TRIB
Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 06/04/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3065/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
N. 3065/2024 V.G.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati di dott.ssa Silvia Barison Presidente
dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est.
dott. AT Del Vesco Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 3065/2024 V.G. promossa con ricorso congiunto da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(Avv. Roberto Barbato)
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
(Avv. Eugenio Gamba) con l'intervento del Pubblio Ministero in sede in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Con ricorso congiuntamente proposto le parti come in epigrafe indicate,
premesso
- di avere contratto matrimonio concordatario in Quarto d'Altino (VE) in data
03.09.2005 trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio del predetto
Comune anno 2005, parte II^, Serie A, n. 21;
- che dalla predetta unione sono nati i figli AT (n. il 12.12.2007) e (n. il Per_1
14.04.2010);
pagina 1 di 3 - di essere comparsi avanti il Presidente del Tribunale di Venezia in data 23.07.2019 e di essersi separati consensualmente alle condizioni omologate con decreto emesso il
31.07.2019 (RGN 3846/2019);
hanno chiesto all'intestato Tribunale dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di seguito riportate, dichiarando ex art. 473-bis. 51, secondo comma, c.p.c. di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e di non volersi riconciliare.
CONDIZIONI
“
1. I ricorrenti si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano pertanto reciprocamente all'assegno divorzile.
2. Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori AT e ad entrambi i genitori, Per_1 con collocazione degli stessi presso la residenza familiare sita in Quarto d'Altino (VE), Via Lombardia n.4, con alternanza dei genitori nella stessa;
permanenza del padre e pernottamento dello stesso con i figli: la prima settimana nei giorni di mercoledì e giovedì
e nella seconda settimana nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì sabato e domenica mentre nelle altre giornate i figli staranno con la madre;
i figli minori trascorreranno con ciascun genitore metà delle vacanze natalizie comprensive ad anni alterni del giorno del Natale e metà delle vacanze pasquali comprensive ad anni alterni del giorno di Pasqua;
i figli trascorreranno con ciascun genitore due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive con sospensione in detto periodo della permanenza presso l'atro genitore.
3. Con impegno della signora di provvedere alla pulizia dell'immobile ed alla Pt_1 pulizia del vestiario dei figli.
4. Con permanenza dell'assegnazione alla sig.ra la residenza familiare Parte_1 sita in Quarto d'Altino (VE), Via Lombardo.
5. Porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra Parte_2
a titolo di contributo al mantenimento dei figli AT e , Parte_1 Per_1
l'assegno mensile di euro 600,00, in via anticipata entro il giorno cinque di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT-FOI a decorrere dall'anno successivo alla data del deposito del ricorso per la separazione dei coniugi;
il sig. concorrerà altresì, nella misura del 50%, al pagamento delle Parte_2 spese straordinarie nell'interesse dei figli;
ai fini dell'individuazione di tali spese, le parti fanno espresso ed integrale rimando al Protocollo d'intesa per le spese straordinarie del Tribunale di Venezia del 19 settembre 2019. Dell'assegno unico/universale per i figli ne godranno nella misura del 50% entrambe le parti.
6. Le parti si autorizzano al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento di riconoscimento valido per l'espatrio, proprio e della figlia minore.
7. Spese di causa compensate tra le parti.”
pagina 2 di 3 Il Pubblico Ministero è intervenuto nel processo con nota del 03.03.2025 esprimendo parere favorevole.
La causa è stata dunque rimessa al Collegio per la decisione in seguito al deposito di note in sostituzione di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va affermata la competenza territoriale dell'intestato Tribunale ex art. 473 bis.11. c.p.c. (art. 473 bis.47 c.p.c.).
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e come modificato dall'art. 27, co. 1, lett. a) del D. L. vo n. 149 del 2022, essendo incontestato che la separazione perdura ininterrottamente per il tempo previsto dalla norma di legge sopra indicata.
Tale circostanza comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Il Collegio ratifica la regolamentazione dei reciproci interessi secondo le condizioni sopra riportate stante il conforme interesse della prole, di cui si ritiene manifestamente superfluo l'ascolto.
PER QUESTI MOTIVI
- dichiara la cessazione degli effetti civile del matrimonio contratto con rito concordatario da e in data 03.09.2005 a Quarto Parte_1 Parte_2
d'Altino (VE), trascritto nel registro degli atti di matrimonio alla parte II^, Serie A, n. 21, anno 2005 del Comune di Quarto d'Altino (VE).
- ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di annottare la presente pronuncia a margine dell'atto;
- ratifica la regolamentazione dei reciproci interessi secondo le condizioni sopra riportate;
- spese compensate.
