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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 21/05/2025, n. 965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 965 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2391/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza –sezione civile – in persona del giudice unico Annachiara Di
Paolo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2391 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione, ex 281 quinquies c.p.c., con provvedimento ex art 127 ter c.p.c. del 15 maggio 2025, avente ad oggetto, avente ad oggetto: azione revocatoria ordinaria
TRA
(già Parte_1 Parte_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e
[...]
difesa dagli avv.ti Alberto Pettorruso e Concetta Massari giusta procura allegata all'atto di citazione
ATTORE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Emanuele Brunetti giusta procura a Controparte_1
margine della comparsa di costituzione e risposta
, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Lomio gusta procura allegata Controparte_2
alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTI
CONCLUSIONI
I procuratori hanno concluso come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del giudizio già Parte_1 [...]
ha esposto che: è creditore di Parte_2 CP_1
della somma di circa euro 55.000,00, derivante da fatture per fornitura di beni
[...] emesse fra aprile e agosto 2023; stante l'inadempimento del debitore aveva ottenuto dal
Tribunale di Potenza decreto ingiuntivo n. 96/2024; con atto per notar del Per_1
2.8.2023, rep. 55424 e racc. 29559, trascritto in data 8.8.2023 ai nn. 13548 RG e 11218
RP, aveva donato alla figlia il diritto di proprietà Controparte_1 Controparte_2
superficiaria di immobili in Lavello, appartamento individuato catastalmente Foglio 48,
Particella 1440, Sub 48; ca locale garage individuato catastalmente Foglio 48, Particella 1440, Sub 34; locale commerciale individuato catastalmente Foglio 48, Particella 1440,
Sub 16.
Tanto premesso l'attrice ha chiesto: dichiarare inefficace nei confronti di parte attrice per notar del 2.8.2023, rep. 55424 e racc. 29559, trascritto in data 8.8.2023 ai Per_1
nn. 13548 RG e 11218 RP.
Il Giudice, in data 30.9.2024, ha emesso decreto ex art. 171 bis, co. 2, c.p.c. con il quale veniva dichiarata la contumacia di entrambi i convenuti.
In data 18.12.2024 si è costituito non contestando la sussistenza dei Controparte_1 presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c.
In data 16.1.2025 si è tenuta la prima udienza ove il Giudice, in assenza di richieste istruttorie, ha rinviato la causa all'udienza del 15.5.2025 per la rimessione in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
Parte attrice, nei termini assegnati, ha depositato le note di precisazione delle conclusioni ex art. 189 c.p.c. e la comparsa conclusionale.
In data 12.5.2025 la convenuta , già dichiarata contumace, ha depositato Controparte_2
la propria comparsa di costituzione e risposta.
In data 15.5.2025 si temuta a trattazione scritta l'udienza di rimessione della causa in decisione.
Parte attrice ha eccepito l'inammissibilità della costituzione del contumace CP_3
ai sensi dell'art. 293 c.p.c. da interpretarsi - nell'ambito del nuovo “rito
[...]
Cartabia” - nel senso che è ammessa la costituzione del contumace fino alla scadenza del termine concesso per la precisazione delle conclusioni ex art. 189, co. 1, n. 1), c.p.c.
Preliminarmente, il Tribunale, in accoglimento dell'eccezione di parte attrice, ritiene che la costituzione di parte convenuta , dichiarata contumace con il Controparte_4
decreto ex art. 171 bis, co. 2, c.p.c., è inammissibile.
L'art. 293, co. 1, c.p.c., nella precedente formulazione, prevedeva che “la parte che è stata dichiarata contumace può costituirsi in ogni momento del procedimento fino all'udienza di precisazione delle conclusioni”. La ratio della disposizione era evidentemente quella di consentire al contumace di costituirsi tardivamente sino all'ultimo momento utile per instaurare il contraddittorio – per quanto limitato – con le altre parti processuali, poiché all'udienza di precisazione delle conclusioni seguivano poi le memorie conclusive di cui alla precedente formulazione dell'art. 190 c.p.c.
