Sentenza 9 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 09/03/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Venezia sezione quarta
R.G. 1166/2023
La Corte d'appello di Venezia, sezione quarta, in persona dei magistrati:
Clotilde Parise ‒ presidente
Marco Campagnolo ‒ conIGliere
Gianluca Bordon ‒ conIGliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promoSA da
( ) e Parte_1 C.F._1
( ) in proprio e quali Parte_2 C.F._2
genitori e l.r. di ( ) e Persona_1 C.F._3
anche quale coerede di Parte_2 Persona_2
( , deceduto il 23/02/2015), C.F._4
( in proprio e quale Parte_3 C.F._5
coerede di ( , deceduto il Persona_2 C.F._4
23/02/2015), con l'avv. Enrico Cornelio con l'intervento di
( ) quale coerede di CP_1 C.F._6 Per_2
( , deceduto il 23/02/2015), con l'avv.
[...] C.F._4
Enrico Cornelio contro
( ), con l'avv. Irene Controparte_2 C.F._7
TT GG ( ), con l'avv. C.F._8
Sonia Marian
ASSIMOCO spa ) in persona del l.r.p.t., con l'avv. P.IVA_1
Giovanni Battista Martelli
( ) in persona del l.r.p.t., con E_ P.IVA_2
l'avv. Massimo Bettiol
) in persona del Controparte_4 P.IVA_3
l.r.p.t., con l'avv. Laura Bergamo;
oggetto: responsabilità extracontrattuale;
appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 592/2023, emeSA il 03/04/2023, causa trattenuta in decisione sulle seguenti: conclusioni per gli appellanti , Parte_1 Pt_2
E , nelle rispettive qualità e
[...] Parte_4
posizioni processuali:
“- accertarsi e dichiararsi che la nascita malformata di e Persona_1
la sua totale invalidità sono state conseguenza dell'inadempimento degli obblighi d'informazione e di assistenza gravanti sulla convenuta nei confronti della IGnora (rectius ) e che l'handicap (di Per_2 Pt_1
) ha determinato lesioni a carico dei genitori ed in particolare R_
della madre,
- condannarsi conseguentemente la convenuta al risarcimento integrale dei danni subìti da tutti gli attori secondo i criteri indicati in narrativa, danni morali e materiali, emergenti e da lucro ceSAnte e da violazione dei diritti costituzionalmente protetti ed elencati in narrativa, con interessi legali ex art.1284,1° c. e danni da rivalutazione monetaria dal fatto alla citazione di 1° grado ed ex art.1284, 4° c.1 al saldo, vittoria di spese e sentenza provvisoriamente esecutiva.
pag. 2/26 - Si chiede fin d'ora perizia medico legale sui seguenti quesiti: “Dica il
CTU quali siano le condizioni di valutandone il livello di Persona_1
invalidità biologica, temporanea e permanente, e di invalidità lavorativa in prospettiva futura, con specifico riferimento alle capacità cognitive, nonché alla sua idoneità di godere dei diritti costituzionalmente protetti
- alla libertà ed all'autonomia personale (capacità di agire),
- alla sua idoneità ad intrattenere relazioni sociali infrasoggettive ed in particolare a formarsi una famiglia,
- ed a procurarsi un'istruzione.
Dica il ctu se in conseguenza della diagnosi di invalidità permanente di i due genitori ed in particolare la madre abbiano subìto disturbi R_
psichici, e ne valuti l'entità temporanea e permanente.
Valuti congruità e pertinenza delle spese documentate ed il verosimile rilievo degli oneri di assistenza sia in termini di costi che di tempi di attività assistenziali”. conclusioni per l'appellata dott.SA : Controparte_2
“In via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello ai sensi degli artt. 342 c.p.c.
Nel merito: rigettare l'appello proposto e confermare la sentenza di primo grado del Tribunale di Venezia n. 592/2023.
In subordine: accogliere le conclusioni così come precisate in primo grado che di seguito si riportano:
Preliminarmente: dichiararsi il difetto di legittimazione attiva di R_
e dei IGnori e , con
[...] Persona_2 Parte_5
ogni effetto conseguente. Sempre preliminarmente si eccepisce la prescrizione ex art. 2947 cc del diritto al risarcimento dei danni richiesti per violazione del diritto alla libertà personale ed alla capacità di agire, il diritto alle libere relazioni personali ed alla famiglia ed il diritto alla pag. 3/26 istruzione e cultura, nella misura in cui sono fatti valere come autonomi e distinti diritti, attesa la natura extracontrattuale di tali danni.
Ancora in via preliminare, si eccepisce la inammissibilità della domanda formulata dagli attori per la prima volta e quindi tardivamente nella memoria ex art. 183 n. 1 con la quale gli stessi hanno addebitato alla dott.SA di non aver effettuato la diagnosi della sindrome di CP_2
Down, secondo quanto asseritamente richiesto dalla paziente.
In via Principale: respingersi tutte le domande proposte nei confronti della dr.SA perché del tutto infondate per i motivi Controparte_2
esposti e comunque, accertato che l'attrice avrebbe Parte_1
potuto evitare il danno asseritamente addebitato e/o comunque richiesto alla dr.SA , usando l'ordinaria diligenza, a mente Controparte_2
dell'art. 1227, 2° comma c.c., respingersi in ogni caso le domande di risarcimento dei danni promosse nei suoi confronti dagli attori.
