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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 04/06/2025, n. 1724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1724 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1204/2022
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE
UDIENZA DEL 03.06.2025
Il Giudice;
lette le note scritte depositate ai fini della partecipazione all'odierna udienza;
letti gli atti e i documenti di causa;
viste le richieste delle parti;
P.Q.M.
Pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente sentenza.
pagina 1 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1204/2022 Ruolo Generale, vertente
TRA
E , rappresentati e difesi, giusta procura in Parte_1 Parte_2
atti, dall'avv. Fusco Salvatore, presso lo studio del quale elettivamente domiciliano in
San Gennaro Vesuviano (Na), alla Via Napoli n. 161;
OPPONENTI
E
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Luigi Controparte_1
Carbone, presso lo studio del quale elettivamente domiciliano in Terzigno (Na), alla via
Giordano n. 105;
OPPOSTA
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno Parte_1 Parte_2
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 74/2022 dell'11.01.2022, con cui si ingiungeva loro di pagare, in favore di , la complessiva somma di euro Controparte_1
16.500,00 oltre interessi, quale importo dovuto per il mancato pagamento da parte della società di alcuni canoni di locazione a far data dal mese di Parte_3
pagina 2 di 7 agosto 2013 fino al mese di giugno 2014 (data dell'avvenuto rilascio dell'immobile locato sito in Ottaviano alla via Sarno 35).
Si è costituita la parte opposta, la quale ha contestato la spiegata opposizione insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Il giudizio è poi giunto, a seguito di alcuni rinvii, all'odierna udienza per la decisione.
Ciò sinteticamente premesso in ordine ai fatti oggetto di causa, in via preliminare, occorre osservare che l'opposizione a decreto ingiuntivo, che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione, che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti, avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In effetti, a seguito dell'opposizione, il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudizio a cognizione piena. In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato ed il debitore gli eventuali fatti estintivi del diritto, costituiti dall'avvenuto adempimento ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento (ex multis, Cass. 04.12.1997, n. 12311; Cass.
14.04.1999, n. 3671; Cass. 25.05.1999, n. 5055; Cass. 07.09.1977 n. 3902; Cass.
11.07.1983 n. 4689; Cass. 09.04.1975 n. 1304; Cass. 08.05.1976 n. 1629; Cassazione,
Sez. Unite, 06.04.2001 e 30.10.2001 n.13533; Cassazione civile Sez. Unite, 07.07.1993,
n. 7448).
Nel merito l'opposizione presentata dai debitori ingiunti si è rivelata infondata e va rigettata per quanto di seguito esplicitato.
pagina 3 di 7 Pacifica tra le parti, oltre che provata per tabulas è la esistenza di un contratto di locazione registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Nola, al n.7785 serie 3°, (Allegato
n.7 produzione parte opposta) con il quale l'odierna opposta, , ha Controparte_1
concesso in locazione l'unità immobiliare a piano terra sita in Ottaviano alla via Vecchia
Sarno, n.35, per il canone mensile attuale di € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) alla società " che poi ha mutato denominazione Controparte_2
in ; pacifico altresì è Controparte_3
che con atto di fideiussione del 05.01.2013, ( allegato n. 9 del fascicolo di parte opposta) gli odierni opponenti hanno prestato fideiussione personale e senza beneficio di preventiva escussione nei confronti della società a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte dalla Controparte_3
(già ) nel predetto contratto di
[...] Controparte_4
locazione.
Risulta poi provato che con sentenza n. 940/2022 passata in giudicato (ved. attestazione di passaggio in giudicato allegata da parte opposta) il Tribunale ha rigettato l'opposizione proposta da e (odierni opponenti) Parte_1 Parte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 2139/2013 emesso dal Tribunale di Nola in data 2-
11.10.2013, con il quale era stato loro ingiunto il pagamento, in favore di
[...]
(odierna opposta), della somma di euro 7.000,00, oltre interessi e spese di lite, CP_1
a titolo di canoni di locazione dell'immobile oggetto di causa per le mensilità da marzo
2013 a luglio 2013 (ovvero per le mensilità immediatamente antecedenti quelle oggetto del presente giudizio).
Nella citata sentenza passata in giudicato si è rilevato che, con ordinanza del 5.12.2013 il Tribunale aveva convalidato nei confronti della società conduttrice, lo sfratto per morosità afferente alle mensilità dal marzo 2013 all' ottobre 2013.
