Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 15/04/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 789/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giuliana GIULIANO Presidente dott. Guerino IANNICELLI Consigliere rel. dott. Francesco BRUNO Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 789 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente
TRA
, nata a [...] il [...] ( ); Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...] Controparte_1
); C.F._2
nato a [...] il [...] Controparte_2
), in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità C.F._3
genitoriale sul figlio minore , nato ad [...] il [...] Persona_1
); C.F._4
nato a [...] il [...] Controparte_2
); C.F._5
nato a [...] il [...] ); Controparte_3 C.F._6
nato a [...] il [...] Controparte_4
); C.F._7
nato a [...] il [...] Persona_1
; C.F._8
rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Liguori per procura allegata all'atto di appello;
- appellanti -
E
1
, con sede in alla via S. Leonardo;
[...] CP_5
rappresentata e difesa dall'avv. Annarita Colantuono per procura allegata alla comparsa di risposta;
- appellata -
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Salerno, ex art. 702-ter c.p.c., depositata il 06/06/2024.
FATTI DI CAUSA
Dopo le prime indagini diagnostiche del 3.5.2016, fu Persona_1
ricoverato in data 7.5.2016, per una neoplasia vescicale, presso il presidio ospedaliero “Fucito” di Mercato San IN (struttura sanitaria dell
[...] di _5
). Eseguito l'esame istologico (in data 11.5.2016), il paziente venne dimesso CP_5
in data 14.5.2016, in attesa del referto, che evidenziò un carcinoma uroteliale. In data 21.12.2016 venne sottoposto ad intervento chirurgico di cistectomia presso il presidio ospedaliero di Nocera ER. A gennaio 2018 le sue condizioni si aggravarono (diagnosi di recidiva pelvica da pregressa doppia neoplasia vescico- prostatica) fino al decesso avvenuto in data 21.2.2018.
Ciò premesso, (moglie) e (figlia) agirono Parte_1 Controparte_1 in giudizio per la condanna dell' _5
al risarcimento, sia dei danni non
[...]
patrimoniali iure hereditatis (patiti dal de cuius e trasmessi alle eredi, quali il danno
“biologico terminale e/o morale catastrofale e/o esistenziale e/o alla vita privata
e/o al rapporto e all'integrità familiare o parentale e/o da perdita delle chance di sopravvivenza ovvero delle concrete ed effettive occasioni favorevoli che il Sig.
statisticamente aveva di avere una vita sana, libera da malattia, Persona_1
di qualità migliore e più lunga, per la lesione del diritto ad una compiuta informativa e all'autodeterminazione in vista della disposizione della propria salute, del proprio corpo e della propria vita nella misura che verrà ritenuta secondo giustizia”), sia dei danni “iure proprio” subiti dalle attrici per la perdita parentale. Questi ultimi, sia patrimoniali (“lucro cessante e/o emergente e/o da perdita di possibilità (c.detta perdita di chance), passato e futuro, per la perdita delle prestazioni attinenti alla cura, al mantenimento, agli alimenti, all'assistenza fisica e morale, emergente passato e futuro per spese funeratizie e spese vive, sostenute e da sostenersi in futuro ecc. (in breve nessuno escluso od eccettuato
2 anche se qui non espressamente richiamato), nella misura equitativa che verrà ritenuta secondo giustizia”), sia non patrimoniali (“morale, esistenziale, da perdita del rapporto parentale, da perdita di chance di godere dell'intenso rapporto parentale con il congiunto ovvero delle concrete ed effettive occasioni favorevoli che le ricorrenti avevano di godere dell'intenso legame affettivo e della concreta vicinanza psicologica che avevano con il congiunto, alla sfera sessuale (per la sola ricorrente ), alla vita privata, al rapporto e all'integrità familiare o Parte_1
parentale e, comunque, per la lesione dei valori/interessi giuridicamente protetti e dei personalissimi diritti umani inviolabili e/o fondamentali, costituzionalmente protetti, ecc. (in breve nessuno escluso od eccettuato anche se qui non espressamente richiamato), nella misura che verrà ritenuta secondo giustizia”).
