Ordinanza cautelare 17 novembre 2022
Rigetto
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 07/01/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00067/2025REG.PROV.COLL.
N. 08019/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8019 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Romiti, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ministero dell'Interno, Ambasciata D'Italia A Dakar, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, del Ministero dell'Interno e dell’Ambasciata d'Italia a Dakar;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2024 il Cons. Riccardo Carpino;
Nessuno è comparso per le parti costituite.
FATTO e DIRITTO
1. La questione controversa riguarda il provvedimento dell'Ambasciata d'Italia a Dakar (Senegal) del 14 gennaio 2020, notificato il 20 gennaio 2020, con cui è stato adottato un primo rigetto dell'istanza di visto di reingresso dell’appellante sulla base delle valutazioni della Questura di -OMISSIS- che ha dato parere negativo.
La questione riguarda anche il successivo provvedimento della medesima Ambasciata dell’11 agosto 2021, con cui è stato nuovamente negato il visto di reingresso sulla scorta di un nuovo parere negativo della Questura di -OMISSIS- anche esso impugnato.
In particolare, l’appellante ha contestato, con il ricorso introduttivo del giudizio in primo grado, il primo provvedimento, con il quale l’Ambasciata d’Italia a Dakar ha respinto l’istanza di visto di reingresso, dallo stesso presentata in data 7 gennaio 2020, in ragione del parere negativo emesso dalla Questura di -OMISSIS-, parimenti impugnato, motivato con riferimento al fatto che l’appellante si è trattenuto in Senegal oltre i termini previsti dal d.P.R. 394/1999.
Con ordinanza n. -OMISSIS-, il giudice di primo grado ha respinto una prima istanza cautelare proposta unitamente al ricorso.
In sede di appello cautelare, con ordinanza n. -OMISSIS-, la IV sezione del Consiglio di Stato ha, invece, accolto la domanda cautelare ai fini del riesame; detto riesame ha avuto esito nuovamente negativo sulla scorta del rinnovato parere negativo espresso dalla Questura di -OMISSIS- il 22 luglio 2021; detto nuovo diniego ha formato oggetto di motivi aggiunti.
Con ordinanza -OMISSIS- il giudice di primo grado ha ulteriormente negato la richiesta tutela cautelare, per difetto sia di fumus sia di periculum .
Con la decisione qui appellata il giudice di primo grado ha dichiarato il ricorso introduttivo improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse mentre il ricorso per motivi aggiunti è stato ritenuto infondato.
2. Avverso la decisione del giudice di primo grado ha proposto ricorso in appello con istanza cautelare di sospensione della sentenza appellata; con ordinanza di questa sezione n. -OMISSIS- l’istanza cautelare è stata rigettata.
3. In particolare l’appellante propone i seguenti motivi:
I) Illegittimità della sentenza impugnata per difetto di motivazione, motivazione apparente e illogica - Violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 13 DPR 394/99;
II) Illegittimità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 10- bis L. 241/90;
III) Illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui viene respinta l'istanza istruttoria contenuta nella memoria del 7 gennaio 2022;
IV) Illegittimità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 c.p.c.: omessa pronuncia su uno dei motivi dell'impugnazione; Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 l. 241/90: motivazione carente, perplessa e illogica; Violazione e falsa applicazione del decreto interministeriale 11 maggio 2011 n. 850, punto 12 all. a) nonché dell'art. 6, comma 1, lett. b) legge 241/90;
V) Illegittimità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 13, comma 2, lett. b) d.lgs. 286/98 nonchè del punto 12 dell'allegato a) del decreto interministeriale 11 maggio 2011 n. 850; Violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 5, secondo periodo d.lgs. 286/98, dell'art. 17 direttiva 2003/86/CE nonchè dell’art. 8 CEDU.
4.Preliminarmente occorre rilevare che dagli atti di causa emerge che l’appellante ha ottenuto il rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione in data 17 aprile 2019 ed è uscito dal territorio nazionale immediatamente dopo, il successivo 19 aprile 2019, per recarsi in Senegal; il permesso di soggiorno per attesa occupazione aveva scadenza il 15 ottobre 2019 e l’appellante si è trattenuto in Senegal per quasi tutto il corso di validità del permesso di soggiorno atteso che è rimasto sul territorio nazionale due giorni dopo il rilascio (dal 17 al 19 aprile 2019), nonché quattro giorni prima della scadenza del permesso 15 ottobre 2019, avendo programmato il volo Dakar - Bologna l’11 ottobre 2019.
In sostanza l’appellante, al fine di cercare occupazione sul territorio nazionale, avrebbe impiegato circa una settimana di tempo restando in Italia e permanendo nel territorio di origine tutto il resto della durata del permesso di soggiorno.
L’appellante non ha comunque lasciato il Senegal l’11 ottobre 2019; il successivo 21 ottobre 2019 ha denunciato lo smarrimento del permesso di soggiorno ed ha quindi presentato istanza di visto di reingresso il 7 gennaio 2020.
