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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 17/07/2025, n. 906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 906 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE II CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott. Maria Laura Morello Presidente
Dott. Fabrizio Pelosi Consigliere
Dott. Gabriele Marroni Giudice ausiliario rel. riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di appello iscritto al n. 1075/2023 avverso la sentenza n. 528/23 emessa dal Tribunale di Massa, in data 15.09.2023 tra
(nato il [...]), rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Miele ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso il suo studio in Massa, Via Pellegrini n. 2/C - APPELLANTE
Contro
(nato il [...]), rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Bernacca ed elettivamente Parte_1 domiciliate presso il suo studio in Massa, Viale Stazione 14 - APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, in riforma dell'impugnata sentenza n. 528/2023 pubblicata in data 15.09.2023 dal Tribunale di Massa, Giudice Onorario Dott. Giovanni Tori e notificata in data 29/10/2023, così provvedere: 1) accertare e dichiarare a favore del sig. (nato il [...]), ai sensi e per gli effetti di Parte_1 cui all'articolo 1158 del Codice Civile, l'intervenuta usucapione del diritto di piena, assoluta e esclusiva proprietà sulla porzione di fabbricato costruita in ampliamento sconfinando sul terreno contiguo rappresentato nel Catasto Terreni del Comune di Massa al foglio 22 particella 522; 2) accertare e dichiarare a favore del sig. (nato il [...]), ai sensi e per gli Parte_1 effetti di cui all'articolo 1158 del Codice Civile, l'intervenuta usucapione del diritto di mantenere il serbatoio GPL e le relative strutture e tubazioni che lo collegano all'abitazione nel luogo in cui si trovano;
3) accertare e dichiarare a favore del sig. (nato il [...]), Parte_1 ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1158 del Codice Civile, l'intervenuta usucapione del diritto di servitù di passo pedonale e carraio per accedere e recedere al serbatoio GPL secondo il percorso esistente in loco o che verrà individuato in esito al presente procedimento. 4) Con vittoria di spese, anche generali, competenze di lite, oltre accessori di legge e spese successive occorrende di entrambi i gradi di giudizio.”
PARTE APPELLATA
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova respingere l'impugnazione proposta da Parte_1
( ) nei confronti della sentenza del Tribunale di Massa n. 528/2023 (R.G. CodiceFiscale_1
2396/2021), pubblicata in data 15.9.2023, perché infondata in fatto ed in diritto e, comunque, perché non provata. Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre spese gen. 15% ed accessori di legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI
Con atto di citazione notificato in data 23 novembre 2021, (28.12.1964) Parte_1 conveniva in Giudizio lo zio (5.4.1943), esponendo che nell'anno 1976 suo nonno Parte_1 aveva donato al figlio una unità immobiliare posta ai piani Persona_1 Controparte_1 terreno e primo di un maggior fabbricato sito in Massa, frazione Casette, Via Comunale Casette, distinta in Catasto Fabbricati al foglio 22 mapp. 921 sub 2; padre di Controparte_1 esso attore, aveva ristrutturato ed ampliato detta unità immobiliare sconfinando però nell'adiacente terreno individuato al Catasto Terreni al foglio 22 mapp. 522; che, in seguito alla morte prima del padre e poi della madre, esso attore era divenuto proprietario della unità immobiliare sopra descritta ed aveva utilizzato in modo esclusivo, per oltre venti anni, insieme all'edificio, anche parte del terreno distinto al foglio 22 mapp. 522; che, inoltre, aveva fatto installare sempre sul terreno distinto al foglio 22 mapp. 522 anche un “bombolone” per il GPL a servizio della predetta unità immobiliare;
che l'intero terreno distinto in Catasto Terreni al foglio 22 mapp. 522 è intestato all'odierno convenuto in forza di decreto emesso dal Tribunale di Massa in data 5.12.2018. Ciò premesso chiedeva al Tribunale di 1) dichiarare l'intervenuto acquisto a titolo originario del diritto di proprietà sulla porzione di fabbricato costruita in ampliamento sconfinando su parte del terreno distinto in Catasto Terreni al foglio 22 mapp. 522; 2) dichiarare l'acquisto a titolo originario della piena ed esclusiva proprietà di parte dell'area antistante il fabbricato;
3) dichiarare l'acquisto per usucapione della servitù di passo a piedi per accedere e recedere dall'abitazione; 4) dichiarare per usucapione l'acquisto del diritto di mantenere il serbatoio per GPL dove ora si trova con le relative condutture;
5) dichiarare l'acquisto per usucapione del diritto di passo a piedi e con veicoli per accedere e recedere dal serbatoio, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Con comparsa di costituzione e riposta 8.3.2022, si costituiva (5.4.1943) il quale Parte_1 preliminarmente chiedeva dichiararsi la nullità della citazione dell'atto di citazione per eccessiva genericità tale da impedire il diritto di difesa. Nel merito contestava l'uso esclusivo della porzione di corte antistante il fabbricato nonché il passaggio per accedere e recedere dall'abitazione dell'attore e per raggiungere il serbatoio GPL. Il convenuto, inoltre affermava che la collocazione del serbatoio GPL era stata da lui autorizzata per mera tolleranza ai sensi dell'art. 1144 c.c. essendo pacifico che attore (in quanto nipote) e convenuto (in quanto zio) sono legati da rapporto di parentela e che l'attore potrebbe collegarsi alla pubblica tubazione del metano visto che questa ha ormai raggiunto l'abitato di Casette. Infine, il convenuto, in merito alla richiesta di accertamento di intervenuta usucapione della porzione di fabbricato costruita sconfinando sul terreno particella 522 del foglio 22, affermava di non essersi mai opposto a quella richiesta e di essere disponibile a trasferirla gratuitamente all'attore.
