadina argentina il 6.3.1957 (v. certificato di naturalizzazione, doc. 16).
- Dal matrimonio di e il 9.8.1943 nacque, a Persona_1 CP_5 Persona_4
(doc. 18). Persona_5
- sposò il 17.7.1970 il cittadino argentino (doc. 19) e dal Per_6 Persona_7 matrimonio nacquero, entrambi a Cordoba (Argentina):
- , il 13.2.1973 (doc. 21) Parte_1
- , il 3.8.1979 (doc. 23) Parte_3
- Dall'unione tra con nacquero, a Parte_1 Persona_8
Cordoba:
- il 14.5.1995 (doc. 25) Controparte_1
- il 4.7.2000 (doc. 27) Controparte_2
- il 4.4.2002 (doc. 28) Controparte_3
- il 10.10.2006 (doc. 29) Controparte_6
- nacquero, a Cordoba: Controparte_7
- il 21.5.2004 (paternità Parte_5 Persona_9
– doc. 30)
- l'1.11.2016 (paternità: – Parte_4 Parte_4 doc. 31)
3. Il , tramite l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, si è costituito in giudizio il Controparte_4
3.7.2024, chiedendo di valutare nel merito la domanda previo accertamento di eventuali cause estintive del diritto.
4. Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato il 3.7.2023, non ha formulato conclusioni.
5. Il Giudice ha fissato udienza – anche per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c. – in data 24.4.2025, sostituendola ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. In data 22.4.2025 parte ricorrente ha depositato nota scritta, con cui si è riportata al contenuto del ricorso, insistendo per il suo accoglimento. La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione.
Ritenuto in diritto
Pag. 2 di 6 1. Va innanzitutto premesso che né la previa proposizione della domanda in via amministrativa né il superamento del termine previsto per la conclusione del relativo procedimento (settecentotrenta giorni ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 362) costituiscono condizione di procedibilità: in quanto sanzione processuale limitativa del diritto di azione, essa avrebbe dovuto essere prevista espressamente e non può essere oggetto di interpretazione estensiva.
2.1. Il quadro storico-normativo può essere così ricostruito:
− lo Statuto Albertino, promulgato dal Re di Sardegna il 4.3.1848, non recava una Parte_6 definizione di chi dovesse intendersi come “regnicolo”;
− con la proclamazione del Regno d'Italia il 17.3.1861, per volontà di Vittorio EL II lo Statuto Albertino divenne Legge Fondamentale del nuovo Stato;
− continuavano, tuttavia, ad applicarsi i vecchi codici civili degli Stati preunitari;
quello piemontese del 1837, per esempio, prevedeva che la cittadinanza derivasse dal padre (cfr. art. 19);
− il codice civile italiano del 1865 stabiliva all'art. 4 che «è cittadino il figlio di padre cittadino»; all'art. 14 che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
− il 19.10.1866 anche il Veneto venne annesso al Regno d'Italia; il 20.9.1870 fu la volta del Lazio;
il 16.7.1920 del Trentino e del Friuli;
− i cittadini degli Stati preunitari morti dopo quelle date erano, dunque, diventati e unanimemente considerati cittadini del Regno d'Italia;
− la l. 13 giugno 1912, n. 555 disciplinò per la prima volta in modo organico la cittadinanza italiana, abrogando le relative disposizioni del codice civile del 1865 (art. 17), ma comunque ribadendo che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi» (art. 10, comma 3);
− con la Costituzione, entrata in vigore il 1.1.1948, l'Italia è diventata una Repubblica;
− anni dopo, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità delle due norme da ultimo richiamate: (i) la prima, con sent. n. 30/1983, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
(ii) la seconda, con sent. n. 87/1975, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna;
deve ritenersi che le stesse conclusioni valgano anche per gli identici artt. 4 e 14 del codice civile del 1865, sopra riportati;
− per dirimere alcuni contrasti insorti nella giurisprudenza di legittimità, la Corte di cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che: «Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (Cass., SS.UU., 25 febbraio 2009, n. 4466);
Pag. 3 di 6 − da ultimo, la vigente l. 5 febbraio 1992, n. 91 stabilisce tra l'altro che «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini» (art. 1).