Intervennero in giudizio, per proporre domande risarcitorie, anche l'altro figlio nato il [...]), il fratello ( nato il Controparte_2 Controparte_2
5.1.1949) e i nipoti ( , nato il [...], rappresentato dal padre Persona_1
nato il [...]); ; Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
, nato il [...]). Persona_1
L'ordinanza impugnata
L'ordinanza in oggetto esclude la responsabilità contrattuale dell
[...]
_5
per la morte di , poiché l'onere gravante sulla parte
[...] Persona_1
attrice di provare che l'aggravamento della malattia e la morte siano eziologicamente riconducibili alla condotta dei sanitari non può ritenersi assolto sulla base della documentazione medica prodotta, nonché degli accertamenti e delle valutazioni effettuate dai consulenti tecnici in sede di accertamento tecnico preventivo. Conseguentemente, rigetta le domande proposte.
Il giudice di primo grado espone che, come evidenziato dai consulenti tecnici,
l'operato dei sanitari durante il ricovero dal 3 al 14 maggio 2016 appare “corretto ed adeguato” e “opportuni furono i consigli formulati nella lettera di dimissione”; che “non sono emersi successivi elementi di giudizio per permettere di affermare se
i Sanitari abbiano o meno ottemperato al dovere di informare il Paziente dell'esito dell'esame istologico e se si siano proposti, in maniera “attiva”, per il conseguente percorso terapeutico e processo di cura”; che “ugualmente, non ci è dato sapere quale sia stata la condotta del medico curante (medico di medicina generale) al quale era indirizzata la lettera di dimissione”; che “quale ultima annotazione, non si può tacere che il paziente, ricoverato, il 07/10/2016, nell'unità operativa di
3 urologia del presidio ospedaliero “Umberto I°” di Nocera ER, in nota per cistectomia radicale, il 21/10/2016, contro il parere dei sanitari e reso edotto sulle conseguenze, abbandonò l'ospedale ritardando l'intervento di due mesi”; che “in conclusione, non sono stati forniti elementi di giudizio, ancorati a generalizzazioni scientificamente valide, tali da permetterci di esprimere un giudizio, anche solo probabilistico (“è più probabile che non”), in merito ad eventuale responsabilità professionale”; che, considerati i momenti salienti della vicenda (14.5.2016: dimissione U.O. Mercato San IN;
- primi di giugno: consegna del referto istologico (dall'atto di citazione si rileva che il referto istologico era consegnato a circa due settimane dalla dimissione); - 7.10.2016: ricovero presso P.O. Per_2
con dimissioni contro il parere dei sanitari;
- 19.12.2016: ricovero presso P.O. con intervento chirurgico), “risulta evidente che non è possibile Per_2 considerare con un “ritardo” di 7 mesi (che ritardo non è, alla luce delle considerazioni già effettuate sull'an)”; che, considerando il lasso di tempo tra la consegna dell'istologico (primi di giugno circa) e il ricovero a dicembre 2016 (circa
7 mesi), considerando che il si ricoverava il 7 ottobre ed era dimesso Per_1
contro il parere dei sanitari, “il lasso di tempo di 3 mesi (ovvero sino al 19/12/2016) andrà addebitato alla autonoma decisione del ”; che “andranno decurtati, Per_1 pertanto, questi 3 mesi per cui l'ipotetico ritardo andrebbe ridotto a 4 mesi” e
“riportate, inoltre, il tempo utile di circa 90 giorni per la cistectomia, per cui tale tempistica andrà ulteriormente decurtata”; che “in conclusione, quindi, il “ritardo” andrebbe quantificato al più in un mese che, come è noto, in medicina legale assume unicamente una valenza cronologica e non certamente biologica. Tra
l'altro andrebbe anche specificato che tale ipotetico ritardo risulta comunque nullo rispetto al ritardo (2 anni) con cui il paziente si rivolgeva alle cure dei sanitari: ed infatti, come evincibile dalla diagnosi di dimissione nonché dall'anamnesi patologica remota della cartella clinica del ricovero del maggio 2016, risulta che il paziente presentasse segni/sintomi indicativi (ematuria) da circa due anni, senza che venisse effettuato alcun controllo clinico. In tal senso certamente non può assumere valenza causale un “ritardo” di 1 mese (da voi quantificato in sette mesi)
a fronte di un ritardo di circa due anni addebitabile al paziente”.
