Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 04/02/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
Sent. n. /
Cron. N.
Deposito sentenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI POTENZA SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati: Dr. Roberto SPAGNUOLO Presidente Dr. Aida SABBATO Consigliere Dr. Rosa LAROCCA Consigliere rel. ha pronunziato, all'udienza del 19 dicembre 2024, la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio di appello iscritto al n. 222 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2021 TRA
, in persona del Direttore Parte_1
Generale e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata al ricorso d'appello, dall'avv.to Mariangela Anna Nocera ed elettivamente domiciliata presso l'Ufficio Legale dell'Ente in alla via Torraca, n. 2; Pt_1
APPELLANTE
E
(c.f. ), (c.f. Controparte_1 C.F._1 CP_2
), (c.f. C.F._2 Controparte_3
), (c.f. ), C.F._3 Controparte_4 C.F._4 rappresentati e difesi, in virtù di mandati allegati ai ricorsi di primo grado, dagli avv.ti Pier Luigi Panici, Carlo Guglielmi, Alessandro Brunetti e dai dott.ri Gabriele Cingolo e Salvatore Corizzo ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Roma, alla via Germanico, n. 172;
APPELLATI
OGGETTO: Indennità di risultato – appello avverso la sentenza n. 61/2021, del 28 gennaio 2021, del Giudice del Lavoro del Tribunale di Potenza.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: Voglia la Corte d'Appello adita:
- "accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della convenuta relativamente alle pretese dei ricorrenti maturate in epoca anteriore alla data dell'1.01.2009;
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale delle pretese dei ricorrenti anteriori alla data del 03.02.2012;
- nel merito, rigettare il ricorso giacché infondato in fatto ed in diritto;
- in estremo subordine, ovvero nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande dei ricorrenti, ridurle nei limiti del giusto e dell'equo;
- con condanna alle spese di giudizio oltre oneri accessori dovuti per l'Avvocatura pubblica (Cpdel)”; Per gli appellati/appellanti incidentali: Voglia la Corte d'Appello adita: “previo il rigetto dell'appello proposto dalla , perché Parte_2 infondato in fatto e diritto, confermare la sentenza impugnata e, solo in parziale riforma della medesima, in via incidentale, accogliere integralmente le conclusioni rassegnate in primo grado del ricorso introduttivo e che di seguito si riportano: 1) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a percepire la 'indennità di risultato' nella misura del 25% della retribuzione di posizione o per la somma che il giudice riterrà di giustizia – anche a titolo di risarcimento del danno – in particolare con riferimento agli anni dal 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014,
2015, 2016 per i signori , e , con riferimento agli anni 2006, Pt_3 CP_1 CP_3
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 per il sig. ; CP_4
2) per l'effetto, condannare la resistente al pagamento a titolo di 'indennità di risultato' della somma di:
- €. 20.707,32 in favore del sig. Pt_3
- €. 20.707,32 in favore del sig. ; CP_1
- €. 15.530,49 in favore del sig. ; CP_4
- €. 12.424,36 in favore del sig. . CP_3
3) in ogni caso, accertare e dichiarare il diritto dei sig.ri del sig. Parte_4 CP_1
ad essere inquadrati al livello D4 del Ccnl Pubblico Impiego Comparto
[...]