Svolta l'istruttoria orale ammessa dal Tribunale, veniva emessa la sentenza gravata n' 528/2023 con la quale il Tribunale di Massa pronunciava: “- dichiara che l'attore ha usucapito il diritto di servitù di passo pedonale a favore del fondo di proprietà dell'attore ed identificato nell'unità immobiliare identificata nel Catasto Fabbricati del Comune di Massa al Foglio 22 particella 921 sub. 2, secondo il percorso esistente in loco e comunque secondo quello di minore gravità per il fondo servente;
- respinge le domande n. 1) e 2) di usucapione del diritto di proprietà di porzione del terreno rappresentato nel Catasto Terreni del Comune di Massa al Foglio 22 particella 522; - respinge domande n. 4) di usucapione del diritto di mantenere il serbatoio GPL ed i relativi accessori e n. 5) di usucapione del diritto di servitù di passo pedonale e carraio per accedere e recedere al serbatoio GPL su porzione del terreno rappresentato nel Catasto Terreni del Comune di Massa al Foglio 22 mapp. 522; - in parziale compensazione condanna l'attore a rifondere al convenuto la metà delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2.750,00 (di cui 1.200,00 per studio, euro 1.000,00 per fase introduttiva, euro 1.300,00 per fase istruttoria ed euro e.000,00 per fase decisionale, pari ad euro 5.500,00) oltre spese generali ed oneri di legge. Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.”
Il Tribunale, preliminarmente, rigettava l'eccezione di nullità della citazione per indeterminatezza, essendo sufficientemente indicati sia la causa petendi che il petitum anche se poteva risultare generica, in fatto, l'indicazione dei beni oggetto della domanda di usucapione.
Il Tribunale rigettava la domanda (n. 1) di usucapione della porzione di fabbricato costruita con invasione del fondo altrui contiguo, sulla quale non vi era opposizione di parte convenuta, motivando che “in tale ipotesi si verificherebbe sostanzialmente un'ipotesi di accessione e/o di accessione invertita (art. 934, 938 CC), azioni che hanno presupposti diversi dalla domanda spiegata in questa sede. L'istruttoria espletata non ha inoltre chiarito, né confermato quale sia l'entità della porzione che sarebbe stata occupata dalla costruzione, in tal senso non confortano né le testimonianze escusse, né la documentazione fotografica prodotta.” (cfr sentenza)
Il Tribunale rigettava altresì la domanda (n. 2) di usucapione “del diritto di proprietà sulla porzione di corte antistante il fabbricato di proprietà dell'attore facente parte della maggior consistenza del terreno distinto nel Catasto Terreni dalla particella 522 del foglio 22. La richiesta non si riferisce, ben inteso, ad una quota di comproprietà dell'area, ma alla piena proprietà di una porzione imprecisata di detta area. L'istruttoria espletata, tuttavia, non è stata in grado di chiarire e determinare quale sia la porzione di terreno che sarebbe stata posseduta uti dominus dall'attore, che si è limitato a produrre documentazione fotografica dei luoghi, senza neppure indicare la precisa consistenza dell'area che avrebbe posseduto.” (cfr sentenza)
Il Tribunale accoglieva la domanda (n. 3) di usucapione “del diritto di servitù di passo pedonale della larghezza costante di m. 1 (uno) a carico del terreno distinto dalla particella 522 del foglio 22 per accedere e recedere dall'abitazione dell'attore secondo il percorso esistente in loco”, in quanto riteneva essere emersa, sul punto, la prova testimoniale del possesso e dell'esercizio ultraventennale della servitù.