In via subordinata: 1) Nel caso e nella misura in cui fosse accertata e dichiarata la responsabilità della dr.SA o la sua Controparte_2
corresponsabilità con gli altri convenuti e terzi chiamati, accertarsi che il fatto colposo dell'attrice , come esposto nella Parte_1
narrativa, ha concorso a cagionare i danni richiesti alla dr.SA CP_2
e ridursi pertanto, a mente dell'art. 1227 1° comma cc, nella
[...]
misura che sarà accertata in corso di causa, il risarcimento del danno dovuto dalla dr.SA agli attori. 2) In caso di Controparte_2
accoglimento, anche parziale, delle domande di condanna al risarcimento del danno proposte dagli attori nei confronti della dr.SA
, accertata la responsabilità del dr. Ruggero Controparte_2
Pasqualetto per i fatti di cui è causa, condannarsi il medesimo a tenere sollevata la dr.SA da quanto la steSA si vedesse Controparte_2
condannare a corrispondere agli attori o a qualsivoglia di essi, con pag. 4/26 condanna del medesimo a rimborsare e pagare alla dr.SA tutte CP_2
le somme che la steSA fosse condannata a pagare agli attori. 3) Ridursi in ogni caso le domande attoree di risarcimento dei danni perché eccessive e ciò anche in via equitativa. 4) In tutti i casi di accoglimento, anche parziale, delle domande di condanna della convenuta CP_2
al risarcimento dei danni di cui è causa, respinta ogni diversa
[...]
domanda e/o eccezione, accertarsi e dichiararsi l'obbligo delle
NI UR , SS PA e RT
, in forza dei rispettivi contratti assicurativi Controparte_4
(polizze) di tenere indenne e a manlevare l'assicurato Controparte_2
e condannarsi quindi le medesime nei limiti del massimale di ciascuna ed in linea graduata e cioè a titolo di primo rischio P_
, a titolo di secondo rischio SS PA ed a titolo di
[...]
terzo rischio a corrispondere e a pagare Controparte_4
tutte le somme che fosse condannata a pagare agli Controparte_2
attori ed a chiunque all'esito del presente giudizio. 5) Nei confronti delle
NI UR , SS PA e RT
, si chiede altresì la condanna al rimborso Controparte_4
delle spese legali che la dr.SA sopporterà nel presente Controparte_2
giudizio e che si quantificano in base ai parametri di legge ed allo stato attuale della lite in euro 60.000,00 per tutte le fasi della lite già effettuate, riservato l'adeguamento del compenso all'eventuale ulteriore proseguimento della steSA ovvero nella somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà di giustizia.
In caso di reiezione di ogni domanda nei confronti della dr.SA CP_2
si chiede la condanna degli attori alla rifusione integrale a
[...]
favore della medesima delle spese e competenze del presente giudizio.
pag. 5/26 In qualsiasi caso di accoglimento anche parziale delle domande attoree si chiede la condanna del terzo chiamato dr. Ruggero Pasqualetto alla rifusione delle spese legali a favore della dr.SA . Controparte_2
In via istruttoria: Ci si oppone a tutte le richieste istruttorie e di ctu formulate dagli attori, per i motivi già esposti negli atti.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze legali, anche della presente fase di gravame”. conclusioni per l'appellato dott. GG TT:
“1. Accertato e dichiarato che l'appello principale proposto dagli attori non ha investito i capi della sentenza del Tribunale di Venezia n.
592/2023 con cui è stata affermata l'insussistenza di responsabilità in capo al dott. Ruggero Pasqualetto, per l'effetto, dichiararsi che sul punto si è formato il giudicato;
2. accertato che l'appellata e l'appellata Controparte_2 [...]
non hanno promosso appello incidentale ai sensi dell'art. 343 CP_3
c.p.c. in relazione alle statuizioni della sentenza di primo grado del
Tribunale di Venezia n. 592/2023 con cui è stata accertata l'assenza di negligenza da parte del dott. Ruggero Pasqualetto per i profili contestati dagli attori, nonché la novità e conseguente inammissibilità di ogni altra doglianza, dichiararsi l'inammissibilità, improponibilità, illegittimità e comunque infondatezza delle domande di manleva/regresso riproposte con le comparse di costituzione e risposta.
Con vittoria di spese e competenze nei confronti della dott.SA
[...]
e del presente grado del giudizio, stante le CP_2 E_
domande di manleva e regresso svolte”. conclusioni per l'appellata ASSIMOCO spa: “Nel merito in via principale: rigettare il gravame proposto dagli appellanti in quanto del tutto infondato in fatto e in diritto, confermando per l'effetto le pag. 6/26 statuizioni di cui alla sentenza n. 592/2023 pronunciata dal Tribunale
Civile di Venezia nel giudizio NRG 7281/2013, pubblicata il 03.04.2023
e notificata il 16.05.2023, con vittoria di spese e compensi di causa, oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale del gravame nei confronti della Dott.SA
[...]
, limitare l'obbligo di manleva e garanzia di SS S.p.a. CP_2
alle condizioni tutte di operatività di cui alla polizza n. 765/14/504194 e alla sola quota di responsabilità imputabile all'assicurata, tenuto conto in ogni caso dell'operatività a secondo rischio rispetto alla polizza stipulata dall'assicurata con e contenendo l'obbligo E_
di manleva e garanzia nei limiti del massimale pari ad Euro
516.456,89”. conclusioni per l'appellata “nel merito E_
accertata e dichiarata la infondatezza del motivo d'appello proposto, confermare integralmente la sentenza n.592/2023 - pubblicata in data
3.4.2023 - del Tribunale di Venezia.
Respingere conseguentemente tutte le domande svolte dagli appellanti in quanto infondate in fatto e in diritto.
Respingere, ove si ritenesse proposta a verbale dell'udienza del
18.10.2023, la domanda di rifusione delle spese legali della Dr.SA
da parte di in quanto inammissibile e CP_2 E_
comunque infondata.
