Ordinanza cautelare 3 settembre 2010
Sentenza 18 febbraio 2011
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, ordinanza cautelare 03/09/2010, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2010 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00574/2010 REG.ORD.SOSP.
N. 00693/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso numero di registro generale 693 del 2010, proposto da:
NI TT, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Ughetta Bini, Marco Zuccoli Bergomi, con domicilio eletto presso Maria Ughetta Bini in Brescia, via Ferramola, 14;
contro
Comune di Paratico;
nei confronti di
Immobiliare Seven-6 di RE NI e C. Snc;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del permesso di costruire n. 4064/2008 prot. n. 6612 rilasciato il 16 aprile 2009 alla società Immobiliare Seven 6 di RE NI e c. s.n.c. per l’esecuzione di lavori di demolizione di fabbricati esistenti e realizzazione nuovo complesso residenziale” sull’area contraddistinta al fg. 10 del mappale 85, in via Barro;
- del permesso di costruire n. 4064/08/1 prot. n. 7288 inerente “variante in corso d’opera al p.c. n. 4064/08 con cambio di destinazione d’uso da portico ad autorimessa, nuovo pergolato in legno e sopralzo della copertura per corpo centrale destinato a sottotetto, rilasciato alla società Immobiliare Seven 6 in data 12 gennaio 2010;
- di ogni altro atto presupposto, connesso ed endoprocedimentale, ivi compresi i pareri della commissione edilizia in data 15 ottobre 2008 e 29 ottobre 2009.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 settembre 2010 il dott. Mario Mosconi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto di dover acquisire, ferma restando la disposta sospensione, copia conforme autenticata di tutte le norme locali citate nella risposta dell’Ufficio Tecnico n. prot 6308 del 26.7.2010 e nell’atto impugnato;
P.Q.M.
conferma, allo stato, l’accoglimento dell’istanza cautelare;
invita il Comune a provvedere a quanto sopra con deposito presso la Segreteria dell’adito TAR entro 10 giorni dalla data di notifica della presente o dalla data di ricezione della sua comunicazione, se anteriore;
Manda la definitiva trattazione dell’istanza cautelare alla camera di consiglio del 30 settembre 2010.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 2 settembre 2010 con l'intervento dei Signori:
Sergio Conti, Presidente
Mario Mosconi, Consigliere, Estensore
Stefano Tenca, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/09/2010
IL SEGRETARIO