Il Tribunale rigettava, infine, le domande (n' 4 e 5) di usucapione del diritto di mantenere il serbatoio GPL ed i relativi accessori e del diritto di servitù di passo pedonale e carraio per accedere e recedere al serbatoio GPL, in quanto l'installazione, avvenuta da oltre 30 anni, rappresentava “una sorta di servitù paragonabile ad una servitù di acquedotto, acquisibile per usucapione in quanto visibile, ma solo dimostrando che le tubature sono state utilizzate in modo ininterrotto e pacifico per oltre venti anni (art.1061 CC). Posto che è pacifico che tale impianto non sia più utilizzato ed utilizzabile da tempo imprecisato, essendo stato sostituito dall'allaccio alla rete pubblica, tali presupposti non risultano dimostrati. L'attore, peraltro, senza far alcun riferimento o richiedere la permanenza di quella specifica tipologia di servitù, essenzialmente basata sull'utilizzo dell'impianto di adduzione di gas metano (il cui relativo diritto di passo è meramente accessorio e strumentale a detto utilizzo) invoca il possesso di una ordinaria servitù di passo pedonale e carraio basata su una situazione di possesso di natura del tutto diversa. Non è chiara quale sia per l'attore l'utilità di accedere ad un impianto inutilizzato ed in disuso, nè i motivi per cui l'attore avrebbe necessità o interesse ad accedervi, né il momento in cui avrebbe reso pubblica e manifesta questa sorta di interversione del possesso, tale da giustificare l'usucapione di una ordinaria servitù di passo pedonale e carraio sull'area.” (cfr sentenza)
Con atto di citazione 24.11.2023 (28.12.1964) proponeva appello, chiedendo Parte_1 la riforma della sentenza gravata per i seguenti motivi: - vizio di mancata corrispondenza fra chiesto e pronunciato avendo l'attore chiesto l'accertamento dell'usucapione della porzione di fabbricato costruito su terreno altrui e non della porzione di terreno su cui insiste il fabbricato;
- errore in fatto ed in diritto per aver errato nel ritenere applicabile l'istituto dell'accessione piuttosto che dell'usucapione ultraventennale;
- errore in fatto ed in diritto per aver ritenuto non provata la consistenza dell'entità della porzione di terreno occupata dalla costruzione, in quanto l'appellante ha chiesto l'accertamento dell'usucapione della porzione di fabbricato costruita in sconfinamento, oggettivamente determinata dal fabbricato stesso come riconosciuto dal convenuto;
- errore in fatto ed in diritto per non aver ritenuto adempiuto l'onere probatorio sulla domanda di usucapione della porzione di fabbricato costruito su porzione di terreno altrui;
- errore in fatto ed in diritto per aver rigettato la domanda di usucapione del diritto a mantenere il serbatoio di GPL e la servitù di passo pedonale e carraia per raggiungerlo per averla assimilata alla servitù di acquedotto e per aver non provato l'utilizzo delle tubature ininterrottamente per oltre 20 anni e pacifico il cessato l'utilizzo del GPL, circostanza solo evidenziata come possibile dal convenuto a seguito dell'installazione della pubblica tubature del gas metano e, in ogni, caso idonea solo alla quiescenza della servitù ma non all'estinzione. Chiedeva la riforma della sentenza gravata con l'accoglimento delle domande rigettate in primo grado ed il favore delle spese dei due gradi di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta 13.3.2024 si costituiva (5.4.1943), il Parte_1 quale contestava l'infondatezza di tutti i motivi di appello e ne chiedeva il rigetto con la conferma della sentenza ed il favore delle spese del grado.
La Corte, con provvedimento di concessione dei termini per memorie conclusionali e repliche, fissava l'udienza del 15.04.2025, tenuta in forma cartolare, alla quale la causa veniva trattenuta in decisione.
L'appello è solo parzialmente fondato.
La Corte, preso atto dell'omessa impugnazione del capo relativo alla domanda di usucapione del cortile antistante l'abitazione dell'appellato, ritiene fondati i primi quattro motivi di appello tutti inerenti al rigetto della domanda di usucapione della porzione di fabbricato costruita in sconfinamento sul fondo dell'appellato, rappresentato nel Catasto Terreni del Comune di Massa al foglio 22 particella 522, motivi che, per tale correlazione, possono essere trattati congiuntamente.
Il Tribunale ha rigettato la domanda di usucapione dell'edificio costruito su terreno altrui, ritenendo trattarsi di ipotesi di accessione e/o accessione invertita ex artt. 934 e 938 c.c. e, in ogni caso, per difetto di prova dell'esatta porzione di terreno occupata.
La Corte non condivide tale motivazione. La Corte di Cassazione con la sentenza n. 3191/1980 ha affermato il seguente principio: “Nel caso in cui l'attore di una costruzione eseguita (con materiali propri) sul fondo altrui l'abbia posseduta “uti dominus” per il tempo necessario ad usucapire, l'acquisto della proprietà dell'opera, per accessione, a favore del proprietario del fondo viene meno per successivo acquisto della proprietà del manufatto e del suolo, verificatosi in virtù di usucapione a favore del costruttore”. Il principio suddetto è stato, a più riprese, ribadito anche successivamente sul presupposto che in tema di usucapione di immobili la realizzazione da parte del possessore di una costruzione su un fondo di proprietà altrui è indicativa dell' “animus sibi habendi” da parte di chi l'aveva realizzata, “animus all'evidenza incompatibile, attesa la consistenza e la stabilità della trasformazione del fondo…, con l'intenzione di esercitare un potere di fatto sul bene corrispondente al contenuto di un diritto diverso da quello di proprietà” (Cass. civ., sez. II, 11.02.2000, n. 1530 e successive conformi).
In relazione al requisito del possesso uti dominus, esclusivo e manifesto, di terzi ma anche di eventuali comproprietari, la Cassazione, anche da ultimo con sentenza n. 10620/2020, ha affermato che “in tema di possesso ad usucapionem di beni immobili, la fattispecie acquisitiva del diritto di proprietà si perfeziona allorché il comportamento materiale continuo ed ininterrotto - attuato sulla res sia accompagnato dall'intenzione resa palese a tutti di esercitare sul bene una signoria di fatto corrispondente al diritto di proprietà, sicché - in materia di usucapione di beni oggetto di comunione - il comportamento del compossessore, che deve manifestarsi in un'attività apertamente ed obiettivamente contrastante con il possesso altrui, deve rivelare in modo certo ed inequivocabile l'intenzione di comportarsi come proprietario esclusivo”.