(nato il [...]), Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore
(nato il [...]), (nato il [...]), Persona_1 Controparte_2
e (nato il [...]), Controparte_3 Controparte_4 Persona_1
4 propongono appello avverso l'ordinanza, al quale
[...]
, _5 _5
costituitasi, resiste.
L'appello
L'appello, che ripete numerosissime volte le medesime censure, nei primi due motivi impugna l'ordinanza per aver esaminato “solo ed esclusivamente la domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale”, omettendo l'esame e la pronuncia sulla “distinta ed autonoma domanda di risarcimento del danno da omessa e/o incompleta informazione e da lesione dell'autodeterminazione del de cuius, specificamente formulata e richiesta dai danneggiati iure hereditatis”
(le originarie attrici e rispettivamente Parte_1 Controparte_1 moglie e figlia, e l'interventore figlio). Ritengono che Controparte_2
l'ordinanza impugnata sia “corretta e condivisibile nella parte in cui ha esaminato e rigettato la domanda di risarcimento del danno da morte/perdita del rapporto parentale richiesto dai danneggiati”, ma “assolutamente errata, ingiusta e contraddittoria nella parte in cui non ha specificamente esaminato le distinte ed autonome domande di risarcimento del danno da omessa e/o incompleta informazione e da lesione dell'autodeterminazione del de cuius, come ritualmente e specificamente formulate dai danneggiati, iure hereditatis, sempre espressamente reiterate e mai abbandonate nel corso del giudizio di primo grado”.
Secondo gli appellanti, dopo aver “del tutto erroneamente ed imprudentemente” dimesso il paziente (il 14.5.2016) senza attendere i risultati dell'esame istologico eseguito in data 11.5.2016, i sanitari dell'Azienda ospedaliera avrebbero violato i loro obblighi informativi, ledendo il diritto del paziente alla corretta e completa informazione sulla gravità della patologia e all'autodeterminazione in ordine all'esecuzione di un urgente intervento chirurgico. Specificamente, i sanitari avrebbero omesso di valutare il referto istologico del 17.5.2016 (con diagnosi di
“carcinoma a cellule transizionali papillare con focali aspetti invertiti. Alto grado istologico di malignità sec. WHO (ovvero Grado 3 sec. WHO). Lamina propria: infiltrazione diffusa. Tonaca muscolare propria (muscolo detrusore): infiltrata.
Stadio patologico: pT2”) e di convocare il paziente e/o i suoi familiari per renderli compiutamente edotti sui suoi risultati, sulla gravità della patologia, sulla necessità di intervenire urgentemente per via chirurgica con una cistectomia radicale e sui rischi connessi all'aggravamento della patologia in caso di tardivo trattamento della stessa.
5 Sostengono gli appellanti che la “valutazione dell'esame istologico, infatti, non veniva mai eseguita dai sanitari in servizio presso la struttura sanitaria, atteso che il referto relativo a tale esame veniva consegnato alla figlia del de cuius, dopo circa un mese dalla dimissione, senza essere corredato da alcun parere medico né da alcuna prescrizione di terapie e/o ulteriori interventi”; che queste precise allegazioni difensive “non sono state in alcun modo contestate dalla struttura sanitaria”, sono “pacifiche e/o non contestate e, quindi, sussistenti e non abbisognevoli di prova”; che, comunque, la struttura sanitaria non ha assolto all'onere della prova di aver adempiuto all'obbligo di informazione;
che tutto ciò è corroborato dall'accertamento dei consulenti tecnici, i quali hanno evidenziato che
“non sono stati emersi successivi elementi di giudizio per permettere di affermare se i Sanitari abbiano o meno ottemperato al dovere di informare il paziente dell'esito dell'esame istologico e se si siano proposti, in maniera “attiva”, per il conseguente percorso terapeutico e processo di cura”, che “non sembra che i
Sanitari del presidio ospedaliero di Mercato San IN abbiano fornito prova di aver ottemperato all'obbligazione sanitaria di informare il Paziente sull'esito dell'esame istologico”.