2.2 Ciò premesso, la domanda proposta non è fondata.
È provato che l'ava dei ricorrenti nata in [...] il [...] e cittadina italiana, si è Persona_1 sposata il 17.10.1942 in Argentina con il cittadino argentino e il 6.3.1957 si è naturalizzata CP_5 cittadina argentina.
La figlia nata in [...] il [...] dal matrimonio tra e Persona_10 Persona_1 CP_5
(doc. 18), era dunque minorenne alla data in cui la madre ha volontariamente acquisito la
[...] cittadinanza argentina per naturalizzazione e per conseguenza perduto la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 8, co. 1, n. 1), l. 13 giugno 1912, n. 555 (“Sulla cittadinanza italiana”), applicabile ratione temporis.
A mente dell'art. 12, co. 2, l. n. 555/1912 «[i] figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale, e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero. Saranno però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9».
Non si allega che la tredicenne avesse residenza diversa dalla madre né che ricorra Persona_10 alcuna delle ipotesi di conservazione o riacquisizione della cittadinanza italiana previste dall'art. 3 l. n. 555/1912 [«Lo straniero nato nel Regno o figlio di genitori quivi residenti da almeno dieci anni al tempo della sua nascita diviene cittadino: 1° se presta servizio militare nel Regno o accetta un impiego nello Stato;
2° se compiuto il 21° anno risiede nel Regno e dichiara entro il 22° anno di eleggere la cittadinanza italiana;
3° se risiede nel Regno da almeno dieci anni e non dichiara nel termine di cui al n. 2 di voler conservare la cittadinanza straniera. || Le disposizioni del presente articolo si applicano anche allo straniero del quale il padre o la madre o l'avo paterno siano stati cittadini per nascita»] e dall'art. 9, commi 1, 3, l. n. 555/1912 [«Chi ha perduta la cittadinanza a norma degli articoli 7 e 8 la riacquista: 1° se presti servizio militare nel Regno o accetti un impiego dello Stato;
2° se dichiari di rinunziare alla cittadinanza dello Stato a cui appartiene o provi di avere rinunziato all'impiego o al servizio militare all'estero esercitati nonostante divieto del Governo italiano, ed in entrambi i casi abbia stabilito o stabilisca entro l'anno dalla rinuncia la propria residenza nel Regno;
3° dopo due anni di residenza nel Regno se la perdita della cittadinanza era derivata da acquisto di cittadinanza straniera. […] È ammesso il riacquisto della cittadinanza senz'obbligo di stabilire la residenza nel Regno, in favore di chi abbia da oltre due anni abbandonata la residenza nello Stato a cui apparteneva per trasferirla in altro Stato estero di cui non assuma la cittadinanza. In tale caso però è necessaria la preventiva permissione del riacquisto da parte del Governo»].
Ne consegue che, in applicazione dell'art. 12, co. 2, cit., si deve ritenere che anche Persona_10 nata in [...] padre argentino e madre italiana naturalizzata argentina prima della maggiore età della figlia, abbia perduto la cittadinanza italiana.
Non persuade, ed è stata anche di recente disattesa dalla giurisprudenza di legittimità, la diversa interpretazione dell'art. 12, co. 2, cit. proposta dalla difesa dei ricorrenti e recepita da alcune pronunce di merito, secondo cui il minore non perde la cittadinanza per trascinamento della rinuncia del genitore qualora egli già abbia altra cittadinanza oltre a quella italiana, dovendo in tesi trovare applicazione per chi (come sia bipolide alla nascita (o comunque alla data della perdita della Persona_11 cittadinanza del genitore) l'art. 7 della medesima legge, a mente del quale “Salve speciali disposizioni da stipulare con trattati internazionali, il cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma, divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunziarvi”.
