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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/05/2025, n. 4391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4391 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SETTIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano nella persona del GOT Elena Dal Dosso, all'esito della discussione orale e sulle conclusioni precisate all'udienza del 28/04/2025, pronuncia a norma e nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 19393 /2024 R.G. promossa da
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata in Milano, Via Turati n. 8, presso lo studio degli avv.ti
RAFFAELLA FERRARIS (c.f. – pec: , e C.F._1 Email_1
MAURO ADRIANO BARBERI (c.f. – pec: C.F._2
, che la rappresentano e difendono per procura in atti Email_2
ATTRICE OPPONENTE contro
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. FRANCESCO
ADORNETTI (c.f. – pec: ), che C.F._3 Email_3
la rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa
pagina 1 di 8 ha agito in via monitoria nei confronti di Controparte_1 Parte_1
chiedendo e ottenendo ingiunzione di pagamento della somma di 24.400,00, oltre interessi e
[...]
spese di procedura, a saldo dei corrispettivi per prestazioni commerciali eseguite nel corso del mese di Aprile 2023, quali la “progettazione e direzione dei lavori relativi alla concessione in godimento dello spazio vetrina e spazio vendita durante la del mese di Aprile 2023, all'interno dei Parte_2
locali commerciali della siti in Milano, Corso Magenta, 10 (per Euro 6.100,00 Iva CP_1
inclusa)”, e la “assegnazione a favore della di vetrina principale in via Parte_1
esclusiva su Corso Magenta, oltre ad assegnazione a favore sempre della di Parte_1 area commerciale “fiori” con vetrina su cortile e postazione per la vendita al pubblico di prodotti a marchio durante tutto il periodo della la dell'Aprile 2023 (per euro CP_2 Parte_2
18.300,00 Iva inclusa)”, di cui alle due fatture n. 44ST e 221E entrambe del 15.11.2023.
L'odierna opponente ha tempestivamente avversato la pretesa creditoria deducendo che: a) l'unico accordo raggiunto tra le parti è quello relativo alla predisposizione, allestimento e utilizzo degli spazi durante la , come da offerta descritta nella comunicazione email inviata dal sig. Parte_2 [...]
al sig. in data 27 marzo 2023, per l'importo concordato di euro 5.000,00, CP_1 Persona_1
oltre alle spese per le forniture;
b) a tale accordo è seguita l'emissione di due fatture, la prima di euro
5.000,00 oltre Iva per l'attività di progettazione e la seconda di euro 3.330,00 oltre Iva per le spese, entrambe pagate;
c) l'opposta non ha titolo per pretendere ulteriori somme per prestazioni già pagate,
e le fatture oggetto di monitorio sono state immediatamente contestate.
Sulla base di tali allegazioni, ed eccepita altresì l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, l'opponente ha concluso chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo opposto e di condannare la controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Parte opposta, costituitasi tempestivamente nel giudizio di opposizione, ha insistito nella propria pretesa creditoria, deducendo che: a) nei primi mesi del 2023 le parti hanno intrattenuto trattative volte alla concessione in godimento a favore di , in via esclusiva, di una porzione Parte_1 dell'area del negozio sito in Milano, Corso Magenta, 10, ove avrebbe esercitato l'attività di commercializzazione e pubblicizzazione del proprio marchio , dietro pagamento del CP_2
corrispettivo di euro 25.000,00 oltre Iva, che si sono poi concretizzate con la sottoscrizione del contratto di servizi del 20.05.2023; b) il contratto ha avuto principio di esecuzione già nel precedente mese di aprile, durante la c) la controparte con comunicazione del 25.07.2023 ha Parte_2
interrotto ogni rapporto, restando inadempiente al versamento del corrispettivo pattuito.
Su tali basi, l'opposta ha concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, la condanna dell'opponente al pagamento della somma di euro pagina 2 di 8 24.400,00 oltre interessi. A sostegno ha prodotto la corrispondenza intercorsa e il contratto sottoscritto dalle parti.
Nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., ha esposto che il preteso contratto Parte_1
non è mai stato sottoscritto tra le parti in data 20 maggio 2023, non ha mai prodotto effetti, né ha avuto un principio di esecuzione, perché l'accordo non è mai stato raggiunto, avendo controparte rifiutato la proposta trasmessale in data 17 maggio 2023; ha inoltre eccepito l'improcedibilità dell'azione per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria.
, nella prima memoria, ha esposto che le interlocuzioni tra le parti sono proseguite CP_1
dopo il 17 maggio 2023 fino al 25 luglio 2023, allorché ha inviato a il Parte_1
medesimo testo contrattuale, accettando, infine e di fatto, la modifica richiesta da controparte;
in via di subordine, ha dedotto che le intese raggiunte rappresentano una “puntuazione vincolante”, la cui violazione, da parte dell'opponente, dà luogo a responsabilità contrattuale per inadempimento e al conseguente obbligo di risarcire il danno, pari all'interesse positivo.
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e con l'ammissione dell'interrogatorio formale del legale rappresentante dell'opponente, mentre sono state rigettate tutte le altre istanze istruttorie avanzate in atti.
All'udienza fissata per l'interpello, presentatosi a renderlo il sig. il difensore Persona_1 dell'opposta ne ha contestato i poteri di rappresentanza ex art. 2384 c.c., anche con riguardo al conferimento della procura ai difensori, eccependo l'inammissibilità della costituzione di parte opponente.
Rilevata la nullità della procura alle liti, l'opponente ha provveduto alla rinnovazione della stessa, entro il termine assegnatole ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c.
Alla successiva udienza, tenutasi in modalità cartolare, l'opponente si è dichiarata disponibile a rendere l'interrogatorio formale, mentre l'opposta ha chiesto darsi atto della mancata presenza all'udienza del 16/12/2024 del legale rappresentante in carica sig.ra , e quindi della Parte_3 mancata risposta ex art. 232 c.p.c. all'interpello, e di disporre rinvio per la decisione.
Ritenuto così esaurito il mezzo istruttorio, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti, previa discussione orale nelle forme di cui all'art. 281-sexies c.p.c.
2. Le eccezioni preliminari
2.1 Sulla inammissibilità della costituzione in giudizio dell'opponente
Dalla visura camerale della società attrice prodotta in atti (doc. 14 opposta), risulta che il signor
è cessato dalla precedente carica di presidente del consiglio di amministrazione in data Persona_1 pagina 3 di 8 11/04/2024 e che, a decorrere da tale data, la rappresentanza organica è in capo all'amministratrice unica in carica, signora Parte_3
Ai fini della rappresentanza sostanziale e processuale del rapporto controverso dedotto in giudizio, a nulla rileva l'atto del 24/04/2024, iscritto al Registro Imprese il 09/05/2024, con cui il è stato Per_1
meramente nominato procuratore della società per gli atti di gestione ordinaria, così come non ha alcuna rilevanza il verbale d'assemblea prodotto dall'opponente, peraltro privo di data certa e contestato dall'opposta (vd. doc. 14 opposta, doc. 16 e 17 opponente).
La procura alle liti conferita ai difensori di parte attrice in data 3 maggio 2024, a firma del sig. Per_1
è pertanto nulla, poiché rilasciata da soggetto carente dei poteri di rappresentare in giudizio
[...]
la società opponente a tale data.
La nullità è stata sanata, atteso che parte attrice ha provveduto, entro il termine assegnatole ex art. 182, comma 2, c.p.c., alla rinnovazione della procura a firma della signora con la Parte_3
conseguenza che gli effetti sostanziali e processuali dell'atto di opposizione si producono fin dal momento della sua notificazione.