La natura dei lavori eseguiti (costruzione di porzione di abitazione in ampliamento del proprio immobile, utilizzata fin dalla ristrutturazione da parte del padre dell'appellante, in via esclusiva, prima come abitazione dei genitori e poi dell'appellante medesimo, senza soluzione di continuità, con accesso esclusivo da parte della famiglia e realizzazione di porte e finestre, circostanze non contestate da parte appellata, che, anzi, ha espressamente dichiarato di non opporsi) ha comportato. all'evidenza la perdita del possesso del proprietario del terreno confinante, con impedimento all'accesso ed all'utilizzo della porzione di quest'ultimo, occupato dal fabbricato altrui.
Le opere, oggettivamente e visivamente apprezzabili, consentono di ritenere che i lavori eseguiti nel caso specifico, abbiano determinato per le loro caratteristiche un possesso dei beni pieno e pacifico, in capo prima a padre dell'appellante e poi della madre, Controparte_1
(nata a [...] l'[...]) e, infine, del figlio , odierno appellante. Persona_2 Parte_1
Agli atti è anche provata la costruzione da oltre vent'anni della porzione di immobile in sconfinamento sul fondo di parte appellata, in quanto, fin dall'atto di citazione, l'appellante ha dedotto che la costruzione è stata realizzata dal padre , il quale vi ha abitato Controparte_1 con la moglie ed è deceduto in data 15 novembre 1987. Anche su tali circostanze non sono state avanzante contestazioni da parte appellata, che, come già detto, ha espressamente dichiarato di non opporsi, con la conseguenza che alla data di notifica della citazione, il 23.11.2021, era abbondantemente trascorso il ventennio necessario all'usucapione.
Non è condivisibile neppure la pronuncia del Tribunale sull'insufficiente prova della esatta individuazione della porzione di terreno occupata dall'immobile costruito, in quanto trattasi di un'evidenza oggettiva che il terreno altrui occupato è quello rappresentato dalla consistenza dell'immobile costruito ed utilizzato quale ampliamento della propria abitazione dall'appellante.
La Corte, pertanto, in riforma della sentenza gravata sul punto, accerta e dichiara l'usucapione a favore dell'appellante ) della porzione di immobile costruito in Parte_2 sconfinamento sul terreno (particella 522 fg. 22 Catasto Fabbricati del Comune di Massa) di proprietà (5.4.1943). Parte_1
La Corte, tuttavia, rileva non vi è identificazione catastale della porzione in questione.
A tal fine, è necessario rimettere la causa in istruttoria, come da separata ordinanza, per verificare l'eventuale raggiungimento dell'accordo fra le parti sul frazionamento catastale oppure, in caso contrario, per procedere all'ammissione di una CTU diretta a stabilire tale frazionamento ai fini della pronuncia definitiva, completa di tutti i dati necessari alla trascrizione.
Non sono fondati, invece, i motivi quinto e sesto in ordine al rigetto della domanda di usucapione del diritto di permanenza del serbatoio GPL e del diritto di passaggio, pedonale e carrabile, per raggiungerlo.
L'installazione del serbatoio di GPL sul fondo dell'appellato e la possibilità di accedere a detto serbatoio sia a piedi che con mezzi, al fine di rifornimento ed eventuali controlli e riparazioni, visto il rapporto stretto di parentela intercorrente fra le parti, deve presumersi essere stata concessa per tolleranza stanti i rapporti di parentela tra le parti.
Fin dalla comparsa di costituzione e risposta in primo grado 8.3.22, infatti, l'appellato, zio dell'appellante, aveva eccepito di aver concesso, per lo stretto legame di parentela fra lui ed il padre dell'appellante, il diritto di installare il serbatoio di GPL ed il passaggio per raggiungerlo, perché all'epoca la zona non era servita dalle tubazioni del gas metano. La necessità di soddisfare le esigenze primarie della vita ed il rapporto di stretta parentela fra le parti consentono di ritenere presumibile che la concessione sia stata fatta, all'inizio, per tolleranza. Pertanto trova applicazione l'art. 1144 c.c. (“Gli atti compiuti con l'altrui tolleranza non possono servire di fondamento all'acquisto del possesso”). Poiché l'inizio del possesso del terreno su cui è stato collocato il serbatoio di GPL ed il passaggio per raggiungerlo, è avvenuto a titolo di detenzione, parte appellante non ha provato né tentato di provare un atto di interversione della detenzione in possesso.. Inoltre, non è stato chiarito, dall'istruttoria, per mancanza anche di richiesta di prove sul punto, l'utilizzo effettuato negli anni del serbatoio di GPL e dell'accesso allo stesso.
La Corte, pertanto, rigetta i motivi quinto e sesto e conferma sul punto la sentenza gravata.
Le spese alla pronuncia definitiva.