L'art. 7 e l'art. 12 l. n. 515/1912 hanno ad oggetto ipotesi distinte, e la prima non costituisce limite dell'ambito di applicazione della seconda.
L'art. 7 si riferisce unicamente alla condizione del cittadino italiano (iure sanguinis) che nasce e risiede
Pag. 4 di 6 in un altro Stato dal quale viene ritenuto cittadino (iure soli), e dispone che egli conserva la cittadinanza italiana se non vi rinuncia una volta divenuto maggiorenne.
L'art. 12 della stessa legge regola una fattispecie connotata da un elemento di fatto ulteriore, e cioè che il minore sia figlio di persona che perde (volontariamente) la cittadinanza italiana, e dispone che “i figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale, e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero”. La norma prevede quindi una regola speciale per il minorenne non emancipato, figlio di chi perde la cittadinanza, in quanto sussistano due condizioni: 1) che abbia la stessa residenza del genitore esercente la potestà; 2) che acquisti la cittadinanza dello Stato straniero “e ricorre certamente questa condizione quando il soggetto già possieda la cittadinanza dello Stato straniero perché la norma è finalizzata (anche) a non creare degli apolidi, e sotto questo profilo se ne apprezza la modernità, posto che anticipa le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di apolidia, adottata a New York il 30 agosto 1961” (Cass. Sez. 1, ord., 8 gennaio 2024, n. 454).
Tali principi, come sopra ripresi dalla motivazione di Cass. Sez. 1, n. 454/2024 cit. (che, relativa a vicenda regolata dall'art. 11 cod. civ. 1865 rispetto alla quale la norma sopravvenuta dell'art. 7 l. n. 515/1912 era invocata quale norma di interpretazione autentica da estendersi in tesi ai casi di bipolidia soggetti alla disciplina vigente anteriormente al 1912, ha disatteso la lettura qui riproposta del rapporto tra artt. 7 e 12 della legge citata), corrispondono ai principi applicati dalle pronunce di legittimità che si sono occupate di casi del tutto analoghi a quello in discussione e soggetti ratione temporis alla legge 515/1912.
E' così in particolare per il caso trattato da Cass., Sez. 1, ord. 15 giugno 2023, n. 17161: «i figli minori di persona che, ai sensi della L. n. 555 del 1912, art. 8, n. 1, abbia perduto la cittadinanza italiana, avendo spontaneamente acquistato la cittadinanza straniera e stabilito all'estero la propria residenza, perdono anch'essi la cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 12, comma 3 stessa legge del 1912, non rilevando l'esistenza di una valida consapevolezza in capo ai minori di voler rinunciare alla pregressa cittadinanza, potendo i predetti minori riacquistare la cittadinanza italiana mediante dichiarazione di volerla scegliere al compimento della maggiore età, a condizione di risiedere nel Regno, ai sensi degli artt. 3 e 9 stessa legge» (così anche Cass. Sez. 1, 27 aprile 2011, n. 9377); in particolare nella pronuncia n. 17161/2023 la Corte di Cassazione osserva: «Il ricorrente non censura specificamente l'affermazione dei giudici di merito secondo cui l'avo R.R. abbia perduto la cittadinanza italiana a causa o comunque per effetto della naturalizzazione americana ottenuta volontariamente nel 1924. Tale perdita è prevista nella L. n. 555 del 1912, art. 8, n. 1 per “chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera e stabilisce o ha stabilito all'estero la Per propria residenza”. || La sua tesi è che la cittadinanza italiana non fosse stata perduta da divenuto cittadino americano per nascita negli U.S.A. nel 1918, avendola egli acquisita sin dalla nascita per derivazione paterna prima che Per_ Per Per il padre l'avesse perduta nel 1924; di conseguenza, l'avrebbe trasmessa al figlio (nato nel 1938) il quale l'avrebbe trasmessa infine al ricorrente che, quindi, avrebbe diritto alla doppia cittadinanza. || Questa tesi non è Pt_7 Per condivisibile alla luce della L. n. 555 del 1912 (applicabile ratione temporis). || È decisivo stabilire se (nonno Per_ di abbia perduto la cittadinanza italiana in conseguenza del fatto che l'aveva perduta suo padre acquistando Pt_7 P la cittadinanza americana nel 1924 (quando era minore). || Al quesito deve darsi risposta affermativa || L'art. 12, comma 3, della legge n. 555 del 1912 (omissis) si riferisce proprio al caso in cui il figlio minore di cittadino italiano, se (o proprio perché) ha acquistato la cittadinanza straniera (ad esempio, per nascita nel paese straniero), perde la cittadinanza italiana in conseguenza della perdita della stessa da parte del padre, salva la possibilità di riacquistarla nei casi previsti Per Per_ dagli artt. 3 e 9 che qui non ricorrono. E' questo il caso di che, essendo figlio minore di che perse la cittadinanza italiana per naturalizzazione volontaria nel 1924, la perse anche lui, conservando quella americana (acquistata dalla nascita negli U.S.A.)»].