Come correttamente rimarcato anche nella predetta pronuncia “La ordinanza di convalida dello sfratto per morosità ha efficacia di cosa giudicata sostanziale su ogni questione in merito alla risoluzione del contratto e al possesso di fatto della cosa
pagina 4 di 7 locata” (Cass., sent. n. 8116 del 2020 e n. 17049 del 2017, con la precisazione che “tale giudicato non preclude, nell'autonomia dei rispettivi e correlativi diritti, né al locatore di instaurare separato giudizio per il pagamento dei canoni, né al conduttore di chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo del pagamento e di eccepire e contrastare, nell'indagine sui rapporti di dare e di avere in relazione ai canoni, la misura di questi, tranne il caso in cui allo sfratto per morosità si sia accompagnata contestualmente l'ingiunzione di pagamento per i canoni, risultando, in tale ipotesi, coperti dal giudicato anche i fatti impeditivi/estintivi del relativo obbligo”.
In aderenza a quanto precede deve allora rilevarsi che il citato provvedimento di sfratto per morosità, unitamente peraltro alla citata sentenza mai impugnata, abbiano efficacia di giudicato in ordine alla risoluzione del contratto di locazione per la morosità della conduttrice, nonché al possesso materiale dell'immobile locato da parte della conduttrice.
In particolare, quanto a quest'ultimo profilo, la parte opposta ha prodotto in giudizio il verbale di rilascio dell'immobile tramite Ufficiale Giudiziario che attesta il rilascio tramite l'accesso forzato all'immobile in data 27 giugno 2014.
Del tutto sfornita di prova, ed invero smentita dal predetto verbale di rilascio, risulta allora la dedotta circostanza a mente della quale la società conduttrice avrebbe rilasciato l'immobile sin dal maggio del 2013.
In particolare, quanto al rilascio dell'immobile, la Suprema Corte ha chiarito che l'obbligazione di restituzione dell'immobile locato non si esaurisce in una qualsiasi generica messa a disposizione delle chiavi (non materialmente consegnate al locatore), bensì richiede, per il suo esatto adempimento, un'attività consistente in una incondizionata, restituzione del bene, vale a dire in un'effettiva immissione dell'immobile nella sfera di concreta disponibilità del locatore (Cass., 12.4.2006 n.
8616). Ove l'obbligato alla riconsegna dell'immobile locato non possa adempiere a causa della mancata cooperazione del creditore, può liberarsi solo attraverso la procedura prevista dall'art. 1216 c.c., con l'intimazione al creditore e la consegna dell'immobile al pagina 5 di 7 sequestratario nominato dal giudice, e non anche, pertanto, con l'abbandono dell'immobile (Cass., n. 8616/06 citata;
Cass. 30.3.1977 n. 1218). Inoltre, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, l'esclusione, per effetto di una offerta non formale ex art. 1220 c.c., della mora del conduttore nella restituzione dell'immobile locato vale a preservarlo dalla responsabilità per il ritardo, e, quindi, ad escludere la sussistenza in capo allo stesso dell'obbligo di corrispondere al locatore, a titolo risarcitorio, il "maggior danno", ossia un compenso superiore al canone stabilito nel contratto ormai cessato, ma non esclude anche il pagamento del canone, senza che rilevi in contrario la circostanza che il conduttore eventualmente abbia smesso di usare l'immobile secondo la destinazione convenuta, potendo costui sottrarsi al pagamento solo attraverso la riconsegna dell'immobile al locatore o l'offerta formale dello stesso ai sensi dell'art. 1216 c.c., con il risultato di costituire in mora accipiendi il locatore e liberarsi definitivamente della sua obbligazione (Cass., 10.2.2003 n. 1941).
Nel caso di specie non vi è prova della rituale consegna delle chiavi al locatore né di una rituale consegna dell'immobile il quale deve ritenersi che sia stato rilasciato solo nella data indicata nel verbale di rilascio (27 giugno 2014).
A partire da agosto 2013 e fino alla data dell'avvenuto rilascio deve allora riconoscersi il diritto della conduttrice di ottenere i relativi canoni di locazione il cui pagamento, giusta contratto di fideiussione del 05.01.2013, va posto a carico degli odierni opponenti.
Neppure infatti coglie nel segno la difesa degli opponenti laddove eccepiscono che il creditore avrebbe dovuto comunque costituire in mora il debitore principale prima di rivolgere la pretesa di pagamento nei loro confronti.
A ben vedere, infatti, gli odierni opponenti hanno prestato fideiussione personale e senza beneficio di preventiva escussione nei confronti della società.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la presente opposizione deve essere rigettata e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto va dichiarato definitivamente esecutivo.
pagina 6 di 7 Le spese processuali, liquidate come in dispositivo sulla base del DM 55/2014 e ss. mod, seguono la soccombenza e vengono poste carico degli opponenti in favore della parte opposta, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, I Sezione Civile, in composizione monocratica, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
2. Condanna e al pagamento, in favore di Parte_1 Parte_2 CP_1
di euro 2.540,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con
[...]
attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Nola, 03.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
pagina 7 di 7
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE
UDIENZA DEL 03.06.2025
Il Giudice;
lette le note scritte depositate ai fini della partecipazione all'odierna udienza;
letti gli atti e i documenti di causa;
viste le richieste delle parti;
P.Q.M.
Pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente sentenza.
pagina 1 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1204/2022 Ruolo Generale, vertente
TRA
E , rappresentati e difesi, giusta procura in Parte_1 Parte_2
atti, dall'avv. Fusco Salvatore, presso lo studio del quale elettivamente domiciliano in
San Gennaro Vesuviano (Na), alla Via Napoli n. 161;
OPPONENTI
E
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Luigi Controparte_1
Carbone, presso lo studio del quale elettivamente domiciliano in Terzigno (Na), alla via
Giordano n. 105;
OPPOSTA
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno Parte_1 Parte_2
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 74/2022 dell'11.01.2022, con cui si ingiungeva loro di pagare, in favore di , la complessiva somma di euro Controparte_1
16.500,00 oltre interessi, quale importo dovuto per il mancato pagamento da parte della società di alcuni canoni di locazione a far data dal mese di Parte_3
pagina 2 di 7 agosto 2013 fino al mese di giugno 2014 (data dell'avvenuto rilascio dell'immobile locato sito in Ottaviano alla via Sarno 35).
Si è costituita la parte opposta, la quale ha contestato la spiegata opposizione insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Il giudizio è poi giunto, a seguito di alcuni rinvii, all'odierna udienza per la decisione.
Ciò sinteticamente premesso in ordine ai fatti oggetto di causa, in via preliminare, occorre osservare che l'opposizione a decreto ingiuntivo, che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione, che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti, avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In effetti, a seguito dell'opposizione, il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudizio a cognizione piena. In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato ed il debitore gli eventuali fatti estintivi del diritto, costituiti dall'avvenuto adempimento ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento (ex multis, Cass. 04.12.1997, n. 12311; Cass.
14.04.1999, n. 3671; Cass. 25.05.1999, n. 5055; Cass. 07.09.1977 n. 3902; Cass.
11.07.1983 n. 4689; Cass. 09.04.1975 n. 1304; Cass. 08.05.1976 n. 1629; Cassazione,
Sez. Unite, 06.04.2001 e 30.10.2001 n.13533; Cassazione civile Sez. Unite, 07.07.1993,
n. 7448).
Nel merito l'opposizione presentata dai debitori ingiunti si è rivelata infondata e va rigettata per quanto di seguito esplicitato.
pagina 3 di 7 Pacifica tra le parti, oltre che provata per tabulas è la esistenza di un contratto di locazione registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Nola, al n.7785 serie 3°, (Allegato
n.7 produzione parte opposta) con il quale l'odierna opposta, , ha Controparte_1
concesso in locazione l'unità immobiliare a piano terra sita in Ottaviano alla via Vecchia
Sarno, n.35, per il canone mensile attuale di € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) alla società " che poi ha mutato denominazione Controparte_2
in ; pacifico altresì è Controparte_3
che con atto di fideiussione del 05.01.2013, ( allegato n. 9 del fascicolo di parte opposta) gli odierni opponenti hanno prestato fideiussione personale e senza beneficio di preventiva escussione nei confronti della società a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte dalla Controparte_3
(già ) nel predetto contratto di
[...] Controparte_4
locazione.
Risulta poi provato che con sentenza n. 940/2022 passata in giudicato (ved. attestazione di passaggio in giudicato allegata da parte opposta) il Tribunale ha rigettato l'opposizione proposta da e (odierni opponenti) Parte_1 Parte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 2139/2013 emesso dal Tribunale di Nola in data 2-
11.10.2013, con il quale era stato loro ingiunto il pagamento, in favore di
[...]
(odierna opposta), della somma di euro 7.000,00, oltre interessi e spese di lite, CP_1
a titolo di canoni di locazione dell'immobile oggetto di causa per le mensilità da marzo
2013 a luglio 2013 (ovvero per le mensilità immediatamente antecedenti quelle oggetto del presente giudizio).
Nella citata sentenza passata in giudicato si è rilevato che, con ordinanza del 5.12.2013 il Tribunale aveva convalidato nei confronti della società conduttrice, lo sfratto per morosità afferente alle mensilità dal marzo 2013 all' ottobre 2013.