Deducono che il de cuius, se fosse stato informato tempestivamente e correttamente della gravità della patologia e dei “rischi derivanti da un tardivo e/o omesso intervento chirurgico di cistectomia radicale” (netto peggioramento del suo stato di salute con un travagliato e doloroso aggravamento della patologia neoplasica e rischio di perdita della vita), “non avrebbe acconsentito alla condotta colpevolmente attendista dei sanitari ed avrebbe scelto di sottoporsi immediatamente, sin dal giorno della pur omessa diagnosi/consegna del certificato istologico, al suddetto intervento chirurgico di cistectomia radicale, eventualmente anche trasferendosi presso una diversa struttura sanitaria altamente specializzata nel trattamento di casi analoghi”; che successivamente “il de cuius, del tutto ignaro delle gravi problematiche tumorali da cui era affetto”, si è sottoposto ad una cistoscopia per blocco urinario (in data 7.10.2016), è stato ricoverato presso il presidio ospedaliero di Nocera ER (facente parte dell' ), inserito in CP_6
una lista d'attesa per l'intervento di cistectomia radicale, eseguito il 21.12.2016 presso il medesimo presidio ospedaliero;
che “il de cuius, in seguito a detto complessivo errato ed inadeguato trattamento sanitario cui veniva sottoposto dal
3/5/2016 al 14/5/2016 ed a causa delle omissioni informative e terapeutiche commesse dai sanitari dell' Controparte_7
[...
[...] [
in merito alla effettiva natura, gravità e portata
[...]
della patologia tumorale, subiva un netto peggioramento del suo stato di salute
(evoluzione della patologia tumorale con progressione dal secondo al quarto stadio patologico), un ritardo di sette mesi per il trattamento chirurgico della neoplasia, con riduzione seria, concreta ed apprezzabile, in base a dati statistici e probabilistico-presuntivi, delle possibilità/chance di guarigione e sopravvivenza, nonché lesioni personali che peggioravano sempre più fino a provocarne il successivo decesso, avvenuto durante il periodo di radioterapia, il 21/2/2018”.
Precisano gli appellanti che “il danno-conseguenza risentito dal de cuius, infatti, consiste nella lesione del suo diritto all'autodeterminazione per la contrazione della libertà di disporre di sé stesso e nella conseguente sofferenza morale e psichica che ne è derivata”; che l'omissione dei doveri informativi “ha precluso al de cuius di sottoporsi ad un tempestivo intervento” che gli avrebbe consentito di sopravvivere e avrebbe reso meno gravosa “la sopportazione (ed accettazione) prima dei postumi invalidanti purtroppo residuati e poi della possibilità di perdere la vita, in quanto tali eventualità sarebbero state considerate come l'esito di una scelta personale e non il frutto di un'imposizione altrui”.
Gli appellanti criticano, poi, l'ordinanza nella parte in cui addebita al paziente il ritardo nell'esecuzione dell'intervento chirurgico, sia perché presentava segni indicativi della malattia (ematuria) da circa due anni e, ciononostante, non aveva effettuato alcun controllo clinico, sia perché, ricoverato il 7.10.2016 presso il presidio ospedaliero di Nocera ER per cistectomia radicale, il 21.10.2016, contro il parere dei sanitari e reso edotto sulle conseguenze, abbandonò l'ospedale ritardando l'intervento di due mesi, dal 21.10.2016 al 21.12.2016. Lamentano che il ritardo di due anni è un'affermazione frutto di un “errore materiale nella lettura della C.T.U.”, avendola attribuita ai consulenti d'ufficio, mentre era contenuta nelle difese della struttura sanitaria. Ritengono, inoltre, irrilevante lo stato patologico anteriore del paziente sul nesso causale tra l'inadempimento dei sanitari e l'evento di danno, così come irrilevante è il “presunto concorso colposo del paziente” per aver ritardato di due mesi l'intervento chirurgico, e la “presunta corresponsabilità del medico curante”, per di più erroneamente rilevati d'ufficio, nonostante si tratti di eccezioni in senso stretto che l'azienda ospedaliera convenuta, costituitasi tardivamente, non ha mai proposto.