Così deciso in Venezia il 3.4.2025
Il Giudice rel./est. dott.ssa Federica Benvenuti
Il Presidente dott.ssa Silvia Barison
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
N. 3065/2024 V.G.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati di dott.ssa Silvia Barison Presidente
dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est.
dott. AT Del Vesco Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 3065/2024 V.G. promossa con ricorso congiunto da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(Avv. Roberto Barbato)
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
(Avv. Eugenio Gamba) con l'intervento del Pubblio Ministero in sede in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Con ricorso congiuntamente proposto le parti come in epigrafe indicate,
premesso
- di avere contratto matrimonio concordatario in Quarto d'Altino (VE) in data
03.09.2005 trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio del predetto
Comune anno 2005, parte II^, Serie A, n. 21;
- che dalla predetta unione sono nati i figli AT (n. il 12.12.2007) e (n. il Per_1
14.04.2010);
pagina 1 di 3 - di essere comparsi avanti il Presidente del Tribunale di Venezia in data 23.07.2019 e di essersi separati consensualmente alle condizioni omologate con decreto emesso il
31.07.2019 (RGN 3846/2019);
hanno chiesto all'intestato Tribunale dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di seguito riportate, dichiarando ex art. 473-bis. 51, secondo comma, c.p.c. di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e di non volersi riconciliare.
CONDIZIONI
“
1. I ricorrenti si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano pertanto reciprocamente all'assegno divorzile.
2. Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori AT e ad entrambi i genitori, Per_1 con collocazione degli stessi presso la residenza familiare sita in Quarto d'Altino (VE), Via Lombardia n.4, con alternanza dei genitori nella stessa;
permanenza del padre e pernottamento dello stesso con i figli: la prima settimana nei giorni di mercoledì e giovedì
e nella seconda settimana nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì sabato e domenica mentre nelle altre giornate i figli staranno con la madre;
i figli minori trascorreranno con ciascun genitore metà delle vacanze natalizie comprensive ad anni alterni del giorno del Natale e metà delle vacanze pasquali comprensive ad anni alterni del giorno di Pasqua;
i figli trascorreranno con ciascun genitore due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive con sospensione in detto periodo della permanenza presso l'atro genitore.
3. Con impegno della signora di provvedere alla pulizia dell'immobile ed alla Pt_1 pulizia del vestiario dei figli.
4. Con permanenza dell'assegnazione alla sig.ra la residenza familiare Parte_1 sita in Quarto d'Altino (VE), Via Lombardo.
5. Porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra Parte_2
a titolo di contributo al mantenimento dei figli AT e , Parte_1 Per_1
l'assegno mensile di euro 600,00, in via anticipata entro il giorno cinque di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT-FOI a decorrere dall'anno successivo alla data del deposito del ricorso per la separazione dei coniugi;
il sig. concorrerà altresì, nella misura del 50%, al pagamento delle Parte_2 spese straordinarie nell'interesse dei figli;
ai fini dell'individuazione di tali spese, le parti fanno espresso ed integrale rimando al Protocollo d'intesa per le spese straordinarie del Tribunale di Venezia del 19 settembre 2019. Dell'assegno unico/universale per i figli ne godranno nella misura del 50% entrambe le parti.
6. Le parti si autorizzano al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento di riconoscimento valido per l'espatrio, proprio e della figlia minore.
7. Spese di causa compensate tra le parti.”
pagina 2 di 3 Il Pubblico Ministero è intervenuto nel processo con nota del 03.03.2025 esprimendo parere favorevole.
La causa è stata dunque rimessa al Collegio per la decisione in seguito al deposito di note in sostituzione di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va affermata la competenza territoriale dell'intestato Tribunale ex art. 473 bis.11. c.p.c. (art. 473 bis.47 c.p.c.).
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e come modificato dall'art. 27, co. 1, lett. a) del D. L. vo n. 149 del 2022, essendo incontestato che la separazione perdura ininterrottamente per il tempo previsto dalla norma di legge sopra indicata.
Tale circostanza comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Il Collegio ratifica la regolamentazione dei reciproci interessi secondo le condizioni sopra riportate stante il conforme interesse della prole, di cui si ritiene manifestamente superfluo l'ascolto.
PER QUESTI MOTIVI
- dichiara la cessazione degli effetti civile del matrimonio contratto con rito concordatario da e in data 03.09.2005 a Quarto Parte_1 Parte_2
d'Altino (VE), trascritto nel registro degli atti di matrimonio alla parte II^, Serie A, n. 21, anno 2005 del Comune di Quarto d'Altino (VE).
- ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di annottare la presente pronuncia a margine dell'atto;
- ratifica la regolamentazione dei reciproci interessi secondo le condizioni sopra riportate;
- spese compensate.
Così deciso in Venezia il 3.4.2025
Il Giudice rel./est. dott.ssa Federica Benvenuti
Il Presidente dott.ssa Silvia Barison
pagina 3 di 3