Le argomentazioni sulla inesistenza della procura, per cui l'opposta insiste, non hanno pregio, alla luce del disposto dell'art. 182 comma 2 c.p.c., nel testo come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, in vigore dal 30 giugno 2023, che trova qui applicazione, poiché la sanatoria è stata espressamente estesa anche alla fattispecie di inesistenza (vd. Cass. n. 28251/2023 e Cass. S.U. n. 37434 del 21/12/2022).
Le eccezioni di inammissibilità e nullità della costituzione in giudizio dell'opponente, avanzate dall'opposta, sono pertanto infondate e da rigettare.
2.2 Sulla improcedibilità dell'azione dell'opposta
Nella comparsa di costituzione e risposta, l'opposta - come consentito dalle norme processuali (vd.
Cass. n. 7592/2024) - ha meglio chiarito la vicenda sostanziale dedotta in giudizio, allegando che il corrispettivo azionato non si riferisce unicamente alle prestazioni rese durante la , Parte_4
come inizialmente esposto nel ricorso monitorio, ma che dette prestazioni costituiscono un unicum con quelle pattuite nel contratto di servizi del 20.05.2023, in forza del quale si è obbligata a concedere all'opponente l'utilizzo di uno spazio espositivo e a fornire i servizi accessori a tale utilizzo, verso pagamento di un corrispettivo in denaro.
Ciò premesso, il rapporto dedotto in giudizio configura un negozio atipico, diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico ex art. 1322 c.c., e non rientra fra quelli per i quali è previsto l'obbligo di mediazione ex art. 5 D.lgs. 28/2010.
pagina 4 di 8 Nella fattispecie, neppure vi è obbligo di trasmissione dell'invito alla stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati, atteso che, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera a, del d.l. 132/2014, convertito, con modificazioni, in legge n. 162/2014, detto obbligo non si applica nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione.
Per quanto sopra, l'eccezione di improcedibilità è infondata e va rigettata.
3. L'asserito incontro delle volontà negoziali
L'opponente deduce che l'accordo tra le parti si è formato progressivamente e si è concluso, per fatti concludenti, già a decorrere dal mese di aprile 2023, con l'inizio della sua esecuzione, ovvero in data
17 maggio 2025, con l'accettazione, da parte di , della proposta contrattuale Parte_1
inviatale in data 24 marzo 2023, ovvero in data 25 luglio 2023, con l'accettazione, da parte di
[...]
, della modifica richiesta da parte opponente riguardo i termini e le scadenze di pagamento CP_1
del corrispettivo pattuito (cfr. note conclusive opposta, pagg. 11 e 12).
Le emergenze istruttorie, ed in particolare la corrispondenza elettronica intercorsa fra le parti, il cui contenuto è stato in parte trascritto e riversato nei rispettivi atti, forniscono un quadro fattuale inconciliabile con quello delineato, non senza contraddizioni, dall'opposta.
Risulta infatti che, a seguito delle interlocuzioni avvenute tra il gennaio e l'aprile 2023, in data 12 maggio 2023 ore 10:15 l'opposta ha trasmesso all'opponente “la bozza contratto di servizi c./o. Raw di Corso magenta 10 – Milano con le modifiche definitive apportate dopo gli ultimi scambi”; a tale comunicazione, ha risposto con email del 17 maggio 2023 ore 12:10, inviando Parte_1
“in allegato copia del contratto con piccole modifiche evidenziate in rosso” e trasmettendo “inoltre copia già corretta e firmata” (vd. doc. 10 opponente).
Dall'esame dei testi contrattuali allegati a quest'ultima email, si evince che l'opponente ha proposto modifiche ai punti 2.2, 5.1, 5.3 e 13.1 della bozza ricevuta da controparte (parti evidenziate in colore rosso), mentre immutati sono rimasti i termini di efficacia del contratto, laddove al punto 2.1 di entrambe le scritture risulta indicato che “il contratto avrà decorrenza dal 15/09/2023 e termine al
31/05/2024”.