PQM
La Corte, non definitivamente pronunciando, nel procedimento al n. 1075/2023 avverso la sentenza n. 528/23 emessa dal Tribunale di Massa, in data 15.09.2023 così decide:
1. In parziale riforma della sentenza gravata, accerta e dichiara l'usucapione a favore dell'appellante (28.12.1964) della porzione di immobile costruito in Parte_1 sconfinamento sul terreno (particella 522 fg. 22 Catasto Fabbricati del Comune di Massa) di proprietà (5.4.1943); Parte_1
2. Conferma per il resto.
3. Dispone la rimessione in istruttoria della causa come da separata ordinanza in pari data;
4. spese al definitivo
Genova, 11 luglio 2025 Il Giudice Aus. Est. Il Presidente
Dott. Gabriele Marroni Dott. Maria Laura Morello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE II CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott. Maria Laura Morello Presidente
Dott. Fabrizio Pelosi Consigliere
Dott. Gabriele Marroni Giudice ausiliario rel. riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di appello iscritto al n. 1075/2023 avverso la sentenza n. 528/23 emessa dal Tribunale di Massa, in data 15.09.2023 tra
(nato il [...]), rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Miele ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso il suo studio in Massa, Via Pellegrini n. 2/C - APPELLANTE
Contro
(nato il [...]), rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Bernacca ed elettivamente Parte_1 domiciliate presso il suo studio in Massa, Viale Stazione 14 - APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, in riforma dell'impugnata sentenza n. 528/2023 pubblicata in data 15.09.2023 dal Tribunale di Massa, Giudice Onorario Dott. Giovanni Tori e notificata in data 29/10/2023, così provvedere: 1) accertare e dichiarare a favore del sig. (nato il [...]), ai sensi e per gli effetti di Parte_1 cui all'articolo 1158 del Codice Civile, l'intervenuta usucapione del diritto di piena, assoluta e esclusiva proprietà sulla porzione di fabbricato costruita in ampliamento sconfinando sul terreno contiguo rappresentato nel Catasto Terreni del Comune di Massa al foglio 22 particella 522; 2) accertare e dichiarare a favore del sig. (nato il [...]), ai sensi e per gli Parte_1 effetti di cui all'articolo 1158 del Codice Civile, l'intervenuta usucapione del diritto di mantenere il serbatoio GPL e le relative strutture e tubazioni che lo collegano all'abitazione nel luogo in cui si trovano;
3) accertare e dichiarare a favore del sig. (nato il [...]), Parte_1 ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1158 del Codice Civile, l'intervenuta usucapione del diritto di servitù di passo pedonale e carraio per accedere e recedere al serbatoio GPL secondo il percorso esistente in loco o che verrà individuato in esito al presente procedimento. 4) Con vittoria di spese, anche generali, competenze di lite, oltre accessori di legge e spese successive occorrende di entrambi i gradi di giudizio.”
PARTE APPELLATA
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova respingere l'impugnazione proposta da Parte_1
( ) nei confronti della sentenza del Tribunale di Massa n. 528/2023 (R.G. CodiceFiscale_1
2396/2021), pubblicata in data 15.9.2023, perché infondata in fatto ed in diritto e, comunque, perché non provata. Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre spese gen. 15% ed accessori di legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI
Con atto di citazione notificato in data 23 novembre 2021, (28.12.1964) Parte_1 conveniva in Giudizio lo zio (5.4.1943), esponendo che nell'anno 1976 suo nonno Parte_1 aveva donato al figlio una unità immobiliare posta ai piani Persona_1 Controparte_1 terreno e primo di un maggior fabbricato sito in Massa, frazione Casette, Via Comunale Casette, distinta in Catasto Fabbricati al foglio 22 mapp. 921 sub 2; padre di Controparte_1 esso attore, aveva ristrutturato ed ampliato detta unità immobiliare sconfinando però nell'adiacente terreno individuato al Catasto Terreni al foglio 22 mapp. 522; che, in seguito alla morte prima del padre e poi della madre, esso attore era divenuto proprietario della unità immobiliare sopra descritta ed aveva utilizzato in modo esclusivo, per oltre venti anni, insieme all'edificio, anche parte del terreno distinto al foglio 22 mapp. 522; che, inoltre, aveva fatto installare sempre sul terreno distinto al foglio 22 mapp. 522 anche un “bombolone” per il GPL a servizio della predetta unità immobiliare;
che l'intero terreno distinto in Catasto Terreni al foglio 22 mapp. 522 è intestato all'odierno convenuto in forza di decreto emesso dal Tribunale di Massa in data 5.12.2018. Ciò premesso chiedeva al Tribunale di 1) dichiarare l'intervenuto acquisto a titolo originario del diritto di proprietà sulla porzione di fabbricato costruita in ampliamento sconfinando su parte del terreno distinto in Catasto Terreni al foglio 22 mapp. 522; 2) dichiarare l'acquisto a titolo originario della piena ed esclusiva proprietà di parte dell'area antistante il fabbricato;
3) dichiarare l'acquisto per usucapione della servitù di passo a piedi per accedere e recedere dall'abitazione; 4) dichiarare per usucapione l'acquisto del diritto di mantenere il serbatoio per GPL dove ora si trova con le relative condutture;
5) dichiarare l'acquisto per usucapione del diritto di passo a piedi e con veicoli per accedere e recedere dal serbatoio, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Con comparsa di costituzione e riposta 8.3.2022, si costituiva (5.4.1943) il quale Parte_1 preliminarmente chiedeva dichiararsi la nullità della citazione dell'atto di citazione per eccessiva genericità tale da impedire il diritto di difesa. Nel merito contestava l'uso esclusivo della porzione di corte antistante il fabbricato nonché il passaggio per accedere e recedere dall'abitazione dell'attore e per raggiungere il serbatoio GPL. Il convenuto, inoltre affermava che la collocazione del serbatoio GPL era stata da lui autorizzata per mera tolleranza ai sensi dell'art. 1144 c.c. essendo pacifico che attore (in quanto nipote) e convenuto (in quanto zio) sono legati da rapporto di parentela e che l'attore potrebbe collegarsi alla pubblica tubazione del metano visto che questa ha ormai raggiunto l'abitato di Casette. Infine, il convenuto, in merito alla richiesta di accertamento di intervenuta usucapione della porzione di fabbricato costruita sconfinando sul terreno particella 522 del foglio 22, affermava di non essersi mai opposto a quella richiesta e di essere disponibile a trasferirla gratuitamente all'attore.
