Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 21/05/2025, n. 761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 761 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 21.05.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 3258/2024
promossa da
, C.F. , rappresentata e difesa dall' avv. Parte_1 C.F._1
GAETANO LEONARDI giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del pro tempore, rappresentato e Controparte_1 CP_2
difeso ai sensi dell'art. 417 bis, 1° comma c.p.c. dal dott. Giampiero Conti;
-resistente-
Oggetto: carta del docente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 23.10.2024 l'odierna ricorrente rappresentava di essere docente assunta con contratti annuali a tempo determinato per l'anno scolastico 2020/2021
2022/2023 e 2024/2025 e rilevava di non avere ricevuto la somma pari ad euro 500,00 annui riservata ai docenti di ruolo (c.d. carta elettronica del docente), di cui all'art. 1, comma 121,
della legge n. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.9.2015, finalizzata all'acquisto di beni e
Si costituiva in giudizio il resistente, il quale deduceva variamente l'infondatezza CP_1
delle ragioni della ricorrente tanto in fato quanto in diritto e con riferimento all'anno scolastico 2022/2023 rilevava il mancato raggiungimento dei 180 giorni di supplenza nell'arco temporale di riferimento;
chiedeva pertanto il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
La causa, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Il ricorso va accolto.
La Corte di Cassazione (sentenza n. 29961/2023 del 27.10.2023), decidendo su rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., in funzione dichiaratamente nomofilattica, sulla base di articolate argomentazioni che si intendono qui richiamate ex art. 118 disp. att. ha fissato il seguente principio di diritto: “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015
spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma
1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino
al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del1999, senza che rilevi l'omessa
presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_1
Inoltre, ha stabilito che: “2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma
121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia
giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle
graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento
in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un
valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36,
della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non
sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle
graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai
quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del
merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o
quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova
specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel
termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto
all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del
conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico
consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la
prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura
contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo
e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro
fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Dunque, è irrilevante il numero delle ore svolte e dunque il richiamo al part-time dei docenti di ruolo (punto 7.2 motivazione), l'inidoneità per motivi di salute, il comando, il distacco, la presa di servizio ad anno iniziato (punto 7.3 motivazione), trattandosi di situazioni peculiari che non possono essere invocate al fine di effettuare la comparazione con i precari, nonché
il dato normativo dei 180 giorni che per le finalità per cui è previsto non costituisce valido metro di paragone per le valutazioni necessarie per definire il senso di annualità di una didattica (punto 7.5 motivazione).
Quanto alla sommatoria di contratti a termine nel corso dell'anno scolastico, seppure la
Corte non si sia pronunciata espressamente, ha chiaramente affermato che la ratio del beneficio si basa su “una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento
dell'interesse del servizio scolastico” (punto 5.3 della motivazione) che consiste nel fornire un sostegno formativo all'intera attività didattica su un piano di durata almeno “annuale” e che “E' al contempo errato fare leva sulla Carta Docente come unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impiego didattico. La Carta, infatti - rileva il collegio - non esaurisce
l'ambito dei possibili interventi formativi, essendo previsto dalle norme un più ampio novero di
misure destinabili dal datore di lavoro alle varie tipologie di dipendenti, non rilevando qui - in quanto
del tutto estranee alla disamina giuridica di un dato istituto - eventuali carenze nelle iniziative del
Ministero datore di lavoro su tale diverso piano. Tali considerazioni escludono che possano avere
immediato e decisivo rilievo i richiami del ricorrente a fonti eurounitarie - riepilogati nello storico di
lite - riguardanti il diritto dei lavoratori alla formazione, che ovviamente non è in sé negato
dall'ordinamento interno, dovendosi qui più limitatamente discutere se sia consentito riconoscere lo
speciale beneficio solo ai lavoratori a tempo indeterminato” (punto 5.4 della motivazione).
La supplenza annuale implica tanto per il datore di lavoro quanto per il docente, una prospettiva di insegnamento, che per la sua durata annuale, giustifica quell' ulteriore ausilio formativo, dato dal “bonus docenti”, al pari del dipendente assunto a tempo indeterminato;
laddove invece, per le supplenze brevi, che ex ante pongono sia il docente che la scuola innanzi alla prospettiva di una docenza limitata ad un breve periodo, è ragionevole escludere un beneficio che consente l'acquisto di beni per loro natura coerenti con una prospettiva di insegnamento non saltuario, ma prevedibile ex ante come duraturo, tale quantomeno da coprire un anno di insegnamento scolastico (a tali condivise conclusioni è
giunto questo Tribunale nelle prime applicazioni della citata pronuncia della S.C.; cfr.
Tribunale di Verona, sentenze 580/2023 e 581/2023 del 9.11.2023, 596/2023 e 597/2023 del
13.11.2023).
La S.C. nella pronuncia citata ha chiarito i criteri per individuare il momento a decorrere dal quale il diritto può essere fatto valere dal docente. Da ciò deriva che la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere,
ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore,
dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio. La ricorrente con riferimento alle annualità richieste 2020/2021 e 2024/2025 ha prodotto i contratti in virtù dei quali chiede la corresponsione economica per avere svolto incarichi annuali conformi ai parametri fissati dalla S.C. (iniziati prima del 31.12 fino al 30.6 o al 31.8).
Inoltre, con riferimento all'anno scolastico 2022/2023, contrariamente a quanto sostenuto dal
, risultano raggiunti i 180 giorni di supplenza nell'arco temporale Controparte_1
di riferimento tenuto conto che parte ricorrente ha prodotto il contratto di supplenza con incarico dal 02.01.2023 al 30.06.2023. Pertanto l'istante, per le annualità 2020/2021, 2022/2023
e 2024/2025 con riferimento alle specifiche richieste avanzate, avendo altresì provato la permanenza all'interno del sistema scolastico, ha diritto alla corresponsione della carta del docente.
L'equiparazione del trattamento del lavoratore a tempo determinato a quello dei docenti di ruolo può avvenire, per quanto riguarda i docenti ancora “interni” al sistema scolastico esclusivamente tramite l'adempimento in forma specifica e cioè mediante l'assegnazione materiale della “carta docenti”, poiché solo attraverso il suo utilizzo può essere osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1, comma
121, L. n. 107 cit.).
L'importo di € 500 deve essere maggiorato degli interessi o rivalutazione, secondo i criteri dettati dall'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, fase minima stante la serialità del contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando,
accoglie il ricorso e dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui tramite Carta Elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per le annualità richieste
2020/2021, 2022/2023 e 2024/2025;
condanna il convenuto ad erogare alla ricorrente per le annualità richieste CP_1
2020/2021, 2022/2023 e 2024/2025 la prestazione oggetto di causa, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma indicata sulla Carta Docente, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
condanna parte convenuta a rifondere al ricorrente le spese di lite che si liquidano in euro
1.030,00 oltre iva e cpa come per legge da distrarsi in favore dei procuratori costituito dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Agrigento, il 21/05/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo