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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 07/03/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI MESSINA SEZIONE I CIVILE
La Corte d'Appello di Messina, I sezione civile, riunita in Camera di Consiglio, composta dai magistrati: Dott. Augusto SABATINI Presidente Dott.ssa Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere Dott. Francesco TREPPICCIONE Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 921/2021 R.G. vertente tra
La con sede in Patti (ME) in persona del suo legale Parte_1 rap e, c.f. elettivamente domiciliata in P.IVA_1 Patti nella via L. D'Amico n° 1, pr dell'Avv. Nuccio Ricchiazzi che la rappresenta e difende per procura alle liti posta a margine dell'atto d'appello APPELLANTE E
nato il [...] a [...] c.f. CP_1 [...]
, elettivamente domiciliata in Patti nella via Due Giugno 2b C.F._1 io dell'Avv. Carmen Trifilò che lo rappresenta e difende per procura alle liti rilasciata su foglio separato in calce alla comparsa di risposta in appello APPELLATO
*** Oggetto: Appello avverso ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. Rep. n.1268/2021 notificata il 22.11.2021 (n. 1570/2020 R.G.) del Tribunale di Patti pubblicata il 16- 18.11.2021, avente ad oggetto vendita di cose immobili.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 20.05.2023 tenuta in “trattazione cartolare” con note ritualmente depositate i procuratori delle parti hanno chiesto che la causa fosse decisa.
1 Il procuratore della parte appellante ha così concluso:
“La Srl esponente precisa le conclusioni riportandosi a tutto quanto richiesto, dedotto ed eccepito in atti e verbali di causa e, anche in questa Sede, reitera la richiesta di ammissione della prova testimoniale con l'indicato teste, Arch. , già articolata ed ingiustamente disattesa in Testimone_1 primo grado, il cui espletamento si ritiene determinante al fine di escludere l'imputabilità del lamentato inadempimento a carico della stessa.”
Il procuratore della parte appellata ha così precisato le sue conclusioni:
“L'Avv. Carmen Trifilò, nell'interesse del proprio assistito, precisa le conclusioni riportandosi a tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito nei propri atti di nei verbali di causa con il rigetto delle contrarie istanze, eccezioni e difese e con vittoria di spese e compensi. Chiede che la causa venga assunta in decisione con la concessione dei termini di legge per lo scambio degli scritti difensivi conclusivi.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione in appello notificata il 22.12.2021 la società ha Parte_1 impugnato davanti a questa Corte, nei confronti di CP_1 l'ordinanza indicata in oggetto con la quale il Giudice Tribunale di Patti rigettando la domanda attorea ha così disposto:
“ Dichiara la legittimità del recesso esercitato da con nota pec del 5.10.2020 in CP_1 relazione alla scrittura privata del 6.12.2019 stipulata con la - Condanna la Parte_1
in persona del legale rappresentante pro te ne, in favore di Parte_1
del doppio della caparra confirmatoria da questi versata per le causali di cui al CP_1
per la complessiva somma di euro 32.000,00; - Condanna la Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite, liquidate in euro 2.768,00, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e cpa, come per legge. Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento ai procuratori delle parti costituite.”
ha impugnato la sentenza per i motivi che s'illustreranno Parte_1 infra ed ha chiesto che, in riforma della stessa, fosse accolto il gravame e, previa sospensione della efficacia esecutiva dell'ordinanza, fosse accolto l'appello e in conseguenza annullata, revocata e/o con qualsiasi altra statuizione riformata la decisione impugnata nella parte in cui era stato dichiarato legittimo il recesso dell'appellato, e la società appellante condannata alla restituzione del doppio della caparra confirmatoria e al pagamento delle spese processuali. In via istruttoria la parte appellante ha chiesto l'ammissione della prova testimoniale non ammessa nel giudizio di primo grado e la condanna della parte appellata alle spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 29.03.2022 si è costituito che ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma CP_1 della sentenza impugnata oltre al pagamento delle spese processuali e al risarcimento del danno per lite temeraria.
2 La Corte all'udienza del 20.05.202, tenuta in trattazione cartolare, su richiesta delle parti ha trattenuto la causa in decisione concedendo i termini per il deposito di memorie conclusive a sensi dell'art. 190 c.p.c.. Le parti hanno depositato scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e non può trovare accoglimento.
1. SULLA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA PER MANCATA AMMISSIONE DELLA PROVA PER TESTI .
Con il primo motivo di gravame la parte appellante contesta che il Giudice di prime cure non avrebbe correttamente valutato l'ammissibilità e la conducenza della prova testimoniale richiesta per consentire di dimostrare la non imputabilità alla stessa dell'inadempimento contrattuale denunciato dalla parte promissaria acquirente.
La vicenda giudiziaria ha avuto inizio quando l'appellato a proposto al CP_1 Giudice il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. in virtù del qual va: a) di aver sottoscritto in data 6.12.2019 un preliminare per l'acquisto di un appartamento sito in Patti C.da Cuturi a piano terra con terreno di pertinenza di proprietà della in catasto fabbricati al f. 9 p.lla 1313 sub 3 facente Parte_1 parte esidenziale denominato “Miramare Residence”; b) di aver concordato il prezzo della vendita in € 135.000,00 versando in acconto e a titolo di caparra confirmatoria l'importo di € 16.000,00; c) di essere indicato dalla promittente venditrice che l'unità immobiliare promessa in vendita era di proprietà della stessa, libera da ipoteche, debiti, sequestri, con lavori di completamento dell'immobile da ultimarsi entro otto mesi e con atto da stipularsi entro il 30/10/2020.
Prosegue nel ricorso il che, invece, a seguito di una ispezione CP_1 ipotecaria accertava che data di stipula del preliminare a carico dell'immobile promesso in vendita era stata trascritta la domanda giudiziale di un'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. dal terzo creditore Controparte_2 per l'intero complesso immobiliare di cui faceva parte an lui promessa in vendita, aggiungendo che in data 16/01/2020 la società appellante lo aveva alienato ad una terza società privandosi la Controparte_3 della sua disponibilità e titolarità. Parte_1
3 Accertava altresì che la società acquirente con atto del 24.09.2020 aveva ceduto la proprietà del complesso immobiliare (ivi compresa l'unità abitativa a lui promessa in vendita) alla che in precedenza aveva Controparte_2 trascritto la domanda revoca Tenuto conto di tali circostanze, eccepiva il grave inadempimento della
[...] all'esecuzione del preliminare di vendita. Parte_1
La costituitasi in giudizio contestava l'inadempimento Parte_1 rile stato il a rendersi inadempiente per non aver CP_1 ottenuto il mutuo per l'acquisto obile entro il termine essenziale di 60 giorni dalla promessa vendita, e quindi così come espressamente prescritto all'art. 2 del preliminare, lo stesso aveva diritto a pretendere solo la restituzione delle somme anticipate, decurtate dell'importo di € 3.000,00 e non come aveva chiesto in domanda il pagamento del doppio della caparra versata. La parte appellante chiedeva di accertare le circostanze dedotte con l'assunzione del teste Sig. direttore dei lavori edili, il quale Testimone_1 avrebbe personalmente par tative verbali per la risoluzione del preliminare in virtù del quale la società promittente venditrice si sarebbe impegnata a restituire entro l'anno 2020 la somma di € 13.000,00 trattenendo la restante parte di € 3.000,00 come previsto nel preliminare all'art. 2 ultimo comma.
Il motivo d'appello è infondato.
Come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure l'assunzione della prova orale che era stata denegata non è più stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni ritenendosi rinunciata.
“ Le istanze istruttorie rigettate dal giudice del merito devono essere riproposte con la precisazione delle conclusioni in modo specifico e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti, dovendosi, in difetto, ritenere abbandonate e non riproponibili con l'impugnazione; tale presunzione può, tuttavia, ritenersi superata qualora emerga una volontà inequivoca di insistere nella richiesta istruttoria in base ad una valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione tra la richiesta probatoria non esplicitamente riproposta con le conclusioni e la linea difensiva adottata nel processo;
della valutazione compiuta il giudice è tenuto a dar conto, sia pure sinteticamente, nella motivazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la pronuncia della Corte d'appello che si era limitata a rilevare la mancanza di una specifica riproposizione delle istanze probatorie con le conclusioni, trascurando di considerare che l'istanza di ammissione delle prove orali era già stata reiterata dall'istante con la richiesta, successiva al rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni, di revoca o di modifica dei provvedimenti istruttori del giudice di primo grado). Cass. Civ. Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 10767 del 04/04/2022
4 Ritiene la Corte che nel caso in esame non è emersa una volontà inequivoca di insistere nella richiesta istruttoria in quanto, sebbene con la costituzione in giudizio la aveva chiesto attraverso la testimonianza di Parte_1 provare ch di desistito dall'acquisto concordando la CP_1 risoluzione del re, tuttavia a fronte della denegata richiesta di mutamento del rito questi all'udienza successiva non ne aveva chiesto la modifica ed non aveva insistito nella prova testimoniale. Anche nelle note a trattazione scritta del 27.05.2021 e dell'8.11.2021 la Pt_1 non ha chiesto la rimessione in istruttoria della causa per l'ammission prova orale, né insistito nell'assunzione del teste (pur non riportando specificatamente i capitolati di prova) ma si è limitata ad insistere genericamente in tutto quanto dalla stessa eccepito chiedendo che la causa fosse posta in decisione.
La posizione processuale assunta dall'appellante appare quella di una rinunzia all'ammissione della prova orale.
E' altresì condivisibile la motivazione espressa dal Giudice di prime cure riguardo la inammissibilità della prova testimoniale (pag. …) secondo la quale “La valutazione delle circostanze, in presenza delle quali è consentita, a norma dell'art. 2723 cod. civ., l'ammissione della prova per testimoni di patti, aggiunti o contrari, posteriori alla formazione di un documento, è demandata al potere discrezionale del giudice di merito, il quale può anche attribuire, in negativo o in positivo, valore preminente ad una od alcune di esse, con apprezzamento che, se congruamente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità (Così Cass. civ. Sez. III, 22/05/2006, n. 11932).
