Articolo 32 della Legge 22 luglio 1961, n. 628
Articolo 31
Versione
11 agosto 1961
Art. 32.
All'onere di lire 650 milioni, derivante dalla prima applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1961-62, si provvedera', a carico del capitolo di parte ordinaria relativo al: "Fondo destinato a far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso", iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio, occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Entrata in vigore il 11 agosto 1961