Proprio con il fine di preservare tale ratio, il Decreto Legislativo 31 ottobre 2024, n. 164
(pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 11 novembre 2024, in vigore dal 26 novembre 2024) ha corretto l'art. 293 c.p.c. al fine di raccordare la disposizione con il nuovo “rito Cartabia”. L'attuale formulazione dell'art. 293, co. 1,
c.p.c. prevede che “la parte che è stata dichiarata contumace può costituirsi in ogni momento del procedimento fino al momento in cui il giudice fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione”.
La costituzione di parte convenuta è avvenuta in data 12.5.2025, quando Controparte_2
parte attrice aveva già depositato le note di precisazione delle conclusioni, la comparsa conclusionale ed era scaduto il termine per la memoria di replica conclusionale.
Di conseguenza, la costituzione di parte convenuta è tardiva, poiché la costituzione in giudizio della parte contumace può avvenire entro l'udienza di rimessione della causa al collegio.
Alla luce di quanto detto, il Tribunale ritiene che la costituzione di parte convenuta è inammissibile e resta perciò ferma la relativa dichiarazione di contumacia.
Passando al merito, la domanda è fondata.
Come noto, l'azione prevista dall'art. 2901 c.c. ha una finalità cautelare e conservativa del diritto di credito, essendo diretta a conservare nella sua integrità la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore.
Parte attrice ha prodotto in giudizio: le fatture per consegna di beni emesse fra aprile e agosto 2023; decreto ingiuntivo n. 96/2024..
Parte attrice ha dimostrato l'esistenza di un credito meritevole di tutela.
La giurisprudenza evidenzia che ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria non è necessario che il creditore sia titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, bastando una semplice aspettativa che non si riveli “prima facie” pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata (Cassazione civile, sez. III, 15/05/2018, n. 11755).
Parte convenuta, non ha contestato le0sustenza della debitoria. Controparte_5
Quindi nel caso in questione l'atto di cui è chiesta la dichiarazione di inefficacia è successivo all'assunzione del debito, come risulta dalle fatture emesse a partire da aprile
2023.
Presupposti dell'azione revocatoria sono: l'eventus damni, che si verifica quando l'atto di disposizione del debitore abbia determinato una maggiore difficoltà od incertezza nell'esattezza coattiva del credito stesso ed è onere del creditore fornire la prova di tale pregiudizio;
la scientia damni, che si verifica, in caso di atto di disposizione successivo al sorgere del credito, quando il debitore è consapevole di arrecare un pregiudizio agli interessi del creditore.
Nel caso in questione sussistono entrambi i presupposti.
Quanto all'eventus damni secondo consolidata e condivisibile giurisprudenza, “in tema di azione revocatoria ordinaria non è richiesta, a fondamento della azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma solo il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso. Tale rilevanza quantitativa e qualitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (Cass. n.
9461/2016).
Ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria, in altri termini, è sufficiente anche la sola circostanza che il soddisfacimento del creditore sia divenuto più difficile per la variazione qualitativa (e non quantitativa) del patrimonio del debitore.
Sotto tale profilo è palese che l'atto di donazione di bene immobile sia lesivo delle ragioni dei creditori.
Né i convenuti hanno provato, come sarebbe stato loro onere alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, la sufficienza del patrimonio residuo del debitore a soddisfare ampiamente le ragioni del creditore.
Sussiste anche l'elemento soggettivo.
Come evidenziato in precedenza l'atto di donazione è successivo al sorgere di una parte del credito.
Orbene, in caso di atto a titolo gratuito successivo all'assunzione del debito, è sufficiente, ai fini della cd. scientia damni, la semplice consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, ovvero la previsione di un mero danno potenziale, rimanendo, invece, irrilevanti tanto l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, quanto la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo.