Spese legali del presente grado interamente rifuse.
In subordine, respinta ogni diversa e contraria domanda o eccezione, riproponendo le conclusioni assunte in primo grado in quanto assorbite pag. 7/26 Con riferimento alla garanzia assicurativa prestata da P_
(ora in favore della Dr.SA
[...] E_ [...]
. CP_2
In via principale respinta ogni diversa e contraria domanda o eccezione proposta, accertare e dichiarare la inoperatività della polizza assicurativa n.58.60.387050 invocata dalla Dr.SA per CP_2
estraneità dell'evento dannoso dedotto in giudizio dal rischio assicurato;
conseguentemente respingere ogni domanda proposta in danno di E_
In via subordinata: per ogni denegata ipotesi e senza voler rinunciare alla eccezione di cui sopra, accertare e dichiarare che E_
è tenuta alla garanzia in favore della Dr.SA
[...] Controparte_2
esclusivamente per i danni che si accerti essere conseguenza immediata e diretta della sua condotta e comunque alle condizioni tutte della polizza azionata e nei limiti di massimale di euro 516.457,00 con esclusione del vincolo di solidarietà con altri corresponsabili e con l'eventuale ripartizione dell'indennizzo con gli altri assicuratori ex art. 1910 c.c. ove ne sussistessero i presupposti.
Rigettare comunque la richiesta di rimborso delle spese legali in quanto infondata. In ogni caso spese rifuse.
Con riferimento alla domanda proposta dagli attori, ferme le eccezioni di polizza sopra formulate
In via principale ferma l'eccezione di inammissibilità e in subordine di irrilevanza della nuova documentazione prodotta dalla difesa attorea, accertare e dichiarare la inammissibilità ed irritualità delle nuove domande e delle nuove prospettazioni, sia in fatto che in diritto, svolte dalla difesa attorea nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. e nella pag. 8/26 istanza rinnovativa di remissione in istruttoria, sulle quali si dichiara comunque di non accettare il contraddittorio
Accertato e dichiarato che alcuna responsabilità è addebitabile alla
Dr.SA in relazione ai fatti ed alle voci di danno Controparte_2
esposte in atto di citazione, respingere ogni domanda proposta nei suoi confronti in quanto infondata in fatto ed in diritto;
conseguentemente respingere ogni domanda proposta in danno di E_
Spese rifuse.
In via subordinata per la denegata e non creduta ipotesi in cui fosse accertato e determinato un comunque minoritario grado di responsabilità della Dr.SA , accertare e dichiarare la CP_2
prescrizione ex art. 2947 c.c. delle domande di risarcimento delle voci di danno extracontrattuale, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva di degli eredi di e Persona_1 Persona_2
di alla proposizione delle rispettive Parte_5
domande risarcitorie ridurre in ogni caso la domanda nei confronti della Dr.SA a termini di giustizia ed in proporzione CP_2
all'accertando e determinando grado di colpa della IG.ra
[...]
ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 1227 c.c. e del Dr. Pt_1
Ruggero Pasqualetto, con esclusione in ogni caso delle voci di danno non dovute, non provate e che si accerti non essere in conseguenza immediata e diretta con la condotta della Dr.SA . Controparte_2
In ogni caso spese rifuse o, per ogni denegata ipotesi, compensate.
Nei confronti del Dr. Ruggero Pasqualetto respinta ogni diversa domanda o eccezione proposta, per mero scrupolo difensivo in ragione delle conclusioni assunte dagli attori e comunque per ogni denegata ipotesi, accertare e determinare la responsabilità del Dr. Ruggero
Pasqualetto in merito ai fatti di causa;
conseguentemente condannare pag. 9/26 quest'ultimo a manlevare e comunque a tenere indenne, anche in via di regresso, di quanto quest'ultima fosse tenuta a E_
corrispondere in favore degli attori in supero rispetto all'accertando e comunque minoritario concorso di colpa della Dr.SA in CP_2
dipendenza del presente giudizio, anche a titolo di transazione.
In ogni caso spese rifuse.
In via istruttoria ci opponiamo alla ammissione delle richieste istruttorie richieste dagli appellanti in quanto inammissibili”. conclusioni per l'appellata : Controparte_4
“nel merito in via principale. Rigettare l'appello perché inammissibile e comunque infondato e confermare la sentenza di primo grado o rigettare in ogni caso le domande attoree perché inammissibili, indimostrate, infondate in fatto e in diritto (anche proprio alla luce della steSA prospettazione attorea), non legate da nesso di causa con le asserite responsabilità di e/o comunque per carenza di Controparte_2
legittimazione, quantomeno in ordine alle pretese di e dei Persona_1
suoi nonni, e/o per intervenuta prescrizione dei diritti fatti valere. Spese di lite rifuse.
In via subordinata. Nella denegata ipotesi di una qualche ritenuta fondatezza dell'appello e delle pretese attoree:
-accertati termini e limiti della responsabilità specifica di
[...]
, CP_2
-nonché accertati chi siano gli effettivi legittimati/aventi diritto ed i termini e i limiti dei danni agli stessi spettanti quale conseguenza di detta responsabilità della , tenuto conto di eventuali CP_2
corresponsabilità di e/o degli altri attori (anche ex art. Parte_1
pag. 10/26 -nonché accertata l'inoperatività della garanzia
[...]