Sanità, a decorrere dal novembre 2015; 4) per l'effetto condannare la resistente al pagamento in favore dei sig.ri Parte_4 del sig. di €. 1.968,00 per i titoli di cui in premessa. Controparte_1
Con determinazione del danno derivante dalla svalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c., dal maturare dei crediti al soddisfo ed interessi sempre con decorrenza dal sorgere dei crediti, da calcolarsi sulle somme rivalutate. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Potenza, sotto Sezione Lavoro, in data 10 marzo 2018, Controparte_1 CP_2 Controparte_3
e con qualifica di “collaboratori tecnici e/o
[...] Controparte_4 amministrativi” sin dall'1.04.2006, in possesso di posizione organizzativa, lamentavano che, nel periodo dal 2006 al 2016, per i primi tre e nel periodo dal 2006 al 2014 per il (andato in pensione nel 2014), pur avendo sempre CP_4 ottenuto una valutazione positiva, non era stata loro corrisposta la retribuzione di Contr risultato e, pertanto, chiedevano al giudice adito la condanna dell al pagamento, in favore di ciascuno di loro, delle somme analiticamente indicate nell'atto introduttivo, oltre accessori. Ritualmente costituitosi il contraddittorio, l Parte_1 depositava memoria difensiva in cui concludeva per il rigetto del ricorso, stante la sua infondatezza. All'udienza di discussione del 28 gennaio 2021, il giudice adito, emetteva la sentenza n. 61/2021, oggetto dell'odierno gravame, dichiarando il difetto di legittimazione passiva dell in relazione alle pretese antecedenti Parte_1 all'1.01.2009 ed estinte per intervenuta prescrizione quinquennale le rivendicazioni economiche anteriore al 3.02.2012. Dichiarava il diritto a percepire l'indennità di risultato, in relazione al periodo che va dal 3.02.2012 al 2015, per i signori CP_2
e e, al periodo che va dal 3.02.2012 al 2014, per il CP_1 CP_3
e condannava l al pagamento CP_4 Parte_1 della stessa, in relazione ai periodi su indicati, da determinarsi in applicazione dell'art. 10, co. 3, del CCNL Comparto Enti Locali, nella misura del 15% della retribuzione di posizione attribuita, oltre accessori come per legge, rigettando per il resto il ricorso e compensando interamente le spese di lite tra le parti. Nella stilata motivazione della sentenza, il primo giudice, richiamato il contenuto dell'art. 21 del CCNL di settore, giungeva alla conclusione che in aggiunta all'indennità di funzione, in ipotesi in cui il lavoratore avesse ottenuto anche la valutazione positiva, dovesse essere riconosciuta in suo favore anche la retribuzione di risultato. Avverso tale sentenza l , in persona del Direttore Parte_1
p.t., con ricorso depositato in data 21 luglio 2021, proponeva appello, deducendo l'erroneità e la non condivisibilità dell'assunto del primo giudice per errata valutazione della contrattazione collettiva di settore. Concludeva, quindi, nei termini estesamente riportati in epigrafe. Fissata dal Presidente l'udienza di discussione, ai sensi dell'art. 435 c.p.c., con decreto in atti, ritualmente notificato, unitamente al ricorso in appello, alle parti appellate, queste si costituivano in giudizio, depositando memoria difensiva, spiegando appello incidentale e, a loro volta, concludendo come in atti. Disposto che l'udienza odierna si svolgesse in modalità a trattazione scritta, lette le note autorizzate, la Corte si pronunciava, come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale è infondato e, pertanto, deve essere respinto alla luce delle considerazioni che qui di seguito saranno esplicitate. Ha dedotto la , in persona del Controparte_6 legale rappresentante p.t., chiedendo la riforma della sentenza gravata, l'erronea ed illegittima interpretazione dell'art. 21, comma 4, del Contratto Collettivo di Lavoro Contr Comparto Sanità 1998/2001del CCNL 7.04.1999 e della delibera n. 682/2013 di recepimento dell'accordo integrativo sul sistema premiante del Comparto Sanità Contr dell Nello specifico, il giudice di prime cure avrebbe errato nell'interpretazione letterale dell'art. 21, comma 4, del menzionato CCNL nella parte in cui afferma che