Invero, la donazione in favore della propria figlia in data 8.8.2023, di beni, in presenza di numerose fatture non pagate, è univocamente indicativa non solo della piena consapevolezza, in capo a , al momento della donazione, del Controparte_1
pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni dei creditori, ma altresì del fatto che all'atto in questione non era sottesa alcuna ragione diversa dall'intento di rendere impossibile o comunque più gravosa, per i creditori l'aggressione dei beni donati.
Pertanto, va revocato ai sensi dell'art. 2901 c.c. l'atto di donazione per notar notar del 2.8.2023, rep. 55424 e racc. 29559, trascritto in data 8.8.2023 ai nn. 13548 Per_1
RG e 11218 RP.
La decisione andrà annota ai sensi dell'art. 2655 c.c.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147 del 2022.; tenuto conto dei parametri valutativi previsti dall'art. 4 co. 1 e del valore della controversia, determinato sulla base della domanda, a norma dell'art. 5 co. 1 d.m. cit. (tabella 2. Giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al
Tribunale – scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00), le spese vanno così liquidate:
fase di studio € 2.552,00
fase introduttiva € 1.628,00
fase istruttoria non pertinente fase decisoria € 4.253,00 in totale per parte convenuta € 8.433,00 oltre i.v.a. e c.p.a. nella misura vigente e rimborso spese generali al 15%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza – sezione civile – in persona del giudice unico Annachiara Di
Paolo, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. dichiara inammissibile la costituzione in giudizio di;
Controparte_2
2. dichiara inefficace, ex art. 2901 c.c., nei confronti di parte attrice, l'atto di donazione per notar del 2.8.2023, rep. 55424 e racc. 29559, trascritto in Per_1
data 8.8.2023 ai nn. 13548 RG e 11218 RP.;
3. dispone che la presente decisione sia annotata ai sensi dell'art. 2655 c.c.;
4. condanna i convenuti in solido al pagamento in favore di parte attrice delle spese di giudizio che liquida in euro 786,00 per spese, euro 8.433,00 per compenso professionale, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario al 15%;
Così deciso in camera di consiglio il 21 maggio 2025
Il Giudice Unico
Annachiara Di Paolo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza –sezione civile – in persona del giudice unico Annachiara Di
Paolo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2391 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione, ex 281 quinquies c.p.c., con provvedimento ex art 127 ter c.p.c. del 15 maggio 2025, avente ad oggetto, avente ad oggetto: azione revocatoria ordinaria
TRA
(già Parte_1 Parte_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e
[...]
difesa dagli avv.ti Alberto Pettorruso e Concetta Massari giusta procura allegata all'atto di citazione
ATTORE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Emanuele Brunetti giusta procura a Controparte_1
margine della comparsa di costituzione e risposta
, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Lomio gusta procura allegata Controparte_2
alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTI
CONCLUSIONI
I procuratori hanno concluso come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del giudizio già Parte_1 [...]
ha esposto che: è creditore di Parte_2 CP_1
della somma di circa euro 55.000,00, derivante da fatture per fornitura di beni
[...] emesse fra aprile e agosto 2023; stante l'inadempimento del debitore aveva ottenuto dal
Tribunale di Potenza decreto ingiuntivo n. 96/2024; con atto per notar del Per_1
2.8.2023, rep. 55424 e racc. 29559, trascritto in data 8.8.2023 ai nn. 13548 RG e 11218
RP, aveva donato alla figlia il diritto di proprietà Controparte_1 Controparte_2
superficiaria di immobili in Lavello, appartamento individuato catastalmente Foglio 48,
Particella 1440, Sub 48; ca locale garage individuato catastalmente Foglio 48, Particella 1440, Sub 34; locale commerciale individuato catastalmente Foglio 48, Particella 1440,
Sub 16.
Tanto premesso l'attrice ha chiesto: dichiarare inefficace nei confronti di parte attrice per notar del 2.8.2023, rep. 55424 e racc. 29559, trascritto in data 8.8.2023 ai Per_1
nn. 13548 RG e 11218 RP.