, Controparte_6
-o diversamente, accertati termini e limiti della polizza, con particolare riferimento all'operatività, nei limiti del massimale di £.1.000.000.000
(€.516.456,89), a terzo rischio, e/o comunque solo per l'eventuale condanna della in eccedenza rispetto alle somme di cui ai CP_2
massimali della polizza e della polizza SS, anche se le CP_3
somme stesse dovessero restare a suo diretto carico, limitarsi di conseguenza la condanna di in conformità alle Controparte_2
risultanze di causa sia in punto responsabilità che in punto danni e limitarsi l'eventuale condanna in garanzia di escludendo CP_4
ogni voce e/o somma non rientrante nei limiti tutti della garanzia medesima e delle relative condizioni (di rischio, di oggetto, di responsabilità, di tempo, di massimale, di scoperto e/o franchigia, di grado di rischio, anche per ipotesi di inoperatività per qualsivoglia motivo delle altre due polizze, con esclusione di ogni danno non direttamente riferibile a responsabilità di ). Controparte_2
Spese di lite compensate o eventuale condanna rapportata agli esiti di causa.
In via istruttoria ci si oppone fermamente alla chiesta ammissione di
CTU sulle condizioni di perché volta a pretendere di dimostrare R_
danno insussistenti, privi di adeguata allegazione e prova e, comunque, relativi alle condizioni genetiche di che nulla hanno a che vedere R_
con le asserite responsabilità della Dott. . CP_2
Per gli stessi motivi, ci si oppone anche alla richiesta ammissione di
CTU volta ad accertare disturbi psichici dei genitori di . R_
pag. 11/26 E ci si oppone alla produzione dei documenti effettuata da parte appellante successivamente alla maturazione dei termini delle preclusioni istruttorie”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE art. 114 disp. attuaz cpc
1. e in proprio e quali genitori Parte_1 Parte_2
esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio Persona_1
unitamente a (quest'ultimo deceduto nel corso del Persona_2
giudizio di primo grado il 23.2.2015) e , nonni paterni Parte_5
del minore, hanno visto respinta dal Tribunale di Venezia, con sentenza n. 592/2023, la domanda risarcitoria per inadempimento professionale azionata nei confronti della dott.SA e del dott. Ruggero Controparte_2
Pasqualetto.
2. Gli attori hanno contestato l'omissione di adeguate informazioni alla IG.ra – che in stato di gravidanza si era rivolta alla dott.SA Pt_1
(ginecologa) – in ordine agli accertamenti (quali villocentesi e CP_2
amniocentesi) da poter eseguire per accertare eventuali malformazioni fetali o la presenza di anomalie cromosomiche a carico del concepito, lamentando che questa condotta non ha consentito all'attrice di valutare tale rischio, e che tale inadempimento ha portato alla nascita di un bambino con gravi limitazioni in quanto affetto da sindrome di Down, con conseguente richiesta risarcitoria dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dal minore, nonché personalmente dai genitori e dai nonni paterni.
3. In merito alla responsabilità del dott. Pasqualetto (anch'egli specialista ginecologo), gli attori hanno contestato un'errata diagnosi a seguito dell'esecuzione, in data 28.8.2007, di un'ecografia e un difetto di pag. 12/26 applicazione dei protocolli in materia di ritardo di crescita intrauterina
(IUGR) per giungere rapidamente a un parto d'urgenza, lamentando l'insorgenza di una grave cerebropatia da ritardo di crescita intrauterina nella fase terminale della gravidanza, con mancata salvaguardia delle residue capacità cognitive, e delle capacità motorie in un bambino già affetto da sindrome di Down.
4. Nel costituirsi i convenuti hanno respinto le ragioni attoree instando per il rigetto delle domande rassegnate nei loro confronti. La dott.SA ha formulato inoltre chiamata in manleva – autorizzata CP_2
dal Tribunale – delle compagnie di assicurazione per RC professionale, che si sono costituite associandosi alle difese dei convenuti nei confronti di parte attrice, eccependo altresì la sussistenza di limiti all'operatività delle polizze in forza della quali sono state evocate in garanzia.
5. Il tribunale, istruita la causa mediante interpelli delle parti, escussione testimoniale e CTU medico legale, ha rigettato sia la domanda promoSA nei confronti della convenuta «in mancanza di elementi univoci che valgano a far ritenere provato il nesso tra l'inadempimento attribuito alla dott.SA e il mancato esercizio CP_2
del diritto ad avvalersi dell'interruzione di gravidanza» (pag. 6 della sentenza) sia la pretesa azionata nei confronti dell'altro convenuto «in assenza di riscontrabile negligenza, nell'ambito delle contestazioni svolte dagli attori, nell'operato del dott. Pasqualetto» (pag. 8 della sentenza), compensando le spese di lite tra le parti tenuto conto delle
«gravi ed eccezionali ragioni relative alla difficoltà per gli attori di ricostruire i fatti per il sovrapporsi dell'intervento di più medici e di eventi che hanno reso particolarmente compleSA la ricostruzione della gestione della gravidanza», e disponendo inoltre che le spese di CTU
pag. 13/26 venissero poste a carico per ½ agli attori, e per la residua metà a carico dei convenuti.
6. Hanno interposto gravame gli appellanti, nella veste di cui all'epigrafe, formulando sostanzialmente dodici motivi d'appello e indicati in: 1° “Travisamento degli esiti delle prove”; 2° “L'oggetto del giudizio”; 3° “L'inadempimento oggettivo”; 4° “Violazione dell'obbligo d'informazione circa l'inattendibilità generale del test della translucenza nucale somministrato alla IGnora ”; 5° Pt_1
“Inattendibilità specifica del test della translucenza nucale somministrato alla IGnora ”; 6° “La posizione di Pt_1 [...]
rispetto al diritto vivente dopo la sentenza n. 25767/15 delle R_
Sezioni Unite civili – questione di legittimità costituzionale degli artt.