5 Con il primo motivo l’appellante rileva che la motivazione del diniego sarebbe perplessa; in particolare la Questura non contesta quanto riferito dalla rappresentanza consolare in merito al possesso, da parte del ricorrente, del biglietto aereo di rientro per l’11 ottobre 2019 ma rileva che “ appare inverosimile l'attesa procrastinata fino al 7 gennaio 2020 per chiedere il visto di reingresso”.
Una affermazione che l’appellante ritiene apodittica avendo evidenziato, in primo grado, di avere preso un appuntamento, a tale scopo, tramite un'agenzia esterna indicata dall'Ambasciata ed essendo necessario che l’amministrazione esperisse un'attività istruttoria al fine di verificare l’epoca in cui il ricorrente aveva chiesto l'appuntamento per il rilascio del visto atteso che, a suo avviso, il ritardo nell'ottenimento dell'appuntamento non fosse imputabile al richiedente.
Rileva, inoltre, l’appellante che non avrebbe potuto in alcun modo, dal Senegal, provvedere al rinnovo del permesso di soggiorno, potendo ciò essere fatto soltanto una volta riuscito ad entrare in Italia.
Il motivo è infondato.
Al riguardo occorre premettere che l’art. 8, comma 3, d.P.R. 394/1999 dispone che:
“ Lo straniero, il cui documento di soggiorno è scaduto da non più di sessanta giorni e che ne abbia chiesto il rinnovo nel rispetto dei termini, per rientrare nel territorio dello Stato è tenuto a munirsi di visto di reingresso, rilasciato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza, previa esibizione del documento scaduto” .
Dalla documentazione prodotta dall’appellante (avviso per le modalità di presentazione della richiesta di rinnovo, doc 22 I° grado) emerge come l’agenzia esterna che provvedeva all’istruttoria dei reingressi fa riferimento ad appuntamenti settimanali; nel caso specifico l’appellante non ha dimostrato - come avrebbe dovuto - di avere richiesto tempestivamente l’appuntamento ritenendo invece onerata l’amministrazione a ricercare l’epoca della richiesta di appuntamento.
Inoltre, la questione evidenziata muove da un erroneo presupposto: l’appellante entro i 60 giorni dalla scadenza del permesso di soggiorno avrebbe dovuto chiedere alla rappresentanza diplomatica il visto del reingresso sulla scorta di quanto dispone l’art. 8, comma 3, d.P.R. 394/1999, applicabile ratione materiae in considerazione della permanenza all’estero dell’appellante.
Nel caso specifico la richiesta di rinnovo è intervenuta dopo 24 giorni dall’intervenuta scadenza dei richiamati 60 giorni (dalla scadenza del titolo) e ciò indipendentemente da ogni giudizio di valore circa la verosimiglianza o meno delle circostanze addotte.
Peraltro - come mera constatazione di fatto - va rilevato che l’appellante, essendo in possesso del biglietto aereo per un volo a 4 giorni dalla scadenza avrebbe dovuto procedere in anticipo sul rientro atteso che il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno sessanta giorni prima della scadenza (cfr. art.5, comma 4, d.lgs. 286/1999).
6. Con il secondo motivo (rubricato: Illegittimità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 10 - bis l. 241/90) rileva che nel caso in questione, a seguito del riesame disposto in sede cautelare da questo Consiglio, l'Amministrazione ha deciso di adottare un provvedimento di rigetto sulla base di una motivazione diversa rispetto alla prima.
Al riguardo rileva che nel primo diniego il motivo risiedeva nel fatto che si sarebbe trattenuto all'estero oltre i termini previsti dalla legge, ossia oltre i termini di cui all'art. 13, comma 4, d.P.R. 394/1999, il quale prevede che:
“Il permesso di soggiorno non può essere rinnovato o prorogato quando risulta che lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre sei mesi o, per i permessi di soggiorno di durata almeno biennale, per un periodo continuativo superiore alla metà del periodo di validità del permesso di soggiorno, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi” .
Nel successivo diniego, secondo l’appellante, il parere negativo della Questura sarebbe basato su motivazioni diverse, ovvero sul fatto che l’appellante avesse chiesto il visto di reingresso oltre il termine di 60 giorni dalla scadenza del permesso di soggiorno.
Da detta presunta differenza ne fa scaturire che sarebbe stata modificata la motivazione rispetto a quella del provvedimento originario e ciò avrebbe dovuto essere comunicato mediante il preavviso di rigetto ex art. 10 - bis l. 241/90.
Il motivo è infondato.
Al riguardo il ritardo nella presentazione della richiesta di visto (7 gennaio 2020) cui si fa riferimento nel secondo diniego - ritenuto inverosimile nel parere della Questura di -OMISSIS- del 22 luglio 2021 - rappresenta la medesima realtà: ossia la permanenza per oltre sei mesi attestata dalla presentazione in ritardo del visto di reingresso.
Ne consegue che non vi è alcuna contraddittorietà tra i due provvedimenti di diniego e che per questa via non sussiste alcuna violazione delle regole procedimentali sull’obbligo del preavviso ex art 10 bis l.241/1990; come già evidenziato dal giudice di primo grado, si tratta della riedizione del provvedimento di diniego né l’appellante ha indicato quali circostanze avrebbe potuto in tal sede allegare ai fini di un diverso esito procedimentale limitandosi, invece, a richiedere un attività istruttoria da parte dell’amministrazione.