Alla proposta contrattuale così formulata e pacificamente sottoscritta da , Parte_1 [...]
ha risposto manifestando il suo netto rifiuto ad accettarla, ribadito in ben tre comunicazioni CP_1
trasmesse il 17 maggio 2023 alle ore 12:26, alle ore 12:49 e alle ore 17:06, nelle quali ha espresso non solo la propria contrarietà a modificare, nel senso voluto da controparte, le scadenze previste per il pagamento del corrispettivo (punti 5.1 e 5.3) e la tempistica del preavviso idoneo ad impedire il tacito rinnovo (punto 2.2), ma ha altresì inteso modificare la data di decorrenza del contratto (punto pagina 5 di 8 2.1), volendola fissare “dal 1° aprile 2023 al 31 marzo 2024”, con ciò formulando, a propria volta, una nuova proposta (vd. doc. 12 opposta, e docc. 11 e 12 opponente).
Si evince inoltre, dalle comunicazioni del , che i termini di pagamento del corrispettivo erano CP_1
dal medesimo ritenuti “indiscutibili”, in ragione della “delicata situazione” già in essere con i proprietari dell'immobile condotto in locazione, e della necessità di “condividere il gravoso canone” locatizio, avente “perentorie scadenze da rispettare”, dalle quali “non poteva permettersi di prescindere”.
Alla luce di quanto sopra, osservato che l'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'art. 1326 cod. civ., secondo cui un'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta, ricorre anche quando le modifiche richieste in sede di accettazione siano di valore secondario (vd. Cass. n.
16016/2003 e Cass. n. 367/2005), nel caso di specie è evidente che non è stata raggiunta l'intesa sugli elementi costitutivi, sia principali che secondari del contratto, e dunque nessun accordo può dirsi perfezionato alla data del 17 maggio 2023.
Tantomeno può ritenersi che l'accordo si sia perfezionato “già a decorrere dal mese di Aprile 2023”.
Infatti, pur essendo pacifico che l'opponente ha fruito, durante la tenutasi nel mese di Parte_2
aprile 2023, dello spazio espositivo sito in Milano, Corso Magenta n. 10, messo a disposizione dall'opposta, che ne ha anche predisposto l'allestimento (prestazioni per le quali Parte_1
ha pagato a il prezzo all'uopo richiesto, vd. docc. da 2 a 7 opponente, e docc. 2, 2- CP_1
bis, 2-ter del fasc. mon), non si vede come tale prestazione possa configurare l'inizio dell'esecuzione di un contratto che, in tesi, sarebbe stato efficace soltanto a decorrere dal 15 settembre 2023 (vd. doc.
3 opposta).
Fermo quanto sopra accertato, deve allora valutarsi se l'accordo possa ritenersi concluso alla data del
25 luglio 2023, allorché l'opposta ha inviato all'opponente il medesimo testo contrattuale già firmato da quest'ultima, comunicandone l'accettazione.
A tale riguardo, l'opposta ha dedotto che la proposta contrattuale della controparte non è mai stata revocata da quest'ultima.
Orbene, il fatto che , dopo il 17 maggio 2023, non abbia revocato la proposta Parte_1 trasmessa in “copia già corretta e firmata”, non assume rilievo di per sé decisivo, dal momento che, in generale, il rifiuto dell'accettazione da parte del destinatario della proposta, ne comporta l'automatica caducazione e libera il proponente, senza necessità di una espressa revoca.
Come noto, “Poiché la proposta dà luogo alla formazione del contratto solo se è seguito da una conforme ed integrale accettazione da parte del suo destinatario, il rifiuto dell'accettazione da parte pagina 6 di 8 di questo ultimo, pure attraverso la formulazione di una controproposta, libera il proponente dal vincolo costituito dalla sua originaria proposta anche in difetto di una sua formale revoca, salvo che non si dimostri la perdurante volontà di tenere ferma tale proposta, anche dopo il rifiuto dell'accettazione” (vd. Cass. n. 6891 del 19/11/1983).