Svolta l'istruttoria orale ammessa dal Tribunale, veniva emessa la sentenza gravata n' 528/2023 con la quale il Tribunale di Massa pronunciava: “- dichiara che l'attore ha usucapito il diritto di servitù di passo pedonale a favore del fondo di proprietà dell'attore ed identificato nell'unità immobiliare identificata nel Catasto Fabbricati del Comune di Massa al Foglio 22 particella 921 sub. 2, secondo il percorso esistente in loco e comunque secondo quello di minore gravità per il fondo servente;
- respinge le domande n. 1) e 2) di usucapione del diritto di proprietà di porzione del terreno rappresentato nel Catasto Terreni del Comune di Massa al Foglio 22 particella 522; - respinge domande n. 4) di usucapione del diritto di mantenere il serbatoio GPL ed i relativi accessori e n. 5) di usucapione del diritto di servitù di passo pedonale e carraio per accedere e recedere al serbatoio GPL su porzione del terreno rappresentato nel Catasto Terreni del Comune di Massa al Foglio 22 mapp. 522; - in parziale compensazione condanna l'attore a rifondere al convenuto la metà delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2.750,00 (di cui 1.200,00 per studio, euro 1.000,00 per fase introduttiva, euro 1.300,00 per fase istruttoria ed euro e.000,00 per fase decisionale, pari ad euro 5.500,00) oltre spese generali ed oneri di legge. Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.”
Il Tribunale, preliminarmente, rigettava l'eccezione di nullità della citazione per indeterminatezza, essendo sufficientemente indicati sia la causa petendi che il petitum anche se poteva risultare generica, in fatto, l'indicazione dei beni oggetto della domanda di usucapione.
Il Tribunale rigettava la domanda (n. 1) di usucapione della porzione di fabbricato costruita con invasione del fondo altrui contiguo, sulla quale non vi era opposizione di parte convenuta, motivando che “in tale ipotesi si verificherebbe sostanzialmente un'ipotesi di accessione e/o di accessione invertita (art. 934, 938 CC), azioni che hanno presupposti diversi dalla domanda spiegata in questa sede. L'istruttoria espletata non ha inoltre chiarito, né confermato quale sia l'entità della porzione che sarebbe stata occupata dalla costruzione, in tal senso non confortano né le testimonianze escusse, né la documentazione fotografica prodotta.” (cfr sentenza)
Il Tribunale rigettava altresì la domanda (n. 2) di usucapione “del diritto di proprietà sulla porzione di corte antistante il fabbricato di proprietà dell'attore facente parte della maggior consistenza del terreno distinto nel Catasto Terreni dalla particella 522 del foglio 22. La richiesta non si riferisce, ben inteso, ad una quota di comproprietà dell'area, ma alla piena proprietà di una porzione imprecisata di detta area. L'istruttoria espletata, tuttavia, non è stata in grado di chiarire e determinare quale sia la porzione di terreno che sarebbe stata posseduta uti dominus dall'attore, che si è limitato a produrre documentazione fotografica dei luoghi, senza neppure indicare la precisa consistenza dell'area che avrebbe posseduto.” (cfr sentenza)
Il Tribunale accoglieva la domanda (n. 3) di usucapione “del diritto di servitù di passo pedonale della larghezza costante di m. 1 (uno) a carico del terreno distinto dalla particella 522 del foglio 22 per accedere e recedere dall'abitazione dell'attore secondo il percorso esistente in loco”, in quanto riteneva essere emersa, sul punto, la prova testimoniale del possesso e dell'esercizio ultraventennale della servitù.