1218, 1223 e 2059 C.C. nell'interpretazione data dal “diritto vivente” dopo l'arresto delle SS.UU.”; 7° “Violazione degli artt. 1362, 2697 e
2729 c.c. per aver erroneamente disatteso la prova fornita da noi della volontà dell'appellante di interrompere la gravidanza in caso di riscontro di malformazione fetale”; 8° “Omissioni d'informazione e negligenze”; 9° “Responsabilità” (dagli appellanti indicato ugualmente come n. 8, pagg. 46 - 63); 10° “Quantificazione dei danni dei genitori di
” (indicato dagli appellanti come n. 9, pagg. 63 - 68); 11° “Danno R_
biologico proprio di e di (indicato Parte_1 Parte_2
dagli appellanti come n. 10, pagg. 68 e 69); 12° “Danni non patrimoniali della nonna ” (indicato dagli appellanti come n. 11, Parte_5
pagg. 69 e 70).
7. Si sono costituiti la dott.SA – insistendo preliminarmente CP_2
per l'inammissibilità dell'appello e nel merito, comunque, per il rigetto e conferma della pronuncia del Giudice a quo, richiamando, in subordine, le conclusioni già rassegnate in prime cure – e il dott. Pasqualetto, il pag. 14/26 quale ha chiesto l'accertamento del paSAggio in giudicato sul capo della sentenza di primo grado riguardante l'insussistenza di responsabilità in capo al convenuto.
8. Si sono altresì costituite le compagnie assicuratrici SS spa,
e insistendo nel merito E_ Controparte_4
in via principale per il rigetto dell'impugnazione, ribadendo in via di subordine le rispettive eccezioni di garanzia ed operatività delle polizze.
9. La causa è stata rimeSA in decisione al collegio sulle conclusioni sopra riportate.
10. Osserva preliminarmente la Corte da un lato che gli appellanti, pur avendo convenuto tutte le parti del primo grado («ai fini dell'integrità del contraddittorio«), hanno rassegnato le conclusioni e assunto il contraddittorio soltanto nei confronti della dott.SA , sicchè CP_2
hanno prestato acquiescenza ex art. 329 cpc al capo della sentenza, sul punto paSAto in giudicato, che ha escluso la responsabilità del convenuto dott. Pasqualetto;
d'altro canto (a prescindere dalla valutazione sulla fondatezza del gravame), la mancata formulazione di appello incidentale degli appellati (in particolar modo della dott.SA
e di ) non ha comunque determinato il venir CP_2 E_
meno della domanda di manleva, riproposta semmai ex art. 346 cpc (vd.
Cass. 19683/2020), dalla convenuta e dalla terza chiamata.
11. Sempre in via preliminare, si rileva che la trattazione del giudizio ha reso superflua ogni questione anche sulle eccezioni d'inammissibilità delle parti appellate, mentre l'intervento nella presente fase di CP_7
(che non risulta essere stato parte del giudizio di primo grado)
[...]
non rileva ai fini del decidere, essendo lo stesso intervenuto «al solo fine di dichiarare tramite il proprio difensore di non impugnare la sentenza per la quota di sua spettanza» (pag. 1 atto d'appello) – determinazione pag. 15/26 della quale la Corte per quanto occorrer poSA non può che prendere atto con ogni conseguente effetto di acquiescenza.
12. Quanto al merito, è comunque dirimente affrontare la domanda attorea sotto il profilo delll'an debeatur, evidenziando come l'articolazione del gravame (tenuto altresì conto gli appellanti con il secondo motivo hanno qualificato l'oggetto del giudizio come “il danno arrecato a e ai suoi familiari dalla mancata esecuzione di R_
accertamenti indispensabili per consentire all'attrice di avere il quadro sullo stato di salute del feto, nonché degli esami neceSAri per accertarlo, in funzione di scelte che la IGnora avrebbe potuto Pt_1
assumere secondo valutazioni di sua esclusiva competenza”, pag. 21 atto d'appello), sia volto ad argomentare sulla cd. «nascita indesiderata» del figlio e a contestare al Tribunale il mancato riconoscimento R_
«dell'intento abortivo» della IG.ra , lamentando quest'ultima Pt_1
l'inadempienza della dott.SA agli obblighi informativi e di CP_2
assistenza anche alla luce delle emergenze istruttorie che sarebbero state travisate dal giudice di primo grado.
13. Gli appellanti in sede di comparsa conclusionale richiamano soltanto i primi quattro motivi di gravame: nondimeno, attese le conclusioni rassegnate, non si rinviene una chiara volontà di parte attrice di rinunziare agli ulteriori motivi (ossia un'inequivoca volontà di non reiterare la motivazione pretermeSA in comparsa conclusionale), come eccepito dall'appellata in memoria di replica (pag. 1). CP_2
14. Pertanto, è comunque opportuno esaminare congiuntamente – essendo tra loro in ogni caso strettamente correlati se non addirittura ripetuti nel loro ontologico argomentare – i motivi dal primo al quinto
(“Travisamento degli esiti delle prove”, pagg. 15 – 21; “L'oggetto del giudizio”, pagg. 21 - 24; “L'inadempimento oggettivo”, pagg. 24 - 27; pag. 16/26 “Violazione dell'obbligo d'informazione circa l'inattendibilità generale del test della translucenza nucale somministrato alla IGnora ”, Pt_1
pagg. 27 - 30; “Inattendibilità specifica del test della translucenza nucale somministrato alla IGnora ”, pag. 30), unitamente Pt_1
altresì al settimo (“Violazione degli artt. 1362, 2697 e 2729 cc per aver erroneamente disatteso la prova fornita da noi della volontà dell'appellante di interrompere la gravidanza in caso di riscontro di malformazione fetale”, pag. 39 - 41) e all'ottavo (tanto laddove esposto come “Omissioni d'informazione e negligenze” - pagg. 41 – 46 – quanto nella parte indicata quale “Responsabilità” almeno in afferenza alle pagg. 46 e 47, attenendo le restanti pagg. 48 - 63 ad argomentazioni, peraltro generiche, in ordine alla liquidazione dell'eventuale quantum).