Nel caso di specie, osservato che grava sull'opposta l'onere di siffatta prova, non emerge agli atti alcun valido elemento di convincimento in tal senso.
Dovendosi valutare il comportamento complessivo delle parti, successivo al rifiuto, nessun elemento indiziario può trarsi dalla circostanza, neppure negata dall'opponente, che nel giugno 2023 il signor si sia incontrato a cena, in quel di Varazze, con i signori CP_1 CP_3 Per_1
e
[...] Parte_3
In senso contrario alla tesi dell'opposta, depongono invece l'assenza di corrispondenza tra le parti nel periodo intercorrente tra il 17 maggio 2023 e il 25 luglio 2023; il tenore vago e allusivo della missiva del 25 luglio 2023 di (vd. doc. 13 opponente, doc. 13 opposta); l'incongruente CP_1
retrodatazione al 20.05.2023, ad opera di , della scrittura controfirmata;
l'immediata e CP_1 inequivocabile risposta di : “Siamo molto sorpresi della vostra intempestiva Parte_1 comunicazione. In verità con vostra mail del 17 Maggio alle ore 12.49 avete rifiutato la nostra proposta, conseguentemente la società ha assunto diverse decisioni commerciali” (vd. doc. 14 opponente, doc. 5 opposta).
In assenza di altri elementi, la mancata risposta della legale rappresentante dell'opponente, signora assente ingiustificata all'udienza fissata per l'interrogatorio formale, non consente, di Parte_3
per sé sola, di poter ritenere per ammessi i fatti dedotti nei capitoli oggetto di prova.
Per quanto sopra, mancando la dimostrazione della perdurante volontà dell'opponente di tenere ferma la sua proposta, anche dopo il rifiuto dell'accettazione espresso dall'opposta, deve senz'altro ritenersi che tale rifiuto ha liberato la proponente, senza necessità di una espressa revoca.
Ne discende che il rapporto contrattuale non può ritenersi concluso neppure in data 25 luglio 2023.
In subordine, ha dedotto che, con lo scambio delle proposte, le parti erano addivenute CP_1
ad una puntuazione vincolante, il cui mancato adempimento comporta il risarcimento del danno, pari all'interesse positivo.
Al di là del fatto che l'opposta nulla ha specificamente dedotto, e tanto meno dimostrato, in ordine al preteso danno, la tesi non convince.
Considerata la centralità degli elementi del contratto sui quali le volontà delle parti non si sono incontrate, in particolare la decorrenza dei suoi effetti, oltre alle scadenze di pagamento del pagina 7 di 8 corrispettivo e i termini del preavviso, come si evince dalla corrispondenza intercorsa, deve escludersi che le stesse siano addivenute ad una puntuazione vincolante.
4. Conclusioni e spese di lite
In conclusione, l'opposta non ha dimostrato il titolo posto a fondamento della pretesa creditoria azionata, pertanto nulla può esserle riconosciuto.
L'opposizione è quindi fondata, e il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
Non si ritengono sussistenti i presupposti per la condanna dell'opposta per responsabilità aggravata, considerato che l'attività processuale svolta da quest'ultima rientra nella normale dialettica processuale e che, ai fini di tale pronuncia di condanna, non è sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate (Cass. S.U. n. 9912/2018).
Non è accoglibile, pertanto, la domanda di condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. avanzata dall'opponente.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm., del valore della causa e dell'attività difensiva in concreto svolta nel giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa, con citazione notificata il 23/05/2024, da ei confronti di Parte_1 Controparte_1
nel contraddittorio tra le parti, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa,
[...]
così provvede:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 6048/2024, R.G. 6647/2024 emesso dal Tribunale di Milano;
2. condanna l'opposta a rifondere all'opponente le spese di lite, liquidate in euro 286,00 per esborsi ed euro 5.077,00 per compensi, oltre spese generali 15% e oneri accessori come per legge.
Così deciso in Milano il 29/05/2025
Il GOT
Elena Dal Dosso
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