7. Con il terzo motivo (rubricato: Illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui viene respinta l'istanza istruttoria contenuta nella memoria del 7 gennaio 2022) l’appellante rileva di avere depositato le mail inviate in data 22 settembre e 13 ottobre 2021 alla VFS Global - l’agenzia esterna che si occupa dell’istruttoria per conto della rappresentanza consolare - al fine di conoscere l’epoca in cui l’appellante avesse preso l'appuntamento per formalizzare la richiesta di visto ed in considerazione della mancata risposta ha chiesto un accertamento istruttorio a cura del giudice, richiesta che rinnova in sede di appello.
Va preliminarmente rilevato che l’istruttoria appare superflua in quanto, come sopra evidenziato, l’appellante a fronte di un permesso con scadenza 15 ottobre 2019 aveva intenzione di partire 4 giorni prima e quindi, nell’ottica di un regolare reingresso sul territorio nazionale, avrebbe dovuto anticipare il reingresso sul territorio nazionale o comunque il relativo rilascio del visto.
Né può essere omesso che l’appellante avrebbe dovuto risiedere sul territorio nazionale durante tutto il periodo del permesso di soggiorno per attesa occupazione (non partendo due giorni dopo il rilascio) al fine di cercare occupazione in conformità al titolo di soggiorno rilasciato per attesa occupazione sul territorio nazionale; si tratta di un dato del quale è necessario tenere conto al fine di escludere qualsiasi utilizzo strumentale del titolo di soggiorno.
8. Con il quarto motivo (rubricato: Illegittimità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 c.p.c.: omessa pronuncia su uno dei motivi dell'impugnazione; Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 l. 241/90: motivazione carente, perplessa e illogica; Violazione e falsa applicazione del decreto interministeriale 11.05.2011 n. 850, punto 12 all. a nonché dell'art. 6 comma 1 lett. b) legge 241/90) l’appellante rileva che sarebbe stato compito della rappresentanza diplomatica accertare la sussistenza dei presupposti di fatto per chiedere il nulla osta alla Questura, dovendo esperire un'attività istruttoria al fine di verificare quando il ricorrente aveva effettivamente chiesto l'appuntamento per chiedere il visto. Su questo aspetto rileva l’appellante, il giudice di primo grado non si è pronunciato.
Il motivo è infondato.
Si tratta di una censura strumentale atteso che il dovere dell’amministrazione di accertare i fatti non si può spingere ad una verifica dei medesimi quando si tratta, come nel caso in questione, di fatti - la presentazione dell’istanza di rinnovo il 7 gennaio 2020, oltre 60 giorni dopo la scadenza - posti in essere in violazione di termini legislativamente previsti per cui il rinnovo andava chiesto entro 60 giorni dalla scadenza, ossia entro il 14 dicembre 2019.
9. Con il quinto motivo (rubricato: Illegittimità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 13 co. 2 lett. b) d.lgs. 286/98 nonché del punto 12 dell'allegato a del decreto interministeriale 11 maggio 2011 n. 850; Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 co. 5 secondo periodo D.lgs. 286/98, dell'art. 17 direttiva 2003/86/CE nonchè dell’art. 8 CEDU) rileva che in origine l’appellante ha fatto ingresso in Italia nel 2014 a seguito di ricongiungimento familiare con il padre; ritiene pertanto applicabile quanto disposto dall'art. 5, comma 5, d.lgs. 286/98, che esclude ogni automatismo nel diniego del titolo di soggiorno qualora il richiedente abbia ottenuto il permesso di soggiorno a seguito di ricongiungimento familiare (così dispone al norma richiamata: “nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonchè, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”) .
Rileva inoltre la non perentorietà dei termini dei 60 giorni.
Il motivo è infondato
Nel caso in ispecie si tratta di fattispecie diversa: nell’ipotesi in questione occorre fare riferimento alle disposizioni in materia di rinnovo di permesso di soggiorno e non di ricongiungimenti familiari che è l’originario titolo dell’appellante ora non più valido.
Né rileva la giurisprudenza richiamata dall’appellante (Cass. Sez. Un. 3 aprile – 20 maggio 2003 n. 7892; così anche Cons. Stato 29.12.2020 sen. 8447/2020) circa la non perentorietà del termine ai fini del rinnovo; si tratta di fattispecie differente - riferita all’espulsione - atteso che in quelle ipotesi ci si riferisce all’impossibilità di procedere all’espulsione ‘automatica’ dello straniero nell’ipotesi di spontanea presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno oltre il termine di sessanta giorni dalla sua scadenza.
10. In considerazione di quanto sopra il ricorso va respinto.
Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
11. Sussistono idonei motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, respinge l 'appello.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Lopilato, Presidente FF
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
Riccardo Carpino, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Riccardo Carpino | Vincenzo Lopilato |
IL SEGRETARIO