Il Giudice, in data 30.9.2024, ha emesso decreto ex art. 171 bis, co. 2, c.p.c. con il quale veniva dichiarata la contumacia di entrambi i convenuti.
In data 18.12.2024 si è costituito non contestando la sussistenza dei Controparte_1 presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c.
In data 16.1.2025 si è tenuta la prima udienza ove il Giudice, in assenza di richieste istruttorie, ha rinviato la causa all'udienza del 15.5.2025 per la rimessione in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
Parte attrice, nei termini assegnati, ha depositato le note di precisazione delle conclusioni ex art. 189 c.p.c. e la comparsa conclusionale.
In data 12.5.2025 la convenuta , già dichiarata contumace, ha depositato Controparte_2
la propria comparsa di costituzione e risposta.
In data 15.5.2025 si temuta a trattazione scritta l'udienza di rimessione della causa in decisione.
Parte attrice ha eccepito l'inammissibilità della costituzione del contumace CP_3
ai sensi dell'art. 293 c.p.c. da interpretarsi - nell'ambito del nuovo “rito
[...]
Cartabia” - nel senso che è ammessa la costituzione del contumace fino alla scadenza del termine concesso per la precisazione delle conclusioni ex art. 189, co. 1, n. 1), c.p.c.
Preliminarmente, il Tribunale, in accoglimento dell'eccezione di parte attrice, ritiene che la costituzione di parte convenuta , dichiarata contumace con il Controparte_4
decreto ex art. 171 bis, co. 2, c.p.c., è inammissibile.
L'art. 293, co. 1, c.p.c., nella precedente formulazione, prevedeva che “la parte che è stata dichiarata contumace può costituirsi in ogni momento del procedimento fino all'udienza di precisazione delle conclusioni”. La ratio della disposizione era evidentemente quella di consentire al contumace di costituirsi tardivamente sino all'ultimo momento utile per instaurare il contraddittorio – per quanto limitato – con le altre parti processuali, poiché all'udienza di precisazione delle conclusioni seguivano poi le memorie conclusive di cui alla precedente formulazione dell'art. 190 c.p.c.
Proprio con il fine di preservare tale ratio, il Decreto Legislativo 31 ottobre 2024, n. 164
(pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 11 novembre 2024, in vigore dal 26 novembre 2024) ha corretto l'art. 293 c.p.c. al fine di raccordare la disposizione con il nuovo “rito Cartabia”. L'attuale formulazione dell'art. 293, co. 1,
c.p.c. prevede che “la parte che è stata dichiarata contumace può costituirsi in ogni momento del procedimento fino al momento in cui il giudice fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione”.
La costituzione di parte convenuta è avvenuta in data 12.5.2025, quando Controparte_2
parte attrice aveva già depositato le note di precisazione delle conclusioni, la comparsa conclusionale ed era scaduto il termine per la memoria di replica conclusionale.
Di conseguenza, la costituzione di parte convenuta è tardiva, poiché la costituzione in giudizio della parte contumace può avvenire entro l'udienza di rimessione della causa al collegio.
Alla luce di quanto detto, il Tribunale ritiene che la costituzione di parte convenuta è inammissibile e resta perciò ferma la relativa dichiarazione di contumacia.
Passando al merito, la domanda è fondata.
Come noto, l'azione prevista dall'art. 2901 c.c. ha una finalità cautelare e conservativa del diritto di credito, essendo diretta a conservare nella sua integrità la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore.
Parte attrice ha prodotto in giudizio: le fatture per consegna di beni emesse fra aprile e agosto 2023; decreto ingiuntivo n. 96/2024..
Parte attrice ha dimostrato l'esistenza di un credito meritevole di tutela.
La giurisprudenza evidenzia che ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria non è necessario che il creditore sia titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, bastando una semplice aspettativa che non si riveli “prima facie” pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata (Cassazione civile, sez. III, 15/05/2018, n. 11755).
Parte convenuta, non ha contestato le0sustenza della debitoria. Controparte_5
Quindi nel caso in questione l'atto di cui è chiesta la dichiarazione di inefficacia è successivo all'assunzione del debito, come risulta dalle fatture emesse a partire da aprile
2023.