15. Sul punto, occorre considerare che per «nascita indesiderata» deve intendersi la circostanza in cui la gestante, per omeSA informazione circa possibili malformazioni del feto, si è trovata priva del diritto a interrompere la gravidanza in presenza dei requisiti di legge, ossia quando la madre partorisce un neonato affetto da malattia genetica o ereditaria non diagnosticata dal medico nella fase neonatale, oppure non comunicata così da non consentire un'autodeterminazione della partoriente nella procreazione.
16. Per tale condizione resta a carico del genitore (Cass. SU
25767/2015) assolvere all'onere probatorio (anche in ossequio al principio per cui la parte che chiede il risarcimento deve fornire la prova del danno di cui chiede il ristoro, nonché ex art. 2697 cc quale principio della vicinanza della prova) che, se avesse avuto informazione delle malformazioni del concepito, avrebbe interrotto la gravidanza – anche tramite presunzioni semplici trattandosi di fatto psichico, ferma restando la necessità di allegare la sussistenza dei requisiti di legge nel caso pag. 17/26 concreto anche «a prescindere dalla circostanza che l'anomalia o la malformazione si sia già prodotta e risulti strumentalmente o clinicamente accertata» (vd. Cass. n. 653/2021), e vieppiù tenuto conto che «il nato disabile non può agire per il risarcimento del danno, neppure sotto il profilo dell'interesse ad avere un ambiente familiare preparato ad accoglierlo, giacché l'ordinamento non conosce il “diritto a non nascere se non sano”, né la vita del bambino può integrare un danno-conseguenza dell'illecito omissivo del medico» (sempre Cass. SU
25767/2015).
17. Nel dettaglio, la sindrome di Down è genetica e non suscettibile di trattamento terapeutico anche qualora tempestivamente riconosciuta e pertanto la steSA non può attribuirsi ad erronee condotte cliniche o terapeutiche dei sanitari, né ritenersi imputabile a eventuali errori diagnostici del sanitario (peraltro non risulta che nel caso in esame l'attrice avesse espreSAmente richiesto alla convenuta di CP_2
effettuare una diagnosi da sindrome di Down sul nascituro): l'eventuale negligenza dei sanitari coinvolti potrebbe semmai rinvenirsi allorché un'erronea e/o mancata corretta diagnosi abbia pregiudicato il diritto dei genitori a decidere se interrompere la gravidanza secondo i dettami della l. 194/1978, fermo restando comunque l'onere di provare che la madre avrebbe esercitato la facoltà d'interrompere la gravidanza, qualora fosse stata tempestivamente informata dell'anomalia fetale.
18. Nel caso de quo non è stato dimostrato dagli appellanti (nemmeno secondo il parametro del più probabile che non, e con valutazione prognostica ex ante) che la IG.ra avrebbe in concreto esercitato Pt_1
il diritto all'interruzione volontaria di gravidanza ove fosse stata tempestivamente a conoscenza della condizione del nascituro, affetto da una patologia in corso di gravidanza (cf. Cass. 2150/2022), tanto più che pag. 18/26 non si configura un danno in re ipsa nel caso che ci occupa, né comunque risulta provato un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione – da esercitare comunque nei limiti previsti dalla l. 194/1978: l'appellante ha infatti acquisito pareri anche di altri specialisti (ad esempio presso lo stesso dott. Pasqualetto, nei confronti del quale gli stessi appellanti hanno poi deciso di prestare acquiescenza al capo della sentenza di primo grado che ne ha escluso la responsabilità per l'asserita mancata diagnosi di una condizione di ritardo nell'accrescimento intrauterino, cd. IURG); inoltre è stato prenotato ed eseguito autonomamente il test di screening presso una struttura privata
(Poliambulatorio Medico srl di Padova).
19. Le doglianze degli appellanti si fondano, peraltro, in buona sostanza, sulla riproposizione di estratti della prova testimoniale
(escussione all'ud. del 12.5.2015) di (LL della Persona_3
gestante) e di , e sull'interrogatorio formale reso dalla Persona_4
steSA attrice (che tuttavia non assume valenza probatoria per le dichiarazioni favorevoli, avendo al più valore confessorio soltanto le dichiarazioni a sé sfavorevoli rilasciate dalla parte).
20. Nessun rilievo può invece rinvenirsi nel richiamo alla CTU medico-legale svolta in prime cure, dal momento che l'indagine è stata svolta al fine – peraltro escluso in sentenza (pagg. 6 – 8) - di stabilire la sussistenza di profili di colpa a carico del solo dott. Pasqualetto (nei cui confronti gli appellanti hanno rinunziato alla domanda, né hanno svolto contestazioni puntuali alle risultanze peritali) per le ecografie effettuate all'attrice.
21. In tal senso, si osserva come nella ricostruzione offerta dagli appellanti non emergano evidenze dai cui poter dedurre l'asserito
«travisamento degli esiti delle prove», anche alla luce della pag. 19/26 dichiarazione 23.11.2013 di (doc. 2 della dott.SA Persona_3
) per cui quest'ultima aveva «spiegato la differenza tra esame CP_2
di screening e villocentesi», che la «LL dopo aver capito la differenza ha scelto lo screening».