Come correttamente rimarcato anche nella predetta pronuncia “La ordinanza di convalida dello sfratto per morosità ha efficacia di cosa giudicata sostanziale su ogni questione in merito alla risoluzione del contratto e al possesso di fatto della cosa
pagina 4 di 7 locata” (Cass., sent. n. 8116 del 2020 e n. 17049 del 2017, con la precisazione che “tale giudicato non preclude, nell'autonomia dei rispettivi e correlativi diritti, né al locatore di instaurare separato giudizio per il pagamento dei canoni, né al conduttore di chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo del pagamento e di eccepire e contrastare, nell'indagine sui rapporti di dare e di avere in relazione ai canoni, la misura di questi, tranne il caso in cui allo sfratto per morosità si sia accompagnata contestualmente l'ingiunzione di pagamento per i canoni, risultando, in tale ipotesi, coperti dal giudicato anche i fatti impeditivi/estintivi del relativo obbligo”.
In aderenza a quanto precede deve allora rilevarsi che il citato provvedimento di sfratto per morosità, unitamente peraltro alla citata sentenza mai impugnata, abbiano efficacia di giudicato in ordine alla risoluzione del contratto di locazione per la morosità della conduttrice, nonché al possesso materiale dell'immobile locato da parte della conduttrice.
In particolare, quanto a quest'ultimo profilo, la parte opposta ha prodotto in giudizio il verbale di rilascio dell'immobile tramite Ufficiale Giudiziario che attesta il rilascio tramite l'accesso forzato all'immobile in data 27 giugno 2014.
Del tutto sfornita di prova, ed invero smentita dal predetto verbale di rilascio, risulta allora la dedotta circostanza a mente della quale la società conduttrice avrebbe rilasciato l'immobile sin dal maggio del 2013.
In particolare, quanto al rilascio dell'immobile, la Suprema Corte ha chiarito che l'obbligazione di restituzione dell'immobile locato non si esaurisce in una qualsiasi generica messa a disposizione delle chiavi (non materialmente consegnate al locatore), bensì richiede, per il suo esatto adempimento, un'attività consistente in una incondizionata, restituzione del bene, vale a dire in un'effettiva immissione dell'immobile nella sfera di concreta disponibilità del locatore (Cass., 12.4.2006 n.
8616). Ove l'obbligato alla riconsegna dell'immobile locato non possa adempiere a causa della mancata cooperazione del creditore, può liberarsi solo attraverso la procedura prevista dall'art. 1216 c.c., con l'intimazione al creditore e la consegna dell'immobile al pagina 5 di 7 sequestratario nominato dal giudice, e non anche, pertanto, con l'abbandono dell'immobile (Cass., n. 8616/06 citata;
Cass. 30.3.1977 n. 1218). Inoltre, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, l'esclusione, per effetto di una offerta non formale ex art. 1220 c.c., della mora del conduttore nella restituzione dell'immobile locato vale a preservarlo dalla responsabilità per il ritardo, e, quindi, ad escludere la sussistenza in capo allo stesso dell'obbligo di corrispondere al locatore, a titolo risarcitorio, il "maggior danno", ossia un compenso superiore al canone stabilito nel contratto ormai cessato, ma non esclude anche il pagamento del canone, senza che rilevi in contrario la circostanza che il conduttore eventualmente abbia smesso di usare l'immobile secondo la destinazione convenuta, potendo costui sottrarsi al pagamento solo attraverso la riconsegna dell'immobile al locatore o l'offerta formale dello stesso ai sensi dell'art. 1216 c.c., con il risultato di costituire in mora accipiendi il locatore e liberarsi definitivamente della sua obbligazione (Cass., 10.2.2003 n. 1941).
Nel caso di specie non vi è prova della rituale consegna delle chiavi al locatore né di una rituale consegna dell'immobile il quale deve ritenersi che sia stato rilasciato solo nella data indicata nel verbale di rilascio (27 giugno 2014).
A partire da agosto 2013 e fino alla data dell'avvenuto rilascio deve allora riconoscersi il diritto della conduttrice di ottenere i relativi canoni di locazione il cui pagamento, giusta contratto di fideiussione del 05.01.2013, va posto a carico degli odierni opponenti.
Neppure infatti coglie nel segno la difesa degli opponenti laddove eccepiscono che il creditore avrebbe dovuto comunque costituire in mora il debitore principale prima di rivolgere la pretesa di pagamento nei loro confronti.
A ben vedere, infatti, gli odierni opponenti hanno prestato fideiussione personale e senza beneficio di preventiva escussione nei confronti della società.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la presente opposizione deve essere rigettata e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto va dichiarato definitivamente esecutivo.
pagina 6 di 7 Le spese processuali, liquidate come in dispositivo sulla base del DM 55/2014 e ss. mod, seguono la soccombenza e vengono poste carico degli opponenti in favore della parte opposta, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, I Sezione Civile, in composizione monocratica, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
2. Condanna e al pagamento, in favore di Parte_1 Parte_2 CP_1
di euro 2.540,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con
[...]
attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Nola, 03.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
pagina 7 di 7