Con il terzo e quarto motivo gli appellanti impugnano la decisione di primo grado per aver omesso l'esame e la pronuncia sulla “distinta ed autonoma domanda
7 di risarcimento del danno da perdita di chance non patrimoniale, specificamente formulata e richiesta dai danneggiati sia iure proprio che iure hereditatis”.
Al netto degli argomenti critici già svolti nei primi due motivi, gli appellanti osservano, con riferimento alla perdita delle chance di sopravvivenza, che i consulenti tecnici hanno accertato che, qualora i sanitari fossero intervenuti tempestivamente, sia dal punto di vista diagnostico che terapeutico-chirurgico, a decorrere dall'emissione del referto istologico, la neoplasia avrebbe avuto l'81% di probabilità di non estendersi e di non aggravarsi oltre il secondo stadio e il paziente avrebbe visto preservate le proprie aspettative di sopravvivenza nella misura del
63%; che “il ritardo di sette mesi del trattamento chirurgico ha determinato una evoluzione della patologia con progressione dal secondo (pT2) al quarto
(pT3bpN3) stadio patologico e con riduzione, in base a dati statistici e probabilistico-presuntivi, delle possibilità di sopravvivenza a cinque anni dal 63% al 15%”; che, pertanto, si è determinata una “perdita di chance di survivre” di grado medio-elevato, “danno non patrimoniale” necessariamente valutabile facendo ricorso ad un criterio equitativo”.
La risposta dell'azienda ospedaliera appellata
L _5
eccepisce l'inammissibilità dell'appello per violazione del
[...]
principio di sinteticità e chiarezza degli atti (art. 121 c.p.c.) e dei criteri e limiti dimensionali individuati, ai sensi dell'art. 46 disp. att. c.p.c., con decreto adottato dal Ministro della Giustizia (il quale, all'art. 3, dispone per gli atti introduttivi dei giudizi di impugnazione il limite dimensionale massimo di 50.000 caratteri corrispondenti a circa 25 pagine, mentre “l'atto di appello che ci occupa si compone di complessive 212 pagine”).
Eccepisce l'inammissibilità dell'appello anche per violazione dell'art. 342 c.p.c., trattandosi di un atto “ponderoso, ipertrofico, con una mescolanza di elementi di fatto ed elementi di diritto che rendono incomprensibile le ragioni delle doglianze”
e che “comprime sensibilmente i diritti difensivi della convenuta Azienda impossibilitata a “riscontrare” le centinaia di pagine in cui si sviluppa l'atto di gravame, affetto, peraltro da numerose ripetizioni precisandosi sul punto che le sole conclusioni constano di ben 8 pagine”.
Nel merito, l'appellata risponde che, ripercorrendo temporalmente i fatti, il
Tribunale ha escluso il danno da perdita di chance di guarigione e sopravvivenza asseritamente subito dal paziente in ragione della dedotta lesione del diritto ad una
8 “compiuta informativa e all'autodeterminazione”; che il giudice di primo grado ha rilevato che tra la consegna dell'istologico (primi di giugno circa) e il ricovero a dicembre 2016 trascorrono circa 7 mesi;
che da questo lasso temporale va detratto il periodo di tre mesi, poiché il paziente si era ricoverato il 7 ottobre ed il 21 era stato dimesso contro il parere dei sanitari, per cui l'ipotetico ritardo andrebbe ridotto a 4 mesi;
che, escluso il tempo utile di circa 90 giorni per la cistectomia, il “ritardo” andrebbe quantificato al più in un mese “che, come è noto, in medicina legale assume unicamente una valenza cronologica e non certamente biologica”; che tale ritardo è nullo rispetto al pregresso ritardo imputabile allo stesso paziente, il quale per due anni non si era rivolto ai sanitari per il controllo dell'ematuria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente vanno disattese le eccezioni di inammissibilità dell'appello. Sia per la violazione dei principi di chiarezza e sinteticità degli atti e per inosservanza delle specifiche tecniche, dei criteri e dei limiti di redazione dettati dal decreto ministeriale 7 agosto 2023, n. 110 (che, ai sensi del quinto comma dell'art. 46 disp. att. c.p.c., non comporta invalidità dell'atto, ma può essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo); sia per inosservanza del contenuto previsto dall'art. 342 c.p.c., dato che i singoli motivi specificano le doglianze di omesso esame delle domande risarcitorie per lesione del diritto all'informazione e all'autodeterminazione e per la perdita di chance di sopravvivenza.