22. Asserzioni (scritte e dunque comprensibilmente ponderate prima di renderle e sottoscriverle, considerando che la IG.ra le ha Pt_1
stilate «dopo essere stata informata che mia LL aveva fatto causa alla convenuta», come riferito all'ud. del 12.5.2015) che non vengono scalfite dall'ulteriore escussione della teste sempre in udienza ove le altre dichiarazioni, peraltro a tratti comunque generiche, sono state connotate dall'incertezza del ricordo dovuto al paSAre del tempo («…è paSAto comunque del tempo e, inoltre, io accompagnavo solamente mia LL e, quindi, è possibile che non stessi ascoltando»).
23. La steSA appellante, in sede di interpello, rispondendo alla circostanza capitolata dalla convenuta (sub. 5 memoria ex art. 183 VI co.
n. 2 cpc del 27/11/2014) ha comunque confermato il fatto che «la dr.SA
ha illustrato e spiegato alla IGnora , sempre CP_2 Parte_1
presente la LL , i singoli esami indicati nel calendario, Per_3
nonché la settimana in cui la paziente doveva sottoporsi ai singoli esami, raccomandandosi che gli accertamenti fossero eseguiti in quelle precise settimane».
24. Un tanto va peraltro considerato tenuto conto che la LL ha altresì affermato che «per quanto riguarda le statistiche sull'aborto non ricordo se sia stato affrontato l'argomento, anzi se ne è parlato», rispondendo al sub cap. 7 della memoria a prova diretta della convenuta,
«vero che in particolare, la dr.SA ha spiegato che la CP_2
villocentesi e la amniocentesi erano degli esami invasivi che prevedono il prelievo di tessuto placentare (villi) o di liquido amniotico con un ago pag. 20/26 che trafigge l'addome materno così da ottenere materiale fetale su cui eseguire l'indagine citogenetica per diagnosticare la sindrome di
DOWN. La dr.SA ha pure spiegato che i metodi usati per tali CP_2
esami erano migliorati nel tempo, ma vi era ancora un rischio pari a
0,5%-2%, a seconda delle casistiche, che provocassero un aborto»), così confermando che le metodologie degli esami erano state affrontate in sede di visita.
25. Quanto al teste , si osserva altresì che lo stesso ha Per_4
deposto su fatti dei quali è stato informato dalla steSA attrice (non era presente alla visita), ossia fornendo una dichiarazione su circostanze estemporanee e de relato prive, dunque, di fattiva rilevanza probatoria –
«Interrogato a prova diretta sui capitoli di cui alla memoria avv.
Cornelio, così risponde: cap. 2) non lo so, perché non ero presente alla visita. Posso dire che poco prima della nascita la IG.ra , Parte_1
di cui sono amico di famiglia, mi ha detto che non avrebbe mai tenuto il bimbo se non sano».
26. Gli appellanti, peraltro, considerato che il diritto da esaminare riguarda l'eventuale privazione delle possibilità di effettuare una scelta consapevole circa l'aborto terapeutico rispetto nascita di un figlio menomato, non hanno vinto neppure la statuizione della sentenza (pag.
6) di primo grado ove il Giudice ha evidenziato come «decisiva per escludere che vi fosse una piena e consapevole intenzione…di procedere con l'interruzione della gravidanza» sia risultata la «la circostanza (non contestata) che la giovane paziente, presa visione dei risultati del test di screening, non ritenne di confrontarsi con la ginecologa di fiducia per avere delle conferme sul referto o delle rassicurazioni, ma si recò a visita dalla dott.SA , partecipandola dell'esito del test, CP_2
solamente in data 20/06/2007, quindi circa tre mesi più tardi della sua pag. 21/26 esecuzione», anche considerando che proprio il referto dello screening del primo trimestre (doc. 8 attoreo) riportava la precisa avvertenza che
«questo esame non elimina la possibilità che il feto poSA avere anomalie congenite, ritardo mentale o altre malattie non evidenziabili con questo test. L'esito dello screening non esclude completamente la possibilità che il feto sia affetto da anomalie dei cromosomi»
27. Pertanto, le emergenze istruttorie di causa, valutate in conformità alla ripartizione dell'onere probatorio e al fatto che la prova testimoniale non deve portare a sconfinare nel territorio dell'elaborazione dei fatti
(nonché considerando il lungo tempo trascorso, oltre sei anni, dal parto di avvenuto il 4.9.2007 all'instaurazione del procedimento in R_
prime cure nel 2013 senza contestazioni di sorta mosse alla dott.SA
), hanno correttamente condotto il Tribunale a ritenere non CP_2
provata l'asserita richiesta di parte attrice alla convenuta di «accertare l'esenzione da cromosomopatie» o l'asserito scopo della dott.SA
di «…procurare la nascita del miglior bambino possibile» CP_2
(pag. 25 dell'atto d'appello), né comunque la sussistenza di una chiara e inequivoca volontà di abortire della IG.ra e neppure la Pt_1
ricorrenza dei presupposti di legge, non essendo emerso (o comunque provato da parte attrice) un grave pericolo per la salute fisica o psichica della madre come richiesto ex art. 6 L. 194/78 (applicabile dopo i primi
90 gg. di gestazione).