Il Tribunale rigettava, infine, le domande (n' 4 e 5) di usucapione del diritto di mantenere il serbatoio GPL ed i relativi accessori e del diritto di servitù di passo pedonale e carraio per accedere e recedere al serbatoio GPL, in quanto l'installazione, avvenuta da oltre 30 anni, rappresentava “una sorta di servitù paragonabile ad una servitù di acquedotto, acquisibile per usucapione in quanto visibile, ma solo dimostrando che le tubature sono state utilizzate in modo ininterrotto e pacifico per oltre venti anni (art.1061 CC). Posto che è pacifico che tale impianto non sia più utilizzato ed utilizzabile da tempo imprecisato, essendo stato sostituito dall'allaccio alla rete pubblica, tali presupposti non risultano dimostrati. L'attore, peraltro, senza far alcun riferimento o richiedere la permanenza di quella specifica tipologia di servitù, essenzialmente basata sull'utilizzo dell'impianto di adduzione di gas metano (il cui relativo diritto di passo è meramente accessorio e strumentale a detto utilizzo) invoca il possesso di una ordinaria servitù di passo pedonale e carraio basata su una situazione di possesso di natura del tutto diversa. Non è chiara quale sia per l'attore l'utilità di accedere ad un impianto inutilizzato ed in disuso, nè i motivi per cui l'attore avrebbe necessità o interesse ad accedervi, né il momento in cui avrebbe reso pubblica e manifesta questa sorta di interversione del possesso, tale da giustificare l'usucapione di una ordinaria servitù di passo pedonale e carraio sull'area.” (cfr sentenza)
Con atto di citazione 24.11.2023 (28.12.1964) proponeva appello, chiedendo Parte_1 la riforma della sentenza gravata per i seguenti motivi: - vizio di mancata corrispondenza fra chiesto e pronunciato avendo l'attore chiesto l'accertamento dell'usucapione della porzione di fabbricato costruito su terreno altrui e non della porzione di terreno su cui insiste il fabbricato;
- errore in fatto ed in diritto per aver errato nel ritenere applicabile l'istituto dell'accessione piuttosto che dell'usucapione ultraventennale;
- errore in fatto ed in diritto per aver ritenuto non provata la consistenza dell'entità della porzione di terreno occupata dalla costruzione, in quanto l'appellante ha chiesto l'accertamento dell'usucapione della porzione di fabbricato costruita in sconfinamento, oggettivamente determinata dal fabbricato stesso come riconosciuto dal convenuto;
- errore in fatto ed in diritto per non aver ritenuto adempiuto l'onere probatorio sulla domanda di usucapione della porzione di fabbricato costruito su porzione di terreno altrui;
- errore in fatto ed in diritto per aver rigettato la domanda di usucapione del diritto a mantenere il serbatoio di GPL e la servitù di passo pedonale e carraia per raggiungerlo per averla assimilata alla servitù di acquedotto e per aver non provato l'utilizzo delle tubature ininterrottamente per oltre 20 anni e pacifico il cessato l'utilizzo del GPL, circostanza solo evidenziata come possibile dal convenuto a seguito dell'installazione della pubblica tubature del gas metano e, in ogni, caso idonea solo alla quiescenza della servitù ma non all'estinzione. Chiedeva la riforma della sentenza gravata con l'accoglimento delle domande rigettate in primo grado ed il favore delle spese dei due gradi di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta 13.3.2024 si costituiva (5.4.1943), il Parte_1 quale contestava l'infondatezza di tutti i motivi di appello e ne chiedeva il rigetto con la conferma della sentenza ed il favore delle spese del grado.
La Corte, con provvedimento di concessione dei termini per memorie conclusionali e repliche, fissava l'udienza del 15.04.2025, tenuta in forma cartolare, alla quale la causa veniva trattenuta in decisione.
L'appello è solo parzialmente fondato.
La Corte, preso atto dell'omessa impugnazione del capo relativo alla domanda di usucapione del cortile antistante l'abitazione dell'appellato, ritiene fondati i primi quattro motivi di appello tutti inerenti al rigetto della domanda di usucapione della porzione di fabbricato costruita in sconfinamento sul fondo dell'appellato, rappresentato nel Catasto Terreni del Comune di Massa al foglio 22 particella 522, motivi che, per tale correlazione, possono essere trattati congiuntamente.
Il Tribunale ha rigettato la domanda di usucapione dell'edificio costruito su terreno altrui, ritenendo trattarsi di ipotesi di accessione e/o accessione invertita ex artt. 934 e 938 c.c. e, in ogni caso, per difetto di prova dell'esatta porzione di terreno occupata.
La Corte non condivide tale motivazione. La Corte di Cassazione con la sentenza n. 3191/1980 ha affermato il seguente principio: “Nel caso in cui l'attore di una costruzione eseguita (con materiali propri) sul fondo altrui l'abbia posseduta “uti dominus” per il tempo necessario ad usucapire, l'acquisto della proprietà dell'opera, per accessione, a favore del proprietario del fondo viene meno per successivo acquisto della proprietà del manufatto e del suolo, verificatosi in virtù di usucapione a favore del costruttore”. Il principio suddetto è stato, a più riprese, ribadito anche successivamente sul presupposto che in tema di usucapione di immobili la realizzazione da parte del possessore di una costruzione su un fondo di proprietà altrui è indicativa dell' “animus sibi habendi” da parte di chi l'aveva realizzata, “animus all'evidenza incompatibile, attesa la consistenza e la stabilità della trasformazione del fondo…, con l'intenzione di esercitare un potere di fatto sul bene corrispondente al contenuto di un diritto diverso da quello di proprietà” (Cass. civ., sez. II, 11.02.2000, n. 1530 e successive conformi).
In relazione al requisito del possesso uti dominus, esclusivo e manifesto, di terzi ma anche di eventuali comproprietari, la Cassazione, anche da ultimo con sentenza n. 10620/2020, ha affermato che “in tema di possesso ad usucapionem di beni immobili, la fattispecie acquisitiva del diritto di proprietà si perfeziona allorché il comportamento materiale continuo ed ininterrotto - attuato sulla res sia accompagnato dall'intenzione resa palese a tutti di esercitare sul bene una signoria di fatto corrispondente al diritto di proprietà, sicché - in materia di usucapione di beni oggetto di comunione - il comportamento del compossessore, che deve manifestarsi in un'attività apertamente ed obiettivamente contrastante con il possesso altrui, deve rivelare in modo certo ed inequivocabile l'intenzione di comportarsi come proprietario esclusivo”.