Nel merito, i motivi di impugnazione censurano, in sostanza, l'erronea valutazione della sussistenza, dell'entità e delle conseguenze del primo elemento costitutivo dell'azione di responsabilità (contrattuale) proposta: l'inadempimento dell'obbligo dell'azienda ospedaliera salernitana di informare , Persona_1 subito dopo il referto istologico del 17.5.2016, sui risultati dell'esame, sull'effettiva natura, portata e gravità della sua patologia, sulla necessità di praticare con urgenza l'intervento chirurgico di cistectomia, sui rischi di aggravamento e di morte.
L'inadempimento degli obblighi informativi è la causa, secondo gli appellanti, di un duplice evento di danno: da un lato, avrebbe leso il diritto del de cuius ad autodeterminarsi, scegliendo consapevolmente di sottoporsi subito ad un intervento chirurgico urgente e indifferibile (primi due motivi di appello); dall'altro lato, avrebbe determinato la perdita di una percentuale rilevante di “chance di sopravvivenza” (terzo e quarto motivo).
Secondo gli appellanti, la struttura sanitaria è responsabile per i due eventi di danno (lesione del diritto di autodeterminazione del paziente e perdita di chance di
9 sopravvivenza) in ragione della loro relazione di causalità con l'inadempimento di un obbligo informativo. Nel senso che, se l'azienda ospedaliera avesse prontamente fornito corrette e complete informazioni sulle risultanze del referto istologico, il de cuius avrebbe scientemente optato per un intervento chirurgico d'urgenza (diritto all'autodeterminazione), che gli avrebbe garantito maggiori chance di sopravvivenza. Eseguito, invece, con un ritardo di sette mesi, non ha impedito l'aggravamento della malattia e la morte. Non avendo ricevuto tempestivamente le informazioni, il de cuius avrebbe subito il sacrificio, sia del diritto di autodeterminarsi, sia delle chance di sopravvivenza.
Impostata in questi termini l'azione di responsabilità come riproposta nei motivi di appello, i suoi elementi costitutivi sono: la sussistenza di un obbligo informativo,
l'inadempimento dell'obbligo, la sua relazione di causalità con la lesione del diritto del paziente di optare per un intervento chirurgico urgente e con l'aggravamento della malattia. Solo dopo aver accertato tali elementi sarà possibile stabilire, secondo i principi di causalità giuridica, quali sono le conseguenze dannose risarcibili (danni- conseguenza) dell'uno e/o dell'altro evento, sia per il paziente
(danni trasmessi iure hereditatis), sia per i congiunti (danni iure proprio).
L'accertamento dei fatti costitutivi richiede una ricostruzione precisa degli avvenimenti. Risulta dalla documentazione prodotta ed esaminata dai consulenti che
, ricoverato nell'unità operativa di urologia dell'ospedale “G. Persona_1
Fucito” di Mercato San IN (parte dell'
[...]
di ), venne dimesso in data _5 CP_5
14.5.2016, in attesa dell'esame istologico (con la diagnosi di “neoplasia vescicale
(1° riscontro) in attesa di esame istologico”) e con prescrizione di “Riposo a casa x
3 giorni. Tra 15 giorni ritiro ref. istologico telefonando allo 089/9925549 (dr.