“[…]il risultato delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti incarichi di funzione, è soggetto a specifica e periodica valutazione di cadenza non inferiore all'anno. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato […]”, così erroneamente attribuendo, al personale incaricato di Posizione Organizzativa, oltre alla indennità di funzione, la retribuzione di risultato. Sempre l'appellante deduceva l'illegittima disposizione e quantificazione da parte del primo giudice del richiesto emolumento, avendo egli applicato il CCNL degli Enti Locali al diverso comparto della Sanità, laddove per quest'ultimo la determinazione dell'indennità di risultato/produttività era affidata alle procedure stabilite dalla legge (cfr. D. Lgs. 165/2001) e dalla contrattazione collettiva, le quali ultime, non imponevano di costituire un apposito fondo per la retribuzione di risultato. Evidenziava, ancora, l'omessa e/o errata valutazione della documentazione prodotta, non avendo gli appellati fornito la prova della reale predefinizione di obiettivi ulteriori e diversi da quelli riconducibili alla ordinaria attività. Tanto premesso, ritiene questa Corte che le doglianze sopra riportate non possano essere condivise, per i seguenti motivi. La tematica sottoposta all'attenzione del Collegio attiene alla questione se la Contr produttività collettiva ed individuale del comparto erogata dall ai ricorrenti, odierni appellati, in base alla Deliberazione n. 682/2013 e con un peso maggiore pari a 2,50 rispetto ai dipendenti di categoria D senza incarico di P.O. che percepiscono 2,35 quote di produttività collettiva sia o meno fattispecie diversa rispetto alla rivendicata indennità di risultato. Contr In sostanza, l ritiene che la produttività collettiva assorba l'indennità di risultato, specificamente prevista dall'art. 21, comma 4, del CCNL 7 aprile 1999, dovendosi, Contr così, porre in luce come l non abbia mai istituito il Fondo ove accantonare le somme necessarie per pagare l'indennità di risultato così come previsto dall'art. 39 del CCNL di riferimento, provvedendo, con apposita delibera, solo nel marzo 2021, alla previsione delle modalità di erogazione dell'indennità di risultato. Il problema è, quindi, quello di stabilire se tale assorbimento, asseritamente Contr prospettato da sembrerebbe in via di fatto, trovi una sua concreta previsione nella contrattazione collettiva anche di secondo grado. E allora, partendo dal contenuto del citato art. 21, non può che venire in rilievo anche Contr quello dell'art.
6.4 dell'atto aziendale che l ha adottato con DDG 784/2015 in cui, nel richiamare il contenuto dell'art. 21, comma 4, del CCNL 7 aprile 1999 si ribadisce che ai titolari di posizione organizzativa compete, annualmente, in presenza di valutazione positiva dell'attività svolta, la retribuzione di risultato. Analoga previsione è contenuta nel “Regolamento incarichi funzione” siglato con accordo del 22 marzo 2021 ove, all'art. 9, si legge che il premio di risultato è determinato annualmente nella misura massima del 25% del valore annuale di indennità di incarico e, all'art. 7, si legge che oltre all'indennità di funzione spetta quella di risultato. Quindi, da una parte, viene ribadita la titolarità della retribuzione di risultato a fronte della valutazione positiva al titolare di posizione organizzativa, su altro versante, nella vigenza del CCNL del 1999, veniva finanziato il trattamento accessorio di produttività collettiva, riconosciuto ai tutti i dipendenti e con un quota maggiore ai titolari di posizione organizzativa, trattamento accessorio di produttività che è concettualmente diverso dal risultato, perché correlato all'aspetto oggettivo della quantità di lavoro svolto. La performance, invece, attiene alla rispondenza tra i risultati raggiunti e gli obiettivi programmati e, quindi, necessariamente correlata alla titolarità della posizione organizzativa ed, inoltre, alla valutazione positiva dell'attività svolta, che non è valutata in termini quantitativi ma, si ripete, in correlazione agli obiettivi raggiunti. Generico è, infine, il motivo di gravame relativo alla mancanza di prova circa l'effettivo raggiungimento degli obiettivi prefissati, alla luce della documentazione allegata al ricorso di primo grado attestante le valutazioni positive conseguite, come affermato dal primo giudice, trattandosi, in ogni caso, di documentazione proveniente Contr dalla stessa depositata in copia, alla quale deve attribuirsi valore di prova documentale non essendo stata oggetto di tempestiva contestazione in primo grado. L'appello principale, quindi, va respinto, con conferma della sentenza gravata. Deve accogliersi, invece, a parere di questa Corte, seppur parzialmente, l'appello incidentale spiegato da e Controparte_1 CP_2 Controparte_4
, per le seguenti ragioni. Controparte_3
