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Sentenza 6 novembre 2024
Sentenza 6 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 06/11/2024, n. 742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 742 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 321/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice dott.ssa Francesca Varesano Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 321/2024 promossa da:
( ) rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Parte_1 C.F._1
Casula presso il cui studio in Lodi, via Colle Eghezzone 1 ha eletto domicilio;
- RICORRENTE -
nei confronti di:
) Controparte_1 C.F._2
- RESISTENTE CONTUMACE -
PUBBLICO MINISTERO
- INTERVENUTO -
Conclusioni di parte ricorrente
A) dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Lodi (LO) il 24 luglio 2010 dalla
Signora e dal Signor , iscritto nel registro degli Parte_1 Controparte_1 atti di matrimonio del Comune di Lodi anno 2010, parte I n.31 ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle conseguenti annotazioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di scioglimento del matrimonio civile formulata da parte di nei confronti di;
Parte_1 Controparte_1
1 In particolare, a fondamento della propria domanda parte ricorrente ha dedotto quanto segue:
- e contraevano matrimonio civile in Lodi Parte_1 Controparte_1
(LO) il 24 luglio 2010, trascritto nel Registro dello Stato Civile del medesimo Comune al n.
31, parte I, anno 2010;
- dall'unione coniugale non nascevano figli;
- con sentenza n 795/2022, depositata in data 23.11.2022, veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi;
- da allora la convivenza tra i coniugi non è più ripresa;
Parte resistente, benchè regolarmente notiziata della pendenza del procedimento non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia.
2. Domanda di scioglimento del matrimonio
La domanda relativa allo scioglimento del matrimonio civile è fondata e deve essere accolta.
I coniugi hanno contratto matrimonio civile in data 24 luglio 2010 in Lodi, trascritto nel Registro dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 31, parte I, anno 2010.
Dai documenti prodotti in atti risulta provato che tra i coniugi veniva pronunciata in data
23.11.2022 la separazione personale da parte del Tribunale di Lodi (sent. n. 795/2022) della quale è stato altresì attestato il passaggio in giudicato. Ricorre, pertanto, l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. B) della legge 1.12.1970 n. 898, come modificato dalla L n. 55/2015, atteso lo stato di separazione protratto per il termine di legge e dovendo ritenersi accertato dai documenti di causa che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Le circostanze desunte dalla trattazione della causa, infatti, dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c., per effetto di un rapporto di coniugio disgregato dai fatti intervenuti nel tempo e connotato da insanabili contrasti.
3. Spese
Tenuto conto della natura della controversia e della sostanziale mancata opposizione di parte resistente alla pronuncia non essendosi costituito, le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili.
Per questi motivi
il Tribunale di Lodi in composizione collegiale sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
2 1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_1 [...]
in data 24 luglio 2010 in Lodi, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Controparte_1
medesimo Comune al n. 31, parte I, anno 2010;
2) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Lodi per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3) dichiara non ripetibili le spese di lite tra le parti.
Lodi, 4 novembre 2024
Il Presidente
Dott.ssa Elena Giuppi
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Varesano
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice dott.ssa Francesca Varesano Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 321/2024 promossa da:
( ) rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Parte_1 C.F._1
Casula presso il cui studio in Lodi, via Colle Eghezzone 1 ha eletto domicilio;
- RICORRENTE -
nei confronti di:
) Controparte_1 C.F._2
- RESISTENTE CONTUMACE -
PUBBLICO MINISTERO
- INTERVENUTO -
Conclusioni di parte ricorrente
A) dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Lodi (LO) il 24 luglio 2010 dalla
Signora e dal Signor , iscritto nel registro degli Parte_1 Controparte_1 atti di matrimonio del Comune di Lodi anno 2010, parte I n.31 ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle conseguenti annotazioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di scioglimento del matrimonio civile formulata da parte di nei confronti di;
Parte_1 Controparte_1
1 In particolare, a fondamento della propria domanda parte ricorrente ha dedotto quanto segue:
- e contraevano matrimonio civile in Lodi Parte_1 Controparte_1
(LO) il 24 luglio 2010, trascritto nel Registro dello Stato Civile del medesimo Comune al n.
31, parte I, anno 2010;
- dall'unione coniugale non nascevano figli;
- con sentenza n 795/2022, depositata in data 23.11.2022, veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi;
- da allora la convivenza tra i coniugi non è più ripresa;
Parte resistente, benchè regolarmente notiziata della pendenza del procedimento non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia.
2. Domanda di scioglimento del matrimonio
La domanda relativa allo scioglimento del matrimonio civile è fondata e deve essere accolta.
I coniugi hanno contratto matrimonio civile in data 24 luglio 2010 in Lodi, trascritto nel Registro dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 31, parte I, anno 2010.
Dai documenti prodotti in atti risulta provato che tra i coniugi veniva pronunciata in data
23.11.2022 la separazione personale da parte del Tribunale di Lodi (sent. n. 795/2022) della quale è stato altresì attestato il passaggio in giudicato. Ricorre, pertanto, l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. B) della legge 1.12.1970 n. 898, come modificato dalla L n. 55/2015, atteso lo stato di separazione protratto per il termine di legge e dovendo ritenersi accertato dai documenti di causa che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Le circostanze desunte dalla trattazione della causa, infatti, dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c., per effetto di un rapporto di coniugio disgregato dai fatti intervenuti nel tempo e connotato da insanabili contrasti.
3. Spese
Tenuto conto della natura della controversia e della sostanziale mancata opposizione di parte resistente alla pronuncia non essendosi costituito, le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili.
Per questi motivi
il Tribunale di Lodi in composizione collegiale sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
2 1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_1 [...]
in data 24 luglio 2010 in Lodi, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Controparte_1
medesimo Comune al n. 31, parte I, anno 2010;
2) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Lodi per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3) dichiara non ripetibili le spese di lite tra le parti.
Lodi, 4 novembre 2024
Il Presidente
Dott.ssa Elena Giuppi
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Varesano
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