) o allo 089/9925557 (Reparto). Si consiglierà Tac total body sia per stadiare Per_3
patologia vescicale che prostatica (al ricovero era presente un PSA di 64,04 ng/ml)”.
Tre giorni dopo (il 17.5.2016) il referto relativo all'esame istologico mostrò un
“carcinoma” ad alto grado istologico di malignità, con infiltrazione diffusa, in uno stadio patologico pT2. Nell'atto di citazione di primo grado si afferma che il referto
“veniva consegnato alla figlia del de cuius, dopo circa un mese dalla dimissione, senza essere corredato da alcun parere medico né da alcuna prescrizione di terapie
e/o ulteriori interventi” e che “il de cuius, del tutto ignaro delle gravi problematiche tumorali, continuava a presentare disturbi urinari”.
10 Non vi sono altre evidenze documentali prima del ricovero in data 7.10.2016 nell'unità operativa di urologia del presidio ospedaliero di Nocera Per_2
ER per ematuria macroscopica, ove venne programmato un intervento chirurgico di cistectomia radicale, che il paziente rifiutò, chiedendo di essere dimesso (21.10.2016). Due mesi dopo (il 19.12.2016), si ricoverò nuovamente nel medesimo nosocomio e, in data 21.12.2016, fu sottoposto ad intervento chirurgico di cistectomia radicale. Un anno e due mesi dopo cessò di Persona_1
vivere (in data 21.2.2018) per recidiva pelvica da pregressa doppia neoplasia vescicoprostatica.
Da questi elementi fattuali si evince, anzitutto, che l'intervento chirurgico di cistectomia venne eseguito nel mese di dicembre, con un ritardo di sette mesi rispetto agli esiti dell'esame istologico (nel mese di maggio). Tale ritardo, come evidenziato dai consulenti, ha aggravato la malattia da uno stato patologico classificato come pT2 (nell'esame istologico di maggio) ad uno stato pT3bpN3
(nell'esame istologico eseguito dopo l'intervento chirurgico di dicembre), cioè dal secondo al quarto stadio. In base a dati statistici e probabilistico-presuntivi, ciò ha determinato una riduzione delle chances di sopravvivenza a cinque anni dal 63% (al momento dell'esame istologico di maggio) al 15% (al momento dell'intervento chirurgico), pari ad una perdita del 48%.
Va osservato, però, che il paziente rifiutò l'intervento chirurgico di cistectomia radicale che era stato programmato nell'unità operativa di urologia del presidio ospedaliero di Nocera ER dopo il ricovero del 7.10.2016, contro Per_2 il parere dei sanitari e, reso edotto sulle conseguenze, abbandonò l'ospedale. Questo suo rifiuto determinò il ritardo di due mesi nell'esecuzione dell'intervento, fino al
21 dicembre. Pertanto, anche ipotizzando un'omissione di obblighi informativi da parte dei sanitari di Mercato San IN, in ogni caso questa loro eventuale omissione può aver determinato solo un ritardo di quattro mesi (da metà giugno a metà ottobre), come condivisibilmente ritenuto dal giudice di primo grado, mentre il ritardo degli ultimi due mesi (da ottobre a dicembre) è imputabile al rifiuto dell'intervento chirurgico, benché consapevole della gravità della malattia e dell'urgenza (dalla cartella clinica relativa al ricovero nel presidio ospedaliero di
Nocera ER si evince che in data 7.10.2016 “i familiari portano in visione il referto istologico della TURB praticata il 9/5/2016, → alto grado di malignità con infiltrazione della tonaca muscolare pT2 (c)”).
11 Acquisiti i dati rilevanti, occorre stabilire se il paziente si stato informato prontamente degli esiti dell'esame istologico in maniera tale da poter scegliere liberamente e consapevolmente un intervento chirurgico d'urgenza e, pertanto, se e in che misura la mancata scelta, e la conseguente perdita di una percentuale di chances di sopravvivenza riferita ad un ritardo di quattro mesi, sia imputabile ad una carenza di informazioni da parte dei sanitari dell'Ospedale di Mercato San
IN.