Presupposti dell'azione revocatoria sono: l'eventus damni, che si verifica quando l'atto di disposizione del debitore abbia determinato una maggiore difficoltà od incertezza nell'esattezza coattiva del credito stesso ed è onere del creditore fornire la prova di tale pregiudizio;
la scientia damni, che si verifica, in caso di atto di disposizione successivo al sorgere del credito, quando il debitore è consapevole di arrecare un pregiudizio agli interessi del creditore.
Nel caso in questione sussistono entrambi i presupposti.
Quanto all'eventus damni secondo consolidata e condivisibile giurisprudenza, “in tema di azione revocatoria ordinaria non è richiesta, a fondamento della azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma solo il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso. Tale rilevanza quantitativa e qualitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (Cass. n.
9461/2016).
Ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria, in altri termini, è sufficiente anche la sola circostanza che il soddisfacimento del creditore sia divenuto più difficile per la variazione qualitativa (e non quantitativa) del patrimonio del debitore.
Sotto tale profilo è palese che l'atto di donazione di bene immobile sia lesivo delle ragioni dei creditori.
Né i convenuti hanno provato, come sarebbe stato loro onere alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, la sufficienza del patrimonio residuo del debitore a soddisfare ampiamente le ragioni del creditore.
Sussiste anche l'elemento soggettivo.
Come evidenziato in precedenza l'atto di donazione è successivo al sorgere di una parte del credito.
Orbene, in caso di atto a titolo gratuito successivo all'assunzione del debito, è sufficiente, ai fini della cd. scientia damni, la semplice consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, ovvero la previsione di un mero danno potenziale, rimanendo, invece, irrilevanti tanto l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, quanto la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo.
Invero, la donazione in favore della propria figlia in data 8.8.2023, di beni, in presenza di numerose fatture non pagate, è univocamente indicativa non solo della piena consapevolezza, in capo a , al momento della donazione, del Controparte_1
pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni dei creditori, ma altresì del fatto che all'atto in questione non era sottesa alcuna ragione diversa dall'intento di rendere impossibile o comunque più gravosa, per i creditori l'aggressione dei beni donati.
Pertanto, va revocato ai sensi dell'art. 2901 c.c. l'atto di donazione per notar notar del 2.8.2023, rep. 55424 e racc. 29559, trascritto in data 8.8.2023 ai nn. 13548 Per_1
RG e 11218 RP.
La decisione andrà annota ai sensi dell'art. 2655 c.c.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147 del 2022.; tenuto conto dei parametri valutativi previsti dall'art. 4 co. 1 e del valore della controversia, determinato sulla base della domanda, a norma dell'art. 5 co. 1 d.m. cit. (tabella 2. Giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al
Tribunale – scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00), le spese vanno così liquidate:
fase di studio € 2.552,00
fase introduttiva € 1.628,00
fase istruttoria non pertinente fase decisoria € 4.253,00 in totale per parte convenuta € 8.433,00 oltre i.v.a. e c.p.a. nella misura vigente e rimborso spese generali al 15%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza – sezione civile – in persona del giudice unico Annachiara Di
Paolo, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. dichiara inammissibile la costituzione in giudizio di;
Controparte_2
2. dichiara inefficace, ex art. 2901 c.c., nei confronti di parte attrice, l'atto di donazione per notar del 2.8.2023, rep. 55424 e racc. 29559, trascritto in Per_1
data 8.8.2023 ai nn. 13548 RG e 11218 RP.;
3. dispone che la presente decisione sia annotata ai sensi dell'art. 2655 c.c.;
4. condanna i convenuti in solido al pagamento in favore di parte attrice delle spese di giudizio che liquida in euro 786,00 per spese, euro 8.433,00 per compenso professionale, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario al 15%;
Così deciso in camera di consiglio il 21 maggio 2025
Il Giudice Unico
Annachiara Di Paolo