La doglianza alla sentenza impugnata non si misura con le superiori motivazioni del giudicante non argomentando l'appellante alcuna critica allo specifico ragionamento del Giudice, per cui la censura risulta complessivamente inammissibile, in quanto non idonea a superare le specifiche ragioni su cui si fonda la decisione di primo grado.
Per altro verso la prova testimoniale era ed è comunque inammissibile poiché la prova della risoluzione del contratto preliminare in cui si sarebbe tradotta l'asserita transazione tra le parti è soggetta alla stessa forma scritta ad substantiam richiesta per il contratto originario.
“Anche il contratto con il quale le parti manifestano la volontà concorde di sciogliere il precedente contratto preliminare di compravendita immobiliare deve avere, ad substantiam, la stessa forma scritta richiesta per il contratto originario che si intende sciogliere, pur non essendo ciò espressamente disposto dall'articolo 1351 del Cc.” (Cass. Civ. Sez. 2 - , Sentenza n. 18875 del 10/07/2024).
5 “La risoluzione consensuale di un contratto, riguardante il trasferimento, la costituzione o l'estinzione di diritti reali immobiliari, è soggetta al requisito della forma scritta ad substantiam non soltanto quando il contratto da risolvere sia definitivo e, quindi, il contratto risolutorio rientri nella espressa previsione dell'art. 1350 cod. civ., ma anche quando detto contratto da risolvere sia preliminare, tenuto conto che la ragione giustificativa dell'assoggettamento del preliminare all'indicata forma, ai sensi dell'art. 1351 cod. civ., da ravvisare nell'incidenza che il preliminare spiega su diritti reali immobiliari, sia pure in via mediata, tramite l'assunzione di obbligazioni, si pone in termini identici per il contratto risolutorio del preliminare stesso, con la conseguenza che, anche rispetto ad esso, non è ammissibile la prova testimoniale.” Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 10328 del 19/10/1998 - Rv. 519838 - 01)
La ragione di tale scelta alla quale Corte di Cassazione è pervenuta dopo alcune differenti interpretazioni (cfr., ad esempio, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7551 del 16/12/1986, Rv. 449574 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3816 del 06/06/1988, Rv. 459047, che avevano considerato ammissibile un accordo risolutorio di un contratto preliminare di compravendita immobiliare concluso in forma verbale o per facta concludentia) risiede nel fatto che l'assoggettamento del preliminare alla forma scritta indicata dall'art. 1351 c.c., da ravvisare nell'incidenza che il preliminare spiega su diritti reali immobiliari, sia pure in via mediata, tramite l'assunzione della relativa obbligazione di trasferimento, si pone in termini identici per il contratto risolutorio del preliminare stesso.
In ultimo non può non sottacersi che il preliminare di vendita era inidoneo al promissario acquirente per ottenere la concessione di un mutuo tenuto conto che da un mero accertamento ipotecario dell'istituto mutuante sarebbe emersa la trascrizione dell'azione revocatoria sullo stesso (non indicato nell'atto), circostanza questa, ostativa al rilascio del mutuo poiché l'immobile oggetto del preliminare non poteva essere posto a garanzia dello stesso. Il rigetto del superiore motivo d'appello assorbe quello successivo relativo alla riforma della condanna delle spese processuali del giudizio di primo grado.
Non ricorrono i presupposti al risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Per effetto della soccombenza della parte appellante deve disporsi a suo carico la condanna alle spese processuali del grado sulla base dei parametri di cui al D.M . n. 55/14 cosi come aggiornato dal D.M. 147/2022 (scaglione di valore: fino ad euro 52.000,00) nella misura minima per la non complessità della questione trattata che sono liquidate in euro 3.920,00 oltre spese generali 15%, i.v.a. (ove dovuta) e c.p.a (studio: 860,00; introduttiva: 650,00; trattazione: 910,00; decisionale: 1.500,00).
6 A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif. succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “(…) quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis (…)”, questa Corte“… dà atto … della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente …”,con l'avvertenza per cui “(…) l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso (…)” fermo restando che compete esclusivamente all'Amministrazione giudiziaria e, quindi, al funzionario di cancelleria valutare se, nonostante la predetta attestazione, spetti o meno nel caso concreto la doppia contribuzione (v. in tal senso Cass. Civ. n. 13055/2018).
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione sull'appello proposto da in persona del suo Parte_1 legale rappresentnante pro tempore in appello notificato a mezzo pec il 22.11.2021, nei confronti di avverso CP_1 l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Trib 8.11.2021 nel giudizio iscritto al n. 1570/2020 R.G. così statuisce:
1. Rigetta l'appello perché infondato e conferma l'ordinanza impugnata.
2. Condanna in persona del suo legale rappresentante Parte_1 pro tempore, al pagamento in favore di delle spese CP_1 processuali liquidate come in parte motiv e i.v.a. (ove dovuta) c.p.a. e spese generali in misura del 15%.
Dà atto che la parte appellante, in quanto soccombente ut supra, è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito …” della presente pronuncia. Così deciso in Messina, nella camera di consiglio (da remoto), il 26.02.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. Francesco TREPPICCIONE) (dr. Augusto SABATINI)
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