28. In tal senso, si osserva inoltre come non sia contestato che dopo la prima visita, avvenuta in data 9.3.2007 (nella quale la convenuta aveva consegnato alla paziente un foglio con il cronoprogramma con il
«protocollo degli esami in gravidanza esenti ticket», doc. 3 attoreo, richiamato in sentenza a pag. 4), l'attrice, che aveva eseguito in autonomia lo screening, sia tornata il 20.6.2007 dalla dott.SA , CP_2
pag. 22/26 ossia a distanza di mesi (e comunque oltre le 12 settimane di gestazione) dall'esecuzione del test: sul punto si rileva come la IG.ra , per Pt_1
dar conto delle proprie condizioni di salute, si sia limitata a produrre un certificato medico (doc. 23 attoreo, peraltro datato 10.9.2013, ossia dopo sei anni dalla nascita del figlio) di una specialista psichiatra prescrivente una terapia ansiolitica, senza null'altro dedurre a conforto delle deduzioni degli appellanti sulla situazione psico-fisica della IG.ra
. Pt_1
29. L'assenza di prova dell'inadempimento imputato alla dott.SA
anche nel nesso eziologico con il preteso mancato esercizio del CP_2
diritto all'interruzione di gravidanza determina il rigetto dei motivi di gravame, neppure corroborati dagli arresti (datati) giurisprudenziali richiamati poiché non attinenti alla fattispecie in esame e che peraltro nemmeno confutano le statuizioni della Suprema Corte (SU 24767/2015, nonché Cass. 7269/2013) evidenziate nella sentenza impugnata.
30. Con il sesto motivo (pagg. 31 – 39) gli appellanti contestano invece «la posizione di rispetto al diritto vivente dopo la Persona_1
sentenza n. 25767/15 delle Sezioni Unite civili – questione di legittimità costituzionale degli artt. 1218, 1223 e 2059 cc nell'interpretazione data dal diritto vivente dopo l'arresto delle SS.UU.», assumendo un presunto contrasto tra il diritto vigente e i principi rinvenibili negli artt. 3, 24 e 32 della Costituzione laddove è stata negata la «legittimazione ad agire per il proprio risarcimento al diretto danneggiato» (pag. 39 atto d'appello) ossia a Persona_1
31. Sul punto va rilevato come gli appellanti non sollevino formalmente questione di legittimità costituzionale, limitandosi soltanto a subodorarne il problema (nulla è stato precisato in sede di conclusioni),
pag. 23/26 evidenza che di per sé rende inconferente la doglianza, della quale peraltro non sussistono i presupposti nei termini invocati da parte attrice.
32. In tal senso, si osserva come sia stata corretta la determinazione del Tribunale che ha escluso il diritto al risarcimento del minore nato malato e un tanto nell'impossibilità di rinvenire l'interesse leso nell'interesse a non vivere piuttosto che a vivere in condizioni di menomazione, tenuto conto che nel dettaglio viene richiesto il riconoscimento di un danno al preteso danneggiato per la sua steSA nascita, e non in merito a un'eventuale condotta del sanitario che abbia inciso direttamente sul bene salute del feto traducendosi in un danno biologico.
33. In realtà, la sindrome di Down, quale anomalia cromosomica costituente condizione genetica, non è certo stata causata da un errore medico o da un trattamento sanitario, né poteva essere corretta o modificata da una cura terapica, circostanze perciò escludenti la sussistenza di «danno patrimoniale o aquiliano in relazione all'inadempimento del sanitario» nei termini indicati dagli appellanti per individuare la legittimazione di «in quanto portatore di un R_
handicap gravissimo», tenuto conto che la malformazione fetale non è dipesa da un inadempimento medico e non vi è stata violazione del diritto alla salute.
34. In ogni caso, gli appellanti non individuano comunque una precisa carenza nella decisione del Giudice a quo, che si è uniformato alle determinazioni della giurisprudenza, di fatto articolando il motivo quale contestazione alle statuizioni rese dalla Suprema Corte con la sentenza n.
25767/2015, piuttosto che come impugnazione del capo della pronuncia di prime cure. Il motivo non può perciò essere accolto.
pag. 24/26 35. Per le indicate ragioni, l'appello non può essere accolto in punto an debeatur, assorbita ogni altra questione anche in ordine al quantum
(motivi pagg. 48 – 70 atto d'appello, peraltro comunque neppure provati negli importi pretesi), alle domande subordinate di manleva (ed eccezioni di operatività e limiti di applicazione delle polizze assicurative) ribadite dalle parti appellate, nonché alle istanze istruttorie reiterate.
36. Le spese del grado seguono la soccombenza, e si liquidano in dispositivo, assumendo come parametro la causa di valore indeterminabile a complessità media, e applicando i valori minimi, stante la difficoltà ricostruttiva della gestione della gravidanza, previsti dalla vigente tabella.
37. Sussistono i presupposti per applicare il comma 1-quater dell'art. 13 DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1, 17° comma l. 228/2012, sicché gli impugnanti , e Parte_1 Parte_2 Parte_5
devono versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte d'appello di Venezia, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'appello e conferma la sentenza n. 592/2023 del Tribunale di Venezia;
2. condanna gli appellanti , e Parte_1 Parte_2
, nelle rispettive qualità e in solido tra loro, a Parte_5
rifondere le spese del giudizio di secondo grado liquidate in € 4.236,00 a favore di ciascuna controparte separatamente costituita, oltre accessori di legge;
pag. 25/26 3. dichiara che vi sono i presupposti a carico degli indicati appellanti per applicare il comma 1-quater dell'art. 13 DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1, 17° comma l. 228/2012, e che deve essere versato un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto;
4. dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo a norma dell'art. 52 D. Lvo 196/2003; manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Venezia, 6.3.2025.
Il ConIGliere estensore
Marco Campagnolo
la Presidente
Clotilde Parise
pag. 26/26 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1227 cc),