La natura dei lavori eseguiti (costruzione di porzione di abitazione in ampliamento del proprio immobile, utilizzata fin dalla ristrutturazione da parte del padre dell'appellante, in via esclusiva, prima come abitazione dei genitori e poi dell'appellante medesimo, senza soluzione di continuità, con accesso esclusivo da parte della famiglia e realizzazione di porte e finestre, circostanze non contestate da parte appellata, che, anzi, ha espressamente dichiarato di non opporsi) ha comportato. all'evidenza la perdita del possesso del proprietario del terreno confinante, con impedimento all'accesso ed all'utilizzo della porzione di quest'ultimo, occupato dal fabbricato altrui.
Le opere, oggettivamente e visivamente apprezzabili, consentono di ritenere che i lavori eseguiti nel caso specifico, abbiano determinato per le loro caratteristiche un possesso dei beni pieno e pacifico, in capo prima a padre dell'appellante e poi della madre, Controparte_1
(nata a [...] l'[...]) e, infine, del figlio , odierno appellante. Persona_2 Parte_1
Agli atti è anche provata la costruzione da oltre vent'anni della porzione di immobile in sconfinamento sul fondo di parte appellata, in quanto, fin dall'atto di citazione, l'appellante ha dedotto che la costruzione è stata realizzata dal padre , il quale vi ha abitato Controparte_1 con la moglie ed è deceduto in data 15 novembre 1987. Anche su tali circostanze non sono state avanzante contestazioni da parte appellata, che, come già detto, ha espressamente dichiarato di non opporsi, con la conseguenza che alla data di notifica della citazione, il 23.11.2021, era abbondantemente trascorso il ventennio necessario all'usucapione.
Non è condivisibile neppure la pronuncia del Tribunale sull'insufficiente prova della esatta individuazione della porzione di terreno occupata dall'immobile costruito, in quanto trattasi di un'evidenza oggettiva che il terreno altrui occupato è quello rappresentato dalla consistenza dell'immobile costruito ed utilizzato quale ampliamento della propria abitazione dall'appellante.
La Corte, pertanto, in riforma della sentenza gravata sul punto, accerta e dichiara l'usucapione a favore dell'appellante ) della porzione di immobile costruito in Parte_2 sconfinamento sul terreno (particella 522 fg. 22 Catasto Fabbricati del Comune di Massa) di proprietà (5.4.1943). Parte_1
La Corte, tuttavia, rileva non vi è identificazione catastale della porzione in questione.
A tal fine, è necessario rimettere la causa in istruttoria, come da separata ordinanza, per verificare l'eventuale raggiungimento dell'accordo fra le parti sul frazionamento catastale oppure, in caso contrario, per procedere all'ammissione di una CTU diretta a stabilire tale frazionamento ai fini della pronuncia definitiva, completa di tutti i dati necessari alla trascrizione.
Non sono fondati, invece, i motivi quinto e sesto in ordine al rigetto della domanda di usucapione del diritto di permanenza del serbatoio GPL e del diritto di passaggio, pedonale e carrabile, per raggiungerlo.
L'installazione del serbatoio di GPL sul fondo dell'appellato e la possibilità di accedere a detto serbatoio sia a piedi che con mezzi, al fine di rifornimento ed eventuali controlli e riparazioni, visto il rapporto stretto di parentela intercorrente fra le parti, deve presumersi essere stata concessa per tolleranza stanti i rapporti di parentela tra le parti.
Fin dalla comparsa di costituzione e risposta in primo grado 8.3.22, infatti, l'appellato, zio dell'appellante, aveva eccepito di aver concesso, per lo stretto legame di parentela fra lui ed il padre dell'appellante, il diritto di installare il serbatoio di GPL ed il passaggio per raggiungerlo, perché all'epoca la zona non era servita dalle tubazioni del gas metano. La necessità di soddisfare le esigenze primarie della vita ed il rapporto di stretta parentela fra le parti consentono di ritenere presumibile che la concessione sia stata fatta, all'inizio, per tolleranza. Pertanto trova applicazione l'art. 1144 c.c. (“Gli atti compiuti con l'altrui tolleranza non possono servire di fondamento all'acquisto del possesso”). Poiché l'inizio del possesso del terreno su cui è stato collocato il serbatoio di GPL ed il passaggio per raggiungerlo, è avvenuto a titolo di detenzione, parte appellante non ha provato né tentato di provare un atto di interversione della detenzione in possesso.. Inoltre, non è stato chiarito, dall'istruttoria, per mancanza anche di richiesta di prove sul punto, l'utilizzo effettuato negli anni del serbatoio di GPL e dell'accesso allo stesso.
La Corte, pertanto, rigetta i motivi quinto e sesto e conferma sul punto la sentenza gravata.
Le spese alla pronuncia definitiva.
PQM
La Corte, non definitivamente pronunciando, nel procedimento al n. 1075/2023 avverso la sentenza n. 528/23 emessa dal Tribunale di Massa, in data 15.09.2023 così decide:
1. In parziale riforma della sentenza gravata, accerta e dichiara l'usucapione a favore dell'appellante (28.12.1964) della porzione di immobile costruito in Parte_1 sconfinamento sul terreno (particella 522 fg. 22 Catasto Fabbricati del Comune di Massa) di proprietà (5.4.1943); Parte_1
2. Conferma per il resto.
3. Dispone la rimessione in istruttoria della causa come da separata ordinanza in pari data;
4. spese al definitivo
Genova, 11 luglio 2025 Il Giudice Aus. Est. Il Presidente
Dott. Gabriele Marroni Dott. Maria Laura Morello