Gli appellanti incidentali hanno aggredito la sentenza di primo grado, tra le altre cose, nella parte in cui il primo giudice aveva dichiarato il loro diritto a percepire l'indennità di risultato nella misura del 15% della retribuzione di posizione attribuita, chiedendone la rideterminazione nella misura del 25%, evincendosi, inequivocabilmente, dalla documentazione prodotta, che avevano sempre ottenuto il massimo della valutazione, maturando il diritto alla determinazione della retribuzione di posizione nella misura percentuale massima prevista. La doglianza è fondata. Ed invero, il primo giudice, nel liquidare l'indennità di risultato nella misura del 15% della retribuzione di posizione, si è richiamato ad un criterio di equità che, a parere di questa Corte, tale non si reputa, solo a voler tenere conto del fatto che, le valutazioni conseguite dagli appellati, per come risultanti da documentazione aziendale, erano state pari al massimo. Ingiustificata, si reputa, in questi termini la liquidazione al 15%, anzicchè al 25%, in assenza di allegazioni di segno contrario da parte dell'appellante, con la conseguente parziale riforma della sentenza impugnata sul punto e condanna l Parte_1
al pagamento dell'indennità di risultato nei confronti nella misura
[...] del 25% della retribuzione di posizione attribuita, oltre accessori come per legge. Infondato deve invece ritenersi l'appello incidentale per la parte in cui Parte_4
e chiedevano che venisse accertato e dichiarato il loro diritto ad Controparte_1 essere inquadrati al livello D4 del Ccnl Pubblico Impiego Comparto Sanità, a decorrere dal novembre 2015, con condanna dell al pagamento, in Parte_1 loro favore, della somma di €. 1.968,00. Ha motivato il primo giudice il diniego del riconoscimento dell'indennità di fascia argomentando nel senso che, il regolamento aziendale il cui art. 6 subordinava l'attribuzione della predetta alla mancata assegnazione di un nuovo incarico di posizione organizzativa, che lo stesso risultava approvato con DDG n. 784 del 17.11.2015, ovvero dopo qualche giorno dalla cessazione dell'incarico di posizione organizzativa dei ricorrenti e che questi ultimi avevano ottenuto un nuovo incarico di posizione organizzativa in data 17.05.2016.
Il ragionamento è convincente. L'11.11.2015 gli appellanti incidentali di cui si tratta perdevano la posizione organizzativa che gli veniva riattribuita il 17.05.2016 ovvero dopo soli sei mesi. La normativa precedente rispetto all'entrata in vigore del DDG n. 784/2015 prevedeva la possibilità di riconoscere l'indennità di fascia per l'ipotesi di cessazione della posizione organizzativa tout court, senza contemplare l'ipotesi di successiva attribuzione di altra posizione organizzativa. Ciò non significa, a parere di questa Corte, che l'indennità di fascia doveva essere corrisposta anche in caso di riattribuzione di posizione organizzativa ma che, anche in mancanza della specificazione introdotto nel 2015, solo e soltanto ove si fosse rimasti privi di quest'ultima, dopo averla ricoperta per tre anni. In altri termini, l'aggiunta normativa di cui si tratta, a parere di questa Corte, rappresenta una specificazione di quanto era già razionalmente contenuto nel senso della normativa precedente, dovendo ritenersi l'indennità di fascia un riconoscimento per chi venga privato, sine die, dell'indennità di posizione, fattispecie quest'ultima diversa da quella che ci occupa. Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza, per i due terzi, in ragione dell'accoglimento delle richieste dei ricorrenti in primo grado per la maggior parte, compensandole per il rimanente terzo. Le stesse vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, aggiornato per effetto del D.M. n.147/2022, entrato in vigore il 23 ottobre 2022 – scaglione fino ad euro 52.000,00, parametro minimo, epurato della fase istruttoria. L'appellante è tenuta altresì al pagamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio di appello iscritto al n° 222 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2021, promosso da , in persona del Direttore Parte_1
Generale p.t., nei confronti di Controparte_1 CP_2
e avverso la sentenza Controparte_4 Controparte_3
n. 61/2021 del 28 gennaio 2021 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Potenza, ogni altra eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello principale;
2) accoglie parzialmente l'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l al pagamento Parte_1 dell'indennità di risultato nei confronti degli appellati nella misura del 25% della retribuzione di posizione attribuita, oltre accessori come per legge;
3) condanna l'appellante principale al pagamento dei due terzi delle spese del doppio grado di giudizio nei confronti degli appellati, liquidandole, per l'intero, in euro
4.997,00, oltre IVA, CPA e CF, dichiarando compensato il restante terzo;
4) dichiara l'appellante principale tenuta al pagamento del doppio contributo unificato.
Potenza, 19 dicembre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Rosa Larocca dr. Roberto Spagnuolo