Si ritiene in conclusione che il figlio di cittadino italiano nato all'estero che acquista alla nascita sia la
Pag. 5 di 6 cittadinanza italiana iure sanguinis che quella del paese di nascita iure soli (cd. bipolide), perda la cittadinanza italiana qualora, durante la sua minore età, il genitore esercente la potestà rinunci volontariamente alla cittadinanza italiana acquisendo quella straniera per naturalizzazione. L'art. 12, secondo comma, della legge n. 555/1912 prevale infatti sull'art. 7 della medesima legge, in quanto le due disposizioni non sono in rapporto di specialità ma esprimono il medesimo principio di preservare l'omogeneità della cittadinanza all'interno del nucleo familiare: mentre l'art. 7 mira ad evitare che da genitori italiani nascano figli stranieri e ammette perciò la bipolidia, l'art. 12 stabilisce che, a fronte della scelta consapevole del genitore di optare per la cittadinanza del nuovo Stato durante la minore età dei figli, questi ultimi (salvo che la perdita non ne determini l'apolidia, ciò che per il bipolide non accade) seguano la medesima sorte, ferma restando la possibilità di riacquistare la cittadinanza italiana al raggiungimento della maggiore età ai sensi degli artt. 3 e 9. La perdita della cittadinanza italiana da parte del figlio minore presuppone due condizioni: la comune residenza con il genitore esercente la patria potestà e l'acquisto della cittadinanza straniera, che nel caso di dalla nascita si considera Per_16 integrato proprio in ragione dello ius soli.
Pur vero che sulla questione sono state di recente pronunciate ordinanze interlocutorie della Suprema Corte che, in ragione del contrasto emerso nella giurisprudenza di merito e della particolare rilevanza della questione, hanno deciso di rimettere la discussione a pubblica udienza e a nuovo ruolo (così Cass. sez. 1, ord. 27 agosto 2024, n. 23212 e successivamente Cass. sez. 1, ord. 8 aprile 2025, n. 9275), ritiene questo giudice che allo stato, trattandosi appunto di ordinanza che meramente prendono atto dei rilievi mossi ai precedenti della corte e della rilevanza della questione e rinviano la decisione a nuovo ruolo, non vi siano ragioni per discostarsi dall'orientamento, come sopra esposto, sin qui costantemente seguito da questo Tribunale e dalla stessa giurisprudenza di legittimità.
Ciò considerato, i ricorrenti, tutti discendenti (figli o nipoti) di sono nati in Argentina Persona_10 da cittadini stranieri e non hanno titolo per invocare la cittadinanza italiana iure sanguinis.
3. Le spese processuali sono compensate tra le parti per intero in conformità alla richiesta del convenuto, parte vittoriosa, anche in considerazione del dibattito interpretativo esistente sulla questione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
− rigetta le domande dei ricorrenti
− compensa per intero le spese di lite.
Si comunichi.
Brescia, 24 maggio 2025
Il giudice Luciano Ambrosoli
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