Anzitutto, è inverosimile quanto sostengono gli appellanti, ossia che il de cuius era “del tutto ignaro delle gravi problematiche tumorali” anche dopo la consegna del referto dell'esame istologico. In realtà, al momento dell'uscita dall'ospedale di
Mercato San IN il paziente non poteva non essere consapevole della sua malattia tumorale, essendo stato dimesso con la diagnosi di “neoplasia vescicale” ed in attesa di conoscere la gravità della patologia attraverso gli esiti dell'esame istologico.
In secondo luogo, al momento delle dimissioni il paziente ricevette tutte le indicazioni utili per ritirare, dopo quindici giorni, il referto istologico e, ammesso che l'abbia ritirato solo un mese dopo, comunque a metà giugno era perfettamente in grado di comprendere, data la chiarezza del referto, la gravità della malattia (nel referto è scritto che si tratta di un carcinoma “ad alto grado istologico di malignità”, con “infiltrazione diffusa”). Ammesso che tali informazioni non siano state fornite (anche) verbalmente, previa convocazione del paziente, ciò non implica un'omissione di doveri informativi, da ritenersi già pienamente assolti con la consegna di un documento (il referto istologico) che conteneva la diagnosi di carcinoma ad alto grado istologico di malignità con infiltrazione diffusa. La chiarezza e il dettaglio del referto istologico raggiungono, infatti, lo scopo di permettere al paziente di apprendere che la patologia di cui era stato già avvertito al momento dell'uscita dall'ospedale era in stato avanzato e di comprendere, anche senza bisogno di un consulto medico, l'urgenza di sottoporsi ad un trattamento sanitario. Il ritardo nell'esecuzione dell'intervento chirurgico non è, perciò dipeso dalla mancanza di informazioni, bensì, nei primi quattro mesi, dalla inerzia del paziente di fronte ad un referto istologico dal contenuto inequivocabile e, nei due successivi mesi, dal suo rifiuto dell'intervento chirurgico proposto ad ottobre.
In altri termini, l'obbligo di informazione a cui era tenuta l
[...]
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(attraverso il suo presidio di Mercato San IN), sul quale si basa l'azione di
12 responsabilità contrattuale (anche sub specie di lesione del diritto all'autodeterminazione e di perdita di chance di sopravvivenza), deve ritenersi adempiuto con la consegna del referto dell'esame istologico che, per la chiarezza e il dettaglio delle informazioni sullo stato avanzato della patologia tumorale, non abbisognavano di una convocazione del paziente per illustrarne il contenuto e per avvertirlo delle gravi conseguenze che avrebbe subito senza un tempestivo intervento chirurgico.
L'insussistenza dell'inadempimento esclude la lesione del diritto (strumentale) del paziente e del diritto (finale) all'autodeterminazione, così come esclude che la perdita di una percentuale di un 48% di chance di sopravvivenza a cinque anni possa porsi in relazione di causalità con un inadempimento informativo della struttura sanitaria. Di qui l'infondatezza dell'appello.
Il regolamento delle spese processuali di secondo grado segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c., per la compensazione parziale o per intero, con conseguente condanna di parte appellante al rimborso degli onorari di difesa in favore di parte appellata, che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia 13 agosto 2022, n. 147
(valore indeterminabile).
Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il pagamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione (c.d. doppio contributo).
PQM
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente decidendo in grado di appello nella causa civile iscritta al R.G. n. 789/2024, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna (nato il Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
4.5.1984), in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore (nato il [...]), (nato Persona_1 Controparte_2
il 5.1.1949), , e (nato il Controparte_3 Controparte_4 Persona_1
29.10.1976), in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali del grado di appello in favore dell _5
, che liquida in € 6.500,00 per onorari di
[...]
13 difesa, oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap ed Iva come per legge.
Dà atto, a norma dell'art 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115/02, della sussistenza del presupposto processuale per il pagamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Salerno lì 11/04/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Guerino IANNICELLI) (dott.ssa Giuliana GIULIANO)
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